SENTENZA
N. 14
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), promosso con ordinanza
emessa il 10 settembre 1963 dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Costa Flaminio, l'Ente nazionale per l'energia elettrica e
la Società per azioni "Edisonvolta", iscritta al n. 192 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287
del 2 novembre 1963.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Costa Flaminio, della Società "Edisonvolta" e
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;
udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati
Flaminio Costa e Gian Galeazzo Stendardi, per il Costa, gli avvocati Antonio
Sorrentino, Aldo Dedin ed Enrico Pizzi, per la Società "Edisonvolta",
gli avvocati Leopoldo Piccardi, Luigi Galateria, Massimo Severo Giannini e
Francesco Santoro Passarelli, per l'E.N.E.L., e il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
In un giudizio
davanti al Conciliatore di Milano l'avvocato Flaminio Costa sosteneva di non
essere tenuto a corrispondere all'E.N.E.L. , succeduto alla Società
"Edisonvolta" in virtù della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la somma
dovuta per la somministrazione di energia elettrica. L'attore deduceva: di non
essere tenuto a pagare all'E.N.E.L. , in quanto l'Ente non aveva adempiuto a
quanto prescritto dall'art. 1406 del Codice civile; quale cittadino italiano e
nella dichiarata veste di azionista della Società "Edisonvolta", egli
era interessato a che l'introito dei corrispettivi per fornitura di energia
elettrica andasse ad arricchire tale Società; non intendeva, poi, pagare
all'E.N.E.L. , la cui legge istitutiva ed i conseguenti provvedimenti
legislativi delegati per il trasferimento delle società elettriche al nuovo
Ente erano costituzionalmente illegittimi.
Il Conciliatore, con
ordinanza del 10 settembre 1963, dichiarata la contumacia della
"Edisonvolta" e premesso che le uniche questioni di legittimità
costituzionale che potessero avere influenza nella causa erano quelle
riguardanti la legittima costituzione dell'E.N.E.L. , dichiarava rilevanti e
non manifestamente infondate cinque sulle tredici eccezioni sollevate
dall'attore e riassunte nel testo dell'ordinanza stessa. Le questioni rimesse
dal Conciliatore riguardano soltanto la legge 6 dicembre 1962, la quale sarebbe
in contrasto con la Costituzione per i motivi seguenti:
a) violazione
dell'art. 67 della Costituzione, essendo stata, quella legge, approvata da
parlamentari, i quali avevano dichiarato di dare voto favorevole soltanto in
obbedienza alle direttive del loro rispettivo partito politico;
b) violazione
dell'art. 43 della Costituzione per mancanza dei requisiti di utilità generale
che potrebbero giustificare una legge di espropriazione: motivi non indicati
nel testo della legge ed esclusi dalla stessa relazione di maggioranza al disegno
di legge. Tale esclusione é confermata dal fatto che il numero delle imprese
esentate é di gran lunga superiore al numero delle imprese espropriate;
c) violazione degli
artt. 4 e 41 della Costituzione. L'art. 1 della legge denunziata, stabilendo
una riserva generale a favore di un soggetto per l'esercizio di una determinata
attività, vieta per il futuro a tutti la scelta di tale attività;
d) violazione
dell'art. 3 della Costituzione. Gli artt. 1 e 4, n. 8, della legge, esentando
tutte le imprese che non raggiungono la produzione di 15 milioni di
chilowattore annui di energia, danno luogo ad una disparità di trattamento
arbitraria ed irragionevole;
e) violazione
dell'art. 11 della Costituzione. L'intera legge é in contrasto con le seguenti
disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità economica europea: con
l'art. 102, in quanto la legge, prima di essere adottata, avrebbe dovuto essere
sottoposta all'esame della Commissione della C.E.E. ; con l'art. 93, n. 3,
perché la stessa legge consente aiuti vietati dal Trattato ed in particolare
perché nell'art. 4, comma 11, prevede un trattamento di favore per la Società
per azioni Acciaierie di Terni; con l'art. 53, il quale vieta l'introduzione di
nuove restrizioni al principio della libertà di stabilimento; con l'art. 37, n.
2, per aver creato un nuovo monopolio nazionale.
L'ordinanza,
notificata e comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
ai Presidenti delle Camere legislative in varie date dal 23 settembre al 3
ottobre 1963, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 2
novembre successivo.
Davanti a questa
Corte si sono costituiti l'attore e le altre parti nel giudizio presso il
Conciliatore ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutti hanno
presentato deduzioni e memorie, depositate rispettivamente: per l'avv. Costa
l'11 ottobre 1963 e il 20 gennaio 1964, per l'"Edisonvolta" il 22
novembre 1963 e il 23 gennaio 1964, per l'E.N.E.L. , il 31 ottobre 1963 e il 22
gennaio 1964, per il Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 ottobre 1963 e
il 23 gennaio 1964.
Preliminarmente,
l'Avvocatura dello Stato, pur non facendone oggetto di formale eccezione, ha
sottoposto all'attenzione della Corte il dubbio se potesse riconoscersi
all'attore il potere di eccepire l'illegittimità costituzionale della legge,
dal momento che il pagamento effettuato all'E.N.E.L. doveva considerarsi del
tutto legittimo in costanza di vigore di una legge ordinaria non colpita, al
momento del pagamento, da dichiarazione di illegittimità costituzionale. Altri
dubbi, secondo l'Avvocatura, potrebbero sorgere per quanto attiene al modo con
cui le questioni di legittimità sono state sollevate con l'ordinanza, che ha
denunziato in blocco tutta la legge istitutiva dell'E.N.E.L. senza precisare
gli articoli di essa che sarebbero in contrasto con i numerosi precetti della
Costituzione invocati.
La difesa della
Società "Edisonvolta", la quale nelle deduzioni aveva concluso per la
dichiarazione di illegittimità della legge, ha, con la memoria, chiesto, in via
preliminare, il rinvio degli atti al giudice a quo per un riesame della
rilevanza delle dedotte questioni. Osserva che, esclusa dalla stessa ordinanza
di rinvio la legittimazione dell'attore nella sua veste di cittadino italiano e
nella sua qualità di azionista della Società "Edisonvolta", quel
giudice ha ritenuto rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale
della legge, considerando che l'attore, utente di energia elettrica, avesse
diritto di sapere a chi fosse tenuto a pagare, se all'E.N.E.L. o
all'"Edisonvolta". Dopo avere notato che l'importo della bolletta, di
lire 1925, si riferiva ai soli diritti fissi del bimestre marzo-aprile (per
avere l'utente consumato l'energia prodotta e fornita dall'E.N.E.L. , ma
impedito la lettura del contatore e la fatturazione del consumo), la difesa
Edisonvolta afferma che il vero intendimento dell'attore era quello di proporre
principali per una questione di legittimità costituzionale. Difatti, la domanda
era palesemente inammissibile, in quanto il consumatore di energia elettrica (a
parte l'esiguità della somma) può avere interesse a non pagare affatto o a
pagare una somma minore, ma, non contestato il debito (come non lo era nella
fattispecie), egli non ha interesse a pagare ad un soggetto invece che ad un
altro. Il pagamento all'E.N.E.L. avrebbe liberato l'attore dalle sue
obbligazioni, in quanto, a norma dell'art. 1189 del Codice civile, egli avrebbe
pagato in buona fede a chi appariva legittimato a ricevere il pagamento in base
a circostanze univoche: il che non era dubbio di fronte ad una legge formale
che aveva trasferito all'E.N.E.L. l'azienda elettrica della
"Edisonvolta". E ciò tanto più che, da un lato, la stessa assenta
creditrice effettiva, mantenendosi contumace, non aveva affatto rivendicato la
titolarità del credito e, dall'altro, la bolletta si riferiva a diritti fissi
maturati successivamente al trasferimento dell'azienda all'Ente nazionale per
l'energia elettrica.
