SENTENZA
N. 25
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 164 del Codice di proceduta penale
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 3 dicembre 1963 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di
Ardizzone Girolamo, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964;
2) ordinanza emessa
il 30 novembre 1963 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico
di Ardizzone Girolamo ed altri, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico del direttore del quotidiano "Il giornale di
Sicilia" Ardizzone Girolamo, imputato del reato previsto e punito dagli
artt. 684 del Codice penale e 164, n. 3, del Codice di procedura penale per
avere pubblicato gli atti di un dibattimento penale tenuto a porte chiuse, la
difesa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute
nei suindicati articoli in riferimento all'art. 21 della Costituzione, che
garantisce la libertà di stampa.
Con ordinanza del 3
dicembre 1963, il Tribunale di Palermo, affermando che le suddette norme del
Codice penale e di procedura penale non dettano alcun principio che condizioni
il provvedimento del giudice, sicché dalle stesse non possono ricavarsi i
limiti prescritti dalla legge al principio generale della pubblicità delle
udienze; che, d'altra parte, il limite relativo alle manifestazioni contrarie
al buon costume non é il substrato dell'art. 164, n. 3, del Codice di procedura
penale; che conseguentemente un divieto, che non abbia tale contenuto, si pone
in contrasto con il diritto di cronaca riconosciuto anche per i fatti
giudiziari, ha ritenuto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della
questione, ed ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione
degli atti a questa Corte.
L'ordinanza
regolarmente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiate della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.
Nel presente giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto di intervento del 27
dicembre 1963, chiede che si dichiari la infondatezza della questione. Premesso
che il divieto di cui si discute non é posto a tutela del segreto istruttorio,
ma piuttosto a tutela di quegli stessi interessi, che giustificano la
esclusione della pubblicità del dibattimento, l'Avvocatura passa ad esaminare
le varie ipotesi contemplate dall'art. 423 del Codice di procedura penale,
nelle quali il presidente del collegio (od il pretore) può disporre che il
dibattimento od alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse; e rileva che
il divieto di pubblicazione non può essere esteso a tutte, indistintamente, le
dette ipotesi. Una corretta interpretazione delle norme di legge dovrebbe
portare alla conclusione che, allorché il dibattito sia tenuto a porte chiuse
per ragioni di igiene in tempi di epidemia, oppure per manifestazioni da parte
del pubblico che possano turbare la serenità del dibattimento, il divieto di
pubblicazione non trova giustificazione.
Considera poi che
potrebbe mettersi in dubbio che la diffusione di notizie relative a procedimenti
giudiziari costituisca manifestazione di pensiero, dal momento che molti atti
di polizia giudiziaria, le requisitorie, le sentenze sono il risultato delle
rappresentazioni di fatti e di opinioni proprie della polizia giudiziaria o
della magistratura. Comunque, esaminando le altre ipotesi indicate nell'art.
423 del Codice di procedura penale, la legittimità di esse si riscontrerebbe
nella efficienza di altri interessi costituzionalmente garantiti, idonei a
neutralizzare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato
dall'art. 21. Ed infatti, hanno rilevanza costituzionale l'interesse alla
imparzialità della pronunzia giudiziaria, l'interesse alla riservatezza
personale, l'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia
la convivenza sociale, e la stessa morale, qualora si ritenga che abbiano
identità di contenuto la morale di cui all'art. 423 suindicato ed il buon
costume garantito dalla Costituzione. Per i rimanenti casi, infine, sempre
secondo l'Avvocatura dello Stato, la costituzionalità della norma troverebbe
fondamento nella nozione di "altruità della notizia" intesa in senso
giuridico, nel senso cioè che la notizia non può essere diffusa senza il
consenso del soggetto al quale essa appartiene: e le notizie relative ai procedimenti
giudiziari sarebbero da considerare giuridicamente altrui.
Con altra ordinanza
pronunziata in data 30 novembre 1963 nel procedimento penale contro Ardizzone
Girolamo ed altri, lo stesso Tribunale di Palermo ha sollevato, su istanza
della difesa, la medesima questione di legittimità costituzionale degli artt.
684 del Codice penale e 164, n. 3, del Codice di procedura penale in
riferimento all'art. 21 della Costituzione. Si osserva in detta ordinanza che
l'art. 21 della Costituzione pone un solo limite alla libertà di stampa, e cioé
le manifestazioni contrarie al buon costume, fra le quali non può essere
inclusa nessuna delle ipotesi che autorizzano a procedere al dibattimento
penale a porte chiuse.
L'ordinanza é stata
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 54 del 29 febbraio 1964. Non vi é stata costituzione di parti.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause
possono essere riunite e decise con unica sentenza dal momento che le ordinanze
di rimessione propongono un'unica ed identica questione di legittimità
costituzionale: quella della libertà di stampa, che sarebbe violata dalla
impugnata norma di cui all'art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale, in
quanto sancisce il divieto di pubblicazione a mezzo della stampa del contenuto
di documenti e di ogni atto orale o scritto relativi alla istruzione o al
giudizio, se il dibattimento é tenuto a porte chiuse. L'ordinanza del 3
dicembre 1963, pur accennando incidentalmente alla mancanza di un "principio
che condizioni il provvedimento del giudice, sicché non possono ricavarsi i
limiti prescritti dalla legge al principio generale della pubblicità delle
udienze" non sviluppa tale concetto, e non lo pone in relazione ad un
precetto costituzionale, sicché deve escludersi che essa abbia inteso sollevare
questioni di legittimità degli artt. 423 e 425 del Codice di procedura penale,
che disciplinano i casi di eccezione al principio generale della pubblicità
delle udienze.
2. - La pubblicità
del dibattimento é garanzia di giustizia, come mezzo per allontanare qualsiasi
sospetto di parzialità; ed anche le norme che disciplinano i casi nei quali, a
tutela di svariati interessi, é necessario derogare al principio della
pubblicità, debbono attenere al retto funzionamento della giustizia, bene
supremo dello Stato, garantito anch'esso dalla Costituzione. Ma vano espediente
sarebbe quello di escludere la presenza del pubblico dal dibattimento, qualora
fosse consentito di portare a conoscenza di una larga cerchia di persone, a
mezzo della stampa, il contenuto di quegli atti o documenti che nel processo
abbiano assunto carattere riservato. Onde, il divieto sancito dall'art. 164, n.
3, del Codice di procedura penale va posto sempre in rapporto diretto con le
stesse particolari esigenze di giustizia e valutato in funzione di esse.
3. - Le due ordinanze
di rimessione partono dalla premessa che la cronaca giudiziaria, siccome
espressione della libertà di stampa, troverebbe un solo limite nelle
manifestazioni contrarie al buon costume, che é il limite espressamente
previsto dall'art. 21 della Costituzione. Ma ciò non é esatto perché altri
limiti sussistono. Ed anche le libertà cosiddette privilegiate, non possono
sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali impongono
limiti naturali alla espansione di qualsiasi diritto.
Già questa Corte ha
avuto occasione di affermare che "la tutela costituzionale dei diritti ha
sempre un limite insuperabile nell'esigenza che, attraverso l'esercizio di essi
non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione" (sentenza n. 19 dell'anno 1962).
Né con ciò un bene
viene sacrificato ad un altro, quando invece viene regolata, nella armonica
tutela di diversi fondamentali interessi, la coesistenza di essi in un ben
ordinato sistema di convivenza sociale. Anche nel caso in esame il limite posto
dalla norma impugnata non lede il principio della libertà di stampa, ma ne
sottopone l'esercizio ad una condizione derivante dalla necessità di tutelare
un altro bene pubblico, non meno importante, quale é la giustizia.
4. - L'art. 164, n.
3, limita la libertà di stampa in tutti i casi in cui il dibattimento viene
celebrato a porte chiuse, con un generico riferimento agli artt. 423 e 425 del
Codice di procedura penale. Ma non tiene conto della circostanza che, in alcune
delle ipotesi previste da tali articoli, ed attinenti soltanto alla presenza
fisica del pubblico nelle aule di udienza, il principio della pubblicità del
dibattimento viene sacrificato a tutela di interessi, che nulla hanno a che
vedere con gli interessi della giustizia, e che non possono ricevere alcun
pregiudizio dalla divulgazione a mezzo della stampa di notizie processuali.
Nel caso in cui il
dibattimento si tenga a porte chiuse "per ragioni di pubblica igiene, in
tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose" e
nel caso in cui la pubblicità del dibattimento possa "eccitare riprovevole
curiosità" il collegamento fra le due tutele non trova alcuna
giustificazione e la norma impugnata si pone in contrasto col precetto
dell'art. 21 della Costituzione.
In particolare, poi,
per quel che riguarda la seconda delle suindicate ipotesi, va rilevato che la
"riprovevole curiosità" a cagione della natura dei fatti o della
qualità delle persone attiene al dibattimento considerato in sé stesso e nel
suo ordinario svolgimento, ond'é che la tutela dell'interesse in tal modo
protetto non può andare oltre il dibattimento stesso ed intaccare la libertà di
stampa, nel cui settore - per altro - il concetto di curiosità assume aspetti e
valori ben diversi.
5. - La serenità del
dibattimento, volta a garantire l'interesse alla imparzialità della pronuncia
ed alla indipendenza del giudice, viene legittimamente tutelata non soltanto
escludendo la presenza del pubblico dal dibattimento, ma anche vietando la
divulgazione a mezzo della stampa di notizie ad esso inerenti. Infatti, non si
può disconoscere che qualora le manifestazioni del pubblico possano turbare la
serenità del dibattimento, il pericolo di nocumento sussiste anche
successivamente per effetto della divulgazione a mezzo della stampa. Tuttavia
non trova adeguata giustificazione il perdurare del divieto "fino a che
siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato",
in quanto la serenità del dibattimento non corre più alcun pericolo, allorché -
esauriti i vari gradi di giurisdizione - il processo si sia concluso. Né si può
ipotizzare - come ritiene l'Avvocatura generale dello Stato - alcun pericolo
per altri eventuali processi futuri, diversi da quello per il quale il
dibattimento é stato celebrato a porte chiuse, in quanto, per ciascuno dei
nuovi processi, subentrano nuove situazioni autonomamente tutelate. Ond'é che la
norma impugnata va dichiarata illegittima limitatamente alla parte relativa al
tempo in cui ha vigore il divieto di pubblicazione.
6. - Per quanto
riguarda le altre ipotesi previste dagli artt. 423 e 425 del Codice di
procedura penale, la legittimità del divieto di pubblicazione sancita dall'art.
164, n. 3, dello stesso Codice si rinviene nella tutela di altri interessi
costituzionalmente garantiti: la sicurezza dello Stato, riferita alla tutela
della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e
della difesa militare e civile dello Stato; l'ordine pubblico, inteso nel senso
di ordine legale, su cui poggia la convivenza sociale (sentenza n. 2 dell'anno 1956); la morale che va collegata al concetto di
buon costume, limite espressamente dichiarato dall'art. 21; la tutela dei
minori, per i quali la pubblicità dei fatti di causa può apportare conseguenze
veramente gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione
alla loro vita materiale. In tutti questi casi, sussistono interessi
costituzionalmente garantiti, che appaiono perfettamente idonei a legittimare
la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
decidendo sulle due
cause riunite,
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 164, n. 3, del Codice di procedura
penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione limitatamente alle ipotesi
di dibattimento celebrato a porte chiuse perché la pubblicità "può
eccitare riprovevole curiosità" e per "ragioni di pubblica
igiene";
dichiara la
illegittimità costituzionale del medesimo art. 164 - ai sensi e nei limiti di
cui in motivazione - nella parte "fino a che siano trascorsi i termini
stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato" riferita alla ipotesi di cui
all'art. 423 del Codice di procedura penale "quando avvengono da parte del
pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenità del dibattimento";
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 164, n. 3, del
Codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze del Tribunale di Palermo
del 30 novembre e del 3 dicembre 1963, in riferimento all'art. 21 della Costituzione,
per quanto riguarda le altre ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse
previste dagli artt. 423 e 425 del Codice di procedura penale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.