ORDINANZA N. 101
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di ammissibilità dei
conflitti tra poteri dello Stato sorti a seguito dei procedimenti penali nn.
11749/97, 7816/98 e 12193/98 instaurati davanti al Tribunale di Milano,
promossi dall'on. Cesare Previti con ricorsi depositati il 17 settembre ed il 5
ottobre 1999 ed iscritti ai numeri 128 e 130 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di
consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, con
ricorso depositato il 16 settembre 1999, il deputato Cesare Previti, sottoposto
presso il Tribunale di Milano a procedimenti penali giunti alla fase
dell’udienza preliminare, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato nei confronti del giudice di tale udienza, chiedendo in via
principale «che, a causa della finalità persecutoria dimostrata dal giudice
nella conduzione di un processo contro un parlamentare, venga dichiarata la
nullità di tutta l’attività processuale dallo stesso compiuta; in subordine
perché vengano annullati tutti gli atti processuali lesivi del libero esercizio
dell’attività parlamentare, con intimazione, pro-futuro, a gestire il processo in modo da consentire il
contemporaneo esercizio del diritto di difesa e delle funzioni di
parlamentare»;
che, secondo il ricorrente, detto magistrato, già giudice per le
indagini preliminari nel medesimo processo, «ha strumentalizzato le proprie
funzioni, inscenando un processo in cui [...] persegue manifestamente
l’obbiettivo di colpire il ricorrente, non in quanto comune cittadino, ma in
quanto rappresentante di una determinata forza politica e parlamentare»;
che, di conseguenza, il ricorrente afferma la propria
legittimazione a sollevare conflitto, ritenendo che essa vada riconosciuta
comunque al parlamentare, ed in specie a quello di minoranza, per difendere
l’esercizio delle proprie funzioni dalle menomazioni inferte dagli eccessi
persecutori del potere giudiziario, non potendosi rimettere tale tutela alla
decisione della maggioranza dell’Assemblea di appartenenza, nei casi in cui
essa non ne sia investita direttamente dalla Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente osserva che deve
essere demandato alla Corte di «stabilire se [...] esista materia per
instaurare un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, quando la
macchina giudiziaria sia stata attivata non per l’applicazione della legge,
quanto piuttosto per sopprimere la figura personale e politica di un
parlamentare che non può quindi avere alcuna via istituzionale d’uscita sinché
resti intrappolato nei perversi meccanismi creati e gestiti dall’organo
giurisdizionale, autore della persecuzione»;
che tali vizi procedurali emergerebbero dalla condotta tenuta dal
magistrato, prima nella veste di giudice per le indagini preliminari (richiesta
di applicazione della custodia in carcere relativamente a reati prescritti o di
imminente prescrizione; utilizzazione della deposizione incompleta della teste
Ariosto; ricostruzione pretestuosa della vicenda relativa alla mancanza della
procura speciale ad litem nel
giudizio di cassazione Imi-Rovelli; creazione della categoria del cosiddetto
inquinamento "interpretativo" dei dati bancari; acquisizione ed
utilizzazione, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, di tabulati
telefonici contenenti estremi di conversazioni da lui tenute con altri indagati,
nonché di corrispondenza bancaria) e poi nel corso dell’udienza preliminare
(mancata concessione di un congruo rinvio chiesto dalla difesa per esaminare
compiutamente l’enorme mole degli atti processuali raccolti dalla procura;
svolgimento "a ritmi forsennati" dell’udienza preliminare, tale da
travolgere il diritto di difesa dell’imputato e da impedire il contemporaneo
esercizio delle sue funzioni parlamentari);
che, in via ulteriormente gradata, il ricorrente chiede che questa
Corte sollevi davanti a sé - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost.
