ANNO 2007
Commenti
alla decisione di
I. Claudio Zanghì, La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione:le sentenze n. 347 e 348 del 2007, nella Rubrica “Studi” di Consulta OnLine
II. Antonio Ruggeri, La CEDU alla ricerca di una nuova identità (sentt. nn. 348/2007 e 349/2007), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
III. Renzo Dickmann,
Corte costituzionale e diritto
internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l’articolo 117,
primo comma, della Costituzione (per gentile
concessione della Rivista telematica Federalismi.it)
IV. Anna Moscarini,
Indennità di espropriazione e valore
di mercato del bene: un passo avanti e uno indietro della Consulta nella costruzione
del patrimonio costituzionale europeo (per gentile concessione della
Rivista telematica Federalismi.it)
V. Tommaso F. Giupponi, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti allargati”: che tutto cambi perché tutto
rimanga uguale?, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VI. Diletta Tega, Le sentenze della Corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del
diritto, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VII. Nicola Pignatelli, La dilatazione della tecnica della
“interposizione” (e del giudizio costituzionale), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VIII. Cristina
Napoli, La nuova
collocazione della CEDU nel sistema delle fonti e le conseguenti prospettive di
dialogo tra le Corti, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
IX. Cesare Pinelli, Sul trattamento
giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti (per gentile
concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
X. Giulia Pili, Il nuovo “smalto costituzionale”
della CEDU agli occhi della Consulta (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XI. Vincenzo Sciarabba,
Nuovi punti fermi (e questioni
aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali (per gentile
concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XII. Stefano Cicconetti,
Creazione indiretta del diritto e
norme interposte (per gentile concessione del sito dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XIII. Andrea Filippini, Il caso Dorigo, La CEDU e la Corte
costituzionale: l'effettività della tutela dei diritti dopo le sentenze 348 e
349 del 2007, (per gentile concessione della Rivista
telematica Costituzionalismo.it)
XIV. Dian Schefold, L’osservanza dei diritti dell’uomo garantiti nei
trattati internazionali da parte del giudice italiano (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XV. Fulvio Cortese, La garanzia costituzionale del diritto di proprietà
tra espropriazione e occupazione acquisitiva (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XVI. Simone Penasa,
Tanto rumore per nulla o meglio tardi
che mai? Ancora sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale, tra
dubbi ermeneutici e possibili applicazioni future (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XVII. Filippo Donati, La CEDU nel sistema italiano delle fonti del diritto alla
luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007 (per
gentile concessione della Rivista telematica Osservatorio sulle fonti)
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
-
Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato
la seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 5-bis
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, promossi con ordinanze del 29 maggio e del 19 ottobre 2006 (nn. 2
ordd.) dalla Corte di cassazione, rispettivamente
iscritte ai nn. 402 e 681 del registro ordinanze 2006 ed al n. 2 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2006 e
nn. 6 e 7, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di
costituzione di R.A., di A.C., di M.T.G.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore
uditi gli avvocati
Felice Cacace e Francesco Manzo per R.A., Nicolò Paoletti per A.C., Nicolò Paoletti e Alessandra Mari per M.T.G.
e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. − Con ordinanza depositata il 29
maggio 2006 (r.o. n. 402 del 2006),
La norma è oggetto di censura nella parte
in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli
edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge
n. 359 del 1992.
1.1. −
Nel giudizio di legittimità si sono
costituiti il Comune di Torre Annunziata, il quale ha proposto ricorso
incidentale, e l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli.
Con memoria illustrativa
La censura della parte ricorrente è estesa
all’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), in quanto si tratta della disposizione,
oggi vigente, che ha perpetuato il criterio di calcolo censurato.
1.2. − Il rimettente esclude la
rilevanza della questione avente ad oggetto la norma citata da ultimo, in
quanto applicabile solo ai procedimenti espropriativi iniziati a partire dal 1°
luglio 2003, secondo la previsione contenuta nell’art. 57 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001. Nel caso di specie, invece, il
giudizio è iniziato nel 1988.
Al contempo,
1.3 – In merito alla rilevanza della
questione sollevata, il rimettente sottolinea come nella specie si tratti
«indiscutibilmente» di suoli edificabili, ai quali è applicabile il citato art.
