SENTENZA N. 12
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI -
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.
18
giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione
del predetto testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, promossi
con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di Ilari Silvana ed altri, iscritta al n. 41 del
registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 109 del 30 aprile 1965;
2)
ordinanza emessa il 14 giugno 1965 dal pretore di Avezzano nel procedimento
penale a carico di Spera Ferdinando, iscritta al n. 154 del registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28
agosto 1965;
3)
ordinanza emessa il 14 settembre 1965 dal tribunale di Brescia nel procedimento
penale a carico di Faustinelli Cesare, iscritta al n.
192 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965;
4)
ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal pretore di Gonzaga nel procedimento
penale a carico di Truzzi Pietro, iscritta al n. 11
del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966;
5)
ordinanza emessa il 15 dicembre 1965 dal pretore di Mantova nel procedimento
penale a carico di Agosti Francesco ed altri, iscritta al n. 74 del registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118
del 14 maggio 1966;
6)
ordinanza emessa il 7 marzo 1966 dal tribunale di Grosseto nel procedimento
penale a carico di Sinibaldi Norma, iscritta al n. 77
del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.124 del 21 maggio 1966;
7)
ordinanza emessa il 14 aprile 1966 dal pretore di Lucera nel procedimento
penale a carico di De Peppo Pietro, iscritta al n. 88
del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 dell'11 giugno 1966;
8)
ordinanza emessa il 4 maggio 1966 dal pretore di Bari nel procedimento penale a
carico di Papapietro Giovanni e D'Onchia
Domenico, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;
9)
ordinanza emessa il 4 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento
penale a carico di Fanti Guido e Soglia Sergio, iscritta al n. 142 del registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226
del 10 settembre 1966;
10)
ordinanza emessa l'8 giugno 1967 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale
a carico di Caruso Francesco, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre
1967;
11)
ordinanza emessa il 19 giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel procedimento
penale a carico di Milaneschi Amerigo, iscritta al n.
207 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visti
gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di
costituzione di Sinibaldi Norma, Papapietro
Giovanni e D'Onchia Domenico;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore Costantino
Mortati;
uditi
l'avv. Francesco Chioccon, per Sinibaldi,
l'avv. Luciano Ventura, per Papapietro e D'Onchia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Nel corso del procedimento penale contro Ilari Silvana ed altri, appellanti
avverso la sentenza con la quale il pretore di Reggio Emilia li aveva
condannati alla pena di lire tremila di ammenda per avere raccolto fondi a
vantaggio della Camera del lavoro di Vezzano sul Crostolo senza avere ottenuto l'autorizzazione del
questore, il tribunale di quella città, con ordinanza in data 12
febbraio 1965, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 156 del t.u. delle leggi di p.s., approvato
con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale subordina appunto all'autorizzazione
amministrativa (conseguibile peraltro solo ove siano rivolte a fini patriottici
o scientifici o di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni) la
legittimità delle questue o collette, in riferimento agli artt. 2, 3 e
21 della Costituzione, e ciò, sia per la limitazione che questa
disposizione arreca ai diritti di libertà, sia per la disparità
di trattamento che ne deriva rispetto alle questue religiose, cui la norma
é espressamente dichiarata inapplicabile.
Nessuno
si é costituito avanti la Corte.
2. -
Lo stesso art. 156 del testo unico é stato altresì impugnato, insieme
con gli artt. 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. 6 maggio 1940, n.
635, dal pretore di Avezzano il quale, nell'ordinanza in data 14 giugno 1965,
pronunciata nel corso del procedimento penale contro Spera Ferdinando,
segretario della Federazione giovanile comunista marsicana, deduce il contrasto
di tali disposizioni con l'art. 3 della Costituzione, richiamandosi anch'egli
alla differenza di trattamento che ne deriva fra collette religiose ed altre.
In
questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione relativa alle
norme del regolamento e per l'infondatezza di quella relativa all'art. 156 del
testo unico.
