SENTENZA
N. 59
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. TOMASO PERASSI,
Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale
approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 645, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il
15 luglio 1959 dal Consiglio di Stato in s. g. , Sez. VI, sul ricorso della
Società "Il Tempo-TV" contro il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana s. p. a, iscritta al n. 92
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
2) ordinanza emessa
il 13 maggio 1960 dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Figari Gianvittorio, Mazzoldi Luigi Carlo,
Volonteri Attilio e De Marsico Francesco, iscritta al n. 61 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131
del 28 maggio 1960.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 23 giugno 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli,
uditi gli avvocati
Antonio Sorrentino e Costantino Mortati, per "Il Tempo-TV", Giorgio
Vigevani e Carlo Arturo Jemolo, per Figari Gianvittorio, Aldo Dedin, Paolo
Greco ed Egidio Tosato, per la RAI, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Raffaello Bronzini, per il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con istanza 19
dicembre 1956 la Società "II Tempo-TV" chiedeva al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni "l'assenso di massima" per la
realizzazione di un servizio di radiodiffusione televisiva, basato
economicamente sui proventi della pubblicità, da attuare nelle Regioni del
Lazio, della Campania e della Toscana, con eventuale successiva estensione ad
altre regioni. Dichiarava la Società di voler realizzare tale programma
provvedendo alla costruzione di impianti trasmittenti, studi di ripresa e
ponti-radio mobili per trasmissioni esterne; di volersi conformare alle vigenti
norme sulla stampa e sulla materia oggetto di pubblici spettacoli; di voler
evitare ogni disturbo alle trasmissioni di altri servizi, "assumendo
l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni nazionali ed internazionali, legislative
e regolamentari, riguardanti le radiocomunicazioni". Al fine di
"evitare interferenze con le preesistenti stazioni TV italiane" (le
quali, come é noto, si avvalgono attualmente di frequenze della gamma VHF),
dichiarava inoltre di intendere utilizzare frequenze della gamma UHF. Pertanto,
chiedeva la riserva in proprio favore dell'uso di "sei canali TV della
banda assegnata alla radiodiffusione, al di sopra del 470 Mc/s, dalla
convenzione di Atlantic City, canali da scegliersi opportunamente per garantire
la migliore possibile efficienza delle trasmissioni"; sollecitava "la
indicazione dei criteri tecnici fondamentali" cui uniformare i programmi
in corso di studio; si riservava di presentare all'approvazione del Ministero i
progetti dettagliati. Con successiva istanza 19 febbraio 1957 "precisava e
richiedeva", per l'attuazione del suo programma, dieci canali TV della
banda in precedenza indicata, compresi tra 470 e 547 Mc/s.
Con nota 8 marzo 1957
il Ministero rispondeva che, siccome in base agli artt. 1 e 168, n. 5, del
Codice postale e delle telecomunicazioni, aveva concesso in esclusiva alla RAI-
Radiotelevisione italiana, fin dal 1952, l'esercizio dei "servizi di
radiodiffusione e di televisione", non poteva "prendere in
considerazione nuove richieste di concessioni per lo stesso servizio".
Con ricorso
notificato il 18 aprile 1957, tale risposta fu impugnata dalla richiedente
innanzi al Consiglio di Stato, sotto il profilo della insussistenza, nel
vigente ordinamento, di un monopolio statale del servizio della televisione, e,
subordinatamente, sotto il profilo della illegittimità costituzionale di tale
monopolio, per eccesso del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 (che approvava il
Codice postale), rispetto alla legge di delegazione 13 aprile 1933, n. 336, nonché
per contrasto con gli artt. 21, 33 e 41 della Costituzione.
2. - II Consiglio di
Stato, Sez. VI, con decisione interlocutoria parziale 15 luglio 1959, n. 504,
dichiarava infondato il motivo basato sulla insussistenza del monopolio
statale. Con ordinanza di pari data n. 505 dichiarava manifestamente infondata
la questione di costituzionalità relativa all'esorbitanza del Codice postale
dai limiti della delega, e rimetteva a questa Corte - previa affermazione della
rilevanza ai fini del decidere - le sole questioni relative alla compatibilità
con gli artt. 21, 33 e 41 Cost. ("anche in rapporto all'art. 43")
degli artt. 168, n. 5, e 1 del Codice postale e delle telecomunicazioni
(relativi al monopolio statale), "per la parte in cui concernono la
televisione".
In relazione all'art.
21 Cost., si osserva nella ordinanza che "non pare... evidentemente priva
di qualsiasi attendibilità" l'affermazione della ricorrente, secondo cui
tale articolo assicurerebbe ai particolari, tra l'altro, la "libertà di
diffusione" e la "libertà di uso di ogni mezzo di diffusione" e,
quindi, anche quella della televisione: donde l'incostituzionalità della
riserva di tale mezzo allo Stato. Non potendo esistere la "libertà di
compiere un atto" senza la "libertà di fare uso dei mezzi all'uopo
idonei o addirittura indispensabili", non sarebbe
"irragionevole" ritenere incompatibile con la libertà di diffusione
del pensiero riservare allo Stato l'impianto e l'esercizio della televisione,
"senza nel contempo imporgli l'obbligo di aprire il servizio al
pubblico", inteso nel senso di "insieme di coloro che aspirano alla
diffusione del loro pensiero con il mezzo televisivo" (in modo analogo a
quanto avviene per i servizi postali, telegrafico e telefonico, nei quali
"il regime di esclusiva si accompagna all'obbligo per lo Stato, o per il
concessionario, di rendere la prestazione a chi la richieda, onde non é da
temere che la libertà individuale, che per esplicarsi avesse bisogno di detti
servizi, possa restar vulnerata dal mancato possesso del mezzo").
L'ordinanza ribatte,
al riguardo, una per una le obbiezioni delle parti resistenti.
A quella secondo cui
l'art. 21 non riconoscerebbe il diritto di utilizzare tutti i possibili mezzi
di diffusione, ma solo i mezzi dei quali si abbia la disponibilità, osserva che
la questione di costituzionalità consiste nel vedere se sia consentito alla
legge di impedire, a chi ne abbia la possibilità materiale, la possibilità
giuridica di possedere e usare liberamente un certo mezzo di diffusione. Pur
ammesso però che la libertà di diffondere il pensiero con un dato mezzo non
implichi la illimitata libertà di possedere quel mezzo e di farne uso, sarebbe
nondimeno "non irragionevole" "ritenere che il monopolio statale
sia, quanto meno, di ostacolo al pieno raggiungimento da parte dei singoli del
fine tutelato dall'art. 21": in primo luogo - sotto un profilo
"qualitativo" - poiché "lo Stato potrebbe escludere dalla
diffusione, in base a propri criteri ideologici, una determinata corrente di pensiero";
in secondo luogo - sotto il profilo "quantitativo" -, giacché
"lo Stato potrebbe limitare il quantum del pensiero diffondibile".
All'obbiezione della
impossibilità materiale che la televisione sia a disposizione di tutti -
impossibilità determinata dalla limitatezza delle "bande" di
"frequenze" disponibili e dalla necessità di evitare interferenze e
disturbi - l'ordinanza osserva, prima di tutto, che l'impossibilità di un
numero illimitato di trasmissioni televisive non importa affatto che in simili
condizioni sia indispensabile istituire un monopolio (una pluralità di
impianti, ancorché limitata, consentendo una maggiore accessibilità dei mezzi
di diffusione, risponderebbe certo meglio dell'unico impianto monopolistico, al
principio della libera circolazione delle idee). II sistema del monopolio viene
a permettere allo Stato di lasciare inutilizzata buona parte delle
"frequenze" che gli accordi internazionali consentirebbero di
utilizzare. Né varrebbe opporre che il monopolio non escluderebbe la
possibilità di più concessioni (e, quindi, di una pluralità di servizi),
giacché tale possibilità é condizionata in via assoluta dalla discrezionalità
(e cioè dal buon volere) dell'Amministrazione.
All'altra obbiezione,
secondo la quale, avendo la televisione, necessariamente, per oggetto, la
diffusione del pensiero altrui, la questione della libertà di essa non
riguarderebbe la libertà garantita dall'art. 21 Cost., l'ordinanza replica che,
persino a voler ammettere l'esattezza di tale interpretazione dell'art. 21 (che
non é "pacificamente accettabile"), "non può non suscitare
perplessità" la tesi che la televisione non potrebbe servire per la
diffusione del pensiero proprio, giacché non é affatto inverosimile che un
individuo, un ente, un gruppo, un'associazione desiderino avvalersi di tale
mezzo per la diffusione del proprio pensiero, della propria fede, della propria
ideologia.
All'ulteriore
obbiezione, secondo cui solo la riserva della televisione allo Stato
consentirebbe di assicurare a tutti indistintamente - in conformità dell'art. 3
Cost. - la possibilità di accesso a tale mezzo di diffusione del pensiero, resa
altrimenti impossibile dalla limitata disponibilità delle
"frequenze", l'ordinanza - a parte il rilievo che la sfera dei
beneficiari degli artt. 3 e 21 Cost. non coincide (in quanto la seconda
comprende anche gli stranieri) - oppone che la concreta attuazione del
principio enunciato dall'art. 3 non può prescindere dall'osservanza dell'art.
