SENTENZA N. 73
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO Giudice
-
Massimo VARI "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988,
n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 2000 dal Tribunale
di sorveglianza di Roma sull’istanza promossa da S. B., iscritta al n. 860 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti
l’atto di costituzione di S. B. nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi
l’avvocato Grazia Volo per S. B. e l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma,
con ordinanza del 24 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge
25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo
1983), nella parte in cui, nel dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione
di cui al titolo, consente – ad avviso dello stesso rimettente - che gli
accordi tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione, previsti dall’art.
3, paragrafo 1, lettera f), della
medesima Convenzione, possano derogare all’applicazione dell’art. 147, primo
comma, numero 2), del codice penale, che prevede il rinvio facoltativo
dell’esecuzione della pena in presenza di condizioni di grave infermità fisica
del condannato.
Nel procedimento di sorveglianza, il
Tribunale rimettente è chiamato a decidere su una istanza di rinvio
(obbligatorio: art. 146 cod. pen.) dell’esecuzione della pena - o, in
subordine, di applicazione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter, della legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n.
354) - formulata, per ragioni di grave infermità fisica, da persona in
espiazione di pena in carcere. L’istanza, precisa il rimettente, è stata
disattesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, che non ha
ritenuto sussistente l’estremo del «grave pregiudizio» del condannato, a norma
dell’art. 684, comma 2, del codice di procedura penale, in attesa della
decisione collegiale del Tribunale.
1.1. – Ai fini della questione, il giudice a quo espone tre premesse in punto di
fatto.
La prima concerne la vicenda giuridica della
richiedente.
La persona detenuta - riferisce il Tribunale
– sta espiando in Italia le pene inflitte: a) con una sentenza del 15 febbraio
1984 della Corte distrettuale Federale per il Distretto meridionale di New York
(condanna a quaranta anni di reclusione e 50.000 dollari statunitensi di
multa), e b) con una sentenza del 19 aprile 1984 della Corte distrettuale
Federale per il Distretto orientale di New York (tre anni di reclusione). Dette
condanne sono state riconosciute ai fini del trasferimento dell’interessata in
Italia, in base alla legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l’attuazione
di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l’esecuzione delle sentenze
penali), dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 luglio 1999. Questa
sentenza costituisce il titolo dell’esecuzione in Italia delle condanne emesse
dalla giurisdizione statunitense, per la pena residua la cui conclusione è
prevista in data 29 luglio 2008, alle condizioni stabilite nell’accordo
concluso tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia e accettate
dall’interessata all’atto della prestazione del consenso al trasferimento.
1.2. – La seconda premessa concerne le
condizioni di salute della detenuta, che, già operata per un tumore nel 1988,
durante la detenzione presso stabilimenti statunitensi, ha sviluppato una nuova
e diversa forma tumorale, per la quale è stata sottoposta in Italia a verifiche
in struttura sanitaria esterna (in base all’art. 11, secondo comma, della legge
n. 354 del 1975) e quindi a un intervento chirurgico; a seguito della
patologia, del tipo di intervento eseguito e dei fattori di rischio, le –
esaurienti, precisa il Tribunale - consulenze mediche espletate indicano ora la
necessità di un trattamento radiante, per un ciclo di sei settimane (con
cadenza quotidiana da lunedì a venerdì) e di un successivo trattamento
chemioterapico di sei cicli per la durata di sei mesi.
1.3. – La terza premessa attiene alla
impraticabilità delle terapie complementari sopra dette nell’ambito delle
strutture penitenziarie e in regime di detenzione, secondo quanto risulta da
una nota ufficiale in data 9 novembre 2000 del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, che informa che la radioterapia non è eseguibile nei centri
diagnostici terapeutici dell’amministrazione penitenziaria, mentre la
chemioterapia sarebbe eseguibile solo presso un centro che, allo stato, per
circostanze di fatto, è però inagibile.
Né – prosegue sul punto il Tribunale –
potrebbe nella specie farsi ricorso alla possibilità di ricoveri, più o meno
prolungati, presso ospedali o luoghi di cura civili, su autorizzazione del
magistrato di sorveglianza e in costanza dello stato di detenzione, in
applicazione del citato art. 11 della legge n. 354 del 1975; tale possibilità,
«in astratto sussistente», deve, ad avviso del rimettente, essere
«problematicamente rapportata alla continuità temporale e [alla] complessiva
durata del trattamento, nonché ai noti suoi [del trattamento sanitario]
riflessi collaterali», incidenti sul carattere afflittivo della pena, fino al
limite di un aggravio inutile e vessatorio.
Dunque, conclude in fatto il Tribunale, si
delinea – per la serietà della patologia e la sua recidivanza, per il tipo di
terapia, e anche per i profili psicologici, così pregnanti nelle malattie
tumorali – una condizione di incompatibilità tra lo stato di salute della
persona interessata e la detenzione in ambiente carcerario, incompatibilità che
troverebbe il suo più adeguato strumento di risoluzione nell’applicazione del
rinvio (facoltativo) dell’esecuzione della pena, a norma dell’art. 147, primo
comma, numero 2), cod. pen.; un istituto, precisa il Tribunale, che appare maggiormente
congruente al caso, rispetto alla richiesta di applicazione del rinvio
obbligatorio dell’esecuzione di pena (art. 146), che postula una
irreversibilità e una terminalità della malattia che qui non sussistono.
1.4. – Ma l’art. 147, primo comma, numero 2),
cod. pen. non è applicabile al caso in esame, in conseguenza del peculiare
regime giuridico che regola l’esecuzione in Italia delle pene irrogate nei
confronti dell’interessata.
Quest’ultima è stata infatti trasferita in
Italia, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, per
«continuare» [secondo l’art. 9, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione] l’esecuzione delle pene irrogate negli Stati
Uniti d’America, e il consenso al trasferimento da parte dell’amministrazione
statunitense è stato espressamente subordinato al rispetto di puntuali
condizioni concernenti il regime detentivo, condizioni che costituiscono il
presupposto dell’accordo tra Stato di condanna – gli Stati Uniti – e Stato di
esecuzione - l’Italia - e che sono state espressamente accettate dalla
detenuta, cittadina italiana, in sede di prestazione del consenso al
trasferimento, consenso che è richiesto come necessario dall’art. 3 della
Convenzione. E la Corte d’appello, nel procedere al riconoscimento delle
sentenze penali emesse negli Stati Uniti, ha affermato la legittimità delle
condizioni di detenzione concordate tra i due Governi.
