Sentenza n. 73/2001

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SENTENZA N. 73

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 2000 dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull’istanza promossa da S. B., iscritta al n. 860 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2001.

 Visti l’atto di costituzione di S. B. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

 uditi l’avvocato Grazia Volo per S. B. e l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 24 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), nella parte in cui, nel dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione di cui al titolo, consente – ad avviso dello stesso rimettente - che gli accordi tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione, previsti dall’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, possano derogare all’applicazione dell’art. 147, primo comma, numero 2), del codice penale, che prevede il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena in presenza di condizioni di grave infermità fisica del condannato.

 Nel procedimento di sorveglianza, il Tribunale rimettente è chiamato a decidere su una istanza di rinvio (obbligatorio: art. 146 cod. pen.) dell’esecuzione della pena - o, in subordine, di applicazione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter, della legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354) - formulata, per ragioni di grave infermità fisica, da persona in espiazione di pena in carcere. L’istanza, precisa il rimettente, è stata disattesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, che non ha ritenuto sussistente l’estremo del «grave pregiudizio» del condannato, a norma dell’art. 684, comma 2, del codice di procedura penale, in attesa della decisione collegiale del Tribunale.

 1.1. – Ai fini della questione, il giudice a quo espone tre premesse in punto di fatto.

 La prima concerne la vicenda giuridica della richiedente.

 La persona detenuta - riferisce il Tribunale – sta espiando in Italia le pene inflitte: a) con una sentenza del 15 febbraio 1984 della Corte distrettuale Federale per il Distretto meridionale di New York (condanna a quaranta anni di reclusione e 50.000 dollari statunitensi di multa), e b) con una sentenza del 19 aprile 1984 della Corte distrettuale Federale per il Distretto orientale di New York (tre anni di reclusione). Dette condanne sono state riconosciute ai fini del trasferimento dell’interessata in Italia, in base alla legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l’attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l’esecuzione delle sentenze penali), dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 luglio 1999. Questa sentenza costituisce il titolo dell’esecuzione in Italia delle condanne emesse dalla giurisdizione statunitense, per la pena residua la cui conclusione è prevista in data 29 luglio 2008, alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia e accettate dall’interessata all’atto della prestazione del consenso al trasferimento.

 1.2. – La seconda premessa concerne le condizioni di salute della detenuta, che, già operata per un tumore nel 1988, durante la detenzione presso stabilimenti statunitensi, ha sviluppato una nuova e diversa forma tumorale, per la quale è stata sottoposta in Italia a verifiche in struttura sanitaria esterna (in base all’art. 11, secondo comma, della legge n. 354 del 1975) e quindi a un intervento chirurgico; a seguito della patologia, del tipo di intervento eseguito e dei fattori di rischio, le – esaurienti, precisa il Tribunale - consulenze mediche espletate indicano ora la necessità di un trattamento radiante, per un ciclo di sei settimane (con cadenza quotidiana da lunedì a venerdì) e di un successivo trattamento chemioterapico di sei cicli per la durata di sei mesi.

 1.3. – La terza premessa attiene alla impraticabilità delle terapie complementari sopra dette nell’ambito delle strutture penitenziarie e in regime di detenzione, secondo quanto risulta da una nota ufficiale in data 9 novembre 2000 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che informa che la radioterapia non è eseguibile nei centri diagnostici terapeutici dell’amministrazione penitenziaria, mentre la chemioterapia sarebbe eseguibile solo presso un centro che, allo stato, per circostanze di fatto, è però inagibile.

 Né – prosegue sul punto il Tribunale – potrebbe nella specie farsi ricorso alla possibilità di ricoveri, più o meno prolungati, presso ospedali o luoghi di cura civili, su autorizzazione del magistrato di sorveglianza e in costanza dello stato di detenzione, in applicazione del citato art. 11 della legge n. 354 del 1975; tale possibilità, «in astratto sussistente», deve, ad avviso del rimettente, essere «problematicamente rapportata alla continuità temporale e [alla] complessiva durata del trattamento, nonché ai noti suoi [del trattamento sanitario] riflessi collaterali», incidenti sul carattere afflittivo della pena, fino al limite di un aggravio inutile e vessatorio.

 Dunque, conclude in fatto il Tribunale, si delinea – per la serietà della patologia e la sua recidivanza, per il tipo di terapia, e anche per i profili psicologici, così pregnanti nelle malattie tumorali – una condizione di incompatibilità tra lo stato di salute della persona interessata e la detenzione in ambiente carcerario, incompatibilità che troverebbe il suo più adeguato strumento di risoluzione nell’applicazione del rinvio (facoltativo) dell’esecuzione della pena, a norma dell’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.; un istituto, precisa il Tribunale, che appare maggiormente congruente al caso, rispetto alla richiesta di applicazione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione di pena (art. 146), che postula una irreversibilità e una terminalità della malattia che qui non sussistono.

 1.4. – Ma l’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. non è applicabile al caso in esame, in conseguenza del peculiare regime giuridico che regola l’esecuzione in Italia delle pene irrogate nei confronti dell’interessata.

 Quest’ultima è stata infatti trasferita in Italia, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, per «continuare» [secondo l’art. 9, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione] l’esecuzione delle pene irrogate negli Stati Uniti d’America, e il consenso al trasferimento da parte dell’amministrazione statunitense è stato espressamente subordinato al rispetto di puntuali condizioni concernenti il regime detentivo, condizioni che costituiscono il presupposto dell’accordo tra Stato di condanna – gli Stati Uniti – e Stato di esecuzione - l’Italia - e che sono state espressamente accettate dalla detenuta, cittadina italiana, in sede di prestazione del consenso al trasferimento, consenso che è richiesto come necessario dall’art. 3 della Convenzione. E la Corte d’appello, nel procedere al riconoscimento delle sentenze penali emesse negli Stati Uniti, ha affermato la legittimità delle condizioni di detenzione concordate tra i due Governi.