21. Resta, cioé, sempre da stabilire se con quest'ultimo sia compatibile il monopolio
statale del servizio di televisione, "o se, invece, questo postuli la
libertà individuale di disporre del mezzo, o, quanto meno, l'esclusione di
limitazioni in ordine al quantum e alla specie del pensiero diffondibile, che
lo Stato potrebbe imporre, anche se spontaneamente ammettesse tutti i
cittadini, senza distinzione, ad avvalersi del mezzo televisivo".
In relazione all'art.
33, primo comma, Cost., che garantisce la libertà dell'arte e della scienza,
premesso che la disposizione non riguarda soltanto il momento creativo ma anche
"quello della rappresentazione e comunicazione esteriore",
l'ordinanza osserva che questo ultimo momento "sembra potersi ricondurre
nel più generale concetto di manifestazione del pensiero" e, quindi,
nell'ambito dell'art. 21. Aggiunge, anzi, che esistono e potranno svilupparsi
in futuro forme di spettacolo (e, quindi, d'arte) "specifiche per la
televisione"; ed esse, in regime di monopolio statale del servizio,
potrebbero essere "impedite o limitate da un difforme criterio imposto
dallo Stato". Donde l'esclusione della manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 33
Cost.
Con riferimento
all'art. 41 Cost., che garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata,
- premesso che la relativa questione di costituzionalità attiene al profilo
(non essenziale) della televisione, in quanto oggetto di impresa economica -,
all'obbiezione che se non dall'art. 41 il monopolio statale sarebbe consentito
dall'art. 43 (il quale ammette che per "fini di utilità generale" la
legge riservi o trasferisca allo Stato imprese attinenti a "servizi
pubblici essenziali" o a "situazioni di monopolio" e abbiano
"carattere di preminente interesse generale"), l'ordinanza replica,
innanzi tutto, che non può escludersi che sulla disciplina legislativa
attinente all'attività economica di trasmissioni televisive debbano influire i
principi contenuti nell'art. 21: col conseguente dubbio, ad es., se possano
ravvisarsi "fini di utilità generale" nella riserva allo Stato del
servizio di televisione, ove tale riserva sia riscontrata in contrasto con
l'art. 21. Aggiunge, inoltre, esser tutt'altro che certo che i servizi di
informazione, soprattutto politica, possano considerarsi "servizi pubblici
essenziali". Spiega, poi, che la limitatezza del numero delle
"frequenze" utilizzabili "non determina necessariamente una
situazione in tutto equivalente a quella di monopolio" (cui ha riguardo
l'art. 43). Osserva, infine, esser dubbio che l'art. 43 consenta di escludere i
privati da imprese riferentisi a situazioni che solo in via eventuale potranno
sfociare in un monopolio.
3. - L'ordinanza del
Consiglio di Stato fu notificata alle parti in causa (Soc. "Il
Tempo-TV", RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri il 21
luglio 1959, e ne fu data comunicazione ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 28 luglio successivo. Essa é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1959, n. 220.
Si é costituito
innanzi a questa Corte, depositando deduzioni il 20 ottobre 1959, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Si sono anche costituiti, depositando
deduzioni e mandato, la Società "Il Tempo-TV" il 26 settembre 1959 e
la RAI-Radiotelevisione italiana s. p. a il 1 ottobre 1959.
É, inoltre,
intervenuto, con atto depositato il 10 agosto 1959, il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
4. - Nelle deduzioni
della Soc. "Il Tempo TV" si ribadiscono le osservazioni
dell'ordinanza.
In particolare, si
osserva, in polemica con le argomentazioni svolte dalle controparti in
Consiglio di Stato, che la libertà del contenuto (e cioè della materia delle trasmissioni)
non é conseguibile senza la libertà di disposizione del mezzo (impianti e
servizi di trasmissione), non diversamente da come avviene per la stampa: e,
come la pubblicazione di stampati e l'impiego di altoparlanti non possono esser
sottoposti ad autorizzazioni (viene ricordata al riguardo la sent. n. 1 del
1956 di questa Corte), così l'impianto di servizi televisivi non potrebbe esser
sottoposto a concessioni. Inconsistente sarebbe, poi, l'affermazione avversaria
che l'esercizio del servizio televisivo non si differenzierebbe sostanzialmente
da quello dei servizi postale, telegrafico, telefonico, nonché dalla gestione
dei teatri, nel senso che, non diversamente che nei citati casi, esso si
limiterebbe a porre le attrezzature occorrenti a disposizione degli interessati
che intendano manifestare il proprio pensiero o rappresentare spettacoli: per
ribattere tale tesi si osserva che lo Stato ha dato in concessione alla RAI non
soltanto i servizi tecnici di radiotrasmissione, ma la stessa gestione dei
programmi (convenzione approvata con D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180).
L'esistenza dei controlli statali previsti dalla legislazione sui programmi
radio televisivi (art. 261 Cod. postale e D. lg. 3 aprile 1947, n. 428) e la
disposizione dell'art. 268 Cod. postale, in base alla quale "il
concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai
luoghi pubblici", sarebbero poi altrettante conferme che l'attuale
monopolio attiene non solo ai servizi tecnici, ma anche al contenuto delle
trasmissioni.
La Società non
contesta che esistano ragioni pratiche e giuridiche che rendono limitato il
numero dei "canali" disponibili (per quanto si tratterebbe di limiti
meno gravi di quelli posti in evidenza ex adverso), né nega che ciò
postuli una disciplina da parte dello Stato. Tutto ciò non sarebbe però
sufficiente ad autorizzare il monopolio statale, tanto é vero che analoghi
problemi non impediscono che in altri Paesi si realizzi un sistema di
televisione libera.
La Società nega, poi,
nel modo più assoluto che il sistema monopolistico riesca a realizzare la
uguale possibilità per tutti di utilizzare il mezzo di trasmissione: lungi dal
porlo a disposizione di tutti, il sistema attuale pone il servizio a
disposizione della sola concessionaria. Inoltre, se fosse esatto il
ragionamento avversario, dovrebbe giungersi alla affermazione estrema che per
garantire ugualmente a tutti la libera manifestazione del pensiero occorrerebbe
monopolizzare nelle mani dello Stato l'editoria giornalistica.
5. - Nelle proprie
deduzioni la RAI solleva, innanzi tutto, una eccezione di inammissibilità del
giudizio costituzionale per la parte relativa alla compatibilità delle
disposizioni impugnate con gli artt. 21 e 33 Cost.: ciò perché l'ordinanza di
rimessione non avrebbe esaminato la rilevanza di tale aspetto del giudizio di
costituzionalità promosso. Osserva che la "Il Tempo-TV" si proponeva
con la propria istanza al Ministero non finalità di diffusione del pensiero,
della scienza e dell'arte, bensì soltanto finalità di lucro: di conseguenza
quel che il rifiuto ministeriale poteva ledere era, se mai, la libertà di
impresa economica, non la libertà di diffusione del pensiero, della scienza e
dell'arte. Se la pretesa violazione della prima libertà, e non quella della
seconda, alimentava l'interesse della ricorrente, ne discende - dice la RAI -
che, al fine di decidere il giudizio amministrativo, potevano aver rilevanza le
questioni di costituzionalità delle impugnate disposizioni del Codice postale
in relazione agli artt. 41 e 43 Cost. (riguardanti appunto la libertà di
impresa economica) e non quelle in relazione agli artt. 21 e 33 (riguardanti la
libertà di diffusione del pensiero e la libertà della scienza e dell'arte).
L'ordinanza del Consiglio di Stato, avendo mancato di procedere a una
valutazione della rilevanza delle questioni di costituzionalità in relazione a
questi ultimi due articoli, sarebbe, dunque, irrituale. Né potrebbe far pensare
che tale valutazione vi sia stata, il fatto che l'ordinanza ha dichiarato
"non pacificamente accettabile" l'osservazione della RAI secondo cui
l'art. 21 proteggerebbe soltanto la libertà di diffusione del pensiero proprio
e non anche quella del pensiero altrui: tale dichiarazione, compiuta in sede di
giudizio circa la non manifesta infondatezza della questione sollevata dalla
"II Tempo-TV", non implica, infatti, che sia stato compiuto il
giudizio di rilevanza, giacché questo ha autonoma funzione, consistendo nella
valutazione della sussistenza, nella questione di costituzionalità, di un qualche
carattere pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio a quo -
sussistenza la quale ben può mancare nonostante la non manifesta infondatezza
della questione. In ogni caso a dimostrare la mancanza del giudizio di
rilevanza dovrebbe bastare il semplice fatto della omissione di qualsiasi esame
circa la sussistenza di altri caratteri, oltre quelli di lucro, negli intenti
della "Il Tempo-TV". Nel merito, la RAI premette che gli artt. 1 e
168, n. 5, Cod. post. - ai quali si limita il giudizio di costituzionalità (che
non si estende anche alle altre norme relative all'ordinamento del servizio
televisivo e al modo di esercitarlo) - assicurano allo Stato l'esclusività
tanto dei mezzi televisivi (e cioè degli impianti e del loro esercizio
tecnico), quanto del relativo servizio (e cioè delle trasmissioni), mentre non
riguardano affatto il contenuto delle trasmissioni (onde la possibilità di
utilizzare il servizio televisivo per effettuare delle trasmissioni sarebbe
"aperta, in via di principio, indistintamente a tutti", non
diversamente da quanto accade per i servizi postale, telegrafico e telefonico),
e osserva che se la "Il Tempo-TV", anziché chiedere l'autorizzazione
a realizzare un nuovo servizio televisivo, avesse chiesto di avvalersi del
servizio esistente per diffondere "manifestazioni di pensiero, di scienza,
di arte, da essa prodotte e propugnate", avrebbe ricevuto ben altra
risposta che quella impugnata in Consiglio di Stato. Premette anche che ai fini
del giudizio in esame non può farsi alcuna differenza tra la libertà di
diffusione del pensiero e la libertà di diffusione del pensiero artistico e
scientifico: donde l'opportunità di trattare congiuntamente della pretesa
violazione degli artt. 21 e 33 della Costituzione. Premette, inoltre, la
necessità di tener presente che l'oggetto della questione di costituzionalità
sollevata é soltanto l'esistenza (in base a certe norme) di una riserva allo
Stato del servizio televisivo, e non anche il modo in cui il servizio riservato
allo Stato sia (in base ad altre norme) organizzato ed esercitato.
