Sentenza n. 347 del 2004

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SENTENZA N. 347

ANNO 2004

 

Commenti alla decisione di

 

I. Tommaso F. Giupponi, Il “caso Pera” e i confini del giudizio costituzionale. Insindacabilità, nesso funzionale e poteri del giudice ordinario  (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

II. Ida Nicotra, La sentenza sul “caso” Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede la correlazione soggettiva per l’estensione dell’insindacabilità (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

-   Valerio                                ONIDA                                         Presidente

-   Carlo                                  MEZZANOTTE                              Giudice

-   Fernanda                             CONTRI                                              "

-   Guido                                  NEPPI MODONA                               "

-   Annibale                              MARINI                                               "

-  Franco                                 BILE                                                     "

-  Giovanni Maria                     FLICK                                                  "

-   Francesco                           AMIRANTE                                         "

-   Ugo                                    DE SIERVO                                         "

-   Romano                              VACCARELLA                                   "

-   Paolo                                  MADDALENA                                    "

-   Alfio                                    FINOCCHIARO                                  "

- Alfonso                                 Quaranta                                       "

-  Franco                                 GALLO                                                "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV sezione penale, notificato il 9 agosto 2001, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 2001.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica. 

Ritenuto in fatto

1. − Con ordinanza-ricorso del 9 gennaio 2001, depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera con l’imputazione di diffamazione aggravata commessa, in concorso con altri, col mezzo della stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47  e artt. 110, 57, 595, commi 2 e 3, 596 bis del codice penale), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione. In particolare, era contestato al senatore Pera di essere stato l’autore dell’articolo “I PM? Mostri a tre teste”, pubblicato sul “Messaggero” del 14 gennaio 1999, articolo nel quale egli tra l’altro scriveva “… o le forze dell’ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. É così che sono nati (…) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente”. In tal modo il senatore Pera, secondo la contestazione, aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingoia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico di Contrada Bruno nel corso dei quali veniva sentito come teste il generale Mario Mori.

Osserva il Tribunale ricorrente che la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nella specie – secondo il Tribunale ricorrente – mancherebbe il collegamento funzionale tra le affermazioni del sen. Pera e l’esercizio dell’attività parlamentare. Sottolinea infatti il Tribunale che, né la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l’estensione alla prima dell’immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l’opinione espressa in sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali affermazioni essere riproduttive di contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali, dovrebbe richiedersi – secondo il Tribunale ricorrente – anche una successione temporale tra le affermazioni rese in sedi istituzionali e quelle rese in sedi diverse, dovendo le prime precedere necessariamente le seconde.

Con riferimento al caso di specie, poi, il Tribunale ricorrente considera che lo specifico riferimento contenuto nell’articolo suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver riscontro in alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero citato dal relatore sen. Callegaro ovvero dai senatori intervenuti in sede di dibattito parlamentare, riferendosi questi tutti ad argomenti più generali relativi ai rapporti tra pubblico ministero ed organi di polizia ed alla organizzazione giudiziaria in generale.

Per quanto poi riguarda il riferimento alla vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in particolare, che nessuno degli atti depositati in udienza dalla difesa del sen. Pera è riferibile a quest’ultimo e che la maggior parte riguarda il trasferimento del gen. Mori nelle sue linee generali.

In particolare il Tribunale ricorrente – che ritiene che non possa prescindersi dalla paternità delle interrogazioni o interpellanze – si sofferma sull’unico atto parlamentare a firma del sen. Pera (n. 2 – 00735 del 10.2.1999, 542 seduta pomeridiana) il cui contenuto è, a suo avviso, sostanzialmente coincidente con le affermazioni riportate nell’articolo suddetto. Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente, tale atto parlamentare non rileverebbe perché successivo alla pubblicazione dell’articolo e quindi non riproduttivo di un’opinione già espressa.

2. – Con ordinanza n. 270 del 2001 la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.

3. – Con memoria dell’8 agosto 2001, depositata il 10 agosto 2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo vice-Presidente, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Roma – poi notificato l’8 agosto 2001 e depositato il 21 agosto 2001 – sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Osserva in particolare la difesa del Senato che la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva evidenziato come le opinioni espresse dal sen. Pera nell’articolo suddetto costituissero uno dei capisaldi delle convinzioni del parlamentare e del suo gruppo politico circa i rimedi che l’attuale situazione della giustizia richiede.

