Sentenza n.177 del 1981
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 177

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e tabella annessa (Comunità economica europea - Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 marzo 1979 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Eredi Burgassi e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 1979;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1979 dal Presidente del Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Galbani e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 1980;

3) ordinanza emessa il 3 novembre 1979 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra la Soc. a r.l. Albacora e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 994 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Burgassi Olindo e Franco e della S.p.a. Galbani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Nicola Catalano per Burgassi e per la Soc, Galbani e l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza emessa il 6 marzo 1979, nel ricorso proposto dagli eredi Burgassi per chiedere la restituzione dei diritti di visita sanitaria, che si assumono illegittimamente percepiti dall'Amministrazione finanziaria, il Presidente del Tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239: nella parte concernente i prodotti di cui alla lettera E della tabella annessa, in riferimento all'art. 11 Cost., e per presunto contrasto con le norme comunitarie di immediata applicazione poste con il regolamento CEE 20 ottobre 1970, n. 2142 (art. 17, n. 2). Nel caso di specie, i detti diritti erano stati riscossi in occasione dell'importazione da paesi terzi rispetto alla CEE di vari quantitativi di prodotti ittici, conservati per l'alimentazione umana.

Il giudice a quo deduce in punto di ammissibilità, che la Corte ha, con sentenza n. 163/77, riconosciuto la legittimazione del Presidente del Tribunale a sollevare questioni di costituzionalità concernenti le leggi che formano oggetto della decisione di merito, della quale egli è investito. La rilevanza della proposta questione è ritenuta evidente, giacché la domanda di restituzione, di cui conosce il giudice a quo, è fondata sull'assunto che la norma istitutiva del diritto di visita è costituzionalmente illegittima. La legge n. 1239 del 1970 si - osserva poi - va censurata, secondo i criteri enunciati dalla Corte in ordine ai rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, come successiva al citato regolamento n. 2142 del 1970 (relativo al settore dei prodotti della pesca) che sancisce, all'art. 17 n. 2, il divieto di qualsiasi tassa di effetto equivalente al dazio doganale; laddove, si dice, detto regolamento ha a sua volta travolto la precedente previsione del diritto di visita (quella della legge n. 30 del 1968), che andrebbe quindi puramente e semplicemente disapplicata nel giudizio a quo. Nel merito, la questione che concerne la legge del 1970, sarebbe non manifestamente infondata, se non altro in quanto prospetta una situazione del tutto analoga a quella che - sebbene con riguardo ad altre delle voci tabellari, annesse a detta legge - ha dato luogo ad una precedente pronunzia di incostituzionalità dello stesso articolo unico della legge n. 1239 del 1970, censurato nel presente giudizio.

Si costituisce nel presente giudizio la ditta Burgassi, che ravvisa nella specie gli estremi di una questione riservata alla cognizione della Corte, in quanto si censurano norme nazionali come lesive di previgenti prescrizioni comunitarie, deducendo, sia la rilevanza, sia la fondatezza dell'incidente promosso dal Presidente del Tribunale di Trento.

Altre deduzioni sono poi svolte in merito ai divergenti criteri, che sarebbero adottati dal giudice del Lussemburgo e rispettivamente da questa Corte in ordine ai rapporti fra norme interne e norme comunitarie. Senza prendere posizione al riguardo, la difesa della ditta Burgassi ritiene che nessun divieto di adire la Corte costituzionale possa discendere dalla pronunzia interpretativa resa dai giudici del Lussemburgo, con riguardo all'art. 189 del Trattato (in procedimento promosso, ex art. 177, da altro giudice nazionale), nel senso che le norme interne confliggenti con il diritto comunitario vanno disapplicate dal giudice interno. La Corte di giustizia si sarebbe a questo proposito pronunziata, piuttosto sulla liceità, che sull'obbligo della disapplicazione. D'altra parte, la suddetta pronunzia non potrebbe vietare al giudice italiano di ritenere che la più compiuta e sollecita tutela, ai fini dell'applicazione del diritto comunitario, sia proprio quella offerta dal procedimento che si instaura avanti a questa Corte, e dalla rimozione della norma nazionale, conseguente alla pronuncia di incostituzionalità, per sua natura definitiva e non impugnabile. A sua volta, la Corte costituzionale, adita da qualsiasi giudice che denunzi la violazione dell'art. 11 Cost., non potrebbe sottrarsi all'obbligo di dichiarare, in riferimento a detto parametro, l'incostituzionalità delle norme interne avanti ad essa censurate, rispetto alle quali le previgenti ed incompatibili norme comunitarie devono esser fatte prevalere.