 Ora, osserva il Tribunale, l’accordo intergovernativo detta, al punto 5 dell’allegato A che ne fa parte, la seguente condizione: «Che la condanna venga eseguita senza la possibilità di permessi dallo stabilimento penale, anche per brevi periodi. Ciò includerebbe permessi per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi tipo, permessi di lavoro, libertà provvisoria di qualsiasi tipo, inclusa libertà vigilata oppure reclusione in strutture meno restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o attività al di fuori dello stabilimento». Per quanto specificamente concerne i profili sanitari, al successivo punto 6 si prevede, per il caso di malattia, che la detenuta «resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni altro problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se [la persona] continuasse a scontare la pena negli U.S.A.». E a tale riguardo, nell’allegato B all’accordo si precisa (punto d) che negli Stati Uniti d’America esistono strutture ospedaliere penitenziarie idonee a far fronte a qualunque patologia.

 Ancora, il punto 7 dell’allegato A all’accordo prescrive che le condizioni suddette vengano applicate «anche se persone in circostanze analoghe condannate e recluse in Italia possano ricevere un trattamento diverso o [essere] ammesse a uno o a tutti i benefici che non potranno essere concessi» alla condannata.

 Il successivo punto 11, infine, prevede che l’accordo vincoli lo Stato italiano, e non solo l’attuale Governo, e che, nel caso del mancato rispetto di una qualunque di dette condizioni, «l’accordo di trasferimento sia nullo» e l’Italia e l’interessata acconsentano, «senza appello», alla richiesta degli Stati Uniti di riportare la persona condannata in uno stabilimento penitenziario dello Stato di condanna per scontare la parte restante della pena, senza possibilità da parte dell’Italia di rilascio dalla reclusione «in pendenza di una decisione o altra risoluzione in merito a tale richiesta».

 Il quadro così delineato preclude dunque qualsiasi forma di rilascio dalla carcerazione, sia pure come reclusione in ambiente meno restrittivo (ad esempio attraverso la detenzione domiciliare), indipendentemente dalla causa che possa esserne alla base e pertanto anche in presenza di esigenze sanitarie non eludibili. Anzi, afferma il rimettente, avrebbe potuto perfino dubitarsi della legittimità, rispetto all’accordo, dello stesso ricorso alla misura temporanea di cui all’art. 11 dell’ordinamento penitenziario, anche se il magistrato di sorveglianza e l’amministrazione competente hanno, sul punto, fornito una interpretazione adeguatrice, imposta dalla totale indisponibilità di centri clinici interni alle strutture carcerarie idonei a svolgere gli interventi sanitari resisi indispensabili.

 Ma, conclude su tale punto il rimettente, ciò che sicuramente può escludersi a tenore dell’accordo è la possibilità di ricorrere al differimento temporaneo dell’esecuzione di pena.

 1.5. – Il Tribunale di sorveglianza svolge quindi una disamina delle finalità della Convenzione di Strasburgo, rivolta essenzialmente a favorire il reinserimento sociale di chi sia condannato in un Paese estero, attraverso l’espiazione della pena nel Paese di origine; pena, si precisa, quale è stata inflitta dallo Stato di condanna, essendo lo Stato di esecuzione vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dal primo, pur con gli adattamenti che risultassero indispensabili (art. 10 della Convenzione).

 In tale assetto, è coerente che lo Stato di condanna – che non è obbligato a disporre il trasferimento – voglia garantirsi condizioni di detenzione nel Paese di esecuzione il più possibile prossime a quelle sue proprie, escludendo gli eventuali trattamenti penitenziari più vantaggiosi previsti nell’ordinamento dello Stato di destinazione. In simili casi, aggiunge il Tribunale, può dirsi che comunque, nonostante la rinuncia a uno o più benefici penitenziari, è preferibile, alla stregua della ratio della Convenzione, effettuare un trasferimento regolato da condizioni restrittive piuttosto che impedire, per rispetto di una uniformità astratta, il trasferimento medesimo; e ciò, osserva, non è contraddetto dalla disposizione dell’art. 9, paragrafo 3, della Convenzione, secondo cui «l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione [che] è l’unico competente a prendere ogni decisione al riguardo», formulazione questa che, nel quadro così delineato, deve essere intesa, restrittivamente, in riferimento al solo regime materiale di esecuzione.

E’ appunto sulla base di questa ricostruzione che la Corte d’appello, valutando la compatibilità tra le condizioni negoziate dai due Governi e i principi dell’ordinamento giuridico italiano (specie quanto a natura e durata della pena), ha recepito le medesime condizioni, in quanto conformi alla finalità primaria della Convenzione.

 La conseguenza di quanto sopra detto, conclude il Tribunale di sorveglianza, è che l’esecuzione della pena in Italia nei confronti della persona trasferita si svolge secondo le norme penitenziarie interne così come integrate e in larga misura derogate dall’accordo intergovernativo citato, e che la sentenza della Corte d’appello italiana è il titolo che legittima la carcerazione secondo il quadro delineato, titolo che non compete al Tribunale di sorveglianza sindacare.

 1.6. – Tutto ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ritiene che l’impossibilità di applicare, alla stregua dell’accordo, un istituto del diritto interno posto a presidio della integrità personale del detenuto, quale è il rinvio dell’esecuzione di pena ex art. 147 cod. pen., si ponga in contrasto con diversi parametri costituzionali.

 1.7. – Per un primo aspetto, il rimettente ravvisa un contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, poiché tra i diritti inviolabili dell’uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce, rientra il diritto alla salute, che riveste carattere di diritto fondamentale e, appunto, inviolabile, connesso a un bene indisponibile da parte del singolo.

 potrebbe dubitarsi dell’inclusione, nell’ambito soggettivo di tutela, della persona in stato di detenzione; la legislazione interna appresta a tal fine diversi strumenti di garanzia, sia per la prevenzione, sia per l’organizzazione del servizio sanitario, assicurando gli interventi terapeutici necessari sia intra- che extra-murari; prevede poi forme diverse di esecuzione della pena, allorché sia necessario conciliare questa con le esigenze della salute, ad esempio con l’istituto della detenzione domiciliare per motivi sanitari (art. 47-ter ordinamento penitenziario); infine, per i casi limite di assoluta incompatibilità tra la detenzione e le condizioni di salute, pone istituti come quelli di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., che, sospendendo temporaneamente l’esercizio della potestà punitiva dello Stato, consentono il rinvio dell’esecuzione della pena, a tutela del bene primario della salute individuale.

