SENTENZA
N. 98
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo
comma, del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, promosso con ordinanza emessa
l'11 dicembre 1964 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra
la società Acciaierie San Michele e la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 98 del 17 aprile 1965.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione delle
Acciaierie San Michele e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
udita nell'udienza
pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Arturo
Cottrau, per le Acciaierie San Michele, l'avv. Mario Giuliano, per la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Tribunale di
Torino, giudicando in una causa di opposizione a precetto proposta dalle
Acciaierie San Michele di Torino contro la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, ha denunciato per illegittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 102 e 113 della Costituzione, gli artt. 33, secondo comma, 41 e 92,
ultimo comma, del Trattato istitutivo della Comunità predetta, reso esecutivo
con legge 25 giugno 1952, n. 766.
L'ordinanza di
rimessione, pronunciata l'11 dicembre 1964, ha rilevato che le norme denunciate
determinano l'esclusiva competenza della Corte di giustizia della Comunità a
giudicare sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Alta autorità ed a sospendere
l'efficacia esecutiva di quelli emessi, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del
trattato; e inoltre limitano la tutela giurisdizionale contro tali
provvedimenti ai soli casi di sviamento di potere. In tal modo collidono con
fondamentali principi della nostra Costituzione: quelli che demandano la
funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
dell'ordinamento giudiziario, e quelli che vietano l'istituzione di giudici
straordinari o di giudici speciali, e assicurano ad ogni cittadino la piena
tutela dei diritti ed interessi legittimi contro gli atti della pubblica
Amministrazione.
A queste
considerazioni il Tribunale ha premesso che suscita perplessità il problema del
modo di inserimento, nel nostro ordinamento giuridico, di disposizioni
racchiuse in trattati internazionali capaci di incidere su norme della
Costituzione; e che tali perplessità si sono accentuate dopo la sentenza di questa
Corte del 7 marzo 1964, n. 14, la quale, pur ribadendo la possibilità di
stipulare trattati limitanti la sovranità e di darvi esecuzione con legge
ordinaria, ha precisato che l'art. 11 della Costituzione non ha conferito a
questa legge efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto: la
conseguenza é, secondo il Tribunale, che le norme alle quali allude il citato
art. 11 della Costituzione acquistano efficacia soltanto se la legge che ne
autorizza la ratifica sia una legge di revisione costituzionale.
L'ordinanza é stata
notificata ai procuratori delle parti il 21 dicembre 1964 e al Presidente del
Consiglio dei Ministri il giorno 26 successivo; é stata comunicata ai
Presidenti delle Camere il 23 dicembre 1964; é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 98 del 17 aprile 1965.
Si sono costituiti in
giudizio, l'11 gennaio 1965 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e
il 5 maggio 1965 le Acciaierie San Michele. Il 15 febbraio 1965 é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - Le Acciaierie
San Michele hanno opposto l'incostituzionalità formale dell'ordine di
esecuzione del trattato istitutivo della Comunità contenuto nella legge 25
giugno 1952, n. 766, e hanno ribadito l'illegittimità costituzionale degli
artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato, in riferimento
agli artt. 102 e 113 della Costituzione. Hanno rilevato analoga illegittimità
per gli artt. 38, ultimo comma, 39, 42, 43, 44, 47, 50 n. 3, 58 n. 4, 59 n. 7,
60, 61, 63 lett. b, 64, 65 nn. 5 e 6, 92, primo e secondo comma, dello stesso
trattato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, 25, 27, 71, primo
comma, 101, 102,108, primo comma, 111, 113 e 138 della Costituzione; e anche a
questi articoli hanno fatto risalire l'assunto vizio di incostituzionalità dei
predetti artt. 41 e 92, ultimo comma, del trattato. Hanno impugnato di
illegittimità anche gli artt. 19, 38 e 40 del protocollo dello statuto della
Corte di giustizia della Comunità europea e 74, paragrafo 1, del regolamento di
procedura.
