SENTENZA N. 223
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo
Giudici
Dott.
Francesco
Prof.
Gabriele
Avv. Ugo
Prof.
Antonio
Prof.
Vincenzo
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato
Prof.
Giuliano
Prof.
Cesare
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio
1992 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - sul ricorso proposto
dal Comune di Guardavalle contro Giovan Francesco
Pugliese e Maria Teresa Pugliese, iscritta al n. 769 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52, prima serie
speciale, dell'anno 1992.
Visti
l'atto di costituzione del Comune di Guardavalle nonchè
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
uditi
l'avvocato Raffaele Mirigliani per il Comune di Guardavalle e l'avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l. - Nel
giudicare sul ricorso del Comune di Guardavalle contro Giovan
Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese - per l'annulla mento della sentenza
del Tribunale superiore delle acque pubbliche con la quale era stato dichiarato
inammissibile (perchè' proposto entro l'anno dal
deposito, ma oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della
sentenza) l'appello del Comune avverso la sentenza resa dal Tribunale regionale
delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli - la Corte di cassazione,
con ordinanza emessa il 15 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in
cui prevede che la notificazione delle sentenze al contumace va fatta mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
Il
giudice rimettente ricorda che, secondo l'orientamento di questa Corte, per l'efficace
esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, i
soggetti ai quali è consentita l'impugnazione di un determinato provvedimento
giurisdizionale devono essere posti in condizione di avere conoscenza
tempestiva dello stesso per potere utilizzare l'intero termine di decadenza
fissato per il gravame.
La Corte
di cassazione ritiene che le modalità di notificazione della sentenza alla
parte contumace, previste per il procedimento dinanzi al Tribunale delle acque
pubbliche, non siano idonee a determinare la conoscenza reale della pronuncia
giurisdizionale.
Mancherebbe
ogni giustificazione per non applicare al contumace le disposizioni ordinarie
vigenti in materia di notificazione e si configurerebbe, inoltre, un contrasto
anche con l'art. 3 della Costituzione, giacchè
l'identica situazione del contumace nel procedimento speciale dinanzi al
Tribunale delle acque e nel giudizio ordinario sarebbe disciplinata, senza
giustificazione, in modo diverso.
2. - Si è
costituito il Comune di Guardavalle aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza
di rimessione. Osserva in particolare il Comune che la notificazione della
sentenza mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale comprime
irragionevolmente le facoltà di difesa e determina una disparità di trattamento
rispetto alle garanzie offerte al contumace in tutti gli altri procedimenti
giurisdizionali.
3. - É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione.
L'Avvocatura
osserva che nel giudizio ordinario il cancelliere non dà notizia del deposito
della sentenza alla parte contumace, per la quale decorre egualmente il termine
per l'impugnazione, allo stesso modo di quanto avviene per la parte costituita,
cui invece viene data comunicazione del dispositivo. Sarebbe pertanto
assicurata, in ragione dell'obbligo di dare comunicazione del dispositivo anche
alla parte contumace, una maggiore tutela di essa nel procedimento speciale
dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche rispetto al giudizio disciplinato
dal codice di rito.
Secondo
l'Avvocatura la diversità delle situazioni in cui rispettivamente versano la
parte costituita e la parte contumace giustifica le differenti modalità di
notificazione della sentenza, che per la prima avviene "al domicilio o
residenza dichiarati o eletti" e per la seconda mediante inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, giacchè non si può fare carico
all'ufficio dell'onere della ricerca del domicilio o della residenza attuali di
chi ha ritenuto di rimanere inerte malgrado la ritualità della chiamata in
giudizio.
Inoltre
non può essere posta in dubbio, ad avviso dell'Avvocatura, l'idoneità della
Gazzetta Ufficiale a costituire mezzo legale di conoscibilità delle comunicazioni
ivi inserite, in quanto la sua funzione istituzionale è proprio quella di
assicurare la conoscenza, nei confronti della generalità, degli atti
provenienti dagli organi dello Stato.
Considerato in diritto
l. - La
questione sottoposta all'esame della Corte concerne la notificazione delle
sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla parte rimasta contumace.
L'art.
183 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, prevede che il
cancelliere, dopo la registrazione della sentenza ed entro cinque giorni dalla
restituzione degli atti da parte dell'ufficio del registro, notifichi alle
parti la sentenza stessa mediante consegna di copia integrale del dispositivo,
nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. La
notificazione è fatta, per le parti costituite, al domicilio o residenza
dichiarati o eletti nel Comune ove ha sede il Tribunale. Per la parte rimasta
contumace la notificazione "va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta
Ufficiale" (art. 183, ultimo comma). La Corte di cassazione, chiamata a
giudicare in ordine all'impugnazione tardiva rispetto al termine decorrente
dalla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, dubita che
quest'ultima disposizione sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Difatti le parti devono essere poste in condizione di avere
tempestiva conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali che hanno facoltà di
impugnare, conoscenza assicurata dalla notificazione nei modi ordinari,
previsti dal codice di procedura civile, che possono essere sostituiti con
forme diverse solo in presenza di particolari situazioni, se i destinatari
siano numerosi e di difficile identificazione.
Il giudice
rimettente, assumendo come identica la posizione del contumace nello speciale
procedimento dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche e nel giudizio
ordinario, ritiene inoltre che si sarebbe in presenza di una ingiustificata
disparità nel trattamento giuridico delle due situazioni.
