SENTENZA N. 281
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della
Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e
lo smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1998
dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Cavaglià s.r.l. e la
Provincia di Biella, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione della Cavaglià
s.r.l. nonché l'atto di intervento della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avvocato Raffaele Izzo per la Cavaglià s.r.l. e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1.
¾ Investito dell’opposizione avverso la sanzione pecuniaria
inflitta ad una società esercente attività di smaltimento dei rifiuti nella
Regione Piemonte per avere conferito nei propri impianti rifiuti speciali
prodotti al di fuori di quella regione, il Pretore di Biella, con ordinanza del
5 settembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59
(Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), in riferimento
agli articoli 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della Costituzione.
Secondo
il Pretore, la disposizione regionale, che pone il divieto di smaltire, “presso
le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi operanti o
individuate sul territorio piemontese”, rifiuti di ogni tipologia provenienti
da altre regioni, viola una serie di principi fondamentali della legislazione
statale, fissati nel loro insieme, in attuazione della normativa comunitaria,
dagli articoli 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In
particolare, secondo il rimettente, sarebbero violati i principi secondo cui lo
smaltimento dei rifiuti deve essere realizzato attraverso un sistema di
impianti integrato a livello nazionale e deve avvenire nell’impianto
appropriato più vicino al luogo della loro produzione, il quale, come rileva il
Pretore di Biella, potrebbe trovarsi in una regione diversa da quella nella
quale i rifiuti risultano prodotti. Sarebbe altresì violato il principio, posto
espressamente dall’art. 5, lettera a) del
d. lgs. n. 22 del 1997, secondo cui l’obbiettivo della autosufficienza dello
smaltimento “in ambiti territoriali ottimali”, e comunque all’interno della
stessa regione di produzione, è limitato ai soli “rifiuti urbani non pericolosi”,
mentre la norma regionale, secondo il Pretore, prevede un divieto “totale e assoluto”.
Ad
avviso del giudice a quo, inoltre, la
norma regionale, in quanto comporta un trattamento sfavorevole per le imprese
esercenti attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Piemonte rispetto a
quelle operanti sul restante territorio nazionale, si porrebbe in contrasto con
l’art. 3 della Costituzione e violerebbe anche l’art. 11, poiché i principi
fondamentali della legislazione statale con cui essa sarebbe in contrasto,
costituiscono il frutto del recepimento nell’ordinamento interno di normative
comunitarie. Il rimettente considera ancora che, a causa del danno alla salute
derivante dalla inosservanza del principio di prossimità nello smaltimento,
sarebbe vulnerato anche l’art. 32 della Carta fondamentale, nonché gli articoli
41 e 120 in ragione dei “limiti ed impedimenti all’esplicarsi di una attività
economica”, posti indebitamente dalla disposizione impugnata.
2.
¾ E’ intervenuta la Regione Piemonte, in persona del suo
Presidente, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata
manifestamente infondata.
La
Regione osserva che la direttiva comunitaria 91/156/CEE prevede l’adozione da
parte degli Stati membri di programmi di gestione di rifiuti che ne limitino i
movimenti e che la norma regionale non può considerarsi incostituzionale
proprio perché “il fine di ridurre il movimento dei rifiuti ben può essere
raggiunto imponendo il divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre
Regioni”, in applicazione dei principi di autosufficienza e di prossimità nella
fase di smaltimento.
La difesa della Regione considera
inoltre che l’art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 attribuisce alla
competenza regionale la pianificazione e la programmazione degli impianti di
smaltimento per i rifiuti speciali e pericolosi, e che queste competenze
sarebbero vanificate dall’ingresso in regione di rifiuti di provenienza
extraregionale. Né vi sarebbe compressione irragionevole della libertà di
iniziativa economica in quanto la norma opererebbe un adeguato bilanciamento
fra l’interesse privato e quello della collettività alla tutela dell’ambiente e
della salute.
