SENTENZA N. 4
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA
“
- Carlo
MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI
“
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero
Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI
“
- Franco BILE “
- Giovanni
Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE
“
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA
“
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 7, 17, comma 2, e 19, commi
1, 3, 7, 8 e 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Basilicata,
Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (il primo e il secondo), il 26 (il
terzo e il quinto) e il 27 febbraio 2002 (il quarto), depositati in cancelleria
il 28 febbraio (il primo), il 1° (il secondo), il 6 (il terzo) e l’8 marzo 2002
(il quarto e il quinto) e iscritti, rispettivamente, ai numeri 10, 12, 20, 23 e
24 del registro ricorsi dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 17 giugno
2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la
Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la
Regione Basilicata, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria
e l’Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.- I ricorsi indicati in epigrafe,
proposti dalle Regioni Marche, Toscana, Basilicata, Emilia-Romagna e Umbria
investono numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2002), sollevando questioni di legittimità costituzionale che –
previa separazione da quelle relative agli artt. 16, comma 7, 17, comma 2, 19,
commi 1, 3, 7, 8 e 14 (quest’ultimo comma limitatamente al ricorso della
Regione Basilicata) – sono riservate a separate decisioni.
2.- Con tre distinti ricorsi, iscritti
rispettivamente ai numeri 10, 12 e 24 del registro ricorsi del 2002, le Regioni
Marche, Toscana e Umbria hanno impugnato, tra altre norme della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), l’art. 17, comma 2, il
quale, nell'introdurre l'art. 40-bis
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa) nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha previsto che «i
comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito
alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di
comparto, definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni», e che, a tal uopo, «gli
organi di controllo interno indicati dall'art. 48, comma 6, inviano annualmente
specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica».
3.- In particolare, la Regione Marche,
con ricorso notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 28 febbraio 2002
(numero 10 del 2002), censura la citata disposizione per lesione della sfera di
competenza regionale in violazione degli articoli 117, quarto comma, e 119,
primo comma, della Costituzione.
Nel dettaglio, la ricorrente osserva
che la materia della contrattazione collettiva di lavoro in relazione alle
pubbliche amministrazioni non è di pertinenza esclusiva dello Stato, per lo
meno nel caso in cui, riferendosi anche ad amministrazioni diverse da quelle
indicate alla lettera g) del secondo
comma dell'art. 117 Cost., vada al di là delle linee ordinamentali e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. E anzi, in ogni caso - come in quello di specie – nel quale
la disciplina dell'impiego pubblico “va ad incrociare la materia
dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti locali (e non
presenta profili di «tutela e sicurezza del lavoro»)”, si deve ritenere che la
potestà legislativa spetti in via esclusiva alla Regione.
La norma impugnata, prevedendo limiti e
controlli alla contrattazione collettiva integrativa di comparto, sarebbe,
pertanto, lesiva della competenza legislativa regionale, piena o residuale,
prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost.
Sarebbe, inoltre, ravvisabile una
violazione dell'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni dall'art. 119
Cost., posto che queste sono l'unico soggetto abilitato a prevedere procedure e
criteri di controllo della propria spesa pubblica. Né la mancata adozione dei
«principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»
(art. 119, secondo comma, Cost.) autorizzerebbe una tale limitazione.
3.1.-
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza
del ricorso, qualificando l'art. 17, comma 2, della legge n. 448 del 2001 quale
norma di principio diretta a verificare la compatibilità finanziaria della
contrattazione integrativa di comparto secondo il disposto dell'art. 117, terzo
comma, Cost. («armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica»).
4.-
Analogamente, la Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002 e
depositato il 1° marzo 2002 (numero 12 del 2002), ha impugnato l'art. 17, comma
2, della legge n. 448 del 2001, perché violativo del principio che riserva allo
Stato la materia della contrattazione collettiva solo con riguardo
all'ordinamento e all'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost.), lasciando alla esclusiva competenza regionale ogni altra ipotesi.
4.1.-
Anche in questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per
mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, ha contestato la fondatezza del
ricorso, ritenendo ultroneo il richiamo alla lettera g) dell'art. 117 Cost., tenuto conto che la norma denunciata non
determina un'ingerenza dello Stato nella contrattazione collettiva (ove
riservata alla competenza regionale), ma predispone un mero controllo delle
implicazioni finanziarie complessive, indispensabile per verificare il rispetto
dei vincoli di bilancio, sanzionato nell'ipotesi di violazione con la nullità
di diritto delle relative clausole dell'accordo integrativo (art. 40, comma 3,
del d.lgs. n. 165 del 2001).