Ora, osserva il Tribunale, l’accordo
intergovernativo detta, al punto 5 dell’allegato A che ne fa parte, la seguente
condizione: «Che la condanna venga eseguita senza la possibilità di permessi
dallo stabilimento penale, anche per brevi periodi. Ciò includerebbe permessi
per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi tipo, permessi di
lavoro, libertà provvisoria di qualsiasi tipo, inclusa libertà vigilata oppure
reclusione in strutture meno restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o
attività al di fuori dello stabilimento». Per quanto specificamente concerne i
profili sanitari, al successivo punto 6 si prevede, per il caso di malattia,
che la detenuta «resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e non in
altro stabilimento e che ogni altro problema medico venga trattato nella stessa
maniera in cui lo sarebbe se [la persona] continuasse a scontare la pena negli
U.S.A.». E a tale riguardo, nell’allegato B all’accordo si precisa (punto d) che negli Stati Uniti d’America
esistono strutture ospedaliere penitenziarie idonee a far fronte a qualunque
patologia.
Ancora, il punto 7 dell’allegato A
all’accordo prescrive che le condizioni suddette vengano applicate «anche se
persone in circostanze analoghe condannate e recluse in Italia possano ricevere
un trattamento diverso o [essere] ammesse a uno o a tutti i benefici che non
potranno essere concessi» alla condannata.
Il successivo punto 11, infine, prevede che
l’accordo vincoli lo Stato italiano, e non solo l’attuale Governo, e che, nel
caso del mancato rispetto di una qualunque di dette condizioni, «l’accordo di
trasferimento sia nullo» e l’Italia e l’interessata acconsentano, «senza
appello», alla richiesta degli Stati Uniti di riportare la persona condannata
in uno stabilimento penitenziario dello Stato di condanna per scontare la parte
restante della pena, senza possibilità da parte dell’Italia di rilascio dalla reclusione
«in pendenza di una decisione o altra risoluzione in merito a tale richiesta».
Il quadro così delineato preclude dunque
qualsiasi forma di rilascio dalla carcerazione, sia pure come reclusione in
ambiente meno restrittivo (ad esempio attraverso la detenzione domiciliare),
indipendentemente dalla causa che possa esserne alla base e pertanto anche in
presenza di esigenze sanitarie non eludibili. Anzi, afferma il rimettente,
avrebbe potuto perfino dubitarsi della legittimità, rispetto all’accordo, dello
stesso ricorso alla misura temporanea di cui all’art. 11 dell’ordinamento
penitenziario, anche se il magistrato di sorveglianza e l’amministrazione
competente hanno, sul punto, fornito una interpretazione adeguatrice, imposta
dalla totale indisponibilità di centri clinici interni alle strutture
carcerarie idonei a svolgere gli interventi sanitari resisi indispensabili.
Ma, conclude su tale punto il rimettente, ciò
che sicuramente può escludersi a tenore dell’accordo è la possibilità di
ricorrere al differimento temporaneo dell’esecuzione di pena.
1.5. – Il Tribunale di sorveglianza svolge
quindi una disamina delle finalità della Convenzione di Strasburgo, rivolta
essenzialmente a favorire il reinserimento sociale di chi sia condannato in un
Paese estero, attraverso l’espiazione della pena nel Paese di origine; pena, si
precisa, quale è stata inflitta dallo Stato di condanna, essendo lo Stato di
esecuzione vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così
come stabilite dal primo, pur con gli adattamenti che risultassero
indispensabili (art. 10 della Convenzione).
In tale assetto, è coerente che lo Stato di
condanna – che non è obbligato a disporre il trasferimento – voglia garantirsi
condizioni di detenzione nel Paese di esecuzione il più possibile prossime a
quelle sue proprie, escludendo gli eventuali trattamenti penitenziari più
vantaggiosi previsti nell’ordinamento dello Stato di destinazione. In simili
casi, aggiunge il Tribunale, può dirsi che comunque, nonostante la rinuncia a
uno o più benefici penitenziari, è preferibile, alla stregua della ratio della Convenzione, effettuare un
trasferimento regolato da condizioni restrittive piuttosto che impedire, per
rispetto di una uniformità astratta, il trasferimento medesimo; e ciò, osserva,
non è contraddetto dalla disposizione dell’art. 9, paragrafo 3, della
Convenzione, secondo cui «l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge
dello Stato di esecuzione [che] è l’unico competente a prendere ogni decisione
al riguardo», formulazione questa che, nel quadro così delineato, deve essere
intesa, restrittivamente, in riferimento al solo regime materiale di
esecuzione.
E’
appunto sulla base di questa ricostruzione che la Corte d’appello, valutando la
compatibilità tra le condizioni negoziate dai due Governi e i principi
dell’ordinamento giuridico italiano (specie quanto a natura e durata della
pena), ha recepito le medesime condizioni, in quanto conformi alla finalità
primaria della Convenzione.
La conseguenza di quanto sopra detto,
conclude il Tribunale di sorveglianza, è che l’esecuzione della pena in Italia
nei confronti della persona trasferita si svolge secondo le norme penitenziarie
interne così come integrate e in larga misura derogate dall’accordo
intergovernativo citato, e che la sentenza della Corte d’appello italiana è il
titolo che legittima la carcerazione secondo il quadro delineato, titolo che
non compete al Tribunale di sorveglianza sindacare.
1.6. – Tutto ciò posto, il Tribunale di
sorveglianza ritiene che l’impossibilità di applicare, alla stregua
dell’accordo, un istituto del diritto interno posto a presidio della integrità
personale del detenuto, quale è il rinvio dell’esecuzione di pena ex art. 147 cod. pen., si ponga in
contrasto con diversi parametri costituzionali.
1.7. – Per un primo aspetto, il rimettente
ravvisa un contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, poiché tra i
diritti inviolabili dell’uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce,
rientra il diritto alla salute, che riveste carattere di diritto fondamentale
e, appunto, inviolabile, connesso a un bene indisponibile da parte del singolo.
Né potrebbe dubitarsi dell’inclusione,
nell’ambito soggettivo di tutela, della persona in stato di detenzione; la
legislazione interna appresta a tal fine diversi strumenti di garanzia, sia per
la prevenzione, sia per l’organizzazione del servizio sanitario, assicurando
gli interventi terapeutici necessari sia intra- che extra-murari; prevede poi
forme diverse di esecuzione della pena, allorché sia necessario conciliare
questa con le esigenze della salute, ad esempio con l’istituto della detenzione
domiciliare per motivi sanitari (art. 47-ter
ordinamento penitenziario); infine, per i casi limite di assoluta
incompatibilità tra la detenzione e le condizioni di salute, pone istituti come
quelli di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., che, sospendendo temporaneamente
l’esercizio della potestà punitiva dello Stato, consentono il rinvio
dell’esecuzione della pena, a tutela del bene primario della salute
individuale.
L’assoluta preclusione all’applicazione del
rimedio del differimento, che è un istituto di civiltà giuridica a tutela
dell’integrità fisica di chi sia detenuto, equivale a menomare un diritto
fondamentale, in un caso che viceversa esigerebbe una più intensa garanzia. Né
la violazione del diritto costituzionale alla salute potrebbe essere esclusa in
base al consenso espresso dall’interessata rispetto alle condizioni contenute
nell’accordo, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
1.8. – Sarebbe violato, in secondo luogo, il
principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della
Costituzione).
