ANNO 2007
Commenti
alla decisione di
I. Claudio Zanghì, La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione:le sentenze n. 347 e 348 del 2007, nella Rubrica “Studi” di Consulta OnLine
II. Antonio Ruggeri, La CEDU alla ricerca di una nuova identità (sentt. nn. 348/2007 e 349/2007), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
III. Renzo Dickmann,
Corte costituzionale e diritto
internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l’articolo 117,
primo comma, della Costituzione (per gentile
concessione della Rivista telematica Federalismi.it)
IV. Anna Moscarini,
Indennità di espropriazione e valore
di mercato del bene: un passo avanti e uno indietro della Consulta nella
costruzione del patrimonio costituzionale europeo (per gentile concessione della
Rivista telematica Federalismi.it)
V. Tommaso F. Giupponi, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti allargati”: che tutto cambi perché tutto
rimanga uguale?, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VI. Diletta Tega, Le sentenze della Corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del
diritto, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VII. Nicola Pignatelli, La dilatazione della tecnica della
“interposizione” (e del giudizio costituzionale), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VIII. Cristina
Napoli, La nuova
collocazione della CEDU nel sistema delle fonti e le conseguenti prospettive di
dialogo tra le Corti, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
IX. Cesare Pinelli, Sul trattamento
giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti (per gentile
concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
X. Giulia Pili, Il nuovo “smalto costituzionale”
della CEDU agli occhi della Consulta (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XI. Vincenzo Sciarabba,
Nuovi punti fermi (e questioni
aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali (per gentile
concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XII. Stefano Cicconetti,
Creazione indiretta del diritto e
norme interposte (per gentile
concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XIII. Andrea Filippini, Il caso Dorigo, La CEDU e la Corte
costituzionale: l'effettività della tutela dei diritti dopo le sentenze 348 e
349 del 2007, (per gentile concessione della Rivista
telematica Costituzionalismo.it)
XIV. Dian Schefold, L’osservanza dei diritti dell’uomo garantiti nei
trattati internazionali da parte del giudice italiano (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XV. Fulvio Cortese, La garanzia costituzionale del diritto di proprietà
tra espropriazione e occupazione acquisitiva (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XVI. Simone Penasa,
Tanto rumore per nulla o meglio tardi
che mai? Ancora sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale, tra
dubbi ermeneutici e possibili applicazioni future (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XVII. Filippo Donati,
XVIII. Ilaria Carlotto,
I giudici comuni e gli obblighi
internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte
costituzionale: un’analisi sul seguito giurisprudenziale (per gentile concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XIX. Elisabetta Lamarque, Il vincolo alle leggi statali e
regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza
comune, dalla Rubrica Atti di convegni e
seminari del sito della Corte costituzionale
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
-
Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze del 29
maggio e del 19 ottobre 2006 (nn. 2 ordd.) dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e
681 del registro ordinanze 2006 ed al n. 2 del registro ordinanze 2007 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 6 e 7, prima
serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di
costituzione di R.A., di A.C., di M.T.G.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore
uditi gli avvocati
Felice Cacace e Francesco Manzo per R.A., Nicolò Paoletti per A.C., Nicolò Paoletti e Alessandra Mari per M.T.G.
e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. − Con ordinanza depositata il 29
maggio 2006 (r.o. n. 402 del 2006),
La norma è oggetto di censura nella parte
in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli
edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge
n. 359 del 1992.
1.1. −
Nel giudizio di legittimità si sono
costituiti il Comune di Torre Annunziata, il quale ha proposto ricorso
incidentale, e l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli.
Con memoria illustrativa
La censura della parte ricorrente è estesa
all’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità), in quanto si tratta della disposizione, oggi vigente, che ha
perpetuato il criterio di calcolo censurato.
1.2. − Il rimettente esclude la
rilevanza della questione avente ad oggetto la norma citata da ultimo, in
quanto applicabile solo ai procedimenti espropriativi iniziati a partire dal 1°
luglio 2003, secondo la previsione contenuta nell’art. 57 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001. Nel caso di specie, invece, il
giudizio è iniziato nel 1988.
Al contempo,
1.3 – In merito alla rilevanza della
questione sollevata, il rimettente sottolinea come nella specie si tratti
«indiscutibilmente» di suoli edificabili, ai quali è applicabile il citato art.
5-bis, commi 1 e
1.4. − Quanto alla non manifesta
infondatezza,
In relazione alla prima, sono richiamate in
particolare le sentenze del 29
luglio 2004 e del 29 marzo
2006, entrambe
emesse nella causa Scordino contro Italia, con le quali lo Stato italiano è
stato condannato per violazione delle norme della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Nella pronunzia del
2004,
Con la sentenza del
2006, invece,
Sul fronte
interno, il giudice rimettente evidenzia come la norma oggetto di censura sia
stata più volte scrutinata dalla Corte costituzionale, che l’ha ritenuta
conforme all’art. 42, terzo comma, Cost., perché introduttiva di un criterio
mediato che assicura un ristoro «non irrisorio» ai soggetti espropriati, nel
rispetto della funzione sociale della proprietà (sentenze n. 283, n. 414 e n. 442 del 1993). Anche sotto il profilo dell’applicazione ai
giudizi in corso,
In esito alla disamina risulterebbe
evidente, a parere del giudice a quo,
che la questione debba essere posta oggi in riferimento ai diversi parametri
individuati negli artt. 111 e 117 Cost., secondo una prospettiva inedita che è
quella del sopravvenuto contrasto della norma censurata con i principi del
giusto processo e del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo
Stato, attraverso il richiamo delle norme convenzionali contenute nell’art. 6
CEDU e nell’art. 1 del primo Protocollo, in funzione di parametri interposti.
1.5. −
In particolare,
L’impossibilità di disapplicare la norma
interna in contrasto con quella della Convenzione deriverebbe, a dire della
Corte, anche da altre considerazioni. In primo luogo, va escluso che, in
riferimento alle norme CEDU, sia ravvisabile un meccanismo idoneo a stabilire
la sottordinazione della fonte del diritto nazionale
rispetto a quella internazionale, assimilabile alle limitazioni di sovranità
consentite dall’art. 11 Cost., derivanti dalle fonti normative dell’ordinamento
comunitario. Non sembra infatti sostenibile la tesi
dell’avvenuta «comunitarizzazione» della CEDU, ai sensi del par. 2 dell’art. 6
del Trattato di Maastricht del 7 febbraio
Il giudice a quo richiama altresì il principio della soggezione dei giudici
alla legge, sancito dall’art. 101 Cost., che impedirebbe di ritenere
ammissibile un potere (a fortiori, un
obbligo) di disapplicazione della normativa interna, atteso che ciò
significherebbe attribuire al potere giudiziario una funzione di revisione
legislativa del tutto estranea al nostro sistema costituzionale, nel quale
l’abrogazione della legge statale rimane «legata alle ipotesi contemplate dagli
artt. 15 disp. prel. cod. civ. e 136 Cost.», mentre
il mancato rispetto della regola di conformazione si traduce nel vizio di
violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di
cassazione (è richiamata Cass., 26 gennaio 2004, n. 1340), anche se non
mancano opinioni che attenuano ulteriormente l’efficacia vincolante delle
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass., 26 aprile 2005, n.
8600, e 15 settembre 2005, n. 18249).
A tutto concedere, secondo
Al riguardo, il giudice a quo esprime perplessità circa
l’incidenza, in ipotesi di disapplicazione dell’art. 5-bis, della norma suppletiva costituita dall’art. 39 della legge n.
