Sentenza n. 163 del 1977
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SENTENZA N. 163

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239 (modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai sensi dell'art. 32 del t.u. delle leggi sanitarie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra la società UNIL-IT e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1976 dal Presidente del tribunale di Roma, sul ricorso proposto dalla società ARIETE contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.

Visti gli atti di costituzione della società UNIL- IT, della società ARIETE e del Ministero delle finanze;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv.Ugo Ferrari per la società UNIL-IT, l'avv. Nicola Catalano per la società ARIETE ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Ministero delle finanze.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile vertente tra la società UNIL-IT e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ed avente ad oggetto la richiesta ripetizione, da parte della prima, di somme pagate a titolo di tassa sanitaria in occasione della importazione in Italia di prodotti lattiero-caseari da paesi comunitari, il tribunale di Milano ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11 Cost.

Le norme impugnate, infatti, introdurrebbero delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, come tali in contrasto (anche in relazione ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee), con gli artt. 9, n. 1, 12, 13 e 95 del trattato di Roma, nonché con l'art. 12 del regolamento comunitario 5 febbraio 1964, n. 13 e artt. 19 e 22 del successivo regolamento comunitario 27 giugno 1968, n. 804. Tale contrasto tra norme comunitarie e leggi nazionali successive comporterebbe violazione dell'art. 11 Cost., su cui riposa il fondamento di legittimità della legge di ratifica del trattato di Roma, che implica, tra l'altro, piena e diretta efficacia obbligatoria in tutti gli Stati membri delle norme comunitarie.

Identica questione, con riferimento alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, é stata sollevata, nel corso di un procedimento monitorio, dal presidente del tribunale di Roma sul ricorso proposto dalla Soc. Ariete contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Nel giudizio promosso dal tribunale di Milano si é costituito il Ministero delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generate dello Stato, affermando la infondatezza della questione proposta, per la compatibilità tra normativa comunitaria e norme interne impugnate.

Si sono costituite in giudizio sia la soc. UNIL-IT, che la soc. Ariete, affermando la fondatezza della questione proposta con argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle ordinanze emesse nei rispettivi giudizi.

Considerato in diritto

1. - l'ordinanza del tribunale di Milano - emessa nel giudizio promosso dalla società UNIL-IT contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, per ripetizione delle somme pagate a diversi uffici doganali negli anni 1969-1973 per "diritti di visita", all'atto della importazione in Italia da altri paesi della Comunità economica europea di partite di formaggi, burro e latte -, solleva di ufficio, in riferimento all'art. 11 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, contenenti modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'art. 32 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Si osserva nell'ordinanza che per espresse disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E. 5 febbraio 1964, n. 13 e 27 giugno 1968, n. 804, negli scambi intracomunitari é vietata "la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente", e che la Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciando in termini sull'interpretazione di tale divieto, ha dichiarato che i diritti di visita sanitaria costituiscono tassa di effetto equivalente a dazio doganale; pertanto, "di fronte alle persistenti e convinte difese dell'Avvocatura di Stato nel sostenere l'efficacia e quindi la piena operatività della legge interna anche se contrastante con norme comunitarie preesistenti", e "constatata la impossibilità di dirimere il conflitto tra le due normative a mezzo degli ordinari canoni di interpretazione", il tribunale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte circa i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, denuncia la illegittimità costituzionale delle due leggi sopra ricordate, per contrasto con i principi sanciti dal trattato di Roma e con le disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E., e conseguente violazione indiretta dell'art. 11 della Costituzione.

La stessa questione viene sollevata di ufficio dal presidente del tribunale di Roma, nel procedimento monitorio promosso dalla società Ariete contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, per ripetizione delle somme pagate, successivamente al 29 luglio 1968, per "diritti di visita", all'atto della importazione in Italia dalla Germania di quantitativi di latte e crema di latte freschi. Il giudice a quo, ritenuto che i diritti di controllo sanitario delle merci all'atto del passaggio della frontiera vanno considerati, giusta la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità, tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, la cui percezione contrasta con l'art. 13, n. 2 del trattato di Roma e più in particolare con gli artt. 22, n. 1 e 37 del regolamento del Consiglio C.E.E. 27 giugno 1968, n. 804; che d'altra parte "il contrasto tra norma comunitaria d'immediata applicazione e legge nazionale successiva dà luogo ad una questione di costituzionalità della seconda, con riferimento all'art. 11 della Carta costituzionale", denuncia la illegittimità dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, per la parte concernente i prodotti di cui alle lettere F e G dell'allegata tabella.