Nel merito, la questione sarebbe sicuramente fondata, in quanto identica sotto ogni profilo di diritto a quella definita dalla Corte con sentenza n. 163/1977. In questa decisione, precisa il giudice a quo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 1239 del 1970, seppure in relazione ad altra norma comunitaria, diversa da quella che, sempre al fine di precludere l'applicazione del diritto di visita, viene in considerazione nella specie.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta questione.

L'Avvocatura eccepisce, prima di tutto, che la questione sollevata dai Presidenti dei Tribunali di Firenze e di Trento è inammissibile, versandosi, in questa sede, nella fase prodromica del procedimento per decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile, nella quale il Presidente del Tribunale non potrebbe ritenersi legittimato a promuovere incidenti di costituzionalità. Al riguardo, si osserva tra l'altro che la parte intimanda, pur parte sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, non ha modo di intervenire o di interloquire nella fase prodromica del suddetto procedimento; essa rimarrebbe così privata del diritto di difesa, sia nel procedimento a quo, sia in quello che fosse instaurato - con il promuovere la questione di costituzionalità avanti a questa Corte - dal giudice investito della controversia in quello stadio della procedura. Non potendo prospettare e difendere le proprie ragioni nell'opportuna fase del giudizio, l'intimando si troverebbe di fronte ad una situazione processuale venutasi a determinare e a consolidare senza alcuna sua partecipazione, e anche in caso di una sua successiva opposizione troverebbe ormai preclusa la possibilità di revocare in discussione quanto già determinato. Dall'ordinanza di rinvio risulterebbe, poi, che i ricorrenti, nel richiedere il provvedimento monitorio contro l'Amministrazione finanziaria, non si dichiarano diretti titolari del credito fatto valere, ma solo eredi del titolare, senza che tale dichiarazione sia sostenuta da alcuna prova, indicazione o documentazione del titolo vantato per la successione. Sotto altro profilo, l'inammissibilità della proposta questione è eccepita nel dedurre che la domanda giudiziale di merito, è una repetitio indebiti ex art. 2033 c.c.: la parte promotrice del giudizio a quo chiede infatti - si osserva - la restituzione delle somme, che si asseriscono percette dall'Amministrazione in base ad una norma incostituzionale. Sennonché, quand'anche la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, non per questo ricorrerebbero gli estremi dell'azione di restituzione, dovendosi ritenere che la dichiarata incompatibilità della riscossione dell'onere fiscale con le prescrizioni comunitarie non implichi, di per sè, il diritto alla restituzione delle somme già versate.

La questione sarebbe, poi, comunque infondata. Inconferente, afferma l'Avvocatura, è il richiamo alla precedente pronunzia, nella quale è stata dichiarata l'illegittimità Costituzionale della legge n. 1239 del 1970 (sent. 163/1977): nella specie, si tratta di importazioni da paesi estranei alla Comunità europea; la richiamata sentenza avrebbe invece inteso adeguarsi alla qualificazione del diritto di visita (come tassa equivalente al dazio doganale) quale risulta dalla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo: e quest'ultimo organo di giustizia avrebbe dal canto suo stabilito l'equivalenza con diritto di visita e dazio doganale con esclusivo riferimento alle importazioni dagli Stati membri della Comunità. Nel presente caso non verrebbe quindi ad operare - in relazione all'area territoriale, dalla quale i prodotti gravati dal diritto di visita sono importati - la prescrizione comunitaria, che nell'ordinanza di rinvio si assume violata.

In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata produce nuove deduzioni. Nessun fondamento avrebbe l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura, sull'assunto che il Presidente del Tribunale non è legittimato a promuovere incidenti di costituzionalità in sede di provvedimento monitorio. Ogni dubbio in proposito, si dice, è fugato dalla pronunzia n. 163/77 nella quale si è affermato che nel procedimento monitorio sono soddisfatte le condizioni di proponibilità del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, risultando il Presidente del Tribunale provvisto in quella sede di un potere decisorio, per l'esercizio del quale viene in considerazione la norma censurata. Ugualmente inattendibile, si osserva poi, è l'altro rilievo dell'Avvocatura, che i fratelli Burgassi si sono dichiarati solo eredi del titolare del credito fatto valere innanzi al giudice a quo. Questa circostanza non toccherebbe il giudizio di rilevanza, che possa essere esercitato dalla Corte: alla quale - si assume - spetta soltanto di controllare la connessione logica fra la questione di legittimità sollevata, e la necessità che la norma sospettata di incostituzionalità sia applicata dal giudice a quo, al fine di risolvere la controversia rimessagli.

