SENTENZA N. 347
ANNO 2004
I. Tommaso F.
Giupponi, Il
“caso Pera” e i confini del giudizio costituzionale. Insindacabilità, nesso funzionale e poteri del
giudice ordinario (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Ida Nicotra,
La
sentenza sul “caso” Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede
la correlazione soggettiva per l’estensione
dell’insindacabilità (per
gentile concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del
Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti
del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di
Roma, IV sezione penale, notificato il 9 agosto 2001, depositato il 21
successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 2001.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore
Franco Bile;
udito l’avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
Ritenuto in fatto
1. − Con ordinanza-ricorso del
9 gennaio 2001, depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, IV sezione
penale, in composizione monocratica, investito del
procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera con l’imputazione
di diffamazione aggravata commessa, in concorso con altri, col mezzo della
stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 13
della legge 8 febbraio 1948, n.47 e artt. 110, 57, 595, commi 2 e 3, 596 bis del codice penale), ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea,
nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), ha dichiarato che
i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
parlamentari, in quanto insindacabili ai sensi del primo comma dell’art.
68 della Costituzione. In particolare, era contestato al senatore Pera di essere
stato l’autore dell’articolo “I PM? Mostri a tre
teste”, pubblicato sul “Messaggero” del 14 gennaio 1999,
articolo nel quale egli tra l’altro scriveva “… o le forze
dell’ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e
nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. É così che sono
nati (…) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che
quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno
processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente”. In tal modo
il senatore Pera, secondo la contestazione, aveva offeso la reputazione del
dott. Giancarlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi
e del dott. Antonio Ingoia, sostituti delegati alla trattazione dei
procedimenti penali a carico di Contrada Bruno nel corso dei quali veniva
sentito come teste il generale Mario Mori.
Osserva il Tribunale
ricorrente che la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., non
copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua
attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le
attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nella
specie – secondo il Tribunale ricorrente – mancherebbe il
collegamento funzionale tra le affermazioni del sen. Pera e l’esercizio
dell’attività parlamentare. Sottolinea infatti il Tribunale che,
né la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si
pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la
ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l’estensione alla prima
dell’immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la
sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e
l’opinione espressa in sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali
affermazioni essere riproduttive di contenuti storici già espressi nelle
sedi istituzionali, dovrebbe richiedersi – secondo il Tribunale
ricorrente – anche una successione temporale tra le affermazioni rese in
sedi istituzionali e quelle rese in sedi diverse, dovendo le prime precedere
necessariamente le seconde.
Con riferimento al caso
di specie, poi, il Tribunale ricorrente considera che lo specifico riferimento
contenuto nell’articolo suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver
riscontro in alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero citato dal
relatore sen. Callegaro ovvero dai senatori
intervenuti in sede di dibattito parlamentare, riferendosi questi tutti ad
argomenti più generali relativi ai rapporti tra pubblico ministero ed
organi di polizia ed alla organizzazione giudiziaria in generale.
Per quanto poi riguarda
il riferimento alla vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in
particolare, che nessuno degli atti depositati in udienza dalla difesa del sen.
Pera è riferibile a quest’ultimo e che la maggior parte riguarda
il trasferimento del gen. Mori nelle sue linee generali.
In particolare il
Tribunale ricorrente – che ritiene che non possa prescindersi
dalla paternità delle interrogazioni o interpellanze – si sofferma
sull’unico atto parlamentare a firma del sen. Pera (n. 2 – 00735
del 10.2.1999, 542 seduta pomeridiana) il cui contenuto è, a suo avviso,
sostanzialmente coincidente con le affermazioni riportate nell’articolo suddetto.
Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente, tale atto parlamentare non
rileverebbe perché successivo alla pubblicazione dell’articolo e
quindi non riproduttivo di un’opinione già espressa.
2. – Con ordinanza n. 270
del 2001
3. – Con memoria
dell’8 agosto 2001, depositata il 10 agosto 2004, il Senato della
Repubblica, in persona del suo vice-Presidente, si è costituito in
giudizio, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Roma – poi notificato
l’8 agosto 2001 e depositato il 21 agosto 2001 – sia dichiarato
inammissibile o comunque infondato.
Osserva in particolare la
difesa del Senato che la relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari aveva evidenziato come le opinioni espresse dal
sen. Pera nell’articolo suddetto costituissero uno dei capisaldi delle
convinzioni del parlamentare e del suo gruppo politico circa i rimedi che
l’attuale situazione della giustizia richiede.
Queste opinioni erano state
discusse in aula nelle sedute del 17 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori
Pera, Scoppelliti, Pastore), del 28 ottobre 1997
(interrogazione dei senatori Centaro,
Di conseguenza,
l’articolo suddetto rappresenta, secondo la difesa del Senato, la
divulgazione di atti tipicamente parlamentari, nei quali il pensiero del sen.