2. - Avendo per oggetto la medesima questione, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

In ordine al secondo giudizio deve controllarsi, in via pregiudiziale, la legittimazione del presidente del tribunale a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di procedimento monitorio, prima di emettere decreto ingiuntivo e ai fini della pronuncia sulla relativa domanda.

Al riguardo, meritano piena conferma le considerazioni svolte dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione: il presidente del tribunale, organo competente a definire un procedimento di giurisdizione contenziosa, che si differenzia da quello ordinario soltanto perché il contraddittorio é posticipato, e chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato di ingiunzione di pagamento (artt. 633-641 c.p.c.), é indubbiamente legittimato a sollevare questioni di legittimità delle leggi che deve applicare, pregiudiziali alla sua decisione di merito. Ricorrono infatti entrambe le condizioni di proponibilità del giudizio davanti a questa Corte, richieste dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - La questione é fondata. In conformità alle disposizioni degli artt. 9 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea, "fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci, e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con paesi terzi", il Consiglio della Comunità ha emanato, tra l'altro, i regolamenti 5 febbraio 1964, n. 13 e 14, relativi alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari, e, rispettivamente, nel settore delle carni bovine; regolamenti abrogati (a decorrere dal 29 luglio 1968) e sostituiti dai successivi regolamenti 27 giugno 1968, n. 804 e 805, relativi alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari, e, rispettivamente, nel settore delle carni bovine. Tutti questi regolamenti recano la clausola finale: "Il presente regolamento é obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L'art. 12 di entrambi i regolamenti n. 13 e 14 del 1964 dichiara "incompatibile" con l'applicazione delle disposizioni regolamentari comunitarie "la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente", sia negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sia per le importazioni dai paesi terzi. L'art. 22 dei successivi regolamenti n. 804 e 805 del 1968 conferma il "divieto" di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari, divieto tenuto fermo anche per gli scambi con paesi terzi dall'art. 19 del regolamento n. 804 e dall'art. 20 del regolamento n. 805, "salvo contrarie disposizioni del regolamento stesso o deroga decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 43, paragrafo 2, del trattato".

4. - L'interpretazione dei regolamenti dianzi ricordati, ha dato luogo ad una puntuale giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, davanti alla quale la nostra Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che l'articolo 36 del trattato di Roma consentirebbe tali controlli "giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali", e che dovrebbe quindi ritenersi conforme al trattato, e compatibile con le disposizioni dei regolamenti n. 14/1964 e 805/1968 relativi al settore delle carni bovine, la riscossione alla frontiera dei diritti fissi di visita sanitaria, comprensivi anche delle eventuali operazioni diagnostiche o ricerche di laboratorio.

Con una prima sentenza 14 dicembre 1972 (in causa 29/72, Marimex contro Ministero finanze), la Corte di giustizia ha dichiarato che la norma dell'art. 36, "che deroga al principio fondamentale dell'abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, va interpretata restrittivamente, e non può quindi essere intesa nel senso ch'essa autorizzi provvedimenti diversi da quelli contemplati dagli artt. 30-34"; che d'altra parte il divieto di applicare, nei rapporti fra Stati membri, dazi doganali e tasse di effetto equivalente "si riferisce a qualsiasi onere riscosso in occasione o in ragione dell'importazione, il quale, colpendo specificamente le merci importate, e non invece le merci nazionali similari, ne alteri il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale". Per questi motivi la Corte ha stabilito in diritto che "vanno considerati tasse di effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri criteri di calcolo, non comparabili con i dati di quantificazione dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali".

