SENTENZA
N. 11
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno
1938, n. 851, contenente norme per l'impianto ed il funzionamento delle
centrali del latte, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1959 dal
Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Villari Salvatore,
iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo
Gabrieli;
uditi gli avvocati
Enzo Silvestri e Costantino Mortati, per Villari Santi, quale esercente la
patria potestà sul minore Villari Salvatore, Filippo Ungaro e Antonio
Sorrentino, per la Centrale del latte di Messina e il vice avvocato generale
dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
La questione di
legittimità costituzionale che forma oggetto del presente giudizio promosso con
ordinanza 2 maggio 1959 del Tribunale di Messina é stata sollevata nel corso
del procedimento penale a carico di Villari Salvatore, imputato di
contravvenzione all'ordinanza del Sindaco di Messina 5 giugno 1958 ed al
decreto prefettizio 8 ottobre 1958 per vendita di latte non pastorizzato e non
proveniente dalla centrale del latte, punita ai sensi dell'art. 650 Codice
penale. Avverso il decreto penale di condanna del Pretore di Messina, il
Villari proponeva opposizione e nel corso del relativo dibattimento eccepiva la
incostituzionalità della legge 16 giugno 1938, n. 851. Tale eccezione, respinta
dal Pretore, il Villari riproponeva nel giudizio di secondo grado avanti al
Tribunale di Messina. Questo, nella citata ordinanza, ha rilevato che la
questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 16 giugno 1938, n.
851, concernente le norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del
latte, é stata proposta con particolare riferimento agli artt. 1, 5, 6, 8 e 16
di essa, eccependo che tali norme sono in contrasto con l'art. 41 della
Costituzione, il quale stabilisce che l'iniziativa economica privata é libera;
e che comunque le norme stesse debbono ritenersi abrogate in seguito alla
soppressione dell'ordinamento corporativo dello Stato. Ciò posto, ritenuta la
non manifesta infondatezza della eccezione e la impossibilità di definire il
giudizio senza la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, il
Tribunale ha sospeso il giudizio ed ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte per la decisione sulla legittimità costituzionale rispetto alle
norme degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851.
La ripetuta
ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata per disposizione
del Presidente di questa Corte, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre
1959 ed iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio avanti
questa Corte si é costituito Villari Santi, quale esercente la patria potestà
sul minore Salvatore Villari, depositando in cancelleria l'11 agosto 1959 le
proprie deduzioni con procura conferita all'avv. Enzo Silvestri, e con elezione
di domicilio in Roma, via Barnaba Oriani, 114, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Scalone.
Si é costituita
altresì, depositando il 24 giugno 1959 in cancelleria le proprie deduzioni, la
S. p. a. Centrale del latte di Messina in persona del suo Consigliere delegato
dott. Vittorio Cambria, a ciò autorizzato con deliberazione 16 maggio 1959 del
Consiglio di amministrazione della Società, rappresentata e difesa dagli
avvocati Nunzio Rosso, Filippo Ungaro ed Antonio Sorrentino, ed elettivamente
domiciliata in Roma presso lo studio di questo ultimo, via San Nicolò da
Tolentino, S. La Centrale del latte di Messina si era costituita parte civile
nel procedimento penale davanti al Pretore di Messina.
Con atto depositato
in cancelleria il 4 giugno 1959 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Il Villari, nelle
accennate deduzioni, premette che la legge 16 giugno 1938, n. 851, deve
considerarsi, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, del tutto
priva di vigenza o, quanto meno, inapplicabile e che essa, costituendo un tutto
unitario, é investita per intero dall'abrogazione che in modo più evidente
colpisce taluni suoi articoli.
Rileva, poi, che
mediante la disciplina delle centrali del latte, il legislatore intese
realizzare un determinato indirizzo di politica economica corporativa contemperando
l'interesse pubblico igienico - sanitario con l'interesse collettivo delle
categorie concorrenti all'intero processo produttivo e si preoccupò di
garantire che, in via normale, l'impianto e la gestione delle centrali del
latte venissero affidate alle categorie interessate. Venuti meno i presupposti
della legge, questa si deve considerare abrogata per cessazione della sua
ragione di esistenza.
La mancanza, cioè, di
istituti di rappresentanza pubblicistica della categoria e la evidente
incompatibilità dell'attuale sistema economico con quello che diede vita alla
disciplina dei consorzi obbligatori di diritto corporativo implicano
l'inattualità e l'abrogazione dell'intera legge, per il venir meno degli
interessi e delle finalità che la medesima intendeva realizzare.
Né varrebbe obiettare
- sottolinea il Villari - che il comma quarto dell'art. 5, il quale prevede che
nell'eventualità in cui la concessione non possa essere effettuata per mancata
costituzione del consorzio di categoria o per difetto di accordo sui termini
della convenzione, il Comune può in via eccezionale provvedere direttamente
all'impianto e all'esercizio della centrale, consente alla legge di
sopravvivere, sia pure con adattamenti conseguenziali alla cessazione
dell'ordinamento corporativo. E ciò perché allorquando il legislatore prevede
in via eccezionale una data regolamentazione per l'eventualità che non possa
trovare applicazione temporaneamente la disciplina predisposta in via normale,
crea un complesso inscindibile di norme, con la conseguenza che l'abrogazione
di quelle che prevedono la disciplina normale implica l'abrogazione anche di
quelle che dovrebbero subentrare nel caso che non si possa adottare tale
disciplina.
