ANNO 2004
Commenti
alla decisione di
I. Stefano Ceccanti,
Crocifisso: dopo l’ordinanza 389/2004. I veri problemi
nascono ora (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Andrea Pugiotto, Sul
crocifisso la Corte costituzionale pronuncia
un’ordinanza pilatesca (per gentile concessione
del Forum
di Quaderni costituzionali)
III.
Antonio G. Chizzoniti,
Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone (per gentile concessione
della Rivista telematica osservatorio delle
libertà ed istituzioni religiose)
IV.
F. Margiotta Broglio, Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso (per gentile concessione
della Rivista telematica osservatorio delle
libertà ed istituzioni religiose)
V.
N. Fiorita e L. Zannotti, La Corte in Croce (per gentile concessione
della Rivista telematica osservatorio delle
libertà ed istituzioni religiose)
VI. Michele Madonna, L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dal caso di Ofena all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004: brevi note su una questione ancora aperta (per gentile concessione della Rivista telematica osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose)
VII. Paolo Veronesi, La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso:
il seguito dell’ordinanza n. 389/2004 (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VIII. Giuseppe Casuscelli, Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e “regola della precauzione” (per gentile concessione della Rivista telematica osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose)
IX. Giovanni D’Alessandro, La Consulta e il Crocifisso (per
gentile concessione del sito dell’AIC
– Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
X. Jlia Pasquali Cerioli, Laicità dello stato ed esposizione del crocifisso: brevi note sul (difficile) rapporto tra la
presenza del simbolo religioso nelle strutture pubbliche e il principio di
separazione degli ordini (per
gentile concessione della Rivista telematica osservatorio
delle libertà ed istituzioni religiose)
Della
presente ordinanza è inoltre disponibile l'intera
documentazione processuale:
Stato
laico e libertà religiosa. Il crocefisso nei locali pubblici
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI ”
- Guido NEPPI MODONA ”
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Annibale MARINI ”
- FrancoBILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- AlfioFINOCCHIARO ”
- AlfonsoQUARANTA ”
- FrancoGALLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e
190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati,
rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi
dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924,
n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione
media), e dell’art. 676 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, promosso con ordinanza del 14
gennaio 2004 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da Soile
Lautsi in proprio e nella qualità di esercente la
potestà genitoriale contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.
Visti
l’atto di costituzione di Soile Lautsi
nonché gli atti di intervento di Paolo Bonato ed altro e del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26
ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l’avvocato Massimo Luciani per Soile Lautsi, l’avvocato Franco Gaetano Scoca per Paolo Bonato ed altro e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta a questa Corte il 20 aprile
2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un
giudizio per l’impugnazione di una deliberazione del consiglio di istituto di una scuola, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato,
e, “comunque”, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt.
159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
“come specificati”, rispettivamente, dall’art. 119 (e tabella C allegata) del
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale
sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile
1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione
media), “nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule
scolastiche”, nonché dell’art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 “nella
parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni” di cui ai predetti art.
119 (e tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del 1928 e art.
118 del r.d. n. 965 del 1924;
che l’impugnato art. 159 del d.lgs. n.
297 del 1994 stabilisce fra l’altro, al comma 1, che “spetta ai Comuni
provvedere (…) alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento
(…) degli arredi scolastici” nelle scuole elementari, mentre l’art. 119 del
r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce che “gli arredi, il materiale didattico delle
varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C
allegata”, la quale, nell’elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle
varie classi, include al n. 1, per ogni classe, il Crocifisso;
che, a sua volta, l’impugnato art. 190
del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l’altro, al comma 1, che “i Comuni
sono tenuti a fornire (...) l’arredamento” dei locali delle scuole medie,
mentre l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 recita che “ogni istituto ha la
bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso
e il ritratto del Re”;
che l’impugnato art. 676 del d.lgs. n.