5.-
Infine, la Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002 e
depositato l’8 marzo 2002 (numero 24 del 2002), ha impugnato l'art. 17, comma
2, della legge n. 448 del 2001, perché violativo della competenza regionale
esclusiva, generale e residuale, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. In
particolare, la ricorrente evidenzia come il d.lgs. n. 165 del 2001 già prevede
un organico sistema di controlli sui costi della contrattazione integrativa
(art. 40, comma 3; art. 48, comma 6; artt. 58 ss.), idoneo ad escludere ogni
spazio residuo per ulteriori principi nella materia, da ricondursi al
«coordinamento della finanza pubblica», assegnata alla legislazione
concorrente. La disposizione censurata, per di più, oltre a dettare
illegittimamente norme di dettaglio per la definizione delle modalità del
controllo, nel prevedere la verifica di “non meglio precisate implicazioni
finanziarie complessive”, attribuisce al Governo un ruolo che interferisce con
le scelte delle singole Regioni e che determina una distonia con il ruolo
generale che proprio il Governo ricopre in relazione alla contrattazione
collettiva per il pubblico impiego, per il quale il controllo di compatibilità
finanziaria è demandato alla Corte dei conti.
5.1.-
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per mezzo
dell’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato difese analoghe a quelle
articolate in risposta al ricorso numero 12 del 2002, ribadendo che “certamente
è in facoltà dello Stato organizzare i criteri e moduli di rilevazione
dell'impatto che la contrattazione integrativa ha sul bilancio statale, onde
coordinare l'autonomia regionale delle parti con i limiti di spesa previsti
nella legge di bilancio”.
6.-
Con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il 6 marzo 2002 e
iscritto al numero 20 del registro ricorsi del 2002, la Regione Basilicata,
nell’impugnare anch’essa numerose norme della medesima legge n. 448 del 2001,
ha denunciato, in particolare, l’illegittimità costituzionale degli artt. 16,
comma 7, e 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14, in relazione agli artt. 3, 5, 114, 117 e
118 Cost., nonché all’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
L’art.
16, comma 7, stabilisce: «Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
università, nonché degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati
di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si
attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il
personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione
delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali».
L’art.
19, comma 1, stabilisce: «Per l’anno 2002, alle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli
enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai
consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di
stabilità interno per l’anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione
del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilità interno per l’anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili
si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi
di riordino e di accorpamento delle strutture, nonché di trasferimento di
funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di
appartenenza dell’ente locale solo nell’ipotesi in cui il comune ricevente
abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il
cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché
quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del
secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22».
Stabilisce
ancora (per quanto qui interessa): «I termini di validità delle graduatorie per
l’assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al
divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno».
Infine:
«In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi
di enti locali non può superare l’importo della spesa sostenuta al medesimo
titolo nell’anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione
programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria».
L’art.
19, comma 3, sostituisce l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
con il seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione
di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2002».
L’art.
19, comma 7, stabilisce: «Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto».
L’art.
19, comma 8, stabilisce: «A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva
della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate».
L’art.
19, comma 14, stabilisce: «Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative
di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell’accesso alla
dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche
triennali, organizzati con l’impiego prevalente delle metodologie di formazione
a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle
amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie
destinate all’aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni
pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le
organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore
massimo corrispondente all’iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere
al relativo rimborso».
6.1.-
La ricorrente osserva che la materia dell’impiego presso la Regione e gli enti
locali rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, a norma
dell’art. 117, quarto comma, Cost., non essendo elencata né tra le materie
riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma,
Cost.), né tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma,
Cost.). Conseguentemente, in tale materia lo Stato non può intromettersi, men
che meno stabilendo una normativa di dettaglio, qual è quella contenuta negli
articoli di legge censurati (oltretutto priva di clausola di “cedevolezza”).