 L’assoluta preclusione all’applicazione del rimedio del differimento, che è un istituto di civiltà giuridica a tutela dell’integrità fisica di chi sia detenuto, equivale a menomare un diritto fondamentale, in un caso che viceversa esigerebbe una più intensa garanzia. Né la violazione del diritto costituzionale alla salute potrebbe essere esclusa in base al consenso espresso dall’interessata rispetto alle condizioni contenute nell’accordo, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

 1.8. – Sarebbe violato, in secondo luogo, il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

 Se infatti possono ammettersi deroghe all’applicazione di istituti "premiali” dell’ordinamento, in applicazione della Convenzione e nel quadro degli accordi intergovernativi, in vista del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale rappresentato dal trasferimento del condannato, che è appunto mezzo al fine rieducativo, ciò che non può ammettersi è la previsione di condizioni tali da delineare un "trattamento” che, comprimendo l’applicazione di istituti basilari di protezione della integrità fisica, finisce per contraddire l’essenza stessa della prescrizione costituzionale, nessuna risocializzazione essendo possibile in danno del bene della salute dell’individuo.

 1.9. – Sarebbero altresì violati gli artt. 27, terzo comma – sul divieto di trattamenti contrari al senso di umanità –, e 25, secondo comma – sul principio di legalità della pena –, della Costituzione.

 Ratio della norma di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. è proprio quella di evitare sia una esecuzione penale contrastante con il senso di umanità e con la dignità della persona, sia una espiazione che, per il surplus di afflittività, finisca per trasformarsi in una sanzione qualitativamente diversa e più grave, perché incidente non solo sulla libertà personale ma addirittura sull’integrità fisica.

 1.10. – Infine, sarebbe violato il principio di uguaglianza.

 Per effetto delle condizioni definite dall’accordo, si verifica che la persona di cui si tratta è l’unica cittadina italiana che, in condizioni detentive, viene a essere privata della possibilità di usufruire di uno strumento essenziale posto dalla legislazione nazionale a tutela della salute, cioè del rinvio dell’esecuzione per grave infermità fisica.

 Né la macroscopica disparità di trattamento potrebbe giustificarsi con la particolarità del caso, che non può costituire un elemento di differenziazione di tale portata.

 1.11. – I plurimi dubbi di costituzionalità debbono indirizzarsi, conclude il Tribunale rimettente, verso la norma (art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334) che dà esecuzione alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, immettendone le disposizioni nell’ordinamento interno, in quanto queste rendono possibile [nel loro complesso e in particolare attraverso la previsione del necessario accordo tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sul trasferimento: art. 3, paragrafo 1, lettera f)] la stipula di accordi che, come si verifica nella specie, derogano all’applicazione dell’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.

 La rilevanza della proposta questione, afferma infine il Tribunale, è ravvisabile nel diverso esito che il giudizio cui il rimettente è chiamato potrebbe avere in caso di accoglimento di essa; solo così l’accordo più volte citato sarebbe privato della base legislativa che lo abilita a porsi come eccezione alla regola, ripristinandosi la piena operatività di quest’ultima anche in relazione al caso di specie.

 2. – Nel giudizio costituzionale così promosso si è costituita la parte privata. Nell’atto di costituzione, riservando a una successiva memoria le argomentazioni a sostegno dell’accoglimento della questione, il difensore ne ha chiesto una sollecita trattazione, in relazione alle condizioni sanitarie dell’interessata, precisando che la stessa, terminato il ciclo di radioterapia, ha iniziato il trattamento di chemioterapia, che dovrebbe essere praticato in regime di day hospital anziché in condizioni di ricovero ospedaliero e che in pari tempo è evidentemente incompatibile con il regime carcerario; si verifica, in concreto, una situazione «ibrida», in attesa della decisione sul rinvio dell’esecuzione della pena: da un lato l’interessata dovrebbe essere dimessa dalla struttura sanitaria, che non potrebbe mantenere il ricovero per quella specifica terapia, dall’altro non è però possibile neppure il ripristino della detenzione, che non consentirebbe di prestare la cura necessaria.

 3. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

 3.1. – L’Avvocatura eccepisce in primo luogo l’inammissibilità della questione, sotto il profilo della rilevanza, osservando che il giudice chiamato a fare applicazione della disciplina censurata non è il Tribunale di sorveglianza rimettente, ma (era) la Corte di appello, tenuta a valutare l’accordo intergovernativo e a determinare la pena da eseguire in Italia in sede di riconoscimento delle sentenze penali straniere. E la Corte di appello, con la sentenza, ha espressamente preso in considerazione la disciplina di cui si tratta, valutando rispetto a essa l’accordo e concludendo nel senso della sua legittimità, delibando il riconoscimento delle due sentenze di condanna emesse negli Stati Uniti. Sotto questo primo profilo, dunque, la questione sarebbe inammissibile perché «coperta dal giudicato».

 3.2. – In secondo luogo, ad avviso dell’Avvocatura, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità, così come prospettata, avrebbe per effetto l’invalidità dell’accordo e dunque il venir meno del titolo di legittimazione del trasferimento della persona e dell’esecuzione in Italia della pena inflitta negli Stati Uniti, cosicché il Tribunale di sorveglianza rimettente non potrebbe disporre neppure in tale ipotesi il differimento dell’esecuzione in applicazione della normativa quale risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità.

 Dal testo dell’accordo risulta infatti che il differimento ex art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., in quanto contrastante con le condizioni stabilite, qualora venisse disposto in concreto, farebbe operare la clausola espressa (non sospettata di incostituzionalità) che sancisce la nullità dell’accordo in caso di inosservanza delle relative prescrizioni e che impone il rientro della detenuta negli Stati Uniti; con l’effetto, quindi, non di sospendere temporaneamente l’esecuzione della pena, ma di farla semplicemente proseguire nello Stato di condanna.

 In nessun caso, quindi, il Tribunale di sorveglianza potrebbe dirsi chiamato a fare applicazione della disciplina sul trasferimento delle persone condannate, perché il differimento della pena che si richiede di disporre non potrebbe avere luogo neppure a seguito della richiesta dichiarazione di incostituzionalità della normativa denunciata.