I motivi di
incostituzionalità formale della legge 25 giugno 1952, n. 766, sono stati
appoggiati alla opinione per cui le norme poste mediante un accordo
internazionale non possono derogare alla Costituzione senza una corrispondente
modifica di questa, attuata mediante legge costituzionale. La legge suddetta,
osservano le Acciaierie, é legge ordinaria, e il trattato al quale essa ha dato
esecuzione contiene numerose norme in chiaro conflitto con quelle della
Costituzione. Il problema che si pone di fronte a tale trattato non é quello di
vederne i particolari aspetti che lo distinguono da ogni altra fonte normativa
di produzione internazionale o di rilevare la particolare struttura della
Comunità che esso ha realizzato, ma l'altro di riconoscere la compatibilità di
quegli aspetti e di quella struttura con le particolarità del nostro
ordinamento costituzionale. Le norme del trattato non sono fra quelle
generalmente riconosciute, e pertanto non cadono sotto i principi
dell'adattamento automatico dettati nell'art. 10 della Costituzione (sentenza
di questa Corte del 12 maggio 1960, n. 32); non cadono nemmeno sotto
l'influenza della regola del successivo art. 11, perché risulta dai lavori
preparatori della Costituzione che questa norma fu predisposta in vista
dell'auspicata ammissione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite e
ad altre intese internazionali di carattere generale, sia pure intereuropee,
non con riguardo ad organizzazioni economiche limitate ad alcuni Stati
dell'Europa. Comunque, se pure, in base all'art. 11 predetto, si possono
inserire nell'ordinamento interno norme di trattati che, nei casi previsti,
comportano limitazioni di sovranità, queste limitazioni potrebbero implicare
rinuncia dello Stato alla supremazia esclusiva che gli spetta sul cittadino, ma
non soppressione o restrizione delle garanzie fondamentali a questi
riconosciute dalla Costituzione: si tratta di garanzie che attengono al
rapporto tra Stato e sudditi, e pertanto sono sottratte ad un potere di libera
disponibilità, e soprattutto non possono essere lasciate alla mercé di
istituzioni internazionali estranee all'ordinamento del nostro Paese.
Quanto ai motivi di
illegittimità sostanziale rilevati dal Tribunale di Torino sulla base dell'art.
102 della Costituzione, le Acciaierie osservano che l'ordinanza di rimessione
non dà confini al potere della Corte costituzionale, la quale può precisare in
virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quali siano le altre
disposizioni del trattato la cui illegittimità consegue alla decisione che
adotta; e pertanto esse, entro tale ambito, si ritengono facultizzate ad
estendere l'oggetto del giudizio anche a norme diverse da quelle eccepite dal
giudice a quo.
Le Acciaierie perciò
rilevano che il trattato incide su rapporti di natura strettamente privata
concernenti cittadini italiani, e la tutela giurisdizionale ne é affidata ad un
organo, come la Corte di giustizia delle Comunità, che non é idoneo a svolgere
quella funzione, perché costituito su designazione dei rappresentanti degli
esecutivi dei sei Stati membri, i quali non possiedono le doti di estraneità e
di disinteresse necessarie ad assolvere un compito di scelta così importante e
delicato e che non hanno assicurata l'indipendenza di funzioni; questo profilo,
pur non essendo stato proposto dal Tribunale, può essere esaminato in questa
sede perché l'art. 102 della Costituzione é stato già dedotto in giudizio e
l'accertamento dei limiti del suo oggetto deve essere compiuto con riguardo al
complesso testo. Con la istituzione della Corte di giustizia, e con
l'attribuzione ad essa di amplissimi poteri giurisdizionali nei confronti di
numerosissimi cittadini italiani, si soggiunge, non solo é drasticamente
limitata la loro tutela giurisdizionale, ma si sono ristrette anche le relative
garanzie; le quali costituiscono, nel loro insieme, diritti fondamentali ed
inalienabili della persona umana. Il contrasto con la Costituzione sta nel
fatto che questa afferma il principio dell'unità della giurisdizione, mentre il
trattato, non soltanto legittima una giurisdizione speciale, ma altresì una
giurisdizione speciale alla quale si può accedere con dispendio insopportabile,
perché ha una sede assai distante dal territorio dello Stato.