In
una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione ricorda che la
giurisprudenza comunitaria ha stabilito il principio secondo cui “spetta a
ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate al
fine di garantire l’accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri
rifiuti”, e considera che la Corte, con la decisione n. 196 del 1998, ha
ritenuto infondata una analoga questione di costituzionalità. Secondo la difesa
della Regione, per quanto attiene ai principi della prossimità e
dell’autosufficienza nello smaltimento, non può farsi alcuna distinzione fra
rifiuti pericolosi e non pericolosi, in primo luogo perché gli articoli 11 e 26
dello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997 – richiamati dal giudice a quo proprio per dimostrare la
necessità di una gestione dei rifiuti pericolosi integrata a livello nazionale
e non a livello regionale– sono disposizioni che incidono invece sull’intera
tipologia dei rifiuti; in secondo luogo perché “non può essere adottato un
regime meno rigoroso per sostanze con maggiori potenzialità lesive, delle quali
per ragioni di sicurezza occorre limitare, e non certo favorire i trasferimenti”.
3.
¾ Si è costituita in giudizio la Società Cavaglià, ricorrente
nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento della questione di
costituzionalità.
La
parte privata considera che la norma impugnata riguarda i rifiuti speciali ed i
rifiuti pericolosi, e che la circostanza vale a differenziare il caso di specie
da quello deciso dalla Corte con la sentenza n. 196 del 1998. A suo avviso, il
divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale - che
“costituisce la tipica applicazione del principio di autosufficienza, astratto
dal principio di prossimità” e viene ragionevolmente limitato dall’art. 5 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 ai soli rifiuti urbani non pericolosi - è
invece del tutto illogico in materia di rifiuti speciali e pericolosi, le cui
qualità e quantità non sarebbero prevedibili, e rispetto ai quali “dato il
grado di specializzazione necessaria, non è concepibile una rete di impianti di
smaltimento così capillare e diffusa come per i rifiuti urbani”. Poiché per
queste tipologie di rifiuti il principio di autosufficienza andrebbe quindi
contemperato con quello di prossimità, la norma regionale sarebbe - oltre che
in contrasto con i principi della disciplina statale e comunitaria - anche
irragionevole a causa dell’assoluta prevalenza data al principio di
autosufficienza.
In
una memoria presentata in prossimità della pubblica udienza, la società costituita
sottolinea in particolare che nel regolamento 259/93/CEE le limitazioni alla
circolazione dei rifiuti sono inserite nel titolo II, relativo alle “spedizioni
di rifiuti all’interno della Comunità”, restando quindi “esclusi i
trasferimenti di rifiuti all’interno degli Stati membri”. Inoltre considera che
il divieto contenuto nella norma impugnata potrebbe avere come conseguenza un
aumento anziché una diminuzione della circolazione dei rifiuti, e neanche
terrebbe conto del principio comunitario che deroga rispetto ai rifiuti
pericolosi il principio dell’autosufficienza. Ne conseguirebbe, secondo la
parte privata, la lesione di quegli stessi valori ambientali che la norma vorrebbe
proteggere, per la possibilità che non tutte le regioni dispongano di impianti
attrezzati per smaltire qualunque tipo di rifiuti speciali o pericolosi.
Considerato in diritto
1.
¾ La questione di legittimità costituzionale, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, concerne l'art. 18, comma 1, della legge
della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che stabilisce che presso le
discariche per i rifiuti speciali "tossici e nocivi" (attualmente
denominati "pericolosi") della Regione è vietato smaltire i rifiuti
di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni.
Tale
norma, secondo il giudice rimettente, contrasterebbe innanzi tutto con l'art.
117 della Costituzione per la violazione dei principi fondamentali della
legislazione statale fissati, in attuazione della normativa comunitaria, dagli
artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i quali
prescrivono che lo smaltimento dei rifiuti, realizzato attraverso un sistema
integrato, deve avvenire in uno degli impianti appropriati più vicini.
La
stessa norma, inoltre, secondo il giudice a
quo, entrerebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione per lo
sfavorevole trattamento imposto alle imprese esercenti attività di smaltimento
nella Regione Piemonte; con l'art. 11, in quanto la violazione dei principi
fondamentali della legislazione statale attuativa della normativa comunitaria
si risolverebbe anche in una lesione di questa ultima; con l'art. 32, per il
danno alla salute che potrebbe derivare dalla inosservanza del principio della
"prossimità" nello smaltimento, ed infine con gli artt. 41 e 120 per
i "limiti ed impedimenti all'esplicarsi di un'attività economica"
determinati appunto dalla norma regionale censurata.
2.
¾ La questione è fondata.
