SENTENZA N.
31
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e
l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il
23 ottobre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il
p.m. contro Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca Virginia, iscritta al
n. 34 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello
Stato Francesco Agro e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - É stato sottoposto al controllo di
questa Corte l'articolo 7, ultima parte (recte: comma), della legge
matrimoniale 27 maggio 1929, n. 847, in quanto non prevede una opposizione alle
pubblicazioni di matrimonio concordatario a causa dell'affinità di primo grado
fra i nubendi.
La questione é stata promossa dal tribunale
di Milano, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con la sua ordinanza 23
ottobre 1968. Il tribunale ha rilevato che la norma determina disparità di
trattamento fra i cittadini che contraggono il matrimonio concordatario ed i
cittadini che contraggono matrimonio secondo la legge civile, potendo solo i
primi essere dispensati dal particolare impedimento.
2. - Nel giudizio di costituzionalità così
introdotto non si sono costituite le parti private ed é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Il quale ha opposto che il matrimonio
regolato in base agli accordi lateranensi riconosciuti dall'art. 7 della
Costituzione costituisce un istituto distinto dal matrimonio civile. Lo Stato,
riconoscendo che la religione cattolica é quella della maggioranza dei
cittadini e ritenendo quindi opportuno agevolare le unioni matrimoniali
celebrate con rito cattolico, ha attribuito rilevanza giuridica ad una
situazione obiettiva di vasta portata, la quale presenta aspetti etici e
religiosi suoi propri.
La diversità di confessione dei cittadini
di un medesimo Stato é una realtà storica, e non é creare situazioni di
privilegio o autoritarie disparità il tenere conto delle più importanti
espressioni e dei riti di ciascuna confessione. La norma é disponibile per
tutti, perché ogni cittadino é libero di scegliere il rito matrimoniale
concordatario o quello civile: un trattamento disuguale avrebbe potuto
sussistere soltanto se il rito concordatario fosse stato imposto.
In una memoria successiva alle deduzioni
predette il Presidente del Consiglio ha ribadito che il matrimonio
concordatario é stato oggetto di espressa considerazione nella Costituzione e
che la disuguaglianza rilevata dal tribunale di Milano costituisce l'effetto di
disposizioni legislative contemplate nell'art. 7 della Costituzione.
3. - La causa, con ordinanza 18 giugno
1970, n. 120, fu riunita a quelle iscritte ai nn. 171 del registro
ordinanze 1968, 190 del registro ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze
1970.
Venne trattata all'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 su unica relazione; l'Avvocatura dello Stato svolse le sue tesi
difensive e insistette nelle conclusioni già prese.
Successivamente la causa passò a decisione
separata avendo la Corte rinviato al giudice di merito la causa iscritta al n.
105 del registro ordinanze 1970, per un nuovo esame della rilevanza delle
questioni proposte.
Considerato
in diritto
É incontestabile che, quanto
all'impedimento dell'affinità di primo grado, v'é quella differenza di regime
fra celebrazione del matrimonio civile e celebrazione del matrimonio
concordatario che il tribunale di Milano ha denunciato: l'impedimento infatti
può formare oggetto di dispensa secondo l'ordinamento canonico, non secondo
l'ordinamento civile (salvo il caso di cui alla seconda parte dell'art. 87,
quarto comma).
É parimenti esatto, come sostiene
l'Avvocatura dello Stato, che il matrimonio canonico é riconosciuto dall'art. 7
della Costituzione; ma questa Corte, con sentenza in pari data n. 30, ha
giudicato che la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità
delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti
lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi
dell'ordinamento costituzionale. La normativa concernente il matrimonio
concordatario ha una sua giustificazione nell'ambito del disposto del
menzionato art. 7; per cui la semplice differenza di regime riscontrabile fra
matrimonio civile e matrimonio concordatario, che non importi violazione degli
altri precetti costituzionali nel senso predetto, non integra di per sé una
illegittima disparità di trattamento.
La norma denunciata non ammette che, per la
ragione dell'affinità dei nubendi, possa promuoversi opposizione alle
pubblicazioni richieste per il matrimonio concordatario, volendo rispettare le
basi confessionali sulle quali si fonda la dispensa di diritto canonico
relativa agli impedimenti al matrimonio. Basi diverse ha essenzialmente il
sistema della dispensa dagli impedimenti al matrimonio civile, informato,
com'é, a valutazioni esclusivamente laiche, dalle quali possono razionalmente
risultare difformità di determinazioni normative.
Né si vede come la celebrazione del
matrimonio fra affini di primo grado, che il codice di diritto canonico
consente, previa dispensa, possa ledere i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale dei quali si é fatta parola.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge matrimoniale
27 maggio 1929, n. 847, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza 23
ottobre 1968, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1971.