SENTENZA
N.373
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Aldo
CORASANITI, Presidente
-
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
441, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse
il 19 ottobre 1991 e il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Torino nei procedimenti penali a carico di Maffiotto
Franco ed altri e Barattin Dario ed altro, iscritte
ai nn. 55 e 204 del registro ordinanze 1992 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il
Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1.- Maffiotto
Franco, Biasi Valentino e Cappelli Bruno, in sede di udienza preliminare,
richiedevano il giudizio abbreviato; il P.M. prestava il proprio consenso.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino,
premesso che a norma degli artt. 441, primo comma, e 420,
primo comma, del codice di procedura penale, il giudizio deve svolgersi
in camera di consiglio, con ordinanza del 19 ottobre 1991 (R.o.
n. 55 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede la pubblicità dell'udienza del giudizio abbreviato, per contrasto con
l'art. 101, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la
giustizia é amministrata in nome del popolo.
Ha osservato che il giudizio abbreviato,
come il giudizio ordinario, si conclude con una sentenza di assoluzione o di
condanna e attribuisce al giudice una cognizione piena, che é incompatibile con
la mancanza di pubblicità dell'udienza anche alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale (sentt.
nn. 12 del 1971, 16 e 17 del 1981, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991); e
che il principio della pubblicità dell'udienza non é configurabile soltanto
come garanzia a favore dell'imputato, essendo dettato anche, ed in misura
prevalente, nella considerazione del preminente interesse pubblico
all'attuazione del processo penale, avendo questo ad oggetto l'accertamento di
reati- rispetto ai quali la collettività non può rimanere indifferente.
Esso é, quindi, insieme con quello che
prescrive l'obbligo della motivazione della sentenza, uno dei mezzi dati alla
collettività per attuare il controllo sugli atti giudiziari.
Il giudice a quo ha aggiunto poi che il
potere che spetta al legislatore di apportare deroghe, per singole categorie di
procedimenti, al principio della pubblicità del giudizio, é, nel caso del
giudizio abbreviato, motivato da ragioni obiettive e razionali.
Del resto, l'art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel sancire che
ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata pubblicamente e che il
giudizio debba essere pubblico, ha stabilito anche i casi in cui sono ammesse
deroghe a tale principio, individuandoli nell'interesse della moralità,
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale in una società democratica,
ovvero negli interessi dei minori, nella protezione della vita delle parti in
causa, e, comunque, di quelli in cui il Tribunale ritenga che la pubblicità
possa ledere gli interessi della giustizia.
2.- Nel giudizio é intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza
della questione, osservando che la specialità del giudizio abbreviato sta
proprio nell'evitare il dibattimento grazie ad un giudizio allo stato degli
atti che, proprio perchè tale, non richiede
quell'attività di dialettica probatoria che caratterizza le udienze
dibattimentali. Appare, pertanto, coerente la scelta del legislatore, laddove
l'opzione per il rito camerale sottende un modello processuale che, per
struttura e per funzioni, si diversifica ampiamente da quello che caratterizza
il dibattimento.
3.- La medesima questione di legittimità
costituzionale é stata sollevata dal G.I.R presso il
Tribunale di Torino con ordinanza dei 27 febbraio 1992
(R.o. n. 204 dei 1992) nel corso della udienza di
giudizio abbreviato a carico di Barattin Dario e Brusa Mauro.
In questo secondo caso la norma di cui
all'art. 441, primo comma, codice di procedura penale, é stata censurata in
riferimento, oltre che all'art. 101, primo comma, anche all'art. 76 della Costituzione,
sotto il profilo dell'eccesso di delega.
Il giudice a quo ha rilevato, in
aggiunta a quanto detto precedentemente, che l'art. 2, primo comma, della legge
16 febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo per la emanazione
del nuovo codice di procedura penale, prevede espressamente che il codice deve
attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al
processo penale, tra cui é compresa la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e
ratificata con legge n. 848 del 1955, e propriamente l'art. 6 che contiene quei
principi già richiamati.
Il giudice remittente ha poi specificato
che le deroghe non comprendono le ipotesi dell'accordo delle parti e della
definizione del processo allo stato degli atti, che caratterizzano il giudizio
abbreviato; che il consenso dell'imputato non vale ad escludere la violazione
del diritto della persona ad un processo pubblico (ord.
n. 251 del 1991), nè vale rinuncia alla pubblicità
del processo ma solo al rito ordinario.