2359 del 1865, che fa riferimento al valore venale dei beni e che è richiamata
dalla sentenza 29
luglio 2004 della Corte di
Strasburgo come criterio sul quale poggiava l’affidamento delle parti
ricorrenti al momento dell’instaurazione del giudizio. Detta norma, infatti,
non costituisce «regola tendenziale dell’ordinamento», in quanto non essenziale
per la funzione sociale riconosciuta alla proprietà dalla Carta fondamentale,
secondo l’affermazione costante della giurisprudenza costituzionale (sono
richiamate le sentenze n. 61
del 1957, n. 231 del 1984, n. 173 del 1991, n. 138 del 1993 e n. 283 del 1993), mentre l’art. 5-bis, come già evidenziato, è stato ritenuto conforme a Costituzione
anche sotto il profilo della efficacia retroattiva. In
definitiva, in caso di disapplicazione della norma censurata, il giudice
sarebbe chiamato ad individuare un criterio di determinazione dell’indennizzo
che, pur non essendo coincidente con il valore di mercato dei beni ablati, attesa la funzionalizzazione
del diritto dominicale alla pubblica utilità, sia comunque idoneo ad assicurare
un quid pluris rispetto
al criterio contenuto nell’art. 5-bis,
così compiendo un’operazione «palesemente ammantata da margini di
discrezionalità che competono solo al legislatore», anche per la necessità di
reperire i mezzi finanziari per farvi fronte.
Il rimettente evidenzia come la stessa
giurisprudenza CEDU non sia univoca con riferimento alla identificazione
del valore venale dei beni quale unico criterio indennitario
ammissibile alla luce dell’art. 1 del primo Protocollo. Infatti, mentre nella
citata pronuncia del
29 marzo 2006
Quanto rilevato con riferimento all’art. 11
Cost., per negare la «comunitarizzazione» della CEDU e, quindi, la
praticabilità della disapplicazione della norma interna, varrebbe altresì ad
escludere l’utilizzo del predetto parametro ai fini dello scrutinio.
Secondo il rimettente, il recupero del dictum della
Corte europea non potrebbe avvenire neppure attraverso il richiamo all’obbligo
di conformazione del diritto interno alle norme internazionali che, ai sensi
dell’art. 10 Cost., impegna l’intero ordinamento; infatti, per un verso il
parametro citato non ha per oggetto il diritto pattizio e, per altro verso, la
commisurazione dell’indennizzo espropriativo al valore di mercato del bene non
costituisce principio generalmente riconosciuto dagli Stati.
L’intervento giudiziale, infine, secondo
Dunque, l’«inadeguatezza in abstracto» del criterio indennitario
contenuto nell’art. 5-bis a
compensare la perdita della proprietà dei suoli edificabili per motivi di
interesse pubblico, definitivamente sancita dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, unitamente alla acquisita
definitività della disciplina, riproposta dal
legislatore nel 2001, all’art. 37 del d.P.R. n. 327,
renderebbe necessario un nuovo scrutinio di costituzionalità.
Le argomentazioni che dimostrano
l’impercorribilità della strada della disapplicazione da parte del giudice
nazionale varrebbero, al tempo stesso, ad escludere che il contrasto possa
essere composto in via interpretativa.
1.6. – Su questa premessa, il giudice a quo passa ad illustrare i motivi di
contrasto della norma impugnata rispetto ai parametri costituzionali evocati.
In particolare, richiamate ancora le pronunce della Corte costituzionale sul
menzionato art. 5-bis, precisa che,
per un verso, quest’ultimo non è stato scrutinato rispetto al parametro di cui
all’art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della
Costituzione), e che, per altro verso, i contenuti della disposizione
costituzionale in esame, avuto riguardo agli aspetti programmatici (primo e
secondo comma), sarebbero in gran parte ancora da esplorare, così come sarebbe
da chiarire il rapporto «di discendenza della nuova formulazione della norma
costituzionale dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
Seppure, come è noto, l’originario intento
di “costituzionalizzare” l’art. 6 della Convenzione
abbia subito modifiche nel corso dei lavori parlamentari, non di meno, a parere
della Corte rimettente, andrebbe avallata la tesi secondo cui la ricostruzione
dei nuovi precetti costituzionali debba essere condotta proprio alla luce della
giurisprudenza della Corte europea. Pertanto, nel ricercare il significato precettivo del riformulato art. 111 Cost. si potrebbe
utilmente fare ricorso all’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo
dell’analoga disposizione contenuta nell’art. 6 della Convenzione. A questo
proposito, le pronunce rese nella causa Scordino contro Italia, in materia di
indennizzo espropriativo, hanno affermato che il principio della parità delle
parti dinanzi al giudice implica l’impossibilità per il potere legislativo di
intromettersi nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire
sulla risoluzione della singola causa o di una circoscritta e determinata
categoria di controversie.
Il giudice a quo evidenzia come la vicenda giudiziaria che ha dato luogo alle
citate sentenze della Corte europea e quella che ha originato la presente
questione di legittimità costituzionale risultino del tutto assimilabili: in
entrambi i casi, infatti, i soggetti espropriati hanno agito in giudizio sul
presupposto che, espunti dall’ordinamento (per effetto delle pronunce della Corte
costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del
1983) i
penalizzanti criteri di quantificazione dell’indennizzo previsti dalla legge 29
luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità
di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti
dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980,
n. 25), si fosse determinata la reviviscenza del criterio del valore venale,
con la conseguente nullità dell’atto di cessione volontaria per
indeterminatezza dell’oggetto e con l’insorgenza del diritto all’indennità
commisurata al predetto valore.
Il giudice di merito, invece, dovendo
stabilire il «prezzo della cessione» da commisurare all’indennità di esproprio,
ha dovuto fare applicazione del sopravvenuto art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ed ha di conseguenza condannato il
Comune espropriante al pagamento della differenza, a titolo di conguaglio della
somma in precedenza corrisposta.
Il risultato è stato che le proprietarie
espropriate, «a giudizio iniziato», si sono viste ridurre del 50 per cento la
somma per il conseguimento della quale si erano determinate ad agire.
Per le ragioni suesposte
1.7. –
Infatti la nuova formulazione
della norma costituzionale, introdotta dalla legge di riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione, avrebbe colmato «una lacuna
dell’ordinamento». In tal senso, a detta della rimettente, la sedes materiae non
risulterebbe decisiva per «ridimensionare» l’effetto innovativo dell’art. 117,
primo comma, Cost., circoscrivendolo al solo riparto di competenze legislative
tra Stato e Regioni. Al contrario, nella norma in esame «sembra doversi
ravvisare il criterio ispiratore di tutta la funzione legislativa, anche di
quella contemplata dal secondo comma, riguardante le competenze esclusive dello
Stato, cui è riconducibile la normativa in tema di indennità di
espropriazione».
Dunque, secondo il giudice a quo, le norme della Convenzione
europea, e specialmente l’art. 6 CEDU e l’art. 1 del primo Protocollo,
diverrebbero, «attraverso l’autorevole interpretazione che ne ha reso
2. – È intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate infondate.
2.1. – La difesa
erariale individua il thema decidendum nei seguenti punti: a) «se, in caso di contrasto tra la giurisprudenza europea e la
legge nazionale, prevalga la prima, e dunque quale sia il destino della
seconda»; b) «se, in caso di risposta
affermativa al primo quesito, la soluzione valga anche con riguardo alle norme
costituzionali».
Prima di rispondere ai quesiti indicati, a
parere dell’Avvocatura generale, occorre stabilire se davvero la giurisprudenza
della Corte europea possa, in via interpretativa, imporre agli Stati aderenti
di considerare ridotte o espanse le norme convenzionali «in una sorta di
diritto di esclusiva che farebbe premio sia sui procedimenti di formazione dei
patti internazionali sia sulla diretta interpretazione del giudice nazionale,
il quale pur si trova ad applicare le stesse norme [CEDU] in quanto recepite
dalla legge nazionale 4 agosto 1955 n. 848».
La difesa erariale contesta che tale
potere, per quanto rivendicato dalla Corte europea, sia previsto da norme
convenzionali. L’art. 32 del Protocollo n. 11 della Convenzione EDU, reso
esecutivo in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione
del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di
controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l’11 maggio 1994),
circoscrive la competenza della predetta Corte «a tutte le questioni
concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi
protocolli». Ad avviso dell’Avvocatura generale, si tratterebbe di una norma
posta a garanzia dell’indipendenza dei giudici di Strasburgo, che «non può
trasformarsi in una fonte di produzione normativa vincolante oltre il processo
e, addirittura, limitativa dei poteri istituzionali dei Parlamenti nazionali o
della nostra Corte di cassazione o perfino della Corte
costituzionale».