Secondo le Acciaierie
si sono assoggettati i cittadini a principi giuridico-economici inusitati, a
pene gravissime comminate da un organo esecutivo, attraverso un procedimento
abnorme rispetto ai principi del nostro ordinamento giuridico interno, e con
confusione di poteri, avendo l'Alta autorità quello di dare esecuzione a
disposizioni che essa stessa ha emanato.
Infine le Acciaierie,
con riferimento all'art. 33, secondo comma, del trattato, che limita ai casi di
sviamento di potere l'impugnativa delle decisioni e delle raccomandazioni
generali dell'Alta autorità, osservano che la norma, nei confronti diretti
degli imprenditori, riduce ad uno solo i quattro motivi di impugnazione che
essa indica nel primo comma, e che comprendono anche l'incompetenza, la
violazione delle forme essenziali, e la violazione del trattato e di ogni norma
giuridica concernente la sua applicazione. Con riguardo all'art. 44 dello
stesso trattato, che dà alle decisioni della Corte forza esecutiva nel
territorio degli Stati membri, le Acciaierie ritengono che ciò implica
sottrazione di tali sentenze al dettato dell'art. 111 della Costituzione, il
quale garantisce il controllo di legittimità della Cassazione per tutte le
sentenze; e comporta altresì esclusione dal presidio del doppio grado di
giurisdizione, nell'un caso o nell'altro con violazione dell'art. 3 della
Costituzione. Inoltre le Acciaierie rilevano che il protocollo sullo statuto
della Corte di giustizia, all'art. 38 in contrasto con l'art. 395 del Codice di
procedura civile, ammette la revocazione delle sentenze della stessa soltanto
in conseguenza della scoperta di un fatto di natura tale da esercitare una
influenza decisiva e che prima della loro pronunzia non era conosciuto dalla
Corte e dalla parte che domanda la revocazione: la sentenza di revocazione non
é nemmeno essa impugnabile, mentre impugnabile, secondo l'art. 403 del Codice
di procedura civile, é la sentenza pronunciata dai nostri giudici nel processo
di revocazione. Infine viene rilevato che, mentre, per l'art. 52 del Codice di
procedura civile, le parti hanno facoltà di proporre di propria iniziativa la
ricusazione del giudice, per l'art. 19 del protocollo suddetto tale facoltà é
totalmente interdetta.
3. - La Comunità
oppone l'art. 11 della Costituzione, che é formulato in modo da non avvalorare
l'ipotesi di una volontà di limitarne l'applicazione alla partecipazione alla
Organizzazione delle Nazioni Unite. Che la Comunità persegue scopi di pace e di
giustizia fra le Nazioni può desumersi dai termini della dichiarazione Schumann
del 9 maggio 1950, nella quale si disse che il sistemare sotto una comune Alta
autorità l'insieme della produzione franco-tedesca, avrebbe eliminato il
contrasto secolare fra la Francia e la Germania, e che il contributo alla
civiltà di una Europa organizzata e vitale é indispensabile per il mantenimento
di relazioni pacifiche. Non sembra dubbio che l'art. 11 della Costituzione
esprima la reciproca compenetrabilità delle esigenze di un ordinato assetto dei
rapporti sociali in seno, così alla comunità nazionale, come alla comunità
internazionale; in modo da determinare una correlazione stabile fra
l'ordinamento interno e quello internazionale e fra ben determinati obblighi
internazionali dell'Italia e l'ordinamento italiano. Si é data cioé rilevanza
costituzionale alle esigenze di tale coordinamento e di tale adeguamento, che
l'art. 10 della Costituzione vuole pure appagare con riferimento alle norme del
diritto internazionale così detto generale o comune; in modo che le norme
interne di adeguamento, automatico o non automatico, del duplice ordine di
norme internazionali indicate nei due suddetti articoli della Carta
fondamentale si pongono sullo stesso livello di ogni altra norma costituzionale
e ne assumono il rango nel sistema delle fonti dell'ordinamento italiano:
l'efficacia e il valore di tutte le norme poste dalla Costituzione si
dispiegano perciò in tutta la sfera dei rapporti che esse considerano, ma non
in quella dei rapporti rientranti nelle norme legittimate dagli artt. 10 e 11
della Costituzione. La Comunità si richiama all'opinione della dottrina che
assume la sufficienza di una legge ordinaria per l'adeguamento dei trattati
previsti nell'art. li e alla conforme citata sentenza della Corte
costituzionale 7 marzo 1964, n. 14; ed
osserva che tale opinione é e potrebbe essere soltanto la conseguenza del
presupporre che l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi
discendenti da trattati del genere non ha il medesimo valore dell'adeguamento
agli obblighi discendenti da un qualunque altro accordo internazionale, ma ha
di per sé rilevanza o valore costituzionale ed é di per sé idoneo ad immettere,
nell'ordinamento interno, norme divergenti da precetti costituzionali.