 3.3. – Ancora, l’Avvocatura osserva che il sistema – prescelto dall’Italia in sede di adesione e ratifica – delineato nella Convenzione comporta la continuazione dell’esecuzione della pena inflitta all’estero, e che ciò solo – indipendentemente da specifici accordi in tal senso – sembra escludere il ricorso a un differimento facoltativo dell’esecuzione di pena (diversamente da quanto probabilmente potrebbe dirsi per il differimento obbligatorio), specie se un corrispondente istituto non è previsto nell’ordinamento dello Stato di condanna. Infatti il differimento interviene sull’esecuzione non per regolarne lo svolgimento ma facendola venire meno, sia pure temporaneamente, impedendo così in radice la «continuazione» dell’esecuzione.

 In questa prospettiva, può affermarsi che l’accordo intergovernativo tra Stati Uniti e Italia non ha aggiunto nulla alla disciplina generale, e anche per tale aspetto la norma interna di esecuzione del trattato internazionale non verrebbe in rilievo.

 3.4. – Ulteriore ragione di inammissibilità, secondo l’Avvocatura dello Stato, risiederebbe nella circostanza che, se è vero che fonti esterne all’ordinamento nazionale sono soggette a controllo di costituzionalità attraverso la legge di esecuzione del trattato che le prevede, è anche vero che tale principio postula che le disposizioni attivate sul piano pattizio abbiano carattere normativo e siano, nella scala delle fonti, equiordinate agli atti con forza e valore di legge, come ad esempio avviene per i regolamenti comunitari (sentenze nn. 170 del 1984 e 183 del 1973 della Corte costituzionale).

 Nulla di tutto ciò è riscontrabile nella specie: il trattato internazionale, e quindi la legge che a esso dà esecuzione, considera non già una fonte produttiva di norme, che cioè possa stabilire regole generali e astratte, ma una fonte convenzionale, che produce accordi specifici su singoli casi concreti; e la regola convenzionale che di volta in volta sia posta non potrebbe non conformarsi all’ordinamento nel quale si inserisce la norma che la prevede, cioè all’ordinamento italiano.

 Pertanto, conclude in rito l’Avvocatura, la questione non può avere ingresso, perché spetta al giudice ordinario e non al giudice costituzionale il sindacato di conformità dell’accordo intercorso tra Stati Uniti e Italia, rispetto all’ordinamento interno.

 3.5. – Nel merito, l’Avvocatura deduce l’infondatezza della questione, in riferimento a tutti i parametri invocati.

 La Corte costituzionale ha di recente affrontato il tema dei rapporti tra le convenzioni internazionali concernenti la cooperazione giudiziaria nella materia penale e i principi costituzionali, e ha affermato la sussistenza di alcuni principi di carattere assoluto, coessenziali al quadro costituzionale, come il divieto della pena di morte o il divieto di pene contrarie al senso di umanità (sentenza n. 223 del 1996).

 Ma non è questo – osserva l’Avvocatura – il caso di specie: è anzi la finalità che ispira la Convenzione e quindi la normativa denunciata a muoversi per rendere la pena il più possibile conforme al senso di umanità.

 Quanto al principio della finalità rieducativa della pena e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, l’Avvocatura fa rilevare che le condizioni negoziate tra gli Stati in applicazione della Convenzione di Strasburgo sono rivolte proprio a mettere in opera la Convenzione in casi nei quali essa resterebbe altrimenti inoperante; come è evidente nel caso specifico, nel quale ben cinque richieste di trasferimento erano state in precedenza respinte dagli Stati Uniti. E proprio con riferimento alla vicenda in esame il Comitato per i problemi criminali - che, nell’ambito del Consiglio d’Europa, verifica il funzionamento delle convenzioni stipulate in materia penale - ha sottolineato, in un proprio rapporto del 25-27 settembre 1995, che, mentre l’obiettivo della esecuzione della condanna è raggiungibile a prescindere dalla Convenzione, non altrettanto è a dirsi per il fine del reinserimento del condannato, che dunque è la «ragion d’essere» dello strumento convenzionale internazionale.

 Tale finalità di risocializzazione è stata del resto riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, essendo da preferire, nell’alternativa tra l’applicazione "condizionata” e la non applicazione della Convenzione, in nome dell’uniformità di trattamento, la prima possibilità.

 Quando dunque le restrizioni rispetto all’ordinario regime di detenzione dello Stato di esecuzione rappresentano condizioni imprescindibili per l’applicazione della Convenzione, non può dirsi violato il principio della finalità rieducativa perché, in difetto di un accordo, il trasferimento non avrebbe luogo e la risocializzazione del condannato ne risulterebbe compromessa in modo maggiore, in quanto l’esecuzione della pena dovrebbe proseguire, alle medesime condizioni, ma nel Paese estero di condanna.

 Circa il principio di legalità della pena, sia inteso come rispetto della riserva di legge sia come esigenza di tassatività, esso sarebbe rispettato, per il recepimento della Convenzione nell’ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione e perché in essa è posta una disciplina analitica sull’esecuzione della condanna.

 Quanto alla dedotta violazione del diritto fondamentale alla salute, l’Avvocatura rileva che nel caso concreto il diritto appare salvaguardato poiché la magistratura di sorveglianza ha disposto il trasferimento della detenuta in struttura ospedaliera civile, a norma dell’art. 11 ordinamento penitenziario; mentre è affidata alla discrezionalità del giudice di merito l’eventuale valutazione di insufficienza di detto strumento rispetto alle esigenze sanitarie dell’interessata. Proprio per la – praticata – possibilità di ricovero in una struttura ospedaliera esterna, pur se in regime di detenzione, l’Avvocatura richiama l’attenzione sulla necessità di una valutazione della disciplina che operi un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto del fatto che è questione di rinvio facoltativo e non di rinvio obbligatorio della esecuzione: le restrizioni concordate rappresentano una conditio sine qua non per il trasferimento e pertanto, se si ritenesse incostituzionale la normativa che tali restrizioni consente, si perverrebbe al risultato, paradossale, di negare la stessa possibilità del trasferimento, così contrastando proprio l’attuazione dei principi di risocializzazione e umanizzazione del trattamento di cui il Tribunale lamenta la violazione.

 Ove l’accordo in questione non sussistesse, infatti, non vi sarebbe stato luogo al trasferimento in Italia, e la condannata non avrebbe certo fruito di condizioni di maggiore salvaguardia della salute, giacché avrebbe ricevuto cure analoghe ma all’interno della struttura carceraria dello Stato estero.

 Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di uguaglianza, a impedirne il richiamo è, per l’Avvocatura, la singolarità del caso, che non consente di istituire utilmente un raffronto con la generalità, per difetto di omogeneità dei due termini.

 L’Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

4. – La difesa della parte privata ha successivamente depositato una memoria.

 4.1. – Dopo aver ripercorso sia l’iter della procedura svoltasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza sia le argomentazioni da quest’ultimo prospettate nel sollevare la questione di costituzionalità, la difesa della persona condannata si sofferma sulle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato e in particolare sull’eccezione di inammissibilità della questione, formulata in base all’argomento del carattere non normativo dell’accordo di cui si tratta, dunque per l’inidoneità dell’atto a formare oggetto del sindacato di costituzionalità.

 Questa eccezione è condivisa dalla difesa della parte costituita, che a essa si richiama per riproporre quanto già sostenuto nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza e cioè che dell’accordo intergovernativo sul trasferimento sarebbe possibile fornire una interpretazione diversa e idonea a superare il dubbio di costituzionalità.

 Non deriverebbe infatti dall’impugnato art. 2 della legge n. 334 del 1988, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo, la lamentata impossibilità di applicare l’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., ma piuttosto ciò sarebbe esclusiva conseguenza dell’accordo specifico con il quale è stata posta la disciplina del regime detentivo della condannata; non si tratterebbe dunque di valutare una disposizione generale ed astratta, che sia suscettibile di sindacato di costituzionalità, ma semmai di considerare la vicenda disciplinata da una «norma del caso singolo». Il rilievo sarebbe confermato sia dal testo della Convenzione, che si limita a stabilire nel suo art. 3, paragrafo 1, lettera f), la necessità di un accordo per poter disporre il trasferimento, sia dalla ratio della fonte internazionale pattizia, che è certamente orientata al rispetto del senso di umanità nell’esecuzione della pena; il che esclude che si possa fornire della legge nazionale che immette nell’ordinamento le disposizioni della Convenzione una interpretazione tale da autorizzare il Governo a stipulare accordi contrari alla Costituzione, come invece ritiene il rimettente.

 Ma se il vizio attiene al – solo – accordo, allora la valutazione di conformità di esso ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano è compito del giudice ordinario, sia di quello chiamato a delibare il riconoscimento della sentenza penale straniera, sia di ogni altro giudice che debba definire questioni coinvolte dalla disciplina contenuta nell’accordo medesimo.

 Ora, prosegue la difesa, la Corte d’appello ha deciso nel senso della conformità tra l’accordo e i principi fondamentali, oltre che con lo spirito della Convenzione di Strasburgo, nonostante la creazione di una sorta di regime singolare «di rigore»; ma la restrizione dei benefici accordabili all’interessata non potrebbe spingersi fino all’eliminazione di ogni tutela dei diritti fondamentali, in primo luogo del diritto alla salute, poiché una simile conclusione contraddirebbe proprio lo spirito della Convenzione.

 La premessa per una diversa interpretazione è individuata nel disposto del punto 6 dell’allegato A all’accordo, che, ad avviso della difesa, è suscettibile di una lettura contraria a quella da cui muove il Tribunale di sorveglianza; il citato punto 6 dispone che «nel caso di malattia», la persona «resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se la condannata continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti».

 Questa "omologazione” del trattamento italiano a quello americano sarebbe, secondo la memoria, sempre da riferire alle condizioni sanitarie tenute presenti al tempo della conclusione dell’accordo e comunque a eventuali infermità dell’interessata tali da non richiedere determinate cure specialistiche; il Governo italiano e l’interessata, secondo la difesa, avrebbero cioè aderito e acconsentito alle condizioni poste dal Governo statunitense confidando nelle buone condizioni di salute della detenuta.

 A tale proposito, nella memoria si richiama quanto stabilisce la Convenzione di Strasburgo, relativamente agli obblighi reciproci di fornire informazioni e alla documentazione da produrre (artt. 4 e 6), nel quadro della formazione genuina del consenso e del leale svolgimento delle trattative in vista dell’accordo; l’art. 6, in particolare, prescrive che lo Stato di condanna fornisca a quello di esecuzione ogni rapporto medico concernente la persona, ogni informazione sul trattamento nonché ogni raccomandazione sulla prosecuzione di esso; si fa rilevare, sul punto, che dalla cartella che accompagna la detenuta risulta che già prima del trasferimento, e precisamente nel maggio del 1999, un esame clinico svolto negli Stati Uniti aveva evidenziato una formazione calcificata (poi asportata nell’intervento in Italia), tanto che era stato allora prescritto un successivo controllo entro tre mesi. Ma, puntualizza la difesa, la cartella clinica non è stata fornita all’Italia in sede di trattative, né è stata allegata all’accordo.

 Su tali premesse, la difesa afferma che le condizioni fisiche e in particolare il rischio di malattie tumorali cui andava incontro la detenuta non hanno fatto parte del contenuto delle trattative tra Stati Uniti e Italia; ora pertanto si dovrebbe prescindere dall’accordo, poiché si sarebbe in presenza di una condizione totalmente nuova rispetto all’accordo medesimo, condizione da valutare come tale in modo autonomo e in aderenza ai principi dell’ordinamento.

 Del resto, l’impossibilità di disciplinare in toto il regime giuridico della detenuta sulla base dell’accordo sarebbe già emersa nei fatti. Lo stesso Tribunale di sorveglianza ha sottolineato l’improrogabilità del ricovero in luogo esterno di cura, ex art. 11 ordinamento penitenziario, per gli accertamenti e per l’intervento: neanche tale misura temporanea, a rigore, sarebbe stata concedibile, sulla base dell’accordo, ma in definitiva ha prevalso l’esigenza di tutela dell’integrità fisica dell’individuo, indipendentemente dalla volontà che questi abbia manifestato nell’ambito della pregressa procedura di trasferimento. Questo punto di vista, si rileva ancora, non è stato contrastato dagli Stati Uniti, che, informati di tali sviluppi, non hanno eccepito nulla né hanno chiesto l’annullamento dell’accordo, avallando l’interpretazione garantista degli organi giudiziari italiani. Ciò in linea – si sostiene ancora nella memoria – con l’atteggiamento da ultimo manifestato dal Governo statunitense, che, attraverso la concessione della «commutazione» della pena a due persone già coimputate della cittadina italiana, avrebbe dimostrato l’intento di definire una volta per tutte quella parentesi politico-giudiziaria.