Nell'atto
d'intervento, ricordata la sentenza di questa Corte n. 2 del 1957,
si illustrano le ragioni che hanno consigliato il legislatore a riservare
all'autorità amministrativa il controllo della rispondenza delle
collette a quelle finalità che giustificano la loro autorizzazione e si
osserva che l'art. 285 del regolamento fornisce un utile strumento
interpretativo per l'applicazione della legge quando specifica che sono da
considerare come rivolte a fini di beneficenza le collette a favore degli
ordini mendicanti o delle chiese povere e che non occorre l'autorizzazione del
questore quando siano gli stessi religiosi ad eseguirle.
Passando
quindi ad esaminare la disciplina generale delle collette religiose, quale
risulta dall'art. 2 del Concordato e dall'art. 4 del r.d. 28 febbraio 1930, n.
289, sui culti ammessi nello Stato, per i quali possono essere eseguite
collette all'interno o all'ingresso degli edifici destinati al culto, la difesa
dello Stato osserva che potrebbe dubitarsi che nella
specie si tratti di questue o collette in senso tecnico, in quanto in questi
casi la richiesta non é rivolta ad una pluralità indeterminata di
persone, ma soltanto a coloro che frequentano gli edifici destinati al culto.
Dopo
avere accennato alla possibile irrilevanza della questione rispetto al giudizio
a quo - il quale concerne una colletta laica - ove la questione stessa sia
concepita come diretta all'eliminazione del preteso privilegio di cui
godrebbero le autorità religiose, la difesa dello Stato segnala che, se
invece si lamenta l'incompletezza dell'indicazione dei fini cui le collette
possono essere rivolte, contenuta nell'art. 156, ciò può
giustificare l'invito al legislatore a provvedere a tale integrazione
(già espresso dalla Corte nella sentenza n. 2 del 1957), ma non anche
l'affermazione della sua incostituzionalità per violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Infine
la difesa dello Stato segnala come la disciplina delle collette religiose, in
quanto deriva da una norma del Concordato, risulti comunque tutelata dal
riconoscimento della sua compatibilità costituzionale derivante dagli
artt. 7 e 10 della Costituzione, mentre la norma relativa alle collette
religiose acattoliche risulta tutelata dall'art. 8, primo comma, della stessa.
3. -
Identica questione é stata sollevata dal tribunale di Brescia con
l'ordinanza in data 14 settembre 1965, pronunciata nel corso del procedimento
penale contro Faustinelli Cesare, il quale era stato
incriminato per aver affisso un manifesto che invitava la cittadanza
a contribuire all'acquisto di un ospedale da inviare nel Vietman
del Nord.
Anche
in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri proponendo identiche conclusioni, sostenute con identici argomenti.
4. -
L'art. 156 del t.u.l.p.s. é stato
successivamente impugnato anche l'ordinanza 19 novembre 1965, pronunciata dal
pretore di Gonzaga nel corso del procedimento penale contro Truzzi
Pietro, segretario della sezione di Pegognana del
P.C.I., accusato anch'egli di avere diffuso manifestini con i quali invitava la
popolazione a sottoscrivere per l'ospedale per il Vietman
del Nord.
In
questo provvedimento si segnala come la norma suddetta si ponga in contrasto
con la Costituzione in quanto subordina, da un lato, ad un provvedimento discrezionale
della pubblica amministrazione l'esercizio in concreto di facoltà che
costituiscono il contenuto di diritti soggettivi riconducibili agli articoli 2,
3, 18, 21 e 49 della Costituzione, e perché introduce, dall'altro lato,
una discriminazione con riferimento allo scopo della raccolta dei fondi laddove
esclude la sottoposizione del fine religioso a questa disciplina.
In
particolare sembra al pretore che l'esclusione della finalità politica
da quelle ritenute meritevoli di tutela, sia radicalmente in contrasto con
l'art. 49 della Costituzione il quale presuppone la possibilità che i
partiti possano finanziarsi attraverso i contributi dei cittadini.
Nessuno
si é costituito in questa causa.