In subordine la
Comunità sostiene che sia infondato il contrasto fra le norme del trattato
denunciate a questa Corte e gli artt. 102 e 113 della Costituzione. Gli accordi
istitutivi di una organizzazione internazionale come la C.E.C.A. pongono in
essere norme giuridiche internazionali che hanno per oggetto, non il
comportamento degli Stati contraenti, ma l'ordinamento e il funzionamento delle
istituzioni o degli organi nei quali si struttura e attraverso le quali opera
l'organizzazione; il provvedimento di attuazione del trattato non si può
riferire a queste norme, non essendo concepibili né un adeguamento ad esse
dell'ordinamento giuridico italiano, né la necessità di un tale adeguamento,
perché l'organizzazione é chiamata ad operare nel quadro di un sistema distinto
e separato dagli ordinamenti degli Stati che hanno creato l'organizzazione, pur
se variamente ad essi correlato, e perché, se fosse necessario tale adeguamento
e ad esso si provvedesse, la stessa internazionalità dell'organizzazione
verrebbe irreparabilmente compromessa. Vi sono, nei trattati istitutivi di
organizzazioni internazionali come la C.E.C.A., norme che obbligano gli Stati a
non intralciare l'esercizio delle funzioni conferite all'organizzazione e a
dare efficacia nei propri ordinamenti interni, in quanto occorra, agli atti
della organizzazione; ma nessuna delle norme che riguardano l'attività
giurisdizionale della Corte di giustizia comunitaria ha a che fare con l'art.
102 della Costituzione; il quale, nello stabilire da chi e come la funzione
giurisdizionale debba essere esercitata, lascia al legislatore ordinario il
compito di delimitare la cerchia della giurisdizione interna. In quanto poi
tali norme riducono i casi di impugnazione degli atti adottati dagli organi
della Comunità, esse sono anche estranee all'art. 113 della Costituzione,
perché non sono destinate ad operare nel quadro degli ordinamenti interni e
perché la Costituzione ovviamente ed esclusivamente si riferisce agli atti
della pubblica Amministrazione italiana; e ciò a prescindere dal considerare
che l'art. 33 del trattato limita allo sviamento di potere il ricorso alla
Corte comunitaria soltanto per le decisioni e le raccomandazioni generali,
mentre l'art. 36 del trattato contempla una piena giurisdizione per le
impugnative contro gli atti singoli, come era l'atto contro il quale le
Acciaierie avevano reagito innanzi alla Corte comunitaria.
Infine, quanto al
fatto che il trattato imponga agli Stati di attribuire forza esecutiva nel
proprio territorio alle sentenze di tale Corte e alle decisioni dell'Alta
autorità che importano obblighi pecuniari, viene considerato che la disciplina
dell'efficacia in Italia delle sentenze straniere e l'esecuzione di altri atti
di autorità straniere non forma oggetto di normativa costituzionale.