La
disposizione regionale censurata va esaminata alla luce di un complesso quadro
normativo, che si incentra, in particolare, sul decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, che disciplina la "gestione dei rifiuti" mediante norme
che si autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonché "norme di riforma
economico-sociale" nei confronti delle regioni a statuto speciale.
Questa
Corte ha già individuato (sentenza n. 196 del 1998) nel decreto n. 22 del 1997,
in relazione alla questione del divieto di smaltimento dei rifiuti
extraregionali, il principio della necessità di una pianificazione che
realizzi, attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti, idonea a
"ridurre i movimenti" dei rifiuti, "l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi" in ambiti territoriali
ottimali, che ordinariamente coincidono con quelli delle province della regione
di produzione. Il principio dell'autosufficienza è oggi del tutto pacifico rispetto
alla medesima tesi accolta nella indicata sentenza n. 196 del 1998, in quanto è
ormai divenuto pienamente applicabile l'art. 5, comma 5, che appunto stabilisce
che "dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti".
Alla
luce del criterio dell'autosufficienza, così interpretato, e considerando
altresì che i piani regionali debbono anche prevedere fabbisogni ed impianti
necessari ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno dei predetti ambiti territoriali ottimali (art. 22, comma 3,
lettere b e c), il divieto di smaltimento dei rifiuti extraregionali appare
dunque sicuramente applicabile a quelli urbani non pericolosi, mentre per altre
tipologie di rifiuti il problema è più complesso. A questo proposito, va,
innanzi tutto, rilevato che secondo lo stesso decreto n. 22 -come, del resto,
anche secondo il previgente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle
direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa
ai rifiuti tossici e nocivi)- la gestione dei rifiuti deve essere disciplinata
in modo che, da un lato, sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e
anche della salute pubblica, tenendo conto, in particolare, della
"specificità dei rifiuti pericolosi" (art. 2, comma 1); dall'altro
lato sia consentito lo smaltimento in uno degli "impianti
appropriati" più vicini, tenendo conto della necessità di "impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti" (art. 5, comma 3, lettera b).
A
quest'ultimo riguardo va tenuto presente che la recente direttiva comunitaria
1999/31/CE del 26 aprile 1999 ha, tra l'altro, sottolineato la necessità di
definire chiaramente "i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie
categorie di discariche", prevedendo rigorose barriere geologiche ed
artificiali contro l'inquinamento del suolo, delle acque freatiche e delle
acque superficiali afferenti a ciascuna delle varie categorie di discarica e
disponendo che l'ammissione di taluni rifiuti pericolosi "stabili e non
reattivi" in discariche per rifiuti non pericolosi deve essere subordinata
a rigidi criteri di valutazione del "comportamento del colaticcio" di
tali rifiuti (art. 6, lettera c,
iii). In particolare, secondo la stessa direttiva, va evitato sia che i rifiuti
"reagiscano tra di loro e con la roccia" (Allegato II, 1), sia che i
rifiuti pericolosi siano depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili (art. 6, lettera c,
iii).
Da
questo quadro normativo emerge dunque che mentre per i rifiuti urbani non
pericolosi il principio dell'autosufficienza è pienamente applicabile, anche
sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali, in quanto
l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento è logicamente limitato e
predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione, per i rifiuti pericolosi
si deve invece ritenere prevalente, proprio in ragione delle loro
caratteristiche, il diverso criterio della necessità di impianti appropriati e
"specializzati" per il loro smaltimento. In materia allo Stato è
riservata la competenza a definire i criteri generali e le norme tecniche di
gestione (art. 18, comma 1, lettera b
e comma 2, lettera a). Ed in questo
senso il regolamento del Ministero dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141 ha
previsto specifici criteri di identificazione dei rifiuti pericolosi al fine
del loro smaltimento in discarica, così da rendere possibile la valutazione,
sul piano operativo, della compatibilità della tipologia dell'impianto di
smaltimento con il materiale da conferire.