La questione di
legittimità costituzionale sorge dunque continua il Villari - soltanto ove si
ritenga che le norme di soppressione dell'ordinamento corporativo abbiano
abrogato soltanto parzialmente la legge del 1938.
Ma le pretese norme
superstiti di questa legge rappresentano una violazione dell'art. 41 della
Costituzione, che garantisce la libertà della iniziativa economica privata. Se
é vero che l'interesse dell'igiene e della salute pubblica deve essere
tutelato, é indiscusso che tale fine deve essere perseguito con opportuni
sistemi di controllo senza sopprimere il diritto di libertà di commercio. Né
può dirsi che l'attività di quanti partecipano nel ciclo di produzione del
latte si pone in contrasto con l'utilità sociale e che l'interesse pubblico
richiede la soppressione di tale libertà. La circostanza che tale attività é
libera, laddove non esistono le centrali del latte, sta a dimostrare che non si
tratta di attività in contrasto con l'utilità sociale, - né comunque dannosa
per la collettività. Potrebbe tuttavia osservarsi rileva ancora il Villari -
che l'interesse generale consiglia la pubblicizzazione di certi settori,
indipendentemente da ogni valutazione sul contrasto di tale attività con
l'utile sociale. Ma é facile replicare che tale ipotesi rientra nella
previsione dell'art. 43 della Costituzione per cui rimane soltanto da esaminare
se con tale articolo contrastino le ripetute norme residue della legge del
1938.
Non sembra che le
imprese concernenti il ciclo produttivo del latte (produzione, pastorizzazione,
vendita del latte) abbiano i caratteri indicati dall'art. 43. Non può infatti
affermarsi ché si é in presenza di servizi pubblici essenziali e che le imprese
relative abbiano carattere di preminente interesse generale. La norma
costituzionale prevede, poi, un particolare procedimento per la pubblicizzazione
delle imprese. Occorre, cioè, una legge che riservi originariamente o
trasferisca, mediante espropriazione e salvo indennizzo, le imprese in
questione. Il precetto costituzionale pur prevedendo a fini di utilità generale
l'assunzione, in regime di monopolio, di talune imprese da parte di determinati
enti, stabilisce precise garanzie nei confronti dei titolari che in conseguenza
di detta assunzione vengono a subire gravi limitazioni alla loro sfera
giuridica. La legge del 1938 prevede la gestione delle centrali da parte dei
consorzi di categoria, ma non predispone particolari garanzie a favore delle
imprese interessate. Non risponde quindi a quelle esigenze che il costituente
ha tenuto presenti. Ciò posto, conclude il Villari, manifesta é l'illegittimità
della istituzione delle centrali del latte, del divieto di vendita del latte
nei Comuni dove esiste la centrale e della determinazione del prezzo del latte
trattato dalla centrale da parte del Comune o del consorzio di Comuni. Chiede,
quindi, che questa Corte voglia dichiarare incostituzionali gli artt. 1, 5, 6,
8 e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851. Nelle deduzioni della Centrale del
latte di Messina vengono innanzi tutto formulate alcune precisazioni, e cioè:
a) la soppressione
dell'ordinamento corporativo, che si assume abbia influenzato la legge del
1938, é stata disposta non con leggi costituzionali ma con leggi ordinarie; più
particolarmente il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
369. E pertanto di competenza del giudice ordinario di apprezzare, alla stregua
del principio di ermeneutica sancito nell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale, fino a che punto si verifichi una incompatibilità fra le
nuove e le vecchie disposizioni;
b) non é esatto che
le centrali del latte siano istituti di carattere corporativo, sì che, cessato
il relativo ordinamento, cessi anche la regolamentazione dettata per esse. La
ragione determinante l'istituzione di tali centrali é la tutela della pubblica
igiene. Difatti esse traggono la loro origine, non dalla legge del 1938, ma dal
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto,
approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 944, al quale é estranea ogni
impronta di carattere sindacale o corporativo; é detto regolamento che ha dato
facoltà ai Comuni di istituire le centrali del latte (art. 27) con la
conseguente esclusiva della vendita del latte proveniente dalle centrali (art.
28);
c) la sola influenza
corporativa che si rinviene nella legge del 1938 é costituita dal diritto
riconosciuto alle associazioni o consorzi di categoria, dai primi tre commi
dell'art. 5, di ottenere in concessione la gestione delle centrali, con
preferenza rispetto alla gestione diretta da parte degli stessi Comuni; ed é
questa norma (e quella conseguenziale dell'art. 6) che é stata abrogata a
seguito della soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo. Ciò posto,
l'ordinamento vigente potrebbe così essere sintetizzato. Le centrali del latte
sono istituite e gestite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute
pubblica; esse altro non sono che stabilimenti che raccolgono il latte
destinato al consumo diretto, lo sottopongono ad un trattamento che ne
garantisce la salubrità e lo condizionano per la vendita in modo da escludere ogni
manomissione e contaminazione (artt. 27 e 29 reg. 1929; artt. 1 e 14 legge
1938). Le centrali sono istituite dai Comuni o da consorzi di Comuni; cessato
il diritto di preferenza a favore delle associazioni di categoria, la
istituzione e la gestione possono essere fatte sia direttamente, sia attraverso
concessioni ad enti o privati che offrano le necessarie garanzie (art. 27 reg.
