SENTENZA
N. 1
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929,
n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929
tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 3 luglio 1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra Di Filippo Gigliola e Aldomir Gospodinoff, iscritta al n. 498 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 320 del 3 dicembre 1975;
2) ordinanza
emessa il 13 febbraio 1976 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento
civile vertente tra Mimmi Augusto e Olivieri Claudia, iscritta al n. 377 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976;
3) ordinanza
emessa il 12 febbraio 1976 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento
civile vertente tra Filippucci Lorenzo e Donati Paola, iscritta al n. 408 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 del 30 giugno 1976;
4) ordinanza
emessa il 12 marzo 1976 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento
civile vertente tra Calvo Mario e Pretti Angiolina, iscritta al n. 502 del
regisitro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 253 del 22 settembre 1976.
Visti gli
atti di costituzione di Di Filippo Gigliola, di Donati Paola, di Claudia
Olivieri, di Lorenzo Filippucci e di Aldomir Gospodinoff;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi gli
avvocati Paolo Barile e Mauro Mellini per Di Filippo, l'avv. Domenico Barillaro
per Olivieri, l'avv. Corrado Bernardini per Filippucci, gli avvocati Pietro
Gismondi e Filippo Satta per Gospodinoff.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza emessa il 3 luglio 1975 nel corso di un procedimento civile vertente
tra Di Filippo Gigliola e Gospodinoff Aldomir, la Corte suprema di cassazione -
Sezioni unite civili - sollevava, in riferimento rispettivamente agli artt. 2,
3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione ed agli artt. 2, 3, 7, 29 Cost., due
questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 17 della legge 27
maggio 1929, n. 847, recante "Disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al
matrimonio".
Secondo la
prima di esse, la norma denunciata, dando applicazione ai commi quarto, quinto
e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, renderebbe
operante la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore
dell'ordinamento canonico nel quale, per la natura degli organi cui é demandata
la trattazione delle cause matrimoniali, la tutela in giudizio e il diritto di
difesa non sono garantiti secondo le linee fondamentali dell'ordinamento
statale e si porrebbe così in contrasto con il principio supremo del sistema
costituzionale concernente il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale
quale si attua attraverso i criteri dell'indipendenza, dell'imparzialità e
della precostituzione del giudice, nonché il diritto di ciascuno ad agire in
giudizio e ad esercitare in ogni stato e grado del procedimento, partecipando
ad ogni atto di esso, il diritto inviolabile di difesa.
Con la
seconda questione si deduceva che la stessa norma - interpretata secondo un
costante orientamento giurisprudenziale nel senso che il giudice statale non
possa sindacare la conformità della pronuncia ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario ai principi informatori dell'ordinamento italiano e
specificamente di quello matrimoniale (c.d. ordine pubblico internazionale:
art. 797, n. 7 cod. proc. civ., art. 31 disp. prel. cod. civ.) - imporrebbe al
giudice di rendere esecutive anche pronunzie di nullità per cause non previste
dalla legge italiana (ed in particolare, come nella specie, per riserva
mentale), consentendo così di attribuire rilevanza nell'ordinamento interno ad
un tipo di matrimonio contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla
Costituzione e, in definitiva, anche con i supremi principi del sistema
costituzionale relativi all'eguaglianza dei cittadini ed al concetto stesso di
matrimonio accolto nella Carta fondamentale. A tal fine venivano illustrate le
differenze fondamentali di disciplina e di criteri ispiratori che attengono ai
due istituti del matrimonio canonico e di quello civile, evidenziando poi con
più preciso riferimento alla rilevanza riconosciuta alla riserva mentale nella
regolamentazione canonica come questa, se da un lato appare giustificata nella
logica della tutela del sacramento, dall'altro sembra confliggere con i
principi costituzionali nella misura in cui disconosce ogni esigenza di tutela
per la società naturale nata dal matrimonio, implicando oltre tutto che possa
essere liberato dal vincolo proprio il coniuge che abbia maliziosamente posto
le relative condizioni con l'effetto di vedere premiata la propria malafede.
