Sentenza n. 210 del 1986

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SENTENZA N. 210

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma e 13 legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli) nel testo risultante dall'art. 2 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro n. 89 del 1948, e dell'art. 3 stessa Convenzione resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952 n. 1305 promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dalla Corte di Cassazione - Sez. lavoro - sui ricorsi riuniti proposti da Nitti Michele ed altri contro S.p.a. Vetrerie Meridionali iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 192 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 (comunicata il 25 e notificata il 28 di gennaio 1982; pubblicata nella G.U. n. 192 del 14 luglio 1982 e iscritta al n. 102/1982) sui ricorsi proposti da Mancini Lucrezia e altre (e riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.) avverso la sentenza 15 marzo 1977 con la quale il Tribunale di Bari aveva rigettato le loro domande di reintegrazione nel posto di lavoro presso la s.p.a. Vetrerie Meridionali, la Corte di Cassazione - Sezione lavoro - ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 4 comma primo e 37 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli), in punto di divieto di lavoro notturno per le donne di qualunque età nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze, nonché del correlato art. 3 della stessa legge nel testo risultante dall'art. 2 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (O.I.L.), n. 89 del 1948, e dell'art. 3 della stessa Convenzione, resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952, n. 1305.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

3.1. - Nel giudicare della questione di costituzionalità dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 questa Corte non può farsi carico dell'art. 5 comma primo 1. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il quale "nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, é vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali" perché entrato in vigore il 1 gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla vicenda che ha offerto occasione all'incidente, né potrebbe questa Corte trarre indiretti elementi di convinzione dall'art. 13 (lavoro straordinario) comma terzo del contratto collettivo 27 aprile 1983 dei panificatori, a tenor del quale "Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 21 alle 4, sarà compensato con una maggiorazione del 50 per cento sulla retribuzione normale corrispondente" perché posterior tempore.

3.2. - Considerato che questa Corte, con sent. 11 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 e di altre disposizioni che fissano l'età del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, la questione é da giudicare fondata, perché il divieto di lavoro notturno comminato a carico delle donne arreca offesa all'art. 37 comma primo il quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 37 comma primo rende superfluo lo scrutinio della divergenza che pure segue tra la ripetuta disposizione e gli artt. 3 comma primo e 4 comma primo Cost..

Pertanto va nei precisati sensi dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma primo l. 653/1934 nella parte in cui nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze é vietato il lavoro di notte per donne di qualunque età salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti in quanto queste ultime siano giustificate dall'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

4.1. - La Corte di Cassazione ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del "correlato" art. 13 della stessa l. 653/1934 nella successiva formulazione datagli dall'art. 2 della Convenzione n. 89 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria, stipulata in San Francisco il 9 luglio 1948, nonché dell'art. 3 della Convenzione medesima, resa esecutiva in Italia con l'art. 1 l. 2 agosto 1952, n. 1305, in relazione agli artt. 3 comma primo, 4 comma primo e 37 comma primo Cost., sul riflesso che in adempimento del menzionato art. 13 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha emesso il decreto 5 luglio 1973 con cui "considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno attualmente praticato dalla generalità delle aziende é quello dalle 22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, che tale evento rientra nelle alternative consentite dall'art. 2 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 1948, che é opportuno autorizzare l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle necessità rilevate nelle suindicate premesse le variazioni occorrenti nei limiti della citata Convenzione internazionale", ha disposto che "L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle 22 alle 5, può essere modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale O.I.L. n. 89 del 1948. // La facoltà di autorizzare tali modifiche é esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti per territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata richiesta. // Gli ispettorati del lavoro consulteranno le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera. // La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di aziende o categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal precedente comma".

Di tal ché ha indotto la Corte di Cassazione a sollevare la questione di costituzionalità in esame la preoccupazione - divenuta attuale nel caso concreto in cui l'Ispettorato del lavoro di Bari non aveva ritenuto, nella sua discrezionalità amministrativa e nell'apprezzamento delle situazioni locali, di modificare l'intervallo stabilito dalla legge del 1934 - del mancato esercizio del potere previsto nel d.m. lav. e prev. soc. 5 luglio 1973.

4.2. - Nel giudicare dell'incostituzionalità dell'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 data a San Francisco e resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952 n. 1305 ("Les femmes, sans distinction d'age, ne pourront etre employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont seuls employés les membres d'une meme famille"), di cui la Corte di Cassazione si é giovata per interpretare l'art. 14 comma primo, deve questa Corte farsi carico della natura privata della impresa parte nel giudizio a quo.

4.3. - I motivi che inducono a sancire l'incostituzionalità dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934 n. 653 (supra 3) corroborano la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3 della Convenzione n. 89 O.I.L. resa esecutiva in Italia con la l. 1305/1952 nella parte in cui irroga il divieto di lavoro notturno alle donne nelle imprese industriali private o nelle dipendenze di queste - non già ad esclusione di imprese in cui siano impiegati i soli membri della stessa famiglia, sibbene - nel rispetto di condizioni di lavoro che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino adeguata protezione.

Va infine osservato che la censura dell'art. 13 é assorbita dai rilievi sopra svolti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...",

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.