Pera aveva già avuto modo di manifestarsi.
4. – In
prossimità dell’udienza, la difesa del Senato ha presentato una
memoria insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo le argomentazioni
precedentemente svolte e producendo ulteriori atti parlamentari a sostegno
della propria richiesta.
Considerato in diritto
1. – Il conflitto sollevato dal Tribunale
ricorrente pone la questione se spetti al Senato della Repubblica deliberare,
nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), che i fatti per i
quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello
Pera, per il reato di diffamazione aggravata in danno dei magistrati dottori
Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, riguardavano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali
insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione.
Al senatore Pera era stato contestato di avere pubblicato sul quotidiano
<<Il Messaggero>> del 14 gennaio 1999 l’articolo <<I
PM? Mostri a tre teste>>, nel quale egli tra l’altro scriveva
<<… o le forze dell’ordine fanno quello che vogliono i PM e
indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai.
È così che sono nati […] i casi Contrada e Mori a Palermo,
dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono
i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro
compiacente>>. Con tali parole, secondo la contestazione, il senatore
Pera aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott.
Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingroia, sostituti delegati alla trattazione dei
procedimenti penali a carico del funzionario della Polizia di Stato Bruno
Contrada, nel corso dei quali era stato sentito come teste il generale Mario
Mori.
Il Tribunale ritiene
insussistenti i presupposti dell’insindacabilità di cui
all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto un triplice profilo:
mancanza del nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale,
tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie e gli atti parlamentari indicati
dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tranne
l’interpellanza del senatore Pera in data 10 febbraio 1999; irrilevanza
di tale atto, che, pur presentando una sostanziale coincidenza con le
dichiarazioni diffamatorie, è posteriore alla pubblicazione
dell’articolo, avvenuta il 14 gennaio 1999; irrilevanza degli atti
esibiti nel procedimento penale dalla difesa dell’imputato (interrogazioni dei senatori Milio e Caruso del 12 gennaio 1999), che, pur avendo
anch’essi un contenuto sostanzialmente corrispondente alle affermazioni
in questione, non provengono dall’autore dell’articolo, come del
resto l’interrogazione del senatore Centaro di
pari data.
2. – Deve anzitutto essere ribadita
l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti
soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella citata ordinanza n. 270 del
2001.
3. – Nel merito il ricorso è
fondato.
Questa Corte deve
verificare, alla stregua della sua giurisprudenza, la ricorrenza in concreto
del <<nesso funzionale>> tra le dichiarazioni rese extra moenia dal
parlamentare e l’esercizio di un’attività parlamentare.
In particolare la sentenza n. 10 del
2000 ha affermato che <<la semplice comunanza di argomento fra la
dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in
sede parlamentare non può bastare a fondare l’estensione alla
prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare
a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la
dichiarazione si inserisca>>. Occorre invece l’<<identificabilità della dichiarazione stessa quale
espressione di attività parlamentare>> (così anche la sentenza n. 11 del
2000). Occorre cioè la
<<riproduzione>> all’esterno delle Camere di
dichiarazioni rese in sede parlamentare, e tale riproduzione è
insindacabile solo ove <<si riscontri l’identità sostanziale
di contenuto fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella
manifestata nella “sede esterna”>> (sentenza n. 10 del
2000).
Tali affermazioni sono
state ripetutamente ribadite dalla giurisprudenza successiva di questa Corte
(sentenze numeri 56, 58, 82, 420 del 2000; numeri 137 e 289 del 2001; numeri
51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521 del 2002), la
quale ha più volte riaffermato che il <<nesso funzionale>>
tra la dichiarazione resa extra moenia dal parlamentare e l’espletamento delle
sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione
possa essere identificata come <<divulgativa all’esterno di
attività parlamentari>>, ossia se ed in quanto esista una
sostanziale corrispondenza di significato con opinioni espresse nell’esercizio
di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di
argomenti.
Di recente, la legge 20
giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ha previsto – al primo comma dell’art. 3
– che esso <<si applica
in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le
interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle
Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro
atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di
divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di
parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento>>.
Con la sentenza n. 120 del
2004, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa
abbia ampliato l’ambito dell’immunità garantita ai
parlamentari dall’art. 68, primo comma, quale risultava dalla propria
giurisprudenza. In particolare, la sentenza ha escluso che la norma abbia
eliminato la necessità del <<nesso funzionale>> fra le
opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come
diffamatorie, e l’esercizio di
funzioni parlamentari; ed ha ribadito – richiamando in particolare
le citate sentenze numeri 10 ed 11 del 2000 – che esse rientrano
nell’area dell’insindacabilità solo se costituiscano
<<divulgazione e riproduzione>> di attività parlamentari,
pur non necessariamente tipiche.