5-bis, commi 1 e
1.4. − Quanto alla non manifesta
infondatezza,
In relazione alla prima, sono richiamate in
particolare le sentenze del 29
luglio 2004 e del 29 marzo
2006, entrambe
emesse nella causa Scordino contro Italia, con le quali lo Stato italiano è
stato condannato per violazione delle norme della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Nella pronunzia del
2004,
Con la sentenza del
2006, invece,
Sul fronte interno, il giudice rimettente
evidenzia come la norma oggetto di censura sia stata più volte scrutinata dalla
Corte costituzionale, che l’ha ritenuta conforme all’art. 42, terzo comma,
Cost., perché introduttiva di un criterio mediato che assicura un ristoro «non
irrisorio» ai soggetti espropriati, nel rispetto della funzione sociale della
proprietà (sentenze n. 283, n. 414 e n. 442 del 1993). Anche sotto il profilo dell’applicazione ai
giudizi in corso,
In esito alla disamina risulterebbe
evidente, a parere del giudice a quo,
che la questione debba essere posta oggi in riferimento ai diversi parametri
individuati negli artt. 111 e 117 Cost., secondo una prospettiva inedita che è
quella del sopravvenuto contrasto della norma censurata con i principi del
giusto processo e del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo
Stato, attraverso il richiamo delle norme convenzionali contenute nell’art. 6
CEDU e nell’art. 1 del primo Protocollo, in funzione di parametri interposti.
1.5. −
In particolare,
L’impossibilità di disapplicare la norma
interna in contrasto con quella della Convenzione deriverebbe, a dire della
Corte, anche da altre considerazioni. In primo luogo, va escluso che, in
riferimento alle norme CEDU, sia ravvisabile un meccanismo idoneo a stabilire
la sottordinazione della fonte del diritto nazionale
rispetto a quella internazionale, assimilabile alle limitazioni di sovranità
consentite dall’art. 11 Cost., derivanti dalle fonti normative dell’ordinamento
comunitario. Non sembra infatti sostenibile la tesi dell’avvenuta
«comunitarizzazione» della CEDU, ai sensi del par. 2 dell’art. 6 del Trattato
di Maastricht del 7 febbraio
Il giudice a quo richiama altresì il principio della soggezione dei giudici
alla legge, sancito dall’art. 101 Cost., che impedirebbe di ritenere
ammissibile un potere (a fortiori, un
obbligo) di disapplicazione della normativa interna, atteso che ciò
significherebbe attribuire al potere giudiziario una funzione di revisione
legislativa del tutto estranea al nostro sistema costituzionale, nel quale
l’abrogazione della legge statale rimane «legata alle ipotesi contemplate dagli
artt. 15 disp. prel. cod. civ. e 136 Cost.», mentre
il mancato rispetto della regola di conformazione si traduce nel vizio di
violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione (è
richiamata Cass., 26 gennaio 2004, n. 1340), anche se non mancano opinioni che
attenuano ulteriormente l’efficacia vincolante delle pronunce della Corte
europea dei diritti dell’uomo (Cass., 26 aprile 2005, n. 8600, e 15 settembre
2005, n. 18249).
A tutto concedere, secondo
Al riguardo, il giudice a quo esprime perplessità circa
l’incidenza, in ipotesi di disapplicazione dell’art. 5-bis, della norma suppletiva costituita dall’art. 39 della legge n.
2359 del 1865, che fa riferimento al valore venale dei beni e che è richiamata
dalla sentenza 29
luglio 2004 della Corte di
Strasburgo come criterio sul quale poggiava l’affidamento delle parti
ricorrenti al momento dell’instaurazione del giudizio. Detta norma, infatti,
non costituisce «regola tendenziale dell’ordinamento», in quanto non essenziale
per la funzione sociale riconosciuta alla proprietà dalla Carta fondamentale,
secondo l’affermazione costante della giurisprudenza costituzionale (sono
richiamate le sentenze n. 61
del 1957, n. 231 del 1984, n. 173 del 1991, n. 138 del 1993 e n. 283 del 1993), mentre l’art. 5-bis, come già evidenziato, è stato ritenuto conforme a Costituzione
anche sotto il profilo della efficacia retroattiva. In definitiva, in caso di
disapplicazione della norma censurata, il giudice sarebbe chiamato ad
individuare un criterio di determinazione dell’indennizzo che, pur non essendo
coincidente con il valore di mercato dei beni ablati,
attesa la funzionalizzazione del diritto dominicale
alla pubblica utilità, sia comunque idoneo ad assicurare un quid pluris rispetto
al criterio contenuto nell’art. 5-bis,
così compiendo un’operazione «palesemente ammantata da margini di
discrezionalità che competono solo al legislatore», anche per la necessità di
reperire i mezzi finanziari per farvi fronte.