2. - Il
sistema di notificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque
pubbliche diverge, per alcuni aspetti, da quello comune, delineato dal codice
di rito per il processo civile, ed assume caratteri di specialità analoghi a
quelli previsti per la notificazione delle decisioni di altri giudici, dinanzi
ai quali si svolge un processo connotato dall'interesse pubblico ad una
decisione e ad una sollecita formazione del giudicato.
La
notificazione della sentenza, dalla quale decorrono i termini per proporre
impugnazione (trenta giorni per l'appello e la metà dei termini previsti dal
codice di rito per il ricorso per Cassazione, rispettivamente in base agli
artt. 189 e 202 del regio decreto n. 1775 del 1933), è effettuata ad iniziativa
dell'ufficio, come adempimento attribuito alla cura del cancelliere, che deve
provvedere entro un termine prefissato. Non è quindi rimessa alla valutazione
ed all'interesse della parte in giudizio, che intenda far decorrere il termine
breve per l'impugnazione, anzichè il termine di un
anno dal deposito della sentenza, altrimenti necessario per il passaggio in
giudicato della stessa. La notificazione avviene, inoltre, mediante consegna di
copia integrale del solo dispositivo e non dell'intero testo della sentenza,
comprendente la motivazione.
Una
disciplina analoga, egualmente caratterizzata dalla officiosità dell'iniziativa
e dalla comunicazione del solo dispositivo, regola la notificazione delle
decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici (art. 2
della legge 1o luglio 1930, n.1078) ed era prevista dall'art.38 del d.P.R.26
ottobre 1972, n. 636 per la comunicazione delle decisioni delle Commissioni
tributarie.
Ma
nell'ambito del sottosistema, così caratterizzato, nè
in questo nè in altri casi la notificazione della
sentenza avviene mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale, senza che
ricorrano speciali ragioni che la giustifichino adeguatamente.
3. - La
notificazione della sentenza suscettibile di impugnazione è preordinata alla
formazione del giudicato, se non viene proposto gravame entro il termine breve
di decadenza decorrente dalla data della notificazione stessa. Per l'esercizio
del diritto di difesa assume quindi particolare rilievo l'adozione di forme di
notificazione che portino, in quanto ciò sia concretamente attuabile,
l'esistenza ed il contenuto decisorio della sentenza nell'ambito della
possibile conoscenza del convenuto rimasto legittimamente contumace.
La Corte
ha costantemente affermato che il diritto di difesa in ogni stato e grado del
giudizio, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, può
variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi
tipi di procedimento e delle esigenze di giustizia, ma deve essere sempre
assicurato in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. Si è anche
costantemente ritenuto che fa parte integrante del diritto di difesa porre i
soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver
tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da potere utilizzare nella loro
interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento
del gravame (sentenze
n. 303 del 1985, n.155 del 1980
e n. 255 del
1974).
La
notificazione della sentenza assolve la medesima funzione senza che sia possibile
distinguere, per questo aspetto, i casi nei quali avviene ad iniziativa della
parte interessata da quelli nei quali il legislatore ha preferito disporre che
la notificazione sia promossa dall'ufficio.
In
entrambe le ipotesi la funzione dell'istituto è la stessa: rendere possibile la
conoscenza della decisione e far decorrere in modo certo i termini per
l'eventuale gravame, consentendo quindi alla parte che intenda esperire tale
rimedio di avere effettiva conoscibilità dell'esistenza e del contenuto decisorio
della sentenza pronunciata nei suoi confronti e di utilizzare il termine
previsto per impugnarla.
Questa
esigenza è assicurata dalle forme comuni di comunicazione e notificazione, che
permettono di far pervenire l'atto da notificare direttamente all'interessato
o, comunque, nella sua sfera di possibile effettiva conoscenza, mentre è solo
eccezionale il ricorso a forme di pubblicità, quale l'inserzione nella Gazzetta
Ufficiale, che determinano una presunzione di conoscenza e che possono essere
attuate soltanto in casi particolari, quando sia impossibile o sommamente
difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie.
L'esigenza
di effettiva conoscibilità dell'atto suscettibile di gravame, coessenziale al
diritto di difesa, è tenuta in conto dalla stessa disposizione denunziata,
nella parte in cui la stessa prevede che la notificazione delle sentenze dei
Tribunali delle acque pubbliche sia fatta al domicilio o residenza dichiarati o
eletti dalle parti costituite.
La
disciplina è diversa solo per la parte ritualmente chiamata in giudizio e
rimasta contumace, per la quale, pur senza una speciale ragione che renda
impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie
del processo civile, è prevista l'inserzione del dispositivo della sentenza
nella Gazzetta Ufficiale, che fa presumere la conoscenza dell'atto, ma che si
palesa non adeguata all'effettivo esercizio del diritto di proporre
impugnazione utilizzando per intero i ristretti termini decorrenti dalla
notificazione, fissati dallo stesso regio decreto n. 1775 del 1933.
La
questione sollevata dalla Corte di cassazione è dunque fondata: l'art. 183,
ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo
della sentenza al contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta
Ufficiale", anzichè secondo la disciplina
stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e
seguenti del codice di procedura civile. In questo modo, venendo meno la
disciplina speciale, le disposizioni del codice di rito trovano applicazione
anche in forza del rinvio operato, in via generale, dall'art. 208 dello stesso
regio decreto n.1775 del 1933.
Ogni
altro profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione rimane assorbito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità' costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del
dispositivo delle sentenze al contumace va fatta "mediante inserzione
sulla Gazzetta Ufficiale", anzichè secondo la
disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt.
138 e seguenti del codice di procedura civile.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23/04/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare
MIRABELLI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 07/05/93.