In
particolare, la ricorrente lamenta che l’art. 16, comma 7, della legge n. 448
del 2001 incide illegittimamente sull’autonomia organizzativa regionale,
laddove impone che gli oneri ivi previsti siano a carico delle amministrazioni
di competenza «nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci», con ciò
precludendo la possibilità di una diversa articolazione delle disponibilità di
bilancio ovvero il ricorso a nuove fonti di finanziamento. Esso, inoltre,
vincola l’azione dei comitati di settore in ordine agli atti di indirizzo
previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, “perpetuando, così, la
disciplina di un procedimento che, dopo la legge cost. n. 3 del 2001, non ha
più alcun senso”, posto che ogni Regione è totalmente autonoma nella
determinazione delle procedure di contrattazione collettiva.
L’art.
19 della medesima legge n. 448 del 2001, a sua volta, ai commi 1, 3, 7, 8 e 14,
detta – rileva ancora la ricorrente – disposizioni ancor più analitiche,
pretendendo di disciplinare aspetti essenziali del rapporto di lavoro dei
dipendenti regionali e degli enti locali, senza alcun titolo di competenza
costituzionale. Infatti: a) il comma 1 prevede il divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti locali che non
abbiano rispettato il “patto di stabilità interno” per l’anno 2001; regola le
procedure di mobilità; indica le assunzioni comunque «fatte salve»; dispone in
materia di assunzioni di disabili; congela ai livelli del 2001 la spesa degli
enti locali per l’assunzione di personale a tempo determinato; b) il comma 3 –
che sostituisce l’ultimo periodo dell’art. 39, comma 2, della legge n. 449 del
1997 –, impone agli enti pubblici non economici (oltre che alle amministrazioni
dello Stato) una riduzione di personale non inferiore all’1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2002, senza prevedere alcuna disposizione
di salvaguardia per le Regioni e, comunque, incidendo sulla disciplina degli
enti pubblici non economici della Regione; c) il comma 7 commina la sanzione
della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni
dello stesso art. 19; d) il comma 8 incide sull’azione e sulle competenze degli
organi di revisione contabile degli enti locali; e) il comma 14, infine,
disciplina le facoltà relative alla formazione del personale per tutte le «amministrazioni
pubbliche», compresi, quindi, le Regioni e gli enti locali.
Ad
avviso della ricorrente le disposizioni impugnate violano, altresì, l’art. 118
Cost., giacché incidono sulle funzioni amministrative di autorganizzazione
proprie delle Regioni, limitandone le scelte discrezionali nella
regolamentazione dei rapporti col proprio personale.
Osserva,
poi, la ricorrente che le disposizioni censurate non potrebbero essere
giustificate con riferimento al «coordinamento della finanza pubblica», che, ai
sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., è materia di legislazione concorrente,
giacché, da un lato, in tale materia lo Stato dovrebbe limitarsi a determinare
i principi fondamentali, mentre ha dettato norme di dettaglio; dall’altro, il
«coordinamento della finanza» è cosa diversa dalla disciplina concreta delle
fattispecie.
Né
le medesime disposizioni censurate – prosegue la ricorrente – potrebbero
trovare giustificazione nell’esigenza di rispettare gli impegni comunitari, dal
momento che: a) l’attuazione di tali impegni è riservata alle Regioni, nelle
materie di loro competenza, salvo il potere sostitutivo, non preventivo, dello
Stato; b) l’anzidetta esigenza può e deve essere perseguita con la sola
indicazione degli obiettivi, non anche con l’imposizione dei mezzi, limitando
l’autonomia regionale costituzionalmente garantita.
Da
ciò discende – lamenta ancora la ricorrente – un ulteriore profilo di
illegittimità, poiché in modo del tutto irragionevole, e, quindi, in violazione
dell’art. 3 Cost., si è inciso sull’autonomia della Regione, in contrasto con
la logica della vigente Costituzione, che è quella della “piena
responsabilizzazione dei livelli locali di governo”.
Infine,
la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione,
desumibile dall’art. 5 Cost. e ora anche dall’art. 11 della legge cost. n. 3
del 2001, non essendosi proceduto, nell’emanare le norme impugnate, in
contraddittorio con le Regioni.
6.2.-
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto, in
quanto infondato.
Osserva
la difesa erariale che le norme impugnate non violano i precetti
costituzionali, dal momento che dettano principi in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto
previsto dall’art. 117 Cost.
Le
norme in questione, inoltre, a suo avviso, hanno lo scopo di esigere il
rispetto da parte degli enti locali del “patto di stabilità interno”, anche in
adempimento degli impegni comunitari assunti dal nostro Paese.