Se infatti possono ammettersi deroghe
all’applicazione di istituti “premiali” dell’ordinamento, in applicazione della
Convenzione e nel quadro degli accordi intergovernativi, in vista del
raggiungimento dell’obiettivo fondamentale rappresentato dal trasferimento del
condannato, che è appunto mezzo al fine rieducativo, ciò che non può ammettersi
è la previsione di condizioni tali da delineare un “trattamento” che,
comprimendo l’applicazione di istituti basilari di protezione della integrità
fisica, finisce per contraddire l’essenza stessa della prescrizione
costituzionale, nessuna risocializzazione essendo possibile in danno del bene
della salute dell’individuo.
1.9. – Sarebbero altresì violati gli artt.
27, terzo comma – sul divieto di trattamenti contrari al senso di umanità –, e
25, secondo comma – sul principio di legalità della pena –, della Costituzione.
Ratio
della norma di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. è proprio
quella di evitare sia una esecuzione penale contrastante con il senso di
umanità e con la dignità della persona, sia una espiazione che, per il surplus di afflittività, finisca per
trasformarsi in una sanzione qualitativamente diversa e più grave, perché
incidente non solo sulla libertà personale ma addirittura sull’integrità
fisica.
1.10. – Infine, sarebbe violato il principio
di uguaglianza.
Per effetto delle condizioni definite dall’accordo,
si verifica che la persona di cui si tratta è l’unica cittadina italiana che,
in condizioni detentive, viene a essere privata della possibilità di usufruire
di uno strumento essenziale posto dalla legislazione nazionale a tutela della
salute, cioè del rinvio dell’esecuzione per grave infermità fisica.
Né la macroscopica disparità di trattamento
potrebbe giustificarsi con la particolarità del caso, che non può costituire un
elemento di differenziazione di tale portata.
1.11. – I plurimi dubbi di costituzionalità
debbono indirizzarsi, conclude il Tribunale rimettente, verso la norma (art. 2
della legge 25 luglio 1988, n. 334) che dà esecuzione alla Convenzione di
Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, immettendone le
disposizioni nell’ordinamento interno, in quanto queste rendono possibile [nel
loro complesso e in particolare attraverso la previsione del necessario accordo
tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sul trasferimento: art. 3,
paragrafo 1, lettera f)] la stipula
di accordi che, come si verifica nella specie, derogano all’applicazione
dell’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.
La rilevanza della proposta questione,
afferma infine il Tribunale, è ravvisabile nel diverso esito che il giudizio
cui il rimettente è chiamato potrebbe avere in caso di accoglimento di essa;
solo così l’accordo più volte citato sarebbe privato della base legislativa che
lo abilita a porsi come eccezione alla regola, ripristinandosi la piena
operatività di quest’ultima anche in relazione al caso di specie.
2. – Nel giudizio costituzionale così
promosso si è costituita la parte privata. Nell’atto di costituzione,
riservando a una successiva memoria le argomentazioni a sostegno
dell’accoglimento della questione, il difensore ne ha chiesto una sollecita
trattazione, in relazione alle condizioni sanitarie dell’interessata,
precisando che la stessa, terminato il ciclo di radioterapia, ha iniziato il
trattamento di chemioterapia, che dovrebbe essere praticato in regime di day hospital anziché in condizioni di
ricovero ospedaliero e che in pari tempo è evidentemente incompatibile con il
regime carcerario; si verifica, in concreto, una situazione «ibrida», in attesa
della decisione sul rinvio dell’esecuzione della pena: da un lato l’interessata
dovrebbe essere dimessa dalla struttura sanitaria, che non potrebbe mantenere
il ricovero per quella specifica terapia, dall’altro non è però possibile
neppure il ripristino della detenzione, che non consentirebbe di prestare la
cura necessaria.
3. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato.
3.1. – L’Avvocatura eccepisce in primo luogo
l’inammissibilità della questione, sotto il profilo della rilevanza, osservando
che il giudice chiamato a fare applicazione della disciplina censurata non è il
Tribunale di sorveglianza rimettente, ma (era) la Corte di appello, tenuta a
valutare l’accordo intergovernativo e a determinare la pena da eseguire in
Italia in sede di riconoscimento delle sentenze penali straniere. E la Corte di
appello, con la sentenza, ha espressamente preso in considerazione la
disciplina di cui si tratta, valutando rispetto a essa l’accordo e concludendo
nel senso della sua legittimità, delibando il riconoscimento delle due sentenze
di condanna emesse negli Stati Uniti. Sotto questo primo profilo, dunque, la
questione sarebbe inammissibile perché «coperta dal giudicato».
3.2. – In secondo luogo, ad avviso
dell’Avvocatura, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità, così come
prospettata, avrebbe per effetto l’invalidità dell’accordo e dunque il venir
meno del titolo di legittimazione del trasferimento della persona e
dell’esecuzione in Italia della pena inflitta negli Stati Uniti, cosicché il
Tribunale di sorveglianza rimettente non potrebbe disporre neppure in tale
ipotesi il differimento dell’esecuzione in applicazione della normativa quale
risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità.
Dal testo dell’accordo risulta infatti che il
differimento ex art. 147, primo
comma, numero 2), cod. pen., in quanto contrastante con le condizioni
stabilite, qualora venisse disposto in concreto, farebbe operare la clausola
espressa (non sospettata di incostituzionalità) che sancisce la nullità
dell’accordo in caso di inosservanza delle relative prescrizioni e che impone
il rientro della detenuta negli Stati Uniti; con l’effetto, quindi, non di
sospendere temporaneamente l’esecuzione della pena, ma di farla semplicemente
proseguire nello Stato di condanna.
In nessun caso, quindi, il Tribunale di
sorveglianza potrebbe dirsi chiamato a fare applicazione della disciplina sul
trasferimento delle persone condannate, perché il differimento della pena che
si richiede di disporre non potrebbe avere luogo neppure a seguito della
richiesta dichiarazione di incostituzionalità della normativa denunciata.
3.3. – Ancora, l’Avvocatura osserva che il
sistema – prescelto dall’Italia in sede di adesione e ratifica – delineato
nella Convenzione comporta la continuazione
dell’esecuzione della pena inflitta all’estero, e che ciò solo –
indipendentemente da specifici accordi in tal senso – sembra escludere il
ricorso a un differimento facoltativo
dell’esecuzione di pena (diversamente da quanto probabilmente potrebbe dirsi
per il differimento obbligatorio), specie se un corrispondente istituto non è
previsto nell’ordinamento dello Stato di condanna. Infatti il differimento
interviene sull’esecuzione non per regolarne lo svolgimento ma facendola venire
meno, sia pure temporaneamente, impedendo così in radice la «continuazione»
dell’esecuzione.