Nel merito, le
deduzioni delle parti possono così essere esposte in riferimento alle singole
questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione.
Sulla prima questione
(violazione dell'art. 67 della Costituzione) l'avv. Costa, dopo avere, anche
sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, premesso che la Corte
costituzionale ha il potere di sindacare il procedimento di formazione della
legge sino al momento della formazione della volontà dell'organo normativo,
ricorda atteggiamenti e dichiarazioni di vari componenti delle due Assemblee
legislative nel Parlamento e fuori, quali risultano dagli atti parlamentari, ed
in particolare dalle relazioni al disegno di legge, e dalla stampa (di cui
produce alcuni estratti), per affermare che dal tutto risulterebbe come i
parlamentari, in misura maggiore o minore per la parte che compone la
maggioranza e che quindi ha determinato la formazione della volontà di ciascuna
Assemblea, avrebbero determinato la propria volontà e l'avrebbero espressa o in
obbedienza al mandato imperativo che li vincolava o nell'esercizio di una
funzione di rappresentanza di un soggetto particolare e non di tutta la Nazione
o di tutto il corpo elettorale. Da ciò l'illegittimità nella formazione della
legge per effetto della violazione dell'art. 67 della Costituzione. Tale
illegittimità investirebbe l'intero testo della legge.
Nella memoria, l'avv.
Costa, dopo avere riassunto e ribattuto le obbiezioni mosse alle sue tesi,
insiste, quanto alla denunziata violazione dell'art. 67, nel rilevare che
l'ordinanza pone il problema dell'esistenza di un mandato imperativo, vietato
dall'art. 67, e delle conseguenze di questo mandato incostituzionale.
Mentre la
"Edisonvolta" non si sofferma sopra la questione, ritenendo
pregiudiziale ed assorbente la censura di violazione dell'art. 43 della
Costituzione, la difesa dell'E.N.E.L. e l'Avvocatura dello Stato rilevano che
il sindacato di costituzionalità può effettuarsi sul procedimento di formazione
della legge e sulle norme che la disciplinano. Poiché l'art. 67 invocato non
rientra fra le norme, neanche di carattere strumentale, concernenti il
procedimento di formazione della legge, ma attiene unicamente alla formazione
dello status di membro del Parlamento ed alla definizione della così detta
"rappresentanza politica", la sua violazione non costituirebbe vizio
afferente alla validità della legge così formata.
Né esisterebbe altra
norma della Costituzione che possa essere invocata a sostegno della censura con
la quale si vorrebbe istituire un sindacato sui motivi che hanno indotto il
Parlamento a dare il voto in un senso anziché nell'altro. I motivi non hanno
rilevanza, e, perché la legge sia valida, basta che essa sia approvata, in base
ai regolamenti parlamentari, con la procedura e la maggioranza prescritte. E
ciò, a prescindere dalla considerazione che, nella specie, le deliberazioni
della Camera e del Senato supererebbero agevolmente la prova di resistenza.
Sul secondo motivo di
incostituzionalità (violazione dell'art. 43 della Costituzione) l'avv. Costa
sostiene che, a tenore di questa norma, la possibilità di espropriare o di
riservare allo Stato determinate categorie di imprese sarebbe ammissibile nei
seguenti casi: 1) quando l'espropriazione o la riserva siano fatte per fini di
utilità generale; 2) quando le imprese si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio; 3) quando le imprese abbiano
preminente interesse generale; 4) quando la riserva od il trasferimento siano
compiuti con legge formale; 5) quando vi sia un indennizzo.
La Corte
costituzionale ha il potere di controllare se tali presupposti sussistano, come
ha deciso la stessa Corte con le sentenze nn. 11
e 59 del 1960.
L'istituzione
dell'E.N.E.L. non risponderebbe ad un fine di "utilità generale". La
produzione e la distribuzione dell'energia elettrica rappresentano un problema
sorto già prima della legge del 1962 ed egregiamente risolto sia sul piano
economico-industriale sia sul piano giuridico, con un organico sistema di atti
normativi ed amministrativi, collaudato dal tempo. La nazionalizzazione del settore
elettrico non ha significato un miglioramento rispetto al sistema precedente,
come risulta dal dibattito parlamentare. Dalla riforma non sembra possano
sortire altri vantaggi: non per quanto concerne la produzione, dato che già nel
1961 essa era superiore al consumo, non per quanto si riferisce ai prezzi, dato
che il prezzo medio dell'energia elettrica, stabilito dal Comitato
interministeriale dei prezzi, é già più basso di quello praticato in Belgio,
Olanda e Germania, e comparabile con quelli della Francia e dell'Inghilterra,
dove vige la nazionalizzazione; é peggiorata la condizione dei singoli utenti,
i quali devono accettare ogni e qualsiasi condizione di fornitura, che all'Ente
piaccia, senza possibilità di ottenere condizioni diverse e sotto pena di veder
negato il servizio; peggiorata é anche la situazione degli azionisti delle
società espropriate, perché ricevono il pagamento dell'indennità in dieci anni.
La produzione e la
distribuzione dell'energia elettrica, pure essendo un servizio di altissima
utilità, non sarebbero poi un servizio "essenziale" nel vero senso
della parola. La nazionalizzazione operata con la legge del 1962 non si
riferisce a fonti di energia, intese nel senso tecnico di "bene
suscettibile di produrre energia", ma all'energia stessa, ossia al
risultato della utilizzazione di queste fonti.
Inoltre non
ricorrerebbe il presupposto del monopolio. Infine non si tratta di imprese di
preminente interesse generale, dato che l'energia prodotta dalle imprese
trasferite all'Ente di Stato rappresenta solo il 27,7 per cento del bene
stesso.
In conclusione,
secondo l'avv. Costa, può dirsi che la legge del 1962 si propone fini o che non
esistono, o che sono stati già raggiunti, o che sono irrilevanti ai fini
dell'utilità generale, o che sono conseguiti o conseguibili con altri sistemi
diversi dalla espropriazione. Ne deriva quindi che la legge in esame non può
far raggiungere quei risultati di miglioramento, nei quali si concreta
l'utilità generale voluta dall'art. 43 della Costituzione. Del resto, se la
utilità che il legislatore si proponeva di realizzare attraverso la
nazionalizzazione del settore elettrico fosse stata veramente generale, si
sarebbe dovuto procedere all'espropriazione di tutte indistintamente le imprese
elettriche e non soltanto di quelle che producono più di 15 milioni di
chilowattore annui.
Ma la legge del 1962
violerebbe l'art. 43 della Costituzione anche per quanto concerne il principio
di riserva di legge. Questo infatti deve essere inteso in un senso assoluto, per
cui la legge deve contenere tutte le disposizioni necessarie a trasferire
determinate attività, e non la sola istituzione del principio. Né, nella
specie, il ricorso alla legge delegata concreta il rispetto di tale riserva
perché, sia pure nell'ambito dei criteri direttivi, é pur sempre l'esecutivo
che riserva, espropria e stabilisce l'indennizzo, e cioè compie quelle
operazioni che la Costituzione ha riservato alla legge formale, cioè ad un atto
del Parlamento.
Da tali
considerazioni discenderebbe la conseguenza che, nel caso in esame, l'art. 43
della Costituzione é stato violato perché non soltanto l'espropriazione delle
imprese elettriche doveva essere stabilita per legge formale, ma con legge
formale dovevano essere effettuati anche i trasferimenti.
La legge istitutiva
dell'E.N.E.L. , infine, violerebbe l'art. 43 della Costituzione anche per
quanto concerne l'indennità, la quale, secondo l'insegnamento della Corte, deve
pur sempre rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante
dall'espropriazione.
