SENTENZA N. 170
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695
(Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di
importazione della Repubblica Italiana), in riferimento agli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, promosso con
ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Tribunale di Genova, nel procedimento
civile vertente tra S.p.A. Granital e Amministrazione
delle Finanze dello Stato iscritta al n. 647 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
325 dell'anno 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983
il Giudice relatore
udito l'avvocato dello Stato Sergio La porta per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 il Tribunale di Genova ha,
nel corso del procedimento civile tra
All'atto della liquidazione dei diritti doganali dovuti é stato applicato
- nella misura inferiore, sopravvenuta dopo la data di accettazione
della dichiarazione - diritto di prelievo, ai sensi delle disposizioni
preliminari alla tariffa doganale, approvata con d.P.R.
n. 723/65. Successivamente, con sentenza 15 giugno
1976,
Con atto ingiuntivo del 28 aprile 1977 la dogana ha quindi intimato alla
società il pagamento di un'ulteriore somma (364.000
lire), pari alla differenza fra l'imposta che si assumeva effettivamente
dovuta, in quanto vigente, appunto, alla data di accettazione della
dichiarazione e l'imposta invece vigente alla data dell'istanza diretta ad
ottenere l'applicazione del dazio più favorevole, liquidato all'atto dello sdoganamento.
La società importatrice si opponeva a tale atto ingiuntivo, deducendo
innanzi al giudice a quo la nullità dell'ingiunzione, perché priva
delle firme dei competenti funzionari doganali; la non applicabilità alla
specie della suddetta sentenza della CGCE, in quanto contrastante con i criteri
stabiliti dalla Commissione CEE, con le circolari ministeriali trasmesse alle
dogane dal 63 al 72, nonché con i precedenti giurisprudenziali delle corti
italiane. La società opponente asseriva altresì che la riliquidazione
avrebbe posto a carico dell'importatore un onere supplementare senza
possibilità di rivalsa sugli acquirenti; e deduceva ancora l'avvenuta riliquidazione del tributo dopo il decorso del semestre,
previsto dall'art. 74 del T.U. n. 43 del 1973 per la revisione
dell'accertamento doganale.
Nelle more del giudizio davanti al Tribunale, é entrato
in vigore il d.P.R. n. 695/78. L'art. 1 n. 3 di detto atto legislativo é dettato in sostituzione
dell'art. 6 punto 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale (d.P.R. n. 723/65); infatti, esso prevede che, qualora
intervenga una variazione del dazio dopo che sia stata accettata la relativa
dichiarazione di importazione, l'interessato può
chiedere l'applicazione del dazio più favorevole. Occorre, tuttavia, a questo
riguardo, che la merce non sia ancora lasciata alla
libera disponibilità dell'importatore. Dall'agevolazione così prevista sono
eccettuati i prelievi agricoli.
Infine, l'art. 3 del d.P.R. n. 695/78 statuisce
che la norma di cui al punto 2 art. 6 delle disposizioni preliminari, come
modificate dall'art. 1 del medesimo decreto n. 695, abbia
effetto a partire dall'11 settembre 1976. Tale data é
precisamente quella in cui é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità la sentenza interpretativa resa dalla CGCE (sopra richiamata e
resa in causa 113/75).
Secondo il giudice a quo, é questo ius
superveniens a dover essere applicato alla
controversia pendente; la nuova normativa (d.P.R. n.
695/78) ritiene il Tribunale, esclude la possibilità di applicare il dazio più
favorevole ad importazioni di prodotti agricoli sottoposti al regime dei
prelievi comunitari, dovendosi qui unicamente aver riguardo all'imposta in
vigore nel giorno di accettazione della dichiarazione
doganale.
Le vigenti disposizioni del diritto interno imporrebbero dunque
all'interprete di applicare alla specie l'agevolazione preclusa dai citati
regolamenti della CEE. La richiesta declaratoria di incostituzionalità
avrebbe per contro l'evidente effetto di assicurare la prevalenza della norma
comunitaria anche con riguardo al periodo di tempo in cui, nel caso all'esame
del Tribunale di Genova, risultano effettuate le importazioni soggette a
prelievo.
La rilevanza della questione, così prospettata, non sarebbe scalfita
dalla possibilità che l'opposizione sia nel giudizio
di merito accolta sulla base di altri e assorbenti motivi dedotti nella
domanda. Tali motivi si assumono, infatti ictu oculi infondati. Ad avviso
del Tribunale di Genova, non sussiste, anzitutto, la nullità dell'ingiunzione
per mancanza delle firme dovute, giacché il difetto fatto valere dall'opponente
si riscontra solo nella copia notificata al contribuente, mentre la normativa
in materia espressamente prevede che l'ingiunzione possa essere notificata al
contribuente in copia autentica e non in originale. Né
può poi configurarsi alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine di
sei mesi prescritti dall'art. 74 del T.U. n. 43/73, dal
momento che, trattandosi nel caso in esame di "errore nella
misura", opererebbe il termine quinquennale di prescrizione stabilita
nell'art. 84 del suddetto Testo Unico.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa é, in
sostanza, argomentata in questi termini: i regolamenti comunitari sono ex art.
189 del Trattato di Roma immediatamente e direttamente applicabili
nell'ordinamento statale; l'emanazione di norme interne riproduttive di quelle
emesse dagli organi comunitari offende, oltre che tale precetto, l'art. 177 del
Trattato, perché implica che la disciplina di materia riservata alla competenza
della Comunità sia sottratta alla cognizione della Corte del Lussemburgo:
spetta invero, Si soggiunge, esclusivamente a detto organo interpretare il
Trattato e il diritto comunitario, con il risultato che le pronunzie da esso rese ex art. 177 del Trattato vincolano indistintamente
tutti i giudici nazionali; l'art. 17 dei regolamenti CEE nn.
19/62 e 120/67 dispongono, secondo l'interpretazione datane dalla Corte della
Comunità, che il diritto di prelievo é quello in vigore nel giorno di importazione, e cioé del giorno
in cui la dichiarazione di importazione é accettata dagli organi doganali; la
normativa interna detta, dal canto suo, altra e divergente disciplina della
specie, dalla quale risulta, implicitamente ma inequivocabilmente, che - quando
sia sopravvenuto il dazio più favorevole - va riscosso un prelievo diverso da
quello vigente dal giorno dell'accettazione. I criteri, rispettivamente accolti
dal diritto comunitario e da quello nazionale, sarebbero dunque palesemente
incompatibili; e d'altra parte, osserva il giudice a quo, il conflitto che così
si prospetta non potrebbe essere composto in sede interpretativa, con
l'assumere che la censurata disposizione del legislatore nazionale opera in
conformità del diritto comunitario, appunto in quanto é fatta retroagire dalla data in cui la pronunzia interpretativa
della Corte del Lussemburgo é venuta ad incidere sul regime cui i prelievi
vanno assoggettati. L'interpretazione adottata da detta Corte - precisa il
giudice a quo - non può infatti spiegare effetti ex nunc: la natura propria della funzione interpretativa - sia
autentica sia giurisdizionale - ed il caratteristico sistema del procedimento
regolato dall'art. 177 del Trattato esigono, si afferma, l'efficacia
retroattiva della pronunzia del giudice comunitario, indispensabile perché la
questione pregiudiziale rilevi ai fini della decisione rimessa al giudice
interno, che ha promosso il procedimento innanzi ai giudici del Lussemburgo.
2. - Nel presente giudizio di costituzionalità, si é costituito il
Presidente del Consiglio. L'Avvocatura dello Stato deduce che le norme
denunziate, nel rendere operante l'applicazione della normativa comunitaria a partire dall'11 settembre 1976, contrastano con il
principio della diretta ed immediata applicazione della normativa medesima solo
in apparenza. In effetti, però, il legislatore delegato (che ha approvato il d.P.R. n. 695/78) non avrebbe inteso violare tale
principio, bensì si sarebbe adeguato ad altro principio dell'ordinamento
comunitario, secondo cui la violazione di un obbligo non comporta comunque e necessariamente l'obbligo di adempimento, ed
avrebbe su questa base attribuito rilevanza al periodo intercorso fra l'entrata
in vigore della norma comunitaria e la data in cui questa é stata interpretata
dalla Corte del Lussemburgo.
L'Avvocatura non nega, per parte sua, che dall'applicazione di tale
ultimo principio possano derivare inconvenienti. Di
questi possibili riflessi la difesa dello Stato italiano ha anzi segnalato la
rilevanza in giudizio avanti
In questa prospettiva la retroazione della norma comunitaria, che dovrebbe
automaticamente discendere dalla sua prevalenza nei confronti delle confliggenti statuizioni del legislatore nazionale,
incontra allora un limite, imposto dal principio, in virtù del quale la
produzione normativa derivata dal Trattato riceve applicazione nei paesi
membri, anche sul piano temporale, in stretta e razionale conformità degli
scopi da essa istituzionalmente perseguiti. Di guisa
che - conclude l'Avvocatura - cessante ratione cessat età ipsa lex.
L'applicazione di un simile principio non sarebbe, tuttavia, altrettanto
evidente nel caso di specie. L'Avvocatura, più precisamente, ritiene che il
recupero, da parte dell'amministrazione, di somme non liquidate o riscosse, mentre avrebbero dovuto esserlo in conformità
della corretta interpretazione della normativa comunitaria, sia in definitiva
giustificata, se si riflette che la mancata percezione del prelievo é qui
dovuta ad errore dell'amministrazione, e che la successiva pretesa ed
acquisizione delle somme dovute non confligge,
d'altra parte, con alcuna finalità del Trattato, alla quale la normazione
comunitaria debba conformarsi. Con tutto ciò, la
difesa del Presidente del Consiglio non giunge ad affermare che l'opposta
soluzione sia necessariamente priva di fondamento: invero, potrebbero ravvisarsi
serie ed apprezzabili ragioni per escludere il recupero là dove esso dovesse
seguire dopo molto tempo l'originaria riscossione del prelievo, giacché in
questo caso si avrebbe un evidente ed irreversibile pregiudizio degli operatori
interessati, esposti peraltro al rischio di ingiustificate discriminazioni, per
via delle eventuali divergenze fra i regimi in questa materia adottati dai
legislatori degli Stati membri.
Nella specie, spetta a questa Corte verificare se la norma nazionale
denunziata sancisca un criterio compatibile con le esigenze e, prima di tutto,
con l'immediata applicabilità del diritto comunitario. Si tratta dunque di
stabilire se l'applicazione della normativa comunitaria possa nel presente caso
decorrere solo dal momento in cui, con la pronunzia interpretativa della Corte
Comunitaria é intervenuta la competente individuazione
dei profili di contrasto fra tale normativa e le disposizioni del diritto
interno. La questione che si connette, nel senso ora precisato con
l'interpretazione della normativa comunitaria, é stata, ricorda l'Avvocatura,
già rimessa alla Corte di giustizia della Comunità europea, nella causa
discussa all'udienza del 25 ottobre 1979, per la quale il governo italiano ha
presentato una memoria allegata in copia nel presente giudizio, che integra e
sviluppa le deduzioni sopra esposte.
3. - La parte privata si é costituita nel
presente giudizio fuori termine. Del suo atto non si può quindi tener conto.
4. - In una memoria aggiuntiva pervenuta in prossimità dell'udienza
l'Avvocatura dello Stato richiama anzitutto altre due ordinanze delle Corti di Appello di Venezia e di Bologna che sollevano questioni
analoghe alla presente.
In relazione al presente giudizio l'Avvocatura
fa riferimento alla sentenza CGCE del 1976 e alla sentenza 29 gennaio 1979 n.
639 della Cassazione concernente l'interpretazione dell'art. 6 n. 2 del d.P.R. 26 aprile 1965, n. 723.
La difesa del Presidente del Consiglio osserva inoltre che prima
dell'entrata in vigore del d.P.R. del 1978
Dopo l'entrata in vigore del detto decreto,
L'Avvocatura rileva poi che il 1 luglio 1980 é entrato in vigore il
regolamento CEE 24 luglio 1979 n. 1697 relativo al recupero a posteriori dei
dazi (di importazione e di esportazione) non
corrisposti dal debitore per le merci dichiarate, quando il regime doganale
comportasse invece l'obbligo di effettuare il pagamento.
In seguito ad un nuovo rinvio pregiudiziale, disposto con due ordinanze
della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1980,
Tale interpretazione - peraltro ribadita dalla Corte di Cassazione in
altre pronunzie del corrente anno - renderebbe infine irrilevante e comunque infondata la questione.
5. - Nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il giudice
Considerato in diritto
1. - La presente controversia trae origine, come si spiega in narrativa,
dal giudizio promosso dal Tribunale di Genova, che censura, in
riferimento all'art. 11 Cost., l'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ("Modificazioni alle
disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della
Repubblica italiana"), così testualmente formulato: "La norma di cui
al punto 2, secondo comma, dell'art. 6, delle disposizioni preliminari della
tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale
risulta modificata con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11
settembre 1976". La statuizione, della quale vengono in questi termini
individuati gli effetti temporali, é quella che eccettua i prelievi agricoli e
le altre imposizioni previste ai sensi dell'art. 235 del Trattato istitutivo
della CEE dall'agevolazione concessa agli importatori, in virtù di altra previsione dello stesso decreto, dettata in
sostituzione del punto 2, art. 6 delle anzidette disposizioni preliminari. Tale agevolazione é contemplata là dove si dispone che quando
"dopo la data indicata nel precedente punto" - e cioé
la data in cui la dichiarazione d'importazione é accettata dalla dogana -
"interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere
l'applicazione del dazio più favorevole purché la merce non sia lasciata alla
libera disponibilità dell'importatore stesso. La domanda deve contenere
l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta".
La disciplina in esame confliggerebbe con le
prescrizioni del diritto comunitario per le seguenti considerazioni:
A) Il giudice a quo rileva, in primo luogo, che i regolamenti nn. 19/62 e 120/67 adottati dal Consiglio della CEE nel
settore, qui considerato, dei cereali, contengono l'uno e l'altro,
rispettivamente all'art. 17.1 e 15.1, un'apposita ed
espressa disposizione, in forza della quale va riscosso il prelievo in vigore
nel giorno dell'importazione.
B) Ciò posto, il d.P.R. n. 695/78 é censurato,
per aver da un canto introdotto nell'ordinamento interno il criterio sancito
nella normativa comunitaria, e dall'altro congegnato gli effetti temporali
della statuizione all'uopo emessa in modo che, per quanto qui interessa, il
caso di specie non ricade nella relativa sfera di applicazione.
Più precisamente, la norma che eccettua il prelievo agricolo dal regime del
dazio più favorevole non può, ad avviso del giudice remittente, operare prima della data dell'11 settembre
1976, testualmente indicata dal legislatore come termine iniziale
dell'efficacia della medesima. Si tratta, peraltro, della data di pubblicazione
della suddetta sentenza interpretativa della Corte del
Lussemburgo, che stabilisce quale, ai fini della determinazione del prelievo,
sia il giorno dell'importazione. Così disponendo, la norma censurata avrebbe
l'implicita ma inequivoca conseguenza di
disattendere, con riguardo alle fattispecie insorte anteriormente
all'11 settembre 1976, il precetto secondo cui il prelievo é necessariamente
quello del giorno dell'importazione. Tale conclusione varrebbe per il giudizio
demandato al Tribunale di Genova, in cui l'importazione soggetta a prelievo
risale al 1972. Si assume di conseguenza che la disciplina dedotta in
controversia contraddica:
a) il principio della efficacia immediata dei
regolamenti emessi dagli organi della CEE, consacrato nell'art. 189 del
Trattato di Roma, dal momento che secondo la giurisprudenza di questa Corte
qualsiasi trasformazione o ricezione del diritto comunitario nel diritto
interno, ancorché operata mediante norme di carattere meramente riproduttivo,
risulterebbe incompatibile con l'automatica applicabilità della produzione
giuridica derivata dal Trattato, e ne sottrarrebbe indebitamente
l'interpretazione alla Corte del Lussemburgo, alla quale spetta, ex art. 177
del Trattato, la cognizione delle questioni pregiudiziali interpretative,
necessaria e fondamentale garanzia dell'applicazione uniforme del diritto
comunitario in tutti gli Stati membri;
b) l'art. 177 del Trattato, il cui disposto si assume leso anche sotto il
riflesso che la norma censurata confligge con il
regolamento comunitario come interpretato dalla Corte del Lussemburgo, e così
incide sul vincolo scaturente da tale pronunzia per qualsiasi giudice
nazionale. Il giudice a quo ritiene, infatti, che l'interpretazione resa dalla
Corte di giustizia non possa spiegare effetti solo ex nunc,
ma debba anche riguardare le importazioni anteriormente
effettuate, di cui, appunto, si tratta nella causa di merito. Secondo il
Tribunale di Genova, lo stesso congegno dell'art. 177 del Trattato esige che la
sentenza interpretativa pronunziata dal giudice comunitario abbia a retroagire. Diversamente, non potrebbe risultare
da tale pronunzia il regolamento del caso, in cui il giudice nazionale ha
sollevato questione pregiudiziale in ordine all'interpretazione del diritto
comunitario.
La violazione dell'art. 11 Cost. é, quindi, argomentata
in base all'asserita incompatibilità fra prescrizione comunitaria e legge
nazionale, e alla conseguente inosservanza dei principi stabiliti negli artt. 177 e 189 del Trattato di Roma.
2. - La questione, va subito precisato, é sollevata sull'assunto che, in
conformità dell'attuale giurisprudenza, le disposizioni di legge contrarie al
regolamento comunitario non possono considerarsi nulle od inefficaci, ma sono
costituzionalmente illegittime, e vanno in quanto tali denunziate in questa
sede, per violazione dell'art. 11 Cost.
3. - L'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e
diritto interno, oggetto di varie pronunzie rese in precedenza da questo
Collegio, é venuto evolvendosi, ed é ormai ordinato sul principio secondo cui
il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti
statuizioni del legislatore interno. Questo risultato viene, peraltro,
in considerazione sotto vario riguardo. In primo luogo, sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge
interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo
normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle
prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che
garantisce l'osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato (sentenze nn. 176, 177/81).
Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la
norma interna e quella comunitaria, é quest'ultima,
in ogni caso, a prevalere. Tale criterio opera, tuttavia, diversamente,
secondo che il regolamento segua o preceda nel tempo
la disposizione della legge statale. Nel primo caso, la norma
interna deve ritenersi caducata per effetto della
successiva e contraria statuizione del regolamento comunitario, la quale andrà
necessariamente applicata dal giudice nazionale. Tale effetto caducatorio, com'è stato avvertito nelle più recenti
pronunzie di questa Corte, é altresì retroattivo,
quando la norma comunitaria confermi la disciplina già dettata - riguardo al
medesimo oggetto, e prima dell'entrata in vigore della confliggente
norma nazionale - dagli organi della CEE. In questa evenienza,
le norme interne si ritengono, dunque, caducate sin
dal momento al quale risale la loro incompatibilità con le precedenti
statuizioni della Comunità, che il nuovo regolamento ha richiamato. Diversa é la sistemazione data fin qui in giurisprudenza
all'ipotesi in cui la disposizione della legge interna confligga
con la previgente normativa comunitaria. É
stato invero ritenuto che, per il fatto di contrastare tale normativa, o anche
di derogarne o di riprodurne il contenuto, la norma interna risulti aver offeso
l'art. 11 Cost. e possa in conseguenza esser rimossa solo mediante
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La soluzione testé descritta é stata delineata
in altro giudizio (cfr. sentenza
n. 232/75) ed in sostanza così giustificata: il trasferimento dei poteri
alla Comunità non implica, nella materia a questa devoluta, la radicale
privazione della sovranità statuale; perciò si é in quell'occasione
anche detto che il giudice nazionale non ha il potere di accertare e dichiarare
incidentalmente alcuna nullità, dalla quale scaturisca, in relazione alle norme
sopravvenute al regolamento comunitario, "un'incompetenza assoluta del
nostro legislatore", ma é qui tenuto a denunciare la violazione dell'art.
11 Cost., promuovendo il giudizio di
costituzionalità.
Per l'esame da compiere, occorre guardare all'approccio della pregressa
giurisprudenza, quale si é , nel complesso, disegnato,
nei confronti del fenomeno comunitario. Dalle decisioni già rese si ricava,
infatti, un'utile traccia per riflettere sulla validità del criterio fin qui
adottato. Com'è di seguito spiegato, non vi é ragione per ritenere che il
giudice sia abilitato a conoscere dell'incompatibilità fra la regola
comunitaria e quella statale, o viceversa tenuto a sollevare la questione di
costituzionalità, semplicemente sulla base dell'ordine cronologico in cui
intervengono l'una e l'altra norma. Giova al riguardo richiamare alcune
premesse di ordine sistematico, poste nelle precedenti
pronunzie, per controllarne il significato e precisare il risultato di questa
nuova riflessione sul problema.
4. - Vi é un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti
fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come
autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza
stabilita e garantita dal Trattato. "Esigenze fondamentali di eguaglianza e certezza giuridica postulano che le norme
comunitarie - , non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di
diritto straniero, né di diritto interno -, debbano avere piena efficacia
obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la
necessità di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore
di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente
in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i
destinatari". Così
Occorre, tuttavia, meglio chiarire come, riguardo al
fenomeno in esame, si ponga il rapporto fra i due ordinamenti. Sovviene
in proposito il seguente rilievo. La disciplina emanata mediante il regolamento
della CEE é destinata ad operare, con caratteristica immediatezza, così nella
nostra sfera territoriale, come in quella di ogni
altro Stato membro; il sistema statuale, dal canto suo, si apre a questa
normazione, lasciando che le regole in cui essa si concreta vigano nel
territorio italiano, quali sono scaturite dagli organi competenti a produrle.
Ora,
5. - Il risultato cui é pervenuta la precedente giurisprudenza va,
quindi, ridefinito, in relazione al punto di vista,
sottinteso anche nelle precedenti pronunzie, ma non condotto alle ultime
conseguenze, sotto il quale la fonte comunitaria é presa in considerazione nel
nostro ordinamento. Il giudice italiano accerta che la normativa scaturente da
tale fonte regola il caso sottoposto al suo esame, e ne applica
di conseguenza il disposto, con esclusivo riferimento al sistema dell'ente sovrannazionale: cioé al solo sistema
che governa l'atto da applicare e di esso determina la capacità produttiva. Le confliggenti statuizioni della legge interna non possono
costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore", che il
Trattato conferisce al regolamento comunitario, nel configurarlo come atto
produttivo di regole immediatamente applicabili. Rispetto alla sfera di questo atto, così riconosciuta, la legge statale rimane
infatti, a ben guardare, pur sempre collocata in un ordinamento, che non vuole
interferire nella produzione normativa del distinto ed autonomo ordinamento
della Comunità, sebbene garantisca l'osservanza di essa nel territorio
nazionale.
D'altra parte, la garanzia che circonda l'applicazione di tale normativa
é - grazie al precetto dell'art. 11 Cost., com'è sopra chiarito - piena e continua. Precisamente, le
disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e
permanere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro
efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. Non
importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o
successiva. Il regolamento comunitario fissa, comunque,
la disciplina della specie. L'effetto connesso con la sua
vigenza é perciò quello, non già di caducare,
nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di
impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia
innanzi al giudice nazionale. In ogni caso, il fenomeno in parola va
distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto estintivo
o derogatorio, che investe le norme all'interno dello stesso ordinamento
statuale, e ad opera delle sue fonti. Del resto, la
norma interna contraria al diritto comunitario non risulta
- é stato detto nella sentenza n. 232/75,
e va anche qui ribadito - nemmeno affetta da alcuna nullità, che possa essere
accertata e dichiarata dal giudice ordinario. Il regolamento, occorre
ricordare, é reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare,
modificare o derogare le confliggenti
norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se
l'ordinamento della Comunità e quello dello Stato - ed i rispettivi processi di
produzione normativa - fossero composti ad unità. Ad avviso della Corte,
tuttavia, essi, per quanto coordinati, sono distinti e
reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i
due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla CEE va intesa
come si é con la presente pronunzia ritenuto: nel
senso, vale a dire, che la legge interna non interferisce nella sfera occupata
da tale atto, la quale é interamente attratta sotto il diritto comunitario.
La conseguenza ora precisata opera però, nei confronti della fonte
statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione
compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori
dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina
comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio
valore e spiega la sua efficacia; e d'altronde, é appena il caso di aggiungere,
essa soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi
incluso il controllo di costituzionalità.
6. - Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con
esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della relativa
applicazione potrà giovarsi dell'ausilio che gli offre lo strumento della
questione pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato. Solo così é soddisfatta la fondamentale
esigenza di certezza giuridica, sempre avvertita nella giurisprudenza di questo
Collegio, che impone eguaglianza e uniformità di criteri applicativi del
regolamento comunitario per tutta l'area della Comunità Europea.
Quest'affermazione trova il supporto di due
autonome e concorrenti riflessioni.
Va osservato, in primo luogo, che alla conclusione testé
enunciata perviene, per parte sua, anche
A parte ciò, e per quanto risulta alla Corte, il
regolamento comunitario é fatto immediatamente operare, ad esclusione delle
norme interne incompatibili, anteriori e successive, in tutti indistintamente
gli ordinamenti degli Stati membri, quale che poi, in ciascuno di essi, possa
essere la giustificazione di siffatto regime alla stregua delle rispettive
previsioni costituzionali. Ed é, certamente, significativo
che il controllo sulla compatibilità tra il regolamento comunitario e la norma
interna, anche posteriore, sia lasciato alla cognizione del giudice ordinario
pur dove un apposito organo giudicante é investito, analogamente a questa
Corte, del sindacato di costituzionalità sulle leggi. Così accade, sebbene per
ragioni in parte diverse da quelle sopra spiegate, nell'ordinamento federale
tedesco. Il criterio ora sancito gode, dunque, di generale osservanza. Il che conferma che esso serve a stabilire e garantire condizioni
di parità, sia degli Stati membri, sia dei loro cittadini, di fronte al modo
come funziona la disciplina. e la stessa
organizzazione, del Mercato Comune.
7. - Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero
settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio
ha, nella sentenza
n. 183/73, già avvertito come la legge di esecuzione
del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili
della persona umana, nell'ipotesi contemplata, sia pure come improbabile, al
numero 9 nella parte motiva di detta pronunzia. Nel presente giudizio cade
opportuno un altro ordine di precisazioni. Vanno denunciate in questa sede
quelle statuizioni della legge statale che si assumano costituzionalmente
illegittime, in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante
osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al
nucleo essenziale dei suoi principi: situazione, questa, evidentemente diversa
da quella che si verifica quando ricorre l'incompatibilità fra norme interne e
singoli regolamenti comunitari. Nel caso che qui é previsto,
8. - In conclusione, la questione sollevata dal Tribunale di Genova é
inammissibile. Compete al giudice rimettente accertare se gli invocati
regolamenti e principi dell'ordinamento comunitario consentano,
e a qual titolo, che il regime del prelievo agricolo, sotto il profilo dedotto
nella presente controversia, sia fatto retroagire
soltanto fino alla data di pubblicazione della pronunzia interpretativa della
Corte del Lussemburgo, sopra richiamata al n. 1B).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 22
settembre 1978, n. 6955 sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di
Genova in riferimento all'art. 11 Cost. e in relazione agli artt.
177 e 189 del Trattato di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1984.