Sentenza n.128 del 1987

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SENTENZA N. 128

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984 n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983) e della legge 9 ottobre 1974 n. 632 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sciacca Antonino, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima s.s. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; 

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 26 novembre 1984, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225, in relazione agli artt. 31 e 27, terzo co., Cost., nella parte in cui, ratificando il relativo trattato, ammette l'estradizione del minore verso gli Stati Uniti, anche per gli Stati nei quali la condizione minorile non é tutelata come nel sistema italiano. Questa Corte, con sentenza n. 220 del 1985 dichiarava inammissibile la questione stessa ritenendo che il quesito fosse astratto e che la Corte di Cassazione, agli effetti della rilevanza, non avesse preso in esame la disciplina del processo penale minorile nello Stato di New York né la situazione anche di diritto sostanziale ivi riservata ai minorenni, dato che l'estradizione veniva richiesta per lo Stato predetto.

2. - Con ordinanza 22 novembre 1985 la Corte di Cassazione risollevava la questione di legittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225, ratificatrice del detto trattato di estradizione Italia-U.S.A. investendo questa volta anche la legge 9 ottobre 1974, n. 632 che ratificava il precedente trattato Italia-U.S.A. firmato a Roma il 18 gennaio 1973; il tutto sempre in relazione agli artt. 31 e 27, terzo co. Cost., e nella parte in cui tali trattati consentono l'estradizione del minore anche in quegli Stati della Confederazione nei quali la minore età é diversamente fissata o diversamente tutelata dal sistema italiano.

Al riguardo, la Corte di Cassazione faceva questa volta riferimento ad un documento contenuto nel fascicolo degli atti processuali allegati, che dichiarava di considerare probante alla stregua di una pubblicazione scientifica o di una raccolta commentata di leggi e responsi giurisprudenziali; si tratta precisamente della relazione del District Attorney della Contea di Qeens della città e Stato di New York, autenticata dal Segretario di Stato.

Da tale relazione risulta come nell'ordinamento di quello Stato il trattamento dei minori trovi una sua collocazione particolare non già in sede di cognizione sebbene in sede di applicazione della pena e delle misure alternative, in fase, cioè, di esecuzione.

Dal che discenderebbe la prima divergenza dal sistema italiano nella evidente inscindibile correlazione sostanziale e processuale, posto che il problema del giudizio sul minore non é soltanto di indulgenza o di metodo di recupero sociale, ma di imputabilità.

Nel sistema italiano la condizione del minore é prima di tutto un interrogativo intorno alla sua capacità d'intendere e di volere e quindi sulla sua idoneità ad essere soggetto attivo e responsabile del rapporto processuale e destinatario utile d'un monito punitivo.

Rinunziare a questo principio della "non presunzione" d'imputabilità (il quale si contrappone alla presunzione inversa, che sussiste per l'imputato maggiorenne, del quale la carenza di capacità d'intendere e di volere va dimostrata con riferimento a cause eccezionali e singolari) significherebbe, per uno Stato che abbia fra i suoi cardini costituzionali la tutela dell'età del minore, una grave lesione della sua sovranità statutaria.

La seconda notevole differenza fra il sistema dello Stato confederato e quello italiano, starebbe nell'ambivalenza della condizione psichica del minore; fra i sedici e i diciannove anni nello Stato di New York si é minori per i reati minori, ma si é adulti per i reati di sangue e violenza e per quelli commessi con armi o attinenti alle armi. Il che rappresenterebbe una vulnerazione del principio proprio del sistema italiano, secondo il quale la capacità d'intendere e di volere é un tutto inscindibile che attiene alle strutture psichiche del soggetto e che non si atteggia in modo variabile secondo la gravità dei fatti.

3 - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. É intervenuto, ma fuori termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. - La Corte di Cassazione ripropone correttamente il quesito di cui alla precedente ordinanza. L'attuale provvedimento, infatti, fa ora riferimento alle disposizioni che regolano nello Stato di New York il trattamento processuale del minore che delinque, richiamando la relazione del District Attorney allegata al fascicolo d'ufficio, e ne mette in luce gli aspetti che ritiene incompatibili con i principi della nostra Costituzione. Del resto, le disposizioni della legge processuale statale, che il District Attorney commenta, sono poi riportate nello stesso fascicolo con l'attestazione di autentica del Senato degli Stati Uniti, talché il riferimento poteva essere operato direttamente ad esse.

Con l'attuale ordinanza, poi, la Corte rimettente, oltre al Trattato di estradizione in vigore, impugna altresì la l. 9 ottobre 1974, n. 632 che ratificava il precedente Trattato Italia-U.S.A. firmato a Roma il 18 gennaio 1973.

Solo ora é, perciò, possibile procedere al giudizio di merito, non potendo avere nessuna rilevanza che gli aspetti di diritto comparato, che l'ordinanza mette adesso perspicuamente in luce, già figurassero, benché non richiamati, negli atti del procedimento di estradizione. Questa Corte ha più volte ribadito che gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto della motivazione dell'ordinanza stessa, e non possono essere indicati nemmeno per relationem. Mentre la precedente ordinanza non li aveva né richiamati né discussi, limitando la motivazione a dissertare, in polemica con il Procuratore Generale, sul valore programmatico dell'art. 31 Cost.