La pretesa della Corte di Strasburgo di
produrre norme convenzionali vincolanti non sarebbe compatibile con
l’ordinamento internazionale generale e ancor più con il sistema della
Convenzione di Vienna, cui è stata data esecuzione con la legge 12 febbraio
1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei
trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969), secondo cui
l’interpretazione di qualunque trattato deve essere testuale ed oggettiva.
Pertanto, la difesa dello Stato evidenzia
come le questioni odierne abbiano ragione d’essere soltanto se si riconosce
alle norme di origine giurisprudenziale della Corte europea il valore di
parametro interposto. Diversamente, non vi sarebbe motivo di dubitare che, ai
sensi degli artt. 25 e 42 Cost., il legislatore nazionale possa introdurre
norme di carattere retroattivo, operanti anche nei processi in corso, e
conformare sistemi indennitari che contemperino il
diritto dei singoli con le esigenze della collettività, così evitando che gli
indennizzi degli espropri coincidano con il prezzo di mercato degli immobili.
2.2. – La difesa dello Stato contesta l’impostazione del
ragionamento della Corte rimettente anche con riferimento ai parametri evocati.
Secondo l’Avvocatura generale, l’art. 111
Cost., una volta depurato «da ogni suggestione di prevalenza degli
“insegnamenti” CEDU sulla legislazione ordinaria e costituzionale o sulla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della
stessa Corte costituzionale», non stabilisce affatto quello che il giudice a
quo crede di leggervi. Il «giusto processo» non riguarda le prerogative del
legislatore, in particolare non gli impedisce di intervenire sulla disciplina
sostanziale con norme di carattere retroattivo, che il giudice è tenuto ad
applicare in ossequio al disposto dell’art. 101 Cost. Del resto, osserva la
difesa erariale, neppure l’art. 6 CEDU, che ha ispirato la novella dell’art.
111 Cost., contiene riferimenti al divieto di leggi retroattive in materia
extrapenale; tale divieto esiste, quindi, soltanto nella giurisprudenza della
Corte europea, la quale, peraltro, secondo gli argomenti già esposti, sarebbe
priva di potere creativo di norme convenzionali.
Discorso parzialmente analogo varrebbe per
l’art. 117, primo comma, Cost., il quale impone il rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, là
dove, per l’appunto, le predette norme configurino limitazioni all’esercizio
della potestà legislativa.
La difesa erariale richiama in proposito
l’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale stabilisce che
costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni
«quelli derivanti […] da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di
cui all’art. 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati
internazionali». Nulla di tutto ciò, secondo l’Avvocatura generale, è presente
nella CEDU, sia con riferimento alla previsione di leggi retroattive di
immediata applicazione ai processi in corso, e per le quali opera quindi la
sola disciplina delle fonti di produzione nazionali, sia con riguardo ai
diritti del proprietario espropriato. A tale proposito, l’interveniente rileva
che l’art. 1 del primo Protocollo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
di Strasburgo, si limita ad affermare il principio per cui il sacrificio della
proprietà privata è ammissibile solo per cause di pubblica utilità e alle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del
diritto internazionale. La norma convenzionale richiamata non imporrebbe
in alcun modo, quindi, che l’indennizzo dovuto al proprietario espropriato
debba corrispondere al valore venale del bene.
2.3. – In conclusione, la difesa erariale evidenzia come il
valore venale del terreno urbano non esista in
rerum natura, ma sia direttamente collegato agli strumenti urbanistici e
perciò determinato in funzione della utilizzabilità
dell’area, con la conseguenza che un sistema indennitario
che imponga una drastica riduzione del valore del bene non è così distante
dalla realtà degli scambi economici.
3. – Si è
costituita in giudizio R.A., ricorrente in via principale nel giudizio a quo,
richiamando genericamente tutte le censure, eccezioni e deduzioni svolte nei diversi
gradi del procedimento, ed in particolare l’eccezione di illegittimità
costituzionale formulata nel giudizio di cassazione, con riserva di depositare
successive memorie.
4. – In data 19 giugno 2007 la stessa parte
privata ha depositato una memoria illustrativa con la quale insiste affinché la
questione sia dichiarata fondata.
4.1. – In particolare, dopo aver riassunto
l’intera vicenda giudiziaria dalla quale è originato il giudizio a quo, la difesa della parte rileva che
la misura dell’indennizzo espropriativo prevista nella norma censurata, non
presentando le caratteristiche del «serio ristoro», sarebbe tutt’ora
censurabile sotto il profilo del contrasto con l’art. 42, terzo comma, Cost.,
nonostante l’esito dei precedenti scrutini (sentenze n. 283 e n. 442 del 1993). Infatti, nelle pronunzie richiamate,
4.2. – Con riferimento al profilo afferente
l’applicazione della norma censurata ai giudizi in corso, la parte privata
ritiene violati gli artt. 24 e 102 Cost. L’avvenuta modifica della norma
sostanziale in corso di causa e la conseguente variazione della «dimensione
qualitativa e quantitativa» del diritto azionato costituirebbero un’indebita
ingerenza del potere legislativo sull’esito del processo, in violazione della
riserva contenuta nell’art. 102 Cost. Non si tratterebbe, nel caso di specie,
di mera retroattività, ma di vera e propria interferenza nell’esercizio della
funzione giudiziaria da parte del legislatore, «allo scopo dichiarato di
limitare l’onere (legittimo) a carico della pubblica amministrazione».
Inoltre, la censura prospettata in
riferimento all’art. 42, terzo comma, Cost. andrebbe estesa all’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale è contenuto un criterio
di calcolo dell’indennizzo espropriativo che conduce ad una riduzione di circa
il 50 per cento rispetto al valore reale del bene. Tale norma, peraltro, non
presenta i caratteri di provvisorietà e urgenza che avevano connotato l’art. 5-bis, trattandosi, con ogni evidenza, di
disciplina definitiva.
Da ultimo, sul rilievo che gli argomenti
svolti dal giudice a quo per
escludere la violazione degli ulteriori parametri indicati nell’eccezione di
parte non assumono valore preclusivo, la parte auspica che
5. – Con ordinanza depositata il 19 ottobre
2006 (r.o. n. 681 del 2006),
La norma è oggetto di censura nella parte
in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli
edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge
n. 359 del 1992.
5.1. –
Il Comune ricorrente lamenta l’erronea
qualificazione dell’area espropriata come edificabile, e in subordine, la
mancata applicazione della riduzione del 40 per cento, nonché l’insufficiente
motivazione a sostegno del computo del valore dei manufatti preesistenti. La
parte privata si è costituita ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale
nel quale censura la quantificazione dell’indennità di esproprio, nonché il
mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria degli importi liquidati;
chiede altresì la disapplicazione dell’art. 5-bis, in quanto contrastante con l’art. 1 del primo Protocollo (che
sarebbe stato “comunitarizzato” dall’art. 6 del
Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992), ed invoca un mutamento
dell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale «l’indennità viene
corrisposta come debito pecuniario di valuta, con la conseguenza che nulla
compete per la rivalutazione all’espropriato». Con successiva memoria, la
ricorrente incidentale ha formulato, subordinatamente al mancato accoglimento
della richiesta di disapplicazione, eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 5-bis, per violazione degli
artt. 2, 10, 11, 42, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 1 del primo
Protocollo ed all’art. 6 CEDU.
5.2. – Preliminarmente,
Il giudice a quo procede, quindi, all’esame della giurisprudenza della Corte
di Strasburgo, citata anche dalla parte ricorrente a sostegno sia della
richiesta di disapplicazione della norme interna, sia
dell’eccezione di illegittimità costituzionale. L’esame è condotto a partire
dal contenuto della pronuncia resa
il 28 luglio 2004, in causa Scordino contro Italia, alla quale è seguita, nella medesima
controversia, la pronuncia
definitiva resa dalla Grande chambre
il 29 marzo 2006, sul ricorso
proposto dal Governo italiano.
Tanto premesso, la rimettente evidenzia l’analogia intercorrente tra
la fattispecie oggetto del giudizio principale e quella che ha dato luogo alla
richiamata pronuncia della Grande chambre:
anche nel presente giudizio, infatti, il profilo della utilità
pubblica risulterebbe di modesta rilevanza, essendo le aree espropriate
destinate alla costruzione di un parcheggio e alla realizzazione di “verde
attrezzato”.