2. - Si é
costituito in giudizio innanzi a questa Corte la signora Gigliola Di Filippo,
con memoria depositata il 25 novembre 1975, nella quale, ribadite ed estese le
censure già espresse nell'ordinanza di rinvio, si conclude per l'accoglimento
delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale.
Anche il
signor Aldomir Gospodinoff si costituiva in questo giudizio con deduzioni
prodotte il 23 dicembre 1975, nelle quali eccepiva irrilevanza delle questioni
sollevate, essendo già stata pronunciata fra le parti sentenza passata in
giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio e mancando un
interesse ad impugnare tali norme anziché quelle che regolano gli effetti
patrimoniali della pronunzia di nullità. Chiedeva nel merito decisione di
rigetto.
Con
successive memorie le parti sviluppavano ulteriormente le rispettive
argomentazioni. Nella discussione il Gospodinoff ribadiva le conclusioni prese.
L'avv. Barile per Di Filippo Gigliola concludeva chiedendo sentenza
interpretativa di rigetto sul problema dei poteri del giudice italiano in sede
di "delibazione" delle sentenze dei tribunali ecclesiastici e
sentenza interpretativa di accoglimento sul problema del regime patrimoniale
conseguente alla intervenuta efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze
dichiarative della nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario;
l'avv. Mellini ribadiva le conclusioni già prese.
3. - Con
ordinanza emessa in data 12 febbraio 1976, nel corso del procedimento civile
vertente tra Filippucci Lorenzo e Donati Paola, la Corte d'appello di Roma ha
sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale. Svolgeva
argomentazioni simili a quelle di cui all'ordinanza delle Sezioni unite della
Corte di cassazione; rilevava inoltre, con riferimento alla prima questione,
che neppure la normativa della recente Costituzione Apostolica Regimini
Ecclesiae Universae, la quale consente, fra l'altro, il ricorso avverso
l'atto di rimozione di un giudice, sarebbe tale da superare ogni perplessità,
permanendo pur sempre il potere del Sommo Pontefice di prorogare e spostare la
competenza degli organi giudicanti e restando in vigore le incapacità
processuali connesse allo status di acattolico e scomunicato; risultando
altresì violato il diritto alla tutela giurisdizionale, dato che il giudizio di
appello potrebbe essere sostituito, in base a recenti disposizioni normative
dell'ordinamento canonico, da un decreto.
4. - Si
costituivano innanzi a questa Corte le parti del processo a quo. La difesa di
Donati Paola nell'atto di costituzione ed in successiva memoria chiedeva si
pronunciasse sentenza di accoglimento, svolgendo le argomentazioni contenute
nell'ordinanza della Corte d'appello.
La difesa di
Filippucci Lorenzo contestava analiticamente il fondamento dei dubbi di
costituzionalità prospettati in tale ordinanza ed eccepiva irrilevanza della
questione a carattere sostanziale e di alcuni profili della questione a
carattere processuale, assumendo non trovassero riscontro nelle effettive
vicende del procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici al termine del
quale era stata adottata la decisione della cui esecutività si era discusso
innanzi alla Corte d'appello e nell'effettivo contenuto di questa.
In successiva
memoria e nella discussione orale approfondiva le sue tesi e ribadiva le
conclusioni prese.
5. - Con
ordinanza emessa in data 13 febbraio 1976 nel corso di procedimento civile fra
Mimmi Augusto ed Olivieri Claudia la medesima Corte d'appello di Roma sollevava
analoghe questioni in ordine all'art. 17 legge 27 maggio 1929, n. 847, con
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 101 ss. Cost. Nel ribadire gli argomenti
svolti nell'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la Corte
d'appello di Roma osservava ancora che inerisce al diritto alla tutela
giurisdizionale l'esigenza di una decisione definitiva e che dalla mancanza di
tale definitività - propria dell'ordinamento canonico - deriva inoltre una
lesione della certezza del diritto.
6. - Si
costituiva in giudizio innanzi a questa Corte Olivieri Claudia chiedendo
decisione di accoglimento.
Nell'atto di
costituzione, in successiva memoria e nella discussione orale ribadiva ed
ampliava i dubbi di costituzionalità evidenziati nell'ordinanza della Corte
d'appello.