Osserva, poi, con
riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., che esso garantisce due diversi
diritti: il primo - sostanziale - alla libera manifestazione del pensiero; il
secondo - strumentale e accessorio rispetto all'altro - a impiegare la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione per manifestarlo. L'art. 21 non
specifica però in che cosa si concreti tale "diritto": non lo
individua cioé - come sembra ritenere il Consiglio di Stato - come un diritto
di "possedere" o di "usare" dei mezzi di diffusione. Si
tratta dunque di un "diritto" la cui consistenza deve essere
specificata dal legislatore ordinario: dalla Costituzione risulta soltanto, da
un lato, che né lo Stato, né altri, possono in alcun modo impedire un qualche
mezzo di diffusione del pensiero (e, quindi, anche quello televisivo), e,
dall'altro, che a ogni soggetto é consentito di avvalersi (di adoperare, di
servirsi) di qualsiasi mezzo (e, quindi, anche di quello televisivo) per
comunicare il proprio pensiero. Questi sono però i soli limiti in cui il
legislatore ordinario si imbatta al riguardo: onde, purché li rispetti, può
adottare (con legge comune o con legge speciale), per ciò che riguarda i mezzi
di diffusione, il regime che ritenga più conveniente. É, quindi, inesatto che
l'art. 21 postuli un regime di disponibilità privata del mezzo televisivo; e
tanto più é inesatto, in quanto la limitatezza delle "frequenze" a
disposizione, consentendo solo a pochissimi la disponibilità del mezzo, fa sì
che il regime meno compatibile con gli art. 21 e 33 Cost., é proprio quello
auspicato ex adverso. Del pari é inesatto, e non provato, e comunque non
rispondente al diritto positivo, che il regime di disponibilità privata sia il
più rispondente ai fini dell'art. 21: anzi, se la Costituzione nulla dispone
all'art. 21 circa il regime dei mezzi, dagli artt. 3, 41 e 43 si ricavano
principi tutt'altro che favorevoli alla disponibilità privata.
Passando all'esame
dell'art. 1 e dell'art. 168, n. 5, Cod. postale - che sono le sole disposizioni
impugnate - la RAI, ricordato che essi riservano allo Stato, da un lato,
l'impianto e l'esercizio tecnico dei mezzi televisivi, e, dall'altro, il
servizio delle trasmissioni televisive, si occupa, innanzi tutto, del primo
aspetto. Al riguardo osserva che, lungi dal costituire un impedimento alla
diffusione del pensiero mediante la televisione, la riserva degli impianti allo
Stato - particolarmente in un regime di democrazia liberale e sociale -
rappresenta in astratto il miglior sistema per garantire l'uguale godimento di
quel diritto, anche se in concreto possa esservi qualche pericolo - da
combattere con altri mezzi - di abusi e parzialità. Né la riserva determina
necessariamente una limitazione della utilizzabilità dei mezzi: in concreto lo
Stato si propone di utilizzare tutte le possibili "frequenze"; e,
comunque, allo Stato é da riconoscere il potere discrezionale di valutare e
assegnare ai vari servizi (civili e militari, pubblici e privati) le
"frequenze" disponibili. Qualunque questione circa il quantum di
utilizzazione degli impianti riguarda poi, se mai, la legittimità delle norme
sull'ordinamento dei servizi, e non quella delle norme sulla riserva degli
impianti allo Stato.
In relazione, poi,
alla riserva allo Stato del servizio delle trasmissioni televisive, la RAI
osserva innanzi tutto che, trattandosi, per legge, di un servizio pubblico, ad
esso inerisce istituzionalmente che deve esser posto a disposizione di tutti
gli interessati a utilizzarlo, né esistono norme particolari che escludano nel
caso tale disciplina, risultante dai principi istituzionali: in fatto, poi, sia
per ciò che riguarda i così detti utenti passivi - e cioè i telespettatori -,
sia per ciò che riguarda gli utenti attivi - e cioè quelli che abbiano interesse
a effettuare trasmissioni -, il servizio é realmente, e nel modo più efficiente
(nei limiti del possibile), a disposizione di tutti. Naturalmente la
"limitatezza del mezzo e del tempo" non consente di soddisfare tutte
le richieste di trasmissione: ma "anche nell'ipotesi di una pluralità di
enti televisivi che pur sempre sarebbe limitatissima, e che non servirebbe ad
aumentare di un minuto la possibilità offerta dal mezzo (perché anche
ripartendo questo fra più enti, resterebbe comunque identico il volume
complessivo delle sue prestazioni)", nondimeno "l'accesso dei vari
interessati alla televisione per diffondere il loro pensiero non potrebbe
avvenire che in un certo ordine, in base a determinati criteri di
ammissione". Per sua natura, e sempre, "il diritto all'utenza attiva
del mezzo é fondamentalmente condizionato". "I mezzi sono quelli che
sono, e il servizio é quello che é".
Quanto all'assunto
che la riserva del servizio allo Stato potrebbe tradursi in una discriminazione
del pensiero diffondibile, in base ai criteri ideologici del monopolista, la
RAI ne pone in luce la gratuità; il monopolio di uno Stato democratico é in
grado di assicurare l'obbiettività e l'indiscriminatezza del servizio certo
assai meglio di un monopolio o di un oligopolio privato. Comunque, in concreto,
il servizio é organizzato delle leggi vigenti (e in particolare dal D. Lg. 3
aprile 1947, n. 428) in base a criteri validi ad assicurarne l'indipendenza,
l'obbiettività e l'esclusione di discriminazioni, sia in ordine alle informazioni
che in ordine ai programmi. Tali leggi potranno, forse, anche essere
insufficienti o imperfette; é certo però che esse non contrastano con gli artt.
21 e 33 Cost.: "esse sono tali da permettere, senza alcuna eccezione, a
chiunque ne abbia interesse, a qualsiasi corrente e manifestazione di pensiero,
l'accesso per la diffusione al mezzo televisivo. Tale accesso potrà
ulteriormente esser regolato o garantito attraverso norme più particolari e
specifiche. Ciò non significa che intanto esso possa arbitrariamente essere
ostacolato e impedito". In realtà "la televisione é aperta a tutti i
settori della scienza e dell'arte, alle voci di ogni corrente di pensiero e di
ogni forma e manifestazione d'arte".
Sottolinea, infine,
la RAI che gli artt. 21 e 33 Cost. non sono vulnerati neanche dalla possibilità
per lo Stato di attribuire il servizio in concessione. Infatti, la concessione
non incide minimamente sul diritto degli interessati di avvalersi del servizio
per la diffusione del proprio pensiero. E neppure urta coi riferiti articoli
della Costituzione il sistema della concessione in esclusiva.
La RAI passa, poi, a
dimostrare l'infondatezza delle censure di incostituzionalità in relazione agli
artt. 41 e 43 Costituzione.
Premesso che il
principio enunciato nel primo comma dell'art. 41 é carico di limitazioni e che
l'art. 43 non é se non uno sviluppo dei principi fissati dall'art. 41,
"rilevante soprattutto per certe limitazioni di applicazione che esso
tende a stabilire", osserva che l'art. 41 offre un fondamento estremamente
debole e fragile alla tesi della "Il Tempo-TV". La limitatezza dei
mezzi televisivi materialmente disponibili non permetterebbe più di due o tre
servizi a base ed estensione nazionali. In tale situazione, come può affermarsi
che sia "socialmente utile" e conforme alla "libertà umana"
(che comprende anche il diritto di essere informati) che la televisione possa
ridursi a "un privilegio delle imprese private che fossero riuscite a
ottenere (in base a quali criteri di concessione?) l'uso dei canali televisivi
necessari ?". Si tratterebbe davvero di un privilegio, "materiale ed
economico da un lato, ideologico dall'altro", dato che "l'impresa
televisiva privata non può non essere, per definizione, caratterizzata e
qualificata ideologicamente". Già i limiti posti dall'art. 41
all'iniziativa economica privata sarebbero, dunque, sufficienti a far escludere
che in base a tale articolo le impugnate disposizioni sarebbero
incostituzionali.