Gli stessi principi sono stati confermati dalle successive sentenze della Corte di giustizia 5 febbraio 1976 (in causa 87/75, Conceria Bresciani contro Ministero finanze), e 15 dicembre 1976 (in causa 35/76, Simmenthal contro Ministero finanze), con le quali é stato ulteriormente precisato che "un onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci importate da un altro Stato membro al passaggio della frontiera, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale", essendo "irrilevante il fatto ch'esso sia commisurato alla quantità delle merci importate e non al loro valore", e che "sulla valutazione degli effetti prodotti dalla riscossione di un tributo del genere sulla libera circolazione delle merci non influisce neppure la circostanza ch'esso sia proporzionato alle spese per il controllo sanitario", in quanto l'attività amministrativa dello Stato diretta ad attuare tale controllo nell'interesse generale non può essere considerata un servizio reso individualmente all'importatore, e di conseguenza "le relative spese devono essere poste a carico della collettività nazionale che, nel suo complesso, fruisce dei vantaggi derivanti dalla libera circolazione delle merci". É stato infine osservato che il Consiglio della Comunità ha da tempo emanato direttive, imponendo agli Stati membri l'obbligo di adeguare a quanto dalle stesse prescritto le disposizioni nazionali in materia di polizia sanitaria, al fine di spostare i relativi controlli verso gli Stati membri speditori e rendere superflua la molteplicità dei controlli al confine, pur lasciando allo Stato destinatario la possibilità di vigilare sull'effettiva esistenza delle garanzie offerte dal sistema di controlli sanitari uniformi.

Questa giurisprudenza della Corte di giustizia é confermata da una serie di sentenze relative ai controlli sanitari su altri prodotti agricoli parimenti sottoposti al regime dei prelievi, anche se importati da paesi associati o da paesi terzi, con le quali é stato ripetutamente enunciato il principio che "la nozione di tassa d'effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione nella Comunità comprende qualsiasi tassa riscossa all'atto o a causa dell'importazione e che, colpendo specificamente una merce importata a differenza dalla merce comunitaria analoga, ha sulla libera circolazione delle merci la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale" (sentenza 9 luglio 1975, in causa n. 21/75).

5. - Richiamandosi alla interpretazione data dalla Corte di giustizia alle disposizioni del trattato di Roma e dei regolamenti comunitari n. 14/1964 e 805/1968, relativi al settore delle carni bovine, le ordinanze di rimessione hanno constatato che non può sussistere dubbio sulla interpretazione delle identiche disposizioni dei regolamenti n. 13/1964 e 804/1968, relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; e d'altra parte, interpretando autonomamente la normativa vigente in Italia circa la percezione dei diritti di visita sanitaria alla frontiera, in base alle tabelle allegate alle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, hanno concordemente ritenuto che tale normativa confligga in modo palese con le ricordate disposizioni comunitarie, emanate in materia di competenza degli organi della Comunità con piena ed immediata efficacia obbligatoria, e dia quindi luogo a questione di legittimità costituzionale delle leggi interne.

In questa sede, l'Avvocatura dello Stato ha contestato la sussistenza del denunciato vizio di incostituzionalità, sotto un duplice profilo. É stato anzitutto sostenuto che la Corte di giustizia delle Comunità avrebbe recentemente modificato la propria giurisprudenza circa il divieto di riscossione dei diritti di controllo sanitario, secondo quanto risulterebbe da due sentenze del 25 gennaio 1977 (in causa n. 46/76) e del 12 luglio 1977 (in causa n. 89/76), prodotte in udienza. Ma l'esame di queste decisioni non legittima l'assunto dell'Avvocatura sulla asserita evoluzione giurisprudenziale. Infatti, con la prima sentenza la Corte ha deciso che soltanto "gli oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli sanitari imposti da una norma comunitaria, (direttiva del Consiglio C.E.E. 26 giugno 1964, n. 432), aventi carattere uniforme e da effettuarsi obbligatoriamente, prima della spedizione, nello Stato membro esportatore, non costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, purché il loro importo non ecceda il costo effettivo del controllo"; mentre invece, "qualsiasi ulteriore controllo imposto unilateralmente da uno Stato membro sia di propria iniziativa, sia per soddisfare esigenze, ormai ingiustificate, di un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, e qualsiasi onere pecuniario riscosso in ragione di siffatto controllo é, per tale motivo, incompatibile con il diritto comunitario".