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, inserito in
sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, secondo cui la
situazione di incompatibilità tra pregresso svolgimento della funzione di
giudice per le indagini preliminari e successiva funzione di giudice
dell'udienza preliminare viene consentita, per i procedimenti nei quali
l’udienza preliminare è in corso, fino alla data del 2 gennaio 2000;
che, con successivo ricorso depositato il 4 ottobre 1999, il
parlamentare Previti ha sollevato altro conflitto di attribuzioni nei confronti
dello stesso magistrato, spiegando in via principale conclusioni identiche a
quelle rassegnate nel precedente ricorso;
che, ribadite le considerazioni già svolte in ordine all'asserita
persecuzione processuale posta in essere in suo danno dal predetto giudice, il
ricorrente sottolinea come il "furor
persecutionis", cui è soggetto nella sua qualità di parlamentare di
una forza di minoranza, trovi ulteriore dimostrazione nell’ordinanza letta in
udienza il 17 settembre 1999, nel cui contesto, con riguardo all’impedimento da
lui addotto per concomitante svolgimento di funzioni di deputato, il Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha affermato - ignorando
il generale canone interpretativo che impone un bilanciamento tra contrapposti
valori costituzionali - la "subvalenza" degli impegni parlamentari
rispetto alle esigenze di celebrazione del processo;
che, in via gradata, il ricorrente chiede alla Corte (senza
tuttavia indicare i parametri costituzionali che si intenderebbero violati) di
sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale, non solo
dell’art. 3-bis del decreto-legge 24
maggio 1999, n. 145, (come già richiesto nel primo ricorso), ma anche dell'art.
486, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che gl’impegni
parlamentari costituiscano giusto motivo d’impedimento a presenziare
all’udienza».
Considerato che i
procedimenti vanno riuniti, in ragione dell'identità sia dei soggetti sia della
materia dei sollevati conflitti, entrambi riferiti a fatti verificatisi nel
medesimo processo penale;
che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a decidere
preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano ammissibili, in
quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza;
che il ricorrente domanda la declaratoria di nullità dell’intera
attività processuale svolta nei suoi confronti e, in subordine, l’annullamento
di tutti gli atti processuali lesivi del libero esercizio della sua attività
parlamentare, denunciando - quale indice del prospettato «uso distorto delle
funzioni giudiziarie per il perseguimento di obiettivi extragiudiziari» -
un'«impressionante serie di irregolarità, scorrettezze, violazioni di legge
processuale e sostanziale [...] che contraddistinguono il processo inscenato»
dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano;
che, a tal fine, il ricorrente lamenta in via generale un abuso di
potere da parte dell'indicata autorità giudiziaria, vòlto a «sopprimere la
figura personale e politica» di lui;
che specifiche sue attribuzioni, in ipotesi difendibili mediante
lo strumento del conflitto nei confronti dell’autorità giudiziaria (e in ordine
a cui pende già altro ricorso, successivamente depositato dalla Camera dei
deputati onde denunciare la menomazione della propria posizione costituzionale)
sono bensì dedotte dal ricorrente (con testuale riferimento all’art. 68,
secondo comma, Cost. ed al suo diritto-dovere di partecipare alle votazioni
della Camera dei deputati), come incise da alcuni provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, ma non già per individuare gli atti con riguardo ai quali solleva
il conflitto, sibbene all'unico fine di arricchire il lungo elenco dei sintomi
dell'asserito "furor persecutionis" che, secondo lui, si manifesterebbe nel comportamento generale del
Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano;
che, per tutelarsi in ordine alla lamentata situazione,
impropriamente esso ricorrente utilizza lo strumento del conflitto
d'attribuzione, invece d'avvalersi - come tutti i cittadini - dei mezzi
endoprocessuali d'impugnazione degli atti asseritamente viziati, nonché di
quelli diretti a provocare l'eventuale affermazione di responsabilità
disciplinare, civile o penale del magistrato cui egli rimprovera il
comportamento non legittimo;
che infatti - come ha altre volte precisato questa Corte (v.
ordinanza n. 359 del 1999) - il giudizio per conflitto di attribuzione non può
essere usato quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali,
ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema giurisdizionale;
che tanto basta per dichiarare inammissibili i riuniti conflitti,
restando così travolta la gradata richiesta di autorimessione delle questioni
di illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di
conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, e dell'art. 486, comma 1, cod.
proc. pen., per evidente carenza della necessaria pregiudizialità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili,
ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei
confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano,
con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Cesare
RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria
il 14 aprile 2000.