5. -
Agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione si richiama poi, sulla base di
argomentazioni analoghe, il pretore di Mantova, il quale ha proposto la sua
impugnazione con l'ordinanza 15 dicembre 1965, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Agosti Francesco ed altri operai i quali, essendo
stati licenziati dalla fabbrica dove lavoravano, insieme con due sindacalisti
avevano chiesto l'aiuto della cittadinanza.
Nella
motivazione di questo provvedimento si insiste particolarmente sulla
legittimità delle richieste di assistenza rivolte dai lavoratori disoccupati,
dagli scioperanti, ecc., ed in genere di quelle mosse da finalità
sindacali e si osserva come il divieto di accattonaggio di cui all'art. 650 del
codice penale, sia sufficiente a garantire la collettività di fronte a
questo tipo di attività, quando esse risultano socialmente dannose e
quindi meritevoli di repressione.
Anche
in questa causa non vi é stata costituzione di parti.
6. -
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 e dei due
articoli del regolamento é stata sollevata altresì, in
riferimento agli artt. 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione, con
l'ordinanza 7 marzo 1966 del tribunale di Grosseto nel corso del procedimento
penale contro Sinibaldi Norma, responsabile del
comitato provinciale dell'U.D.I., la quale aveva indetto una raccolta di
oggetti per i bambini vietnamiti.
Questo
provvedimento insiste particolarmente, oltre che sulla denuncia della
violazione dell'art. 3, su quella fondata sull'art. 38, ultimo comma, della
Costituzione, che tutela l'assistenza privata, la quale sarebbe sottoposta per
effetto dell'art. 156, t.u.l.p.s., alla
discrezionalità del questore e quindi esposta a possibili
discriminazioni.
In
questo giudizio si é costituita la Sinibaldi
col patrocinio degli avvocati Francesco Chioccon e Lelio Basso, il primo dei quali, nelle sue deduzioni
scritte, ha svolto un'argomentazione tendente ad illustrare innanzi tutto la
possibilità e l'opportunità del riesame della questione da parte
della Corte e quindi la fondatezza delle violazioni costituzionali denunciate
che svolge secondo le linee già esposte con riferimento alle altre
ordinanze. In particolare egli si diffonde a dimostrare la violazione dell'art.
3, primo e secondo comma, e degli articoli 21 e 38 della Costituzione, e rileva
altresì come l'applicazione che la norma impugnata praticamente riceve
sia faziosa e discriminatoria, il che si rileva dal fatto che solo in taluni
casi le questue non autorizzate costituiscono oggetto di denunce e di
procedimenti penali, e come il problema debba essere visto anche nel quadro del
più ampio tema del finanziamento dei partiti e delle altre
organizzazioni politico- sociali.
7. -
L'art. 156 é stato inoltre impugnato, con riferimento al solo art. 3
della Costituzione e sulla base di considerazioni analoghe a quelle viste in
precedenza, con l'ordinanza 14 aprile 1966 del pretore di Lucera, pronunciata
nel corso del procedimento penale contro De Peppo
Pietro, che aveva raccolto offerte per organizzare la festa annuale de
"L'Unità".
Nessuno
si é costituito in questo giudizio.
8. -
La stessa norma, insieme con i due articoli del regolamento, é stata
altresì impugnata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione
con l'ordinanza 4 maggio 1966 del pretore di Bari, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Papapietro Giovanni e D'Onchia Domenico, rispettivamente segretario della
Federazione comunista di Bari e segretario della Federazione giovanile della
stessa città, i quali si sono costituiti avanti la Corte col patrocinio
degli avvocati Giuseppe Castellaneta, Paolo Tesauro, Umberto Terracini, Lelio Basso, Leopoldo Piccardi e Luciano Ventura.
Nelle
deduzioni scritte presentate dai primi due difensori si insiste particolarmente
sulla violazione dell'art. 3 che deriverebbe dalla speciale disciplina adottata
per le collette religiose, la quale non potrebbe trovare tutela neppure
nell'art. 7 della Costituzione, che non autorizza certo la creazione di
privilegi o discriminazioni.