4.- Anche in questo giudizio é
intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza
della questione per le stesse argomentazioni già svolte in ordine al precedente
giudizio.
Considerato in diritto
l. - I due giudizi, siccome prospettano identica
questione, devono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2.-La Corte
deve verificare se l'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede la pubblicità del giudizio abbreviato,
contrasti:
1) con l'art. 101 della Costituzione in
quanto: a) pur trattandosi di un giudizio a cognizione piena, è leso il
principio della pubblicità del dibattimento posto a tutela dell'imputato e
dell'interesse pubblico all'attuazione del processo penale, il quale è diretto
all'accertamento di reati rispetto ai quali la collettività non può rimanere
indifferente, ma deve esercitare un certo controllo; b) la deroga al principio
della pubblicità del giudizio non è motivata da ragioni obiettive e razionali
richieste anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2) con l'art. 76 della Costituzione, perchè è violato l'art. 2, primo comma, della legge 16
febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo per l'emanazione del codice di
procedura penale, il quale ha espressamente previsto l'attuazione dei principi
della Costituzione e l'adeguamento alle clausole delle convenzioni
internazionali, tra le quali la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 14 novembre 1950,
ratificata con legge n. 848 del 1955, il cui art. 6 sancisce il diritto a
ciascun uomo a essere sottoposto a un giudizio pubblico, salvo alcune deroghe
tra le quali non sono annoverate le ragioni che hanno determinato il giudizio
abbreviato, e ciò anche perchè il consenso prestato
dall'imputato vale come rinuncia al rito ordinario ma non alla pubblicità del
dibattimento.
3. - La questione è inammissibile.
Si è già dichiarata (sent. n. 69 del
1991) la inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del
codice di procedura penale, il quale, nel prevedere il rito abbreviato anche
per i processi istruiti secondo le norme dell'abrogato codice di procedura
penale e per i quali vi era il rinvio al dibattimento, ha stabilito che il processo
si svolgesse in camera di consiglio senza il pubblico dibattimento. I principi
affermati in quella occasione trovano puntuale applicazione anche per la
decisione della questione in esame.
3.l.-La pubblicità del giudizio, specie
di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento
democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa
l'amministrazione della giustizia, specie quella penale, che, secondo l'art.
101, primo comma, della Costituzione, è amministrata in nome del popolo.
L'esigenza della garanzia della
pubblicità del giudizio è maggiormente avvertita nei processi penali per la
qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere, nonchè per i riflessi sociali della violazione delle norme
penali in una con l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.
Inoltre, la validità del principio in
esame è consacrata in vari atti internazionali già più volte menzionati
ed elencati nelle numerose altre sentenze (sentt.
nn. 69 del 1991, 50 del 1989, 212 del 1986),
che hanno deciso questioni nelle quali era invocata la sua applicazione. II
legislatore penale è vincolato al rispetto di dette convenzioni in base all 'art . 2, primo comma, della
legge di delega n. 81 del 1987.
Tra i detti atti ha particolare rilievo la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del
1955, che all'art. 6 consacra l'applicazione del principio della pubblicità nel
processo penale, specie nell'interesse dell'imputato, anche se ad esso è
possibile derogare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralità, nonchè nell'interesse del minore e, comunque, per giuste
esigenze da valutarsi dal giudice.
Tuttavia, la giusta considerazione, la
valutazione ed il bilanciamento dei vari interessi in gioco rientrano nella
discrezionalità del legislatore.
Essi riguardano da un verso l'imputato,
a favore del quale è posto il principio di cui trattasi, e il processo in
quanto la pubblicità dà garanzia di imparzialità ed obiettività perchè si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica;
e, dall'altro, il rito di cui si discute, il quale consente una certa celerità
di giudizio e una certa riservatezza perchè pone
l'imputato al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo.
Devono anche considerarsi gli interessi
della collettività scossa dall'allarme che suscita la commissione dei reati,
specie se gravi, e l'interesse alla garanzia del controllo della pubblica
opinione sullo svolgimento dei processi penali, specie di quelli che riguardano
alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile.
La questione, però, si presta ad una
varietà di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all'oggetto del processo, sicchè questa Corte non può effettuare una scelta di merito
la quale spetta, invece, al legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
riunisce i giudizi,
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
G.I.P. presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
09/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/07/92.