Quanto, infine, alla eccepita insussistenza dei presupposti per l'azione di ripetizione, si segnala la decisione presa dalla Corte di giustizia il 27 marzo 1980. I giudici del Lussemburgo avrebbero con detta decisione disatteso la tesi, sostenuta nel presente giudizio dall'Avvocatura, secondo la quale un'eventuale pronunzia di incostituzionalità della norma istitutiva del diritto di visita non implicherebbe, di per sè, il diritto alla restituzione delle somme, già riscosse, in virtù di tale norma, dall'Amministrazione finanziaria.

Quanto al merito della questione, si deduce che il divieto del dazio doganale, come configurato dalla Corte comunitaria, precluderebbe la riscossione del diritto di visita non solo nell'ambito degli scambi intercomunitari, ma anche là dove si tratti di importazioni da paesi terzi. Se così non fosse, si osserva, sarebbe indispensabile richiedere alla Corte comunitaria, ex art. 177 del Trattato, l'interpretazione dell'art. 17.2 del regolamento CEE n. 2142 del 20 ottobre 1970, che vieta espressamente la riscossione della tassa equivalente al dazio doganale per le importazioni da paesi terzi (mentre, si soggiunge, lo stesso divieto non è testualmente stabilito per le importazioni dai paesi membri della CEE, perchè il detto regolamento è stato emanato dopo la fine del periodo transitorio, e cioé dopo la definitiva abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente negli scambi intercomunitari). L'esito di una simile richiesta alla Corte di giustizia sarebbe, tuttavia, sicuramente quello di sentir riaffermata l'inderogabilità del divieto. Si osserva infatti che la Corte di giustizia - con sentenza 28 giugno 1978 in causa 70/77, resa nei confronti della stessa Amministrazione finanziaria, e proprio in materia di diritti sanitari - ha ritenuto che la nozione di tassa di effetto equivalente al dazio doganale ha - negli artt. 12, n. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del regolamento 805/68 - la medesima portata che negli artt. 9 e seguenti del Trattato: di guisa che ai sensi delle citate disposizioni regolamentari (relative al settore degli animali e delle carni bovine), vanno equiparati al dazio doganale gli oneri pecuniari di qualsiasi entità sulle importazioni dei menzionati prodotti da paesi terzi: a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi interni, gravanti, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate.

2. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1979, in sede di procedimento monitorio, su ricorso proposto dalla S.p.a. Galbani contro l'Amministrazione finanziaria, il Presidente del Tribunale di Trento ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, per quanto concerne l'importazione di carni suine e di parti di animali commestibili: in riferimento all'art. 11 Cost., e per asserito contrasto con le disposizioni poste rispettivamente nei Regolamenti CEE 4 aprile 1962, n. 20, 13 giugno 1967, n. 121 e 28 giugno 1968, n. 827.

Il trattamento normativo della specie è così ricostruito dal giudice a quo: si tratta di importazioni - da paesi membri della CEE e da paesi terzi - di carni bovine e suine e parti di animali commestibili, per le quali è stato riscosso il diritto di visita dall'Amministrazione finanziaria. La norma istitutiva di tale diritto, contenuta nella legge n. 30 del 1968, è censurata come successiva ed incompatibile con i regolamenti comunitari n. 20/62 e n. 121/67, nei quali è stabilito il divieto delle tasse equivalenti al dazio doganale per quanto concerne l'importazione delle carni suine, sia da paesi terzi, sia da Stati membri della CEE: lo stesso divieto è stato successivamente sancito in altra normativa comunitaria (regolamento CEE 28 giugno 1968, n. 827), sempre con riguardo alle importazioni interne comunitarie e da paesi terzi, delle carni suine e di parti di animali commestibili; la legge n. 1239 del 1970 è a sua volta sopravvenuta rispetto alle norme comunitarie per ultimo citate, ed è dunque denunciata allo stesso identico titolo della legge del 1968. Precisamente, la questione è proposta per la legge del 1968, relativamente alle importazioni effettuate fra il 26 giugno ed il 1 luglio 1968 (data, quest'ultima, dell'entrata in vigore del citato regolamento n. 827/68); e per la legge del 1970, relativamente alle importazioni che seguono all'entrata in vigore di essa (16 febbraio 1971).

