SENTENZA N.
12
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198
(modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e dell'articolo 34,
secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (guarentigie della
magistratura), promossi con ordinanze emesse il 12 ed il 15 maggio 1970 dalla
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei
procedimenti disciplinari rispettivamente a carico di Monteverde Lino e
Albanese Massimo, iscritte ai nn. 208 e 220 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970
e n. 222 del 2 settembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Lino
Monteverde e Massimo Albanese;
udito nell'udienza pubblica del 16 dicembre
1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 12 maggio 1970 la
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, pronunciandosi
su alcune eccezioni sollevate dal dott. Lino Monteverde, sottoposto a
procedimento disciplinare, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate
due questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 1 e 2 della
legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e l'art. 34, comma secondo, del r.d.l. 31
maggio 1946, n. 511.
Nel provvedimento di rimessione, premessa
la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare a carico dei
magistrati, si osserva che la devoluzione della relativa competenza ad una
sezione anziché al Consiglio stesso giustifica il dubbio che gli artt. l e 2
della legge n. 1198 del 1967 si pongano in contrasto con gli artt. 104 e 105
della Costituzione. Quanto alla seconda questione, l'ordinanza ritiene che
l'art. 34, secondo comma, della citata legge sulle guarentigie della
magistratura, per il fatto che limita l'assistenza del difensore alla sola fase
della discussione orale con esclusione di quella istruttoria, contrasti con
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
La Sezione ha ritenuto, invece,
manifestamente infondata l'eccezione sollevata dalla parte circa
l'illegittimità dell'art. 32, comma terzo, del r.d.l. n. 511 del 1946 ed
irrilevante quella concernente l'art. 33, comma terzo, dello stesso regio
decreto.
2. - Con altra ordinanza, emessa il 15
maggio 1970 nel procedimento disciplinare a carico del dott. Massimo Albanese,
la stessa Sezione ha riproposto le stesse due questioni di legittimità
costituzionale ed ha devoluto all'esame di questa Corte anche l'art. 34,
secondo comma, del citato regio decreto del 1946, nella parte in cui si
stabilisce che la discussione ha luogo a porte chiuse. A tal proposito la
Sezione osserva che la pubblicità del dibattimento é garanzia di giustizia,
perché é diretta a consentire alla generalità dei cittadini, nel cui nome la
giustizia stessa é amministrata (art. 101 Cost.), il controllo
dell'imparzialità della decisione e della sua motivazione (art. 111 Cost.), e
contribuisce ad offrire la certezza che i diritti di tutti siano tutelati
(artt. 24 e 28 Cost.): di tal che le eccezioni a siffatto principio sono
legittime solo se siano dirette a salvaguardare interessi costituzionalmente
garantiti.
3. - La difesa dei dott. Massimo Albanese e
Lino Monteverde - costituitisi innanzi a questa Corte con atti depositati il 30
luglio 1970 - ha chiesto che le questioni innanzi descritte vengano
riconosciute fondate.
In una memoria depositata il 3 dicembre
1970 la difesa, dopo aver sostenuto, con ampi riferimenti alla giurisprudenza,
alla dottrina ed alla storia della legislazione in materia, la natura
giurisdizionale della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione al Consiglio,
si sofferma sulle singole questioni, a proposito delle quali espone - anche qui
con vasti richiami alla dottrina ed a precedenti giurisprudenziali - un
complesso di argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
a) L'illegittimità del conferimento alla
Sezione disciplinare di una funzione che la Costituzione sicuramente
attribuisce all'intero Consiglio - nonostante le precedenti pronunce di
manifesta infondatezza in passato adottate dalla stessa Sezione e ribadite
dalle Sezioni unite della Cassazione anche in una recente pronunzia del gennaio
dello scorso anno - risulta, anzitutto, dalle fondate critiche che possono
muoversi alle argomentazioni che sono state addotte a fondamento della tesi
contraria: l'analogia fra Consiglio ed organi giudiziari (Cassazione, Consiglio
di Stato, Corte dei conti) che, pur previsti dalla Costituzione, possono
legittimamente articolarsi in Sezioni, é del tutto fallace, perché solo a
proposito del primo la Carta ha disciplinato la struttura del nuovo Organo; la
mancanza di un espresso divieto costituzionale nulla dimostra, perché nel
silenzio della Costituzione il legislatore non é autorizzato a smembrare il
Consiglio ed a dargli una fisionomia diversa proprio a proposito di una delle
sue più impegnative funzioni, creando una sezione che non costituisce una sua
articolazione, ma un organo a sé stante: vale a dire una vera e propria
