ORDINANZA N. 183
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 26
febbraio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione
staccata di Catania, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell’anno 2001.
Visti l’atto di costituzione della parte convenuta del
giudizio principale, nonchè l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato Umberto Di
Giovanni per la parte convenuta del giudizio principale e l’avvocato dello
Stato Ignazio F. Caramazza
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad
oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese
legali da parte del Comune di Palagonia, in relazione a procedimenti penali conclusisi con la sua
assoluzione e, ove neces-sario, la richiesta di annullamento di qualsiasi atto
amministrativo denegatorio del diritto del ricorrente
medesimo, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione
staccata di Catania, con ordinanza del 26 febbraio 2001, ha sollevato, in
rife-rimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove dispo-sizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro
e di giurisdizione amministra-tiva, emanate in attuazione dell’art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che la disposizione censurata
stabilisce che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al
30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono
essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000";
che, ad avviso del remittente, la questione sarebbe senz’altro rilevante, in
quanto il ricorso, notificato il 13 settembre 2000, ma depositato il 5 ottobre
2000, é stato indubbiamente proposto oltre il termine stabilito dalla
disposizione censurata, dovendosi avere riguardo nel processo amministrativo,
ai fini del perfezionamento della fattispecie della proposizione del ricorso,
alla data del deposito dello stesso, successivamente alla notificazione;
che la questione sarebbe altresì non
manifestamente infondata, dal momento che la disposizione censurata
comporterebbe sia una irragionevole (perchè dovuta
soltanto alla mera casualità dell’essersi il credito maturato ad una certa
data) riduzione degli ordinari termini prescrizionali, in conseguenza dello
sbarramento fissato al 15 settembre 2000, sia una violazione del diritto di
agire in giudizio, in quanto in simili ipotesi il dipendente non potrebbe agire
nè davanti al giudice ordinario, privo di
giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998,
nè davanti al giudice amministrativo, che ha perduto
la giurisdizione transitoriamente attribuitagli fino allo scadere del termine decadenziale stabilito dalla medesima disposizione;
che si é costituito nel presente
giudizio il Comune di Palagonia, eccependo in primo
luogo la irrilevanza della questione, sulla base del rilievo che non
esisterebbe una norma che attribuisca al dipendente comunale il diritto al
rimborso delle spese legali eventualmente sostenute per la difesa nei
procedimenti penali cui sia stato sottoposto, ancorchè
per fatti connessi all’espletamento del servizio, e concludendo, nel merito,
per la manifesta infondatezza della questione stessa, in quanto la disposizione
censurata non inciderebbe sui diritti del pubblico dipendente, ma solo sui
termini di proposizione dell’azione, regolati in modo omogeneo, mentre la
dedotta violazione dell’art. 24 Cost. sarebbe frutto di un equivoco del remittente, essendo del tutto evidente che la fissazione di
un termine di decadenza non preclude affatto la tutela delle situazioni di
diritto o di interesse, ma solo ne disciplina le modalità di esercizio in
relazione alle finalità di certezza della individuazione del giudice in un
momento di passaggio dall’una all’altra giurisdizione;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata:
la disposizione censurata, abrogata dall’art. 72, comma 1, lettera bb), del d.lgs. 31 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), ma riprodotta dall’art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs., si limiterebbe infatti ad operare una mera
ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro e giudice amministrativo, utilizzando lo strumento della decadenza
legato a un determinato limite temporale, pienamente compatibile con i principî
costituzionali.
Considerato che, successivamente
alla pronuncia della ordinanza di rimessione, é
entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, il quale,
all’articolo 72, comma 1, lettera bb), ha
disposto l’abrogazione, tra numerose altre, della disposizione censurata, e,
all’art. 69, comma 7, ne ha tuttavia riprodotto il contenuto apportandovi
alcune modificazioni;
che, non essendo la disposizione censurata riprodotta nel suddetto decreto legislativo nella sua identica formulazione, non può operare il principio, più volte affermato da questa Corte, del trasferimento della questione sulla disposizione attraverso la quale vive nell’ordinamento la norma censurata (sentenza n. 376 del 2000; ordinanza n. 11 del 2002), ma si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente perchè proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di
Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.