Con la seconda sentenza - emanata in giudizio promosso dalla Commissione delle Comunità contro il regno dei Paesi Bassi a norma dell'art. 169 del trattato C.E.E. per violazione degli obblighi comunitari, dipendente dalla riscossione di diritti per ispezione fitosanitaria delle piante e di prodotti d'origine vegetale esportati in altri Stati membri -, la Corte ha ritenuto che detti diritti, connessi al rilascio dei certificati fitosanitari richiesti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951, non costituiscono misura unilateralmente imposta dal regno dei Paesi Bassi, trattandosi di "controlli organizzati su basi identiche in tutti gli Stati membri, in quanto partecipanti alla convenzione", talché i diritti medesimi "non si possono considerare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, se il loro importo non supera il costo effettivo delle operazioni in occasione delle quali essi vengono percepiti". Anche questa decisione non può dunque ritenersi indicativa di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia, in quanto si riferisce ad un particolare tipo di controllo sanitario uniforme, istituito in base ad una convenzione internazionale, la cui efficacia fatta salva dall'espressa disposizione dell'art. 234 del trattato di Roma.

6. - L'Avvocatura dello Stato ha inoltre fatto richiamo ad una direttiva del Consiglio C.E.E. 12 dicembre 1972, n. 462, sulla cui interpretazione pende davanti alla Corte di giustizia delle Comunità un giudizio promosso dal pretore di Alessandria, a norma dell'art. 177 del trattato di Roma, nel fine di stabilire se in base a detta direttiva possa o non ritenersi legittima la riscossione da parte della nostra Amministrazione finanziaria "di somme corrispondenti al costo effettivo dei controlli sanitari eseguiti su prodotti importati da paesi terzi"; ed ha pertanto osservato Cloe in tale ipotesi il contrasto con le norme comunitarie "riguarderebbe solo le importazioni intracomunitarie e non quelle provenienti da paesi terzi".

L'obiezione non può essere accolta per i seguenti motivi:

a) a norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obbiettivi comuni.

Esse non possono, pertanto, giustificare, né sanare con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili con i regolamenti comunitari. Nella specie, la direttiva n. 462 del 1972 stabilisce al riguardo che gli Stati membri sono tenuti ad attuarne le diverse disposizioni in più tempi, per il 1 ottobre 1973, per il 1 gennaio 1976, e per il 1 gennaio 1977 (art. 32).

b) La direttiva 12 dicembre 1972, n. 462, "relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi", prevede una minuziosa disciplina di autorizzazioni e divieti di importazione da parte degli Stati membri, sulla base di certificati di sanità rilasciati da veterinari ufficiali dei paesi terzi speditori (artt. 11 e 22), e di ulteriori controlli sanitari degli animali e delle carni al loro ingresso nel territorio della Comunità (artt. 12 e 23-24). A parte l'ovvio rilievo che trattasi d'un regime speciale, comunque non applicabile alle importazioni di latte o prodotti lattiero-caseari, non occorre sottolineare la differenza tra il regime di controlli previsto da questa direttiva (e quello previsto, con disposizioni diverse, dalla parallela direttiva 12 dicembre 1972, n. 461, "relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche"), e il sistema dei diritti fissi di visita imposti dalla legge italiana in misura corrispondente al numero dei capi o al quantitativo dei prodotti, e non limitati soltanto al rimborso delle spese effettive di controllo; diritti che sono inoltre richiesti, per una parte delle voci tariffarie - tra cui proprio il latte e i prodotti derivati - soltanto per l'importazione, e non invece per l'esportazione.

Come gli altri Stati membri, anche l'Italia potrà ovviamente emanare provvedimenti di attuazione delle due direttive del 1972, uniformandosi a quanto dalle medesime prescritto. Del resto, già il regolamento n. 805/1968 prevedeva per le importazioni di carni l'eventualità della applicazione di misure di carattere sanitario, da adottarsi però mediante deliberazioni comunitarie, secondo la procedura di cui all'art. 43, n. 2 del trattato di Roma.

