SENTENZA
N. 12
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n.
45 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 15 giugno 1953,
che nominava i componenti effettivi e supplenti della sezione speciale per le
imposte sui profitti di regime e di contingenza presso
Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la
relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi per il ricorrente e l'avv. Pietro Virga per
Ritenuto
in fatto
Con circolare del 7
ottobre
Con successivo
decreto del 15 giugno 1953 lo stesso Assessore nominava i componenti effettivi
e supplenti della Sezione speciale per le imposte sui profitti di regime e di
contingenza presso
Contro questi
provvedimenti, con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato il giorno
successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso a questa Corte per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e
Nell'illustrare i
motivi del ricorso la difesa dello Stato ha osservato che la materia del
contenzioso tributario non é ricompresa tra quelle per le quali l'art. 20 dello
Statuto speciale riconosce una competenza propria agli organi regionali; che il
potere di emanare gli atti di cui trattasi non potrebbe nemmeno trovar
fondamento nella seconda parte del 1 comma dell'art. 20 citato, che pure
prevede l'esercizio di attività amministrativa statale ad opera del Presidente
e degli Assessori regionali. L'art. 20, infatti, in questa sua seconda parte,
non sarebbe operante nella materia in questione e, in ogni modo, nessuna
direttiva era stata impartita dal Governo così come previsto nella norma
richiamata.
Con atto depositato
il 9 aprile 1956, si é costituito in giudizio il Presidente della Regione
siciliana col patrocinio degli avvocati Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli,
Pietro Virga e Giuseppe Guarino.
In via pregiudiziale
la difesa della Regione ha sollevato l'eccezione di irricevibilità del ricorso per
riflesso che il conflitto non sarebbe stato elevato tempestivamente nei
confronti del soggetto direttamente interessato e, per di più, perché il
ricorso stesso riguarderebbe un atto meramente interno quale la circolare
amministrativa.
Sul merito ha opposto
che
La difesa della
Regione conclude, pertanto, chiedendo che
L'Avvocatura dello
Stato ha poi depositato in cancelleria, il 5 ottobre corrente, una memoria con
la quale, dopo di essersi soffermata sulle eccezioni di inammissibilità
sollevate dalla difesa della Regione, insiste sul punto che é da escludere che
Anche la difesa della
Regione ha depositato, dal suo canto, una memoria difensiva, il 18 ottobre
corrente. In essa sono esaminate le varie questioni che vengono in discussione
e, in particolare, quelle sulla potestà tributaria della Regione siciliana e
sulla relativa competenza amministrativa in tale settore.
Considerato
in diritto
Manifestamente
infondata si appalesa la eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata
dalla difesa della Regione sotto il duplice profilo che il ricorso non sarebbe
stato tempestivamente notificato e che il conflitto di attribuzione non sarebbe
proposto nei confronti del soggetto direttamente interessato (Assessore per le
finanze).
Sul primo punto é da
rilevare che il ricorso é stato notificato il 20 marzo 1956, entro, cioè, il
termine di rito di sessanta giorni, che nel caso in esame, trattandosi di
impugnativa di atti anteriori alla formazione della Corte costituzionale,
decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica (21 gennaio
1956) che fissava la convocazione della Corte per la prima adunanza
(disposizione 2 transitoria della legge 11 marzo 1953, n.
Sul secondo punto é
da rilevare, poi, che il ricorso medesimo risulta notificato al Presidente
della Regione siciliana, che - come é stato precisato con la sentenza di questa
Corte del 17 gennaio 1957, n. 9, con argomentazioni che non é il caso di
qui ripetere - l'organo regionale esclusivamente legittimato a stare in
giudizio per il regolamento di competenza in caso di denuncia di conflitto di
attribuzione fra Stato e Regione.
Dal pari infondata é
la eccezione di inammissibilità del ricorso, ancora proposta dalla difesa della
Regione, sotto il riflesso che il conflitto sarebbe stato elevato in rapporto
ad atti - quale la lettera - circolare dell'Assessorato per le finanze n. 48155
del 7 ottobre 1952 sulla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie -
che avrebbe natura meramente interna. A parte il rilievo che, come questa Corte
ha statuito con la sua pronuncia n. 11 del
18 gennaio 1957, qualunque atto, in qualsiasi modo posto in essere, con o
senza elementi rigorosamente formali, che però contenga una chiara
manifestazione di volontà dell'organo regionale in ordine all'affermazione di
una propria competenza in un determinato settore, può ben sorreggere la
proposizione del conflitto di attribuzione da parte dello Stato - e di altra
Regione - che ritenga invasa, con l'emanazione di quel atto, la propria sfera
di competenza, nel caso in esame la assunta natura interna dell'atto é da
escludere, sia perché la lettera - circolare fu indirizzata a soggetti estranei
all'organizzazione amministrativa dell'Assessorato per le finanze (risulta
infatti indirizzata alle Intendenze di finanza e alle Prefetture della
Sicilia), sia perché la medesima e soprattutto il successivo decreto 15 giugno
1953 dell'Assessore, col quale venivano nominati il presidente, i membri
effettivi e quelli supplenti della Sezione speciale per le imposte sui profitti
di regime presso
Ciò posto, ritiene
Se tale é la natura
delle Commissioni tributarie consegue che, essendo anche pacificamente ammesso
il principio che tutto ciò che attiene alla istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento di organi giurisdizionali ordinari o speciali, rientra nella
competenza esclusiva dello Stato - principio questo, costituzionale, che deriva
da lunga tradizione, ora consacrato nell'art. 101 e segg. della Costituzione -,
non poteva
Né vale sottolineare
- come sembra abbia inteso fare la difesa della Regione - la natura
semplicemente amministrativa dell'atto di nomina dei membri delle Commissioni
tributarie. Non é da negare, infatti, tale natura, ma qui si tratta di
affermare la competenza dello Stato a porre in essere quella nomina, competenza
che allo Stato appartiene per quanto innanzi si é rilevato, partecipando ogni
giudice - sia della magistratura ordinaria, sia pure non in veste togata, quale
membro di giurisdizioni speciali, una volta che egli viene investito di
funzioni giurisdizionali - ad una delle massime funzioni sovrane dello Stato,
qual é l'amministrazione della giustizia, in tutti i gradi e i rami in cui si
diparte.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando sul
confitto di attribuzione fra lo Stato e
respinge le eccezioni
di irricevibilità e di inammissibilità proposte dalla difesa della Regione;
dichiara la
competenza dello Stato per la nomina dei componenti le Commissioni tributarie e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 15
giugno 1953 e la circolare dello stesso Assessore del 7 ottobre 1952.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio
1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano
AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI
- Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
- Antonio MANCA
Depositata in
cancelleria il 26 gennaio 1957.