7. - Con
ordinanza emessa il 12 marzo 1976 nel procedimento civile fra Calvo Mario e
Pretti Angiolina la Corte d'appello di Torino sollevava analoga questione in
ordine all'art. 17 legge 847 del 1929, con riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24,
25, 101, 102 Cost.
Dopo essersi
richiamata all'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione,
rilevava ancora la Corte d'appello di Torino che la stessa funzione dei
tribunali ecclesiastici - i quali hanno il compito di accertare se il sacramento
é valido e non piuttosto di tutelare i diritti dei singoli - induce a dubitare
della costituzionalità delle norme le quali impongono di recepire nel nostro
ordinamento i risultati della loro attività. Basterebbe ricordare il potere del
S.P. di rendere definitive decisioni ancora impugnabili per dimostrare come
nell'ordinamento canonico siano carenti di tutela gli interessi dei singoli e
non sia garantita l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici.
Né, d'altra
parte, potrebbe considerarsi sufficiente compenso alla scarsa garanzia che
l'ordinamento canonico appresta per il convenuto l'esistenza e l'attività del
difensore del vincolo; e neppure il rilievo circa la congruenza del sistema
processuale canonistico rispetto a quello sostanziale che regola l'atto
consentirebbe di superare il dubbio di costituzionalità.
8. - Le
menzionate ordinanze pongono in definitiva una questione a carattere
processuale ed una questione a carattere sostanziale.
Si dubita, in
primo luogo, che sia costituzionalmente legittimo - in riferimento agli artt.
2, 3, 7, 24, 25, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Cost. - l'art. 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847, recante "Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte
relativa al matrimonio", che rende operante la rinunzia dello Stato
all'esercizio della giurisdizione in questa materia a favore di quella
canonica, potendosi, ad avviso dei giudici a quibus, ragionevolmente
pensare che per effetto di tale rinuncia rimangano violati: 1) il principio
supremo dell'ordinamento costituzionale concernente il diritto del cittadino
alla tutela giurisdizionale, in relazione: a) alla mancanza di sanzioni e di
mezzi di coercizione materiale, riscontrabile nell'ordinamento canonico, nei
confronti dei testi che non si presentano, rifiutano di rispondere, asseriscono
il falso; b) alla inidoneità a testimoniare stabilita per chi é colpito da
scomunica; c) al potere del Sommo Pontefice di rendere definitive sentenze
impugnabili; d) alla possibile sostituzione della sentenza di secondo grado con
un decreto; e) alla mancanza di giudicato definitivo; 2) i principi supremi
dell'indipendenza, imparzialità e precostituzione del giudice, in relazione: a)
alla amovibilità dei giudici ecclesiastici ad nutum Episcopi ed alla
necessità di conferma da parte del nuovo Ordinario nell'ipotesi di sopravvenuta
vacanza della sede; b) alla avocabilità al Pontefice di qualunque causa, con
potere di deferirla a giudici di volta in volta designati; c) al potere del
Sommo Pontefice di proroga o spostamento degli organi giudicanti; 3) nonché al
diritto di ciascuno di agire in giudizio e di esercitare, in ogni stato e grado
di esso, il diritto della difesa, in relazione: a) al riconoscimento di
incondizionata capacità processuale ai soli coniugi cattolici; b) alla
possibilità che il difensore venga rifiutato dall'Ordinario; c) ad un sistema
per cui il convenuto conosce il libello solo dopo il suo interrogatorio; d) al
divieto per le parti ed i loro difensori di assistere agli atti della
istruzione.
Si dubita, in
secondo luogo, che sia costituzionalmente legittimo - in riferimento agli artt.