4. - La Presidenza
del Consiglio dei Ministri si richiama all'art. 11 della Costituzione; se, in
base a questo, é legittimo che lo Stato partecipi attivamente ad organizzazioni
sopranazionali istituite per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni,
deve ritenersi legittimo l'esercizio da parte di tali organismi di certi poteri
di sovranità, nella specie di poteri giurisdizionali, con efficacia anche
nell'ambito del nostro Stato.
Il fatto che i
cittadini, per le materie indicate nel trattato ed entro i limiti da esso
segnati, siano soggetti ad un diverso ordine di poteri sovrani, deriva appunto
dalla loro soggezione ad un ordinamento diverso ed autonomo da quello interno,
per quanto interdipendente e compenetrabile; la riduzione dei motivi di
impugnazione contro gli atti della autorità competente, secondo questo
ordinamento, non cade sotto il divieto dell'art. 113 della Costituzione, che si
riferisce soltanto alla tutela degli atti imputabili all'ordinamento interno.
5. - Nella memoria
depositata il 1 ottobre 1965 le Acciaierie negano anzitutto che le limitazioni
della sovranità italiana desumibili dal trattato della C.E.C.A. siano imposte
in condizione di parità con gli altri paesi membri perché :
a) nel Consiglio dei
ministri dell'Organizzazione i singoli componenti non hanno una rappresentanza
paritaria e il trattato adotta (art. 53) alcuni accorgimenti per evitare che
importanti decisioni possano venire prese senza tenere conto di quegli Stati
membri che in materia preponderante producono acciaio e carbone;
b) le modificazioni
dei poteri conferiti alla Alta autorità secondo l'art. 93 del trattato, possono
essere deliberate, scaduto il periodo transitorio previsto dalla Convenzione,
con le maggioranze qualificate, le quali escludono che ogni componente concorra
con pari efficacia alle relative determinazioni;
c) anche nel comitato
consultivo dell'Alta autorità si rilevano condizioni di disparità tra la
posizione delle singole rappresentanze dei paesi membri.
Inoltre le Acciaierie
contestano che le limitazioni di sovranità contenute nel trattato servano ad
assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni: l'organizzazione non ha
carattere universale e, di fatto, non ostante la sua apertura all'adesione di
tutti gli Stati dell'Europa, é stato posto il veto all'ingresso di molti di
essi.
Quelle limitazioni,
inoltre, secondo le Acciaierie, non hanno un carattere definitivo, tanto vero
che nell'art. 95 del trattato si attribuiscono agli organi esecutivi poteri
tanto ampi da consentire modificazioni del suo testo; e l'Alta autorità della
C.E.C.A. ha usufruito spesse volte di tali poteri, il cui esercizio toglie alla
legge di esecuzione del trattato il significato e la portata che le sono
propri.
Le Acciaierie
elencano le disposizioni del trattato che derogano a norme fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale; e tra esse pongono quelle di contenuto
penale, che, per la sentenza 19 gennaio
1957, n. 12, di questa Corte, possono essere poste soltanto dallo Stato.
Ricordano che, secondo una parte della dottrina, solo il diritto comunitario
può valutare gli atti delle istituzioni della C.E.C.A. per quanto possano
incidere su diritti garantiti costituzionalmente; la stessa dottrina ha opinato
che ogni conflitto tra legge interna e legislazione comunitaria deve risolversi
a favore di quest'ultima.
Le Acciaierie
rilevano altresì che, impugnato il procedimento di formazione dell'ordine di
esecuzione, l'eccezione di illegittimità costituzionale deve involgere tutto il
contenuto del trattato, senza che si possa distinguere norma da norma, non
potendo un trattato essere respinto o accolto per parti e potendo quindi
discutersi se sia sostenibile che una legge di esecuzione di un trattato sia
viziata, oltre che formalmente, anche materialmente.
