SENTENZA
N. 108
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto del
Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 8 agosto 1956, n.
270, promosso con l'ordinanza 24 agosto 1956, emessa dal Giudice conciliatore
di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'Associazione esercenti
pubblici esercizi di Trieste e Cavalli Ida in Brumez, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956, ed iscritta al n. 322
del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 maggio 1957 la relazione del Giudice Mario Bracci;
udito il sostituto
Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto in fatto
Il 28 aprile 1956
l'Associazione esercenti pubblici esercizi di Trieste citò la sig.ra Ida
Cavalli in Brumez davanti al Giudice conciliatore di Trieste per ottenere il
pagamento di L. 4.800, quali quote d'associazione scadute per il secondo
semestre del 1955 e per il 1956.
All'udienza del 24
agosto 1956 il Giudice conciliatore, nella assenza della parte attrice, sollevò
ex officio la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre
1954, non numerato, col quale si istituì un Commissario generale del Governo
per il territorio di Trieste e del decreto del predetto Commissario 8 agosto
1956, n. 270, col quale fu estesa al territorio di Trieste la legge 18 luglio
1956, n. 761, che aumentò il limite di valore della competenza dei conciliatori
e dei pretori e il limite d'inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
Questa ordinanza 24
agosto 1956 del Giudice conciliatore di Trieste fu regolarmente notificata e
comunicata e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1956, n.
286.
I profili
d'illegittimità costituzionale delineati dall'ordinanza del Giudice
conciliatore di Trieste sono i seguenti.
In primo luogo,
secondo l'ordinanza, il territorio di Trieste sarebbe parte integrante dello
Stato italiano e il Commissario generale del Governo sarebbe un organo non
previsto né dalla Costituzione, né da alcuna altra legge della Repubblica.
Perciò il decreto presidenziale di nomina del Commissario avrebbe violato
l'art. 97 della Costituzione.
In secondo luogo, a
giudizio del Conciliatore, il Governo potrebbe esercitare la potestà
legislativa soltanto in virtù di una delega legislativa, che non fosse astratta
e a tempo indeterminato. Poiché nel D.P.R. 27 ottobre 1954 si legge invece che
al Commissario generale del Governo sono attribuiti "i poteri spettanti al
Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché i poteri già
esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo militare alleato",
il decreto suddetto - che non é neppure numerato, né controfirmato dal
Guardasigilli - sarebbe incostituzionale in quanto attributivo di potestà
legislativa fuor i casi e dei limiti degli artt. 70 e 76 della Costituzione.
In terzo luogo, anche
ammesso in ipotesi che il territorio di Trieste fosse ancora distaccato dal
territorio nazionale, il Memorandum d'intesa, parafato a Londra il 5 ottobre
1954, non potrebbe essere né un valido titolo internazionale, perché mai
ratificato dal Parlamento, né un valido titolo interno, perché mai pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e nei fogli analoghi che si pubblicavano e che si
pubblicano a Trieste. Perciò l'ordinanza commissariale, in quanto considerata
esercizio dei poteri riconosciuti al Governo italiano dal Memorandum d'intesa,
avrebbe violato l'art. 60 della Costituzione.
I suddetti profili
d'illegittimità costituzionale sembrarono rilevanti al Conciliatore di Trieste
perché, a suo avviso, la fonte dalla quale egli avrebbe dovuto trarre norma per
l'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali sarebbe stata proprio il
decreto commissariale, 8 agosto 1956, n. 270, della cui legittimità
costituzionale dubitava e che, secondo lui, aveva forza di legge.
Perciò il
Conciliatore di Trieste, sollevata la questione di legittimità costituzionale,
trasmise gli atti del giudizio a questa Corte.
Il 18 settembre 1956
intervenne nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, difeso
dall'Avvocatura dello Stato, contestò l'ammissibilità del ricorso e le
affermazioni dell'ordinanza, sia in relazione alla natura giuridica dei poteri
del Commissario generale del Governo, sia sul carattere degli atti emanati da
quell'organo.
In via pregiudiziale
il Presidente del Consiglio dei Ministri negò che la questione di
costituzionalità, sollevata dal Conciliatore di Trieste, fosse indispensabile
ai fini della decisione del giudice di merito. Difatti se la legislazione
italiana fosse da ritenersi in vigore nel territorio di Trieste, sarebbe
irrilevante accertare la costituzionalità o meno del decreto commissariale 8
agosto 1956, n. 270, che estese a Trieste la legge 18 luglio 1956, n. 761,
perché questa avrebbe vigore di per sé, per il solo fatto della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Se invece, per ipotesi, l'ordinamento
giuridico italiano non fosse esteso al territorio triestino, sarebbe assurdo
invocare le norme della Costituzione italiana e fare ricorso alla Corte
costituzionale per accertare l'illegittimità del citato decreto commissariale.
In merito poi il
Presidente del Consiglio dei Ministri eccepì che il D.P.R. 27 ottobre 1954
sarebbe un atto amministrativo, sottratto a qualunque controllo di legittimità
costituzionale da parte di questa Corte e che del pari atti amministrativi
sarebbero i decreti del Commissario generale del Governo, come tali sottoposti
alla normale competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, se
illegittimi.
L'Associazione
esercenti pubblici esercizi e la sig.ra Cavalli Brumez non hanno presentato
deduzioni e non sono comparse davanti a questa Corte.