5.3. –
Il giudice a quo dà atto che
Tale conclusione è condivisa dall’attuale rimettente,
la quale rammenta che la sentenza della Corte europea
del 29 marzo 2006, in causa Scordino contro Italia, ha rimesso allo Stato italiano l’adozione delle
misure «legislative, amministrative e finanziarie» necessarie all’adeguamento
del sistema interno alle norme sopranazionali (par. 237), così implicitamente
chiarendo che la propria pronuncia non ha «effetti abrogativi».
Quanto al carattere precettivo delle norme
contenute nella Convenzione, il giudice a
quo ritiene debbano essere distinti i diritti da essa protetti,
«riconosciuti» dagli Stati contraenti come «fondamentali» anche nel diritto
interno (art. 1), dai mezzi e dalle modalità di tutela di tali diritti, rimessi
ai singoli Stati aderenti. In caso di violazione, anche da parte di soggetti
che agiscono nell’esercizio di funzioni pubbliche, l’art. 13 della Convenzione
prevede il ricorso alla magistratura interna di ciascuno Stato, salvo
l’intervento sussidiario della Corte di Strasburgo sui ricorsi individuali ai
sensi dell’art. 34 della stessa Convenzione, e la conseguente condanna dello
Stato inadempiente all’equa riparazione di cui all’art. 41. Nello stesso senso
deporrebbe la previsione contenuta nell’art. 46 della Convenzione, a mente del
quale «le Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze
definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti», escludendosi
così ogni effetto immediatamente abrogativo di norme interne.
Risulterebbe chiara, pertanto, l’esclusione
del potere di disapplicazione in capo ai singoli giudici; tanto più che nelle
fattispecie riguardanti l’indennizzo espropriativo si porrebbe l’esigenza di
assicurare copertura finanziaria alla modifica di sistema, conseguente alla
scelta di un diverso criterio indennitario, stante la
previsione dell’art. 81 Cost.
Il giudice a quo ribadisce, riprendendo le precedenti ordinanze della stessa Corte di cassazione, la ritenuta impossibilità di assimilare
le norme della Convenzione EDU ai regolamenti comunitari ai fini di
applicazione immediata nell’ordinamento interno (sull’argomento è richiamata
Cass. 19 luglio 2002, n. 10542). E’ condiviso anche l’assunto che il richiamo
contenuto nell’art. 6, par. 2, del Trattato di Maastricht, al rispetto dei
«diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea […] e
quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in
quanto principi generali del diritto comunitario», non
esclude la diversità tra l’organo giurisdizionale preposto alla tutela di tali
diritti (Corte di Strasburgo) e quello cui è invece demandata l’interpretazione
delle norme comunitarie, cioè
Del resto, aggiunge il rimettente,
In definitiva, il riconoscimento con
carattere precettivo dei diritti tutelati
dall’accordo sopranazionale non rileverebbe ai fini dell’abrogazione di norme
interne contrastanti, fino a quando il legislatore interno non abbia
specificato i rimedi a garanzia di detti diritti (è richiamata Cass. 12 gennaio
1999, n. 254). Nondimeno, prosegue il giudice a quo, i diritti tutelati dalla Convenzione EDU esistono sin dal
momento della ratifica, o anche prima, se già garantiti dal diritto interno,
sicché i successori degli originari titolari potranno chiederne la tutela al
giudice nazionale una volta che sia stata modificata la disciplina interna.
5.4. – Esclusa la possibilità di
disapplicare l’art. 5-bis,
Riaffermata l’edificabilità delle aree
espropriate, il giudice a quo ritiene
«certamente rilevante» la questione di legittimità sollevata, dato che, nella espropriazione oggetto di causa, l’indennità è stata
liquidata con i criteri di determinazione di cui all’art. 5-bis.
5.5. – Con riferimento alla non manifesta
infondatezza della questione, il giudice a
quo procede all’esame delle pronunce con le quali
Nella citata pronuncia n.
283 del 1993,
Assume il giudice a quo che la norma censurata, incidendo sulla liquidazione delle
indennità nei procedimenti in corso, «anteriormente alla futura opposizione
alla stima ancora non proponibile per ragioni imputabili all’espropriante» (è
richiamata la sentenza n. 67
del 1990 della Corte
costituzionale), ha determinato una ingerenza del
legislatore nel processo a sfavore dell’espropriato. Questi, infatti, in
assenza della predetta norma, avrebbe potuto pretendere e ottenere una maggiore
somma, se i procedimenti amministrativi o giurisdizionali in corso fossero
stati conclusi prima della relativa entrata in vigore.
Il rimettente richiama, in proposito,
l’affermazione contenuta nella sentenza Scordino del 29 marzo 2006, secondo cui
l’ingerenza del legislatore nei procedimenti in corso viola l’art. 6 della
Convenzione, in rapporto all’art. 1 del primo Protocollo, poiché la previsione
della perdita di una parte dell’indennità con efficacia retroattiva non risulta
giustificata da una rilevante causa di pubblica utilità.
Quanto al merito del criterio di calcolo
dell’indennità, contenuto nella norma censurata, il rimettente osserva come
6. – È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza delle
questioni, svolgendo considerazioni del tutto coincidenti con quelle sviluppate
nel giudizio promosso con l’ordinanza del 29 maggio 2006 della Corte di cassazione (r.o. n. 402
del 2006). Pertanto, si richiama integralmente quanto sopra riportato al punto
2.
7. – Si è costituita in giudizio A.C., controricorrente e ricorrente in via incidentale nel
giudizio a quo, la quale ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità delle questioni – dovendosi ritenere che
spetti ai giudici nazionali disapplicare le norme interne in contrasto con
quelle della Convenzione europea – ed in subordine per l’accoglimento delle
questioni medesime.
7.1. – La parte privata ritiene che il
contrasto tra norma interna e norma CEDU debba esser risolto con la
disapplicazione della prima. In proposito è richiamato il Protocollo n. 11
della Convenzione, il quale ha riformulato il meccanismo di controllo istituito
dalla stessa, stabilendo che i singoli cittadini degli Stati contraenti possano
adire direttamente
La medesima parte privata ricorda come
l’intero meccanismo di controllo si fondi sul principio di sussidiarietà, in
virtù del quale
A questo proposito, la parte privata
sottolinea come
La parte privata richiama, inoltre, il
contenuto della sentenza 29
marzo 2006 della Corte di Strasburgo in causa Scordino contro Italia, in riferimento sia alla inadeguatezza
del criterio generale di cui all’art. 5-bis,
applicato indipendentemente dalla tipologia dell’opera che deve essere
realizzata, sia all’effetto di interferenza del potere legislativo sul potere
giudiziario, che si è determinato con l’applicazione della predetta norma ai
giudizi in corso. Secondo
Tutto ciò premesso, se la conformità
dell’ordinamento ai principi affermati nella sentenza citata deve essere
assicurata dai giudici nazionali, come rilevato dal Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa nella richiamata Raccomandazione Rec(2004)5, e se
La diversa conclusione cui è giunta
Sulla base delle considerazioni sopra
svolte, la difesa di A.C. conclude sollecitando una
dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
7.2. – In via subordinata, la parte privata
insiste per la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata per
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., sviluppando argomentazioni
analoghe a quelle contenute nell’ordinanza di rimessione.
8. – In data 20 giugno 2007 la parte
privata A.C. ha depositato una memoria illustrativa
con la quale insiste nelle conclusioni già formulate nell’atto di costituzione.
8.1. – In particolare, nella memoria si
evidenzia come la posizione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
nel presente giudizio si ponga in contrasto con il «preciso obbligo dello Stato
italiano di eseguire
Al riguardo, la parte privata sottolinea
come l’art. 1 della legge n. 12 del 2006, introducendo la lettera a-bis), nel comma 3 dell’art. 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), abbia individuato proprio nella
Presidenza del Consiglio dei ministri l’organo deputato non solo a promuovere
«gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della
Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano», ma anche a comunicare «tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti» ed a presentare «annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di esecuzione delle suddette pronunce».
Per le ragioni anzidette la parte privata
reputa necessaria una pronunzia di illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, «che consenta all’Italia di
assolvere i propri obblighi internazionali, di non uscire dalla legalità
internazionale e di far recuperare unità all’ordinamento».