1929; artt. 1 e 5 legge 1938), in conformità, del resto, ai principi generali,
in tema di servizi municipalizzati. Nei Comuni ove esiste la centrale é vietata
la vendita per il consumo diretto di latte che non provenga dalla centrale
(art. 28 reg. 1929; art. 13 legge 1938), ad eccezione del "latte
crudo" o di alcune preparazioni lattee speciali.
Dopo tali premesse,
la Centrale del latte di Messina rileva che se é esatto che l'art. 41 della
Costituzione sancisce in linea di principio la libertà dell'iniziativa
economica privata, da ciò non si deve desumere che la Costituzione abbia negato
cittadinanza nel nostro ordinamento a tutte le imprese pubbliche con diritto di
monopolio e che per ciò siano stati soppressi, o comunque divenuti
incostituzionali, il monopolio ad esempio delle ferrovie o della fabbricazione
dei tabacchi o i servizi che i Comuni sono autorizzati a monopolizzare con
diritto di privativa (v. art. 1, nn. 8, 10, li e 17 del T.U. 15 ottobre 1925,
n. 2578).
Accanto all'art. 41
vi é infatti l'art. 43 che autorizza la legge a riservare allo Stato o ad enti
pubblici determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a
servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse
generale; e il trattamento igienico del latte e la distribuzione per la vendita
con particolari cautele é appunto un servizio che la legge riserva ad un ente
pubblico (Comune); con una valutazione insindacabile dell'interesse generale
che tale servizio riveste. Ma se anche tale ostacolo preclusivo non esistesse
non si potrebbe certo negare che l'igiene e la salute pubblica costituiscano un
interesse generale di carattere preminente; a tacer d'altro si tratta di
interessi assunti come fondamentali nel nostro ordinamento (art. 32 della
Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività).
Né può contestarsi - continua
la Centrale del latte - che il fine della riserva ai Comuni del servizio in
parola sia la tutela dell'igiene e della salute pubblica; lo afferma
esplicitamente l'art. 2 della legge del 1938; risulta dallo stesso complesso
procedimento per l'istituzione delle centrali, a cui sono chiamati a
partecipare, non solo gli organi che presiedono alla tutela dei Comuni, ma, e
con funzioni preminenti, gli organi sanitari dello Stato (Consiglio provinciale
di sanità, Ministero della sanità).
Tutto ciò, si precisa
infine nelle ripetute deduzioni, vale in via generale per la legge che riguarda
le centrali e per quelle fra le norme denunciate che si riferiscono
all'attribuzione ai Comuni del servizio relativo (art. 1 e ultimi due commi
dell'art. 5).
Per gli altri
articoli basterà rilevare:
- primi tre commi
dell'art. 5: se la denuncia di violazione dell'art. 41 della Costituzione si
riferisce al diritto preferenziale riconosciuto alle associazioni e consorzi di
categoria, il problema deve intendersi superato a seguito dell'abrogazione di
tale diritto;
art. 6: é, come si é
rilevato, conseguentemente caduto;
- art. 8: anzitutto
la norma non é più in vigore, essendo stata assorbita dalle disposizioni
vigenti sui Comitati prezzi; in secondo luogo, dato il presupposto che
l'impresa é di pertinenza del Comune, l'aver limitato i poteri di questo nella
determinazione dei prezzi costituisce una garanzia dei consumatori;
- art. 16: più che
questa disposizione dovrebbe venire in rilievo la norma dell'art; 13, che
stabilisce il diritto di esclusiva nella vendita del latte proveniente dalle
centrali. Ma tale esclusiva é pienamente giustificata quale ineliminabile
conseguenza della riserva all'ente pubblico dell'impresa. L'art. 41 poi é
estraneo all'altra parte dell'art. 16, quella cioè che disciplina le sanzioni -
di carattere penale e amministrativo - a carico delle centrali che non
osservino gli obblighi loro imposti.
Si conclude,
pertanto, chiedendo che questa Corte dichiari infondata la denuncia di
illegittimità costituzionale di cui all'ordinanza 2 maggio 1959 del Tribunale
di Messina.
L'Avvocatura dello
Stato nel menzionato atto di intervento eccepisce in via pregiudiziale
l'inammissibilità del ricorso per incertezza sull'oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale e per omessa valutazione della rilevanza della
questione e sostiene, in proposito, che nella specie la situazione é identica a
quella decisa con ordinanza di questa Corte n. 83 del 30 aprile 1958. Nel
merito rileva innanzi tutto che le disposizioni della legge 16 giugno 1938, n.
851, non sono nuove nel nostro ordinamento giuridico.
Precisa che la prima
disciplina delle "centrali del latte" si trova nel R.D. 9 maggio
1929, n. 994, il quale venne emanato in virtù della delega contenuta nell'art.
218 del T.U. delle leggi sanitarie 10 agosto 1907, n. 636, modificato con R.D.
30 dicembre 1923, n. 2889, previo il prescritto parere del Consiglio superiore
di sanità.
Tale diretta
derivazione dal T.U. delle leggi sanitarie, il procedimento seguito e anche
l'epoca dell'emanazione stanno a dimostrare - si sottolinea - che la disciplina
delle centrali del latte fu preordinata esclusivamente a scopi igienico -
sanitari.
