ORDINANZA
N. 54
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 156 del T. U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza del Pretore
di Campi Salentina del 5 novembre 1958 nel procedimento penale a carico di
Giurgola Giuseppe e Bianco Paolino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 31 gennaio 1959, n. 26, ed iscritta al n. 2 del Registro
ordinanze 1959.
Ritenuto che nel
procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe e Bianco Paolino, imputati
del reato di cui all'art. 156 T. U. leggi di p. s. per questua senza licenza
del Questore, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale del detto
art. 156 con riferimento agli articoli 3 e 49 della Costituzione;
che il Pretore di
Campi Salentina dichiarava la questione non manifestamente infondata, perché
nuova rispetto ad analoga questione decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;
che non vi é stata
costituzione di parti;
Considerato che
questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'articolo 156 del T. U.
leggi di p. s. approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (e degli articoli 285
e 286 del regolamento), in riferimento agli articoli 17, 18 19, 21, 33, 39, 45
e 49 della Costituzione;
che con ordinanza n. 68 del
18 novembre 1958 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione
anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che non v'é motivo di
discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli articoli
26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la
sopra indicata ordinanza del Pretore di Campi Salentina ed ordina la
restituzione degli atti al medesimo.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 novembre 1959,
Gaetano AZZARITI
- Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA.
Depositata in
cancelleria il 21 novembre 1959.