Con particolare
riferimento all'art. 43 Cost., la RAI osserva, innanzi tutto, che, come l'art.
43 non può legittimare limitazioni alle libertà sancite dagli artt. 21 e 33
Cost., del pari questi non possono impedire le applicazioni dell'art. 43
ritenute necessarie. E le disposizioni vigenti in materia di televisione rappresentano,
appunto, "un esempio, per quanto perfettibile esso sia, del possibile
coordinamento dell’art. 21 con l’ art. 43 Cost.". Specifica, poi, che
l'articolo 43 non si applica soltanto ai casi di attività esercitate per fini
di lucro. Se una attività presenti i caratteri di servizio pubblico o di
situazione di monopolio, l'art. 43 é applicabile, anche se, per avventura, non
venga utilizzata a fini di lucro (ma a fini religiosi, ideologici, culturali,
ecc.). Persino l'impresa giornalistica potrebbe essere statizzata ai sensi
dell'art. 43, anche se, in relazione a tale attività, le disposizioni sulla
stampa contenute nell'art. 21 consentirebbero, secondo alcuni, di porre il
problema in termini assolutamente particolari, e non suscettibili di essere estesi
alla materia della televisione.
Sostenere, poi, che
per il servizio televisivo non ricorrano quei "fini di utilità
generale", che soli possono legittimare, ai sensi dell'art. 43, la riserva
allo Stato, ritenendo, quindi, che solo la libera iniziativa privata soddisfi,
in connessione con gli artt. 21 e 33 Cost., ai fini di utilità generale,
significa, da un Iato, sovrapporsi alla valutazione del legislatore,
dall'altro, ispirarsi, in materia di diritti di diffusione del pensiero e di
iniziativa economica privata, a vieti schemi, superati dall'ordinamento
costituzionale vigente.
Osserva ancora la RAI
che la televisione é fuori dubbio un servizio pubblico "essenziale"
nel senso dell'art. 43 della Costituzione. Il giudizio di
"essenzialità", infatti, é "storicamente e politicamente
condizionato", ed é riservato al legislatore. Che, poi, si tratti di un
servizio "pubblico" non può esser dubbio, dovendo definirsi in tal
modo tutti i servizi che "in atto o in potenza, direttamente o indirettamente",
interessino la generalità dei cittadini. Anche alla coscienza comune, del
resto, la televisione appare un servizio "assolutamente necessario e
indispensabile, di primaria importanza, cioè " essenziale "".
L'ordinanza -
aggiunge la RAI - non contesta che, se lasciata all'iniziativa privata, la
televisione darebbe naturalmente luogo, data la limitatezza dei
"canali", a situazioni "almeno in parte monopolistiche".
Orbene, questo fatto é per sé solo sufficiente a legittimare l'avocazione del
servizio allo Stato, ai sensi dell'art. 43 Cost., il quale riguarda non solo le
posizioni di monopolio, ma anche quelle di monopolio complesso (oligopolio,
duopolio, polipolio), riferendosi a "qualsiasi situazione di privilegio
economico", tanto più, poi, ove essa sia suscettibile di sfociare nel
"privilegio ideologico, sociale, politico".
Per di più, non é
esatto che l'art. 43 non consente la riserva allo Stato di imprese che solo in
via eventuale potrebbero sfociare in un monopolio. La "riserva
originaria" di imprese allo Stato, ammessa dall'art. 43, non può
riferirsi, infatti, che alle situazioni eventuali.
La RAI si richiama,
infine, al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione. Siccome la televisione
in mani private si risolverebbe, a cagione della limitatezza del mezzo, in un privilegio
di pochi, costituendo "un impedimento al pari diritto di tutti" di
avvalersene, é proprio il combinato disposto degli artt. 21 (e 33) e 3 della
Costituzione a esigere che la televisione sia "riservata allo Stato a
servizio di tutti". Né vale opporre che l'art. 3 garantisce l'uguaglianza
ai soli cittadini, mentre l'art. 21 riguarda anche gli stranieri. "Che il
diritto di manifestazione del pensiero, come espressione di una esigenza della
natura umana, sia riconosciuto a tutti, non significa che per questo esso sia
estraneo e sfugga ai compiti che lo Stato ha, anzitutto, nei riguardi, si
intende, dei suoi cittadini". L'art. 21 e l'art. 3 vanno conciliati nel
senso che una legge ordinaria non potrebbe consentire agli stranieri la
proprietà dei mezzi televisivi.
La RAI conclude per
la dichiarazione di infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate
dal Consiglio di Stato.
6. - Le stesse
conclusioni vengono formulate dal Ministero delle poste e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le tesi sostenute nelle due difese dall'Avvocatura
dello Stato coincidono. In generale, esse non divergono da quelle della RAI,
già esposte, se non in pochi punti ai quali soltanto é il caso di fare
richiamo.
In relazione all'art.
21 Cost., si osserva che la televisione, per la natura tecnica del mezzo, e per
la sua condizione giuridica, non riceve la tutela di tale articolo, giacché
questo "non può riguardare che quei mezzi i quali possono, per sé stessi,
"liberamente" usarsi da tutti ed al cui libero uso una restrizione
(come per la parola e per lo scritto) potrebbe derivare solo da un atto del
potere legislativo ordinario", e non anche quei mezzi che (come quello in
esame ) naturalmente e istituzionalmente necessitano, per l'impiego, di un
consenso del potere amministrativo. Comunque "l'inidoneità del mezzo ad
assicurare la parità dei diritti di tutti i cittadini, così come richiesto
dall'art. 21 (che necessariamente va interpretato anche in relazione all'art. 3
Cost.), porta a convincere che la televisione non rientra nel campo di
applicazione di detto articolo".
In ordine
all'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale l'attuale sistema giuridico
non prevede l'obbligo di aprire il servizio al pubblico, l'Avvocatura osserva
che la mancanza di una regolamentazione del servizio non può esser causa di
incostituzionalità; e, del resto, la pretesa lacuna legislativa é
automaticamente colmata dall'art. 2597 Cod. civ., in base al quale chi esercita
un servizio in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di dare la
prestazione a chiunque la richieda, osservando la parità di trattamento. E, del
resto, le "condizioni generali" del servizio vengono stabilite nel
caso in esame dall'autorità di vigilanza.
Inoltre, siccome il
monopolio statale é stato istituito "per garantire altre finalità
pubbliche degne di tutela (fini sociali e culturali nonché di sicurezza interna
ed esterna)", ogni eventuale limitazione al diritto previsto dall'art. 21
non rappresenterebbe vizio di costituzionalità.
In ordine all'art. 33
osserva l'Avvocatura che, siccome gli autori non hanno "un diritto a veder
divulgate o rappresentate le proprie opere", "le possibili
limitazioni derivanti, in concreto, dalla necessaria selezione delle opere da
divulgare o degli attori da ammettere alla recitazione, non possono giammai
creare i presupposti per il sorgere di un problema di legittimità
costituzionale del monopolio televisivo".
In ordine all'art. 43
l'Avvocatura osserva che la natura di "servizio pubblico essenziale"
della televisione non può esser posta in dubbio, in considerazione della
"estensione (del servizio) a tutto il territorio nazionale e dei fini di
sicurezza interna ed esterna che in ogni tempo devono essere garantiti".
D'altro canto la valutazione della "essenzialità" del servizio é riservata
al giudizio del legislatore.
Nelle deduzioni per
il Ministero delle poste l'Avvocatura sottolinea che nella generalità degli
Stati europei occidentali il servizio della televisione ha "un accentuato
carattere pubblicistico", sia pure attraverso "una gamma di
situazioni che dall'ingerenza pressoché costante dello Stato nei programmi e
nella scelta dell'ente che gestisce il servizio va fino al dichiarato carattere
del servizio medesimo come servizio pubblico, inteso questo come quell'attività
che la pubblica Amministrazione riserva a sé stessa in esclusiva per
esercitarla direttamente o per mezzo di concessionari, in relazione al
preminente carattere d'interesse collettivo insito nell'attività stessa.
7. - La RAI,
l'Avvocatura dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e la Soc. "Il
Tempo-TV" hanno presentato memorie illustrative delle precedenti difese,
depositandole la prima l'8 giugno e le altre il 9 giugno u. s.
Nella sua memoria, la
RAI insiste diffusamente sulla propria eccezione di inammissibilità, per omesso
esame della rilevanza, delle questioni di costituzionalità riferite agli artt.
21 e 33 Cost.: la "II Tempo-TV" non é un ente che si propone fini culturali,
artistici o politici, ma un'impresa industriale che si propone fini di lucro; e
appunto per difendere tale suo interesse ricorse al Consiglio di Stato,
preoccupandosi di tutelare la propria libertà di iniziativa economica e non
quella di manifestazione del pensiero: l'eventuale violazione degli artt. 21 e
33 non può, dunque, avere rilevanza ai fini della decisione del Consiglio di
Stato.