In questa prospettiva, può affermarsi che
l’accordo intergovernativo tra Stati Uniti e Italia non ha aggiunto nulla alla
disciplina generale, e anche per tale aspetto la norma interna di esecuzione del
trattato internazionale non verrebbe in rilievo.
3.4. – Ulteriore ragione di inammissibilità,
secondo l’Avvocatura dello Stato, risiederebbe nella circostanza che, se è vero
che fonti esterne all’ordinamento nazionale sono soggette a controllo di costituzionalità
attraverso la legge di esecuzione del trattato che le prevede, è anche vero che
tale principio postula che le disposizioni attivate sul piano pattizio abbiano
carattere normativo e siano, nella scala delle fonti, equiordinate agli atti
con forza e valore di legge, come ad esempio avviene per i regolamenti
comunitari (sentenze nn. 170 del 1984 e 183 del 1973 della Corte
costituzionale).
Nulla di tutto ciò è riscontrabile nella
specie: il trattato internazionale, e quindi la legge che a esso dà esecuzione,
considera non già una fonte produttiva di norme, che cioè possa stabilire
regole generali e astratte, ma una fonte convenzionale, che produce accordi
specifici su singoli casi concreti; e la regola convenzionale che di volta in
volta sia posta non potrebbe non conformarsi all’ordinamento nel quale si
inserisce la norma che la prevede, cioè all’ordinamento italiano.
Pertanto, conclude in rito l’Avvocatura, la
questione non può avere ingresso, perché spetta al giudice ordinario e non al
giudice costituzionale il sindacato di conformità dell’accordo intercorso tra
Stati Uniti e Italia, rispetto all’ordinamento interno.
3.5. – Nel merito, l’Avvocatura deduce
l’infondatezza della questione, in riferimento a tutti i parametri invocati.
La Corte costituzionale ha di recente
affrontato il tema dei rapporti tra le convenzioni internazionali concernenti
la cooperazione giudiziaria nella materia penale e i principi costituzionali, e
ha affermato la sussistenza di alcuni principi di carattere assoluto, coessenziali
al quadro costituzionale, come il divieto della pena di morte o il divieto di
pene contrarie al senso di umanità (sentenza n. 223 del
1996).
Ma non è questo – osserva l’Avvocatura – il
caso di specie: è anzi la finalità che ispira la Convenzione e quindi la
normativa denunciata a muoversi per rendere la pena il più possibile conforme
al senso di umanità.
Quanto al principio della finalità
rieducativa della pena e al divieto di trattamenti contrari al senso di
umanità, l’Avvocatura fa rilevare che le condizioni negoziate tra gli Stati in
applicazione della Convenzione di Strasburgo sono rivolte proprio a mettere in
opera la Convenzione in casi nei quali essa resterebbe altrimenti inoperante;
come è evidente nel caso specifico, nel quale ben cinque richieste di
trasferimento erano state in precedenza respinte dagli Stati Uniti. E proprio
con riferimento alla vicenda in esame il Comitato per i problemi criminali -
che, nell’ambito del Consiglio d’Europa, verifica il funzionamento delle
convenzioni stipulate in materia penale - ha sottolineato, in un proprio
rapporto del 25-27 settembre 1995, che, mentre l’obiettivo della esecuzione
della condanna è raggiungibile a prescindere dalla Convenzione, non altrettanto
è a dirsi per il fine del reinserimento del condannato, che dunque è la «ragion
d’essere» dello strumento convenzionale internazionale.
Tale finalità di risocializzazione è stata
del resto riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, essendo da preferire,
nell’alternativa tra l’applicazione “condizionata” e la non applicazione della
Convenzione, in nome dell’uniformità di trattamento, la prima possibilità.
Quando dunque le restrizioni rispetto
all’ordinario regime di detenzione dello Stato di esecuzione rappresentano
condizioni imprescindibili per l’applicazione della Convenzione, non può dirsi
violato il principio della finalità rieducativa perché, in difetto di un
accordo, il trasferimento non avrebbe luogo e la risocializzazione del
condannato ne risulterebbe compromessa in modo maggiore, in quanto l’esecuzione
della pena dovrebbe proseguire, alle medesime condizioni, ma nel Paese estero
di condanna.
Circa il principio di legalità della pena,
sia inteso come rispetto della riserva di legge sia come esigenza di
tassatività, esso sarebbe rispettato, per il recepimento della Convenzione
nell’ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione e perché in essa
è posta una disciplina analitica sull’esecuzione della condanna.
Quanto alla dedotta violazione del diritto
fondamentale alla salute, l’Avvocatura rileva che nel caso concreto il diritto
appare salvaguardato poiché la magistratura di sorveglianza ha disposto il
trasferimento della detenuta in struttura ospedaliera civile, a norma dell’art.
11 ordinamento penitenziario; mentre è affidata alla discrezionalità del
giudice di merito l’eventuale valutazione di insufficienza di detto strumento
rispetto alle esigenze sanitarie dell’interessata. Proprio per la – praticata –
possibilità di ricovero in una struttura ospedaliera esterna, pur se in regime
di detenzione, l’Avvocatura richiama l’attenzione sulla necessità di una
valutazione della disciplina che operi un bilanciamento degli interessi in
gioco, tenendo conto del fatto che è questione di rinvio facoltativo e non di
rinvio obbligatorio della esecuzione: le restrizioni concordate rappresentano
una conditio sine qua non per il
trasferimento e pertanto, se si ritenesse incostituzionale la normativa che
tali restrizioni consente, si perverrebbe al risultato, paradossale, di negare
la stessa possibilità del trasferimento, così contrastando proprio l’attuazione
dei principi di risocializzazione e umanizzazione del trattamento di cui il
Tribunale lamenta la violazione.
Ove l’accordo in questione non sussistesse,
infatti, non vi sarebbe stato luogo al trasferimento in Italia, e la condannata
non avrebbe certo fruito di condizioni di maggiore salvaguardia della salute,
giacché avrebbe ricevuto cure analoghe ma all’interno della struttura
carceraria dello Stato estero.
Quanto, infine, alla dedotta violazione del
principio di uguaglianza, a impedirne il richiamo è, per l’Avvocatura, la
singolarità del caso, che non consente di istituire utilmente un raffronto con la
generalità, per difetto di omogeneità dei due termini.
L’Avvocatura conclude pertanto per una
declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.
4.
– La difesa della parte privata ha successivamente depositato una memoria.
4.1. – Dopo aver ripercorso sia l’iter della procedura svoltasi dinanzi al
Tribunale di sorveglianza sia le argomentazioni da quest’ultimo prospettate nel
sollevare la questione di costituzionalità, la difesa della persona condannata
si sofferma sulle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato e in particolare
sull’eccezione di inammissibilità della questione, formulata in base
all’argomento del carattere non normativo dell’accordo di cui si tratta, dunque
per l’inidoneità dell’atto a formare oggetto del sindacato di costituzionalità.