Ora, con la legge del
1962, l'indennità é stata ripartita per categorie di imprese, in modo che
quelle con azioni quotate in borsa sono trattate come quelle con azioni non
quotate in borsa; é commisurata al valore delle azioni, il quale non
corrisponde al valore dei beni espropriati; per le altre imprese é commisurata
al valore delle imprese, sì che a beni uguali non corrisponde indennità uguale;
infine vi é una dissociazione tra il momento dell'espropriazione (1 gennaio
1963) e quello della corresponsione dell'indennità (1973), per cui, dato il
procedimento di svalutazione monetaria in atto, alla fine del pagamento i beni
espropriati verranno sostituiti con una somma di denaro radicalmente diversa dal
loro valore, che sarà certamente niente altro che un simbolo.
Da ultimo, il Costa
rileva che con l'istituzione dell'E.N.E.L. diminuisce anche il gettito fiscale,
in quanto l'Ente paga la sola imposta sull'energia elettrica, mentre le società
espropriate versavano all'erario l'imposta di ricchezza mobile, l'imposta sulle
industrie e quella sulle società: e tutto ciò si converte non in un vantaggio,
ma in un danno per la collettività, perché determina una minore entrata per lo
Stato.
La
"Edisonvolta" dichiara che intende far valere le ragioni di
incostituzionalità della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei decreti
legislativi delegati 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25
febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219, i quali - ad avviso della parte
- devono ritenersi implicitamente compresi nell'impugnativa, malgrado che
l'ordinanza di rinvio sembri limitarsi, nel dispositivo, alla sola legge
istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
Circa la dedotta
violazione dell'art. 43 della Costituzione, anche la "Edisonvolta"
lamenta nella sua memoria che nella legge istitutiva dell'E.N.E.L. manca
qualsiasi accenno a quei motivi di utilità generale, che soli possono
giustificare la riserva o l'espropriazione di determinate imprese. E su questo
punto chiede che la Corte porti il suo esame. Contesta l'asserzione
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la sussistenza di fini di utilità
generale scaturirebbe dai lavori preparatori della legge del 1962, sia perché
il ricorso ai lavori preparatori é niente altro che un mezzo sussidiario di
interpretazione, sia perché non basta che in una relazione di maggioranza si
trovi semplicemente affermata - ma non dimostrata - l'utilità generale di una
legge. Che se poi si volesse dare un valore determinante alle intenzioni dei
proponenti e della maggioranza parlamentare, di queste si dovrebbe tener conto
anche ai fini della difformità tra i voti espressi da molti parlamentari e le
opinioni da essi espresse in senso contrario alla effettiva utilità generale
della nazionalizzazione delle imprese elettriche.
Si osserva, poi, che
mancano basi sicure per distinguere l'utilità generale di cui all'art. 43 della
Costituzione e l'utilità sociale menzionata nell'art. 41, se si prescinde dal
rilievo che l'utilità generale é utilità di tutti, laddove l'utilità sociale
può anche essere settoriale. Può dirsi quindi che la formula dell'art. 43
esprime un criterio più rigoroso di quelli richiamati nell'art. 41, in coerenza
con la maggiore gravità degli interventi consentiti dall'art. 43, rispetto agli
interventi autorizzati nell'art. 41, e con il loro carattere di eccezionalità.
Nella specie, l'utilità generale, suscettibile di legittimare il provvedimento
di nazionalizzazione, va intesa come soddisfacimento del benessere materiale
della collettività.
Ora, se si guardi ai
reali moventi che hanno portato alla nazionalizzazione del settore elettrico,
ci si accorge che si tratta di motivi politici, ma non di alta politica. I
motivi apparenti della legge dovrebbero ricavarsi dall'art. 1, terzo comma,
laddove si precisano i compiti attribuiti all'E.N.E.L. Ma, a ben vedere, nessun
vantaggio di carattere generale conseguirebbe alla nazionalizzazione del
settore elettrico: non un migliore coordinamento del settore; non un incremento
della produzione; non la riduzione delle tariffe elettriche; non la sicurezza
delle forniture. Certamente l'unificazione delle imprese in mano pubblica é un
presupposto per la programmazione del settore e la programmazione potrebbe
costituire un perfezionamento rilevante rispetto al coordinamento preesistente,
ma tali obiettivi non sono stati dal legislatore né enunciati né definiti in
concreto: nella legge, infatti, nulla si dispone circa la programmazione
annuale e pluriennale dell'Ente; nulla di concreto, sulla natura delle tariffe
e sulle condizioni delle forniture, con sostanziale regresso rispetto
all'ordinamento precedente; nulla, circa la determinazione della politica
tariffaria. Onde può ritenersi che, per la genericità della disciplina e delle
previsioni programmatiche stabilite dalla legge, non era affatto necessario il
trasferimento all'E.N.E.L. delle imprese elettriche.
Il fine di utilità
generale perciò nella specie non esisterebbe. E ciò sarebbe confermato dal
fatto che se scopo della istituzione dell'E.N.E.L. fosse stato quello di
coordinare l'intero settore elettrico, tutte le imprese, nessuna eccettuata,
dovevano essere trasferite al nuovo ente. Se invece il coordinamento aveva ad
oggetto una parte soltanto del settore elettrico, non era necessario istituire
un monopolio legale delle attività di produzione, importazione ed esportazione
dell'energia elettrica; in un senso o nell'altro la nuova disciplina del
settore pecca per eccesso o per difetto. Né si dica che l'esenzione dal trasferimento
é una eccezione di carattere temporaneo, perché nessun termine é prefissato:
una riserva totale e parziale insieme é contraddittoria, traducendosi in un
vero "privilegio" per le imprese oggi esonerate a tempo
indeterminato, e, per di più, con criteri assolutamente arbitrari ed
ingiustificati.
Tutto il sistema
risultante dalla legge sarebbe perciò intimamente contraddittorio e ciò
costituirebbe, in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale,
indizio di violazione del principio di eguaglianza e di insussistenza od omessa
ed arbitraria valutazione dei fini di utilità generale di cui all'art. 43,
controllabile in sede di sindacato costituzionale senza sconfinare in
apprezzamenti di merito.
La difesa
dell'E.N.E.L. contesta che nella legge in esame manchi il requisito
dell'utilità generale richiesto dall'art. 43 della Costituzione: la sussistenza
di tale requisito emergerebbe dalla motivazione addotta dalla maggioranza
parlamentare per sostenere che la nuova disciplina risulta meglio idonea al
conseguimento degli obiettivi di una politica di sviluppo per quanto attiene al
settore elettrico. Questi obiettivi si possono così sintetizzare: eliminare
investimenti non necessari ed impieghi irrazionali di energia; incrementare la
produzione elettrica, mantenendo ampi margini di riserva; superare gli
squilibri di zona e settoriali e quindi assicurare il rapido sviluppo economico
e sociale del Mezzogiorno e delle altre zone arretrate del Paese.
Vero é che buona
parte delle ragioni che giustificano la legge si proiettano nel futuro, in
quanto presuppongono un determinato indirizzo ed un certo ritmo dello sviluppo
economico del Paese; ma ciò non toglie che queste previsioni siano ragionevoli,
documentate e compatibili con l'utilità generale di interventi statali intesi a
predisporre il soddisfacimento di futuri bisogni della collettività.
Può anche darsi che
il provvedimento danneggi alcuni interessi, ma se utilità generale sta a
significare utilità della collettività e non già utilità dei singoli, il sacrificio
degli interessi individuali o anche fiscali trova, appunto, la sua
giustificazione nella necessità di soddisfare l'interesse generale. Il
requisito essenziale richiesto dall'art. 43 della Costituzione é quello della
utilità generale ed il legislatore del 1962 lo avrebbe tenuto presente e
rispettato.