Queste opinioni erano state discusse in aula nelle sedute del 17 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Pera, Scoppelliti, Pastore), del 28 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Centaro, La Loggia, Pera ed altri), del 7 novembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 2 dicembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 6 ottobre 1998 (interrogazione del sen. Pera), del 12 gennaio 1999 (interrogazione del sen. Centaro) e del 10 febbraio 1999 (interpellanza del sen. Pera).

Di conseguenza, l’articolo suddetto rappresenta, secondo la difesa del Senato, la divulgazione di atti tipicamente parlamentari, nei quali il pensiero del sen. Pera aveva già avuto modo di manifestarsi.

4. – In prossimità dell’udienza, la difesa del Senato ha presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo ulteriori atti parlamentari a sostegno della propria richiesta.

Considerato in diritto

1. –  Il conflitto sollevato dal Tribunale ricorrente pone la questione se spetti al Senato della Repubblica deliberare, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, per il reato di diffamazione aggravata in danno dei magistrati dottori Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione. Al senatore Pera era stato contestato di avere pubblicato sul quotidiano <<Il Messaggero>> del 14 gennaio 1999 l’articolo <<I PM? Mostri a tre teste>>, nel quale egli tra l’altro scriveva <<… o le forze dell’ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. È così che sono nati […] i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente>>. Con tali parole, secondo la contestazione, il senatore Pera aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingroia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico del funzionario della Polizia di Stato Bruno Contrada, nel corso dei quali era stato sentito come teste il generale Mario Mori.

Il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto un triplice profilo: mancanza del nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie e gli atti parlamentari indicati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tranne l’interpellanza del senatore Pera in data 10 febbraio 1999; irrilevanza di tale atto, che, pur presentando una sostanziale coincidenza con le dichiarazioni diffamatorie, è posteriore alla pubblicazione dell’articolo, avvenuta il 14 gennaio 1999; irrilevanza degli atti esibiti nel procedimento penale dalla difesa dell’imputato (interrogazioni dei senatori Milio e Caruso del 12 gennaio 1999), che, pur avendo anch’essi un contenuto sostanzialmente corrispondente alle affermazioni in questione, non provengono dall’autore dell’articolo, come del resto l’interrogazione del senatore Centaro di pari data.  

2. –  Deve anzitutto essere ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella citata ordinanza n. 270 del 2001.

3. –  Nel merito il ricorso è fondato.

Questa Corte deve verificare, alla stregua della sua giurisprudenza, la ricorrenza in concreto del <<nesso funzionale>> tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l’esercizio di un’attività parlamentare.

In particolare la sentenza n. 10 del 2000 ha affermato che <<la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni  espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l’estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca>>. Occorre invece l’<<identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare>> (così anche la sentenza n. 11 del 2000). Occorre cioè la  <<riproduzione>> all’esterno delle Camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare, e tale riproduzione è insindacabile solo ove <<si riscontri l’identità sostanziale di contenuto fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella “sede esterna”>> (sentenza n. 10 del 2000).

Tali affermazioni sono state ripetutamente ribadite dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (sentenze numeri 56, 58, 82, 420 del 2000; numeri 137 e 289 del 2001; numeri 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521 del 2002), la quale ha più volte riaffermato che il <<nesso funzionale>> tra la dichiarazione resa extra moenia dal parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere identificata come <<divulgativa all’esterno di attività parlamentari>>, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.

Di recente, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ha previsto –  al primo comma dell’art. 3 –  che esso <<si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento>>.

Con la sentenza n. 120 del 2004, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa abbia ampliato l’ambito dell’immunità garantita ai parlamentari dall’art. 68, primo comma, quale risultava dalla propria giurisprudenza. In particolare, la sentenza ha escluso che la norma abbia eliminato la necessità del <<nesso funzionale>> fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l’esercizio di  funzioni parlamentari; ed ha ribadito – richiamando in particolare le citate sentenze numeri 10 ed 11 del 2000 – che esse rientrano nell’area dell’insindacabilità solo se costituiscano <<divulgazione e riproduzione>> di attività parlamentari, pur non necessariamente tipiche.

Sono seguite le sentenze numeri 246 e 298 del 2004, le quali, in sede di conflitto tra poteri dello Stato, hanno affermato che l’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 <<non altera il contenuto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione>>; hanno ribadito la necessità, ai fini dell’esistenza del <<nesso funzionale>>, che le opinioni in esame costituiscano <<divulgazione e riproduzione>> di attività parlamentari; ed hanno fatto concreta applicazione di tali riconfermati principi.