Viene infine osservato
che le norme impugnate non operano soltanto nel quadro dell'ordinamento
comunitario, ma hanno valore anche nell'ordinamento interno per gli effetti che
tale ordinamento riconosce agli atti compiuti in forza delle stesse; e questi
effetti, secondo l'art. 31 delle preleggi, non possono prodursi se contrastino
con l'ordine pubblico, come vi contrastano specialmente quelle concernenti
l'amministrazione della giustizia.
6. - La Comunità,
nella memoria presentata il 28 settembre 1965, dopo avere rilevato che il
Tribunale di Torino ha denunciato alla Corte soltanto le tre disposizioni del
trattato enunciate nel dispositivo dell'ordinanza, osserva che quella del
secondo comma dell'art. 33 non é rilevante ai fini del giudizio di merito,
perché limita la tutela giurisdizionale per le decisioni e le raccomandazioni
generali dell'Alta autorità, non per le decisioni e le raccomandazioni riferite
a singoli soggetti, come é la decisione impugnata dalle Acciaierie, per le
quali l'art. 33 riconosce la più estesa protezione.
In tutto il resto la
Comunità ribadisce le deduzioni proposte in sede di costituzione, soprattutto
in quanto assumono che la legge di esecuzione del trattato non ha inteso
immettere nell'ordinamento interno le istituzioni comunitarie, e che gli Stati
membri si sono soltanto impegnati ad assicurare, oltre che l'esercizio
indipendente delle funzioni comunitarie, anche l'efficacia, nei singoli
ordinamenti, degli atti delle istituzioni, come mezzo indispensabile per
raggiungere gli scopi di cooperazione organizzata che é nel fine del trattato,
e comunque quale conseguenza delle ben marcate individualità e indipendenza
conferite alla comunità. Il trattato ha quindi lo stesso contenuto di quelli
che due o più Stati concludono per coordinare le rispettive sfere giuridiche ed
i rispettivi ambiti di sovranità; i quali riguardano materie non incidenti in
quella costituzionale, ed anzi estranee alla normativa costituzionale.
La Comunità infine
confuta le nuove eccezioni di illegittimità dedotte nelle deduzioni delle
Acciaierie.
7. - Il Presidente
del Consiglio, nella sua memoria 1 ottobre 1965, osserva che la Corte deve
escludere ogni esame delle questioni prospettate dalle Acciaierie oltre i
limiti posti nell'ordinanza del tribunale, salvo a dichiarare, in ipotesi,
l'illegittimità di altre norme come conseguenza della decisione che sarà per
emettere, e nei limiti di tali rapporti di conseguenzialità.
Ritiene infondate le
questioni proposte dal Tribunale di Torino, per le ragioni esposte nelle
deduzioni di intervento, e aggiunge che l'art. 102 della Costituzione
stabilisce solo da chi e in che modo deve essere esercitata la funzione
giurisdizionale, senza definire l'ambito concreto della giurisdizione, compito
che nel nostro ordinamento é lasciato al legislatore ordinario. Ritiene
irrilevante la questione concernente l'art. 33, secondo comma, del trattato,
che non viene in discussione innanzi al giudice di merito, e osserva che il
principio del doppio grado di giurisdizione e la disciplina della revocazione non
costituiscono oggetto di garanzia costituzionale, così come non riveste
carattere di garanzia assoluta il principio della ricorribilità in Cassazione
per violazione di legge; escluso per le sentenze del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, ed a fortiori inapplicabile per le decisioni di una corte di
giustizia sovranazionale.
8. - All'udienza
pubblica del 14 ottobre 1965 i difensori delle parti hanno illustrato e
ribadito le proprie tesi.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del
Tribunale di Torino ha presupposto che il trattato della C.E.C.A. si inserisca
pienamente nell'ambito segnato dall'art. 11 della Costituzione.
Infatti, ricordate le
perplessità manifestatesi in dottrina sul problema del modo di immissione nel
nostro ordinamento di disposizioni contenute in trattati internazionali che
incidono su norme della Costituzione, e richiamata la sentenza di questa
Corte 7 marzo 1964, n. 14, nella quale si decise che a disposizioni del
genere l'ordinamento interno può essere adattato mediante una legge ordinaria,
il Tribunale ha denunziato per illegittimità costituzionale soltanto gli artt.
