Sentenza n. 373 del 1992

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SENTENZA N.373

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 ottobre 1991 e il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Maffiotto Franco ed altri e Barattin Dario ed altro, iscritte ai nn. 55 e 204 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1.- Maffiotto Franco, Biasi Valentino e Cappelli Bruno, in sede di udienza preliminare, richiedevano il giudizio abbreviato; il P.M. prestava il proprio consenso.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, premesso che a norma degli artt. 441, primo comma, e 420, primo comma, del codice di procedura penale, il giudizio deve svolgersi in camera di consiglio, con ordinanza del 19 ottobre 1991 (R.o. n. 55 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la pubblicità dell'udienza del giudizio abbreviato, per contrasto con l'art. 101, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la giustizia é amministrata in nome del popolo.

Ha osservato che il giudizio abbreviato, come il giudizio ordinario, si conclude con una sentenza di assoluzione o di condanna e attribuisce al giudice una cognizione piena, che é incompatibile con la mancanza di pubblicità dell'udienza anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. nn. 12 del 1971, 16 e 17 del 1981, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991); e che il principio della pubblicità dell'udienza non é configurabile soltanto come garanzia a favore dell'imputato, essendo dettato anche, ed in misura prevalente, nella considerazione del preminente interesse pubblico all'attuazione del processo penale, avendo questo ad oggetto l'accertamento di reati- rispetto ai quali la collettività non può rimanere indifferente.

Esso é, quindi, insieme con quello che prescrive l'obbligo della motivazione della sentenza, uno dei mezzi dati alla collettività per attuare il controllo sugli atti giudiziari.

Il giudice a quo ha aggiunto poi che il potere che spetta al legislatore di apportare deroghe, per singole categorie di procedimenti, al principio della pubblicità del giudizio, é, nel caso del giudizio abbreviato, motivato da ragioni obiettive e razionali.

Del resto, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel sancire che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata pubblicamente e che il giudizio debba essere pubblico, ha stabilito anche i casi in cui sono ammesse deroghe a tale principio, individuandoli nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale in una società democratica, ovvero negli interessi dei minori, nella protezione della vita delle parti in causa, e, comunque, di quelli in cui il Tribunale ritenga che la pubblicità possa ledere gli interessi della giustizia.

2.- Nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la specialità del giudizio abbreviato sta proprio nell'evitare il dibattimento grazie ad un giudizio allo stato degli atti che, proprio perchè tale, non richiede quell'attività di dialettica probatoria che caratterizza le udienze dibattimentali. Appare, pertanto, coerente la scelta del legislatore, laddove l'opzione per il rito camerale sottende un modello processuale che, per struttura e per funzioni, si diversifica ampiamente da quello che caratterizza il dibattimento.

3.- La medesima questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dal G.I.R presso il Tribunale di Torino con ordinanza dei 27 febbraio 1992 (R.o. n. 204 dei 1992) nel corso della udienza di giudizio abbreviato a carico di Barattin Dario e Brusa Mauro.

In questo secondo caso la norma di cui all'art. 441, primo comma, codice di procedura penale, é stata censurata in riferimento, oltre che all'art. 101, primo comma, anche all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega.

Il giudice a quo ha rilevato, in aggiunta a quanto detto precedentemente, che l'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, prevede espressamente che il codice deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale, tra cui é compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848 del 1955, e propriamente l'art. 6 che contiene quei principi già richiamati.

Il giudice remittente ha poi specificato che le deroghe non comprendono le ipotesi dell'accordo delle parti e della definizione del processo allo stato degli atti, che caratterizzano il giudizio abbreviato; che il consenso dell'imputato non vale ad escludere la violazione del diritto della persona ad un processo pubblico (ord. n. 251 del 1991), nè vale rinuncia alla pubblicità del processo ma solo al rito ordinario.

4.- Anche in questo giudizio é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione per le stesse argomentazioni già svolte in ordine al precedente giudizio.

Considerato in diritto

l. - I due giudizi, siccome prospettano identica questione, devono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2.-La Corte deve verificare se l'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la pubblicità del giudizio abbreviato, contrasti:

1) con l'art. 101 della Costituzione in quanto: a) pur trattandosi di un giudizio a cognizione piena, è leso il principio della pubblicità del dibattimento posto a tutela dell'imputato e dell'interesse pubblico all'attuazione del processo penale, il quale è diretto all'accertamento di reati rispetto ai quali la collettività non può rimanere indifferente, ma deve esercitare un certo controllo; b) la deroga al principio della pubblicità del giudizio non è motivata da ragioni obiettive e razionali richieste anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

2) con l'art. 76 della Costituzione, perchè è violato l'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale, il quale ha espressamente previsto l'attuazione dei principi della Costituzione e l'adeguamento alle clausole delle convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 14 novembre 1950, ratificata con legge n. 848 del 1955, il cui art. 6 sancisce il diritto a ciascun uomo a essere sottoposto a un giudizio pubblico, salvo alcune deroghe tra le quali non sono annoverate le ragioni che hanno determinato il giudizio abbreviato, e ciò anche perchè il consenso prestato dall'imputato vale come rinuncia al rito ordinario ma non alla pubblicità del dibattimento.

3. - La questione è inammissibile.

Si è già dichiarata (sent. n. 69 del 1991) la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, il quale, nel prevedere il rito abbreviato anche per i processi istruiti secondo le norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i quali vi era il rinvio al dibattimento, ha stabilito che il processo si svolgesse in camera di consiglio senza il pubblico dibattimento. I principi affermati in quella occasione trovano puntuale applicazione anche per la decisione della questione in esame.

3.l.-La pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia, specie quella penale, che, secondo l'art. 101, primo comma, della Costituzione, è amministrata in nome del popolo.

L'esigenza della garanzia della pubblicità del giudizio è maggiormente avvertita nei processi penali per la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere, nonchè per i riflessi sociali della violazione delle norme penali in una con l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.

Inoltre, la validità del principio in esame è consacrata in vari atti internazionali già più volte menzionati ed elencati nelle numerose altre sentenze (sentt. nn. 69 del 1991, 50 del 1989, 212 del 1986), che hanno deciso questioni nelle quali era invocata la sua applicazione. II legislatore penale è vincolato al rispetto di dette convenzioni in base all 'art . 2, primo comma, della legge di delega n. 81 del 1987.

Tra i detti atti ha particolare rilievo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1955, che all'art. 6 consacra l'applicazione del principio della pubblicità nel processo penale, specie nell'interesse dell'imputato, anche se ad esso è possibile derogare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralità, nonchè nell'interesse del minore e, comunque, per giuste esigenze da valutarsi dal giudice.

Tuttavia, la giusta considerazione, la valutazione ed il bilanciamento dei vari interessi in gioco rientrano nella discrezionalità del legislatore.

Essi riguardano da un verso l'imputato, a favore del quale è posto il principio di cui trattasi, e il processo in quanto la pubblicità dà garanzia di imparzialità ed obiettività perchè si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica; e, dall'altro, il rito di cui si discute, il quale consente una certa celerità di giudizio e una certa riservatezza perchè pone l'imputato al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo.

Devono anche considerarsi gli interessi della collettività scossa dall'allarme che suscita la commissione dei reati, specie se gravi, e l'interesse alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento dei processi penali, specie di quelli che riguardano alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile.

La questione, però, si presta ad una varietà di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all'oggetto del processo, sicchè questa Corte non può effettuare una scelta di merito la quale spetta, invece, al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi,

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/07/92.