 4.2. – Qualora le argomentazioni sopra svolte non dovessero sfociare in una dichiarazione di inammissibilità della questione, la difesa della parte privata chiede comunque, nel merito, una pronuncia che sia tale da riaffermare la centralità del diritto del singolo alla propria vita e da confermare che la tutela della salute è posizione giuridica essenziale e imprescindibile, in linea con l’orientamento sempre manifestato dalla giurisprudenza costituzionale, ad alcuni passaggi della quale la difesa fa testuale richiamo.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, solleva un dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334, che dà «piena ed intera esecuzione» alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Dovendosi pronunciare, a norma dell’art. 147, primo comma, numero 2), del codice penale, sul differimento dell’esecuzione della pena di persona detenuta della quale si allega la grave infermità fisica, il giudice rimettente osserva:

a) che la persona interessata al provvedimento è stata condannata a pena detentiva negli Stati Uniti d’America, con due sentenze riconosciute in Italia;

b) che, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, essa si trova attualmente in stato di detenzione in Italia;

c) che l’accordo tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia che ha consentito il trasferimento è accompagnato da un protocollo contenente una serie di clausole che prevedono e l'impossibilità di concedere alla persona detenuta benefici comportanti l’allontanamento, sia pure per brevi periodi, dallo stabilimento carcerario – secondo quanto esposto in dettaglio nella narrazione dei fatti; e l'applicabilità di tali limitazioni anche in caso di malattia, dovendo allora le cure avvenire in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e ogni altro problema medico dovendo essere trattato alla stessa maniera in cui lo sarebbe se la persona interessata continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti d’America;

d) che tali condizioni sono da applicare anche se altre persone, in circostanze analoghe, siano ammesse a godere di trattamenti e benefici esclusi nel caso in questione;

e) che l’accordo tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia prevede che lo Stato italiano, e non solo il Governo, sia vincolato al suo rispetto e che, nel caso di violazione di una qualunque delle condizioni previste, l’accordo sul trasferimento sia nullo; che l’Italia e la persona detenuta acconsentano, senza appello, alla richiesta degli Stati Uniti d’America di ricondurre questa persona in uno stabilimento penitenziario statunitense per scontare la parte restante di pena; che non vi sia rilascio dalla reclusione per il tempo necessario a prendere decisioni o risoluzioni in proposito;

f) che le clausole anzidette sono state approvate sulla base dell’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale stabilisce che il trasferimento del condannato ha luogo, tra l’altro, a condizione che lo «Stato di condanna» e lo «Stato di esecuzione» si siano «mis d’accord sur ce transfèrement»;

g) che, alla stregua di tali limitazioni, la possibilità di differimento della pena in caso di grave infermità previsto dall’art. 147 del codice penale non potrebbe trovare applicazione, ciò che determinerebbe tuttavia una violazione dei principi costituzionali sopra indicati.

Poiché, secondo il giudice rimettente, l’effetto ostativo all’applicazione dell’art. 147 del codice penale deriva dalle clausole dell’accordo tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia; poiché tali clausole – sempre secondo il giudice rimettente - si basano sull’applicazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione di Strasburgo e poiché alla Convenzione è stata data esecuzione nel nostro ordinamento tramite l’art. 2 della legge n. 334 del 1988, si solleva la questione di costituzionalità su questa disposizione nella parte in cui, dando esecuzione all’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione, legittima la stipula – o non esclude la legittimità della stipula - dell’accordo che impedisce di dare applicazione all’art. 147 del codice penale.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniente e la parte privata costituitasi in giudizio prospettano alcune eccezioni di inammissibilità della predetta questione.

 2.1. – Il Presidente del Consiglio ritiene innanzitutto che l’accordo intergovernativo, con le garanzie alle quali il Governo degli Stati Uniti ha subordinato il suo consenso, sia già stato definitivamente valutato dalla competente Corte d’appello con sentenza 9 luglio 1999, pronunciata in sede di riconoscimento delle sentenze statunitensi di condanna, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l’attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l’esecuzione delle sentenze penali). Poiché, a norma dell’art. 2 di questa legge, alle sentenze penali straniere è dato riconoscimento a condizione (tra l’altro) che esse non contengano disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, e poiché nessun rilievo è stato mosso alla legittimità dell’accordo, in generale, o, in particolare, di specifiche sue clausole, se ne dovrebbe trarre, ad avviso del Presidente del Consiglio, che la pronuncia della Corte d’appello copre con la forza della res iudicata ogni questione che, successivamente, possa venire a porsi in proposito. Conseguentemente, al Tribunale di sorveglianza sarebbe preclusa ogni valutazione al riguardo e la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe priva di rilevanza.

L’eccezione non può essere accolta.

La sentenza della Corte d’appello da cui deriverebbe la preclusione afferma in generale non potersi «negare la legittimità di un trasferimento che comporti la prosecuzione dell’esecuzione per il tempo e secondo le condizioni stabilite dallo Stato di condanna» e potersi ritenere legittime tali condizioni «se non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico dei due Stati» e «dichiara il riconoscimento» delle sentenze statunitensi «alle condizioni stabilite dagli USA ed accettate» dalla persona interessata. Tuttavia - salvo che per quanto concerne la ri-determinazione della durata della pena, alla stregua degli artt. 10, paragrafo 2, della Convenzione e 3, commi 1 e 2, della legge n. 257 del 1989 – essa non ha svolto alcuna valutazione circa la legittimità delle specifiche clausole che accompagnano, condizionandolo, l’accordo tra Governi, in particolare circa quelle relative ai trattamenti sanitari. Del resto, lo stesso Ministro della giustizia, nella lettera del 28 luglio 1999 con la quale comunica al suo corrispondente dell’amministrazione statunitense l’avvenuto riconoscimento delle sentenze da eseguire in Italia, non riferisce di un riconoscimento giudiziario ma esclusivamente dell’accoglimento governativo delle condizioni, accoglimento di cui la sentenza della Corte d’appello si limita a dare atto.