Alla
luce di queste considerazioni non appare quindi logicamente predeterminabile,
rispetto ai rifiuti pericolosi, un ambito territoriale ottimale, quale
potrebbe, in astratto, essere quello regionale, in quanto, da un lato, la
produzione di rifiuti pericolosi, che generalmente deriva da processi
industriali, è connessa a localizzazioni non necessariamente omogenee e
comunque non facilmente prevedibili; dall'altro lato, la realizzazione di
impianti specializzati per questo tipo di smaltimento comporta oneri di
individuazione di siti appropriati e di relativa costruzione particolarmente
gravosi, soprattutto in rapporto al quantitativo da smaltire. Il principio
dell'autosufficienza non sembra pertanto facilmente attuabile in questo
settore, dovendosi così ricorrere al concorrente criterio, egualmente previsto
dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento, integrato
comunque dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, in
modo da ridurre, il più possibile, la movimentazione dei rifiuti.
Tutto
ciò porta dunque ad escludere che anche per i rifiuti pericolosi possa essere
attuato il divieto di smaltimento di quelli extraregionali, poiché è vero che
la movimentazione dei rifiuti, di per sé può costituire un rischio ambientale,
ma è altrettanto vero che smaltire rifiuti pericolosi in discariche non
compatibili o, peggio, consentire il loro deposito ed accumulo in aree non
idonee risulta sicuramente più nocivo per l'ambiente e anche per la salute
pubblica. Un'adeguata ponderazione tra questi due rischi, indipendentemente dal
fatto che il rifiuto è pur sempre considerato dalla normativa comunitaria un
"prodotto", in quanto tale tutelato, in linea di principio, dalla
libertà di circolazione delle merci, dimostra l'irrazionalità del divieto
imposto dalla disposizione censurata di smaltimento di rifiuti pericolosi di
provenienza extraregionale, in quanto si tratta di una scelta che si pone in
contrasto, tenendo conto della "specificità" dei rifiuti pericolosi,
con le finalità di protezione dell'ambiente e della salute umana, le quali, ai
sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 22 del 1997, debbono ispirare anche la
disciplina regionale della gestione dei rifiuti.
3.
¾ La prospettata interpretazione delle norme di principio
contenute nel decreto n. 22 del 1997 appare, d'altronde, coerente anche con i
principi della normativa comunitaria in materia. Ed infatti, in una fattispecie
assai simile a quella in esame, la Corte di giustizia della Comunità europea,
interpretando la direttiva 84/631/CEE, ha avuto modo di stabilire che era
incompatibile con il diritto comunitario allora vigente il divieto imposto
dalla Regione Vallonia del Belgio di smaltimento nel proprio territorio di
rifiuti pericolosi provenienti da altre regioni, mentre non lo era con
riferimento ad altri tipi di rifiuto, in quanto esigenze imperative attinenti
alla protezione dell'ambiente giustificano misure limitative della libertà di
circolazione delle merci (Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa
C-2/90).
Le
modifiche alla normativa comunitaria introdotte, in particolare dal regolamento
CEE n. 259/93, nonché dalle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, delle
quali il citato decreto n. 22 del 1997 costituisce appunto attuazione, non
hanno mutato significativamente il quadro di riferimento, giacché, pur
rafforzandosi la complessiva tendenza, a livello comunitario, all'adozione di
misure restrittive alla circolazione dei rifiuti, ciò avviene in modo
diversificato per le varie tipologie, in ogni caso conservando valenza
prioritaria la protezione delle risorse naturali e della salute. E proprio in
questo contesto di tutela ambientale si spiega il regime speciale riservato ai
rifiuti pericolosi, come tra l'altro dimostra il decimo
"considerando" del regolamento n. 259/93, che, pur autorizzando gli
Stati a introdurre "disposizioni per vietare del tutto o in parte le
spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento", espressamente eccettua
dal divieto il "caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di
spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere
nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato". O come
anche dimostra l'art. 6 della citata direttiva 91/689/CEE, che, nel quadro di
misure di controllo sulla raccolta, trasporto e deposito temporaneo di rifiuti
pericolosi, dispone che "le autorità competenti elaborano, separatamente o
nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di
gestione dei rifiuti pericolosi".
4.
¾ In definitiva, le considerazioni che precedono dimostrano
che il divieto di smaltimento per i rifiuti pericolosi di provenienza
extraregionale imposto dalla norma impugnata contrasta con l'art. 117 della
Costituzione per violazione dei principi fondamentali della legislazione
statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997. L'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale sotto questo profilo assorbe gli ulteriori
profili di censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59
(Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 14 luglio 2000.