La difesa del
Presidente del Consiglio ha concluso all'udienza di discussione del 22 maggio
1957 perché sia dichiarato inammissibile il giudizio di legittimità
costituzionale sopra indicato.
Considerato
in diritto
Secondo l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sulla legittimità costituzionale
d'una legge o d'un atto avente forza di legge può essere sollevata, anche
d'ufficio, dalla autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio,
se questo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale stessa.
La Corte ha avuto più
volte occasione di dichiarare che il giudizio di merito sulla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale é insindacabile, ma ciò non esclude che
dall'ordinanza debbano risultare i motivi del convincimento positivo del
giudice circa la rilevanza e la pregiudizialità della questione di legittimità
costituzionale rispetto al giudizio sulla controversia principale. Altrimenti
mancherebbero i requisiti essenziali per il processo sulla legittimità
costituzionale della legge, che sono invece necessari secondo il sistema
adottato dalla nostra Costituzione.
Ora, nella
fattispecie in esame, appaiono ben chiari gli atti che il Giudice conciliatore
di Trieste ritiene abbiano forza di legge e che, a suo avviso, sarebbero
viziati da illegittimità costituzionale. Del pari con molta precisione sono
indicate le disposizioni della Costituzione che si ritengono violate.
Ma i motivi del
convincimento del giudice circa le gravi questioni costituzionali sollevate
incidentalmente sembrano portare invece alla conclusione che queste,
importantissime obiettivamente, siano del tutto irrilevanti ai fini della
decisione di merito.
Difatti si legge
nell'ordinanza essere pacifico che i cittadini di Trieste non hanno mai perduto
ed anzi hanno conservato integro lo stato di cittadini italiani; che
trattandosi di territorio facente parte della Repubblica italiana quivi hanno vigore
le norme costituzionali e le guarentigie dei civici diritti affidati alla
suprema tutela della Corte costituzionale e che a Trieste possono ritenersi
valide soltanto le leggi italiane deliberate e promulgate nelle forme
costituzionali.
Perciò, nel caso
attuale, se il D.P.R. 27 ottobre 1954 e il decreto commissariale 8 agosto 1956,
n. 270, sono costituzionalmente legittimi, la legge in base alla quale il
Conciliatore deve determinare la propria competenza é la legge 18 luglio 1956,
n. 761, estesa appunto a Trieste dal decreto commissariale. Se invece tanto il
decreto presidenziale, quanto il decreto commissariale si considerano
costituzionalmente illegittimi, la legge da applicarsi é ugualmente la legge 18
luglio 1956, n. 761, perché, secondo il Conciliatore, a Trieste sono in vigore
le leggi della Repubblica italiana.
Proprio lo stesso
Conciliatore, che probabilmente fu attratto dall'importanza intrinseca che
hanno le questioni di costituzionalità da lui sollevate piuttosto che dalla
loro rilevanza per la propria decisione sulla domanda di condanna a pagamento
di lire 4.800, avanzata dall'Associazione esercenti pubblici esercizi di
Trieste neppure comparsa all'udienza, ha messo in luce che la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale é soltanto apparente. Difatti
l'ordinanza osserva testualmente che "pure essendo il decreto
commissariale, in sostanza, soltanto estensivo di una analoga legge vigente
nella Repubblica italiana (legge 18 luglio 1956, n. 761), é questo decreto
commissariale la fonte del diritto dal quale il Conciliatore avrebbe dovuto
trarre norma per la propria potestà giurisdizionale".
Sembra perciò che
sotto questo profilo del tutto formale il Conciliatore non abbia addotto nessun
motivo che possa giustificare la rilevanza dell'incidente di legittimità
costituzionale.
Nessun altro profilo
della motivazione del Conciliatore consente un'interpretazione positiva. A
proposito della validità delle leggi italiane nel territorio di Trieste, una
delle molte considerazioni esposte nell'ordinanza del Giudice conciliatore
sembra alludere anche alla necessità che in queste leggi vi sia l'indicazione
che esse devono trovare applicazione nei sei comuni triestini. Ma a parte che
mal si comprende se trattisi d'un particolare requisito costituzionale,
affermato come necessario dal Giudice conciliatore di Trieste o piuttosto d'un
esempio tratto dalla legge elettorale politica (art. 4 della legge 16 maggio
1956, n. 493) a conferma del vigore delle leggi italiane nel territorio di
Trieste, quest'incerto rilievo é rimasto del tutto isolato e marginale, senza
che l'ordinanza ne abbia tratto conclusione alcuna ai fini della rilevanza di
tale profilo sulla questione di legittimità costituzionale.
É perciò da
ritenersi, in definitiva, che "l'imprescindibile necessità di una
decisione sulla questione di costituzionalità del D.P.R. 27 ottobre 1954 e del
decreto commissariale 8 agosto 1956, n. 270" pronunciata dal Giudice
conciliatore di Trieste, sia una affermazione contraddittoria smentita dai
motivi del convincimento del giudice stesso che invece concordano
sostanzialmente nel ritenere che nessuna influenza possono avere le questioni
di legittimità costituzionale sul giudizio principale, quale che sia la loro
soluzione. Vengono in tal modo a mancare i requisiti essenziali per il giudizio
incidentale di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione, proposta dal Giudice conciliatore di Trieste con
l'ordinanza del 24 agosto 1956, sulla legittimità costituzionale del D.P.R. 27
ottobre 1954 e del decreto del Commissario generale del Governo per il
territorio di Trieste 8 agosto 1956, n. 270.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA
– Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.