8.2. – In merito all’esistenza di un
presunto contrasto tra la giurisprudenza della Corte europea e quella della
Corte costituzionale, la difesa privata ritiene che si tratti di una divergenza
soltanto apparente, determinata dalla diversità dei parametri di giudizio
finora adottati dalle due Corti. Si tratterebbe, pertanto, di «interpretare (ed
applicare) le norme rilevanti nel presente giudizio di costituzionalità con lo
stesso parametro di tutela dei diritti umani utilizzato dalla Corte europea»;
infatti – osserva la parte costituita – se il giudizio è condotto sulla base
del parametro sopra indicato, l’esito non può non essere identico.
Peraltro, le divergenze interpretative tra
le Corti costituzionali degli Stati membri e
8.3. – La difesa della parte privata passa,
poi, in rassegna la più recente giurisprudenza della Corte europea in tema di
«violazioni strutturali», evidenziando le condizioni in presenza delle quali
ricorre un «problema strutturale» e non una mera violazione «episodica» della
Convenzione europea.
In particolare, si rileva come finora siano
state «per lo più proprio le Corti costituzionali degli Stati contraenti – in
applicazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà – a rimediare ai problemi
strutturali evidenziati nelle sentenze della Corte europea». A questo
proposito, sono richiamate numerose pronunzie della Corte europea, cui hanno
fatto seguito svariate decisioni delle Corti costituzionali degli Stati
contraenti, tendenti a far fronte ai problemi strutturali evidenziati dai
giudici di Strasburgo.
In alcuni casi, poi, l’accertamento
dell’esistenza di una violazione strutturale della CEDU ha spinto lo Stato
interessato a modificare
Con specifico riferimento all’Italia, sono
richiamati il caso Sejdovic
(sentenza della Grande chambre del 1°
marzo 2006), a seguito del quale si è resa necessaria la modifica dell’art. 175
del codice di procedura penale a seguito dell’accertamento di violazione strutturale
ai sensi dell’art. 46 CEDU, la modifica dell’art. 111 Cost., attuata in
relazione alle sentenze della Corte europea che avevano rilevato violazioni
delle garanzie dell’equo processo, e infine le sentenze n. 152 e n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, che hanno fatto
seguito, rispettivamente, alle sentenze CEDU Cantafio contro Italia del 20 novembre 1995 e Ferrantelli/Santangelo contro Italia
del 7 agosto 1996.
8.4. – In merito all’odierna questione, la
difesa della parte privata osserva che la tutela del diritto di proprietà prevista
nell’art. 1 del primo Protocollo non differisce nel contenuto dalla tutela
apprestata dall’art. 42 Cost., posto che entrambe le norme richiedono un giusto
bilanciamento tra interessi del singolo e interesse della comunità.
Secondo la parte costituita, la necessità
di un «giusto equilibrio» porta alla conclusione per cui «ogni volta che venga
sacrificato il diritto e l’interesse di un singolo per la realizzazione di una
singola opera pubblica e/o di pubblica utilità, l’indennizzo deve essere pari
al valore venale integrale del bene, mentre è soltanto nei casi eccezionali, in
cui la privazione della proprietà riguardi una serie indeterminata di soggetti
e sia volta ad attuare fondamentali riforme politiche, economiche e/o sociali,
che l’indennizzo potrebbe, se del caso, essere inferiore all’integrale valore
venale del bene, fermo restando che, anche in questi casi, l’indennizzo deve
sempre e comunque essere in ragionevole collegamento con detto valore».
Dunque, a parere della parte privata, l’integrale
compensazione della perdita subita dal proprietario sarebbe perfettamente
compatibile con il principio contenuto nell’art. 42 Cost., come dimostrerebbe
la circostanza che il criterio seguito fino al 1992 è stato quello previsto
dall’art. 39 della legge n. 2359 del 1865, che fa riferimento al valore di
mercato, con l’unica eccezione costituita dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892
(Risanamento della città di Napoli). Peraltro, si sarebbe trattato di
un’eccezione solo apparente, poiché la legge n. 2892 del 1885 riguardava
essenzialmente l’espropriazione di edifici, sicché l’indennità era determinata
«sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell’ultimo decennio,
purché essi abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione»,
ed era assistita da una logica legata alla contingente
situazione della città di Napoli (fabbricati di scarso valore perché degradati,
che però producevano un reddito alto per la condizione di sovraffollamento e di
canoni elevati). Il criterio ivi previsto non conduceva, pertanto, a risultati
penalizzanti per gli espropriati, i quali, se si fosse applicato il criterio
generale del valore venale, avrebbero percepito un’indennità minore.
Il criterio previsto nel censurato art. 5-bis, invece, non attuerebbe «il
necessario ed imprescindibile giusto equilibrio tra il diritto umano del
singolo e l’interesse della collettività», assumendo, pertanto, un «carattere
sostanzialmente “punitivo”».
9. – Con ordinanza depositata il 19 ottobre
2006 (r.o. n. 2 del 2007),
La norma è oggetto di censura nella parte
in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli
edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge
n. 359 del 1992.
9.1. – Nel giudizio a quo, la parte privata M.T.G., già
proprietaria di terreni siti nel comune di Ceprano,
occupati nel 1980 ed espropriati nel
Con successiva memoria, la parte ricorrente
in via principale ha formulato, subordinatamente al mancato accoglimento della
richiesta di disapplicazione, eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 5-bis, per violazione degli
artt. 2, 10, 11, 42, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 1 del primo
Protocollo e all’art. 6 CEDU.
9.2. – Il giudice a quo procede preliminarmente alla delibazione del motivo di
ricorso incidentale relativo all’inammissibilità della opposizione
alla indennità, e ciò in quanto l’eventuale suo accoglimento comporterebbe
l’inapplicabilità dell’art. 5-bis nel
giudizio in corso. Superato il profilo preliminare, nel senso della infondatezza del motivo di impugnazione, è esaminata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, come eccepita dalla parte ricorrente.
Il percorso argomentativo, in esito al
quale
9.3. – Avuto riguardo alla rilevanza della
questione, il giudice a quo precisa
che, essendo incontestata la natura edificabile delle aree espropriate, nel
giudizio principale trova applicazione, ratione temporis, la norma contenuta nell’art. 5-bis, e non l’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, pure richiamato dalla parte
ricorrente, il quale risulta applicabile ai soli giudizi iniziati dopo il 1°
luglio 2003. Il giudizio di opposizione alla stima è stato introdotto nel
10. – È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza delle
questioni, svolgendo considerazioni del tutto coincidenti con quelle sviluppate
nei giudizi promossi con le ordinanze del 29 maggio 2006 (r.o.
n. 402 del 2006) e del 19 ottobre 2006 (r.o. n. 681
del 2006) della Corte di cassazione. Si rinvia,
pertanto, a quanto esposto nel paragrafo 2.
11. – Con memoria depositata il 25 gennaio
2007 si è costituita M.T.G., ricorrente principale
nel giudizio a quo, la quale ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità delle questioni ed in subordine
per l’accoglimento delle stesse, con conseguente declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma censurata.
La memoria della parte privata è in tutto
coincidente con quella depositata nel giudizio di cui al r.o.
n. 681 del 2006, e pertanto si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 7.
12. – In data 20 giugno 2007
Nella memoria si contestano il contenuto
dell’atto di costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le
conclusioni ivi raggiunte, nel senso della infondatezza
delle questioni poste dalla Corte rimettente, e sono svolti ulteriori argomenti
a sostegno delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di costituzione.
La memoria propone, in maniera pressoché
identica, le argomentazioni svolte nell’omologo atto depositato dalla parte
privata A.C. nel giudizio di cui al r.o. n. 681 del 2006, e pertanto si rinvia a quanto esposto
nel paragrafo 8.