Questa eccezione è condivisa dalla difesa
della parte costituita, che a essa si richiama per riproporre quanto già
sostenuto nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza e cioè
che dell’accordo intergovernativo sul trasferimento sarebbe possibile fornire
una interpretazione diversa e idonea a superare il dubbio di costituzionalità.
Non deriverebbe infatti dall’impugnato art. 2
della legge n. 334 del 1988, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Strasburgo, la lamentata impossibilità di applicare l’art. 147, primo comma,
numero 2), cod. pen., ma piuttosto ciò sarebbe esclusiva conseguenza
dell’accordo specifico con il quale è stata posta la disciplina del regime
detentivo della condannata; non si tratterebbe dunque di valutare una
disposizione generale ed astratta, che sia suscettibile di sindacato di
costituzionalità, ma semmai di considerare la vicenda disciplinata da una
«norma del caso singolo». Il rilievo sarebbe confermato sia dal testo della
Convenzione, che si limita a stabilire nel suo art. 3, paragrafo 1, lettera f), la necessità di un accordo per poter
disporre il trasferimento, sia dalla ratio
della fonte internazionale pattizia, che è certamente orientata al rispetto del
senso di umanità nell’esecuzione della pena; il che esclude che si possa
fornire della legge nazionale che immette nell’ordinamento le disposizioni
della Convenzione una interpretazione tale da autorizzare il Governo a
stipulare accordi contrari alla Costituzione, come invece ritiene il rimettente.
Ma se il vizio attiene al – solo – accordo,
allora la valutazione di conformità di esso ai principi fondamentali
dell’ordinamento italiano è compito del giudice ordinario, sia di quello
chiamato a delibare il riconoscimento della sentenza penale straniera, sia di
ogni altro giudice che debba definire questioni coinvolte dalla disciplina
contenuta nell’accordo medesimo.
Ora, prosegue la difesa, la Corte d’appello
ha deciso nel senso della conformità tra l’accordo e i principi fondamentali,
oltre che con lo spirito della Convenzione di Strasburgo, nonostante la
creazione di una sorta di regime singolare «di rigore»; ma la restrizione dei
benefici accordabili all’interessata non potrebbe spingersi fino
all’eliminazione di ogni tutela dei diritti fondamentali, in primo luogo del
diritto alla salute, poiché una simile conclusione contraddirebbe proprio lo
spirito della Convenzione.
La premessa per una diversa interpretazione è
individuata nel disposto del punto 6 dell’allegato A all’accordo, che, ad
avviso della difesa, è suscettibile di una lettura contraria a quella da cui
muove il Tribunale di sorveglianza; il citato punto 6 dispone che «nel caso di
malattia», la persona «resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e
non in altro stabilimento e che ogni problema medico venga trattato nella
stessa maniera in cui lo sarebbe se la condannata continuasse a scontare la
pena negli Stati Uniti».
Questa “omologazione” del trattamento
italiano a quello americano sarebbe, secondo la memoria, sempre da riferire
alle condizioni sanitarie tenute presenti al tempo della conclusione
dell’accordo e comunque a eventuali infermità dell’interessata tali da non
richiedere determinate cure specialistiche; il Governo italiano e
l’interessata, secondo la difesa, avrebbero cioè aderito e acconsentito alle
condizioni poste dal Governo statunitense confidando nelle buone condizioni di
salute della detenuta.
A tale proposito, nella memoria si richiama
quanto stabilisce la Convenzione di Strasburgo, relativamente agli obblighi
reciproci di fornire informazioni e alla documentazione da produrre (artt. 4 e
6), nel quadro della formazione genuina del consenso e del leale svolgimento
delle trattative in vista dell’accordo; l’art. 6, in particolare, prescrive che
lo Stato di condanna fornisca a quello di esecuzione ogni rapporto medico
concernente la persona, ogni informazione sul trattamento nonché ogni
raccomandazione sulla prosecuzione di esso; si fa rilevare, sul punto, che
dalla cartella che accompagna la detenuta risulta che già prima del
trasferimento, e precisamente nel maggio del 1999, un esame clinico svolto
negli Stati Uniti aveva evidenziato una formazione calcificata (poi asportata
nell’intervento in Italia), tanto che era stato allora prescritto un successivo
controllo entro tre mesi. Ma, puntualizza la difesa, la cartella clinica non è
stata fornita all’Italia in sede di trattative, né è stata allegata
all’accordo.
Su tali premesse, la difesa afferma che le
condizioni fisiche e in particolare il rischio di malattie tumorali cui andava
incontro la detenuta non hanno fatto parte del contenuto delle trattative tra
Stati Uniti e Italia; ora pertanto si dovrebbe prescindere dall’accordo, poiché
si sarebbe in presenza di una condizione totalmente nuova rispetto all’accordo
medesimo, condizione da valutare come tale in modo autonomo e in aderenza ai
principi dell’ordinamento.
Del resto, l’impossibilità di disciplinare in toto il regime giuridico della
detenuta sulla base dell’accordo sarebbe già emersa nei fatti. Lo stesso Tribunale
di sorveglianza ha sottolineato l’improrogabilità del ricovero in luogo esterno
di cura, ex art. 11 ordinamento
penitenziario, per gli accertamenti e per l’intervento: neanche tale misura
temporanea, a rigore, sarebbe stata concedibile, sulla base dell’accordo, ma in
definitiva ha prevalso l’esigenza di tutela dell’integrità fisica
dell’individuo, indipendentemente dalla volontà che questi abbia manifestato
nell’ambito della pregressa procedura di trasferimento. Questo punto di vista,
si rileva ancora, non è stato contrastato dagli Stati Uniti, che, informati di
tali sviluppi, non hanno eccepito nulla né hanno chiesto l’annullamento
dell’accordo, avallando l’interpretazione garantista degli organi giudiziari
italiani. Ciò in linea – si sostiene ancora nella memoria – con l’atteggiamento
da ultimo manifestato dal Governo statunitense, che, attraverso la concessione
della «commutazione» della pena a due persone già coimputate della cittadina
italiana, avrebbe dimostrato l’intento di definire una volta per tutte quella
parentesi politico-giudiziaria.
4.2. – Qualora le argomentazioni sopra svolte
non dovessero sfociare in una dichiarazione di inammissibilità della questione,
la difesa della parte privata chiede comunque, nel merito, una pronuncia che
sia tale da riaffermare la centralità del diritto del singolo alla propria vita
e da confermare che la tutela della salute è posizione giuridica essenziale e
imprescindibile, in linea con l’orientamento sempre manifestato dalla
giurisprudenza costituzionale, ad alcuni passaggi della quale la difesa fa
testuale richiamo.
