ORDINANZA N.144
ANNO 2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
-
Valerio ONIDA “
-
Carlo MEZZANOTTE “
-
Guido NEPPI
MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Annibale MARINI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK “
-
Ugo DE SIERVO “
-
Romano VACCARELLA “
-
Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza dell’11
aprile 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione
staccata di Reggio Calabria, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo
regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, chiamato a
decidere sulla domanda di un pubblico dipendente volta ad ottenere
l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella IX qualifica
funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987 e ad ottenere la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali tra la qualifica
rivestita e quella spettante, oltre interessi e rivalutazione – domanda
proposta con ricorso notificato il 23 maggio 2001 -, con
ordinanza in data 11 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59);
che la
disposizione censurata stabilisce che “sono attribuite al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a
pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”;
che, ad
avviso del remittente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza
dall’azione, proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, per
l’amministrazione convenuta, sarebbe fondata, giacché il ricorso è stato
notificato il 23 maggio 2001, e quindi ben oltre il termine del 15 settembre
2000, stabilito dalla disposizione censurata a pena di decadenza;
che, tuttavia,
il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del
1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto essa, attraverso
la compressione del termine processuale per la proposizione della domanda,
introdurrebbe una deroga alla disciplina della prescrizione, così creando una
ingiustificata sperequazione tra i dipendenti pubblici che, trascorso il
termine del 15 settembre 2000, non troverebbero mezzi per la tutela delle
proprie pretese giuridiche, e i lavoratori privati che godrebbero invece dei
più lunghi termini prescrizionali; sperequazione che, soggiunge il remittente,
non potrebbe ritenersi giustificata dalla necessità di assicurare un fluido
transito della giurisdizione sull’impiego privatizzato dal giudice
amministrativo a quello ordinario, giacché un simile obiettivo avrebbe dovuto
essere realizzato con il concorso di tutta la “Comunità” e non facendone
gravare il costo solo su alcuni consociati;
che la
medesima disposizione contrasterebbe, poi, con la pienezza della tutela
giurisdizionale, garantita dall’art. 24 della Costituzione, in quanto la
riduzione del tempo utile per la presentazione della domanda giurisdizionale
inciderebbe sulle posizioni soggettive dei lavoratori che, per temporanee
ragioni di vario tipo (di salute, finanziarie, familiari o personali) o anche
per mera non conoscenza della fissazione del termine decadenziale, non siano
stati in grado di far valere le proprie pretese entro il nuovo e ridotto
termine fissato autoritativamente dal legislatore;
che,
infine, secondo il remittente, l’art. 45, comma 17, incidendo, come nella
specie, su posizioni soggettive, quali la retribuzione e i diritti fondamentali
del lavoratore, che trovano tutela nell’art. 36 della Costituzione, si porrebbe
in contrasto, in assenza di qualsiasi forma di adeguato bilanciamento di
interessi, anche con tale norma costituzionale;
che è
intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, in
via preliminare, che, conformemente a
quanto deciso da questa Corte
con l’ordinanza n.
183 del 2002, venga disposta la restituzione degli atti al giudice
remittente per nuovo esame sulla rilevanza della questione, in quanto la
disposizione censurata è stata abrogata ad opera dell’art. 72, comma 1, lettera
bb), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche se nel contempo la stessa è stata riprodotta, con diversa
formulazione, nell’art. 69, comma 7, del medesimo decreto;
che, nel
merito, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga dichiarata
non fondata in relazione a tutti i parametri evocati.
Considerato che, con ordinanza in data 11
aprile 2002, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione
staccata di Reggio Calabria dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, dopo aver attribuito al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dallo stesso decreto n. 80 del 1998, relative a questioni attinenti al periodo
di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, dispone che ”le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il
15 settembre 2000”;
che il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, supplemento ordinario n. 112/L, ed entrato in vigore il successivo 24 maggio, ha disposto, all’art. 72, comma 1, lettera bb), l’abrogazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ad eccezione degli artt. da 33 a 42 e 45, comma 18, e, all’art. 69, comma 7, ha riprodotto la disposizione contenuta nell’art. 45, comma 17, del citato d.lgs. n. 80 del 1998, modificandone la formulazione;
che il remittente, nel sollevare l’anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l’effetto dell’intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del citato d.lgs. n. 165 del 2001 e non ha quindi svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 184 del 2002).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.