Nel merito, in
aggiunta ai concetti esposti nelle deduzioni, la RAI sottolinea che il vigente monopolio
del servizio televisivo non importa affatto che lo Stato possa avvalersene
"per attuare una politica televisiva discriminatrice e di parte": il
Governo é un utente del servizio come gli altri, tanto é vero che l'art. 31 R.
D. 10 luglio 1924, n. 1226, e l'art. 18 della convenzione con la RAI hanno
dovuto espressamente riservargli il diritto di trasmettere i propri comunicati.
Comunque, ove pure esistesse nell'ordinamento una qualche norma che non
assicuri l'obbiettività del servizio, é chiaro che unicamente essa e non le
norme istitutive del monopolio - che sono le sole impugnate - potrebbe
contrastare con gli artt. 21 e 33 della Costituzione. A ogni modo, un siffatto
contrasto non risiede certamente nelle disposizioni che rimettono alla RAI e al
pubblico potere la determinazione dei programmi: data la limitatezza della
possibilità di trasmissioni, anche il privato che gestisse il servizio
televisivo dovrebbe far luogo a una selezione delle richieste nel compilare i
programmi; e certo offre maggior garanzia di obbiettività una selezione operata
sotto l'egida del pubblico potere, tenuto istituzionalmente a osservare
nell'espletamento del servizio pubblico i principi contenuti negli artt. 3 e 21
della Costituzione. Anzi é proprio tale istituzionale esigenza di obbiettività
dei pubblici poteri a escludere, da un lato, che l'eventuale concessione del
servizio a soggetti diversi dallo Stato e la scelta dei concessionari abbiano
luogo per motivi non rispondenti alle esigenze obbiettive del servizio, e a consigliare
dall'altro - come avviene in molto Paesi - che, ove lo Stato preferisca
esercitare il servizio in concessione, concessionario sia un ente legato allo
Stato da vincoli particolarmente intimi (come é, appunto, il caso della RAI).
Sottolinea, inoltre,
diffusamente la RAI che il diritto di libertà di diffusione del pensiero con
qualsiasi mezzo, garantito dal primo comma dell'art. 21 Cost., non significa
anche diritto di disporre di qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero, ma
soltanto diritto di diffondere il pensiero con i mezzi disponibili e in quanto
disponibili (alla stessa maniera, ad es., che la libertà di domicilio non
implica anche il diritto ad avere senz'altro un domicilio). L'art. 21 si occupa
della libertà di diffusione del pensiero; ma, dopo avere enunciato la
possibilità di diffonderlo con qualsiasi mezzo, contiene una disciplina
specifica di un solo mezzo di diffusione: la stampa; per il regime giuridico
degli altri mezzi esso si rimette, dunque, alla legislazione ordinaria, col
limite, peraltro, che questa non sacrifichi in alcun modo la libertà garantita.
Il diritto garantito a tutti dall'art. 21 in ordine ai mezzi importa soltanto,
da un lato, che lo Stato "non impedisca, con norme, provvedimenti, misure
discriminatrici e odiose, l'accesso e il godimento dei mezzi disponibili per la
diffusione del pensiero, secondo il regime stabilito dalla legge
(ordinaria)"; dall'altro, che lo Stato "provveda, invece,
positivamente, ad adottare le norme necessarie perché la possibilità di godimento
della televisione sia effettivamente uguale per tutti, senza particolari
ingiustificati vantaggi a favore di questa o quella categoria, vantaggi che si
riflettono in situazioni impeditive e restrittive per tutte le altre
categorie". Orbene, sul diritto garantito dall'art. 31, così inteso, il
monopolio televisivo non incide minimamente, ben potendosi assicurare - come in
effetti il vigente regime assicura (naturalmente nei limiti consentiti dalle
caratteristiche del mezzo) - la libertà di diffusione del pensiero a mezzo
della televisione anche in condizioni di monopolio. In regime di democrazia
liberale, il controllo ministeriale sui programmi - di un Ministero tecnico,
per giunta, quale é quello delle poste e telecomunicazioni - non può essere un
controllo ideologico (cosa, del resto, inammissibile e irrealizzabile stante il
controllo del Parlamento sul Governo), bensì deve essere ed é soltanto un
controllo sulla rispondenza alle finalità pubbliche e alle istituzionali
esigenze di obbiettività del servizio, e, in quanto tale, lungi dal
rappresentare un'illegittima ingerenza dello Stato, rappresenta una essenziale
garanzia di imparzialità per i singoli.
In relazione agli
artt. 41 e 43 Cost., la RAI sottolinea che il servizio televisivo attiene allo
sfruttamento di "fonti di energia" (onde elettromagnetiche), é
naturalmente destinato a sfociare in "situazioni di monopolio"
(pericolose perché capaci di risolversi in privilegi ideologici, sociali e
politici), ed é un "servizio pubblico essenziale" (essendo esso considerato
necessario e di primaria importanza dalla massa della popolazione, che ormai ne
é servita in tutto il territorio nazionale, e costituendo le
radiocomunicazioni, da un cinquantennio, nel nostro ordinamento, un servizio di
Stato).
Né é il caso di fare
accostamenti tra il regime della televisione e quello della stampa, data, da un
lato, la diversità degli oggetti, delle modalità, dell'efficacia, delle
funzionalità rispettive, dall'altro, la diversità delle condizioni di
disponibilità dell'uno e dell'altro mezzo. E neanche é il caso di far
discriminazioni - ai fini della riserva del servizio allo Stato - tra
trasmissioni informative e altre trasmissioni televisive: a parte
l'inscindibile unitarietà del servizio, le ragioni che giustificano la riserva delle
prime allo Stato, non sono meno valide per la riserva delle seconde.
8. - Anche
l'Avvocatura dello Stato solleva, nella sua memoria, l'eccezione già proposta
dalla RAI, circa l'omesso esame della rilevanza, nell'ordinanza di rimessione,
delle questioni di costituzionalità relative agli art. 21 e 33 Cost., posto che
il movente ispiratore della richiesta avanzata dalla "Il Tempo-TV"
non era quello della diffusione del pensiero, bensì un fine di lucro.
Inoltre, siccome,
secondo l'ordinanza, la non manifesta infondatezza delle questioni di
costituzionalità relative ai riferiti articoli risiederebbe non nella riserva
del servizio televisivo allo Stato, bensì nella mancata contemporanea
imposizione al monopolista dell'obbligo di aprire il servizio agli eventuali
interessati a effettuare trasmissioni televisive; e siccome la "Il Tempo -
TV" non aveva avanzato alcuna istanza in quest'ultimo senso, bensì
semplicemente nel senso di impiantare e gestire un servizio di
teletrasmissioni, la questione della compatibilità delle disposizioni impugnate
con gli artt. 21 e 33 Cost. non si poneva come pregiudiziale, e, quindi, era
ancora una volta irrilevante, ai fini del giudizio a quo.
Nel merito,
l'Avvocatura ribadisce le affermazioni svolte nelle precedenti difese. In particolare
sottolinea il carattere di monopolio naturale del servizio televisivo, data la
estrema limitatezza dei "canali" a disposizione. II monopolio, cioè,
preesiste alle disposizioni legislative; e, se non fosse monopolio statale,
sarebbe necessariamente monopolio (sia pure sotto la forma oligopolistica) di
altri. Non la legge, dunque, ma la natura sarebbe in contrasto con gli artt. 21
e 33 Cost., posto che una siffatta violazione vi fosse. Ecco perché é da
ribadire l'affermazione che tra gli "altri mezzi di diffusione" cui
si riferisce il primo comma dell'art. 21 non può farsi rientrare la
televisione.
L'Avvocatura insiste
anche nella tesi che, in base all'art. 21, l'obbligo della pubblica autorità si
limita alla "non ingerenza nella sfera di libertà individuale e nella
libera esplicazione di quello aspetto di tale libertà che consiste nella
manifestazione del proprio pensiero": l'art. 21, cioè, non prevede anche
un "obbligo di apprestare mezzi tecnici per consentire ai cittadini di
esprimere il loro pensiero".
In relazione all'art.
41 osserva che, quando esista un monopolio naturale, da ciò stesso deriva che
non possa parlarsi di limiti legali alla libera iniziativa privata. In
relazione all'art. 43 ribadisce che, sia per la ragione che rappresenta un
monopolio naturale (e quindi di fatto), sia per la ragione che (secondo la
valutazione legittimamente discrezionale del legislatore) si tratta di un
servizio pubblico essenziale, la riserva della televisione allo Stato é
indiscutibilmente legittima.
9. - Nella memoria
della Soc. "Il Tempo-TV" si confuta, innanzi tutto, l'eccezione di
omesso esame, da parte dell'ordinanza di rimessione, della rilevanza delle
questioni di costituzionalità relative agli artt. 21 e 33 Cost.: ciò che
importa é che l'accertamento della rilevanza risulti dai termini in cui la
questione di costituzionalità é proposta, in modo che rimanga escluso ogni
dubbio sulla connessione della questione medesima con le esigenze del processo,
nel quale viene sollevato l'incidente di costituzionalità. Nella specie tale
accertamento vi fu; e a dimostrarlo basta sottolineare che il Consiglio di
Stato pose in evidenza la necessità che in sede di giudizio costituzionale
venisse risolto il problema di coordinamento interpretativo tra l'art. 43 e l'art.