La
selezione dei fini operata dalla norma impugnata determina inoltre, secondo la
difesa, un'ulteriore ingiustificata discriminazione (fondata sulle opinioni
politiche e sulle condizioni personali dei cittadini) fra coloro che intendono
realizzare i fini in essa indicati e coloro che perseguono altri fini tutelati
dalla Costituzione, come l'assistenza privata o la solidarietà economica
politica e sociale.
Infine
contrasta con l'art. 3 della Costituzione, l'attribuzione al questore di un
potere discrezionale di valutazione dello scopo cui tende la raccolta dei
fondi, poiché la concessione della licenza può avvenire in base a
criteri arbitrari.
Violato
appare altresì l'art. 2 della Costituzione, in dipendenza della stessa
struttura discriminatoria delle norme impugnate, che comporta una limitazione
dell'utilizzazione di questo modo di adempiere agli obblighi di
solidarietà sociale stabiliti dalla Costituzione e così impedisce
l'esercizio dei diritti inviolabili del singolo o della formazione sociale.
9. -
Le stesse norme sono state denunciate, per motivi analoghi a quelli ricordati,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna nel corso
del procedimento penale contro Fanti Guido e Soglia Sergio, rispettivamente
segretario della Federazione bolognese del P.C.T. e
responsabile dell'ufficio corrispondenza del quotidiano
"L'Unità" di Bologna.
Nessuno
si é costituito in questo giudizio.
10.
- Agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, si rifà invece il pretore di
Ragusa in un'analoga impugnazione proposta con l'ordinanza 8 giugno 1967 nel
corso del procedimento penale contro Caruso Francesco, responsabile della
locale Federazione del P.C.I.
Nessuno
si é costituito neppure in questo giudizio.
11.
- Infine, analoga impugnazione é stata proposta, in riferimento al solo
art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 19 giugno 1968 del pretore di
Arezzo, nel corso del procedimento penale contro Milaneschi
Amerigo il quale, nella sua qualità di componente il consiglio di
amministrazione della Casa del popolo di Monte S. Savino, aveva inviato ad
alcuni dipendenti comunali una lettera con la quale li invitava a versare un
contributo per l'ampliamento dei locali.
Neppure
in questa causa vi é stata costituzione di parti.
Considerato in diritto
Le
undici ordinanze in esame sollevano la stessa questione di
costituzionalità, sia pure con estensione e svolgimenti in parte
diversi, sicché si rende opportuna la loro riunione e la decisione con
unica sentenza.
1. -
Le questioni relative alla legittimità costituzionale dell'art. 156 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e degli artt. 285 e 286 del
regolamento approvato con r.d. n. 635 del 1940, sono state (salvo quelle che
prospettano la violazione degli artt. 2 e 38 Cost.) già esaminate dalla
Corte, che le ha dichiarate non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le
successive ordinanze n. 68 del 1958
e n. 54 del 1959.
Il
nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi sufficienti per
modificare la precedente statuizione, come risulta dalle considerazioni che
seguono.
2. -
L'indagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di violazione dell'art.
3, primo comma, della Costituzione perché, oltre ad essere comune a
tutte le ordinanze, riveste un carattere più generale, tale da
conferirle rilievo prevalente sulle altre. La diseguaglianza di trattamento che
si addebita all'articolo 156 viene prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi
in primo luogo che l'assoluta discrezionalità del potere attribuito al
questore sarebbe tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la
disposta sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose
crea a favore degli enti di culto una ingiustificata posizione di privilegio;
infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata la possibilità
del rilascio delle licenze solo a scopi circoscritti, vietandolo per altri che
pur sarebbero parimenti degni di riconoscimento.
In
ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla quale si fonda,
secondo cui la potestà conferita al questore risulterebbe sfornita di
quei limiti necessari a garantire il rispetto del dovere dell'eguale
trattamento, a parità delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti
alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni
diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio
l'attività della pubblica Amministrazione quando incida sulla sfera di
libertà dei cittadini, quali quelli riguardanti l'obbligo di far
precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a
rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto
potrebbe risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela
di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta
di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si vogliono
salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse
generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto
riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini dalle
molestie, dalle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente
pregiudicare anche il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e
talvolta anche dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.