La difesa
dell'E.N.E.L. passa a contestare tutte le altre considerazioni addotte dalle
parti private. Così sarebbe arbitraria la tesi secondo la quale il ricorso
all'art. 43 é legittimo solo quando i fini che si perseguono non possono essere
conseguiti altrimenti; altrettanto dicasi dell'enunciato collegamento e
coordinamento tra l'art. 41 e l'art. 43 della Costituzione, il quale ultimo
segnerebbe eccezionali deroghe alla libertà di iniziativa economica.
Del resto la
valutazione del mezzo più opportuno per conseguire fini di utilità generale
resta affidata al legislatore e non é suscettibile di sindacato costituzionale.
Gli altri presupposti
dell'art. 43 della Costituzione, poi, sono, secondo la difesa dell'E.N.E.L.
tutti presenti nella legge impugnata. Così dicasi del requisito che le imprese
assoggettate a nazionalizzazione si riferiscano, in via alternativa, a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia (intese nel senso ampio della parola) o
a situazioni di monopolio, o siano di "preminente interesse
generale": ciò emergerebbe dall'importanza che il settore elettrico ha
nella economia del Paese. Né avrebbe consistenza il rilievo che le imprese
elettriche producono soltanto il 27,7 per cento del fabbisogno italiano di
energia, perché l'interesse della collettività é un requisito da valutare
secondo un criterio qualitativo e non quantitativo.
L'Avvocatura generale
dello Stato concorda con la difesa dell'E.N.E.L. nel sostenere che i fini di
utilità generale che hanno ispirato la nazionalizzazione del settore elettrico
risultano ampiamente e dal testo stesso della legge e dai lavori preparatori.
Essi sarebbero identificabili nella necessità di assicurare la copertura di
futuri crescenti fabbisogni di energia, con la programmazione di nuovi
impianti, la riduzione al minimo dei costi di impianto e di gestione,
l'applicazione di tariffe idonee a procurare un equilibrato sviluppo regionale
e settoriale; in una parola, nel produrre, attraverso una generale
programmazione, un sano sviluppo economico e sociale.
Né il fine di utilità
generale che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. ha inteso perseguire potrebbe
dirsi contraddetto dalla esclusione dall'espropriazione di un certo numero di
imprese, perché, a parte la insindacabilità, nel merito, di tale esclusione,
ciò starebbe a dimostrare che la legge ha contenuto il proprio intervento nei
termini strettamente necessari al raggiungimento dei fini propostisi.
In conclusione, nella
specie esisterebbero congiuntamente tutti i presupposti richiesti dall'art. 43
della Costituzione, mentre per alcuni di essi sarebbe bastata la sussistenza in
via meramente alternativa.
Quanto, infine, alla
dedotta violazione del principio di riserva di legge ex art. 43 della Costituzione,
l'Avvocatura sostiene che tale violazione non sussiste avendo il Governo,
mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, esercitato la funzione
legislativa delegatagli dal Parlamento. Invero, la tesi che vorrebbe scorgere
nell'art. 43 una riserva limitata alle sole leggi formali, non troverebbe
alcuna conferma nel tenore della disposizione e contrasterebbe con
l'orientamento seguito in proposito dalla Corte costituzionale.
Circa il terzo motivo
di incostituzionalità (violazione degli artt. 4 e 41 della Costituzione) l'avv.
Costa osserva che l'art. 4 riconosce a ciascuno il diritto di svolgere
un'attività secondo la propria libera scelta. L'unica limitazione a tale
diritto sarebbe posta dall'art. 43 della Costituzione per motivi di utilità
generale. Questa utilità non deve essere presunta, ma deve essere dimostrata o,
quanto meno, deve scaturire con sufficiente evidenza dal testo normativo; deve
essere tale da non consentire eccezioni di sorta; infine, deve essere tale che
se l'attività fosse lasciata al singolo, ne deriverebbe un danno o un pericolo
per la collettività. É vero che l'art. 43 della Costituzione introduce una
eccezione al principio generale, ma appunto perché eccezione, essa va
considerata con criterio restrittivo; e nel contrasto tra il principio
dell'espropriazione o della riserva ed il principio dell'attuazione di un
lavoro liberamente scelto, va data la prevalenza al principio della libertà di
lavoro e di iniziativa.
Ora, se la legge del
1962 ha ritenuto, nell'interesse generale, di riservare allo Stato una certa
attività, avrebbe dovuto logicamente riservarla tutta e per intero, e non solo
una parte di essa attività, trasferendo all'ente pubblico soltanto le imprese
di una certa potenzialità produttiva, ed escludendo quelle di potenzialità
minore.
Sul punto, la difesa
dell'E.N.E.L. osserva che la libertà di lavorare e di iniziativa economica
incontra dei limiti di carattere costituzionale, fra i quali rientra appunto la
possibilità di espropriazione e di riserva prevista dall'art. 43 della
Costituzione. La legge in esame deve essere valutata perciò in relazione ai
limiti fissati appunto dall'art. 43. E se supera questo vaglio, non può
considerarsi in contrasto con gli artt. 4 e 41 della Costituzione. Dello stesso
avviso é l'Avvocatura dello Stato.
Sulla violazione
dell'art. 3 della Costituzione, l'avv. Costa rileva che la legge, esentando
dalla espropriazione una determinata categoria di imprese e discriminando, ai
fini dell'indennità, tra imprese con azioni quotate in borsa ed imprese con
azioni non quotate, violerebbe il principio di eguaglianza. Vero é che il
legislatore può fare un trattamento differenziato per categorie di soggetti e
per situazioni che egli ritenga diverse, ma la valutazione dell'eguaglianza o
della differenziazione deve fondarsi su "ragionevoli motivi". Ed é
compito della Corte costituzionale accertare se tale eguaglianza o disuguaglianza,
in relazione al caso concreto, non siano per caso fondate su motivi
irragionevoli.
Ora, la distinzione
che la legge del 1962 fa tra le varie imprese sulla base della loro maggiore o
minore produttività sarebbe arbitraria e irragionevole: arbitraria perché a
base di tale distinzione pone un criterio meramente quantitativo, e non
qualitativo; irragionevole, perché se si vuole perseguire una politica
economica di piano si dovrebbero unificare tutte le imprese e non solo quelle
maggiori.
La distinzione poi
non si giustificherebbe neanche sotto il profilo della attività svolta, perché
tutte le imprese del settore, anche quelle non espropriate, esercitano
l'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica; né si
giustificherebbe su una diversità di organizzazione giuridica delle imprese o
su una diversa potenzialità patrimoniale o sul numero dei soggetti che godono del
servizio, perché tali criteri non sono enunciati dalla legge.
Dello stesso avviso é
la "Edisonvolta". Per essa le esenzioni dal trasferimento stabilite
dalla legge, alla stregua di criteri arbitrari e, per giunta, tra loro
eterogenei, non solo costituiscono violazione del principio di eguaglianza, ma
contraddicono anche all'enunciato fine di coordinamento che il legislatore del
1962 avrebbe inteso perseguire.
La difesa
dell'E.N.E.L. e l'Avvocatura dello Stato sostengono invece che la lamentata
violazione dell'art. 3 della Costituzione non esiste. Il legislatore può ben
fare trattamenti diversi per situazioni che esso, nel suo apprezzamento di
merito, insindacabile in sede di controllo costituzionale, ritenga
oggettivamente diverse. Comunque, nella specie, tale esclusione si armonizza
perfettamente con i fini della nazionalizzazione: le esclusioni riguardano
imprese marginali, di piccole dimensioni, la cui espropriazione mentre, da una
parte, aggraverebbe di molto gli oneri di indennizzo, non presenterebbe,
dall'altra, vantaggi sostanziali ai fini della riduzione delle spese di
gestione e dell'incremento della produzione di energia elettrica.