Inoltre, mancando una specifica disciplina convenzionale o legislativa delle condizioni apposte all’accordo di trasferimento e della loro efficacia, allo stato della legislazione vigente, non risulta quale possa essere il significato giuridico del riconoscimento che ha operato l’autorità giudiziaria in tale caso.

Da ultimo - quali che siano la portata e il fondamento normativo di tale riconoscimento, accompagnato da condizioni, della sentenza straniera – l’eccezione in esame implica una concezione per la quale esso, piuttosto che a riconoscimento di una sentenza secondo le nostre leggi processuali, si atteggerebbe a una sorta di ordine di esecuzione di una disciplina individuale dell’esecuzione della pena concordata tra Governi, idoneo a farla valere nell’ordinamento e a dotarla di forza tale da precludere ogni possibile, futura azione a difesa dei diritti del detenuto. Il che, tanto più in quanto si tratta di norme in materia di diritti indisponibili, il cui rispetto non è perciò reso facoltativo nemmeno dal consenso del soggetto interessato, dimostra, con l’assurdità della conseguenza, l’insostenibilità della premessa.

2.2. – In secondo luogo, per il Presidente del Consiglio, l’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe determinare l’applicazione di una disposizione della legge italiana in contrasto con le condizioni nell’accordo stabilite. In tal caso varrebbe però la clausola di nullità dell’accordo stesso e opererebbe il consenso preventivamente prestato dal Governo italiano e dalla persona interessata alla richiesta del Governo degli Stati Uniti di ripristinare la detenzione nello Stato di condanna per l'esecuzione della parte restante di pena. La questione di costituzionalità sarebbe allora irrilevante, non potendosi comunque pervenire, in tale contesto di impegni italiani, all’applicazione dell’art. 147 del codice penale.

Sennonché, la citata clausola dell’accordo, riguardante i Governi sul piano dei rapporti internazionali - a parte l'incertezza circa il vincolo che ne possa derivare nei confronti dell'autorità giudiziaria sotto la cui giurisdizione si svolge l'esecuzione della pena in Italia e della quale occorrerebbe comunque un provvedimento di autorizzazione al ri-trasferimento negli Stati Uniti -, non esclude affatto di per sé l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria stessa, incompatibili con le condizioni stabilite nell'accordo. Essa prevede invece gli effetti conseguenti all'eventuale adozione di tali provvedimenti, effetti, oltretutto, rimessi a una possibilità - la richiesta del Governo degli Stati Uniti - e non dipendenti dalla necessità, ciò che conferisce all'eccezione di irrilevanza un carattere soltanto ipotetico.

2.3. – In terzo luogo, il Presidente del Consiglio osserva che l’inapplicabilità dell’art. 147 del codice penale, prima ancora che dal contenuto delle clausole che accompagnano l’accordo tra i Governi, deriva dalla stessa Convenzione o, meglio, dal meccanismo, regolato dalla Convenzione e prescelto dall’Italia in sede di adesione e ratifica: il meccanismo della continuazione dell’esecuzione della pena inflitta dallo Stato estero (previsto in alternativa a quello della conversione della condanna). La continuazione di per sé, indipendentemente da specifici accordi, comporterebbe, per l’evidente incompatibilità concettuale, l’impossibilità di concepire un differimento dell’esecuzione. E ciò, ancora, confermerebbe l’irrilevanza della questione.

L’eccezione non può essere accolta per il suo carattere nominalistico. La continuazione, infatti, sta solo a significare, alla stregua dell’art. 10, paragrafo 1, della Convenzione, che l’esecuzione prosegue, dopo il trasferimento, così come è stabilita nella sentenza di condanna (salva l’eventualità dell’adattamento, previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo 10), a differenza di quanto accade con il sistema della conversione della condanna, il quale comporta la sostituzione di una condanna all’altra, nel rispetto degli accertamenti contenuti nella prima sentenza e della natura della pena con essa disposta, secondo l’art. 11 della Convenzione. E lo stesso art. 10, paragrafo 1, postula il mantenimento della natura e della durata della pena, ma né l'una né l'altra, evidentemente, sono intaccate dal mero differimento della sua esecuzione.

2.4. – Infine, il Presidente del Consiglio – subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni di inammissibilità - concorda con la parte privata nel ritenere che non spetti alla Corte costituzionale, ma spetti se mai al giudice ordinario, la valutazione circa la conformità all’ordinamento italiano dell’accordo tra i Governi degli Stati Uniti e dell’Italia, un accordo che sarebbe privo di natura normativa e, comunque, di forza di legge.

E’ sufficiente peraltro osservare in contrario che la questione di costituzionalità, per quanto dalla sua soluzione possano derivare conseguenze circa la valutazione della legittimità dell’accordo, non riguarda direttamente l'accordo stesso ma la legge che ha dato esecuzione alla Convenzione, contenente una norma in base alla quale, secondo la prospettazione del rimettente, l'accordo sarebbe stato stipulato dalle autorità di governo dei due Paesi.

3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 – ammissibile per le ragioni sopra indicate – è peraltro infondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3.1. – L’orientamento di apertura dell’ordinamento italiano nei confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l’identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione.

Ciò vale perfino nei casi in cui la Costituzione stessa offre all’adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme introdotte nell’ordinamento italiano un particolare valore giuridico. I «principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale» e i «diritti inalienabili della persona» costituiscono infatti limite all’ingresso tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano «si conforma» secondo l’art. 10, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 48 del 1979); quanto delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall’art. 11 della Costituzione o derivanti da tali organizzazioni (sentenze nn. 183 del 1973; 176 del 1981; 170 del 1984; 232 del 1989 e 168 del 1991). E anche le norme bilaterali con le quali lo Stato e la Chiesa cattolica regolano i loro rapporti, secondo l’art. 7, secondo comma, della Costituzione, incontrano, quali ostacoli al loro ingresso nell’ordinamento italiano, i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato» (sentenze nn. 30 e 31 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175 del 1973; 16 del 1978; 16 e 18 del 1982). Le norme di diritto internazionale pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione (sentenze nn. 32 del 1999; 288 del 1997; 323 del 1989). Quando tale esecuzione è disposta con legge, il limite costituzionale vale nella sua interezza, alla stessa stregua di quanto accade con riguardo a ogni altra legge. Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione di quest'ultimo (ad esempio, sentenze nn. 183 del 1994; 446 del 1990; 20 del 1966) e addivenire eventualmente alla dichiarazione d’incostituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa immetta, e nella parte in cui immette, nell’ordinamento norme incompatibili con la Costituzione (sentenze nn. 128 del 1987; 210 del 1986).

