SENTENZA N. 137
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n.
1) ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Pesso Elsa ed altre
e S.p.A. SAIPO, iscritta al n. 509 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270
dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 15 novembre 1980 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra D'Alessio Amalia e R.A.I., iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dalla Corte di Cassazione nel
procedimento civile vertente tra Federici Anna e
S.p.A. SIP, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno
1981;
4) ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dalla Corte di Cassazione nel
procedimento civile vertente tra Vino Maria e
Istituto Nazionale Credito Lavoro Italiano all'Estero, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di D'Alessio Amalia,
della SIP e di Vino Maria;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986
il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Francesco Caravita di Toritto per D'Alessio Amalia, Maurizio Marazza
per
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di distinti procedimenti promossi da talune lavoratrici,
addette ad imprese con più di trentacinque dipendenti, per impugnare i
licenziamenti loro intimati all'atto del compimento del cinquantacinquesimo
anno di età e della maturazione del diritto a pensione
di vecchiaia,
2. - Tutti i giudici remittenti hanno ritenuto
la rilevanza della questione in quanto, essendo stati gli impugnati
licenziamenti intimati soltanto in forza dell'intervenuta cessazione del regime
di stabilità, del quale le lavoratrici avevano goduto fino al compimento
dell'età pensionabile, la legittimità di essi, siccome
non fondata su di una giusta causa o di un giustificato motivo, verrebbe meno
qualora fosse caducata la censurata normativa, che
consente siffatta cessazione con anticipo rispetto a quanto stabilito per i
lavoratori di sesso maschile.
3. - In punto di non manifesta infondatezza,
Risultando, cioé prevista per le donne un'età pensionabile inferiore rispetto a quella
stabilita per gli uomini (in sessanta anni dalla stessa norma sopra citata) e
conseguendone, per effetto di quanto disposto dal citato art. 11 della legge n.
604/66, una minore durata del regime limitativo del potere di recesso del
datore di lavoro nei confronti delle prime, si verificherebbe, in primo luogo,
una irrazionale disparità di trattamento fra gli uni e le altre, riconducibile
esclusivamente alla diversità del sesso e perciò in pieno contrasto con il
principio costituzionale di uguaglianza.
Correlativamente, poi, risulterebbe
anche violato l'altro principio costituzionale (art. 37, primo comma, Cost.)
che, attribuendo alla donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al
lavoratore, ricomprende in essi anche quello
concernente la durata del rapporto di lavoro.
Aggiunge inoltre
Questa norma, in effetti, sopprime la menzionata discriminazione
prevedendo che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere
diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di
continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per
gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa
comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della
data di perfezionamento del suddetto diritto.
Essa, però, non trova applicazione nel caso di specie in quanto la
lavoratrice é stata collocata a riposo "per età ed anzianità
previdenziale" con effetto dal 31 ottobre 1975 e quindi anteriormente
all'entrata in vigore della citata legge n. 903/77.
Si fa, infine, rilevare con l'ordinanza in esame che le ragioni
(sostanzialmente fondate sull'asserita maggiore resistenza fisica dell'uomo e
quindi su di una diversa situazione soggettiva) in base alle quali questa Corte
(con le sentenze n. 123 e n. 137 del 1969) ha già ritenuto la legittimità della
denunciata disparità di trattamento non sembrano preclusive di un riesame della
questione, alla luce sia di una linea evolutiva dell'ordinamento, nel senso
della piena parificazione dei sessi, che ha trovato la
sua più solenne affermazione nella ripetuta legge n. 903/77, sia di
considerazioni suggerite dallo stesso caso di specie: quand'anche fosse
fondatamente sostenibile la legittimità dei trattamenti differenziati, in
considerazione della sola diversità di resistenze fisiche fra uomo e donna,
dovrebbe nondimeno prendersi atto delle circostanze che talune mansioni (come
quelle di "operatrice ordinaria telefonista", affidate alla
lavoratrice in detto caso), non implicando per loro natura un impegno tale da
far venire in rilievo la menzionata diversità, sembrano perfino meglio
convenire alla donna che non all'uomo, con pieno ribaltamento della prospettiva
tradizionale cui risultano, in parte qua, ancorate le discriminazioni in danno
della prima.
