Ordinanza n. 61 del 2004

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ORDINANZA N.61

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

- Gustavo                                ZAGREBELSKY                        Presidente

 

- Valerio                                 ONIDA                                          Giudice

 

- Carlo                                    MEZZANOTTE                                  "

 

- Guido                                   NEPPI MODONA                              "

 

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                       "

 

- Annibale                               MARINI                                              "

 

- Franco                                  BILE                                                    "

 

- Giovanni Maria                    FLICK                                                 "

 

- Francesco                             AMIRANTE                                       "

 

- Ugo                                      DE SIERVO                                       "

 

- Romano                                VACCARELLA                                 "

 

- Paolo                                    MADDALENA                                  "

 

- Alfio                                     FINOCCHIARO                                "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 24 marzo 2003 dal Giudice di pace di Bovino nel procedimento civile vertente tra Roberta Serra e la Polizia municipale di Napoli, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio, proposto ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada, commessa fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, nel cui ambito, invece, risiede l’opponente, il Giudice di pace di Bovino (a seguito della conseguente eccezione di incompetenza territoriale mossa dall’amministrazione convenuta), con ordinanza emessa il 24 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 22, «che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell’art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzione»;

 

che il rimettente osserva come tale previsione non sia idonea a garantire agli interessati, ove non assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi (con conseguente lesione dell’art. 24 Cost.), giacché la necessità per la parte di presentare personalmente nella cancelleria del giudice di pace del forum delicti il suo ricorso e quindi di ivi comparire successivamente in udienza, anche al fine di rendere l’interrogatorio libero, determinerebbe la sopportazione di un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che le sarebbe risparmiato se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza; laddove l’ammontare della sanzione di solito è tale da sconsigliare la spesa per l’assistenza di un legale anche nei casi di macroscopica insussistenza della responsabilità, in ragione della tendenza giudiziale a compensare le spese o a liquidarle equitativamente in via simbolica;

 

che, inoltre, l’attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per lesione dei principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto al presunto incolpato non sarebbe garantita una posizione processuale paritaria rispetto all’amministrazione e mancherebbero i presupposti perché il suo ricorso abbia una valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando che le pretese dell’autorità che ha irrogato la sanzione sono immediatamente esecutive;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione.

 

Considerato che questa Corte è già stata investita del vaglio di identiche questioni - riguardanti l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la cognizione dell’opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché di quello di residenza dell’opponente - e le ha dichiarate manifestamente infondate, con le ordinanze n. 459 del 2002 e n. 75, n. 193 e n. 259 del 2003;

 

che, in assenza di una prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione deve essere decisa nello stesso modo;

 

che, in ordine agli ulteriori parametri evocati (artt. 11 e 25 della Costituzione), l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza del relativo dubbio di costituzionalità della norma impugnata, onde la questione, sotto questo aspetto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 459 del 2002, citata).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Bovino, con l’ordinanza in epigrafe;

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bovino, con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2004.