autonoma corte disciplinare. In verità quando il costituente, a proposito di
organi costituzionali, ha autorizzato la formazione di organi derivati, lo ha
fatto con esplicita disposizione (ad es. art. 72, terzo comma): laddove, nella
materia in esame, é stato il legislatore ordinario ad espropriare il Consiglio
di una sua competenza. Le critiche che investono il modo in cui la sezione é
stata formata (affidamento della presidenza al Vice Presidente, con la illogica
conseguenza che la presidenza del Capo dello Stato viene meno proprio quando
viene esercitata la più delicata delle attribuzioni conferite al nuovo organo;
l'alterazione degli squilibri realizzati nella struttura del Consiglio
considerato nella sua normale costituzione; l'esclusione della maggioranza dei
componenti del Consiglio stesso) corroborano la tesi della illegittimità
costituzionale, a favore della quale milita il fondamentale rilievo che proprio
nella materia disciplinare é necessaria la partecipazione di tutto il
Consiglio, perché si tratta di raffrontare la condotta del magistrato non con
una condotta tipicamente predeterminata dalla legge, sibbene con una condotta
ideale la cui ipotizzazione non può esser data che da una sintesi degli
apprezzamenti di tutti i membri del Consiglio, non certo di una sola parte di
essi, e ciò soprattutto in considerazione dell'eterogeneità di struttura
dell'organo. L'insieme di queste argomentazioni inducono alla conclusione che
la Costituzione é da interpretarsi nel senso che esclusivamente all'intero
Consiglio spettano i provvedimenti disciplinari: ed alla stregua di ciò, la
legge vigente sarebbe valida solo se essa si potesse interpretare, secondo
un'isolata tesi dottrinale, nel senso che alla Sezione essa attribuisca un
limitato potere istruttorio. Né la tesi dell'appartenenza al Consiglio della
funzione disciplinare può trovare ostacolo nella circostanza che a quell'organo
partecipa il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale é nel
contempo riconosciuta la titolarità dell'azione disciplinare: tale titolarità
gli viene affidata solo dalla legge ordinaria e la sua abolizione si
armonizzerebbe con la Costituzione, che é da interpretare nel senso che
quell'azione é affidata esclusivamente al Ministro della giustizia.
b) Quanto al contrasto fra l'art. 34,
secondo comma, del r.d.l. n. 511 del 1946 e l'art. 24 della Costituzione, é
certo che quella disposizione, raffrontata con l'art. 32, esclude la
partecipazione del difensore alla fase istruttoria. Orbene una molteplicità di
argomentazioni - fra le quali hanno particolare rilevanza quelle desumibili da
noti precedenti giurisprudenziali di questa Corte che hanno allargato la partecipazione
difensiva nell'istruttoria penale - dimostra la sicura illegittimità di
siffatta totale esclusione: a proposito della quale va ricordato che essa trova
un riscontro storico nell'analoga disciplina del procedimento innanzi al
tribunale speciale per la difesa dello Stato.
c) Infine illegittimo é il secondo comma
dell'art. 34 dello stesso decreto legge nella parte in cui impone che il
dibattimento abbia luogo a porte chiuse. Proprio la Corte costituzionale, con sentenza n. 25 del
1965, ha riconosciuto che la pubblicità del dibattimento é garanzia di
giustizia, e deve riconoscersi che la disposizione impugnata contrasta con
tutti i precetti costituzionali riferibili allo svolgimento del processo.
d) A proposito di quest'ultima questione,
si osserva che, dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata, al procedimento disciplinare si dovrebbe applicare - in forza del
generico richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 34 -, l'art. 423 del
codice di procedura penale che consente, in alcuni casi, deroghe al generale
principio della pubblicità del dibattimento: e resta affidato alla Corte di
valutare se di tali deroghe possa conoscersi in forza dei poteri conferiti
dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953 ovvero se possa sollevarsi in via
incidentale la relativa questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
1. - Le due ordinanze della Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura propongono questioni,
in parte identiche, attinenti tutte alla materia del procedimento disciplinare
a carico dei magistrati ed alla legittimità costituzionale dell'organo che ad
esso presiede. I relativi giudizi possono essere pertanto riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - In base ai provvedimenti di rimessione
questa Corte é chiamata a decidere: a) se siano costituzionalmente illegittimi,
in riferimento agli artt. 104 e 105 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 18
dicembre 1967, n. 1198, nella parte in cui essi " demandano la cognizione
dei procedimenti disciplinari, anziché all'intero Consiglio, ad una sezione di
esso composta di quindici membri eletti all'interno dell'organo, la quale
delibera, poi, con solo nove componenti estratti a sorte"; b) se l'art.