All'uopo l'Avvocatura
cita l'art. 27 del regolamento il quale, dopo aver stabilito particolari prescrizioni
igieniche sulla tenuta delle stalle, sui controlli sanitari degli animali da
latte, sui sistemi di mungitura, sulla raccolta, sul trasporto, e sulla
vendita, ecc. (prescrizioni con cui risultano sostituite quelle meno sviluppate
del regolamento del 3 agosto 1890, n. 7045), prevede la facoltà dei Comuni: a)
di istituire le centrali del latte, cioè "speciali stabilimenti per la
raccolta del latte destinato al consumo locale, allo scopo di sottoporlo ai
controlli necessari, nonché alla pastorizzazione o ad altro trattamento che
venisse riconosciuto idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la
salubrità; b) di affidare la costruzione e l'esercizio di detti stabilimenti ad
enti e privati che offrano le necessarie garanzie per il raggiungimento degli
scopi suindicati", ferma, peraltro, la vigilanza sanitaria sulle
operazioni che si compiono nello stabilimento, da esercitarsi sistematicamente
e direttamente dal Comune con proprio personale tecnico.
Cita ancora l'art. 28
il quale dispone che "nei Comuni ove esiste la centrale é vietata la
vendita di altro latte, ad eccezione di quello da potersi consumare crudo,
preparato giusta le norme contenute nel titolo VII del presente
regolamento". E fa presente altresì che il regolamento dopo aver dettato
le prescrizioni per il latte da potersi consumare crudo, al titolo VIII si
occupa del latte reintegrato, del latte scremato, nonché delle preparazioni
lattee speciali stabilendo che chiunque intenda produrre e mettere in commercio
tali preparazioni deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte
dell'autorità comunale, la quale ne stabilisce anche le norme igieniche da
osservare per la produzione e il commercio.
Dalla disamina di
tali norme - conclude l'Avvocatura - si possono trarre le seguenti illazioni:
a) le centrali del
latte hanno lo scopo d'immunizzare il latte, sia mediante la pastorizzazione,
che mediante qualsiasi altro trattamento, il quale ne assicuri la genuinità e
la salubrità;
b) la norma considera
di interesse pubblico la istituzione delle centrali del latte e ne affida il
compito al Comune, venendo così a creare un nuovo servizio pubblico;
c) in conformità dei
principi generali del nostro ordinamento, il servizio pubblico può essere
esercitato sia direttamente, che attraverso concessioni a privati;
d) il monopolio od
esclusiva della vendita del latte attraverso la centrale é in relazione al
carattere pubblico del servizio, e non già correlativo ad un esercizio di essa
da parte di un consorzio totalitario di produttori.
La legge 16 giugno
1938, n. 851, non ha fatto, quindi, che rafforzare il principio della esclusiva
(già sancito dal R.D. 9 maggio 1929, n. 994), sulla raccolta e la vendita del
latte prodotto "nel prevalente interesse dell'igiene e della salute
pubblica".
Il divieto di vendita
del latte non proveniente dalle centrali trova il proprio fondamento in
esigenze di ordine igienico e sanitario ossia, secondo il citato chiaro
disposto di legge, "nel prevalente interesse della igiene e della salute
pubblica".
Tale interesse (in cui
nulla hanno a vedere le abrogate norme sull'ordinamento corporativo dello
Stato) non poteva non essere sufficientemente garantito e tutelato. Perciò - in
aggiunta alle norme di diritto penale - sono state comminate speciali sanzioni.
Dimostrato che, per
precisa disposizione di legge, le "centrali del latte sono istituite e
gestite nel prevalente interesse della igiene e della salute pubblica"
(art. 2 legge 16 giugno 1938, n. 851), é di tutta evidenza - continua
l'Avvocatura - la mancanza di fondamento della violazione del principio di
libertà e d'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione.
Obbiettivo di tale
norma é quello di armonizzare l'attività economica privata con il fine
dell'interesse pubblico.
All'uopo il comma
secondo di detto articolo pone i limiti che la iniziativa privata deve
rispettare; mentre il successivo comma terzo subordina appunto tale iniziativa
agli obblighi che la legge può imporre per il raggiungimento dei fini sociali.
La impresa o
l'attività privata (anche nel campo economico - sociale) é riconosciuta solo se
e in quanto essa non leda il pubblico interesse, onde la iniziativa privata
deve cedere di fronte al prevalente interesse generale o sociale.
Di conseguenza, il
servizio di raccolta e di distribuzione (o vendita) di un elemento di tale
importanza - quale il latte - non può essere disciplinato con criteri economici
di interesse privato, ma deve essere, invece, gestito anche, e soprattutto, nel
rilevato interesse della igiene e della salute pubblica, con norme determinate
di legge e in base a opportuni controlli.
Con le disposizioni
della legge 16 giugno 1938, n. 851, si tenne appunto a tutelare i consumatori,
assicurando la genuinità e la igienicità del latte sottoponendolo a un
trattamento che ne garantisse la salubrità, e condizionandolo, per la vendita,
in modo da evitarne la manomissione o contaminazione.
Ne consegue che le
norme denunciate, lungi dall'essere in contrasto con l'art. 41 della
Costituzione, risultano in assoluta armonia con l'altra norma costituzionale
contenuta nell'art. 32, con cui é, appunto, stabilito che la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività.
A conforto di tale
argomentazione, l'Avvocatura richiama la sentenza n. 29 del 1957 di questa
Corte con la quale non é stato ritenuto in contrasto con l'art. 41 della
Costituzione l'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,
sotto il profilo che il prezzo di imperio dei medicinali persegue lo scopo di
tutelare il pubblico da eventuali speculazioni e da inconvenienti collegati al
regime di libera concorrenza e, quindi, risponde pienamente alla norma
costituzionale dell'art. 32.