21 Cost. Né può avere importanza il fatto che ciò sia avvenuto in sede di esame
circa la non manifesta infondatezza delle questioni di cui trattasi.
Nel merito, con
riferimento all'art. 43 Cost., riconosciuta la discrezionalità del legislatore
in ordine ai "fini di utilità generale" da perseguire e al carattere
di "preminente interesse generale" delle imprese che l'articolo
consente di riservare alla collettivizzazione, e aggiunto che la televisione
non é attività riguardante "fonti di energia", la Società ammette che
l'art. 43 consente di riservare alla collettivizzazione anche le situazioni di
monopolio puramente potenziale, quando sussistano elementi "effettivamente
operanti che conducano a far ritenere fatale lo sbocco verso la eliminazione
della concorrenza". Quest'ultimo, però, ed esso soltanto, é l'obbiettivo
che legittima il legislatore a collettivizzare le situazioni di monopolio
attuale o potenziale. Orbene, siccome, nella specie, l'obbiettivo avuto di mira
dalla "Il Tempo-TV" era proprio quello di realizzare una situazione
concorrenziale, incrementando l'offerta, non sarebbe ammissibile opporre l'art.
43. Le disposizioni costituzionali da applicare sono quelle contenute nell'art.
41, il quale, pur prevedendo limiti e controlli, legittima in via di principio
l'iniziativa economica privata.
In ordine alla
possibilità di riservare la televisione allo Stato in quanto "servizio
pubblico essenziale", la Società, dopo aver affermato che la
"essenzialità" di un servizio pubblico inerisce all'aspetto qualitativo
e non a quello quantitativo, osserva che, per preservare la libertà prevista
dall'art. 21 Cost., occorre, tra l'altro, assicurare quella di colui che si
interpone tra chi manifesta il pensiero e chi vuole venirne a conoscenza,
"tutte le volte che si rende in pratica necessaria una organizzazione che
renda possibile o serva a facilitare ed a diffondere la comunicazione tra i
due" (non importa se tale necessario intermediario si proponga fini di
lucro); e adduce al riguardo gli esempi della scuola, della impresa
giornalistica, dell'impresa teatrale. É vero che l'art. 21 non assicura al
singolo la possibilità di uso dei mezzi di diffusione del pensiero, ma gli
assicura soltanto di esser messo in grado di manifestare liberamente ciò che
pensa con i mezzi a sua disposizione; ma "é chiaro che complementare a
tale libertà non possa non ritenersi la libertà di moltiplicazione dei mezzi
suscettibili di esser messi a disposizione dei singoli". Onde "ogni
remora che si ponga all'espansione dei mezzi utilizzabili incide su tale
libertà ed assume carattere di incostituzionalità". I limiti di fatto alla
disponibilità dei mezzi possono giustificare, per la televisione, provvedimenti
amministrativi di autorizzazione all'impianto e all'uso di essi, e non certo la
nazionalizzazione di essi.
La Società si
sofferma, poi, a contestare la tesi avversaria, secondo la quale le vigenti
disposizioni non riserverebbero allo Stato - e ai suoi concessionari - la
"utilizzazione in esclusiva del mezzo televisivo a fini di diffusione di
un dato pensiero": essa argomenta particolarmente dagli artt. 1, 4 e 18
della convenzione tra lo Stato e la RAI, dai quali risulterebbe che i programmi
trasmessi sono programmi della RAI e non di terzi. "Un solo utente attivo
la convenzione prevede, ed esso é il Governo", a cui favore la RAI, se
richiesta, deve mettere a disposizione le stazioni per la trasmissione dei
propri comunicati. A sostegno della tesi la Società sottolinea che il n. 5
dell'art. 168 Cod. postale usa, per la concessione dei servizi di
radiodiffusione e televisione, una formula ("esercizio dei servizi")
diversa da quella usata per la concessione del solo "esercizio degli
impianti" impiegato per gli altri servizi postali e di telecomunicazione
dai nn. 1, 2, 3. Inoltre, il fatto che l'articolo 261 attribuisce alla autorità
governativa "la vigilanza e il controllo sulla utilizzazione della
radiodiffusione", differenziandoli dalla vigilanza e dal controllo sui
"servizi tecnici e amministrativi", confermerebbe che lo Stato si
sarebbe riservato ben più che la semplice gestione del servizio nel senso
sostenuto dalla RAI.
Né é esatto - incalza
la Società - che alla natura di "pubblico servizio" inerisca la
necessità giuridica, per lo Stato e per la sua concessionaria, di consentire a
tutti la possibilità di utilizzare la televisione per effettuare delle
trasmissioni: l'ordinamento (art. 34 Cost.) conosce, infatti, altri servizi
(come la scuola) "aperti a tutti" soltanto sul piano passivo (per
apprendere) e non anche sul piano attivo (per insegnare). Neanche può farsi
discendere l'anzidetta necessità dal diritto di esclusiva, non apparendo essa
compatibile con le forme di collettivizzazione, diverse dalla statizzazione,
previste dall'art. 43 della Costituzione. E neppure é esatto che norme regolamentari
contemplino la necessità stessa: comunque, ove pur delle norme regolamentari la
contemplassero, non potrebbe dirsi che esse ripetano la propria normazione
dalla legge.
La Società nega
recisamente che il monopolio statale della televisione possa garantire
l'obbiettività, l'imparzialità e la maggiore efficienza del servizio. Né l'art.
3 Cost. può giustificare l'assorbimento statale delle iniziative private, che,
per la natura delle cose, siano insuscettibili di illimitata espansione:
tutt'al più esso può consentire allo Stato degli interventi di carattere
suppletivo e integrativo delle iniziative private, e può suggerirgli un
adeguato sistema di misure e di controlli in ordine al modo di esercizio di
tali iniziative. Né, infine, può esser probante criterio il rifarsi ai sistemi
degli altri Paesi, da un lato, perché essi sono i più vari, e, dall'altro,
perché diversa é la disciplina costituzionale in materia.
10. - Le medesime
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice
postale, con riferimento agli artt. 21, 33, 41 e 43. Cost. sono state
sottoposte a questa Corte con ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di
Milano emessa il 13 maggio 1960 nel procedimento penale a carico dei sigg.
Figari Gianvittorio, Mazzoldi Luigi Carlo, Volonteri Attilio e De Marsico
Francesco, soci della s. p. a. "Televisione libera", imputati di
avere "impiantato un apparato per comunicazioni col mezzo di onde
elettromagnetiche a onde guidate, senza averne ottenuto la concessione statale":
"talché - si legge nell'ordinanza - ove illegittima fosse la pretesa
legislativa di codesta concessione, quale manifestazione dell'esercizio del
monopolio, é intuitivo che non si verserebbe più in tema di illecito penalmente
sanzionato".
In ordine alla non
manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale
il Giudice istruttore adduce le stesse ragioni contenute nell'ordinanza emessa
dal Consiglio di Stato nel ricorso "Il Tempo-TV", alla quale, anzi,
espressamente si richiama.
L'ordinanza é stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 maggio 1960, e ne é
stata data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento
rispettivamente il 19 e il 24 maggio 1960.
Per questo giudizio
il Presidente della Corte ha disposto la riduzione dei termini alla metà.
Innanzi a questa
Corte si sono costituiti il Figari e il Mazzoldi, depositando deduzioni e
mandato rispettivamente il 21 maggio 1960 e il 7 giugno 1960. É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri. con atto depositato il 7 giugno 1960.
Mentre le
argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato coincidono con quelle formulate nel
giudizio promosso con l'ordinanza del Consiglio di Stato, e le deduzioni del
Mazzoldi si richiamano sostanzialmente alle tesi esposte nell'ordinanza del
Giudice istruttore, ulteriori tesi e argomentazioni sono svolte nelle deduzioni
del Figari.
Premesso che il
Giudice istruttore ha rimesso gli atti a questa Corte dietro richiesta del
Pubblico Ministero, il quale aveva ritenuto non manifestamente infondate tutte
le questioni sottopostegli dalla difesa del Figari, e che la difesa stessa
aveva sottoposto al Pubblico Ministero, oltre alle questioni devolute a questa
Corte dal Giudice istruttore, anche altre questioni di legittimità
costituzionale, il Figari sostiene, prima d'ogni altra cosa, che, siccome il
Pubblico Ministero aveva il potere di rimettere direttamente alla Corte le
questioni da lui non ritenute manifestamente infondate, sono da intendere
devolute alla Corte non soltanto quelle questioni che il Giudice istruttore
ritenne non essere manifestamente infondate, ma anche quelle che non furono
ritenute tali dal Pubblico Ministero.