33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato, meglio, dell'art. 2
della legge 25 giugno 1952, n. 766, nella parte in cui a quegli articoli ha adeguato
il nostro ordinamento. Il Tribunale ha cioé ritenuto che, avendo questa Corte
assegnato all'art. 11 della Costituzione un valore permissivo senza attribuire
alla legge ordinaria, che rende esecutivo uno dei trattati considerativi, una
efficacia maggiore di quella che é ad essa propria, resti aperta soltanto la
questione di illegittimità costituzionale di quella legge con riguardo a
specifiche norme del singolo trattato: alle norme cioé che possono influenzare
la pronunzia di merito.
Così intesa l'ordinanza
che ha provocato l'attuale procedimento, diviene a questo estraneo l'assunto
per cui qualsiasi questione che ha per oggetto la legittimità costituzionale di
una norma di legge ordinaria si risolve in un sindacato formale di questa
legge. E non debbono nemmeno prendersi in esame le deduzioni e le istanze delle
parti che non si richiamano alle tre norme specificamente denunciate dal
Tribunale di Torino e agli articoli della Costituzione da esso invocati; alla
norma cioè che attribuisce alla Corte di giustizia comunitaria la competenza
esclusiva per la decisione dei ricorsi proposti dagli imprenditori avverso le
deliberazioni dell'Alta autorità, alla disposizione che, secondo il Tribunale,
limita tali ricorsi al solo motivo dello sviamento di poteri, e all'altra che
deferisce alla stessa Corte di giustizia ogni decisione sulla sospensione
dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni dell'Alta autorità che impongono
prestazioni di carattere pecuniario.
2. Le disposizioni
denunciate sono fuori dal dettato degli artt. 102 e 113 della Costituzione.
Tali articoli
concernono soltanto la tutela dei diritti e degli interessi che sono attribuiti
ad ogni soggetto per la sua posizione nell'ordinamento interno, e non dei
diritti e degli interessi che gli derivano dalla sua posizione in un
ordinamento estraneo, com'é quello della C.E.C.A. La C.E.C.A., avendo lo scopo
di coordinare alcune iniziative economiche svolgentisi nel territorio di più
Stati, compone un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha
riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo sistema, ma
per rendere in questo operante la cooperazione internazionale che é nei suoi
fini, e per delimitare i casi in cui ha effetti interni l'attività che gli
organi della comunità sono legittimati a svolgere nella cerchia della
rispettiva competenza.
Non si nega che
codesti effetti vanno determinati senza pregiudizio del diritto del singolo
alla tutela giurisdizionale; questo diritto é tra quelli inviolabili dell'uomo,
che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla
considerazione che se ne é fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Ma
l'ordinamento comunitario assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti
dei suoi organi che riguardano singoli soggetti (il solo punto ritenuto
rilevante dal giudice a quo): appresta infatti una protezione mediante
impugnazione ad una Corte di giustizia che, secondo il preciso testo dell'art.
31 del trattato, ha il compito di assicurare il rispetto del diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che compongono il suo
sistema e che é costituita ed opera secondo regole corrispondenti alle linee
fondamentali del nostro ordinamento giurisdizionale, anche se non ne ripetono
pedissequamente la normativa, non in tutto conveniente ad un organo di
formazione internazionale. Alla Corte di giustizia predetta concordemente si
attribuisce natura giurisdizionale; e deve rilevarsi che i suoi membri debbono
esplicare le rispettive funzioni con indipendenza e imparzialità (artt. 32 bis
e 32 ter del trattato e artt. 2 e 19 dello Statuto della Corte).