1. – Il
Tribunale di sorveglianza di Roma, con riferimento agli artt. 2, 3, primo
comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione, solleva un dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 2 della
legge 25 luglio 1988, n. 334, che dà «piena ed intera esecuzione» alla
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo
il 21 marzo 1983.
Dovendosi
pronunciare, a norma dell’art. 147, primo comma, numero 2), del codice penale,
sul differimento dell’esecuzione della pena di persona detenuta della quale si
allega la grave infermità fisica, il giudice rimettente osserva:
a)
che la persona interessata al provvedimento è stata condannata a pena detentiva
negli Stati Uniti d’America, con due sentenze riconosciute in Italia;
b)
che, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle
persone condannate, essa si trova attualmente in stato di detenzione in Italia;
c) che
l’accordo tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia che ha
consentito il trasferimento è accompagnato da un protocollo contenente una
serie di clausole che prevedono e l'impossibilità di concedere alla persona
detenuta benefici comportanti l’allontanamento, sia pure per brevi periodi,
dallo stabilimento carcerario – secondo quanto esposto in dettaglio nella
narrazione dei fatti; e l'applicabilità di tali limitazioni anche in caso di
malattia, dovendo allora le cure avvenire in uno stabilimento ospedaliero
penale e non in altro stabilimento e ogni altro problema medico dovendo essere
trattato alla stessa maniera in cui lo sarebbe se la persona interessata
continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti d’America;
d) che
tali condizioni sono da applicare anche se altre persone, in circostanze
analoghe, siano ammesse a godere di trattamenti e benefici esclusi nel caso in
questione;
e)
che l’accordo tra i Governi degli Stati Uniti d’America e dell’Italia prevede
che lo Stato italiano, e non solo il Governo, sia vincolato al suo rispetto e
che, nel caso di violazione di una qualunque delle condizioni previste,
l’accordo sul trasferimento sia nullo; che l’Italia e la persona detenuta
acconsentano, senza appello, alla richiesta degli Stati Uniti d’America di
ricondurre questa persona in uno stabilimento penitenziario statunitense per
scontare la parte restante di pena; che non vi sia rilascio dalla reclusione
per il tempo necessario a prendere decisioni o risoluzioni in proposito;
f)
che le clausole anzidette sono state approvate sulla base dell’art. 3,
paragrafo 1, lettera f), della
Convenzione il quale stabilisce che il trasferimento del condannato ha luogo,
tra l’altro, a condizione che lo «Stato di condanna» e lo «Stato di esecuzione»
si siano «mis d’accord sur ce transfèrement»;
g)
che, alla stregua di tali limitazioni, la possibilità di differimento della
pena in caso di grave infermità previsto dall’art. 147 del codice penale non
potrebbe trovare applicazione, ciò che determinerebbe tuttavia una violazione
dei principi costituzionali sopra indicati.
Poiché,
secondo il giudice rimettente, l’effetto ostativo all’applicazione dell’art.
147 del codice penale deriva dalle clausole dell’accordo tra i Governi degli
Stati Uniti d’America e dell’Italia; poiché tali clausole – sempre secondo il
giudice rimettente - si basano sull’applicazione dell’art. 3, paragrafo 1,
lettera f), della Convenzione di
Strasburgo e poiché alla Convenzione è stata data esecuzione nel nostro
ordinamento tramite l’art. 2 della legge n. 334 del 1988, si solleva la
questione di costituzionalità su questa disposizione nella parte in cui, dando
esecuzione all’art. 3, paragrafo 1, lettera f),
della Convenzione, legittima la stipula – o non esclude la legittimità della stipula
- dell’accordo che impedisce di dare applicazione all’art. 147 del codice
penale.
2. –
Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniente e la parte privata
costituitasi in giudizio prospettano alcune eccezioni di inammissibilità della
predetta questione.
2.1. – Il Presidente del Consiglio ritiene
innanzitutto che l’accordo intergovernativo, con le garanzie alle quali il
Governo degli Stati Uniti ha subordinato il suo consenso, sia già stato
definitivamente valutato dalla competente Corte d’appello con sentenza 9 luglio
1999, pronunciata in sede di riconoscimento delle sentenze statunitensi di
condanna, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni
per l’attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l’esecuzione
delle sentenze penali). Poiché, a norma dell’art. 2 di questa legge, alle
sentenze penali straniere è dato riconoscimento a condizione (tra l’altro) che
esse non contengano disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico italiano, e poiché nessun rilievo è stato mosso alla
legittimità dell’accordo, in generale, o, in particolare, di specifiche sue
clausole, se ne dovrebbe trarre, ad avviso del Presidente del Consiglio, che la
pronuncia della Corte d’appello copre con la forza della res iudicata ogni questione che, successivamente, possa venire a
porsi in proposito. Conseguentemente, al Tribunale di sorveglianza sarebbe
preclusa ogni valutazione al riguardo e la questione di legittimità
costituzionale sollevata sarebbe priva di rilevanza.
L’eccezione
non può essere accolta.
La
sentenza della Corte d’appello da cui deriverebbe la preclusione afferma in
generale non potersi «negare la legittimità di un trasferimento che comporti la
prosecuzione dell’esecuzione per il tempo e secondo le condizioni stabilite
dallo Stato di condanna» e potersi ritenere legittime tali condizioni «se non
siano in contrasto con l’ordinamento giuridico dei due Stati» e «dichiara il
riconoscimento» delle sentenze statunitensi «alle condizioni stabilite dagli
USA ed accettate» dalla persona interessata. Tuttavia - salvo che per quanto
concerne la ri-determinazione della durata della pena, alla stregua degli artt.
10, paragrafo 2, della Convenzione e 3, commi 1 e 2, della legge n. 257 del
1989 – essa non ha svolto alcuna valutazione circa la legittimità delle
specifiche clausole che accompagnano, condizionandolo, l’accordo tra Governi,
in particolare circa quelle relative ai trattamenti sanitari. Del resto, lo
stesso Ministro della giustizia, nella lettera del 28 luglio 1999 con la quale
comunica al suo corrispondente dell’amministrazione statunitense l’avvenuto
riconoscimento delle sentenze da eseguire in Italia, non riferisce di un
riconoscimento giudiziario ma esclusivamente dell’accoglimento governativo delle
condizioni, accoglimento di cui la sentenza della Corte d’appello si limita a
dare atto.
Inoltre,
mancando una specifica disciplina convenzionale o legislativa delle condizioni
apposte all’accordo di trasferimento e della loro efficacia, allo stato della
legislazione vigente, non risulta quale possa essere il significato giuridico
del riconoscimento che ha operato l’autorità giudiziaria in tale caso.