2. - La questione, così come ora prospettata, é fondata. Nessun problema per quanto é genericamente previsto in ordine all'età: lo Sciacca, interessato alla procedura di estradizione, aveva anni sedici e mesi dieci al momento della commissione dei fatti, e perciò é considerato minore, così come sarebbe stato nel nostro ordinamento. Deve, anzi, rilevarsi che, quanto all'età, l'imputato é avvantaggiato, dato che, per il titolo U, art.720- 10 n.1, del codice processuale penale dello Stato in parola, l'imputabilità diminuita ha inizio con il sedicesimo anno, anziché con il quattordicesimo (art. 98 cod. pen. it.), e perdura fino ai diciannove anni non compiuti, mentre nel nostro ordinamento si ferma al diciottesimo anno (art. 98 cit.).

Tuttavia, nello Stato di New York non tutti i minori che delinquono hanno diritto ad essere considerati delinquenti minorili (art. 720-10 cit., n. 2). Se la condanna riguarda un delitto di categoria A-1 o A-2, il minore perde tale diritto e viene trattato come adulto. Si parla di condanna perché il trattamento particolare per i minori ha inizio soltanto in fase esecutiva, dove la condanna inflitta al minore viene sostituita da un cd. "accertamento applicabile al delinquente minorile".

Ciò significa, in altri termini, che la fase del giudizio é comune tanto ad adulti quanto a minori, e che l'imputabilità é presunta per entrambi. Soltanto dopo la sentenza di condanna, se il minore ultrasedicenne ed infradiciannovenne non risulterà avere commesso uno dei reati delle più gravi categorie, sarà ammesso al trattamento particolare e la condanna verrà sostituita dal predetto "accertamento applicabile al delinquente minorile".

Antony Sciacca é accusato, fra l'altro, di due omicidi di secondo grado che, ai sensi dell'art. 125-25, sono delitti di categoria A-1. Non solo, ma fra le plurime imputazioni che la giuria gli ha mosso nel capo d'accusa, vi sono anche quelle di "rapina di primo grado" (due capi), "tentata rapina di primo grado" (due capi), e "possesso illecito di arma, di secondo grado": reati tutti rientranti nella categoria dei così detti "delitti a mano armata", i quali pure, indipendentemente dall'omicidio di secondo grado, privano il minore del trattamento di delinquente minorile (articolo 720-10, comma 2, par. a), sub par. ii), dir. proc. pen. Stato di New York).

Solo nel caso in cui il minore, commettendo i reati assieme ad altri, avesse avuto nei fatti minima partecipazione, potrebbe ugualmente godere del particolare trattamento nonostante la gravità dei reati. Ma lo Sciacca risulta dall'imputazione essere proprio l'autore dello sparo che cagionò la morte, e non é quindi prevedibile che la sua partecipazione venga considerata di secondaria importanza: tanto asserisce, del resto, nella sua relazione lo stesso District Attorney.

La conseguenza della esposta situazione giuridica é ormai manifesta.

Lo Sciacca non godrebbe di alcuna particolare tutela nello Stato di New York a causa della sua minore età. Egli verrebbe giudicato dagli organi giudiziari ordinari come se fosse adulto, e la sua imputabilità verrebbe presunta senza alcun previo accertamento. Nella successiva fase esecutiva non avrà la speciale procedura e il particolare trattamento penitenziario previsto per i minori, ma sarà associato agli ordinari e severi Istituti di pena propri dei delinquenti adulti.

3. - Quanto sopra non può essere ritenuto compatibile con i principi che regolano nella Costituzione della nostra Repubblica la tutela della gioventù. Già il fatto che l'infradiciottenne ultrasedicenne venga considerato imputabile tout court rappresenta una grave deroga al nostro ordinamento, tale da incidere addirittura sopra più generali guarentigie costituzionali rispetto a quelle proprie dei minori. L'art. 98, primo co., cod. pen. esclude l'imputabilità del minore degli anni diciotto, se prima non si dimostri che é capace d'intendere e di volere. Nello Stato di New York, invece, la presunzione d'imputabilità espone il minore al rischio di subire processo e condanna penale nonostante l'incapacità d'intendere e di volere: il che significa che, nei casi più gravi, essendo privato dell'accertamento applicabile nel caso di delinquenza minorile, sarà soggetto altresì all'espiazione della pena negli Istituti penitenziari, nonostante possa non essersi reso conto di quanto commetteva, o non avere avuto sufficiente volontà per resistere agli impulsi criminogeni, e perciò nemmeno capacità psichica per recepire il contenuto rieducativo della pena.

Appare evidente che tutto questo, prima che nei riguardi dell'art. 31, mostra incompatibilità ancora più radicale e ancora più a monte, e cioè in relazione ai commi primo e terzo dell'art. 27 Cost.