7.-
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato l’8 marzo 2002 e
iscritto al numero 23 del registro ricorsi del 2002, la Regione Emilia-Romagna
ha denunciato anch’essa l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1,
della legge n. 448 del 2001, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché ai principi costituzionali
attinenti al rapporto tra Stato e Regioni e al principio di ragionevolezza.
La
ricorrente osserva che la disposizione censurata, nel vietare a province,
comuni, comunità montane e relativi consorzi, che non abbiano rispettato il
“patto di stabilità interno” per l’anno 2001, di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, introduce retroattivamente a carico di detti
enti una sanzione per comportamenti già tenuti, che le disposizioni legislative
vigenti all’epoca non consideravano illegittimi.
Peraltro,
la medesima disposizione rovescia l’impostazione del “patto di stabilità
interno”, il quale – secondo quanto risulta dalle disposizioni che lo
prevedono: art. 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);
art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000); art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nonché
dagli atti esplicativi che le hanno accompagnate (la “Direttiva
sull’applicazione del patto di stabilità interno” del 18 febbraio 1999 e la
circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica numero 4 del 4 febbraio 2000) – ha “un senso programmatico”, giacché
“impone il raggiungimento di un risultato, ma non impone l’utilizzazione di
determinati strumenti per il suo raggiungimento” (così si esprime la
“Direttiva” citata).
Lamenta,
ancora, la ricorrente che la norma in questione non limita il divieto a quelle
assunzioni che condurrebbero in ipotesi a non rispettare il patto di stabilità
e non tiene in considerazione l’andamento finanziario registratosi negli anni
precedenti.
Inoltre, a suo avviso, la misura, che
sanziona indiscriminatamente tutti gli enti che per qualsiasi ragione non
abbiano rispettato il patto di stabilità, appare irragionevole, poiché, da un
lato, non rappresenta uno strumento di recupero dell’obiettivo finanziario e,
dall’altro, non incentiva a comportamenti “virtuosi”, colpendo comportamenti
già posti in essere.
La ricorrente, infine, rileva che il
divieto de quo mina l’efficienza
amministrativa degli enti locali dell’Emilia-Romagna, ai quali sono state
conferite, con la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
e locale), funzioni amministrative disciplinate dalla Regione. Di qui
l’interesse diretto e proprio della Regione all’impugnazione, in concomitanza
con “quello che le deriva dal più generale ruolo di rappresentante degli
interessi generali della popolazione regionale, di responsabile del buon
funzionamento complessivo del sistema locale e di naturale rappresentante del
complesso degli enti locali della Regione”.
7.1.-
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso, siccome infondato.
La
difesa erariale osserva, quanto alle censure mosse all’art.19, comma 1, della
legge n. 448 del 2001, che il “patto di stabilità interno” rappresenta un
sistema articolato di indicazioni per la riduzione del disavanzo pubblico
previsto ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi
comunitari relativamente agli obiettivi di finanza pubblica; “la normativa
impugnata trova, pertanto, la sua fonte e finalità in norme comunitarie di pari
rango rispetto alle norme costituzionali secondo il dettato della Carta
fondamentale”.
8.-
In prossimità dell’udienza pubblica le Regioni Marche, Umbria, Basilicata ed
Emilia-Romagna hanno depositato memorie, per ribadire le argomentazioni svolte
nei rispettivi ricorsi e per replicare alle difese dell’Avvocatura generale
dello Stato. Quest'ultima pure ha depositato una propria memoria.
8.1.-
Più specificamente, la Regione Marche, richiamate con riguardo all'art. 17,
comma 2, della legge n. 448 del 2001, le argomentazioni del ricorso
introduttivo, anche mediante riferimenti dottrinali, ha ribadito che la norma
denunciata precluderebbe “al legislatore regionale la possibilità di regolare
liberamente il rapporto di impiego con le amministrazioni regionali e locali”,
integrando, così, una lesione della competenza legislativa, piena o residuale, ex art. 117, quarto comma, Cost.; e ciò
anche nell'ipotesi in cui i controlli da essa istituiti possano essere
ricondotti entro la previsione di cui al comma terzo della medesima
disposizione costituzionale (nella specie, «armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica»). Infatti, nel caso in esame,
risulterebbe comunque travalicata la misura della disciplina del solo “nucleo
essenziale del contenuto normativo” (Corte cost., sentenza n. 482 del
1995), coessenziale alla normazione di principio caratterizzata da un “livello
di maggiore astrattezza” rispetto alle regole positivamente stabilite dal
legislatore regionale (Corte cost., sentenza n. 65 del
2001). Né altrimenti – anche a voler ammettere che lo Stato possa, in
materia di legislazione concorrente, emanare disposizioni autoapplicative o di
dettaglio – le norme in parola sembrano rivestire il necessario carattere di
“cedevolezza” a causa del loro tratto limitativo immediatamente efficace
sull'autonomia di spesa regionale, che, anzi, le caratterizza come disciplina
di dettaglio, la quale “arriva a determinare analiticamente le procedure di
controllo, affidandole unilateralmente al Governo e ai Comitati di settore”, e
la correlativa sanzione mediante il richiamo all'art. 40, comma 3, del d.lgs.