Non è però questo l’esito del controllo cui si deve pervenire nel caso in esame.

3.2. – Il Tribunale rimettente, nel sollevare la questione di costituzionalità, ritiene che la norma legislativa impugnata, dando «piena ed intera esecuzione» alla Convenzione, ammetta o non escluda che il Governo italiano – in applicazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione - possa pattuire con il Governo di altro Stato, firmatario della Convenzione, condizioni personali speciali di esecuzione della pena detentiva, da applicarsi a opera dell’autorità giudiziaria nei confronti della persona detenuta trasferita, con preferenza non solo rispetto alle norme legislative ma anche rispetto a quelle costituzionali, in materia di diritti dei detenuti.

Queste proposizioni, tuttavia, prima ancora che alla stregua della Costituzione non si giustificano alla stregua delle norme della Convenzione e della legge che a essa ha dato esecuzione.

Le conseguenze del trasferimento sull’esecuzione della condanna trovano la loro disciplina negli artt. da 9 a 15 della Convenzione e nulla vi si dice circa la possibilità che i Governi abbiano di concordare, per singoli condannati, regole di esecuzione speciali che costituiscano eccezioni rispetto all'ordinamento dello Stato di esecuzione.

Al contrario, l’art. 9, in tema di conseguenze del trasferimento nello Stato di esecuzione, al paragrafo 3, stabilisce espressamente e in generale - con riferimento tanto al sistema della continuazione dell’esecuzione (sistema prescelto dall’Italia) quanto a quello della conversione della condanna - che «l’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées». D’altro canto, le Osservazioni intese a facilitare una risoluzione amichevole delle difficoltà insorte fra l’Italia e gli Stati Uniti concernenti l’applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, formulate dal Comitato per i problemi criminali del Consiglio d’Europa (Strasburgo, sessione 8-12 giugno 1998), in riferimento, precisamente, al caso che ha dato origine al presente giudizio, hanno riconosciuto che, in base alla Convenzione, «se lo Stato di condanna può sollecitare informazioni allo Stato di esecuzione sui differenti modi in cui la persona, se trasferita, potrebbe essere trattata secondo le leggi e le procedure dello Stato di esecuzione, lo Stato di condanna non è certamente legittimato a chiedere garanzie vincolanti in proposito» e quindi, tanto meno, garanzie circa eccezioni a tali leggi e procedure.

L’art. 10, inoltre, in riferimento al caso della continuazione dell’esecuzione, dopo aver stabilito, al paragrafo 1, che lo Stato di esecuzione «est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles quelles résultent de la condamnation», regola poi, al paragrafo 2, il caso dell'adattamento quando vi sia incompatibilità di natura giuridica o durata della sanzione rispetto alla legislazione dello Stato di esecuzione o quando tale legislazione l'esiga. In questa ipotesi, lo Stato di esecuzione è abilitato ad adattare, tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, la sanzione (il cui concetto evidentemente abbraccia la condizione giuridica globale del condannato, costituita dalle situazioni soggettive che determinano il suo status di persona assoggettata all'esecuzione della pena) alla pena o misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura . La pena e la misura adattate devono corrispondere «autant que possible» a quella inflitta con la condanna da eseguirsi.

La Convenzione è dunque univoca nel riferire l’esecuzione della pena al regime giuridico vigente nello Stato di esecuzione e ad assoggettarla alle misure concrete che questo prevede come appropriate. Essa inoltre vincola lo Stato di esecuzione (nel caso della continuazione) alla natura e alla durata della sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, ma – in caso di disomogeneità tra gli ordinamenti - promuove la corrispondenza, per quanto possibile, tra le sanzioni, quali pronunciate e quali da eseguire, dando la preminenza a quanto è richiesto dall'ordinamento dello Stato di esecuzione.

Nello spirito della Convenzione, lo Stato di condanna, dunque, può potestativamente prestare o negare il suo consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale dell’esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non sia sostanzialmente equivalente a quello previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione (nella specie, tale conoscenza, oltre che attraverso informazioni offerte dal Ministero della giustizia, è stata garantita dal Comitato per i problemi criminali del Consiglio d’Europa, con analitiche prospettazioni nelle già menzionate Osservazioni). Lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione quale è prevista nell'ordinamento dello Stato di condanna, ma non al di là del limite superato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento, essendo possibile, per evitare tale conseguenza, operare l'adattamento che la salvaguardia di quest'ultimo rende strettamente necessario. Ciò che chiaramente è escluso dalla Convenzione - e la ragione di tale esclusione, alla luce dei principi dello Stato di diritto, non necessita di spiegazioni - è l’eventualità che il soggetto trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto.

3.3. – In questo contesto si colloca l’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale prevede, affinché il detenuto possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza, che «l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce transfèrement»; una disposizione che, anche secondo l’interpretazione che ne dà il Rapport explicatif relatif à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1983, § 25), non fa che confermare il principio-base della Convenzione, vale a dire che il trasferimento non è obbligatorio ma necessita dell’accordo degli Stati interessati.

Il Tribunale rimettente, tuttavia – così come la Corte d’appello nel provvedimento di riconoscimento delle sentenze statunitensi di condanna -, ha ritenuto che tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente al trasferimento: come possono mettersi d’accordo o possono non mettersi d’accordo, infatti, potrebbero altresì mettersi d’accordo a certe condizioni. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di esecuzione della pena deve essere accordato al sistema generale della Convenzione in cui viene a inserirsi, sistema risultante, in particolare, dai già esaminati artt. 9 e 10 i quali, per quanto detto, fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione e, in primo luogo, evidentemente, i suoi principi e le sue regole costituzionali.

Pertanto, l’art. 3, paragrafo 1, lettera f), non può essere interpretato nel senso ipotizzato dal rimettente nel sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2001.