Il rimettente evidenzia come la stessa
giurisprudenza CEDU non sia univoca con riferimento alla identificazione del
valore venale dei beni quale unico criterio indennitario
ammissibile alla luce dell’art. 1 del primo Protocollo. Infatti, mentre nella
citata pronuncia del
29 marzo 2006
Quanto rilevato con riferimento all’art. 11
Cost., per negare la «comunitarizzazione» della CEDU e, quindi, la
praticabilità della disapplicazione della norma interna, varrebbe altresì ad
escludere l’utilizzo del predetto parametro ai fini dello scrutinio.
Secondo il rimettente, il recupero del dictum della
Corte europea non potrebbe avvenire neppure attraverso il richiamo all’obbligo
di conformazione del diritto interno alle norme internazionali che, ai sensi
dell’art. 10 Cost., impegna l’intero ordinamento; infatti, per un verso il
parametro citato non ha per oggetto il diritto pattizio e, per altro verso, la
commisurazione dell’indennizzo espropriativo al valore di mercato del bene non
costituisce principio generalmente riconosciuto dagli Stati.
L’intervento giudiziale, infine, secondo
Dunque, l’«inadeguatezza in abstracto» del criterio indennitario
contenuto nell’art. 5-bis a
compensare la perdita della proprietà dei suoli edificabili per motivi di
interesse pubblico, definitivamente sancita dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, unitamente alla acquisita definitività
della disciplina, riproposta dal legislatore nel 2001, all’art. 37 del d.P.R. n. 327, renderebbe necessario un nuovo scrutinio di
costituzionalità.
Le argomentazioni che dimostrano
l’impercorribilità della strada della disapplicazione da parte del giudice
nazionale varrebbero, al tempo stesso, ad escludere che il contrasto possa
essere composto in via interpretativa.
1.6. – Su questa premessa, il giudice a
quo passa ad illustrare i motivi di contrasto della norma impugnata
rispetto ai parametri costituzionali evocati. In particolare, richiamate ancora
le pronunce della Corte costituzionale sul menzionato art. 5-bis, precisa che, per un verso,
quest’ultimo non è stato scrutinato rispetto al parametro di cui all’art. 111
Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
(Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della
Costituzione), e che, per altro verso, i contenuti della disposizione
costituzionale in esame, avuto riguardo agli aspetti programmatici (primo e
secondo comma), sarebbero in gran parte ancora da esplorare, così come sarebbe
da chiarire il rapporto «di discendenza della nuova formulazione della norma
costituzionale dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
Seppure, come è noto, l’originario intento
di “costituzionalizzare” l’art. 6 della Convenzione
abbia subito modifiche nel corso dei lavori parlamentari, non di meno, a parere
della Corte rimettente, andrebbe avallata la tesi secondo cui la ricostruzione
dei nuovi precetti costituzionali debba essere condotta proprio alla luce della
giurisprudenza della Corte europea. Pertanto, nel ricercare il significato precettivo del riformulato art. 111 Cost. si potrebbe
utilmente fare ricorso all’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo
dell’analoga disposizione contenuta nell’art. 6 della Convenzione. A questo
proposito, le pronunce rese nella causa Scordino contro Italia, in materia di
indennizzo espropriativo, hanno affermato che il principio della parità delle
parti dinanzi al giudice implica l’impossibilità per il potere legislativo di
intromettersi nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire
sulla risoluzione della singola causa o di una circoscritta e determinata
categoria di controversie.
Il giudice a quo evidenzia come la vicenda giudiziaria che ha dato luogo alle
citate sentenze della Corte europea e quella che ha originato la presente
questione di legittimità costituzionale risultino del tutto assimilabili: in
entrambi i casi, infatti, i soggetti espropriati hanno agito in giudizio sul
presupposto che, espunti dall’ordinamento (per effetto delle pronunce della
Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del
1983) i
penalizzanti criteri di quantificazione dell’indennizzo previsti dalla legge 29
luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di
aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28
gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25), si
fosse determinata la reviviscenza del criterio del valore venale, con la
conseguente nullità dell’atto di cessione volontaria per indeterminatezza
dell’oggetto e con l’insorgenza del diritto all’indennità commisurata al
predetto valore.
Il giudice di merito, invece, dovendo
stabilire il «prezzo della cessione» da commisurare all’indennità di esproprio,
ha dovuto fare applicazione del sopravvenuto art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ed ha di conseguenza condannato il
Comune espropriante al pagamento della differenza, a titolo di conguaglio della
somma in precedenza corrisposta.
Il risultato è stato che le proprietarie
espropriate, «a giudizio iniziato», si sono viste ridurre del 50 per cento la
somma per il conseguimento della quale si erano determinate ad agire.