34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, in quanto limita
"l'assistenza del difensore alla sola fase della discussione orale, con
esclusione di quella istruttoria", contrasti con l'art. 24, secondo comma,
Cost.; c) se, infine, sia compatibile col principio di pubblicità dei
dibattimenti giudiziari, quale si evince dal complesso di varie disposizioni
costituzionali (artt. 101, 111, 24 e 28 Cost.), lo stesso art. 34 che, nella
prima parte dello stesso secondo comma, stabilisce che "la discussione ha
luogo a porte chiuse".
3. - In via preliminare si rende necessario
accertare se le predette questioni siano state proposte, come richiede l'art. 1
della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, da "un giudice nel corso di un
giudizio".
La Corte ritiene che questo presupposto
sussista nel caso in esame. Ai limitati fini che qui interessano, é sufficiente
la constatazione, non controvertibile, che il legislatore, con espresse ed
univoche statuizioni, ha conferito carattere giurisdizionale alla funzione ora
esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura. A tutela dell'indipendenza dei magistrati la legislazione vigente
-, riconfermando un principio che già aveva ricevuto applicazione
nell'ordinamento democratico prefascista e che ancor più valida giustificazione
trova nella posizione che all'ordine giudiziario nel suo complesso ed ai
singoli suoi appartenenti riserva la Costituzione repubblicana - stabilisce che
il procedimento disciplinare si svolga nelle forme e nei modi che sono tipici
del processo, affinché al provvedimento destinato ad incidere sullo stato
dell'interessato, adottato con un atto che la legge definisce
"sentenza" (cfr. la rubrica dell'art. 35 del r.d.l. n. 511 del 1946)
e contro il quale é ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione
(art. 17, ultimo comma, legge 24 marzo 1958, n. 195), si addivenga con le
garanzie che sono proprie e tipiche della funzione giurisdizionale. E non é
senza rilievo la circostanza che il procedimento disciplinare a carico dei
magistrati, a differenza dell'analogo procedimento a carico dei pubblici
dipendenti, viene instaurato da un soggetto (dal Ministro della giustizia,
secondo l'art. 107, secondo comma, Cost.; anche dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione, in base all'art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195),
rispetto al quale il Consiglio superiore é collocato in posizione di assoluta
estraneità ed indipendenza.
4. - Passando all'esame della prima
questione, si deve ribadire (cfr. sent. n. 44 del
1968) che il Consiglio superiore é stato voluto dalla Costituzione in
diretta attuazione del principio secondo il quale " la magistratura
costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere" (art.
104) e che, in funzione di siffatta garanzia, ad esso é stato riservato (art.
105) ogni provvedimento concernente lo stato dei magistrati: sicché l'effetto
proprio del conferimento di tali attribuzioni al Consiglio é quello di
escludere, in materia, la competenza di altri pubblici poteri e di impedire che
l'esercizio di esse (salvo il caso dell'azione disciplinare) possa essere
condizionato ad iniziative esterne (cfr. sent. n. 168 del
1963). Ma, rispettata tale riserva, la legge - alla quale é demandata,
nell'ambito delle indicazioni fondamentali contenute nell'articolo 104, la
determinazione della concreta struttura del Consiglio, ed alla quale lo stesso
art. 105 rinvia per la disciplina che deve presiedere all'esercizio delle
funzioni ivi elencate - può legittimamente porre norme attinenti
all'organizzazione di quel consesso: e tali sono, indubbiamente, quelle che
concernono l'istituzione di un'apposita sezione disciplinare. Dalle norme
costituzionali di raffronto, in definitiva, non é data in alcun modo la
possibilità di dedurre che la Costituzione abbia voluto che tutte le competenze
elencate nell'art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo plenum; ché
invece, il largo spazio riservato al legislatore ordinario induce a negare
l'esistenza di una siffatta direttiva. Né questa può ricavarsi da un principio
che, secondo la tesi sostenuta dalle parti, sarebbe comune a tutti gli organi
ai quali la Costituzione direttamente attribuisce determinate competenze,
principio del quale l'art. 72, terzo comma, darebbe indiretta conferma. Ed
invero é da ritenere che per quanto riguarda l'ordinamento di tali organi sia
necessario tener conto, di volta in volta, della peculiarità delle singole
funzioni e del grado di maggiore o minore dettaglio col quale la Costituzione o
leggi costituzionali ne abbiano disciplinato la struttura ed il funzionamento.
E nella specie - come si é detto e come già fu messo in luce, ad altri effetti,
nella sent. n.
168 del 1963 - non c'é dubbio che gli artt. 104 e 105 Cost. abbiano
affidato al legislatore ordinario un ampio potere di organizzazione.
Va peraltro aggiunto che, se nessun
precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio superiore in
sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve rispettare l'autonomia
del Consiglio, al quale va demandata la scelta dei componenti, ed occorre
necessariamente tener conto delle linee fondamentali secondo le quali, in
conformità dell'art. 104 Cost., risulta strutturato il consesso. Con
quest'ultima affermazione si vuol dire che il legislatore non può istituire
sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti eletti dal
Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di magistrati che
concorrono alla formazione del Consiglio: e ciò non perché in questo si faccia
luogo a rappresentanza di interessi di gruppo - il che sarebbe del tutto
inconciliabile con il carattere assolutamente generale degli interessi affidati
alla cura di quell'organo -, ma in considerazione del fatto che le linee
strutturali segnate nell'art. 104 Cost., ispirate all'esigenza che
all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura
contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie sono
portatrici, devono trovare ragionevole corrispondenza nelle singole sezioni,
quando a queste siano commessi poteri deliberanti.
5. - Conforme ai principi ora enunciati é
la struttura della Sezione disciplinare delineata nell'art. 1 della legge
impugnata, secondo il quale essa é composta dal vice presidente del Consiglio,
che la presiede di diritto, da cinque magistrati di cassazione (di cui due con
ufficio direttivo), da tre magistrati di corte di appello, da tre magistrati di
tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento, tutti nominati per
elezione dal Consiglio stesso. Risulta da ciò che tutte le categorie elettive
che compongono il consesso unitario concorrono - e, almeno tendenzialmente, in
modo proporzionale - a formare la Sezione, mentre, per quanto riguarda i membri
di diritto, é da osservare che il Presidente del Consiglio deve presiederla in
alcuni casi ed in tutti gli altri ha facoltà di presiederla quando lo ritenga opportuno
(art. 18 legge 24 marzo 1958, n. 195), e che l'esclusione del presidente e del
procuratore generale della Corte di cassazione trova giustificazione, per il
primo, nella circostanza che avverso le decisioni della Sezione é previsto il
ricorso alle Sezioni Unite dell'organo che egli presiede e, per il secondo,
nell'attribuzione allo stesso della titolarità dell'azione disciplinare,
conferitagli dall'art. 14 della legge n. 195 del 1958 e della funzione
requirente presso la Sezione stessa (art. 1, ultimo comma, legge n. 1198 del
1967).
A diversa conclusione si deve invece
pervenire per l'art. 2, secondo il quale, nell'ambito della sezione, il
collegio deliberante per il singolo procedimento é composto, oltre che dal vice
presidente, da due membri eletti dal Parlamento, da tre magistrati di
Cassazione (di cui uno con ufficio direttivo) e da tre magistrati di appello o
di tribunale: tutti prescelti col metodo del sorteggio fra i componenti della
Sezione. In base a quanto innanzi é stato precisato, la norma risulta viziata
di illegittimità costituzionale perché consente che il singolo collegio possa
risultare composto con la totale esclusione dei magistrati di appello o dei
magistrati di tribunale. Vero é che l'ultima parte del primo comma prevede che "almeno
due" dei suddetti magistrati debbano appartenere alla stessa categoria
dell'incolpato e che il secondo comma stabilisce che, procedendosi nei
confronti di un uditore o di un aggiunto, due dei componenti debbano essere
magistrati di tribunale: ma é ovvio che anche in questi casi il meccanismo é
tale da poter comportare l'esclusione dal collegio di tutti i magistrati di
appello o di tutti i magistrati di tribunale. E risulta con ciò violato l'art.
104 Cost., perché nell'esercizio di una delle più delicate competenze del
Consiglio, non é assicurata la presenza di tutte le categorie che, in base alla
stessa legge, concorrono alla formazione del consesso unitario.
La dichiarazione di illegittimità
costituzionale deve necessariamente colpire, oltre che il primo ed il secondo
comma, anche: a) il quarto comma che - sulla imprescindibile base della
struttura organizzativa delineata nel primo comma - stabilisce una particolare
composizione del collegio nell'ipotesi in cui siano sottoposti a procedimento
disciplinare il primo presidente, il presidente aggiunto, il procuratore
generale della Corte di cassazione o il presidente del tribunale superiore
delle acque pubbliche: la dichiarazione di illegittimità non riguarda, tuttavia,
quella parte della disposizione che per le suddette ipotesi prevede che la
Sezione sia presieduta dal Presidente del Consiglio; b) il quinto comma che, in
diretta connessione col primo, stabilisce il metodo del sorteggio.
6. - In conseguenza delle statuizioni
indicate nel numero precedente, la Sezione disciplinare eserciterà le sue
funzioni nella struttura precisata dalle disposizioni per le quali non
interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il legislatore,
tuttavia, dovrà provvedere a dettare la disciplina per le supplenze che si
rendessero necessarie ed a regolare il modo in cui, nei casi nei quali la
presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio, debba farsi luogo
all'esclusione dal collegio di uno dei tre componenti eletti dal Parlamento.
7. - La seconda questione é infondata.
Entrambe le ordinanze, partendo dal presupposto che sia preclusa l'assistenza
del difensore durante l'istruttoria, impugnano l'art. 34, secondo comma, del
r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511. Ma tale articolo riguarda esclusivamente la fase
dibattimentale, mentre quella istruttoria trova la sua disciplina nell'art. 32
che, nel terzo comma, rinvia alle norme relative all'istruttoria nei
procedimenti penali "in quanto compatibili"; di tal che il dubbio di
illegittimità costituzionale prospettato dalle ordinanze avrebbe dovuto
investire questa disposizione, che invece non é stata oggetto di denunzia.
8. - Infondata é anche la questione
concernente lo stesso art. 34, secondo comma, nella parte in cui esso dispone
che "la discussione ha luogo a porte chiuse".
Sebbene da nessuna delle singole norme
costituzionali di raffronto indicante nell'ordinanza sia posta la regola della
pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la Corte - ribadendo quanto fu già
affermato nella sentenza
n. 25 del 1965 - ritiene che essa sia coessenziale ai principi ai quali, in
un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi
l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento
(art. 101, primo comma, Cost.).
Questa regola, tuttavia, come la Corte
riconobbe nella precedente ricordata occasione, può subire eccezioni, in
riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e
razionale giustificazione. E va qui precisato che, mentre quando si tratta del
processo penale (per il quale la pubblicità del dibattimento ha un valore
particolarmente rilevante (le deroghe possono essere disposte solo a garanzia
di beni a rilevanza costituzionale, negli altri casi più ampio potere discrezionale
deve essere riconosciuto al legislatore nella valutazione degli interessi che
possano giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse. Tanto é a
dirsi, in particolare, per il procedimento qui in esame, al quale, come innanzi
si é detto, é stato dato carattere giurisdizionale solo in funzione di una più
rigorosa tutela dell'indipendenza del singolo magistrato, senza, quindi,
l'assoluta necessità che esso soggiaccia a tutte le regole che sono proprie del
processo penale. Di tal che non risulta illegittimo che il legislatore,
valutandone la convenienza in relazione a ragionevoli esigenze di rispetto di
interessi che travalicano quello del singolo magistrato, abbia disposto che la
discussione si svolga a porte chiuse.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei
commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198
(contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"),
nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed
é composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal
Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio
direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di
tribunale";
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa legge n. 1198 del 1967,
proposta dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli articoli 104
e 105 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, seconda parte, del
r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (contenente disposizioni sulle "guarentigie
della magistratura"), proposta dalle ordinanze indicate in epigrafe in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 34, comma secondo, prima parte,
proposta dall'ordinanza n. 220 del 1970, indicata in epigrafe, in riferimento
agli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.