Da
ultimo - quali che siano la portata e il fondamento normativo di tale
riconoscimento, accompagnato da condizioni, della sentenza straniera –
l’eccezione in esame implica una concezione per la quale esso, piuttosto che a
riconoscimento di una sentenza secondo le nostre leggi processuali, si
atteggerebbe a una sorta di ordine di esecuzione di una disciplina individuale
dell’esecuzione della pena concordata tra Governi, idoneo a farla valere
nell’ordinamento e a dotarla di forza tale da precludere ogni possibile, futura
azione a difesa dei diritti del detenuto. Il che, tanto più in quanto si tratta
di norme in materia di diritti indisponibili, il cui rispetto non è perciò reso
facoltativo nemmeno dal consenso del soggetto interessato, dimostra, con
l’assurdità della conseguenza, l’insostenibilità della premessa.
2.2. –
In secondo luogo, per il Presidente del Consiglio, l’eventuale accoglimento
della questione di costituzionalità potrebbe determinare l’applicazione di una
disposizione della legge italiana in contrasto con le condizioni nell’accordo
stabilite. In tal caso varrebbe però la clausola di nullità dell’accordo stesso
e opererebbe il consenso preventivamente prestato dal Governo italiano e dalla
persona interessata alla richiesta del Governo degli Stati Uniti di
ripristinare la detenzione nello Stato di condanna per l'esecuzione della parte
restante di pena. La questione di costituzionalità sarebbe allora irrilevante,
non potendosi comunque pervenire, in tale contesto di impegni italiani,
all’applicazione dell’art. 147 del codice penale.
Sennonché,
la citata clausola dell’accordo, riguardante i Governi sul piano dei rapporti
internazionali - a parte l'incertezza circa il vincolo che ne possa derivare
nei confronti dell'autorità giudiziaria sotto la cui giurisdizione si svolge
l'esecuzione della pena in Italia e della quale occorrerebbe comunque un
provvedimento di autorizzazione al ri-trasferimento negli Stati Uniti -, non
esclude affatto di per sé l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità
giudiziaria stessa, incompatibili con le condizioni stabilite nell'accordo.
Essa prevede invece gli effetti conseguenti all'eventuale adozione di tali
provvedimenti, effetti, oltretutto, rimessi a una possibilità - la richiesta
del Governo degli Stati Uniti - e non dipendenti dalla necessità, ciò che
conferisce all'eccezione di irrilevanza un carattere soltanto ipotetico.
2.3.
– In terzo luogo, il Presidente del Consiglio osserva che l’inapplicabilità
dell’art. 147 del codice penale, prima ancora che dal contenuto delle clausole
che accompagnano l’accordo tra i Governi, deriva dalla stessa Convenzione o,
meglio, dal meccanismo, regolato dalla Convenzione e prescelto dall’Italia in
sede di adesione e ratifica: il meccanismo della continuazione dell’esecuzione della pena inflitta dallo Stato
estero (previsto in alternativa a quello della conversione della condanna). La continuazione
di per sé, indipendentemente da specifici accordi, comporterebbe, per
l’evidente incompatibilità concettuale, l’impossibilità di concepire un differimento dell’esecuzione. E ciò,
ancora, confermerebbe l’irrilevanza della questione.
L’eccezione
non può essere accolta per il suo carattere nominalistico. La continuazione,
infatti, sta solo a significare, alla stregua dell’art. 10, paragrafo 1, della
Convenzione, che l’esecuzione prosegue, dopo il trasferimento, così come è
stabilita nella sentenza di condanna (salva l’eventualità dell’adattamento,
previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo 10), a differenza di quanto
accade con il sistema della conversione della condanna, il quale comporta la
sostituzione di una condanna all’altra, nel rispetto degli accertamenti
contenuti nella prima sentenza e della natura della pena con essa disposta,
secondo l’art. 11 della Convenzione. E lo stesso art. 10, paragrafo 1, postula
il mantenimento della natura e della durata della pena, ma né l'una né l'altra,
evidentemente, sono intaccate dal mero differimento della sua esecuzione.
2.4.
– Infine, il Presidente del Consiglio – subordinatamente al mancato
accoglimento delle precedenti eccezioni di inammissibilità - concorda con la
parte privata nel ritenere che non spetti alla Corte costituzionale, ma spetti
se mai al giudice ordinario, la valutazione circa la conformità all’ordinamento
italiano dell’accordo tra i Governi degli Stati Uniti e dell’Italia, un accordo
che sarebbe privo di natura normativa e, comunque, di forza di legge.
E’
sufficiente peraltro osservare in contrario che la questione di
costituzionalità, per quanto dalla sua soluzione possano derivare conseguenze
circa la valutazione della legittimità dell’accordo, non riguarda direttamente l'accordo
stesso ma la legge che ha dato esecuzione alla Convenzione, contenente una
norma in base alla quale, secondo la prospettazione del rimettente, l'accordo
sarebbe stato stipulato dalle autorità di governo dei due Paesi.
3.
– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio
1988, n. 334 – ammissibile per le ragioni sopra indicate – è peraltro
infondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1.
– L’orientamento di apertura dell’ordinamento italiano nei confronti sia delle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme
internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne
l’identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione.
Ciò
vale perfino nei casi in cui la Costituzione stessa offre all’adattamento al
diritto internazionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme
introdotte nell’ordinamento italiano un particolare valore giuridico. I
«principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale» e i «diritti
inalienabili della persona» costituiscono infatti limite all’ingresso tanto
delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento
giuridico italiano «si conforma» secondo l’art. 10, primo comma, della
Costituzione (sentenza n. 48 del 1979); quanto delle norme contenute in
trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati
dall’art. 11 della Costituzione o derivanti da tali organizzazioni (sentenze
nn. 183 del 1973; 176 del 1981; 170 del 1984; 232 del 1989 e 168 del 1991). E
anche le norme bilaterali con le quali lo Stato e la Chiesa cattolica regolano
i loro rapporti, secondo l’art. 7, secondo comma, della Costituzione,
incontrano, quali ostacoli al loro ingresso nell’ordinamento italiano, i
«principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato» (sentenze nn. 30
e 31 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175 del 1973; 16 del 1978; 16 e 18 del 1982).
Le norme di diritto internazionale pattizio prive di un particolare fondamento
costituzionale assumono invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito
loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione (sentenze nn. 32 del 1999; 288
del 1997; 323 del 1989). Quando tale esecuzione è disposta con legge, il limite
costituzionale vale nella sua interezza, alla stessa stregua di quanto accade
con riguardo a ogni altra legge. Sottoponendo a controllo di costituzionalità
la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla
Costituzione di quest'ultimo (ad esempio, sentenze nn. 183 del 1994; 446 del
1990; 20 del 1966) e addivenire eventualmente alla dichiarazione
d’incostituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa immetta, e nella
parte in cui immette, nell’ordinamento norme incompatibili con la Costituzione
(sentenze nn. 128 del 1987; 210 del 1986).
Non è però
questo l’esito del controllo cui si deve pervenire nel caso in esame.
3.2. – Il
Tribunale rimettente, nel sollevare la questione di costituzionalità, ritiene
che la norma legislativa impugnata, dando «piena ed intera esecuzione» alla
Convenzione, ammetta o non escluda che il Governo italiano – in applicazione
dell’art. 3, paragrafo 1, lettera f),
della Convenzione - possa pattuire con il Governo di altro Stato, firmatario
della Convenzione, condizioni personali speciali di esecuzione della pena
detentiva, da applicarsi a opera dell’autorità giudiziaria nei confronti della
persona detenuta trasferita, con preferenza non solo rispetto alle norme
legislative ma anche rispetto a quelle costituzionali, in materia di diritti
dei detenuti.
Queste
proposizioni, tuttavia, prima ancora che alla stregua della Costituzione non si
giustificano alla stregua delle norme della Convenzione e della legge che a
essa ha dato esecuzione.
Le
conseguenze del trasferimento sull’esecuzione della condanna trovano la loro
disciplina negli artt. da 9 a 15 della Convenzione e nulla vi si dice circa la
possibilità che i Governi abbiano di concordare, per singoli condannati, regole
di esecuzione speciali che costituiscano eccezioni rispetto all'ordinamento
dello Stato di esecuzione.
Al
contrario, l’art. 9, in tema di conseguenze del trasferimento nello Stato di
esecuzione, al paragrafo 3, stabilisce espressamente e in generale - con
riferimento tanto al sistema della continuazione
dell’esecuzione (sistema prescelto dall’Italia) quanto a quello della conversione della condanna - che «l’exécution de la condamnation est régie
par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre
toutes les décisions appropriées». D’altro canto, le Osservazioni intese a facilitare una risoluzione amichevole delle
difficoltà insorte fra l’Italia e gli Stati Uniti concernenti l’applicazione
della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, formulate dal
Comitato per i problemi criminali del Consiglio d’Europa (Strasburgo, sessione 8-12 giugno 1998), in riferimento,
precisamente, al caso che ha dato origine al presente giudizio, hanno
riconosciuto che, in base alla Convenzione, «se lo Stato di condanna può
sollecitare informazioni allo Stato di esecuzione sui differenti modi in cui la
persona, se trasferita, potrebbe essere trattata secondo le leggi e le
procedure dello Stato di esecuzione, lo Stato di condanna non è certamente
legittimato a chiedere garanzie vincolanti in proposito» e quindi, tanto meno,
garanzie circa eccezioni a tali leggi e procedure.
L’art.
10, inoltre, in riferimento al caso della continuazione
dell’esecuzione, dopo aver stabilito, al paragrafo 1, che lo Stato di
esecuzione «est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles
qu’elles résultent de la condamnation», regola poi, al paragrafo 2, il caso
dell'adattamento quando vi sia incompatibilità di natura giuridica o durata
della sanzione rispetto alla legislazione dello Stato di esecuzione o quando
tale legislazione l'esiga. In questa ipotesi, lo Stato di esecuzione è
abilitato ad adattare, tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, la
sanzione (il cui concetto evidentemente abbraccia la condizione giuridica
globale del condannato, costituita dalle situazioni soggettive che determinano
il suo status di persona assoggettata
all'esecuzione della pena) alla pena o misura previste dalla propria legge per
reati della stessa natura . La pena e la misura adattate devono corrispondere
«autant que possible» a quella inflitta con la condanna da eseguirsi.
La
Convenzione è dunque univoca nel riferire l’esecuzione della pena al regime
giuridico vigente nello Stato di esecuzione e ad assoggettarla alle misure
concrete che questo prevede come appropriate. Essa inoltre vincola lo Stato di
esecuzione (nel caso della continuazione)
alla natura e alla durata della sanzione, come stabilite dallo Stato di
condanna, ma – in caso di disomogeneità tra gli ordinamenti - promuove la
corrispondenza, per quanto possibile, tra le sanzioni, quali pronunciate e
quali da eseguire, dando la preminenza a quanto è richiesto dall'ordinamento
dello Stato di esecuzione.
Nello
spirito della Convenzione, lo Stato di condanna, dunque, può potestativamente
prestare o negare il suo consenso al trasferimento del condannato, quando
ritenga che il regime legale dell’esecuzione penale nel potenziale Paese di
esecuzione, rispettivamente, sia o non sia sostanzialmente equivalente a quello
previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie
determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i caratteri di
tale regime nello Stato di esecuzione (nella specie, tale conoscenza, oltre che
attraverso informazioni offerte dal Ministero della giustizia, è stata
garantita dal Comitato per i problemi criminali del Consiglio d’Europa, con
analitiche prospettazioni nelle già menzionate Osservazioni). Lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato
alla natura giuridica e alla durata della sanzione quale è prevista
nell'ordinamento dello Stato di condanna, ma non al di là del limite superato
il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento, essendo
possibile, per evitare tale conseguenza, operare l'adattamento che la
salvaguardia di quest'ultimo rende strettamente necessario. Ciò che chiaramente
è escluso dalla Convenzione - e la ragione di tale esclusione, alla luce dei
principi dello Stato di diritto, non necessita di spiegazioni - è l’eventualità
che il soggetto trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di
esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che
lo riguardano come detenuto.
3.3.
– In questo contesto si colloca l’art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale prevede,
affinché il detenuto possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza, che
«l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur
ce transfèrement»; una disposizione che, anche secondo l’interpretazione che ne
dà il Rapport explicatif relatif à la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 1983, § 25), non fa che confermare il principio-base
della Convenzione, vale a dire che il trasferimento non è obbligatorio ma
necessita dell’accordo degli Stati interessati.
Il
Tribunale rimettente, tuttavia – così come la Corte d’appello nel provvedimento
di riconoscimento delle sentenze statunitensi di condanna -, ha ritenuto che
tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro
particolari condizioni relativamente al trasferimento: come possono mettersi
d’accordo o possono non mettersi d’accordo, infatti, potrebbero altresì
mettersi d’accordo a certe condizioni. In ogni caso però, ammessa questa
interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di
esecuzione della pena deve essere accordato al sistema generale della
Convenzione in cui viene a inserirsi, sistema risultante, in particolare, dai
già esaminati artt. 9 e 10 i quali, per quanto detto, fanno salvo l'ordinamento
giuridico dello Stato di esecuzione e, in primo luogo, evidentemente, i suoi
principi e le sue regole costituzionali.
Pertanto,
l’art. 3, paragrafo 1, lettera f),
non può essere interpretato nel senso ipotizzato dal rimettente nel sollevare
la questione di legittimità costituzionale.
Per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25,
secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 marzo 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 22 marzo 2001.