A ragioni in parte
analoghe ed in parte dettate dalla loro particolare posizione, si ispira poi
l'esclusione delle imprese autoproduttrici e di quelle municipalizzate.
La difesa
dell'E.N.E.L. rileva anche che la censura mossa al criterio di determinazione
dell'indennizzo é infondata; in quanto la discriminazione tra imprese con
azioni quotate in borsa, imprese con azioni non quotate ed imprese di altro
genere, non riguarda l'ammontare delle indennità di espropriazione, ma soltanto
i criteri adottati per determinarlo.
Quanto all'ultimo
motivo di incostituzionalità (violazione dell'art. 11 della Costituzione)
l'avv. Costa rileva che lo Stato italiano, che aveva acconsentito alla
limitazione della propria sovranità aderendo al Trattato di Roma del 25 marzo
1957, istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e recepito nel
nostro ordinamento con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con l'emanazione
della legge sulla nazionalizzazione delle industrie elettriche avrebbe
praticamente revocato tale autolimitazione e, violando alcune norme del Trattato,
avrebbe violato anche l'art. 11 della Costituzione.
Ora, poiché il
giudizio sulla eventuale violazione del Trattato da parte degli Stati membri
della Comunità presuppone l'interpretazione autentica delle norme del Trattato
stesso, e poiché tale compito é di esclusiva competenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee, la Corte costituzionale dovrebbe sospendere
il giudizio e provocare l'interpretazione della Corte di giustizia.
Nel merito la difesa
Costa precisa che l'art. 102 del Trattato di Roma dispone che qualora uno
Stato, membro della Comunità, voglia procedere alla emanazione di norme che
possono provocare una "distorsione" al regime comunitario di
concorrenza, deve consultare l'apposita Commissione istituita presso le Comunità.
Nella specie, lo Stato italiano, prima di procedere alla nazionalizzazione
dell'energia elettrica, avrebbe dovuto consultare la citata Commissione: cosa
che non é stata fatta, in violazione del Trattato.
Lo stesso dicasi per
quanto riguarda la violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato stesso, il quale
stabilisce che alla medesima Commissione devono essere comunicati in tempo
utile i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Neanche tale
comunicazione é stata data dallo Stato italiano ed il fatto che la Commissione,
benché interpellata, non si sia ancora pronunciata e non abbia preso alcuna
iniziativa, non significa che l'art. 93 sia stato rispettato o che il
comportamento dello Stato italiano sia conforme al disposto del Trattato.
Vi sarebbe poi
violazione dell'art. 53 del Trattato, il quale stabilisce il divieto di porre
nuove restrizioni al diritto di stabilimento: restrizioni che, invece, sono
state create nel territorio italiano con l'istituzione dell'E.N.E.L. , per
quanto riguarda la produzione e la distribuzione di energia elettrica.
Infine, la legge del
1962, consentendo aiuti ad alcune imprese nazionali, avrebbe violato il
disposto degli artt. 92 e 93 del Trattato di Roma, che vietano appunto tali
aiuti. E la dimostrazione di tale violazione sarebbe fornita dall'art. 4, n.
65, della stessa legge, con il quale si stabilisce che alla Società
"Terni" verrà fornita l'energia elettrica ad un prezzo che terrà
conto delle condizioni applicate mediamente nel triennio 1959-61. Ciò
significherebbe che la "Terni" - società siderurgica - avrà l'energia
elettrica non al prezzo reale o al prezzo praticato ad altre imprese del
medesimo ramo, bensì ad un prezzo particolare, stabilito per essa soltanto,
necessariamente più favorevole, sulla base del costo di produzione in quel
triennio e non del prezzo di vendita.
La difesa Costa
conclude chiedendo, in via pregiudiziale, che sia rimessa all'esame della Corte
di giustizia delle Comunità europee la questione relativa all'interpretazione
degli artt. 102, 93, n. 3, 92, 53 e 37, n. 2, del Trattato di Roma ed alla loro
eventuale violazione da parte dello Stato italiano; nel merito, che sia
dichiarata costituzionalmente illegittima la legge del 1962, n. 1643, per
violazione degli artt. 67, 43, 4, 41, 3 e 11 della Costituzione.
Le argomentazioni e
le conclusioni sopra riportate trovano in sostanza consenziente anche la difesa
della "Edisonvolta", anche se da parte di questa si lamenta che
l'ordinanza di rinvio non avrebbe sufficientemente motivato sulla dedotta
violazione ed avrebbe omesso di trattare la questione anche in riferimento
all'art. 10 della Costituzione, oltre che in relazione all'art. 11.
Dopo un
particolareggiato esame della questione la difesa della "Edisonvolta"
rileva, in particolare, sotto questo aspetto, che la legge istitutiva
dell'E.N.E.L. : avrebbe istituito un nuovo monopolio; avrebbe usato un
trattamento fiscale di particolare favore per l'E.N.E.L. , facendo così temere
il sorgere di una "distorsione" al regime comunitario di concorrenza;
avrebbe fornito ad imprese nazionali aiuti non consentiti; non avrebbe
comunicato alla Comunità il disegno di legge istitutivo dell'E.N.E.L. e non
avrebbe richiesto il parere dell'apposita Commissione della Comunità.
Il contrasto tra
legge nazionale e Trattato europeo sarebbe dunque indiscutibile. Come pure
sarebbe indiscutibile che la violazione del Trattato di Roma, con il quale
l'Italia ha, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, acconsentito a limitare
la propria sovranità nazionale, comporta la incostituzionalità della legge che
tale violazione ha concretato, e per il contenuto e sul piano procedurale.
L'incostituzionalità
però presuppone che la violazione sussista, e l'accertamento di tale violazione
presenta carattere pregiudiziale. Ma a provocare tale accertamento, che, a
norma dell'art. 177 del Trattato, é di competenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee, non può essere la Corte costituzionale, la quale, data
la sua posizione di supremazia, non é da considerarsi come una di quelle
giurisdizioni di diritto interno contemplate dall'art. 177 del Trattato di
Roma. Dovrebbe essere (o dovrebbe essere stato) il giudice a quo, se
necessario, ad investire della questione la Corte di giustizia delle Comunità
europee.
Con atto depositato
il 3 febbraio 1964 la "Edisonvolta", che ne aveva fatto cenno nelle
sue difese, ha prodotto copia di una nuova ordinanza emessa dal Conciliatore di
Milano in un'altra causa promossa dallo stesso avv. Costa, con la quale
ordinanza, mentre si ordina la trasmissione degli atti a questa Corte per il
giudizio di legittimità costituzionale, si dispone altresì la trasmissione di
copia autentica degli atti alla Corte di giustizia della Comunità economica
europea.
La difesa
dell'E.N.E.L. sostiene invece che la dedotta violazione dell'art. 11 non
sussisterebbe.
Anzitutto questa
norma prevede limitazioni alla sovranità solo quando esse siano necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli: tali non
possono dirsi le limitazioni introdotte dal Trattato della Comunità europea.
In secondo luogo, non
tutte le norme del Trattato limitano la sovranità degli Stati membri, ma solo
alcune di esse, e tra queste non possono farsi rientrare le norme invocate
dalla parte privata. Difatti, gli artt. 102 e 93 del Trattato pongono a carico
degli Stati membri solo un onere di informazione, senza in alcun modo limitare
la loro sovranità; e gli artt. 37 e 53 impongono agli Stati aderenti alla
Comunità solo l'obbligo negativo di non operare in determinate direttive.
L'unica norma che impone effettivamente una limitazione di sovranità potrebbe
essere l'articolo 177 del Trattato che riserva alla Corte di giustizia delle
Comunità europee la competenza esclusiva a pronunziarsi, in via pregiudiziale,
sulla interpretazione del Trattato.