Ciò posto,
l'Avvocatura adduce poi numerose argomentazioni per dimostrare che, intervenuta
l'abrogazione delle norme della legge 16 giugno 1938, n. 851, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo dello Stato, non può sorgere
questione di incostituzionalità in relazione alle norme medesime, rientrando
nelle attribuzioni del giudice ordinario la potestà di disapplicare le norme di
legge abrogate (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale). E
soggiunge che tale abrogazione riguarda soltanto i primi tre commi dell'art. 5 e,
se mai, l'art. 6 di detta legge.
Ed invero - continua
l'Avvocatura - per ritenere che l'abrogazione delle norme sui consorzi di
categoria importi anche l'abrogazione delle norme relative alla disciplina
della raccolta e della vendita del latte a mezzo delle centrali, si dovrebbe
affermare che l'anzidetta disciplina fosse applicabile soltanto nel caso in cui
le centrali fossero gestite da consorzi di categoria.
Ma una dimostrazione
del genere é impossibile: sia perché la raccolta e il confezionamento del latte
attraverso le centrali risulta introdotta con il regolamento approvato con R.D.
9 maggio 1929, n. 994, cioè prima che fosse stabilito il diritto dei consorzi
(successivamente abrogato), anzi assai prima della previsione della loro
esistenza (che si rinviene nella legge n. 838 del 1932); sia e soprattutto
perché l'art. 13 della legge del 1938, n. 851, non contiene alcuna distinzione
fra le centrali esercitate dai consorzi e quelle gestite diversamente.
Sicché - si conclude
- può affermarsi che le centrali del latte, istituite nel prevalente interesse
dell'igiene e della salute pubblica, (art. 2 della legge) debbano,
necessariamente, continuare ad esistere, in base alle norme in vigore, con
gestione o esercizio diretto da parte dei Comuni o dei consorzi dei Comuni, con
l'unica differenza che, siffatto tipo di esercizio - mentre era previsto, in
via eccezionale, dal penultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1938, n.
851 - per effetto della abrogazione delle norme sull'ordinamento corporativo (che
facevano obbligo della concessione della gestione ai consorzi di categoria),
deve ritenersi che ora costituisca il sistema di gestione normale, se non
esclusivo, da parte dei Comuni o dei consorzi dei Comuni.
Si chiede, pertanto,
che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, non fondata la questione
sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 2 maggio 1959, relativa
alla legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 16 giugno
1938, n. 851 (in particolare: degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della stessa legge),
in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
La difesa del Villari
ha depositato memoria (21 gennaio 1960) con la quale preliminarmente si chiede
il rigetto della eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, perché dall'ordinanza di rinvio risulta
sufficientemente determinato l'oggetto della controversia.
Richiamandosi, poi,
alla sentenza n. 78
del 1958 di questa Corte e alla regolamentazione contenuta nel R.D. n. 994
del 1929 che, senza eliminare l'iniziativa privata, fissa condizioni e
controlli per garantire adeguatamente la genuinità di un prodotto necessario
all'alimentazione, nega che il divieto della libertà di commercio del latte sia
imposto da esigenze igieniche, pur riconoscendo che la tutela della salute
pubblica costituisce un interesse spiccatamente sociale.
Né per la legittimità
delle norme impugnate si potrebbe invocare l'art. 43 della Costituzione,
sostenendo che il servizio affidato alle centrali del latte ha carattere di
servizio pubblico essenziale con preminente interesse generale, sicché
validamente una apposita legge lo avrebbe riservato ad enti pubblici. Per
applicare la accennata disposizione mancherebbero i richiesti requisiti di
sostanza e di forma.
Quanto ai primi, pur
ammettendo che il commercio del latte possa rientrare nella figura di servizio
pubblico, non presenta i caratteri di essenzialità e di preminente interesse
generale, che devono accompagnare i servizi suscettibili di ricadere nella
sfera dell'art. 43, caratteri contrastati dalla facoltà di assunzione del
servizio delle centrali da parte di enti pubblici.
Mancherebbe il
requisito formale in quanto la "riserva assoluta di legge singolare imposta
dal costituente" richiederebbe una legge per disporre l'attribuzione
originaria o l'espropriazione di singoli servizi per determinare
nominativamente l'impresa o l'ambito del settore produttivo sottratto ai
privati, nonché per stabilire l'indennità in caso di espropriazione. Nella
specie la legge n. 851, del 1938, si é limitata a conferire ai Comuni la
facoltà di istituire le centrali, autorizzando i Prefetti a determinare il
perimetro della zona entro cui deve valere il divieto di vendita per i privati.
Né vale obiettare
che, trattandosi di legge emanata prima della Costituzione, sarebbe soggetta ai
requisiti formali richiesti al momento della sua formazione. La riserva di
legge, che nella specie sarebbe "qualificata", non può considerarsi
una modalità che attiene al processo formativo degli atti, bensì la suprema
garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.
Si conclude perché
sia dichiarata fondata la denuncia di incostituzionalità di cui all'ordinanza
del Tribunale di Messina del 2 maggio 1959.
Anche la S. p. a.
Centrale del latte di Messina ha presentato deduzioni depositate il 21 gennaio
1960.