Deve escludersi, infatti, la personalità della responsabilità penale, sancita dal primo comma dell'art. 27 Cost., in chi non abbia capacità d'intendere e di volere. Parte della dottrina penalistica (peraltro, non più prevalente) nutre ancora dubbi che il principio citato presupponga anche la colpevolezza (ma non invece, chi ritiene che, nonostante la diversa collocazione nel codice penale, sussista uno stretto rapporto fra imputabilità e colpevolezza): certamente, però, nessuno dubita che la personalità della responsabilità penale postuli la capacità d'intendere e di volere quel certo comportamento cui é collegata l'offesa. Anche la cosiddetta "responsabilità oggettiva", infatti, tuttora contemplata dal codice penale sostanziale vigente, presuppone alla base quanto meno la coscienza e volontà degli atti da cui scaturisce l'evento-contenuto del reato.

Né la pena può "tendere alla rieducazione del condannato", come esige il terzo comma dello stesso articolo, se questi non é in grado d'intenderne il contenuto rieducativo, né di volere la sua stessa risocializzazione.

Basterebbe già questo, perciò, per escludere che la sorte assicurata al minore delinquente nello Stato di New York sia compatibile con i principi fondamentali della penale responsabilità e della funzione della pena contemplati dalla nostra Costituzione.

Ma questa Corte si é già ampiamente pronunziata anche circa il valore che assume l'ultimo comma dell'art. 31 Cost., per il quale la tutela dei minori si pone tra gli interessi costituzionalmente garantiti (sent. n. 25 del 1965; 16 e 17 del 1981; 222 del 1983). Già nella prima delle citate sentenze la Corte aveva rilevato che la particolare struttura della giustizia minorile "é diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni". Successivamente, poi, la Corte si é esplicitamente richiamata alla "necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante", questo essendo "l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost." (sent. n. 46 del 1978 e 222 del 1983). A tale scopo, la Corte ha indicato l'inderogabile necessità che il minore sia sottoposto al giudizio di un collegio giudicante dalla "particolare struttura composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia", e che a lui siano attribuite "le peculiari garanzie che assistono l'imputato nell'iter processuale davanti all'organo specializzato". Tanto che, per adeguare definitivamente il processo minorile alla linea dei principi costituzionali, la Corte ha ritenuta ormai carente di giustificazione la residua deroga alla competenza dei Tribunali minorili, che consentiva di processare i minori davanti ai giudici ordinari, quando alla commissione del delitto avevano partecipato maggiorenni. Conseguentemente la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale della residua parte dell'art. 9 d.l. n. 1404 del 1934.

Senza dire che la disposizione normativa dello Stato di New York che, per i delitti più gravi, non riconosce ai minorenni il diritto di trattamento processuale e sostanziale previsto per i delinquenti minori di età é in aperta contraddizione anche nei confronti dell'art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, che l'Italia ha ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881. Secondo il citato articolo la procedura penale applicabile ai minorenni dovrà tener conto, senza distinzioni, della loro età e dell'interesse a promuovere la loro rieducazione.

4. - Il trattato di estradizione 13 ottobre 1983 porta all'art. XXIV n. 3 una norma transitoria, per la quale le pratiche di estradizione in corso al momento dell'entrata in vigore del trattato restano regolate dal trattato precedente.

Il trattato attualmente vigente é entrato in vigore con lo scambio delle ratifiche: e perciò, in data sicuramente successiva all'entrata in vigore della legge di ratifica 26 maggio 1984, n. 225 che é avvenuta il giorno successivo. La procedura di estradizione concernente il minore Sciacca si é iniziata con richiesta dell'ottobre 1982, e quindi essa era già in corso quando l'attuale trattato entrava in vigore.

Ne discende che il Trattato applicabile é soltanto quello firmato a Roma il 18 gennaio 1973 fra Italia e U.S.A., ratificato dall'Italia con l. 9 ottobre 1974, n. 632: sono le norme di quest'ultimo, pertanto, che vanno esaminate sul punto, per valutarne la compatibilità con i principi sopra enunciati. Orbene, la sola norma che contempli l'estradizione dei minori é l'art. VIII, il quale dispone che, qualora la Parte richiesta ritenga che "l'estradizione sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione del minore, può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni".

Tutta la tutela del minore, contenuta nel trattato, é dunque affidata ad una "raccomandazione" dipendente dai poteri discrezionali dell'Esecutivo, e perciò soltanto eventuale: alla quale, peraltro, corrisponde pari discrezionalità della Parte richiedente, che non é obbligata a tenerne conto.

Ma, nella specie, come si é visto, la consegna del minore alla giustizia dello Stato interessato alla richiesta porrebbe il giovane al di fuori delle garanzie che a cittadini e residenti assicura la Costituzione della Repubblica italiana.

L'illegittimità costituzionale della legge di ratifica, nella parte in cui consente l'estradizione del minore anche nelle denunziate situazioni, dev'essere, perciò, dichiarata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI