ORDINANZA N. 184
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 19
luglio 2001 dal Tribunale amministrativo per il Friuli-Venezia
Giulia, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti l’atto di costituzione della parte privata del
giudizio principale e dell’Azienda ospedaliera S. Maria
della Misericordia, nonchè l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi gli avvocati Luciano Di
Pasquale per la parte privata del giudizio principale, Umberto Di Giovanni per
l’Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia e
l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad
oggetto la domanda di una dipendente di un’Azienda ospedaliera volta ad
ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla restitutio
in integrum con l’obbligo della corresponsione di
tutti gli emolumenti dovuti e della ricostruzione del rapporto, cessato nel
1997, in base alla normativa succedutasi nel tempo, o, in via subordinata, al
risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in ulteriore
subordine, al risarcimento del danno per equivalente, il Tribunale
amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, con ordinanza in data 19 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 76, 77, primo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che la disposizione censurata
stabilisce che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al
30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono
essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000";
che il remittente
premette che, essendo il ricorso stato notificato il 13 settembre e depositato
il 10 ottobre 1998, si sarebbe verificata la decadenza prevista dall’art. 45,
comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto i
giudizi amministrativi, a differenza di quelli civili, iniziano non con la vocatio in ius, ma
con la vocatio iudicis,
che si verifica con il deposito del ricorso nella
segreteria del giudice adito;
che il giudice a quo precisa
altresì che la formulazione della disposizione censurata non consentirebbe
neanche di prendere in considerazione l’interpretazione, talora prospettata,
secondo la quale i ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000 potrebbero essere
esaminati dal giudice ordinario, sicchè, la
conseguenza della inosservanza del termine per adire il giudice amministrativo
comporterebbe l’estinzione del diritto di agire dinanzi a qualsiasi giudice; da
qui la rilevanza della questione;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza, il giudice a quo deduce, in primo luogo, il contrasto tra
la disposizione censurata e gli artt. 76 e 77, comma
primo, Cost., in quanto,
mentre l’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
indicava, quale criterio direttivo per l’esercizio della delega, quello di
"devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
[…] prevedendo misure organizzative e processuali anche di carattere generale
atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso […]
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti", il legislatore delegato non si sarebbe attenuto a tale
criterio, avendo adottato una disposizione che, eccedendo dall’ambito della
delega, sembrerebbe finalizzata non a fronteggiare le esigenze del giudice
ordinario in vista della devoluzione ad esso delle controversie in materia di
pubblico impiego, quanto piuttosto a considerare le esigenze del giudice
amministrativo, nella giurisdizione esclusiva del quale rientrano le
controversie relative a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno
1998;
che la medesima disposizione
contrasterebbe, ad avviso del remittente, anche con
l’art. 24 della Costituzione, in quanto il trasferimento della giurisdizione
dall’uno all’altro giudice avrebbe dato luogo ad una ingiustificata
compressione del diritto di difesa dei dipendenti pubblici, i quali non
potrebbero più far valere i propri diritti notificando il ricorso nel termine
di prescrizione di cinque anni e depositandolo entro trenta giorni dall’ultima
notifica nella segreteria del giudice adito, ma sarebbero esposti alla
decadenza dal diritto di agire in giudizio, pur esercitato tempestivamente
attraverso la notifica entro il 15 settembre, solo perchè
la norma in questione stabilisce, per ragioni organizzative, un limite
temporale per il deposito;
che, prosegue il remittente,
alla compressione del diritto di agire in giudizio si accompagnerebbe anche una
ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti che debbano far
valere diritti relativi a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno
1998, per i quali soltanto sarebbe previsto un termine di decadenza, mentre per
tutti gli altri dipendenti pubblici che debbono agire dinanzi al giudice
ordinario ovvero dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2, comma
4, del d.lgs. n. 29 del 1993, varrebbero gli ordinari
termini di prescrizione;
che si é costituita la parte privata
del giudizio principale, contestando innanzitutto le argomentazioni del TAR in
ordine all’intervenuta decadenza per essere stato il ricorso depositato dopo il
15 settembre 2000, dal momento che nell’ordinamento non si rinverrebbe alcuna
disposizione che, stabilendo un termine di decadenza per l’esercizio in
giudizio di diritti o interessi, imponga che entro il medesimo termine di
decadenza debba essere effettuata, non solo la notifica del ricorso, ma anche
il deposito dello stesso;
che, inoltre, rileva la difesa della
parte privata, il remittente non si sarebbe
prospettato il problema della applicabilità, nel caso di specie, della
sospensione feriale dei termini, che avrebbe comportato la tempestività del
deposito dovendosi aggiungere al termine del 15 settembre i quarantacinque
giorni della sospensione feriale;
che, prosegue la parte privata, ove
non si dovesse ritenere che la disposizione censurata non esclude la
possibilità di proporre, dopo il 15 settembre 2000, le domande relative a
periodi del rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998, dinanzi al giudice
ordinario, la disposizione stessa sarebbe costituzionalmente illegittima in
riferimento a tutti i parametri indicati nell’ordinanza di rimessione;
che in particolare, con riferimento
alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., la scelta
del legislatore delegato all’evidenza non rientrerebbe nei limiti della delega,
dal momento che la possibilità di dettare norme transitorie in ordine ai
giudizi pendenti, contemplata nell’art. 11, comma 4, lettera g), della
legge n. 59 del 1997, si riferirebbe solo ai giudizi di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998;
che tuttavia, conclude la parte
privata, una pronuncia di illegittimità potrebbe essere evitata se si ritenesse
che la formulazione dell’art. 45, comma 17, non sia preclusiva dell’azione
dinanzi al giudice ordinario oltre il 15 settembre 2000, come del resto
sembrerebbe potersi desumere dal fatto che il d.lgs.