Viene segnalata, inoltre, la sproporzione
ancor più grave che si produrrebbe, a carico dei proprietari espropriati, per
effetto dell’applicazione nel caso di specie del criterio indennitario
contenuto nell’art. 5-bis,
trattandosi di suoli espropriati per essere destinati a fini di edilizia
residenziale pubblica. In virtù della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica),
antecedente all’introduzione dell’art. 5-bis,
gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono
liberamente cedere tali alloggi a terzi, a qualunque prezzo, dopo che siano
trascorsi cinque anni dall’assegnazione. Ciò fa sì che il depauperamento subito
dal proprietario del suolo oggetto di espropriazione vada a beneficio di altri
privati, rientrando gli immobili ivi edificati nel mercato delle libere
contrattazioni dopo cinque anni dall’assegnazione, con la conseguenza di
rendere ancor più inaccettabile, perché ingiustificato, il criterio indennitario previsto dalla norma censurata.
1. – Con tre distinte ordinanze
La norma è oggetto di censura nella parte in
cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli
edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge
n. 359 del 1992.
2. – I giudizi, per l’identità dell’oggetto
e dei parametri costituzionali evocati, possono essere riuniti e decisi con la
medesima sentenza.
3. – Preliminarmente, occorre valutare la
ricostruzione, prospettata dalla parte privata A.C.,
dei rapporti tra sistema CEDU, obblighi derivanti dalle asserite violazioni
strutturali accertate con sentenze definitive della Corte europea e giudici
nazionali.
3.1. – Secondo la suddetta parte privata,
il contrasto, ove accertato, tra norme interne e sistema CEDU dovrebbe essere
risolto con la disapplicazione delle prime da parte del giudice comune. Viene
richiamato, in proposito, il Protocollo n. 11 della Convenzione EDU, reso
esecutivo in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione
del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di
controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l’11 maggio 1994).
L’art. 34 di tale Protocollo prevede la possibilità di ricorsi individuali
diretti alla Corte europea da parte dei cittadini degli Stati contraenti,
mentre, con l’art. 46, gli stessi Stati si impegnano a conformarsi alle sentenze
definitive della Corte nelle controversie delle quali sono parti.
Sono parimenti invocate
3.2. – La prospettata ricostruzione funge
da premessa alla richiesta, avanzata dalla predetta parte privata, che la
questione sia dichiarata inammissibile, posto che i giudici comuni avrebbero il
dovere di disapplicare le norme interne che
3.3. – L’eccezione di inammissibilità non
può essere accolta.
Questa Corte ha chiarito come le norme
comunitarie «debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione
in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e
adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della
Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire
applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari» (sentenze n. 183
del 1973 e n. 170 del 1984). Il fondamento costituzionale di tale efficacia
diretta è stato individuato nell’art. 11 Cost., nella parte in cui consente le
limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le
organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra
le Nazioni.
Il riferito indirizzo giurisprudenziale non
riguarda le norme CEDU, giacché questa Corte aveva escluso, già prima di
sancire la diretta applicabilità delle norme comunitarie nell’ordinamento
interno, che potesse venire in considerazione, a proposito delle prime, l’art.
11 Cost. «non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità
nazionale» (sentenza n. 188
del 1980). La
distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita nel
presente procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di
questa Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in
quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle
persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie,
che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento
interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi
applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso
tempo le norme interne in eventuale contrasto.
L’art. 117, primo comma, Cost., nel testo
introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, ha confermato il precitato orientamento giurisprudenziale di
questa Corte. La disposizione costituzionale ora richiamata distingue infatti, in modo significativo, i vincoli derivanti
dall’«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi
internazionali».
Si tratta di una differenza non soltanto
terminologica, ma anche sostanziale.
Con l’adesione ai Trattati comunitari,
l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura
sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al
potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo
limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione.
Correttamente il giudice a quo ha escluso di poter risolvere il
dedotto contrasto della norma censurata con una norma CEDU, come interpretata
dalla Corte di Strasburgo, procedendo egli stesso a disapplicare la norma
interna asseritamente non compatibile con
3.4. – Si condivide anche l’esclusione –
argomentata nelle ordinanze di rimessione – delle norme CEDU, in quanto norme pattizie, dall’ambito di operatività dell’art. 10, primo
comma, Cost., in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte sul
punto. La citata disposizione costituzionale, con l’espressione «norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle
norme consuetudinarie e dispone l’adattamento automatico, rispetto alle stesse,
dell’ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie,
ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o
multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del suddetto art. 10.
Di questa categoria fa parte
4. – La questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5-bis del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
359 del 1992, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è
fondata.
4.1. – La questione, così come proposta dal
giudice rimettente, si incentra sul presunto contrasto tra la norma censurata e
l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte
europea per i diritti dell’uomo, in quanto i criteri di calcolo per determinare
l’indennizzo dovuto ai proprietari di aree edificabili espropriate per motivi
di pubblico interesse condurrebbero alla corresponsione di somme non
congruamente proporzionate al valore dei beni oggetto di ablazione.
Il parametro evocato negli atti
introduttivi del presente giudizio è l’art. 117, primo comma, Cost., nel testo
introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione). Il giudice rimettente ricorda
infatti che la stessa norma ora censurata è già stata oggetto di
scrutinio di costituzionalità da parte di questa Corte, che ha rigettato la
questione di legittimità costituzionale, allora proposta in relazione agli
artt. 3, 24, 42, 53, 71, 72, 113 e 117 Cost. (sentenza n. 283
del 1993). La sentenza
citata è stata successivamente confermata da altre pronunce di questa Corte del
medesimo tenore. Il rimettente non chiede oggi alla Corte costituzionale di
modificare la propria consolidata giurisprudenza nella materia de qua, ma mette in rilievo che il testo
riformato dell’art. 117, primo comma, Cost., renderebbe necessaria una nuova
valutazione della norma censurata in relazione a questo parametro, non
esistente nel periodo in cui la pregressa giurisprudenza costituzionale si è
formata.
4.2. – Impostata in tal modo la questione
da parte del rimettente, è in primo luogo necessario riconsiderare la posizione
e il ruolo delle norme della CEDU, allo scopo di verificare, alla luce della
nuova disposizione costituzionale, la loro incidenza sull’ordinamento giuridico
italiano.
L’art. 117, primo comma, Cost. condiziona
l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto
degli obblighi internazionali, tra i quali
indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i
diritti dell’uomo. Prima della sua introduzione, l’inserimento delle norme
internazionali pattizie nel sistema delle fonti del
diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e
dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente
normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da
altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale
corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del
giudizio di legittimità costituzionale (ex
plurimis, sentenze n. 188
del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 1999).
4.3. – Rimanevano notevoli margini di
incertezza, dovuti alla difficile individuazione del rango delle norme CEDU,
che da una parte si muovevano nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali
delle persone, e quindi integravano l’attuazione di valori e principi
fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana, ma dall’altra
mantenevano la veste formale di semplici fonti di grado primario. Anche a voler
escludere che il legislatore potesse modificarle o abrogarle a piacimento, in
quanto fonti atipiche (secondo quanto affermato nella sentenza n. 10
del 1993 di questa
Corte, non seguita tuttavia da altre pronunce dello stesso tenore), restava il
problema degli effetti giuridici di una possibile disparità di contenuto tra le
stesse ed una norma legislativa posteriore.
Tale situazione di incertezza ha spinto
alcuni giudici comuni a disapplicare direttamente le norme legislative in
contrasto con quelle CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo. S’è
fatta strada in talune pronunce dei giudici di merito, ma anche in parte della
giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, sentenza n. 6672 del 1998; Cass.,
sezioni unite, sentenza n. 28507 del 2005), l’idea che la specifica antinomia
possa essere eliminata con i normali criteri di composizione in sistema delle
fonti del diritto. In altre parole, si è creduto di poter trarre da un asserito
carattere sovraordinato della fonte CEDU la conseguenza che la norma interna
successiva, modificativa o abrogativa di una norma prodotta da tale fonte,
fosse inefficace, per la maggior forza passiva della stessa fonte CEDU, e che
tale inefficacia potesse essere la base giustificativa della sua non
applicazione da parte del giudice comune.
Oggi questa Corte è chiamata a fare
chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale, avente rilevanti
risvolti pratici nella prassi quotidiana degli operatori del diritto. Oltre
alle considerazioni che sono state svolte nel paragrafo 3.3 (per più ampi
svolgimenti si rinvia alla sentenza n. 349 del 2007), si deve aggiungere che il nuovo testo dell’art.
117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di
resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra
attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli
eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo
o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto,
ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque,
il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto
con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta
come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle
leggi.