n. 165 del 2001, il cui disposto non appare sostanzialmente mutato ad opera
dell'art. 14 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione).
La
Regione ha, quindi, richiamato le censure già formulate col parametro dell'art.
119 Cost., ribadendo che allo stato, pur in difetto di una disciplina che detti
i principi di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»,
non sarebbe consentito allo Stato prevedere norme che limitino direttamente
l'autonomia regionale mediante specifiche forme di controllo a livello
centrale.
8.2.-
La Regione Umbria, con riguardo all'art. 17, comma 2, della legge n. 448 del
2001, ha ritenuto di essere stata fraintesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, laddove, invece, nessuna censura è fatta col parametro dell'art. 117,
secondo comma, lett. g) Cost. La
ricorrente avrebbe, invece, denunciato “una moltiplicazione dei controlli sui
costi della contrattazione integrativa” alla stregua dell'art. 117, terzo
comma, Cost. in relazione alla materia del «coordinamento della finanza
pubblica», stante il carattere non di principio della normativa. Questa, di
fatto, stabilisce un inammissibile potere di controllo illimitato, conferendo
al Governo “il potere di definire metodologie e criteri di riscontro, vale a
dire una normativa di dettaglio e, per di più, di livello amministrativo”.
8.3.-
L'Avvocatura generale dello Stato, ribadite con riguardo all'art. 17, comma 2,
della legge n. 448 del 2001 le difese già svolte in precedenza, precisa che le
misure così adottate dal legislatore della finanziaria per il 2002 appaiono “a
supporto della manovra per gli anni 2002-2006”, nell'ambito della quale è sorta
l'esigenza del contenimento della spesa corrente anche con riguardo al costo
del lavoro; ciò che appare sostanzialmente confermato anche dalla
preoccupazione espressa dalla Corte dei conti nella "Relazione sul
rendiconto generale dello Stato – esercizio finanziario 2000" in ordine
alla mancanza di stringenti controlli sulla coerenza della contrattazione
integrativa con quella nazionale e alla trasparenza delle decisioni di spesa
degli enti locali.
8.4.-
La Regione Basilicata ribadisce le censure rivolte a tutte le norme impugnate,
siccome violative degli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 Cost.
Essa
rileva che il nuovo art. 114 Cost. ha posto sul medesimo piano le varie
componenti della Repubblica e parallelamente l’art. 117 Cost. ha equiparato
Stato e Regioni quanto alla titolarità della potestà legislativa, ribaltando,
per di più, il precedente criterio di attribuzione: l’ente attributario in via
ordinaria di tale potestà è oggi la Regione, fatte salve le materie riservate
alla legislazione esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella legislazione
concorrente.
Il
favor per la legislazione regionale,
che ne deriva, implica che nelle materie di legislazione concorrente la legge
dello Stato deve limitarsi alla determinazione dei «principi fondamentali»
(come espressamente stabilisce l’art. 117, terzo comma, Cost.), sicché non è
più consentito ad essa dettare norme di dettaglio, fossero pur cedevoli
(richiama al riguardo le sentenze di questa Corte n. 96 del 2003
e n. 282 del
2002).
Ad
avviso della ricorrente, la natura di “norme di dettaglio” delle disposizioni
censurate emerge anche alla luce della precedente giurisprudenza
costituzionale, la quale ha avuto occasione di qualificare come «principi
fondamentali» norme che fossero fondate sull’«interesse nazionale» e inserite
in un ampio disegno riformatore, tale da esigere un’attuazione uniforme su
tutto il territorio nazionale (sentenza n. 171 del
1999).