In tale ordine di
idee la difesa del Figari sostiene, innanzi tutto, la violazione degli art. 76
e 77 Cost. da parte degli artt. 1, 2, 18 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 1067,
recante "norme per il servizio delle comunicazioni senza filo". Gli
artt. 1 e 18 sarebbero viziati per eccesso di delega rispetto alla legge 3
dicembre 1922, n. 1001, la quale non consentiva allo Stato di riservarsi un
pubblico servizio, e tanto meno quello della televisione; l'art. 2 non prevede
affatto un monopolio statale della televisione; comunque, il monopolio
contrasterebbe con gli artt. 41 e 43 della Costituzione Altrettale violazione
risiederebbe nell'art. 1 Cod. postale, lesivo poi anch'esso degli artt. 76 e 77
Cost. per difetto di delega, in materia di televisione, nella legge 13 aprile
1933, n. 336. Sarebbe "inficiato di incostituzionalità per le medesime
ragioni" l'art. 1 legge 14 marzo 1952, n. 196, recante modifiche al Codice
postale. Incorrerebbero, poi, in violazione dell'art. 87, quinto comma Cost.,
il D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, e il D.P.R. 17 agosto 1957, n. 1136, sulla
approvazione ed esecutorietà della convenzione di concessione in esclusiva
della televisione alla RAI. Infine, il Figari lamenta che il monopolio statale
violerebbe gli artt. 21, 33, 41, 43 della Costituzione.
Il Figari sostiene
diffusamente che, fino alla ratifica della convenzione internazionale di
Atlantic City del 1947, nel nostro ordinamento nessuna disposizione normativa
si sarebbe occupata della televisione; per cui l'attribuzione di essa in
esclusiva alla RAI, avvenuta nel 1952, e non contemplata da alcuna norma, fu un
atto arbitrario. Nel Codice postale del 1936 si parlava - secondo il Figari -
di televisione nel senso di trasmissione delle sole immagini fisse e non anche
di quelle animate. Solo con la convenzione di Atlantic City venne chiaramente
definita la televisione nel senso di "trasmissione di immagini non
permanenti di soggetti fissi o mobili".
Quanto alla
violazione degli artt. 21, 33, 41, 43 Cost. da parte delle disposizioni
istitutive del monopolio statale televisivo, il Figari sostanzialmente si
riporta agli argomenti dell'ordinanza di rimessione.
11. - In data 14 e 15
giugno 1960, la difesa del Figari e l'Avvocatura dello Stato hanno
rispettivamente depositato una memoria.
Nella memoria del
Figari viene riaffermata la tesi che il Codice postale sarebbe incorso in
eccesso di delega nello stabilire un sistema di concessione per la televisione
- attività nuova e non conosciuta, nel suo significato attuale, al momento
della legge di delega del 1933. Siccome, poi, l'esclusiva della televisione fu,
in fatto, realizzata soltanto nel 1952 (con la convenzione tra lo Stato e la
RAI), si pone la questione "se sarebbe stato possibile, vigente la
Costituzione con il suo art. 76, utilizzare ancora una legge di delega del
1933".
In ordine alla violazione,
da parte del Codice postale, degli artt. 21, 33, 41 e 43 Cost., a parte gli
argomenti comuni alle altre difese, delle quali già si é riferito, la difesa
del Figari nega che la televisione - non diversamente dal giornale, dal libro,
dal cinematografo, dal teatro - possa esser considerata come un servizio
pubblico essenziale; e sottolinea che tutti questi mezzi di diffusione del
pensiero né sono compresi tra i servizi elencati nel T.U. sulla
municipalizzazione 15 ottobre 1925, n. 2578, né sono stati considerati inerenti
a pubblici servizi dalla giurisprudenza formatasi sugli artt. 357-359 Codice
penale. Nel nostro ordinamento non si sono mai concepiti, né sono ammissibili,
servizi pubblici esclusivi nel campo di attività in grado di concorrere alla
formazione della opinione e della cultura: la stampa, l'informazione, il
teatro, le manifestazioni artistiche e culturali, la scuola non sono
suscettibili di monopolio, perché non c'é dottrina e cultura di Stato. I
monopoli "sono pensabili soltanto per imprese nello stretto significato
economico del termine". Per escludere, poi, che la televisione possa esser
concepita come un servizio pubblico essenziale, basta fare appello alla
coscienza collettiva, la quale non si meraviglia affatto se taluno faccia a meno
della televisione (e neanche se taluno faccia a meno di leggere i giornali).
La difesa del Figari
nega anche che, in fatto, la situazione dei canali disponibili renderebbe
minimo il numero delle possibili stazioni trasmittenti: e ciò, tanto più, in quanto
- afferma il Figari - il numero dei canali non utilizzati dalla RAI sarebbe di
60-70 nel campo Uhf, e in quanto le trasmissioni non si disturbano a vicenda se
non nell'ambito di poche decine di chilometri. Contesta, inoltre, che l'elevato
costo dell'attività o la imprescindibilità di interventi statali sotto forma di
licenza o di autorizzazione possono essere invocati per giustificare la
collettivizzazione di una qualche attività. Aggiunge che chiunque non voglia
tradire lo spirito dell'art. 21 penserà, anzitutto, che il problema della
collettivizzazione non si pone fino a che é possibile soddisfare le limitate
richieste di attribuzione dei canali disponibili, e che, "quando non tutte
le richieste potessero venire completamente e contemporaneamente soddisfatte,
sarà a passare ad altri accorgimenti (più di uno, facili ad ipotizzarsi) per
dare a ciascuno tutto ciò che é possibile dargli".
La memoria conclude
osservando che l'istituzione del monopolio della televisione non é imposta
nemmeno da ragioni "di utilità generale": l'art. 43 Cost. tende ad
"assicurare che certi beni possono venire resi di possibile accesso a
tutti, e alle migliori condizioni"; e "non é dubbio che i
telespettatori sarebbero serviti più largamente e con maggiore soddisfazione di
ogni gruppo, allorché potessero disporre di più di una televisione".
12. - Gli argomenti
esposti nella memoria della Avvocatura dello Stato coincidono con quelli da
questa rappresentati nel giudizio promosso con l'ordinanza del Consiglio di
Stato.
13. - All'udienza di
trattazione, le due cause sono state discusse congiuntamente ed i difensori
hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi.
Considerato
in diritto
1. - Le questioni
deferite all'esame di questa Corte dalla ordinanza del Consiglio di Stato e da
quella del Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano riguardano la
rispondenza ai precetti degli artt. 21, 33, 41 e 43 Cost. delle disposizioni
degli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio
1936, n. 645, per la parte concernente la riserva allo Stato dei servizi di
televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche, e la conseguente
esclusione della possibilità, per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo
Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere. I due giudizi, i quali
sono stati discussi congiuntamente, data la evidente connessione e l'identità
delle questioni, possono essere riuniti.
2. - Sono infondate e
vanno respinte entrambe le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla RAI e dalla
Avvocatura dello Stato nel giudizio promosso con la ordinanza del Consiglio di
Stato.
Secondo la prima di
tali eccezioni, siccome l'istanza della Società "Il Tempo-TV", del
rifiuto della quale doveva giudicare; il Consiglio di Stato - istanza volta a
ottenere il consenso all'impianto e all'esercizio di un servizio televisivo -,
era essenzialmente e dichiaratamente ispirata da intento di lucro, e non da
quello di facilitare disinteressatamente la diffusione del pensiero, della
cultura e dell'arte, le norme della Costituzione, delle quali la Società poteva
avere interesse a far dichiarare l'inosservanza da parte della legislazione
vigente, mai potrebbero essere quelle dettate a tutela della libertà di
diffusione del pensiero e della libertà della cultura e dell'arte (artt. 21 e
33 Cost.), bensì soltanto quelle dettate a tutela della libertà dell'iniziativa
economica privata (art. 41, coi limiti di cui all'art. 43). La rimessione a
questa Corte delle questioni di legittimità delle norme impugnate in
riferimento agli artt. 21 e 33 Cost., senza che il Consiglio di Stato si sia
dato carico dell'eccezione (sollevata in quella sede dalla RAI) in ordine alla
irrilevanza di tali questioni, stante la carenza di interesse della Società
"II Tempo-TV" (che le sollevava) in relazione alla violazione di quei
precetti costituzionali, determinerebbe la dedotta inammissibilità.
La tesi non può
essere condivisa. Il sistema delle garanzie costituzionali in vigore si basa
sul principio che quando, comunque, appaia non indubbia la legittimità di una
disposizione legislativa da applicare al caso concreto - qualsiasi possa essere
la norma costituzionale violata - il giudice ha il dovere di deferire la
questione relativa alla Corte costituzionale (art. 1 legge cost. 9 febbraio
1948, n. 1, e art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). Per il solo fatto della
esistenza di un sospetto di incostituzionalità, interest rei publicae
che sulla questione si pronunci l'organo di garanzia costituzionale. Le uniche
indagini che il giudice deve e può compiere, prima di rimettere alla Corte una
questione, sono quella circa la necessaria pregiudizialità di tale questione
rispetto al caso da decidere, e quella circa la non manifesta infondatezza
della questione stessa.