Ogni argomentazione atta ad introdurre
nella pratica, anche in modo indiretto, una sorta di “adattamento automatico”,
sul modello dell’art. 10, primo comma, Cost., si pone comunque in contrasto con
il sistema delineato dalla Costituzione italiana – di cui s’è detto al
paragrafo 3.4 – e più volte ribadito da questa Corte, secondo cui l’effetto
previsto nella citata norma costituzionale non riguarda le norme pattizie (ex plurimis, sentenze n. 32
del 1960, n. 323 del 1989, n. 15 del 1996).
4.4. – Escluso che l’art. 117, primo comma,
Cost., nel nuovo testo, possa essere ritenuto una mera riproduzione in altra
forma di norme costituzionali preesistenti (in particolare gli artt. 10 e 11),
si deve pure escludere che lo stesso sia da considerarsi operante soltanto
nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’utilizzazione del
criterio interpretativo sistematico, isolato dagli altri e soprattutto in
contrasto con lo stesso enunciato normativo, non è sufficiente a circoscrivere
l’effetto condizionante degli obblighi internazionali, rispetto alla
legislazione statale, soltanto al sistema dei rapporti con la potestà
legislativa regionale. Il dovere di rispettare gli obblighi internazionali
incide globalmente e univocamente sul contenuto della legge statale; la
validità di quest’ultima non può mutare a seconda che la si consideri ai fini
della delimitazione delle sfere di competenza legislativa di Stato e Regioni o
che invece la si prenda in esame nella sua potenzialità normativa generale. La
legge – e le norme in essa contenute – è sempre la stessa e deve ricevere
un’interpretazione uniforme, nei limiti in cui gli strumenti istituzionali
predisposti per l’applicazione del diritto consentono di raggiungere tale
obiettivo.
Del resto, anche se si restringesse la
portata normativa dell’art. 117, primo comma, Cost. esclusivamente all’interno
del sistema dei rapporti tra potestà legislativa statale e regionale
configurato dal titolo V della parte seconda della Costituzione, non si
potrebbe negare che esso vale comunque a vincolare la potestà legislativa dello
Stato sia nelle materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, di
competenza esclusiva statale, sia in quelle indicate dal terzo comma, di
competenza concorrente. Poiché, dopo la riforma del titolo V, lo Stato possiede
competenza legislativa esclusiva o concorrente soltanto nelle materie elencate
dal secondo e dal terzo comma, rimanendo ricomprese tutte le altre nella
competenza residuale delle Regioni, l’operatività del primo comma dell’art.
117, anche se considerata solo all’interno del titolo V, si estenderebbe ad
ogni tipo di potestà legislativa, statale o regionale che sia,
indipendentemente dalla sua collocazione.
4.5. – La struttura della norma
costituzionale, rispetto alla quale è stata sollevata la presente questione, si
presenta simile a quella di altre norme costituzionali, che sviluppano la loro
concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme, di
rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si
limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate
devono possedere. Le norme necessarie a tale scopo sono di rango subordinato
alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. A prescindere
dall’utilizzazione, per indicare tale tipo di norme, dell’espressione
“fonti interposte”, ricorrente in dottrina ed in una nutrita serie di
pronunce di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 101
del 1989, n. 85 del 1990, n. 4 del 2000, n. 533 del 2002, n. 108 del 2005, n. 12 del 2006, n. 269 del 2007), ma di cui viene talvolta contestata l’idoneità a
designare una categoria unitaria, si deve riconoscere che il parametro
costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. diventa concretamente operativo
solo se vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che
vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Nel caso
specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene
integrato e reso operativo dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di
concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi internazionali
dello Stato.
4.6. –
Poiché le norme giuridiche vivono
nell’interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo
luogo, la naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della
Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la
sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria
legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla
Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed
applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che
si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una
funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto
alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi
internazionali nella specifica materia.
4.7. – Quanto detto sinora non significa
che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo,
acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo
di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di
norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un
livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a
Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle
comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di
costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei
diritti fondamentali (ex plurimis, sentenze n. 183
del 1973, n. 170 del 1984, n. 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006) o dei principi supremi (ex plurimis, sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977, n. 16 del 1978, n. 16 e n. 18 del 1982, n. 203 del 1989), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto
tra le “norme interposte” e quelle costituzionali.
L’esigenza che le norme che integrano il
parametro di costituzionalità siano esse stesse conformi alla Costituzione è assoluta
e inderogabile, per evitare il paradosso che una norma legislativa venga
dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua
volta in contrasto con
Nell’ipotesi di una norma interposta che
risulti in contrasto con una norma costituzionale, questa Corte ha il dovere di
dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo,
nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano.
Poiché, come chiarito sopra, le norme della
CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte
europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma
come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé
considerata. Si deve peraltro escludere che le pronunce della Corte di
Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di
costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al
ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi
internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela
degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della
Costituzione.
In sintesi, la completa operatività delle
norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con
l’ordinamento costituzionale italiano, che non può essere modificato da fonti
esterne, specie se queste non derivano da organizzazioni internazionali
rispetto alle quali siano state accettate limitazioni di sovranità come quelle
previste dall’art. 11 della Costituzione.
5. – Alla luce dei principi metodologici
illustrati sino a questo punto, lo scrutinio di legittimità costituzionale
chiesto dalla Corte rimettente deve essere condotto in modo da verificare: a) se effettivamente vi sia contrasto
non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata e le norme della
CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte
come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117,
primo comma, Cost.; b) se le norme
della CEDU invocate come integrazione del parametro, nell’interpretazione ad
esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l’ordinamento costituzionale
italiano.
5.1. – L’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, prescrive, al primo comma, i
criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità delle
aree edificabili, che consistono nell’applicazione dell’art. 13, terzo comma,
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della città di Napoli),
«sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio il reddito
dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917». L’importo così determinato è ridotto del 40 per cento. Il
secondo comma aggiunge che, in caso di cessione volontaria del bene da parte
dell’espropriato, non si applica la riduzione di cui sopra.
La norma censurata è stata oggetto di
questione di legittimità costituzionale, definita con la sentenza n. 283
del 1993.
Nel dichiarare non fondata la questione,
questa Corte ha richiamato la sua pregressa giurisprudenza, consolidatasi negli
anni, sul concetto di «serio ristoro», particolarmente illustrato nella sentenza n. 5
del 1980. Quest’ultima
pronuncia ha stabilito che «l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art.
42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale
riparazione della perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del
privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare – non
può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma
deve rappresentare un serio ristoro. Perché ciò possa realizzarsi, occorre far
riferimento, per la determinazione dell’indennizzo, al valore del bene in
relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale
utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può
assicurarsi la congruità del ristoro spettante all’espropriato ed evitare che
esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene».
Il principio del serio ristoro è violato,
secondo tale pronuncia, quando, «per la determinazione dell’indennità, non si
considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un diverso
criterio che prescinda dal valore di esso».
5.2. – L’effetto della sentenza da ultimo
richiamata (e della successiva n. 223 del 1983) è stato quello di rendere nuovamente applicabile
il criterio del valore venale, quale previsto dall’art. 39 della legge 25
giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sino
all’introduzione, nel 1992, della norma censurata.
A proposito di quest’ultima,
Posto che, in conformità all’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere esclusa «una
valutazione del tutto astratta in quanto sganciata dalle caratteristiche
essenziali del bene ablato», questa Corte ha ritenuto
ammissibili criteri «mediati», lasciando alla discrezionalità del legislatore
l’individuazione dei parametri concorrenti con quello del valore venale.
Come emerge chiaramente dalla citata
pronuncia, questa Corte, accanto al criterio del serio ristoro – che esclude la
pura e semplice identificazione dell’indennità espropriativa con il valore
venale del bene – ha pure riconosciuto la relatività sincronica e diacronica
dei criteri di determinazione adottabili dal legislatore. In altri termini,
l’adeguatezza dei criteri di calcolo deve essere valutata nel contesto storico,
istituzionale e giuridico esistente al momento del giudizio. Né il criterio del
valore venale (pur rimasto in vigore dal 1983 al 1992), né alcuno dei criteri
«mediati» prescelti dal legislatore possono avere i caratteri dell’assolutezza
e della definitività. La loro collocazione nel
sistema e la loro compatibilità con i parametri costituzionali subiscono
variazioni legate al decorso del tempo o al mutamento del contesto
istituzionale e normativo, che non possono restare senza conseguenze nello
scrutinio di costituzionalità della norma che li contiene.