3. -
Passando al secondo punto, é da rilevare come il divieto di trattamento
differenziato in ragione della religione praticata, qual'é sancito dal
primo comma dell'art. 3, non può trovare nella specie applicazione, data
la presenza dell'altra norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di
accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai "Patti
lateranensi". Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del
Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorità civili le
collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle
chiese o negli edifici di proprietà di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971
la Corte, nell'ammettere la derogabilità del principio di eguaglianza in
quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che
essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi
dell'ordinamento; ma é chiaro che in nessun modo questi possono
ritenersi compromessi dalla diversità di disciplina dell'esercizio della
facoltà di questua.
4. -
Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere il rilascio delle
licenze solo alle questue indirizzate ai particolari scopi elencati nell'art.
156, sono da richiamare le considerazioni della citata sentenza n. 2 del 1957,
secondo le quali, pur dovendosi riconoscere che il limite predetto faccia
apparire non adeguata la tutela delle esigenze della vita democratica, dato che
queste condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali
si sono andati storicamente affermando, e che essi pure si gioverebbero
dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della civile
solidarietà, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare la
casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori degli organi
legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione,
ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facoltà in
esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prima ricordati.
Le
difficoltà di procedere per via diversa da quella legislativa alla
invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini
patriottici, scientifici, di beneficenza, cui ha riguardo l'art. 156, per la
diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono
meglio suscettibili di incontrare l'adesione della generalità, o per lo
meno di non porsi in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi,
viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero
congruamente disciplinate, le questue dirette a finalità diverse da
quelle ora previste.
5. -
A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli artt. 3, secondo
comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare sufficiente osservare come
la disposizione impugnata non lede direttamente nessuno dei beni alla cui
tutela essi sono predisposti, riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel
conseguimento dei beni medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarietà. Infatti una lesione dei diritti
fondamentali, rilevabile attraverso il controllo di costituzionalità, si
verifica solo quando determinati atti o attività siano collegati ai
diritti medesimi con un rapporto di strumentalità così stretto
che il loro divieto o le restrizioni poste alla loro esplicazione abbiano per
effetto la preclusione o un grave pregiudizio alla loro soddisfazione.
Giova
peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o
da comitati, non al pubblico bensì a soggetti che siano qualificati da
un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso
l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle norme impugnate rimangono
inoperanti.
6. -
Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide a contestare
anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione degli artt. 2 e 38 che
non erano stati oggetto della precedente pronuncia. Infatti, a parte ogni
considerazione circa il carattere direttamente precettivo
dell'art. 2 allorché richiede l'adempimento dei doveri di
solidarietà, ed anche ad ammettere che fra questi rientri anche quello
di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in attività di carattere
solidaristico, non può competere ad altri che non sia il legislatore lo
stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso.
Venendo
infine all'art. 38, ultimo comma, é da osservare che la libertà
dell'assistenza privata da esso garantita non é compromessa dalla
disposizione impugnata, dovendosi, negli scopi di beneficenza per i quali essa consente
le questue, comprendere anche quelli rivolti all'assistenza, mentre la
disciplina che il legislatore faccia del ricorso ad essa non é, come si
é visto, tale da comprometterne l'esercizio. Che se pure si dovesse,
sulla base di un'interpretazione letterale, giungere a conclusione contraria,
sarebbero applicabili alla specie le considerazioni prima esposte circa il
carattere non necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per
l'esercizio della libertà garantita dall'articolo in esame.
7. -
Non può venire presa in considerazione, e perciò va dichiarata
inammissibile, l'impugnativa rivolta contro gli articoli denunciati del
regolamento esecutivo del t.u. leggi p.s., difettando
in questo la forza di legge richiesta per gli atti impugnabili avanti alla
Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 285
e 286 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento
all'art. 134 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 27 gennaio 1972.
Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI
Depositata
in cancelleria il 2 febbraio 1972.