Per le ragioni suesposte
1.7. –
Infatti la nuova formulazione della norma
costituzionale, introdotta dalla legge di riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione, avrebbe colmato «una lacuna dell’ordinamento». In
tal senso, a detta della rimettente, la sedes materiae non risulterebbe decisiva per «ridimensionare»
l’effetto innovativo dell’art. 117, primo comma, Cost., circoscrivendolo al
solo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Al contrario, nella
norma in esame «sembra doversi ravvisare il criterio ispiratore di tutta la funzione
legislativa, anche di quella contemplata dal secondo comma, riguardante le
competenze esclusive dello Stato, cui è riconducibile la normativa in tema di
indennità di espropriazione».
Dunque, secondo il giudice a quo, le norme della Convenzione
europea, e specialmente l’art. 6 CEDU e l’art. 1 del primo Protocollo,
diverrebbero, «attraverso l’autorevole interpretazione che ne ha reso
2. – È intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate infondate.
2.1. – La difesa
erariale individua il thema decidendum nei seguenti punti: a) «se, in caso di contrasto tra la giurisprudenza europea e la
legge nazionale, prevalga la prima, e dunque quale sia il destino della
seconda»; b) «se, in caso di risposta
affermativa al primo quesito, la soluzione valga anche con riguardo alle norme
costituzionali».
Prima di rispondere ai quesiti indicati, a
parere dell’Avvocatura generale, occorre stabilire se davvero la giurisprudenza
della Corte europea possa, in via interpretativa, imporre agli Stati aderenti
di considerare ridotte o espanse le norme convenzionali «in una sorta di
diritto di esclusiva che farebbe premio sia sui procedimenti di formazione dei
patti internazionali sia sulla diretta interpretazione del giudice nazionale,
il quale pur si trova ad applicare le stesse norme [CEDU] in quanto recepite
dalla legge nazionale 4 agosto 1955 n. 848».
La difesa erariale contesta che tale
potere, per quanto rivendicato dalla Corte europea, sia previsto da norme
convenzionali. L’art. 32 del Protocollo n. 11 della Convenzione EDU, reso
esecutivo in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione
del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di
controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l’11 maggio 1994),
circoscrive la competenza della predetta Corte «a tutte le questioni
concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi
protocolli». Ad avviso dell’Avvocatura generale, si tratterebbe di una norma
posta a garanzia dell’indipendenza dei giudici di Strasburgo, che «non può
trasformarsi in una fonte di produzione normativa vincolante oltre il processo
e, addirittura, limitativa dei poteri istituzionali dei Parlamenti nazionali o
della nostra Corte di cassazione o perfino della Corte costituzionale».
La pretesa della Corte di Strasburgo di
produrre norme convenzionali vincolanti non sarebbe compatibile con
l’ordinamento internazionale generale e ancor più con il sistema della
Convenzione di Vienna, cui è stata data esecuzione con la legge 12 febbraio
1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati,
con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969), secondo cui
l’interpretazione di qualunque trattato deve essere testuale ed oggettiva.
Pertanto, la difesa dello Stato evidenzia
come le questioni odierne abbiano ragione d’essere soltanto se si riconosce
alle norme di origine giurisprudenziale della Corte europea il valore di
parametro interposto. Diversamente, non vi sarebbe motivo di dubitare che, ai
sensi degli artt. 25 e 42 Cost., il legislatore nazionale possa introdurre
norme di carattere retroattivo, operanti anche nei processi in corso, e
conformare sistemi indennitari che contemperino il
diritto dei singoli con le esigenze della collettività, così evitando che gli
indennizzi degli espropri coincidano con il prezzo di mercato degli immobili.
2.2. –
La difesa dello Stato contesta l’impostazione del ragionamento della Corte
rimettente anche con riferimento ai parametri evocati.
Secondo l’Avvocatura generale, l’art. 111
Cost., una volta depurato «da ogni suggestione di prevalenza degli “insegnamenti”
CEDU sulla legislazione ordinaria e costituzionale o sulla giurisprudenza della
Corte di cassazione e della stessa Corte costituzionale», non stabilisce
affatto quello che il giudice a quo crede di leggervi. Il «giusto
processo» non riguarda le prerogative del legislatore, in particolare non gli
impedisce di intervenire sulla disciplina sostanziale con norme di carattere
retroattivo, che il giudice è tenuto ad applicare in ossequio al disposto
dell’art. 101 Cost. Del resto, osserva la difesa erariale, neppure l’art. 6
CEDU, che ha ispirato la novella dell’art. 111 Cost., contiene riferimenti al
divieto di leggi retroattive in materia extrapenale; tale divieto esiste,
quindi, soltanto nella giurisprudenza della Corte europea, la quale, peraltro,
secondo gli argomenti già esposti, sarebbe priva di potere creativo di norme
convenzionali.