In terzo luogo
l'efficacia delle norme del Trattato trova un limite naturale nella loro
compatibilità con i precetti della Costituzione, per cui non potrebbero trovare
applicazione norme del Trattato che fossero, eventualmente, in contrasto con
l'art. 43 della Costituzione.
Comunque l'asserito
contrasto non sussisterebbe. Lo Stato italiano con la legge di
nazionalizzazione dell'industria elettrica si é avvalso del diritto,
espressamente previsto dall'art. 222 del Trattato, di modificare il regime
della proprietà in un settore della propria economia. La legge del 1962, poi,
più che contrastare con l'art. 37 del Trattato, rappresenta un primo importante
passo ai fini del riordinamento della situazione di monopolio esistente in
Italia nel settore dell'energia elettrica. E non contrasterebbe neanche con
l'art. 53 del Trattato, in quanto la libertà di stabilimento, in esso prevista,
non é assoluta, ma incontra gli stessi limiti posti dalla legislazione del
Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Infine, lo Stato
italiano non era tenuto a comunicare il progetto di nazionalizzazione alla
Commissione della Comunità, non essendovi motivo di ritenere che esso potesse
determinare una "distorsione" ai sensi dell'art. 101 del Trattato.
Alle stesse conclusioni,
sebbene attraverso argomentazioni in parte diverse, perviene l'Avvocatura dello
Stato.
Premesso che l'art.
11 della Costituzione, impegnando lo Stato a promuovere i mezzi di soluzione
pacifica per le controversie internazionali, sembra da interpretarsi nel senso
di un limite posto alla discrezionalità dello Stato nei rapporti
internazionali, l'Avvocatura sottolinea che il problema di costituzionalità
potrebbe sorgere, se mai, nei confronti di un singolo atto con il quale lo
Stato recepisca nel proprio ordinamento un Trattato internazionale che importi
limitazioni di sovranità, e della sua compatibilità con la norma
costituzionale. Ossia, per rimanere nel caso di specie, il problema di
costituzionalità dovrebbe essere posto, tutt'al più, tra la legge ordinaria che
ha dato esecuzione in Italia al Trattato di Roma e l'art. 11 della
Costituzione. Nel caso in esame, invece, il raffronto si vorrebbe porre tra la
legge istitutiva dell'E.N.E.L. e la legge con la quale il Trattato di Roma é
stato reso esecutivo in Italia: raffronto questo inammissibile, in quanto la
legge di ratifica del Trattato europeo non ha valore di legge costituzionale e,
d'altra parte, l'art. 11 della Costituzione non ha alcun effetto circa la
costituzionalizzazione delle norme del Trattato stesso.
La dottrina formatasi
sul Trattato di Roma di solito escluderebbe il diretto inserimento delle norme
del Trattato nel nostro ordinamento; ma anche per le norme per le quali si
ammette tale inserimento, si precisa che si tratta di norme non dotate di
particolare resistenza sotto il profilo costituzionale, ossia di norme che
possono essere modificate, derogate o abrogate da successive leggi ordinarie
degli Stati membri.
Pertanto la richiesta
di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee
sarebbe da respingere, sia perché inammissibile e non pertinente ai fini del
decidere, sia perché la Corte costituzionale, non potendo essere inquadrata fra
gli organi di giurisdizione nazionale, non avrebbe veste per sottoporre il caso
alla Corte internazionale.
L'Avvocatura osserva
inoltre che le eventuali violazioni degli impegni assunti con il Trattato di
Roma possono essere fatte valere, dagli organi competenti e nelle forme
prescritte, soltanto dagli Stati a favore dei quali la limitazione di sovranità
é avvenuta. Un interesse del genere non può essere riconosciuto né allo Stato
che si é sottoposto alla limitazione di sovranità, né, tanto meno, ai sudditi
dello Stato stesso. Senza considerare poi, che se si ammettesse una tale possibilità,
se si consentisse ad un organo di uno degli Stati membri di far valere una
eventuale violazione degli accordi internazionali, sia pure a seguito di
interpretazione autentica della Corte di giustizia, si potrebbe verificare,
oltre tutto, l'inconveniente di pronunzie discordanti dell'uno e dell'altro
organo in ordine ad una singola violazione del Trattato.
Nel merito, poi,
l'Avvocatura rileva che i competenti organi della Comunità europea hanno
escluso che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. sia in contrasto con il Trattato
della Comunità europea ed in effetti il lamentato contrasto non esiste per le
seguenti ragioni.
Anzitutto l'art. 37
del Trattato sarebbe stato erroneamente citato. Questo vieta i monopoli
nazionali che presentano carattere commerciale privato, ma non si riferisce ai
servizi pubblici essenziali, quali sono invece la produzione e la distribuzione
della energia elettrica. Di questi servizi si occupa l'art. 90, n. 2, il quale
esonera le imprese dall'applicazione delle norme del Trattato e, in
particolare, di quelle sulla concorrenza, nei limiti in cui ciò sia necessario
all'adempimento della specifica missione affidata alle imprese stesse. Pertanto
l'E.N.E.L. non può considerarsi soggetto, nelle sue attività istituzionali,
alle norme del Trattato di Roma, e, in specie, a quelle sulla concorrenza.
Di conseguenza
l'E.N.E.L. non sarebbe soggetto neanche alla disposizione dell'art. 53 del
Trattato che fa divieto di introdurre nuove restrizioni alla libertà di
stabilimento.
E non esisterebbe
neanche violazione dell'art. 102 del Trattato. Infatti, dal momento che
l'E.N.E.L. non é soggetto alle norme del Trattato, non vi era alcuna necessità
di sottoporre alla Commissione consultiva provvedimenti dai quali potessero, in
ipotesi, derivare distorsioni al regime comunitario della concorrenza. In ogni
caso si tratterebbe di un semplice "onere" di consultazione, che non
potrebbe mai portare ad una violazione delle norme del Trattato. E di un onere,
per di più, da adempiere solo quando sorgesse il dubbio circa la compatibilità
o meno della progettata nazionalizzazione del settore elettrico con le norme
del Trattato. Ma nella specie la piena compatibilità era fuori dubbio, tanto
più se si considera che la Commissione, che pure era a conoscenza del disegno
di legge, non ha ritenuto di muovere alcuna obiezione.
Le stesse
considerazioni possono valere anche, secondo la Avvocatura, per quanto riguarda
gli aiuti concessi dalla legge del 1962 a favore della "Terni". Tali
aiuti, dei quali la predetta Commissione era pure al corrente, non sono
vietati, ma anzi compatibili con le norme del Trattato, in quanto la suddetta
Società opera in una zona di sottoccupazione e gli aiuti in questione sono
appunto destinati a promuovere, in armonia con lo spirito del Trattato, lo
sviluppo delle attività economiche della regione.
In conclusione, la
difesa della "Edisonvolta", in via formale, e l'Avvocatura dello
Stato, in via dubitativa, chiedono preliminarmente che gli atti siano rinviati
al Conciliatore per un nuovo esame sulla rilevanza, ed anche, secondo
l'"Edisonvolta", per la trasmissione degli atti, da parte del
Conciliatore, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in ordine alla
questione relativa alla violazione dell'art. 11 della Costituzione; in ordine
alla stessa questione l'avv. Costa chiede che gli atti siano rimessi da questa
Corte alla predetta Corte di giustizia; nel merito, mentre per l'avv. Costa e
per l'"Edisonvolta" si conclude per la illegittimità della legge
denunziata, per l'E.N.E.L. e per il Presidente del Consiglio dei Ministri si
chiede che sia dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato
in diritto
1. - In ordine al
giudizio di rilevanza é stato osservato che il Conciliatore non avrebbe
considerato che l'attore, promuovendo un processo che non avrebbe avuto alcuna
ragion d'essere, aveva provocato il nascere di un giudizio di legittimità
costituzionale principaliter. Si é, poi, detto che con l'ordinanza é
stata denunziata in blocco la legge 6 dicembre 1962, mentre occorreva che
venissero indicate le singole disposizioni che si assumevano viziate in
riferimento alle invocate norme costituzionali.
