ORDINANZA N.61
ANNO 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK
"
- Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
Ritenuto che nel corso di un giudizio, proposto ai sensi dell’art. 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in
opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice
della strada, commessa fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice
adito, nel cui ambito, invece, risiede l’opponente, il Giudice di pace di
Bovino (a seguito della conseguente eccezione di incompetenza territoriale
mossa dall’amministrazione convenuta), con ordinanza emessa il 24 marzo 2003,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del menzionato art. 22, «che attribuisce al giudice del luogo in
cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell’art. 22-bis, la competenza sulle controversie
contro le ordinanze-ingiunzione»;
che il rimettente osserva come tale previsione non sia idonea
a garantire agli interessati, ove non assistiti da un legale, la concreta possibilità
di difendersi (con conseguente lesione dell’art. 24 Cost.), giacché la
necessità per la parte di presentare personalmente nella cancelleria del
giudice di pace del forum delicti il
suo ricorso e quindi di ivi comparire successivamente in udienza, anche al fine
di rendere l’interrogatorio libero, determinerebbe la sopportazione di un
notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che le sarebbe
risparmiato se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di
residenza; laddove l’ammontare della sanzione di solito è tale da sconsigliare
la spesa per l’assistenza di un legale anche nei casi di macroscopica
insussistenza della responsabilità, in ragione della tendenza giudiziale a
compensare le spese o a liquidarle equitativamente in via simbolica;
che, inoltre, l’attribuzione della competenza al giudice del
luogo della commessa violazione si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3
e 111, secondo comma, Cost., per lesione dei principi del giusto processo e
della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla
Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, in quanto al presunto incolpato non sarebbe garantita una
posizione processuale paritaria rispetto all’amministrazione e mancherebbero i
presupposti perché il suo ricorso abbia una valenza effettiva e non solo
teorica, tanto più considerando che le pretese dell’autorità che ha irrogato la
sanzione sono immediatamente esecutive;
che è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di
manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della sollevata
questione.
che, in assenza di una prospettazione di
nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione deve
essere decisa nello stesso modo;
che, in ordine agli ulteriori parametri
evocati (artt. 11 e 25 della Costituzione), l’ordinanza di rimessione non
contiene alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza del relativo
dubbio di costituzionalità della norma impugnata, onde la questione, sotto
questo aspetto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 459
del 2002, citata).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal
Giudice di pace di Bovino, con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Bovino, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2004.