Discorso parzialmente analogo varrebbe per
l’art. 117, primo comma, Cost., il quale impone il rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, là
dove, per l’appunto, le predette norme configurino limitazioni all’esercizio
della potestà legislativa.
La difesa erariale richiama in proposito
l’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale stabilisce che
costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni
«quelli derivanti […] da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui
all’art. 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati
internazionali». Nulla di tutto ciò, secondo l’Avvocatura generale, è presente
nella CEDU, sia con riferimento alla previsione di leggi retroattive di
immediata applicazione ai processi in corso, e per le quali opera quindi la
sola disciplina delle fonti di produzione nazionali, sia con riguardo ai
diritti del proprietario espropriato. A tale proposito, l’interveniente rileva
che l’art. 1 del primo Protocollo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
di Strasburgo, si limita ad affermare il principio per cui il sacrificio della
proprietà privata è ammissibile solo per cause di pubblica utilità e alle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
La norma convenzionale richiamata non imporrebbe in alcun modo, quindi, che
l’indennizzo dovuto al proprietario espropriato debba corrispondere al valore
venale del bene.
2.3. – In conclusione, la difesa erariale evidenzia come il
valore venale del terreno urbano non esista in
rerum natura, ma sia direttamente collegato agli strumenti urbanistici e
perciò determinato in funzione della utilizzabilità dell’area, con la
conseguenza che un sistema indennitario che imponga
una drastica riduzione del valore del bene non è così distante dalla realtà
degli scambi economici.
3. – Si è
costituita in giudizio R.A., ricorrente in via principale nel giudizio a quo,
richiamando genericamente tutte le censure, eccezioni e deduzioni svolte nei
diversi gradi del procedimento, ed in particolare l’eccezione di illegittimità
costituzionale formulata nel giudizio di cassazione, con riserva di depositare
successive memorie.
4. – In data 19 giugno 2007 la stessa parte
privata ha depositato una memoria illustrativa con la quale insiste affinché la
questione sia dichiarata fondata.
4.1. – In particolare, dopo aver riassunto
l’intera vicenda giudiziaria dalla quale è originato il giudizio a quo, la difesa della parte rileva che
la misura dell’indennizzo espropriativo prevista nella norma censurata, non
presentando le caratteristiche del «serio ristoro», sarebbe tutt’ora
censurabile sotto il profilo del contrasto con l’art. 42, terzo comma, Cost.,
nonostante l’esito dei precedenti scrutini (sentenze n. 283 e n. 442 del 1993). Infatti, nelle pronunzie richiamate,
4.2. – Con riferimento al profilo afferente
l’applicazione della norma censurata ai giudizi in corso, la parte privata
ritiene violati gli artt. 24 e 102 Cost. L’avvenuta modifica della norma sostanziale
in corso di causa e la conseguente variazione della «dimensione qualitativa e
quantitativa» del diritto azionato costituirebbero un’indebita ingerenza del
potere legislativo sull’esito del processo, in violazione della riserva
contenuta nell’art. 102 Cost. Non si tratterebbe, nel caso di specie, di mera
retroattività, ma di vera e propria interferenza nell’esercizio della funzione
giudiziaria da parte del legislatore, «allo scopo dichiarato di limitare
l’onere (legittimo) a carico della pubblica amministrazione».
Inoltre, la censura prospettata in
riferimento all’art. 42, terzo comma, Cost. andrebbe estesa all’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale è contenuto un criterio
di calcolo dell’indennizzo espropriativo che conduce ad una riduzione di circa
il 50 per cento rispetto al valore reale del bene. Tale norma, peraltro, non
presenta i caratteri di provvisorietà e urgenza che avevano connotato l’art. 5-bis, trattandosi, con ogni evidenza, di
disciplina definitiva.
Da ultimo, sul rilievo che gli argomenti
svolti dal giudice a quo per
escludere la violazione degli ulteriori parametri indicati nell’eccezione di
parte non assumono valore preclusivo, la parte auspica che
5. – Con ordinanza depositata il 19 ottobre
2006 (r.o. n. 681 del 2006),
La norma è oggetto di censura nella parte
in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli
edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge
n. 359 del 1992.
5.1. –