La difesa,
richiamandosi ai precedenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato,
insiste nell'affermare che le disposizioni della legge del 1938, non abrogate
in virtù del soppresso ordinamento corporativo, non sono in contrasto con la
norma dell'art. 41 della Costituzione. Né é esatto che, essendo l'iniziativa
economica privata garantita costituzionalmente, debba ritenersi
incostituzionale qualsiasi riserva allo Stato o ad enti pubblici di determinate
imprese. Accanto al principio generale dell'art. 41 la norma specifica
dell'art. 43 pone alla libera iniziativa il limite consistente nella riserva
delle imprese riguardanti servizi pubblici essenziali con carattere di
preminente interesse generale, ed é certo che le centrali del latte abbiano i
tipici caratteri dell'impresa pubblica.
E non vale obiettare,
che la tutela della salute pubblica possa essere perseguita con opportuni
sistemi di controllo senza sopprimere il diritto di libertà di commercio;
poiché é sottratta al sindacato costituzionale la valutazione dei criteri
seguiti dal legislatore nel decidere, se l'interesse pubblico sottostante ad
una determinata categoria d'imprese debba essere perseguito con limitazioni e
controlli dell'attività privata o con la devoluzione del loro esercizio ad un
ente pubblico.
Del pari eccede i
limiti della legittimità costituzionale il giudizio del legislatore sulla
sussistenza di quei requisiti discrezionalmente valutabili, che condizionano
l'applicazione dell'art. 43; e non v'ha dubbio che la tutela della salute
pubblica, espressamente considerata dall'art. 32 della Costituzione,
costituisca un fine pubblico. Non ha poi fondamento il rilievo che le centrali
del latte possono coesistere col libero commercio del latte a seconda che il
Comune creda o meno di istituirle.
L'art. 43 non
autorizza a ritenere che il monopolio é costituzionalmente legittimo solo se
abbia i caratteri dell'assolutezza e della necessità; e la legge sulla
municipalizzazione dei servizi, nella quale s'inquadra la istituzione delle
centrali del latte, é ispirata al criterio della facoltatività, deferendosi
alla Pubblica Amministrazione l'apprezzamento sulle condizioni per l'esercizio
del servizio pubblico.
Infine non merita
considerazione la pretesa mancata osservanza delle garanzie previste dall'art.
43 a favore dei titolari delle imprese pubblicizzate. A prescindere che tale
questione non é stata deferita all'esame della Corte, le prescrizioni sulla
espropriazione e sull'indennizzo trovano applicazione quanto vi é trasferimento
allo Stato di imprese già esistenti, non quando la legge riserva allo Stato e
ad enti pubblici la facoltà di istituire determinate imprese, come é avvenuto
per le centrali del latte. Si insiste nelle formulate conclusioni.
L'Avvocatura dello
Stato, con la memoria depositata il 21 gennaio 1960, in confutazione delle
argomentazioni avversarie, puntualizza in sintesi le seguenti considerazioni:
che, cessato il presupposto di politica economica corporativa della legge del
1938, se l'abrogazione del sistema corporativo dovesse investire - come
sostiene il Villari - l'intera legge, esulerebbe ogni questione di legittimità
costituzionale e dovrebbe pronunciarsi declaratoria di inammissibilità in
quanto la vertenza dovrebbe essere regolata davanti al magistrato ordinario ai
sensi dell'art. 15 delle preleggi: che dalla lettera e dallo spirito della
legge del 1938 si evince, che le centrali del latte sono state istituite nel prevalente
interesse dell'igiene e della salute pubblica e non per tutelare le categorie
interessate all'intero processo produttivo del latte; che alla mancata
costituzione del consorzio di categoria subentra la possibilità
dell'assunzione, in via eccezionale, dell'impianto e del funzionamento delle
centrali da parte dei Comuni o consorzio di Comuni, eccezionalità da intendersi
non nel significato di temporaneità ma di disposizioni di carattere eccezionale
di fronte alla norma di carattere generale che prevede la concessione ai
consorzi di categoria: che, caduto l'ordinamento corporativo, per la gestione
delle centrali del latte, hanno acquistato automaticamente vigore le norme di
carattere amministrativo, che autorizzano i Comuni o i consorzi dei Comuni a provvedere
direttamente all'impianto e all'esercizio delle predette centrali oppure a
concederle a terzi: che, divenuta impossibile la costituzione di consorzi di
categoria, conservano vigore le disposizioni della legge del 1938 non
necessariamente connesse con l'ordinamento corporativo: che, le disposizioni
della legge del 1938 rimaste in vigore sono in armonia con l'ultimo comma
dell'art. 41 della Costituzione, il quale autorizza il legislatore a stabilire
controlli all'iniziativa privata nel prevalente interesse dell'igiene e della
salute pubblica espressamente contemplata dall'art. 32 della Costituzione: che,
infine non si può invocare l'art. 43 della Costituzione perché, nella specie,
non si verte in materia di trasferimento d'impresa o di azienda.
Si insiste
nell'accoglimento delle già prese conclusioni.
Nell'udienza del 3
febbraio 1960 la difesa delle parti illustra le rispettive deduzioni.
Considerato
in diritto
L'Avvocatura dello
Stato ha dedotto pregiudizialmente l'inammissibilità della proposta questione
di legittimità costituzionale per l'incertezza sull'oggetto della questione
stessa e per omessa valutazione della rilevanza della medesima per la
definizione del giudizio ordinario.