297 del 1994 stabilisce che le disposizioni non inserite
nel testo unico “restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od
incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”;
che il Tribunale remittente premette che
le disposizioni citate del r.d. n. 1297 del 1928 e del r.d. n. 965 del 1924 costituirebbero adeguato fondamento giuridico del
provvedimento impugnato nel giudizio a
quo; sarebbero tuttora in vigore in quanto non abrogate per incompatibilità
dalle disposizioni dei Patti Lateranensi cui si è data esecuzione con la legge
27 maggio 1929, n. 810, né da quelle dell’Accordo di modifica di detti Patti
reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili
infine con il testo unico approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994, né
sarebbero state abrogate per nuova disciplina dell’intera materia in quanto
l’impugnato art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le
norme preesistenti non inserite in esso e non
incompatibili con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette
disposizioni sarebbero destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio
rispetto ad atti legislativi, e cioè, rispettivamente, il r.d. 5 febbraio 1928,
n. 577, al cui art. 55 corrisponde oggi l’art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, e il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, al cui art. 103
corrisponde oggi l’art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994;
che il giudice a quo si pone il problema della costituzionalità delle disposizioni
regolamentari citate, da cui discenderebbe l’obbligo di esposizione del
Crocifisso nelle aule scolastiche, e ritiene che queste, pur non potendo essere
oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango
regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto
specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190
del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art.
che, in punto di non manifesta
infondatezza della questione, il Tribunale remittente sostiene che il
Crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco
significato confessionale; e che l’imposizione della sua affissione nelle aule
scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello
Stato, desunto da questa Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della
Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza
e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che
la presenza del Crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni,
genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione
cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata
posizione di privilegio;
che si è costituita la parte privata
ricorrente nel giudizio a quo,
concludendo per l’accoglimento della questione;
che, secondo la parte, l’obbligatoria
esposizione del Crocifisso nelle aule violerebbe il dovere di equidistanza
dello Stato rispetto alle varie confessioni e contraddirebbe l’esigenza di uno
“spazio pubblico neutrale” in cui non potrebbe trovare posto un simbolo
religioso; non si potrebbe attribuire al Crocifisso il carattere di un simbolo
genericamente civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa,
e mancando del resto ogni base costituzionale per poter fare del Crocifisso un
simbolo dell’unità della nazione al pari della bandiera; non sarebbe
praticabile, infine, nemmeno una soluzione che postuli la permanenza
dell’esposizione del Crocifisso salvo che qualcuno degli alunni ritenga di
esserne leso nella propria libertà religiosa, poiché sarebbe violato comunque
il principio oggettivo di laicità, né si potrebbe costringere il singolo a opporsi
apertamente alla eventuale volontà maggioritaria del gruppo sociale di
appartenenza;
che sono intervenuti altresì, con unico
atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale
genitore di un’alunna della stessa scuola, e il sig. Linicio
Bano, in qualità di presidente dell’associazione
italiana genitori di Padova, concludendo per la inammissibilità e comunque per
la infondatezza della questione;
che gli intervenienti, affermata la
propria legittimazione ad essere presenti nel giudizio in quanto controinteressati nel giudizio a quo, pur se non evocati in esso, nonché in quanto titolari di un
interesse direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio
medesimo, negano che l’esposizione del Crocifisso nelle aule leda il principio
di laicità, il quale non implicherebbe indifferenza dello Stato rispetto alle
religioni, e non impedirebbe l’esposizione di un simbolo che rappresenta una
parte integrante dell’identità culturale e storica del popolo italiano;
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità e comunque per
l’infondatezza della questione;
che l’Avvocatura erariale eccepisce
anzitutto il difetto di rilevanza della questione, in quanto, alternativamente,
il giudizio davanti al TAR non sarebbe stato proponibile per difetto di
contraddittorio e di legittimazione del ricorrente, ovvero il TAR sarebbe
carente di giurisdizione;
che, nel merito, la difesa del
Presidente del Consiglio sostiene che le norme legislative impugnate e le norme
regolamentari richiamate dal remittente non stabiliscono alcun obbligo di
esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di un obbligo legale di
esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme
costituzionali consentano l’esposizione di quel simbolo del cattolicesimo:
esposizione che non sarebbe in contrasto con la laicità dello Stato e sarebbe
coerente sia con l’art. 7 della Costituzione, sia con il riconoscimento,
contenuto nell’art. 9 dell’accordo di revisione del concordato reso esecutivo
con la legge n. 121 del 1985, secondo cui i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano;
che nella memoria presentata in vista
dell’udienza l’Avvocatura erariale argomenta nel senso della legittimità
costituzionale della presenza del Crocifisso nelle aule, quale “evenienza
naturale” nell’ordinario svolgimento della vita scolastica: il Crocifisso
sarebbe bensì anche un simbolo religioso, ma sarebbe “il vessillo della Chiesa
cattolica, unico alleato di diritto internazionale” dello Stato nominato dalla
Costituzione all’art. 7, e dunque sarebbe da considerarsi alla stregua di un
simbolo dello Stato di cui non si potrebbe vietare l’esposizione, al pari della
bandiera e del ritratto del Capo dello Stato.