In particolare, la sentenza n. 298 del 2004 ha ulteriormente sottolineato la necessità di una <<sostanziale identità di contenuti>> tra l’opinione espressa nell’atto parlamentare e l’esternazione che siffatta opinione divulghi.

 4. – Con riguardo al caso di specie, la difesa del Senato ritiene che le affermazioni contenute nell’articolo del senatore Pera rientrino nell’area della garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, essendo collegate da nesso funzionale con una serie di atti parlamentari, sia del medesimo senatore Pera, sia di altri senatori.

Tra gli atti compiuti dal senatore Pera – menzionati nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e risalenti agli anni tra il 1997 e il 1999 –  quelli del 1997 sono estranei all’argomento trattato nell’articolo, perché riguardano il diverso tema della <<gestione>> – da parte di taluni uffici del pubblico ministero, fra cui anche la Procura della Repubblica di Palermo –  dei <<pentiti>> Di Maggio, Siino e Brusca (interrogazioni del 16 e del 28 ottobre, del 7 novembre e del 2 dicembre 1997). Parimenti estraneo è l’unico atto del 1998 (interrogazione del 6 ottobre), relativo ad un intervento che il magistrato Caselli avrebbe svolto nei confronti del direttore di un telegiornale perché non fosse trasmessa un’intervista al senatore Andreotti, alla vigilia di un processo a suo carico avanti al Tribunale di Palermo.

Rimane l’interpellanza presentata dal senatore Pera il 10 febbraio 1999, a proposito di un’indagine svolta dal generale Mori nel 1991 sugli appalti pubblici in Sicilia, conclusa con la consegna di un’informativa alla Procura di Palermo. Questa interpellanza, secondo il Tribunale ricorrente, ha un contenuto <<sostanzialmente coincidente>> con le opinioni espresse nell’articolo del senatore Pera, ed è tuttavia ininfluente ai fini dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, perché successiva di quasi un mese alla pubblicazione dell’articolo. Si pone quindi il problema della rilevanza, a tali fini, di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie.

In proposito questa Corte, nella sentenza n. 289 del 1998, ha ritenuto irrilevante un’interrogazione parlamentare intervenuta <<in epoca successiva [..] al ricevimento dell’avviso di garanzia all’origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato>> ed ha affermato – in termini generali – che, <<diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e [..] estranea alla funzione od all’attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un’interrogazione ad hoc>>. La sentenza ha accolto quindi un criterio rigoroso, secondo cui le dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto siano collegate da nesso funzionale ad un’attività parlamentare precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella successiva.

Nella stessa prospettiva si è collocata la giurisprudenza posteriore che ha precisato la nozione di nesso funzionale, esigendo, per l’insindacabilità delle opinioni manifestate all’esterno degli organi parlamentari, che esse riproducano il contenuto di dichiarazioni <<già rese>> nell’esercizio di funzioni parlamentari (sentenza n. 11 del 2000), ovvero siano <<sostanzialmente riproduttive di un’opinione espressa in sede parlamentare>> (sentenza n. 10 del 2000). Analogamente la sentenza n. 521 del 2002, nel ribadire la necessità del nesso funzionale, ha precisato che esso deve intercorrere tra l’attività divulgativa all’esterno e le opinioni <<già espresse, o contestualmente espresse>>, nell’esercizio di funzioni parlamentari, così enunciando l’irrilevanza di opinioni manifestate successivamente.

Del resto, la stessa formulazione del primo comma dell’art. 68 della Costituzione – sancendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni <<espresse>> e i voti <<dati>> nell’esercizio delle loro funzioni – rende inconfigurabile un’iniziale perseguibilità del parlamentare, cui possa eventualmente sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda.

La memoria del Senato, a sostegno della possibile rilevanza dell’atto parlamentare posteriore, richiama la sentenza n. 246 del 2004, che ha ritenuto ininfluente, ai fini dell’insindacabilità, alcune interrogazioni parlamentari presentate in un momento <<di molto successivo>> per desumerne, a contrario, la rilevanza degli atti parlamentari <<di poco>> posteriori. Ma la sentenza non ha affatto operato una tale distinzione diacronica: essa ha ritenuto irrilevanti quelle interrogazioni perché si trattava di <<atti successivi>>, aggiungendo <<e di molto>> in chiave evidentemente rafforzativa, così nella sostanza negando la rilevanza, ai fini della garanzia di insindacabilità, di eventuali collegamenti fra dichiarazioni rese fuori del Parlamento ed atti parlamentari posteriori.