L'assunto é infondato
in quanto l'ordinanza 2 maggio 1959 del Tribunale di Messina indica le
disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 851, impugnate (artt. 1, 5, 6, 8 e
16), nonché la norma costituzionale della quale si assume la violazione (art.
41); e soggiunge che la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale proposta dal Villari non é manifestamente infondata ed é
determinante per la definizione del giudizio.
Non sussiste poi,
contrariamente a quanto afferma l'Avvocatura dello Stato, identità tra
l'attuale caso e quello deciso dalla Corte con sentenza n. 83 del 30
aprile 1958. Invero, in detta ordinanza si osserva che il Pretore di Lucca
si era limitato a denunziare il contrasto tra la norma costituzionale di cui
all'art. 41 della Costituzione e l'intera legge 16 giugno 1938, n. 851, in
quanto ispirata a principi corporativi e che, non essendo le relative
disposizioni omogenee né tutte riconducibili al cessato ordinamento corporativo
dello Stato, non si poteva considerare soddisfatto per altra via che non fosse
quella della indicazione specifica, l'obbligo di precisare le norme viziate di
illegittimità costituzionale, nonché i motivi della rilevanza della questione
rimessa alla Corte.
Quanto al merito,
interpretando l'ordinanza di rinvio, la questione sottoposta all'esame della
Corte si pone con riferimento soltanto agli artt. 1, 5, commi quarto e quinto,
e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851. Relativamente alle norme contenute nei
commi primo, secondo, terzo dell'art. 5 e nell'art. 6 della citata legge n.
851, per effetto della sopressione dell'ordinamento corporativo dello Stato
R.D. L.9 agosto 1943, n. 721, e D.L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369), é venuto a
mancare il presupposto per l'applicabilità delle norme stesse. Non esistono
più, infatti, i consorzi di categoria volontariamente costituiti tra
agricoltori, commercianti e industriali, d'intesa con le rispettive
organizzazioni funzionanti con rappresentanza pubblicistica (art. 10 legge 6
giugno 1932, n. 834, e R.D.L.16 aprile 1936, n. 1296) ai quali il Comune o il
consorzio di Comuni doveva obbligatoriamente dare in concessione le centrali
del latte. E non esistendo i consorzi di categoria, non ha più ragion d'essere
la disposizione dell'art. 6, che riguarda gli statuti di detti consorzi.
Quanto all'art. 8,
che prevede la fissazione da parte dei comuni del prezzo di vendita del latte
trattato dalla centrale, é da rilevare che a tale regolamentazione é stato
sostituito il sistema temporaneo contenuto nelle disposizioni relative ai
comitati ministeriali e provinciali dei prezzi (D.L.Lgt. 19 ottobre 1944, n.
848; D.L.Lgt. 26 aprile 1946, n. 363; D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 836), in
virtù del quale la determinazione del prezzo del latte prodotto dalle centrali
é stata attribuita ai comitati dei prezzi.
Pertanto l'oggetto
del giudizio di legittimità e circoscritto alle disposizioni contenute
nell'art. 1, nei commi quarto e quinto dell'art. 5 e nell'art. 16 della legge
n. 851; disposizioni che, se pur contenute in questa legge, prescindono
dall'ordinamento corporativo.
Invero l'articolo
primo attribuisce esclusivamente ai Comuni anche riuniti in consorzio la
facoltà di istituire "centrali del latte", del resto già riconosciute
dall'art. 27 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994. E a rilevare inoltre, che anche
l'impianto e l'esercizio delle centrali del latte potevano esistere
indipendentemente dall'ordinamento corporativo. Dispongono infatti i commi
quarto e quinto dell'art. 5, che ove la concessione delle centrali ai consorzi
di categoria non potesse essere effettuata, il Comune o il consorzio di Comuni,
con deliberazione approvata e omologata dal Ministero, potrà, "in via
eccezionale", provvedere direttamente all'impianto e alla gestione della
centrale. Eccezionalità da intendersi non come temporaneità, bensì nel
significato di diversità dalla disciplina di carattere generale, consistente
nella concessione delle centrali ai consorzi di categoria. Ciò trova conferma
nel fatto, che la legge n. 851 nel regolare l'impianto e l'esercizio delle
centrali non distingue tra centrali gestite dai Comuni e centrali gestite dai
consorzi.
Occorre, ora,
esaminare se la istituzione ed il funzionamento delle centrali del latte siano
in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica privata
affermato dall'art. 41, primo comma, della Costituzione. Alla denuncia di
illegittimità per violazione dell'art. 41, la difesa dello Stato e la difesa
della Centrale di Messina eccepiscono che la legge del 1938, n. 851, sarebbe
legittimata dalla norma dell'art. 43 della Costituzione.
Nel sistema della
Carta costituzionale la libera iniziativa economica incontra i limiti indicati
nell'art. 41 e nell'art. 43; disposizioni che vanno tenute presenti per
stabilire se una determinata limitazione legislativa del diritto di iniziativa
economica sia consentita dalla Costituzione. L'art. 41, dopo avere affermato
che l'iniziativa economica privata é libera, stabilisce che essa non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (secondo comma); e che la legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (terzo
comma). Per l'art. 43, poi, a fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energie o a situazioni di monopolio e che abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Ora, poiché la
questione da decidere attiene alla legittimità della riserva ai Comuni del
monopolio locale del latte, occorre esaminare le disposizioni impugnate in
riferimento all'art. 43. Ritiene la Corte che questa norma consente alla legge,
tra l'altro, la possibilità di attribuire ad enti pubblici per ragioni di utilità
generale la facoltà di concedere, in esclusiva, determinate categorie di
imprese, e, tra le altre, quelle relative a servizi pubblici essenziali che
abbiano carattere di preminente interesse generale. Orbene a tali condizioni
risponde la legge 16 giugno 1938, n. 851, la quale attribuisce a certi enti
pubblici (Comuni o consorzi di Comuni) la facoltà di istituire centrali con
esclusiva per la vendita del latte.