Considerato che
l’intervento spiegato nel giudizio è stato ammesso dalla Corte con ordinanza
pronunciata in udienza, in quanto la posizione sostanziale fatta valere dal
sig. Paolo Bonato, in proprio e in qualità di
genitore di un’alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio
di costituzionalità, dovendosi in questa sede precisare che la legittimazione
ad intervenire non si estende all’altro firmatario dell’unico atto di intervento, sig. Linicio Bano, in quanto presidente dell’associazione italiana
genitori di Padova;
che il remittente impugna gli articoli
159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, “come
specificati”, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26
aprile 1928, n. 1297, e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965,
forniscano fondamento legislativo ad un obbligo – contestato dal ricorrente per
contrasto con il principio di laicità dello Stato – di esposizione del
Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna
altresì l’art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a
tale disposizione – che sancisce l’abrogazione delle sole disposizioni non
incluse nel testo unico che risultino incompatibili
con esso – debba farsi risalire la permanente vigenza delle due norme
regolamentari citate, dopo l’emanazione dello stesso testo unico;
che tali presupposti sono però erronei;
che, infatti, gli articoli 159 e 190 del
testo unico si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli
arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie,
attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa
per gli arredi;
che, pertanto, non sussiste fra le due
menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari
richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e
specificazione, ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto,
che avrebbe consentito, a suo giudizio, l’impugnazione delle disposizioni
legislative “come specificate” dalle norme regolamentari;
che, a differenza di quanto rilevato da
questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988
e n. 456 del
1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell’ammissibilità di censure
mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme
regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all’emanazione di nuovi
regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme
regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni
impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico;
che, infatti, per quanto riguarda la
tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell’art. 119 dello
stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi
previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati,
come ha riconosciuto la stessa amministrazione;
che l’assenza del preteso rapporto di
specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l’art. 118 del r.d. n.
965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa
dell’arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo
nella – né costituire specificazione della – disposizione censurata dell’art.
190 del testo unico, volta anch’essa, come si è detto, a disciplinare solo
l’onere finanziario per la fornitura di tale arredamento;
che, per quanto riguarda l’art. 676 del
d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso
l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la
eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non
incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non
disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel
testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all’art. 1 della legge
10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall’art. 1 della legge 26 aprile 1993,
n. 126;
che l’impugnazione delle indicate
disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio
trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di
legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza
di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità
costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa
Corte;
che, pertanto, la questione proposta è,
sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata
tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale
sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile
1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di
istruzione media), e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994,
sollevata, in riferimento al principio di laicità
dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Allegato
ordinanza letta all’udienza del 26 ottobre
2004
ORDINANZA
Visto
l’intervento spiegato in giudizio, in termini, dal Sig. Paolo Bonato e dal Sig. Linicio Bano;
considerato che la posizione sostanziale fatta valere nel presente giudizio dal Sig.
Paolo Bonato in proprio e quale genitore dalla minore
Laura Bonato appare qualificata in rapporto alla
questione oggetto del giudizio di costituzionalità.
per
questi motivi
ammette
l’intervento di cui in premessa.
F.to: Valerio ONIDA, Presidente