La
scomparsa dell’«interesse nazionale», a seguito della riforma del titolo V
della parte seconda Costituzione, e il carattere contingente delle disposizioni
censurate, contenenti mera disciplina di dettaglio, non consentono di
qualificare le stesse come «principi fondamentali», posto che un principio
fondamentale deve essere sempre “colto ad un livello di maggiore astrattezza
rispetto alla regola positivamente stabilita” (sentenza n. 65 del
2001).
In
particolare, quanto agli artt. 16, comma 7, e 19, commi 1, 3, 7, 8, e 14, della
legge n. 448 del 2001, la ricorrente ribadisce che la materia dell’impiego
presso la Regione e gli enti locali è assegnata alla competenza esclusiva delle
Regioni.
Alle
obiezioni della difesa erariale, secondo cui si tratterebbe di disposizioni in
materia di spesa, che non toccherebbero la disciplina del personale, ma
soltanto gli oneri conseguenti; detterebbero principi in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica;
e, infine, avrebbero lo scopo di far rispettare il “patto di stabilità interno”
per il 2001, anche in relazione agli impegni comunitari, la ricorrente replica
che le disposizioni de quibus recano
“misure puntuali che incidono direttamente sulla capacità delle Regioni e degli
enti locali di progettare e perseguire un’autonoma politica del personale,
sicché invadono pesantemente la relativa sfera di legislazione esclusiva”;
inoltre, esse contengono prescrizioni di dettaglio che non “coordinano”
alcunché, ma impongono autoritativamente i comportamenti da tenere; infine, gli
impegni comunitari non possono implicare deroghe all’ordine interno delle
competenze, garantito da norme costituzionali.
8.5.-
La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, quanto all’art. 19, comma 1, della
legge n. 448 del 2001, replicando all’Avvocatura generale dello Stato, che
ritiene la disposizione giustificata dal “rango costituzionale” delle norme
comunitarie e dall’esigenza di rispettare i vincoli da esse posti, ribadisce
che “il perseguimento di un obiettivo comunitario di per sé non giustifica
l’adozione di qualsiasi misura atta a favorirne il raggiungimento, anche in deroga
all’ordinamento interno”. Inoltre, essa osserva che la medesima disposizione è
irragionevolmente lesiva dell’autonomia regionale, sia sotto il profilo della
“strumentalità”, poiché non si vede come la sanzione da essa disposta
retroattivamente possa migliorare le prestazioni finanziarie passate degli enti
che ne sono colpiti, né quale sia il nesso fra la spesa colpita e le cause di
dette “cattive” prestazioni finanziarie; sia sotto il profilo della
“proporzionalità”, poiché trattasi di una sanzione rigida, non modulabile in
ragione della concreta situazione di organico dell’ente, delle cause che hanno
prodotto il deficit, dell’ammontare dello stesso.
9.-
All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle
conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1.-
La Regione Basilicata impugna l’art. 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002), assumendo che tale norma violerebbe gli artt.
3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché l’art. 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), in quanto, così ledendo la competenza legislativa esclusiva
della Regione in materia di impiego presso la Regione stessa e gli enti locali,
inciderebbe irragionevolmente sull’autonomia organizzativa regionale con il
precludere la possibilità di una diversa articolazione delle disponibilità di
bilancio ovvero di ricorrere a nuove fonti di finanziamento e con il vincolare
l’azione dei comitati di settore agli atti di indirizzo previsti dall’art. 47
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).
La
censura è infondata.
Premesso
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sia anteriore alla
legge costituzionale n. 3 del 2001: sentenze n. 126
e 373 del 1997,
n. 29 del 1995;
sia posteriore: sentenza
n. 274 del 2003), le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di
norme costituzionali, non relative al riparto di competenze con lo Stato, solo
quando tale violazione comporti un’incisione, diretta o indiretta, delle
competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse, va rilevato che
erroneamente la Regione Basilicata riconduce la norma impugnata alla materia,
ritenuta di sua competenza esclusiva, del pubblico impiego del personale da
essa Regione dipendente.
Come
correttamente rilevato dall’Avvocatura erariale, la prima parte della norma de qua ha ad oggetto esclusivamente «gli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003», e, ponendo
(rectius, ribadendo) il principio
secondo il quale tali oneri «sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci», rientra nella materia,
di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), della «armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica».
