SENTENZA N.
30
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato stipulato tra la
Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810,
promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Gualtieri Ferdinando, iscritta al n. 190 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 dell'11 giugno 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello
Stato Francesco Agro e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Oggetto della presente causa é la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto
comma, del Concordato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
con legge 27 maggio 1929, n. 810.
La questione é stata sollevata dal pretore
di Torino con ordinanza 22 febbraio 1969, in relazione all'art. 102, secondo
comma, della Costituzione, nell'occasione di un procedimento penale contro
Ferdinando Gualtieri per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il
pretore ha rilevato: a) che pendeva davanti al tribunale ecclesiastico di
Palermo giudizio per nullità del matrimonio celebrato dal Gualtieri, in
riferimento al quale era stata elevata l'imputazione predetta; b) che la
pendenza di questa causa atteneva all'accertamento dello stato del coniuge,
che, ove il matrimonio venisse dichiarato nullo, verrebbe a mancare, in
conseguenza facendo venir meno anche gli obblighi di assistenza predetti; c)
che peraltro la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità
di matrimonio é giurisdizione di tribunali speciali colpiti dal divieto di cui
all'art. 102, secondo comma, della Costituzione; d) che le norme del Concordato
non legittimano la giurisdizione stessa perché sono vigenti in quanto non
contrastino con le norme costituzionali.
2. - Innanzi a questa Corte l'imputato non
é comparso ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Il quale
in via pregiudiziale ha osservato che la questione é irrilevante perché per
giurisprudenza costante, l'annullamento del matrimonio non costituisce una
causa esimente del delitto di cui all'art. 570 del codice penale.
Nel merito il Presidente del Consiglio ha
ritenuto che la questione sia infondata, perché l'art. 102, secondo comma,
della Costituzione intende affermare il principio della unità della funzione
giurisdizionale dello Stato e non si riferisce pertanto ai tribunali
ecclesiastici, organi dell'ordinamento canonico. Sotto un secondo aspetto il
Presidente del Consiglio ha rilevato che la norma é una regola del Concordato che
implica rinuncia dello Stato ad esercitare la sua giurisdizione; rinunzia
consacrata dall'art. 7, e che, come analoghe rinunzie, non concreta l'ipotesi
dell'istituzione di un giudice speciale.
3. - La causa, con ordinanza 18 giugno
1970, n. 120, fu riunita a quelle iscritte ai nn. 171 del registro
ordinanze 1968, 34 del registro ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze
1970.
Venne trattata all'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 su unica relazione; l'Avvocatura dello Stato svolse le sue tesi
difensive e insistette nelle conclusioni già prese.
Successivamente la causa passò a decisione
separata, avendo la Corte rinviato al giudice di merito la causa relativa
all'ordinanza di cui al n. 105 del registro ordinanze 1970, per un nuovo esame
della rilevanza delle questioni proposte.
Considerato
in diritto
1. - In contrasto con quanto chiede
l'Avvocatura dello Stato, la Corte non ritiene di dover rimettere la causa al
giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione proposta.
É vero che la giurisprudenza nega che
l'annullamento del matrimonio abbia valore esimente dal delitto di cui all'art.
570 del codice penale quando l'obbligo di assistenza familiare violato concerne
i rapporti coniugali; ma il pretore, sollevando la questione che é all'esame di
questa Corte, ha implicitamente dissentito da quella giurisprudenza. Tale
dissenso attiene ad una particolare interpretazione del sistema, e, potendo
essere soltanto non plausibile, non porta ad una evidente mancanza di nesso fra
questione di merito e questione di legittimità costituzionale.
2. - Nel merito la Corte osserva che la
denuncia del pretore di Torino, per quanto diretta espressamente contro taluni
commi dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
con la legge 27 maggio 1929, n. 810, deve ritenersi riferita a questa legge,
nella sua relatio con le sopra indicate clausole del Concordato.
Infatti, nell'attuale causa, il giudice a quo, nei motivi della sua
ordinanza, richiama la predetta legge 27 maggio 1929, n. 810, che contiene
disposizioni per l'applicazione del Concordato, di per sé estraneo
all'ordinamento giuridico dello Stato, come atto formato da due soggetti di
pari situazione sovrana e indipendente.
3. - Le menzionate disposizioni della legge
del 1929 sono state sottoposte al controllo di questa Corte soltanto con
riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, in quanto cioè i
tribunali ecclesiastici competenti a pronunziarsi sulla nullità dei matrimoni
concordatari sarebbero giudici speciali non previsti dalla Costituzione stessa.
La questione riguarda la celebrazione del
matrimonio, e il suo esame non é precluso, come invece opina l'Avvocatura dello
Stato, dall'art. 7 della Costituzione.
É vero che questo articolo non sancisce
solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra
lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto
diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica
una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di
negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.
Nondimeno, la questione promossa dal
pretore di Torino, pur collocata nel quadro delle considerazioni su esposte, si
prospetta infondata, perché non é esatto che la giurisdizione dei tribunali
ecclesiastici abbia una natura speciale nel senso indicato nella norma
costituzionale che il pretore invoca. Tale norma vuole assicurare l'unità della
giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi della giurisdizione
ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve ricercarsi nel quadro
dell'ordinamento giuridico interno, al quale i tribunali ecclesiastici sono del
tutto estranei. Analoghi concetti sono stati espressi nella sentenza 16
dicembre 1965 n. 98, a proposito della Corte di giustizia delle comunità
europee, investita di giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita
giuridica dello Stato; che possono perciò costituire, secondo la detta
sentenza, soltanto materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte
dell'ordinamento statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non
disconoscerne gli effetti.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1929, n. 810, sollevata dal
pretore di Torino, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione,
per la parte della legge predetta che ha immesso nell'ordinamento dello Stato
l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la Santa Sede e
l'Italia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.