Orbene, come non può
esser negato che nel caso in esame il Consiglio di Stato abbia svolto la
necessaria indagine relativa alla non manifesta infondatezza di tutte le
questioni sottoposte alla Corte, del pari nessuno può negare - né alcuna delle
parti in causa nega - che esso si sia posto - motivando anzi adeguatamente al
riguardo - il problema della rilevanza delle questioni stesse, ai fini del
decidere. E da quanto procede risulta che, per definizione, tale rilevanza
sussiste indistintamente, in relazione a tutte le norme costituzionali della
cui osservanza il giudice ha ritenuto di dubitare. Onde non può, in proposito,
avere importanza - e non occorre, quindi - alcuna indagine circa gli interessi
da esse tutelati e circa il valore che questi possano avere per le parti del
giudizio a quo.
3. - La seconda eccezione
- sollevata dalla sola Avvocatura dello Stato - si basa sul rilievo che, non
avendo la Società "Il Tempo-TV" avanzato alcuna istanza al fine di
ottenere la possibilità di utilizzare il servizio televisivo della RAI per
effettuare trasmissioni di proprio interesse - possibilità che
rappresenterebbe, secondo la stessa ordinanza di rimessione, l'unico bene
garantito dagli artt. 21 e 33 Cost., nei confronti del quale sussisterebbe il
sospetto di lesione da parte della vigente disciplina dei servizi televisivi -,
mancherebbe il necessario rapporto di pregiudizialità tra la questione deferita
alla Corte circa la pretesa violazione degli artt. 21 e 33 Cost., e il caso che
il Consiglio di Stato dovrà decidere, dato che questo presuppone soltanto la
risoluzione della questione di legittimità costituzionale della riserva allo
Stato dei servizi televisivi.
Per respingere tale
eccezione basta tener presente che é proprio e solo in riferimento alla
legittimità costituzionale di tale riserva, che il Consiglio di Stato si é
posto il problema della compatibilità con gli artt. 21 e 33 Cost. della mancata
previsione di un obbligo per lo Stato di ammettere a effettuare trasmissioni
televisive chiunque possa avervi interesse: il Consiglio, cioè, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale di una riserva della televisione allo
Stato per il fatto di non essere accompagnata da una contemporanea previsione
dell'obbligo dello Stato di ammettere al godimento dei servizi chiunque vi sia
interessato. Posto il problema in tali termini, non può considerarsi omesso
l'esame della rilevanza, in ordine alla decisione del giudizio a quo, della
proposta questione di legittimità costituzionale. Il che é sufficiente ai fini
della ammissibilità, in questa sede, del giudizio su quest'ultima.
4. - In ordine
all'oggetto della presente decisione, é da porre in chiaro, prima d'ogni altra
cosa, che le sole disposizioni legislative, delle quali bisogna esaminare la
legittimità costituzionale, sono quelle dell'art. 1 e dell'art. 168, n. 5, del
Codice postale, e non anche quelle altre delle quali si discute nelle deduzioni
presentate, nell'interesse dell'imputato Figari, nel giudizio promosso con
l'ordinanza del Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, giacché esse
non sono state deferite a questa Corte dall'ordinanza di rimessione. Né
potrebbe avere alcun significato - pur ammesso che fosse esatta (cosa che,
invece, non sembra) - la circostanza, affermata dalla difesa del Figari, che il
Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni (che non sono un atto di
giurisdizione), non ne avrebbe escluso la non manifesta infondatezza (art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87).
5. - Venendo
all'esame del merito, osserva la Corte che, data la attuale limitatezza di
fatto dei "canali" utilizzabili, la televisione a mezzo di onde
radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza indubbiamente come una
attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno
all'oligopolio: oligopolio totale od oligopolio locale, a seconda che i servizi
vengano realizzati su scala nazionale o su scala locale. Collocandosi così tra
le categorie di "imprese" che si riferiscono a "situazioni di
monopolio", nel senso in cui ne parla l'art. 43 Cost., per ciò solo essa
rientra tra quelle che - sempre che non vi ostino altri precetti costituzionali
- l'articolo stesso consente di sottrarre alla libera iniziativa.
Né appare arbitrario
che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di
attività "di preminente interesse generale", richiesti dall'art. 43
perché ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. É fuori
discussione, infatti, l'altissima importanza che, nell'attuale fase della
nostra civiltà, gli interessi che la televisione tende a soddisfare
(informazione, cultura, svago) assumono - e su vastissima scala - non solo per
i singoli componenti del corpo sociale, ma anche per questo nella sua unità.
Siccome, poi, a causa
della limitatezza dei "canali" utilizzabili, i servizi
radiotelevisivi, se non fossero riservati allo Stato o a un ente statale ad
hoc, cadrebbero naturalmente nella disponibilità di uno o di pochi soggetti,
prevedibilmente mossi da interessi particolari, non può considerarsi arbitrario
neanche il riconoscimento della esistenza di ragioni "di utilità generale"
idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 43, l'avocazione, in esclusiva, dei
servizi allo Stato, dato che questo, istituzionalmente, é in grado di
esercitarli in più favorevoli condizioni di obbiettività, di imparzialità, di
completezza e di continuità in tutto il territorio nazionale.
Ritiene, pertanto, la
Corte che la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione, e la
conseguente possibilità di affidamento di essi in concessione, non contrastano
col sistema degli artt. 41 e 43 della Costituzione.
6. - Resta però a
vedere se una siffatta riserva contrasti con gli artt. 21 e 33 della
Costituzione.
A tal riguardo, sia
l'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sia le difese delle parti,
non mancano di sottolineare opportunamente che, siccome l'illegittimità
denunciata consiste nella lesione non tanto della libertà di concepire e di
manifestare le idee e le varie espressioni della scienza e dell'arte, quanto
della libertà di avvalersi di ogni possibile mezzo per diffonderle, la norma
costituzionale alla quale bisogna essenzialmente por mente é quella del primo
comma dell'art. 21, secondo la quale tutti hanno diritto di avvalersi, per
manifestare il proprio pensiero, oltre che della parola e dello scritto, anche
di "ogni altro mezzo di diffusione". É chiaro che quella particolare
manifestazione della libertà di pensiero che consiste nella possibilità di
diffonderlo, riguardando ogni forma di pensiero, riguarda anche quelle più
elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche.
Della diffusione di queste non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e
tutela la libertà dell'arte o della scienza e quella del loro insegnamento.
Onde la disciplina della loro diffusione é da considerar ricompresa nel
disposto del 1 comma dell'art. 21.
Di questo dunque
occorre occuparsi.
7. - Anche in
relazione a quest'ultimo precetto, ritiene però la Corte che la riserva allo
Stato dei servizi di radiotelevisione - e la conseguente possibilità di
affidamento di essi in concessione - non contrasti con la Costituzione.
É vero che il primo
comma dell'art. 21 riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero
(e naturalmente non il solo pensiero originale di chi lo manifesta) con
qualsiasi mezzo. Ma già si é visto che, per ragioni inerenti alla limitatezza
di questo particolare mezzo, é escluso che chiunque lo desideri, e ne abbia la
capacità finanziaria, sia senz'altro in grado di esercitare servizi di
radiotelevisione: in regime di libertà di iniziativa, questi non potrebbero
essere che privilegio di pochi.
Ciò premesso, osserva
la Corte che, per risolvere il quesito della rispondenza dell'attuale
disciplina legislativa all'art. 21, primo comma, Cost., non é indispensabile affrontare
il problema se, in via generale, sia compatibile con quest'ultimo l'avocazione
allo Stato di qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero. É sufficiente,
infatti, dimostrare che non contrasta col precetto costituzionale in esame
l'avocazione allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime
di libertà di iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a
dar luogo, a situazioni di monopolio, o - il che é lo stesso - di oligopolio. E
la dimostrazione é in re ipsa, quando si consideri che, rispetto a
qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova
istituzionalmente nelle condizioni di obbiettività e imparzialità più
favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla
naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale
volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con
qualsiasi mezzo.
In quanto precede é
implicito che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione
del pensiero incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e
obbiettività, la possibilità potenziale di goderne - naturalmente nei limiti
che si impongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti
dalle esigenze tecniche e di funzionalità - a chi sia interessato ad
avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi.
Donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale
e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di
ammissione all'utilizzazione del servizio non contrastanti con l'ordinamento,
con le esigenze tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e
dignità dei programmi, ecc.).
Della normazione
esistente in proposito per le trasmissioni televisive nel vigente ordinamento,
e che deve esser considerata autonoma rispetto alle disposizioni che riservano
la radiotelevisione allo Stato, la Corte non può però occuparsi, essendo
chiamata a pronunciarsi unicamente sulla legittimità degli art. 1 e 168, n. 5,
del Codice postale, che riguarda la anzidetta riserva.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due
giudizi indicati in epigrafe;
rigetta le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa della RAI-Radiotelevisione italiana s. p.
a. e dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 168, n. 5, del
Codice postale approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 645, proposte dal
Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 15 luglio 1959, n. 505, e dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, con ordinanza 13 maggio 1960,
in riferimento agli artt. 21, 33, 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio
1960.
Tomaso PERASSI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI
- Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 13 luglio 1960.