Lo
stesso è a dirsi della seconda parte della norma in questione, volta a
stabilire, con riguardo alla contrattazione integrativa, che i comitati di
settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo, si attengono ai
«criteri indicati per il personale» dipendente dallo Stato e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie; anche in tal caso curando il
«coordinamento della finanza pubblica», cui già mirava l’art. 47, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001.
Ricondotta
la questione nell’alveo dell’art. 117, terzo comma, Cost., è da escludere che
la norma de qua esprima una
disciplina di dettaglio, come tale lesiva della competenza regionale; essa, al
contrario, fissa – in linea con gli impegni assunti dall’Italia “in sede
comunitaria” – principi fondamentali volti al contenimento della spesa
corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale.
2.-
Le Regioni Marche, Toscana e Umbria impugnano l’art. 17, comma 2, della legge
n. 448 del 2001, assumendo che tale norma (introduttiva dell’art. 40-bis nel d.lgs. n. 165 del 2001) – con il
prevedere verifiche congiunte tra comitati di settore e Governo in merito alle
implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di comparto; con il
definire metodologie e criteri di riscontro anche a campione; con l’imporre
agli organi di controllo interno l’invio al Ministero dell’economia di
informazioni sui costi della contrattazione integrativa secondo un modello di
rilevazione predisposto dal medesimo Ministero d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – violerebbe l’art. 117, quarto comma, Cost., nonché,
secondo la Regione Marche, l’art. 119, primo comma Cost.
Le
censure sono destituite di fondamento.
La
norma in questione detta regole (verifiche congiunte; metodologie e criteri di
riscontro anche a campione; invio di informazioni secondo un unitario modello
di rilevazione) che, lungi dal costituire normativa di dettaglio, sono
strumentali rispetto al fine – legittimamente perseguito dalla legislazione
statale in sede di coordinamento della finanza pubblica – di valutare la
compatibilità, con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale, della spesa in materia di contrattazione
integrativa: l’accennata strumentalità esclude, altresì, ogni violazione del
principio – che si pretende desumere dall’art. 119 Cost. – secondo il quale
l’autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l’esclusione di
ogni ingerenza statuale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della
spesa pubblica regionale.
3.-
La Regione Basilicata impugna l’art. 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14 della legge n.
448 del 2001, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 Cost.;
il medesimo comma 1 di detto art. 19 è impugnato, altresì, dalla Regione
Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
3.1.-
Il comma 1 dell’art. 19 – intitolato «Assunzioni di personale» – pone il
divieto «alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti
locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità
interno per l’anno 2001» di assumere, per l’anno 2002, personale a tempo
indeterminato; prevede, per la copertura dei posti disponibili, il ricorso alle
procedure di mobilità; consente le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e competenze, se tale passaggio sia accompagnato da trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione di personale; prevede talune esenzioni
dal divieto (comparto scuola; figure professionali non fungibili; categorie
protette; vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale),
nonché la proroga di un anno della validità delle graduatorie per le
amministrazioni soggette al divieto; dispone che la spesa relativa al personale
assunto a tempo determinato o con convenzione non possa superare quella
sostenuta al medesimo titolo nell’anno 2001, incrementata del tasso di
inflazione programmata di cui al Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Le
censure mosse dalle Regioni impugnanti sono infondate.
Quelle
formulate dalla Regione Basilicata non colgono nel segno, laddove pretendono di
attribuire alla norma in questione la funzione – che sarebbe riservata alla
legislazione esclusiva regionale – di disciplinare “la materia dell’impiego
presso la Regione e gli enti locali”, mentre è evidente che essa persegue il
fine di dare effettività al patto di stabilità interno, da un lato,
“sanzionando” esclusivamente i soggetti pubblici (con l’esclusione delle
Regioni) che non hanno rispettato tale patto riguardo al 2001, e, dall’altro
lato, incidendo, con il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato e di far lievitare le spese per il personale a tempo determinato,
su una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo; sicché – attesa la
stretta attinenza di tali precetti con il fine del coordinamento della finanza
pubblica sub specie del contenimento
della spesa corrente – deve, altresì, negarsi pregio al rilievo secondo il
quale, nella specie, il coordinamento della finanza sarebbe usato quale
“grimaldello per garantire allo Stato un potere di coordinamento in materia di
competenza (anche esclusiva) regionale”.