5.3. –
5.4. – Sul primo punto, si deve rilevare
che l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU è stato oggetto di una progressiva
focalizzazione interpretativa da parte della Corte di Strasburgo, che ha
attribuito alla disposizione un contenuto ed una portata ritenuti dalla stessa Corte incompatibili con la disciplina italiana
dell’indennità di espropriazione.
In esito ad una lunga evoluzione
giurisprudenziale, la Grande Chambre, con la decisione del 29
marzo 2006, nella causa Scordino contro Italia, ha fissato alcuni principi generali: a) un atto della autorità
pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto
equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della
salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (punto 93); b) nel controllare il rispetto di questo
equilibrio,
Poiché i criteri di calcolo dell’indennità
di espropriazione previsti dalla legge italiana porterebbero alla corresponsione,
in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di mercato (o
venale),
5.5. – Per stabilire se e in quale misura
la suddetta pronuncia della Corte europea incide nell’ordinamento giuridico
italiano, occorre esaminare analiticamente il criterio di calcolo
dell’indennità di espropriazione previsto dalla norma censurata.
L’indennità dovuta al proprietario
espropriato, secondo la citata norma, è pari alla media del valore venale del
bene e del reddito dominicale rivalutato riferito all’ultimo decennio, con
un’ulteriore sottrazione del 40 per cento dalla cifra così ottenuta.
Si deve, in primo luogo, osservare che è
stato modificato l’originario criterio previsto dalla legge n. 2892 del 1885,
che, essendo mirata al risanamento di una grande città, prevedeva coerentemente
il ricorso, ai fini della media, alla somma risultante dai «fitti coacervati»
dell’ultimo decennio. C’era l’evidente e dichiarata finalità di indennizzare i
proprietari di fabbricati ricadenti nell’area urbana, tenendo conto che gli
stessi erano per lo più degradati, ma densamente abitati da inquilini che
pagavano alti canoni di locazione. Si intendeva, in tal modo, indennizzare i
proprietari per il venir meno di un reddito concreto costituito dai fitti che
gli stessi percepivano. L’indennizzo così calcolato poteva essere anche più
alto del valore venale del bene in sé e per sé considerato.
La sostituzione dei fitti coacervati con il
reddito dominicale ha spostato verso il basso l’indennità rispetto a quella
prevista dalla legge per il risanamento di Napoli, con il risultato pratico
che, nella generalità dei casi, la somma ottenuta in base alla media prevista
dalla legge è di circa il 50 per cento del valore venale del bene. A ciò si
aggiunge l’ulteriore decurtazione del 40 per cento, evitabile solo con la
cessione volontaria del bene.
5.6. – Sia la giurisprudenza della Corte
costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere
che il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato. V’è pure concordanza di principio – al di là delle
diverse espressioni linguistiche impiegate – sulla non coincidenza necessaria
tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che
può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del
raggiungimento di fini di pubblica utilità.
Rispetto alla pregressa giurisprudenza di
questa Corte, si deve rilevare un apparente contrasto tra le sentenze di
rigetto (principalmente la n. 283 del 1993) sulle questioni riguardanti la norma oggi
nuovamente censurata e la netta presa di posizione della Corte di Strasburgo
circa l’incompatibilità dei criteri di computo previsti in tale norma e l’art.
1 del primo Protocollo della CEDU.
In realtà, come rilevato, questa Corte –
nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 – ha posto in
rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave
congiuntura economica che il Paese stava attraversando ed ha precisato – come
s’è ricordato al paragrafo 5.2 – che la valutazione sull’adeguatezza
dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al
quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.
Sotto il primo profilo, si deve notare che
il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla norma censurata è
divenuto oggi definitivo, ad opera dell’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità) – non censurato ratione temporis dal giudice rimettente –, che contiene una
norma identica, conformemente, del resto, alla sua natura di atto normativo
compilativo. È venuta meno, in tal modo, una delle condizioni che avevano
indotto questa Corte a ritenere la norma censurata non incompatibile con
Un’indennità «congrua, seria ed adeguata»
(come precisato dalla sentenza n. 283
del 1993) non può
adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli
successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato,
concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per
attingere risultati marcatamente lontani da essa. Mentre il reddito dominicale
mantiene un sia pur flebile legame con il valore di mercato (con il risultato
pratico però di dimezzare, il più delle volte, l’indennità), l’ulteriore
detrazione del 40 per cento è priva di qualsiasi riferimento, non puramente
aritmetico, al valore del bene. D’altronde tale decurtazione viene esclusa in
caso di cessione volontaria e quindi risulta essere non un criterio, per quanto
“mediato”, di valutazione del bene, ma l’effetto di un comportamento
dell’espropriato.
5.7. – Da quanto sinora detto si deve
trarre la conclusione che la norma censurata – la quale prevede un’indennità
oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato
del bene – non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al
«ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il «serio ristoro»
richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte. La suddetta
indennità è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai
proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta
somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall’imposizione
fiscale, la quale – come rileva il rimettente – si
attesta su valori di circa il 20 per cento. Il legittimo sacrificio che può
essere imposto in nome dell’interesse pubblico non può giungere sino alla
pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà.
Non emergono, sulla base delle
considerazioni fin qui svolte, profili di incompatibilità tra l’art. 1 del
primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, e
l’ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento all’art. 42
Cost.
Si deve tuttavia riaffermare che il
legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di
espropriazione al valore di mercato del bene ablato.
L’art. 42 Cost. prescrive alla legge di riconoscere e garantire il diritto di
proprietà, ma ne mette in risalto la «funzione sociale». Quest’ultima deve
essere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta relazione all’art. 2
Cost., che richiede a tutti i cittadini l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà economica e sociale. Livelli troppo elevati di spesa per
l’espropriazione di aree edificabili destinate ad essere utilizzate per fini di
pubblico interesse potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti
fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli
altri) e potrebbero essere di freno eccessivo alla realizzazione delle
infrastrutture necessarie per un più efficiente esercizio dell’iniziativa
economica privata.
Valuterà il legislatore se l’equilibrio tra
l’interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà
debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all’orientamento della Corte
europea, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla
qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti. Certamente non sono
assimilabili singoli espropri per finalità limitate a piani di esproprio volti
a rendere possibili interventi programmati di riforma economica o migliori
condizioni di giustizia sociale. Infatti, l’eccessivo livello della spesa per
espropriazioni renderebbe impossibili o troppo onerose iniziative di questo
tipo; tale effetto non deriverebbe invece da una riparazione, ancorché più
consistente, per gli «espropri isolati», di cui parla
Esiste la possibilità di arrivare ad un
giusto mezzo, che possa rientrare in quel «margine di apprezzamento»,
all’interno del quale è legittimo, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti
in via generale dalle norme CEDU, così come interpretate dalle decisioni della
stessa Corte. Ciò è conforme peraltro a quella «relatività dei valori»
affermata, come ricordato sopra, dalla Corte costituzionale italiana. Criteri
di calcolo fissi e indifferenziati rischiano di trattare allo stesso modo
situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato
dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche
che si vogliono perseguire, pur sempre definite e classificate dalla legge in
via generale.
È inoltre evidente che i criteri per la
determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili
devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale
emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed
i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.
6. – La dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma censurata in riferimento all’art. 117, primo comma,
Cost., rende superflua ogni valutazione sul dedotto contrasto con l’art. 111
Cost., in rapporto all’applicabilità della stessa norma ai giudizi in corso al
momento della sua entrata in vigore, poiché, ai sensi dell’art. 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, essa non potrà avere più applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione delle
presente sentenza.
7. – Ai sensi dell’art. 27 della legge n.
87 del 1953, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del d.P.R.
n. 327 del 2001, che contengono norme identiche a quelle dichiarate in
contrasto con
per questi motivi
riuniti
i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art.
5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359;
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Depositata in