É poi vano discutere,
agli effetti degli artt. 102 e VI della Costituzione, se la Corte si pone come
organo di giurisdizione speciale rispetto ad organi ordinari della
giurisdizione dello Stato, perché il rapporto fra organi di giurisdizione
ordinaria e organi di giurisdizione speciale cui accennano i predetti articoli
deve ricercarsi nel quadro dell'ordine giuridico interno, e quindi non é
delineabile tra gli organi della giurisdizione italiana e quelli della
giurisdizione comunitaria, posti, come sono, in orbite giuridiche separate. Gli
organi della giurisdizione interna non hanno competenza a sindacare gli atti
degli organi della C.E.C.A., perché questi organi non sono soggetti al potere
sovrano degli Stati che partecipano alla comunità, non vivono nell'ordinamento
di nessuno di tali Stati, e i loro atti costituiscono soltanto materia di
qualificazione legislativa da parte dei singoli ordinamenti, sia pure nei
limiti in cui può esistere un obbligo di non disconoscerne gli effetti.
3. - Né é esatto che,
nell'ambito dell'ordinamento della C.E.C.A., risulta compressa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi previsti dall'art. 113
della Costituzione.
A parte il vedere se
la norma invocata, quando vieta di limitare la tutela giurisdizionale a
particolari mezzi di impugnazione, si riferisca pure ad atti di organi che,
come quelli della C.E.C.A., non compongono l'amministrazione interna e a limiti
che concernono i motivi della impugnazione, é certo che la restrizione alla
quale il Tribunale si é richiamato concerne le impugnazioni contro le decisioni
e le raccomandazioni diverse dalle decisioni che impongono prestazioni
pecuniarie, e non vale quindi per la decisione emessa nei confronti delle
Acciaierie San Michele, che ha per oggetto imposizioni di quel genere. Questo
secondo gruppo di decisioni, in forza dell'art. 36, secondo comma, del trattato,
é impugnabile alla Corte comunitaria con ricorso di piena giurisdizione; e
financo v'é chi sostiene che proposta tale impugnazione, ex art. 36, terzo
comma, si possono incidentalmente impugnare anche gli atti previsti nell'art.
33, secondo comma, i quali, per la loro natura, nemmeno nell'ordinamento
interno potrebbero, del resto, subire un sindacato più diffuso di quelli che
per essi é predisposto dal trattato.
4. - Quanto alla
disposizione che dà alla Corte comunitaria competenza esclusiva per la sospensione
dell'esecuzione forzata iniziata in base agli atti dell'Alta autorità rivestiti
di forza esecutiva (art. 92, ultimo comma, del trattato), é ovvio che questa
forza, concernendo provvedimenti emessi da organi estranei all'ordinamento
dello Stato, non può essere sospesa da organi che fanno parte di questo
ordinamento; il quale non può svolgere un suo imperio se non entro la sfera che
gli compete, ed é competente soltanto a valutare se possa darsi riconoscimento,
nell'ambito proprio, ad atti compiuti da organi non propri.
Ammesso che
all'esclusività della giurisdizione della Corte comunitaria sulle questioni
concernenti l'interpretazione e l'applicazione del trattato non ostano principi
della Costituzione, non si vede perché trovi ostacolo nella medesima la norma
che dà alla Corte predetta il potere di sospendere la forza esecutiva degli
atti comunitari. E a questo punto non é inutile rilevare che essa ha già
chiarito (sentenza 21 gennaio 1965) che l'art. 92 del trattato della C.E.C.A.
va inteso nel senso fatto palese dall'art. 192, quarto comma, del trattato
della Comunità economica europea e dall'art. 164, terzo comma, di quello della
Comunità europea della energia atomica, per cui il controllo della regolarità
dei provvedimenti esecutivi é di competenza delle giurisdizioni nazionali.
5. Pertanto la
questione proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe deve giudicarsi priva
di fondamento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt.
102 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza del Tribunale di Torino 11
dicembre 1964, in relazione all'art. 2 della legge 25 giugno 1952, n. 766, che
rese esecutivo il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, per la parte in cui sono stati immessi nell'ordinamento dello
Stato gli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato stesso.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.