Peraltro,
non può dirsi che la legislazione statale abbia esorbitato rispetto al fine del
patto di stabilità, dal momento che proprio il mancato raggiungimento (da parte
dei soggetti destinatari della norma) dell’obiettivo nel 2001 abilita lo Stato
a tentarne, nel 2002, il raggiungimento attraverso la compressione di una voce
di spesa corrente notoriamente decisiva a tal fine.
A
sua volta, la Regione Emilia-Romagna deduce – denunciando il rovesciamento
dell’impostazione “programmatica” del patto di stabilità interno –
l’irrazionalità della “sanzione a carattere retroattivo... di comportamenti che
le disposizioni legislative vigenti al tempo del loro sorgere non consideravano
illegittimi”, anche perché – sostiene – tale sanzione “non rappresenta uno
strumento di recupero dell’obiettivo finanziario e non incentiva a
comportamenti ‘virtuosi’, colpendo comportamenti già realizzatisi”, e mina
“l’efficienza amministrativa degli enti locali dell’Emilia-Romagna”, resi
titolari di funzioni amministrative a seguito del “massiccio conferimento”
operato dalla legge regionale n. 3 del 1999.
Le
considerazioni sopra svolte a proposito dell’impugnazione della Regione
Basilicata non sono scalfite da rilievi che investono profili attinenti
(soprattutto, se non esclusivamente) alla (pretesa) intrinseca irragionevolezza
della norma o al buon andamento della pubblica amministrazione; profili che – come
si è ricordato sub 1 – sono
deducibili dalle Regioni solo se strettamente pertinenti alla lesione della
loro competenza legislativa: laddove i rilievi della Regione Emilia-Romagna
appaiono volti a denunciare, più che la violazione delle norme attributive
della competenza, quella degli artt. 3 e 97 Cost.
3.2.-
E’ del tutto evidente che il rigetto dell’impugnazione avente ad oggetto il
comma 1 dell’art. 19 comporta conseguenzialmente il rigetto dell’impugnazione,
proposta dalla sola Regione Basilicata, del comma 7, il quale – disponendo che
le «assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono nulle di diritto» – è meramente strumentale rispetto a quanto, in
punto di divieto di assunzioni, dispone (per quel che qui interessa) il comma
1.
3.3.-
Il comma 3 dell’art. 19 – a norma del quale all’art. 39, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
è aggiunto il seguente periodo:«Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2002» – è impugnato dalla Regione Basilicata perché
violativo dell’art. 117, quarto comma, Cost.
La
censura è infondata, in quanto, da un lato, la norma mira a perseguire il
medesimo obiettivo che, con strumenti analoghi, è alla base del comma 1 e,
dall’altro lato e conseguentemente, essa deve ritenersi non avere tra i suoi
destinatari – come è reso evidente dall’impianto dell’intero art. 19 (e, in
particolare, dal comma 1) – le Regioni.
3.4.-
Infondata è l’impugnazione proposta dalla Regione Basilicata nei confronti del
comma 8 dell’art. 19; tale norma, riferentesi agli enti locali di cui all’art.
2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (tra i quali non rientra la Regione), si limita a
prevedere che gli organi di revisione contabile accertino che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge
n. 449 del 1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente
motivate.
Si
tratta di norma chiaramente strumentale rispetto al fine di coordinamento della
finanza pubblica, e di norma di principio (e non già di dettaglio), in quanto
prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della
spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del
personale, siano analiticamente motivate.
4.-
L’impugnazione proposta dalla Regione Basilicata avverso il comma 14 dell’art.
19 è infondata, dal momento che tale norma – al contrario di quanto potrebbe lasciar
intendere la generica locuzione di «amministrazioni pubbliche» – non ha, come
risulta dall’intero art. 19 e, in particolare, dal comma 1, tra i suoi
destinatari le Regioni; sicché, anche a prescindere dal carattere
“facoltizzante” della norma (la quale non esclude altre iniziative di «alta
formazione del personale», ma ne suggerisce, aggiuntivamente, alcune), non
sussiste alcuna violazione delle competenze regionali in materia (v. sentenza n. 3 del
2004 depositata in pari data, che ha deciso analoga questione sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata
a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità
costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002);
riuniti
i giudizi concernenti le questioni di legittimità costituzionale relative agli
artt. 16, comma 7, 17, comma 2, 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14, della predetta legge
28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Basilicata,
Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della
Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana e Umbria con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione,
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 3, 7, 8 e 14,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
5, 114, 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 dicembre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio
2004.