Sono seguite le sentenze
numeri 246 e 298 del 2004, le quali, in sede di conflitto tra poteri dello
Stato, hanno affermato che l’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003
<<non altera il contenuto dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione>>; hanno ribadito la necessità, ai fini dell’esistenza
del <<nesso funzionale>>, che le opinioni in esame costituiscano
<<divulgazione e riproduzione>> di attività parlamentari; ed
hanno fatto concreta applicazione di tali riconfermati principi.
In particolare, la sentenza n. 298 del
2004 ha ulteriormente sottolineato la necessità di una
<<sostanziale identità di contenuti>> tra l’opinione
espressa nell’atto parlamentare e l’esternazione che siffatta
opinione divulghi.
4. – Con riguardo al caso di
specie, la difesa del Senato ritiene che le affermazioni contenute
nell’articolo del senatore Pera rientrino nell’area della garanzia
di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, essendo collegate da
nesso funzionale con una serie di atti parlamentari, sia del medesimo senatore
Pera, sia di altri senatori.
Tra gli atti compiuti
dal senatore Pera – menzionati nella relazione della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari e risalenti agli anni tra il 1997
e il 1999 – quelli del 1997
sono estranei all’argomento trattato nell’articolo, perché
riguardano il diverso tema della <<gestione>> – da parte di
taluni uffici del pubblico ministero, fra cui anche
Rimane
l’interpellanza presentata dal senatore Pera il 10 febbraio
In proposito questa
Corte, nella sentenza
n. 289 del 1998, ha ritenuto irrilevante un’interrogazione
parlamentare intervenuta <<in epoca successiva [..] al ricevimento
dell’avviso di garanzia all’origine delle dichiarazioni
diffamatorie contestate al deputato>> ed ha affermato – in termini
generali – che, <<diversamente opinando, qualsiasi affermazione,
anche ritenuta gravemente diffamatoria e [..] estranea alla funzione od
all’attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a
seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di
un’interrogazione ad hoc>>.
La sentenza ha accolto quindi un criterio rigoroso, secondo cui le
dichiarazioni rese dal parlamentare extra
moenia, in tanto possono essere coperte dalla
garanzia di insindacabilità in quanto siano collegate da nesso
funzionale ad un’attività parlamentare precedentemente svolta,
restando invece irrilevante quella successiva.
Nella stessa prospettiva
si è collocata la giurisprudenza posteriore che ha precisato la nozione
di nesso funzionale, esigendo, per l’insindacabilità delle
opinioni manifestate all’esterno
degli organi parlamentari, che esse riproducano il contenuto di dichiarazioni
<<già rese>> nell’esercizio di funzioni parlamentari (sentenza n. 11 del
2000), ovvero siano <<sostanzialmente riproduttive di
un’opinione espressa in sede parlamentare>> (sentenza n. 10 del
2000). Analogamente la sentenza n. 521 del
2002, nel ribadire la necessità del nesso funzionale, ha precisato
che esso deve intercorrere tra l’attività divulgativa
all’esterno e le opinioni <<già espresse, o contestualmente
espresse>>, nell’esercizio di funzioni parlamentari, così
enunciando l’irrilevanza di opinioni manifestate successivamente.
Del resto, la stessa
formulazione del primo comma dell’art. 68 della Costituzione –
sancendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni
<<espresse>> e i voti <<dati>> nell’esercizio delle
loro funzioni – rende inconfigurabile
un’iniziale perseguibilità del parlamentare, cui possa
eventualmente sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda.
La memoria del Senato, a
sostegno della possibile rilevanza dell’atto parlamentare posteriore,
richiama la sentenza
n. 246 del 2004, che ha ritenuto ininfluente, ai fini
dell’insindacabilità, alcune interrogazioni parlamentari
presentate in un momento <<di molto successivo>> per desumerne, a contrario, la rilevanza degli atti
parlamentari <<di poco>> posteriori. Ma la sentenza non ha affatto
operato una tale distinzione diacronica: essa ha ritenuto irrilevanti quelle
interrogazioni perché si trattava di <<atti successivi>>,
aggiungendo <<e di molto>> in chiave evidentemente rafforzativa,
così nella sostanza negando la rilevanza, ai fini della garanzia di
insindacabilità, di eventuali collegamenti fra dichiarazioni rese fuori
del Parlamento ed atti parlamentari posteriori.
5. – La difesa del
Senato fa anche riferimento ad una serie di interrogazioni discusse nella
seduta del 12 gennaio 1999, due giorni prima della pubblicazione
dell’articolo in questione, sui temi dell’assetto organizzativo dei
ROS (reparti operazioni speciali) dell’Arma dei carabinieri e
dell’eventuale incidenza di talune ventilate modifiche
sull’efficienza da essi dimostrata nella lotta alla criminalità
organizzata: in questo quadro alcune interrogazioni inserivano anche l’allontanamento
del generale Mori dal vertice dei ROS e definivano <<conflittuali>>
i suoi rapporti con
Nessuna di queste
interrogazioni è stata però presentata dal senatore Pera, del
quale nemmeno risulta la partecipazione al relativo dibattito. Si pone
così il quesito se le dichiarazioni rese da un senatore o deputato fuori
dell’ambito parlamentare, e ritenute da un cittadino lesive della propria
reputazione, possano considerarsi coperte dalla garanzia prevista
dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, qualora divulghino e
riproducano atti posti, nell’esercizio di funzioni parlamentari, da
membri del Parlamento diversi dal loro autore.
La questione –
rilevante ai fini della decisione del presente conflitto di attribuzione
– deve essere risolta in senso negativo.
Se
l’immunità garantita dall’art. 68, primo comma, della
Costituzione mira alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento
(infatti la tutela delle prerogative di ogni Camera spetta ad essa e non al
singolo senatore o deputato: sentenza n. 225 del 2001,
ordinanza n. 101
del 2000), questa salvaguardia è ottenuta assicurando a ciascun
parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione: nel
Parlamento, ponendo senza ostacoli o remore gli atti di esercizio di tale
funzione; fuori di quella sede, riproducendo e divulgando gli atti medesimi.
Invero, la norma
costituzionale – proclamando che <<i membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni>> – esplicitamente collega
l’immunità del singolo parlamentare alle opinioni da lui espresse
ed ai voti da lui dati esplicando le sue funzioni, e così evoca la
natura personale della responsabilità cui altrimenti egli sarebbe
esposto, secondo una correlazione soggettiva che è indefettibile per la
responsabilità penale e costituisce la regola generale per quella civile
e amministrativa. Coerentemente, anche l’estensione
dell’immunità (operata dalla giurisprudenza della Corte) alle
dichiarazioni rese all’esterno della sede parlamentare, riproduttive e
divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, non
può che riferirsi agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e
divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui, ma da altri
membri del Parlamento.
In tale prospettiva si
colloca anche il citato art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il quale
– rendendo esplicito che la garanzia dell’insindacabilità si
riferisce sia all’attività parlamentare, sia a quella espletata
fuori del Parlamento – richiede per quest’ultima la connessione con
la funzione <<di parlamentare>>, e così pone l’accento
sul carattere soggettivo delle condizioni che consentono l’estensione
della garanzia.
Del resto, la tesi
secondo cui le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sarebbero coperte dalla
garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, anche se
riproduttive o divulgative di atti posti da altri parlamentari
nell’esercizio delle loro funzioni, finisce, in sostanza, per conferire
rilievo ad un dato – la semplice comunanza di argomento o la riferibilità ad un medesimo <<contesto
politico>> – che questa Corte, nelle pronunce sopra indicate, ha
sempre ritenuto di per sé irrilevante.
6. – Pertanto, le
dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede
parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in
tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità di cui al primo
comma dell’art. 68 della Costituzione, in quanto un <<nesso funzionale>>
le colleghi ad atti già posti dal loro autore nell’esercizio delle
sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di
altri parlamentari e quelli compiuti bensì dall’autore delle
dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore.
Ciò non toglie
però che questi atti – pur irrilevanti nel giudizio per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante
la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del
Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all’autorità
giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare – ben
possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra
l’altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente
ispirate da intento politico e non diffamatorio. A questo fine può non
essere privo di rilievo il fatto che il parlamentare (come nella specie ammette
lo stesso Tribunale ricorrente) abbia nel suo scritto, in relazione al quale
è tratto a giudizio, riecheggiato opinioni emerse, sia pure ad opera di
altri, in un dibattito parlamentare avente ad oggetto la stessa vicenda.
Siffatte conclusioni si
rinvengono già nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha
precisato che esula dai suoi compiti – e spetta invece al giudice –
decidere se le dichiarazioni ascritte al parlamentare integrino gli estremi del
reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di
cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell’art.
21 della Costituzione, ed in cui è certamente compresa anche la critica
nei confronti dell’operato della magistratura (sentenza n. 10 del
2000; cfr. anche sentenze n. 11
e n. 56 del 2000,
n. 508 del 2002).
7. – In conclusione, l’impugnata
delibera del Senato, per le ragioni sopra esposte, ha violato l’art. 68,
primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni
dell’autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere
annullata.
per questi
motivi
dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i
quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello
Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi
del primo comma dell’art. 68 della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento
IV-quater,
n. 48).
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
novembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.