ORDINANZA N. 45
ANNO 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma
19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge
finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 7 novembre 2002 emessa dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso
proposto da SIPSA ECOLOGICA s.r.l. contro la Regione Sardegna ed altri,
iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
18, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella
camera di consiglio del 26 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con
ordinanza emessa il 7 novembre 2002, ha sollevato, in
riferimento agli artt.
3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché
agli artt. 41 e 120 della Costituzione (per
violazione dei principi di cui agli artt. 5, 11, 18 e
26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24
aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001), che fa «divieto di trasportare, stoccare,
conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale»;
che l’ordinanza è stata
emessa nel corso di un giudizio promosso da una società titolare, in territorio
sardo, di un impianto di termodistruzione,
specializzato nella gestione di rifiuti sanitari pericolosi, al fine, tra
l’altro, di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il direttore del
Servizio gestione rifiuti inquinanti dell’assessorato regionale alla difesa
dell’ambiente ha vincolato l’autorizzazione regionale, rilasciata alla ricorrente
per l’esercizio del medesimo impianto, proprio al rispetto del censurato art.
6, comma 19 (in tal modo limitando l’attività dello stabilimento in questione
alla sola distruzione di rifiuti prodotti nella Regione);
che - affermata la «palese» rilevanza della questione per la definizione della
controversia - il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza, richiama
(per estenderne la portata al fine di risolvere anche l’odierno incidente di
costituzionalità) le affermazioni contenute nelle sentenze di questa Corte n. 281 del 2000
e n. 335 del
2001, secondo cui il principio dell’autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi, stabilito dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 22 del 1997 (che vieta lo smaltimento di tali
rifiuti in Regioni diverse da quelle in cui questi sono prodotti), non è
applicabile ai rifiuti pericolosi, per i quali è viceversa prevalente il
criterio della necessaria individuazione di impianti
appropriati e specializzati per la loro eliminazione, che non consente di
predeterminare un ambito territoriale di smaltimento ottimale;
che, ciò premesso, il
Tribunale amministrativo rileva come la materia in questione non sia
riconducibile ad alcuna di quelle, elencate all’art. 3 dello Statuto sardo,
nelle quali la Regione dispone di competenza legislativa primaria, potendo
viceversa la materia stessa essere ricompresa,
peraltro solo in parte, in quella dell’igiene e sanità pubblica di cui all’art.
4, lettera i), del medesimo Statuto,
nella quale la Regione dispone di competenza legislativa concorrente,
assoggettata al rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (e
segnatamente di quelli dettati dagli artt. 5, 11, 18
e 26 del citato d.lgs. n. 22 del 1997);
che, infine, il rimettente
ravvisa anche la violazione dell’art. 41 Cost.,
sostenendo che - ove si ritenesse «l’insussistenza di condizioni che
legittimerebbero la Regione Sarda ad adottare una legislazione differente da
quelle delle altre regioni» - resterebbe priva di giustificazione la
compressione del diritto d’iniziativa economica della ricorrente e delle altre
imprese del settore.
Considerato che oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità è il
generale divieto, sancito dalla norma impugnata, di trasportare, stoccare,
conferire, trattare e smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine
extraregionale, senza la previsione della inapplicabilità di tale divieto
(conformemente alla giurisprudenza di questa Corte) rispetto a particolari
categorie di rifiuti, quali quelli trattati dalla società ricorrente, titolare
in territorio sardo di un impianto di termodistruzione
specializzato nella gestione di rifiuti sanitari pericolosi;
che, peraltro, il giudice rimettente non ha rilevato che l’art.
1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 24 gennaio 2002, n. 3 -
sopravvenuta alla proposizione del giudizio a
quo, ma già in vigore al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione - ha
aggiunto all’art. 6 della legge regionale n. 6 del 2001 (nel cui ambito era già
stato inserito un comma 19-bis dalla
legge regionale 19 giugno 2001, n. 8), un ulteriore comma 19-ter, secondo il quale «Fino al 31
dicembre 2002 le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti
sanitari di origine extraregionale destinati
all’incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente
autorizzati già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge»;
che, proprio in ragione della natura
dell’attività svolta dalla società ricorrente e della peculiare classificazione
dei rifiuti dalla medesima trattati, il rimettente avrebbe dovuto esaminare
l’intervenuta modifica legislativa e motivare circa la sua possibile influenza
sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrive la
sollevata questione di legittimità costituzionale;
che l’omessa valutazione di tale incidenza
si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della
questione e quindi in un profilo assorbente di manifesta inammissibilità di
essa (v., da ultimo, ordinanze nn. 200, 187, 152 e 144 del 2003).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, della legge della
Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge
finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4
dello Statuto speciale per la Sardegna, e agli artt.
41 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il
27 gennaio 2004.