Questi rilievi sono
infondati.
Premesso che un
giudizio riguardante la legittimità costituzionale di una legge non sarebbe
stato proponibile in via autonoma, il Conciliatore ha rilevato che
l'inefficacia della legge costitutiva dell'E.N.E.L. , conseguente alla sua
eventuale illegittimità costituzionale, avrebbe tolto all'Ente la qualità di
vero e legittimo creditore dell'attore. Perciò il Giudice riteneva necessario,
ai fini della definizione della causa di merito, la risoluzione della questione
di legittimità costituzionale di quella legge, dichiarando che la questione stessa
si deve esaminare solo per motivi che escludono la legittima costituzione
dell'Ente e non per quelli che a tale costituzione sono estranei.
Questa motivazione é
stata criticata nel suo punto centrale, dove é detto che l'attore ha il diritto
di accertarsi che il pagamento sia effettuato al vero creditore per ottenere
efficacia liberatoria. Ma é da osservare che, anche se fosse vero che o per la
natura (e non certo per l'ammontare) del credito o per qualunque altra ragione
il pagamento fatto all'E.N.E.L. poteva essere liberatorio per l'attore, ciò
atterrebbe al merito del giudizio di rilevanza, la cui sindacabilità é stata
costantemente esclusa in questa sede, quando quel giudizio esista e sia stato
congruamente motivato: cose queste innegabili nella specie. Vero é che si
potrebbe dichiarare inammissibile la causa incidentale quando la rilevanza sul
giudizio di merito apparisse prima facie insussistente; ma la Corte non
crede che questo si verifichi nel caso attuale.
Quanto alla mancata
indicazione dei singoli articoli della legge denunziata che sarebbero viziati
di illegittimità, é da osservare che tutti i motivi addotti, meno uno, si
appuntano contro la legge nella sua totalità e non contro determinate
disposizioni.
Altre conclusioni,
sottoposte in sede pregiudiziale, sono quella dell'attore (nel giudizio a quo),
il quale chiede che siano inviati gli atti alla Corte di giustizia delle
Comunità europee per un giudizio sull'interpretazione del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea, e quella della Società
"Edisonvolta", la quale conclude per il rinvio degli atti al
Conciliatore perché provveda a rimetterli alla Corte predetta.
Non é possibile
esaminare in sede pregiudiziale queste richieste senza avere prima vagliato la
questione relativa al dedotto contrasto con l'art. 11 della Costituzione. La
Corte pertanto si riserva di pronunciarsi su queste richieste dopo che avrà
esaminato nel merito la detta questione.
2. - Poiché le
opposte difese hanno largamente oltrepassato i termini delle questioni
collegate con l'ordinanza di rimessione, la Corte premette che, conformemente
alla propria costante giurisprudenza, le questioni saranno esaminate nella
configurazione esposta nella ordinanza senza amplificazioni che porterebbero il
giudizio fuori dei confini in cui esso deve restare.
La prima questione si
riferisce alla violazione dell'art. 67 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza,
il vizio deriverebbe dal fatto che la legge é stata approvata da parlamentari i
quali avevano dichiarato di dare il loro voto favorevole soltanto in obbedienza
alle direttive del loro rispettivo partito politico. É da precisare che, come
del resto la difesa dell'attore ha messo esattamente in evidenza, la questione
non é stata posta in riferimento a vizi della volontà dei singoli votanti.
Difatti, l'ordinanza non denunzia l'invalidità delle deliberazioni delle Camere
legislative perché la volontà dei votanti fosse viziata, ma perché la votazione
era stata influenzata da imposizioni dei partiti in dispregio della norma costituzionale
che proclama la libertà dell'eletto e pone il divieto del mandato imperativo.
Ora, la Corte osserva
che proprio da questa corretta impostazione dell'ordinanza si trae la prova
dell'infondatezza della questione.
L'art. 67 della
Costituzione, collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere
e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega
efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma é rivolto ad
assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato
imperativo importa che il parlamentare é libero di votare secondo gli indirizzi
del suo partito ma é anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe
legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il
fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito.
Da quanto premesso
appare chiaro che la discussione circa i rapporti fra parlamentari e partiti,
che si é svolta nel presente giudizio, non ha rilevanza ai fini della questione
proposta. La quale deve essere risolta nel senso che nel caso in esame non
sussiste violazione dell'art. 67.
3. - L'avvertenza
fatta a principio sulla necessità di attenersi all'ordinanza di rimessione vale
in particolar modo per le questioni relative all'art. 43 della Costituzione.
Circa i diversi
presupposti di legittimità per l'applicazione dell'art. 43, le parti hanno
esaminato e discusso in vario senso i punti seguenti: se le imprese elettriche
trasferite in mano pubblica si riferiscano a servizi pubblici essenziali e a
fonti di energia o a situazioni di monopolio; se abbiano carattere di
preminente interesse generale; se la riserva e il trasferimento debbano essere
compiuti con legge formale; se l'indennizzo risponda alle previsioni della
norma costituzionale. Ma tutte le accennate questioni sono fuori
dell'ordinanza, la quale propone una sola indagine: quella relativa
all'esistenza dei fini di utilità generale. E unicamente questo é il punto che
la Corte deve prendere in esame.
Nell'ordinanza si
afferma che i fini di utilità generale non esisterebbero: essi, che non sono
indicati nella legge, sarebbero esclusi dal contenuto della relazione di
maggioranza al disegno di legge e sarebbero contraddetti nel seno dello stesso
testo legislativo per il fatto che la legge esenta un numero di imprese di gran
lunga superiore a quello delle imprese espropriate.
Prima di esaminare
questi rilievi e gli altri che sono stati esposti sulla questione, é uopo
premettere che é stato ammesso concordemente che spetta alla Corte il sindacato
di legittimità sull'esistenza dei fini di utilità generale. Non é il caso,
quindi, di spendere parole su questo punto, anche perché esso trova due
precedenti nelle sentenze
della Corte n. 11 del 15 marzo 1960 e n. 59 del 6
luglio dello stesso anno.
Per potere affermare
che la legge denunziata non risponda a fini di utilità generale ai sensi
dell'art. 43 della Costituzione, bisognerebbe che risultasse: che l'organo
legislativo non abbia compiuto un apprezzamento di tali fini e dei mezzi per
raggiungerli o che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri
illogici, arbitrari o contraddittori ovvero che l'apprezzamento stesso si
manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto. Ci sarebbe anche
vizio di legittimità se si accertasse che la legge abbia predisposto mezzi
assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che essa doveva conseguire
ovvero se risultasse che gli organi legislativi si siano serviti della legge
per realizzare una finalità diversa da quella di utilità generale che la norma
costituzionale addita.
Innanzi tutto, é da
osservare che non risponde alla realtà dei fatti il dire che il legislatore non
abbia compiuto un apprezzamento: basterebbe ricordare la vivacità delle
discussioni in Parlamento, per escludere che la legge sia venuta fuori senza
che il relativo disegno sia stato sottoposto al vaglio di una scelta e senza
che le ragioni pro e contro siano state dibattute.
L'ordinanza parrebbe
richiedere che la legge dovesse contenere una motivazione in ordine all'utilità
generale. Ora, di norma, non é necessario che l'atto legislativo sia motivato,
recando la legge in sé, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel
carattere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria
apparizione nel mondo del diritto. Nel caso in esame, poi, la legge del 1962
mostra chiaramente gli intendimenti e gli scopi, ai quali vuole rispondere, e i
mezzi che vuole adoperare.