5. – La difesa del Senato fa anche riferimento ad una serie di interrogazioni discusse nella seduta del 12 gennaio 1999, due giorni prima della pubblicazione dell’articolo in questione, sui temi dell’assetto organizzativo dei ROS (reparti operazioni speciali) dell’Arma dei carabinieri e dell’eventuale incidenza di talune ventilate modifiche sull’efficienza da essi dimostrata nella lotta alla criminalità organizzata: in questo quadro alcune interrogazioni inserivano anche l’allontanamento del generale Mori dal vertice dei ROS e definivano <<conflittuali>> i suoi rapporti con la Procura della Repubblica di Palermo. Fra tali interrogazioni, quella presentata dal senatore Centaro è menzionata nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, approvata in Aula dal Senato; e quelle presentate dai senatori Milio e Caruso sono indicate nel ricorso del Tribunale e richiamate nella memoria depositata dalla difesa del Senato in prossimità dell’udienza.

Nessuna di queste interrogazioni è stata però presentata dal senatore Pera, del quale nemmeno risulta la partecipazione al relativo dibattito. Si pone così il quesito se le dichiarazioni rese da un senatore o deputato fuori dell’ambito parlamentare, e ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, possano considerarsi coperte dalla garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, qualora divulghino e riproducano atti posti, nell’esercizio di funzioni parlamentari, da membri del Parlamento diversi dal loro autore.

La questione – rilevante ai fini della decisione del presente conflitto di attribuzione – deve essere risolta in senso negativo.

Se l’immunità garantita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione mira alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento (infatti la tutela delle prerogative di ogni Camera spetta ad essa e non al singolo senatore o deputato: sentenza n. 225 del 2001, ordinanza n. 101 del 2000), questa salvaguardia è ottenuta assicurando a ciascun parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione: nel Parlamento, ponendo senza ostacoli o remore gli atti di esercizio di tale funzione; fuori di quella sede, riproducendo e divulgando gli atti medesimi.

Invero, la norma costituzionale – proclamando che <<i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni>> – esplicitamente collega l’immunità del singolo parlamentare alle opinioni da lui espresse ed ai voti da lui dati esplicando le sue funzioni, e così evoca la natura personale della responsabilità cui altrimenti egli sarebbe esposto, secondo una correlazione soggettiva che è indefettibile per la responsabilità penale e costituisce la regola generale per quella civile e amministrativa. Coerentemente, anche l’estensione dell’immunità (operata dalla giurisprudenza della Corte) alle dichiarazioni rese all’esterno della sede parlamentare, riproduttive e divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, non può che riferirsi agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui, ma da altri membri del Parlamento.

In tale prospettiva si colloca anche il citato art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il quale – rendendo esplicito che la garanzia dell’insindacabilità si riferisce sia all’attività parlamentare, sia a quella espletata fuori del Parlamento – richiede per quest’ultima la connessione con la funzione <<di parlamentare>>, e così pone l’accento sul carattere soggettivo delle condizioni che consentono l’estensione della garanzia.

Del resto, la tesi secondo cui le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sarebbero coperte dalla garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, anche se riproduttive o divulgative di atti posti da altri parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, finisce, in sostanza, per conferire rilievo ad un dato – la semplice comunanza di argomento o la riferibilità ad un medesimo <<contesto politico>> – che questa Corte, nelle pronunce sopra indicate, ha sempre ritenuto di per sé irrilevante.

6. – Pertanto, le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione, in quanto un <<nesso funzionale>> le colleghi ad atti già posti dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari e quelli compiuti bensì dall’autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore.

Ciò non toglie però che questi atti – pur irrilevanti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare – ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra l’altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento politico e non diffamatorio. A questo fine può non essere privo di rilievo il fatto che il parlamentare (come nella specie ammette lo stesso Tribunale ricorrente) abbia nel suo scritto, in relazione al quale è tratto a giudizio, riecheggiato opinioni emerse, sia pure ad opera di altri, in un dibattito parlamentare avente ad oggetto la stessa vicenda.

Siffatte conclusioni si rinvengono già nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che esula dai suoi compiti – e spetta invece al giudice – decidere se le dichiarazioni ascritte al parlamentare integrino gli estremi del reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell’art. 21 della Costituzione, ed in cui è certamente compresa anche la critica nei confronti dell’operato della magistratura (sentenza n. 10 del 2000; cfr. anche sentenze n. 11 e n. 56 del 2000, n. 508 del 2002).

7. – In conclusione, l’impugnata delibera del Senato, per le ragioni sopra esposte, ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.