31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell’abrogare, tra l’altro, l’art.
45, comma 17, ne ha riprodotto il contenuto all’art. 69, comma 7, apportando ad
esso una modificazione del seguente tenore: "le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30
giugno 1998) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il
15 settembre 2000";
che si é costituita nel presente
giudizio anche l’Azienda ospedaliera S. Maria della
Misericordia, eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità della questione, dal
momento che lo stesso remittente avrebbe prospettato
l’eventualità che la disposizione censurata potrebbe interpretarsi nel senso
che la stessa non sia preclusiva della possibilità che i ricorsi proposti dopo
il 15 settembre 2000 possano essere esaminati dal giudice ordinario;
che, ad avviso della difesa
dell’Azienda ospedaliera, la questione sarebbe comunque infondata, in quanto la
ratio del criterio direttivo contenuto nell’art. 11, comma 4, lettera g),
della legge n. 59 del 1997 non sarebbe quella individuata dal remittente, e consistente nella esigenza di evitare il
sovraccarico di lavoro per il giudice ordinario, bensì quella di definire tempi
e modalità di passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria
dando subito vita ai nuovi assetti di distribuzione del carico di lavoro tra
giudice ordinario e giudice amministrativo ed evitando così un periodo
transitorio troppo lungo;
che, quanto alla dedotta violazione
degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la parte privata rileva che la
garanzia del diritto di difesa non potrebbe impedire l’imposizione
all’esercizio di facoltà o poteri di limitazioni temporali, al fine di
accelerare il corso della giustizia, e che il diritto di difesa sarebbe
diversamente modulabile dal legislatore, il quale può disciplinarne l’esercizio
secondo valutazioni discrezionali, con l’unico limite della irrazionalità delle
scelte, certamente non superato nel caso di specie, posto che proprio la
individuazione di un termine per la proposizione delle domande al giudice
amministrativo risponderebbe ad esigenze di certezza e di semplificazione,
impedendo il protrarsi di una situazione che imporrebbe ai dipendenti pubblici
di adire due giudici diversi per la tutela dei propri diritti;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata:
la disposizione censurata, abrogata dall’art. 72, comma 1, lettera bb), del d.lgs. 31 marzo
2001, n. 165, ma riprodotta dall’art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs., si limiterebbe infatti ad operare una mera
ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro e giudice amministrativo, utilizzando lo strumento della decadenza
legato a un determinato limite temporale, pienamente compatibile con i principî
costituzionali.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia,
con ordinanza emessa il 19 luglio 2001, dubita della legittimità costituzionale
dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
che il d.lgs.
31 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
2001, Supplemento ordinario n. 112/L, ed entrato in vigore il successivo 24
maggio, ha, all’art. 72, comma 1, lettera bb),
disposto l’abrogazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
80, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18, e che, all’art. 69,
comma 7, ha riprodotto la disposizione contenuta nell’art. 45, comma 17, del
citato d.lgs. n. 80 del 1998, modificandone la
formulazione;
che il Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, nel sollevare
la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, ha
omesso di prendere in esame l’effetto dell’intervenuta abrogazione della
disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera
dell’art. 69, comma 7, del citato d.lgs. n. 165 del
2001, e non ha quindi svolto alcuna argomentazione
circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della
definizione del giudizio dinanzi a lui pendente;
che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 148 e n. 28 del 2001; n. 590 del 2000; n. 162 del 1999).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45,
comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 77,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.