L'art. 1 enuncia che,
ai fini di utilità generale, l'E.N.E.L. provvederà alla utilizzazione
coordinata ed al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con
minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per
quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le altre norme della stessa legge e quelle adottate con i successivi decreti
legislativi hanno tenuto presenti queste esigenze di sviluppo, di
coordinamento, di equilibrio.
Non é, poi, esatto
che un segno di contraddittorietà sarebbe dato dalla stessa legge per il fatto
che essa ha escluso dal trasferimento un numero di imprese di gran lunga
superiore a quello delle imprese espropriate.
Questo argomento
sarebbe stato valido se si fosse potuto accertare che tali esclusioni avevano
l'effetto di rendere impossibile il conseguimento dei fini di utilità generale.
Ma questo accertamento non trova sufficiente base negli atti.
Né si può dire che,
astenendosi dal disporre il trasferimento di tutte le imprese, la legge abbia
contraddetto se stessa, giacché la nazionalizzazione poteva utilmente effettuarsi
mediante l'assorbimento delle imprese maggiori e l'inserimento in un sistema
generale delle imprese minori e di quelle che hanno speciale struttura o
destinazione. Non può dirsi, quindi, che questo criterio - insindacabile sotto
l'aspetto della legittimità - sia in contraddizione con gli scopi della legge.
La Corte ha esaminato
i dati e le Osservazioni critiche, che le difese del Costa e
dell'"Edisonvolta" hanno esposto ai fini di una ricerca tendente ad
accertare l'efficienza delle imprese elettriche prima della nazionalizzazione,
la necessità di una riforma più o meno radicale del settore, i mezzi da
adoperarsi per tale riforma, i risultati che da essa potevano attendersi. Ma
l'esame non ha rivelato un contrasto palese delle decisioni adottate dal legislatore
con i fatti e con le esigenze da considerare, né ha messo in luce che i criteri
sui quali quella decisione era fondata fossero illogici o arbitrari.
La verità é che il
legislatore ha fatto una scelta di fini e di mezzi, rispetto a cui il controllo
di legittimità deve arrestarsi entro i limiti al di là dei quali il controllo
stesso costituirebbe una inammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalità
politica spettante all'organo legislativo. Tale sarebbe la pretesa di accertare
se fosse stata preferibile la "irizzazione" delle imprese o altra
forma di coordinamento o se l'E.N.E.L. si dovesse organizzare in questo o in
quell'altro modo o se il sistema tariffario sia da considerarsi regolato meglio
prima che dopo la legge di nazionalizzazione o se le esigenze degli utenti
risultino tutelate più adeguatamente prima che dopo tale legge, e così via.
La legge si é
prefisso lo scopo di conseguire una migliore soddisfazione degli interessi
della collettività in un settore economico di particolare rilievo. In questa
soddisfazione degli interessi della collettività sta l'utilità generale. E se
codesta utilità deve corrispondere al bene della collettività, considerata non
come somma di individui e di gruppi, ma come complesso unitario, il fatto che
la legge abbia imposto il sacrificio di particolari interessi non comporta che
l'utilità generale sia venuta a mancare.
La identificazione
degli interessi da soddisfare e dei mezzi da adoperare e dei sacrifici da
imporre, ai fini dell'utilità generale, spetta al Parlamento, alla cui
sensibilità é affidato il compito di determinare nei vari momenti della vita
della collettività quali siano le esigenze ed i mezzi nel quadro e nei limiti
dei precetti costituzionali.
Le leggi, al pari di
ogni altra attività del Parlamento, non mancano di movente politico; ed é
naturale che una legge, come quella in esame, fosse permeata in modo ancora più
vigoroso di impulsi politici. Ma ciò non significa che tali impulsi abbiano
soverchiato e travolto quei fini di utilità generale che il Parlamento,
assumendone la responsabilità di fronte alla Nazione, si é proposto di
raggiungere con l'approvazione della legge.
4. - Circa la
denunziata violazione dell'art. 4 in relazione all'art. 41 della Costituzione,
basta notare che se la legge, con la quale si é stabilita la riserva per un
certo settore, non é viziata, é ovvio che in quel settore la libertà di scelta
é legittimamente limitata, come é legittima la limitazione della libertà di
iniziativa economica nel settore stesso.
5. - Per quanto
attiene alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, é da rilevare la
innegabile diversità fra le imprese da trasferire e quelle esentate: diversità
di ampiezza, di capitali investiti, di persone impiegate, di utenti serviti.
Date queste differenze, la esclusione dal trasferimento non appare priva di
giustificazione logica.
Un'altra violazione
dell'art. 3 é stata denunziata dalla difesa dell'attore: la ingiustificata
disparità di trattamento, ai fini dell'indennizzo, fra certe categorie di
imprese e certe altre.
Ma di questa
deduzione la Corte non deve tener conto, essendo essa assolutamente fuori
dell'ordinanza di rimessione.
6. - Resta da
esaminare la questione della incostituzionalità della legge istitutiva dell'E.N.E.L.
sotto l'aspetto del suo contrasto con l'art. 11 della Costituzione.
L'art. 11 viene qui
in considerazione per la parte nella quale si enuncia che l'Italia consente,in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni
e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La norma significa
che, quando ricorrano certi presupposti, é possibile stipulare trattati con cui
si assumano limitazioni della sovranità ed é consentito darvi esecuzione con
legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in
ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato
nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge
ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella
propria di tale fonte di diritto.
Né si può accogliere
la tesi secondo cui la legge che contenga disposizioni difformi da quei patti sarebbe
incostituzionale per violazione indiretta dell'art. 11 attraverso il contrasto
con la legge esecutiva del trattato.
Il fenomeno del
contrasto con una norma costituzionale attraverso la violazione di una legge
ordinaria non é singolare. Spesso la Corte ha dichiarato illegittime le norme
dei decreti legislativi per non aderenza con la legge di delegazione, trovando
la causa dell'illegittimità nella violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Ma rispetto a quella
parte dell'art. 11 in cui é contenuta la norma presa in esame ai fini di questa
causa, la situazione é diversa. L'art. 76 pone delle regole circa l'esercizio
della funzione legislativa delegata, e per questo la non conformità ai principi
della legge-delega importa violazione dell'art. 76. L'art. 11, invece,
considerato nel senso già detto di norma permissiva, non attribuisce un
particolare valore, nei confronti delle altre leggi, a quella esecutiva del
trattato.
Non vale, infine,
l'altro argomento secondo cui lo Stato, una volta che abbia fatto adesione a
limitazioni della propria sovranità, ove volesse riprendere la sua libertà
d'azione, non potrebbe evitare che la legge, con cui tale atteggiamento si
concreta, incorra nel vizio di incostituzionalità. Contro tale tesi stanno le
considerazioni ora esposte, le quali conducono a ritenere che la violazione del
trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non
toglie alla legge con esso in contrasto la sua piena efficacia.
Nessun dubbio che lo
Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato
spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve
rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i
principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi
di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di
costituzionalità.
Da tutto quanto
precede si trae la conclusione che, ai fini del decidere, non giova occuparsi
del carattere della Comunità economica europea e delle conseguenze che derivano
dalla legge di esecuzione del Trattato istitutivo di essa, né occorre indagare
se con la legge denunziata siano stati violati gli obblighi assunti con il
Trattato predetto. Con che resta anche assorbita la questione circa la rimessione
degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee e circa la competenza
a disporre tale rinvio;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, sollevate con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3, all'art. 4, in
relazione all'art. 41, all'art. 43 e all'art. 67 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 marzo 1964.