2, 3, 7 e 29 della Costituzione - l'art. 17 suddetto, potendosi, ad avviso dei
giudici a quibus, ragionevolmente pensare che tale norma, interpretata
secondo un costante orientamento giurisdizionale nel senso che il giudice
statale non possa sindacare la conformità della pronunzia ecclesiastica di
nullità del matrimonio concordatario ai principi informatori dell'ordinamento italiano
e specificamente di quello matrimoniale (c.d. ordine pubblico internazionale:
art. 797, n. 7, cod. proc. civ., art. 31 disp. prel. cod. civ.) imponga di
rendere esecutive anche pronunzie di nullità per cause, come la riserva
mentale, non previste dalla legge italiana e, pertanto, un tipo di matrimonio
contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione e, in
definitiva, anche con i supremi principi del sistema costituzionale relativi
all'eguaglianza dei cittadini ed al concetto stesso di matrimonio accolto nella
Carta fondamentale, che é ispirato all'esigenza di tutelare la famiglia, quale
società naturale fondata sul matrimonio e valorizza - più che la ricerca delle
motivazioni soggettive in base alle quali ciascuno degli sposi si determina al
matrimonio, cui dà fondamentale ed assorbente rilievo il diritto canonico,
esaminandole alla luce del valore sacramentale dell'atto - il dato oggettivo
della dichiarazione, fonte di autoresponsabilità e del consenso che si rinnova
nella comunanza di vita.
Considerato in diritto
Le questioni
sollevate con le ordinanze di rimessione di cui in narrativa attengono per un
verso alla compatibilità con quanto dispongono gli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e
seguenti Cost. della rinunzia alla giurisdizione in materia di validità del
matrimonio concordatario operata dallo Stato Italiano con l'art. 17 della legge
27 maggio 1929, n. 847. dubitandosi che per effetto di tale rinunzia rimangano
violati i principi supremi dell'ordinamento costituzionale circa il diritto
alla tutela giurisdizionale, l'indipendenza, imparzialità e precostituzione del
giudice, nonché il diritto di ciascuno di agire in giudizio ed il diritto di
difesa, in relazione ai profili indicati dalle ordinanze medesime; per altro
verso attengono alla compatibilità con gli artt. 2, 3, 7 e 29 Cost. dell'art.
17 della legge citata in quanto impone di rendere esecutive anche pronunzie di
nullità per cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge italiana
ed in definitiva corrispondenti ad un tipo di matrimonio contrastante con
quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione con norme che si ritengono
espressione di principio supremo nel senso predetto.
I giudizi
hanno ad oggetto questioni analoghe e possono essere decisi congiuntamente.
In primo
luogo deve essere identificato il thema decidendum: questo consiste
nell'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27
maggio 1929, n. 847, nella parte in cui imporrebbe di rendere esecutivi
nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorità
ecclesiastiche emessi in violazione di principi supremi del nostro ordinamento
costituzionale.
Ma le
questioni proposte, proprio perché sollevate in relazione all'art. 17, debbono
essere dichiarate irrilevanti. In effetti, per la sostanziale (e quasi
letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui
interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del 1929 e i commi quinto e sesto
dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con
l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la
pronuncia nel merito in ordine alle denunziate illegittimità, rimarrebbe
egualmente ferma la applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e
sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché cadute le proposizioni normative
dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le
norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso,
così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della
legge n. 810 del 1929. Il caso é assai simile ad altro già deciso da questa
Corte nel senso della irrilevanza (sentenza n. 108 del
1957).
Più
analiticamente: mentre le altre disposizioni delle leggi di applicazione del
Concordato (nn. 847 e 848 del 1929) contengono in genere norme attuative,
strutturalmente autonome, quand'anche complementari (si tratta di norme di
derivazione concordataria in senso largo da tenere ben distinte dalle norme di
derivazione concordataria in senso stretto o proprio, immesse nel nostro
ordinamento con la legge n. 810 del 1929), l'art. 17 della legge n. 847 del
1929 é costituito prevalentemente da proposizioni che riproducono, come si é
già detto, le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato,
trasponendole nel linguaggio del diritto italiano: in altre parole si
esplicitava testualmente quanto era già passato nel diritto interno con
l'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge n. 810 del 1929. Ciò
fu richiesto in termini assai netti in sede parlamentare, proprio perché la
lettera dell'articolo fosse più aderente a quella della disposizione
concordataria (Atti Camera dei Deputati, tornata del 14 maggio 1929, pag. 244).