L'ordinanza è sotto ogni profilo motivata negli stessi termini di quella emessa dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Si costituisce in giudizio la società Galbani per sentir dichiarare la fondatezza della questione. La legge del 1968, si deduce, è più recente dei regolamenti CEE che avevano in precedenza sancito il divieto del dazio doganale per l'importazione di carni suine tanto da paesi terzi quanto da paesi membri: regolamento 4 aprile 1962, n. 20 (artt. 14 e 18); regolamento 13 giugno 1967, n. 121 (artt. 17 e 19); essa è pertanto censurata, in quanto posta in violazione di dette norme comunitarie, per asserito contrasto con l'art. 11 Cost. Il mercato delle carni suine e quello delle carni intere ed in pezzi formano oggetto, si soggiunge, del successivo regolamento CEE 28 giugno 1968, n. 827, entrato in vigore il 1 luglio 1968. Questo più recente atto comunitario conferma il divieto delle tasse equivalenti al dazio doganale così per le importazioni da paesi membri (art. 4, par. 1) quanto per le importazioni da paesi terzi (art. 2, par. 2); si assume quindi - precisamente come nell'ordinanza di rinvio - che esso debba a sua volta prevalere sulla legge n. 30 del 1968, entrata in vigore il 26 febbraio 1968, in quanto posteriore rispetto ad essa. Ma - si soggiunge - la legge n. 1239 del 1970 è più recente del citato regolamento comunitario del 1968 e va a sua volta denunziata per aver concretato l'infrazione del divieto in esso nuovamente sancito, in difformità dell'invocato parametro costituzionale. Si chiede quindi alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968, n. 30 per le importazioni di carni suine effettuate fra il 26 febbraio ed il 1 luglio 1968 e della legge n. 1239 del 1970 per le importazioni degli stessi prodotti, che hanno avuto luogo dal 16 febbraio 1971 (data di entrata in vigore di quest'ultima legge). Ciò detto, vengono aggiunte le seguenti precisazioni:

1) per quanto concerne le importazioni dagli Stati membri, operano le disposizioni generali del Trattato che, negli scambi intercomunitari, hanno definitivamente soppresso dogane e tasse equivalenti a far tempo dal 31 dicembre 1969, e cioè dalla fine del periodo transitorio: tali norme pattizie, si assume in conseguenza, valgono con riguardo alle importazioni da Stati membri effettuate fra il 1 gennaio 1970 ed il 16 febbraio 1971;

2) il regolamento n. 121/67 è stato espressamente confermato dall'art. 75 del Trattato di adesione della Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, notificato e reso esecutivo in Italia con legge 21 dicembre 1972, n. 826, entrato in vigore il 13 gennaio 1973, da quest'ultima data, esso tornerebbe dunque a prevalere sulle norme interne incompatibili. Comunque, si assume che prevalgono sulle precedenti statuizioni nazionali le norme del nuovo regolamento comunitario del 29 ottobre 1975, n. 2759 che all'art. 17 conferma il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Le deduzioni dell'Avvocatura e le altre successivamente prodotte dalla difesa di parte privata corrispondono a quelle già esposte con riferimento al giudizio promosso dal Presidente del Tribunale di Firenze.

3. - Con ordinanza emessa il 3 novembre 1979, nel procedimento civile vertente fra la S.r.l. Albacora e l'Amministrazione finanziaria, il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e dell'annessa tabella, in riferimento all'art. 11 Cost. Si tratta nella specie di importazioni di vari quantitativi di pesci e molluschi, alle quali è stato applicato il diritto per la visita sanitaria, in detta legge previsto. La legge censurata risulterebbe, nella specie, incompatibile con il previgente regolamento comunitario, che disciplina l'organizzazione comune del mercato, nel settore dei prodotti della pesca (regolamento n. 2142/70 del 20 ottobre 1970). La questione è pertanto prospettata alla stregua delle indicazioni giurisprudenziali di questa Corte, di fronte al conflitto che si assume insorto fra le norme comunitarie poste in attuazione e conformità del Trattato, e la successiva statuizione del legislatore nazionale. Si deduce che la questione è rilevante, perchè la norma censurata è quella che abilita l'Amministrazione a riscuotere il diritto di visita. Nel merito, sarebbe chiara l'incompatibilità dell'onere fiscale in questione con il divieto comunitario, al quale l'ordinamento interno deve adeguarsi.

4. - La questione, discussa nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980, veniva, in forza dell'ordinanza n. 145, rinviata a nuovo ruolo, e ridiscussa nell'udienza del 29 aprile 1981. In tale ultima udienza l'Avvocatura dello Stato e la difesa della parte privata hanno insistito sulle conclusioni già prese.

Considerato in diritto

1. - Nel presente giudizio sono censurati, per asserito contrasto con l'art. 11 Cost., gli articoli unici delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30, e 30 dicembre 1970, n. 1239. Dette disposizioni prevedono il diritto di visita sanitaria, che si riscuote, ai confini dello Stato, per l'importazione (od esportazione) del bestiame, o dei prodotti ed avanzi animali indicati nelle annesse tabelle. Esse vengono denunziate come incompatibili, ai sensi del diritto comunitario, con il divieto del dazio doganale, e delle tasse di effetto equivalente, fra le quali il diritto di visita andrebbe sicuramente annoverato.

Nel prospettare la questione, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, assumendo che i rapporti tra le norme prodotte dagli organi della CEE e le norme nazionali siano governati dal seguente criterio: la norma interna è disapplicata immediatamente da qualsiasi giudice, in quanto implicitamente caducata, se è seguita nel tempo dalla norma comunitaria incompatibile: va invece censurata - col promuovere il relativo incidente di costituzionalità, in riferimento all'art. 11 Cost. - quando sia emessa in violazione di norme comunitarie previgenti. Viene appunto dedotto, nella specie, che le norme censurate contraddicono il divieto del dazio doganale in precedenza sancito nei regolamenti comunitari, afferenti, secondo i casi, ai settori dei prodotti importati. Come è precisato in narrativa, i regolamenti invocati nelle ordinanze del Presidente del Tribunale di Firenze (reg. CEE 20 ottobre 1970, n. 2142) e del Tribunale di Napoli sono anteriori alla legge del 1970; quello di cui il Presidente del Tribunale di Trento denuncia l'infrazione precede anche la legge del 1968 (reg. CEE 28 giugno 1968, n. 827).

2. - Data l'identità della questione, i giudizi promossi con i suddetti provvedimenti di rimessione possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

3. - Vi è un profilo dell'indagine rimessa alla Corte, che si prospetta come pregiudiziale. L'Avvocatura dello Stato ha infatti eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate dai Presidenti dei Tribunali di Firenze e di Trento, deducendo che si versa in quella sede "in una fase prodromica del procedimento, inaudita et altera parte", nella quale non sussisterebbe "la legittimazione del Presidente del Tribunale" a promuovere giudizio incidentale di costituzionalità, "su disposizioni di legge che disciplinano la materia oggetto del provvedimento monitorio richiestogli". Sennonché tale tesi è stata già disattesa, in un precedente giudizio, che concerneva proprio le disposizioni in esame, in relazione al divieto del dazio doganale, quale sancito in altra normativa comunitaria (sentenza n. 163/77). In quella pronunzia si è affermato che dove "il Presidente del Tribunale è chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato di ingiunzione al pagamento (artt. 633-641 c.p.c.)" - e tale è il presente caso" - ricorrono le condizioni di proponibilità del giudizio davanti a questa Corte richieste dall'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87". La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

4. - Detto ciò, l'ammissibilità della questione va subito controllata sotto altro riflesso. Come si è premesso, la violazione dei regolamenti comunitari è dedotta con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui essi precedono la norma nazionale: la quale deve dunque dettare il regolamento della specie, senza che altro evento normativo ne intacchi, a sua volta, l'efficacia. Questo evidente ed indefettibile presupposto per la rilevanza del problema di costituzionalità sottoposto all'esame della Corte sussiste, solo in quanto la norma istitutiva del diritto di visita non risulti già rimossa, in forza di un qualche titolo, che ne determini la estinzione o la caducazione nel caso di specie. Il che, per ragioni qui di seguito esposte, è invece da escludere.

5. - Il diritto di visita è stato soppresso - occorre anzitutto osservare - con legge 14 novembre 1977, n. 889, che all'art. 1 così recita: "I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonchè sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità Europea". Detta statuizione - come è stato in altra decisione affermato (sent. 176/81) - va intesa in conformità dello scopo, che il legislatore ha perseguito nel dettarla. Essa è posta per adeguare l'ordinamento interno alle esigenze derivanti dall'attuazione del Trattato di Roma; e nella pronunzia testè richiamata questa Corte ha pertanto concluso che la previsione del diritto di visita si considera rimossa nella sfera del diritto interno, dal momento in cui essa risulta incompatibile, ai sensi del diritto comunitario, con la proibizione del dazio doganale. Ora, in tutte indistintamente le ordinanze di rinvio si afferma che la legge del 1970 diverge ab initio dagli invocati regolamenti comunitari. Così costruita la specie, la disposizione impositiva dell'onere fiscale in parola deve ritenersi abrogata a partire dall'entrata in vigore della legge, nella quale essa è contenuta.

6. - Una precisazione va fatta per il caso di specie, prospettato nell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Trento. Le importazioni effettuate dalla Società promotrice di quel procedimento monitorio - si afferma da detto giudice risalgono, in parte, ad una fase temporale, che è coperta dalla citata legge del 1968. Nello stesso provvedimento di rinvio si aggiunge, tuttavia, che dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge, altre norme della CEE sono intervenute a regolare il mercato delle carni suine e di parti di animali commestibili (il citato reg. n. 827/68, adottato il 28 giugno 1968 ed entrato in vigore il 1 luglio 1968, cfr. artt. 1.2.2. e 4.1). Le disposizioni di questo successivo atto confermano il divieto del dazio doganale che, in quel settore della normativa comunitaria, già precludeva la riscossione del diritto di visita (altrettanto deve dirsi del regolamento CEE n. 805 del 27 giugno 1968, per quanto nel caso ora considerato concerne in particolare il mercato delle carni bovine: cfr. artt. 20.2 e 22). Il che implica che anche la norma del 1968 si consideri, nella specie, caducata retroattivamente.

7. - Analoghe osservazioni soccorrono, del resto, con riguardo alla legge del 1970: la quale è andata essa pure soggetta agli effetti caducatori, scaturiti dalla sopravvenienza di confliggenti norme comunitarie. Successivamente all'entrata in vigore di detta legge sono stati invero emanati altri due regolamenti della CEE: il regolamento del 29 ottobre 1975, n. 2759/75, che sopraggiunge, rispetto a quelli invocati dal Presidente del Tribunale di Trento quali fonti regolatrici del mercato delle carni suine; e il regolamento del 19 gennaio 1976, n. 100/76, relativo al settore dei prodotti della pesca, che viene in considerazione nei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Napoli e al Presidente del Tribunale di Firenze. La previsione del diritto di visita risulta fuor di dubbio incompatibile con le statuizioni, che in tali ultimi atti puntualmente confermano, ciascuna nel proprio ambito, il divieto del dazio doganale (cfr. art. 17.2 reg. n. 2759/75; art. 18.2 reg. n. 100/76). Nelle ordinanze di rinvio, però, non si tiene conto di queste più recenti norme comunitarie. Va allora avvertito che la legge del 1970 è investita - sempre dalla sua entrata in vigore - sia dall'abrogazione espressa, disposta con la legge del 1977, sia dall'ulteriore ed autonomo effetto della caducazione implicita, per la testè rilevata persistenza, in seno alla disciplina comunitaria, del divieto del dazio doganale.

L'uno e l'altro di questi fenomeni ablatori incidono poi sulla disposizione istitutiva del diritto di visita sotto ogni profilo della sua possibile applicazione ai casi di specie. Nessun rilievo ha, infatti, la circostanza che si tratti di importazioni non solo da paesi membri della CEE, ma altresì - come avviene nei giudizi da cui traggono Origine le ordinanze dei Presidenti dei Tribunali di Firenze e di Trento - da Stati terzi. L'abrogazione o la caducazione della norma in esame, vengono qui ad atteggiarsi nel senso di abbracciare tutta l'area, nella quale l'abolita misura fiscale risulta incompatibile con le prescrizioni comunitarie. Nella legge del 1977, è vero, si dice che il diritto di visita è soppresso per le importazioni "interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità Europea". Ma ciò non toglie che il previgente onere fiscale cessi di operare anche negli scambi con i terzi Stati, quando, come qui accade, questo risultato sia imposto dalle stesse norme comunitarie, nelle quali è sancito il divieto del dazio doganale. É alle prescrizioni comunitarie, occorre ricordare, che il legislatore del 1977 vuole adeguarsi. Tale è, dunque, la finalità della statuizione in esame, dalla quale l'interprete non può prescindere: tanto più, in quanto essa risulta chiaramente confermata dalla formula, che ivi si adotta appunto per definire la sfera degli effetti scaturenti dall'abolizione del diritto di visita. Al riguardo si individuano, precisamente, i prodotti che non vengono più gravati all'atto dell'importazione: e si fa, certo, riferimento alla Comunità europea, ma col designare, non l'area dalla quale il prodotto esonerato deve provenire, bensì il regime normativo cui esso viene sottoposto, che ne condiziona il trattamento fiscale come esige l'instaurazione del mercato comune. E così, infatti, precisamente si statuisce: "i diritti di visita non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune del mercato". Dal canto loro, i regolamenti comunitari hanno organizzato il mercato, nei settori che interessano in questa sede, tenendo fermo - prima della legge del 1970 e dopo - il divieto del dazio doganale con espresso riferimento anche alle importazioni dai paesi terzi (cfr. la normazione della CEE relativa all'organizzazione dei mercati: art. 17.2 reg. n. 121/67 13 giugno 1967 (mercato delle carni suine); art. 1.2.2. reg. n. 827/1968 28 giugno 1968 (mercato delle carni suine e bovine); art. 20.2 reg. n. 805/68 27 giugno 1968 (mercato delle carni bovine); art. 17.2 reg. n. 2759/75 29 ottobre 1975 (mercato carni suine); articolo 17.2 reg. n. 2142/70 20 ottobre 1970 (mercato dei prodotti della pesca); art. 18.2 reg. n. 100/76 19 gennaio 1976 (mercato dei prodotti della pesca)).

L'Avvocatura dello Stato obietta in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto di visita cade sotto il suddetto divieto - e non importa se questo sia configurato nei termini sopra descritti - soltanto nella sfera degli scambi intercomunitari: di guisa che il diritto stesso potrebbe ancora applicarsi alle importazioni da paesi terzi. Il rilievo è però infondato. In un procedimento promosso ex art. 177 del Trattato dal Pretore di Alessandria (causa n. 70/77), la Corte di giustizia della Comunità ha infatti considerato l'imposizione del diritto di visita, anche in riferimento agli scambi con gli Stati terzi, come un onere pecuniario equivalente al dazio doganale, e ne ha quindi ritenuto l'incompatibilità con le norme comunitarie, sulle quali verteva in quell'occasione la domanda di pronunzia pregiudiziale. Si afferma al riguardo nella decisione ora richiamata: "La Corte ha dichiarato che la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale ha, negli artt. 12, n. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del regolamento n. 805/1968, la stessa portata che negli artt. 9 e seguenti del Trattato; di conseguenza, vanno considerati tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, ai sensi degli articoli 12, n. 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del regolamento n. 805/68, gli oneri pecuniari, di qualsiasi entità, imposti per ragioni di controllo sanitario degli animali e delle carni bovine importati dai paesi terzi, a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate".

Ora il diritto di visita non può, nemmeno nel presente caso, essere per alcun verso ricondotto tra gli oneri pecuniari, che i giudici del Lussemburgo discriminano dal dazio doganale, secondo il criterio sopra enunciato. Nella specie, dunque, il divieto della tassa equivalente al dazio opera pienamente, come è previsto dalla normazione comunitaria: e così, anche con riguardo alle importazioni dagli Stati terzi.

8. - In conclusione: le norme censurate risultano, nel caso attuale, estinte o comunque caducate nelle vie sopra viste; la questione è quindi inammissibile. Con ciò sono assorbiti i rilievi che l'Avvocatura dello Stato deduce, in punto di ammissibilità, sotto altri profili della specie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239 sollevate, in riferimento all'art. 11 Cost., dal Presidente del Tribunale di Firenze, dal Presidente del Tribunale di Trento e dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1981.