7. - L'inconsistenza delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato é dimostrata dalle disposizioni della recentissima legge 14 novembre 1977, n. 889 (G. U. 12 dicembre 1977, n. 337), con le quali i diritti fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla legge n. 1239 del 1970 sono stati soppressi e dichiarati "non dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero dei Paesi associati" (art. 1); e sono state al tempo stesso "abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale" (art. 2). Giova qui ricordare che il legislatore nazionale ha non solo abrogato le norme contrastanti con il diritto comunitario, ma altresì istituito fondi per il "finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno" (legge 3 ottobre 1977, n. 863); e d'altra parte ha impegnato anche le Regioni "all'applicazione dei regolamenti della C.E.E. nonché all'attuazione delle sue direttive", sotto il controllo e potere d'intervento sostitutivo del Governo nel caso di inadempimento agli obblighi comunitari (legge 22 luglio 1975, n. 382 e d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

8. - La pubblicazione della citata legge 14 novembre 1977, n. 889, le cui disposizioni valgono solo per l'avvenire, ovviamente non esonera questa Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalità sollevata dalle ordinanze di rimessione, rilevante ai fini delle decisioni dei giudici di merito sui rapporti pregressi.

Preso atto delle motivazioni che giustificano, in conformità ai principi e fini fondamentali dell'ordinamento comunitario, la interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità, nell'ambito della propria competenza esclusiva sancita dall'art. 177 del trattato di Roma, alle disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 14/1964 e degli artt. 20, n. 2 e 22 del regolamento n. 805/1968 (interpretazione che deve riconoscersi sicuramente estensibile alle identiche disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 13/1964 e degli artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968), questa Corte ritiene di aderire, anche in base alle considerazioni già esposte, alla interpretazione data dalle ordinanze di rimessione alle denunciate norme legislative italiane sulla imposizione dei diritti di visita sanitaria, le quali rivelano, con chiara evidenza, per il loro contenuto obbiettivo e per le caratteristiche e modalità di applicazione di quei diritti fissi, il palese ed incontestabile contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale, disposto dai regolamenti comunitari sopraindicati.

É forse superfluo avvertire che non viene qui in discussione il potere dei singoli Stati di attuare provvedimenti di controllo sanitario per ragioni di tutela della pubblica salute; ma questo potere, per gli Stati membri della Comunità economica europea, deve essere esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Ciò posto, non occorre ricordare qui i principi già enunciati da questa Corte circa il regime dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, e in specie circa la piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilità dei regolamenti comunitari, i quali prevalgono sulle norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati membri, e debbono - sempreché abbiano completezza di contenuto dispositivo - entrare contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunità, ricevendo ovunque applicazione uguale ed uniforme nei confronti della generalità dei destinatari (cfr. le sentenze n. 183/1973; n. 232/1975; n. 205/1976).

In conformità a questi principi, che la Corte conferma, si deve riconoscere che le citate disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E. 5 febbraio 1964, n. 13 e 14, e 27 giugno 1968, n. 804 e 805, hanno rispettivamente determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti, dell'art. 32, quarto comma, del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della annessa tabella, come modificata con d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, nonché della legge 23 gennaio 1968, n. 30, che saranno pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che qui occorra dichiararne l'illegittimità costituzionale. Deve invece pronunciarsi, in base ai principi enunciati nella sentenza n. 232 del 1975, la incostituzionalità, in riferimento all'art. 11 Cost., della successiva legge 30 dicembre 1970, n. 1239, emanata in contrasto con le disposizioni degli artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968, nonché con i principi sanciti dagli articoli 9, 12, 13 e 95 del trattato di Roma, limitatamente alla parte in cui é prevista l'applicazione dei diritti di visita sanitaria per le importazioni o esportazioni disciplinate da detto regolamento del Consiglio C.E.E.

La pronuncia di questa Corte, in relazione a quanto sopra constatato e ritenuto sulla identità delle due normative comunitarie, non può non estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche alla parte della stessa legge n. 1239 del 1970, in cui é prevista l'applicazione dei diritti di visita sanitaria per le importazioni o esportazioni disciplinate dal regolamento n. 805/1968 del Consiglio C.E.E.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804 del Consiglio della Comunità economica europea; b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968, n. 30, sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 11 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1977.