Risulta quindi inesatta l'affermazione contenuta nell'ordinanza delle Sezioni
unite della Cassazione (e fatta propria sostanzialmente dalle Corti d'appello)
che l'art. 17 rende operante la rinunzia dello Stato all'esercizio della
giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico, in quanto la riserva a favore
del giudice ecclesiastico si era già prodotta con la inserzione nel nostro
ordinamento dei commi quarto e seguenti dell'art. 34 Concordato, così come
disposta in forza del precitato art. 1 legge 810 del 1929. La corrispondenza
del contenuto normativo non toglie però che diversa si presenti, nella
gerarchia delle fonti, la posizione degli atti che contengono le norme stesse
e, di riflesso, il grado di queste. Invero, le disposizioni dell'art. 34
Concordato e della legge n. 810 del 1929 ebbero a godere in passato della
speciale garanzia conseguita in base all'applicazione dell'art. 12 della legge
9 dicembre 1928, n. 2963, e godono attualmente della "copertura
costituzionale" fornita dall'art. 7, secondo comma, Cost.; l'art. 17,
invece (come tutte le disposizioni delle leggi nn. 847 e 848 del 1929),
contiene norme che risultano da una legge "ordinaria" nel senso più
proprio della espressione, la cui legittimità costituzionale non deve essere
necessariamente valutata soltanto in relazione ai principi supremi
dell'ordinamento costituzionale, ma é verificabile in riferimento a tutti i
singoli precetti della Costituzione, nonché eventualmente anche alle norme
dello stesso Concordato.
Ciò premesso,
si constata che nessuna altra norma, oltre quella indicata, é oggetto di
denuncia. I dispositivi delle quattro ordinanze con cui sono state sollevate le
questioni fanno riferimento soltanto all'art. 17 cit., e non a caso, basandosi
essi sull'equivoco che le norme concordatarie siano estranee all'ordinamento
statale, mentre queste lo sono in quanto norme pattizie, non già in quanto si
considerino immesse, come sono nella specie, nell'ordinamento italiano a
seguito del più volte citato ordine di esecuzione (sentenza n. 30 del
1971). E nelle motivazioni delle dette ordinanze non si rinvengono
considerazioni o anche semplici affermazioni, dalle quali si possa desumere che
altre norme siano, separatamente dall'art. 17 o in unico contesto, sospettate
di illegittimità costituzionale.
Deve, quindi,
ritenersi che le diverse questioni sollevate concernano esclusivamente l'art.
17.
Va poi
rilevato, che nemmeno le Sezioni unite hanno sollevato come autonoma questione
quella dei poteri del giudice italiano nello speciale procedimento di
delibazione per il conferimento della esecutività alle sentenze ed ai
provvedimenti ecclesiastici: in effetti é singolare, nel contesto
dell'ordinanza delle Sezioni unite, che la questione (ove veramente la si fosse
voluta sollevare) non sia stata posta con riguardo ai profili relativi alla
prima questione di costituzionalità sulla adeguatezza della tutela
giurisdizionale; evocata in forma del tutto incidentale in sede di preambolo
alla questione di diritto sostanziale (a proposito cioè della riserva mentale
di uno dei nubenti), la questio sui poteri del giudice non é stata (in
realtà) proposta, come é comprovato dal difetto di ogni indicazione circa le
norme costituzionali da utilizzare come parametro del controllo.
Va inoltre
ricordato come questa Corte abbia riconosciuto la legittimità costituzionale
della riserva disposta dall'art. 34 del Concordato a favore della giurisdizione
ecclesiastica (particolarmente nella sentenza n. 175 del
1973): tale riserva non é comunque in discussione in questo giudizio tanto
più che, sia pure per implicito, la citata sentenza ebbe a confermare il
carattere sostitutivo, per i matrimoni concordatari, della giurisdizione di
nullità dei tribunali ecclesiastici. Viene in conclusione a mancare un
requisito essenziale - quello della rilevanza - perché sia validamente e
utilmente instaurato il giudizio di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al
matrimonio), sollevate dalla Corte suprema di cassazione a sezioni unite e
dalle Corti di appello di Torino e di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 5 gennaio 1977.