La stessa legge
stabilisce che con decreto del Prefetto deve essere fissato il perimetro della
zona di produzione di pertinenza della centrale in relazione al fabbisogno
della popolazione (art. li, primo comma); che con altro decreto prefettizio
deve essere determinato il perimetro della zona urbana entro il quale é vietata
la introduzione e la vendita del latte che non sia di pertinenza della centrale
(art. 13, primo comma). E per tale tipo di impresa pubblica, destinata alla
vendita in esclusiva di un prodotto alimentare, ricorrono le varie condizioni
richieste dall'art. 43. Infatti le centrali hanno il compito di preparare un
alimento di largo consumo; la pastorizzazione e la distribuzione del latte é un
servizio pubblico con i caratteri di servizio essenziale di preminente
interesse generale; il diritto esclusivo di vendita concesso alle centrali é un
mezzo di protezione di un interesse igienico - sanitario pubblico e quindi
risponde a fini di utilità generale. Tutto ciò é chiarito dal primo comma
dell'art. 2 della legge n. 851 del 1938, ove é detto che le centrali sono
istituite e gestite "nel prevalente interesse dell'igiene e della salute
pubblica". A questa finalità si ispirano tutte le disposizioni legislative
che, prima della legge del 1938, hanno disciplinato la produzione e la
distribuzione del latte; e cioè: la legge n. 5849 del 22 dicembre 1888,
riprodotta nel T.U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636 (artt. 3, 114,
218), modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2089, fino al R.D. 9 maggio
1929, n. 994. Queste disposizioni regolano con accorgimenti sempre più
efficienti la raccolta, la produzione e la vendita del latte; precisando che le
centrali istituite dai Comuni devono sottoporre il latte ai controlli necessari
nonché alla pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciuto
idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità. Alla stessa
tutela provvedono inoltre i regolamenti comunali di igiene. Ricollegandosi a
questi precedenti, identiche finalità persegue la legge del 1938, n. 851; la
quale dopo aver attribuito ai Comuni la facoltà di istituire le centrali del
latte con l'esclusiva, mette in risalto l'interesse e l'utilità generale,
predisponendo una serie di controlli atti a garantire la genuinità di un
alimento di ampio consumo, quale é il latte. Essa infatti definisce le centrali
del latte come speciali organizzazioni intese ad assicurare la genuinità del
latte, condizionandolo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni
mano - missione e contaminazione (art. 1); subordina la istituzione delle
centrali al parere igienico - sanitario di una commissione consultiva (artt. 2,
3); esclude dal conferimento del latte alla centrale i produttori della zona
per giustificate ragioni igieniche (art. 11, secondo comma); stabilisce che,
ove il latte proveniente dalla zona di pertinenza della centrale sia
insufficiente a coprire il consumo locale, si possa prelevare il latte soltanto
da vaccherie autorizzate, sempre per motivi igienici (art. 12); prescrive
particolari cautele per garantire da manomissioni la vendita e la distribuzione
del latte lavorato dalle centrali (art. 14). Infine predispone una rigorosa
vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni che si compiono
nelle centrali, affidandole ad organi qualificati (sindaco, prefetto, consiglio
provinciale di sanità, ufficiale sanitario) (art. 15).
Né può fondatamente
contestarsi che il fine della tutela dell'igiene e della salute pubblica,
collegato alla pastorizzazione e distribuzione del latte, sia un fine di
generale utilità di preminente interesse generale.
In proposito é
sufficiente considerare che l'art. 32 della Costituzione stabilisce che la
Repubblica "tutela la salute pubblica come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività".
Rimane a dire
dell'art. 16, il quale nel primo comma - che é quello cui si riferisce, in
sostanza, la censura di incostituzionalità - appresta la sanzione penale
(ammenda) per la violazione dei precetti contenuti negli artt. 13 e 14; e cioè
divieto di vendita, nel perimetro della zona urbana stabilito dal prefetto, del
latte che non sia di pertinenza della centrale; obbligo dell'uso, per il latte
proveniente dalla centrale, di recipienti a chiusura ermetica che garantisca da
facili manomissioni il contenuto e che sia munita dei necessari contrassegni
attestanti la provenienza del latte.
I suddetti precetti
penalmente sanzionati provvedono a rendere efficaci le condizioni necessarie
perché il servizio pubblico assunto dai Comuni possa attuarsi al riparo da
quelle attività di terzi o da quelle omissioni che, rispettivamente, ne compromettano
il normale svolgimento o ne menomino le garanzie di igiene e di salubrità. Ed
in funzione della entità e della qualità del bene giuridicamente protetto si
legittima la natura della sanzione comminata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la
pregiudiziale eccepita dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata
la questione sollevata dal Tribunale di Messina con l'ordinanza 2 maggio 1959
sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16
giugno 1938, n. 851, contenente norme per l'impianto ed il funzionamento delle
centrali del latte, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 23 marzo 1960.