4. - Considerazioni sostanzialmente simili svolge ancora
Anche qui si assumono come parametri di
riferimento gli artt. 3, comma primo, e 37, comma primo, Cost. e si osserva che
la denunciata disparità di trattamento non é superabile né attraverso la
disciplina collettiva, né in applicazione dell'art. 4 della legge n. 903/77,
entrata in vigore solo successivamente al
licenziamento di cui trattasi.
Si osserva in particolare che:
a) il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia, affievolendo il diritto del lavoratore alla conservazione del posto,
con la possibilità del di lui licenziamento ad nutum realizza una situazione che, sebbene in sé legittima,
integra tuttavia una sorta di menomazione per chi si senta ancora in grado di
lavorare, per continuare così ad assicurare un più compiuto svolgimento della
sua personalità;
b) ne consegue che, in linea di principio, va considerata come non
legittima qualsiasi disposizione che renda detto evento più gravoso,
consentendo l'anticipazione in relazione ad elementi che l'ordinamento
costituzionale esclude come possibili cause di giustificazione di trattamenti
discriminatori: il che, appunto, é da affermare con riguardo all'elemento della
diversità del sesso, in relazione ai ricordati
parametri;
c) in quest'ordine di idee si collocano quelle
pronunzie (viene ricordata la sentenza della stessa Cassazione 23 dicembre 1981
n. 6771) con le quali, in caso di insorta controversia sull'applicazione di
clausole della contrattazione collettiva legittimanti il collocamento a riposo
delle lavoratrici al compimento di un'età inferiore rispetto ai lavoratori, si
é sancita la nullità delle clausole stesse per contrasto con l'imperativo
disposto dell'art. 37 Cost., per epoche anteriori all'entrata in vigore della
citata legge n. 903/77;
d) a tutto ciò deve aggiungersi, per valutare pienamente l'entità
dell'intervenuto mutamento del contesto
economico-sociale nel quale furono rese le precedenti pronunzie di rigetto nn. 123 e 137/69 di questa Corte, la considerazione del
crescente rilievo attribuito al diritto al lavoro, specie dopo l'entrata in
vigore dello Statuto dei lavoratori, e, più in particolare, dell'accesso sempre
più esteso e qualificato della donna in tutti i diversi settori della vita
lavorativa; dell'introduzione di tecnologie idonee a rendere meno usurante
l'attività di lavoro; della realizzazione di nuove forme di servizi sociali;
del riconoscimento della pari onerosità e del pari valore delle prestazioni
dell'uomo e della donna anche in settori che sono notoriamente fra i più
affaticanti, come quello agricolo (art. 25, comma
secondo, legge 11 febbraio 1971 n. 11); ed, in sintesi, di tutta una nuova
sensibilità al problema della parità, sollecitata anche dallo sviluppo delle
scienze antropologiche.
5. - Anche il Pretore di Torino censura, per i
medesimi fini, il combinato disposto dell'art. 11 della legge n. 604/66 e
dell'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio
1939 n. 1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n.
218.
Dopo aver rilevato che nel caso di specie non può trovare applicazione il
citato art. 4 della legge n. 903/77, il quale postula la condizione
dell'attuale pendenza del rapporto di lavoro, carente,
invece, in detto caso nel quale é stato intimato il licenziamento in base alla
normativa denunciata, su cui non ha retroattivamente inciso la più recente
legge del 1977, il giudice a quo pone a fondamento della doglianza considerazioni
sostanzialmente sovrapponibili a quelle fin qui esposte.
Nella prospettazione della questione si
aggiungono, tuttavia, nuovi parametri di riferimento perché oltre agli artt. 3
e 37 Cost., in relazione ai quali si ribadiscono i già
esaminati profili di illegittimità della censurata disparità di trattamento fra
uomo e donna, si invocano anche gli artt. 4 Cost., in
quanto il combinato disposto delle citate norme impedisce alla donna di
realizzare nella stessa misura garantita all'uomo il diritto al lavoro; 35,
secondo comma, Cost., in quanto la più limitata vita lavorativa preclude alla
donna la possibilità di più elevati sviluppi della sua professionalità; 38,
secondo comma, Cost., in quanto il pensionamento anticipato riduce la
consistenza del trattamento previdenziale riservato alle lavoratrici.
6. - Il Pretore di Roma, infine, censura il combinato disposto dell'art.
11 della legge n. 604/66, dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e
dell'art. 15 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n.
In particolare, per quanto concerne il richiamo all'art. 4 Cost. osserva (ricordando la sentenza di questa Corte n.
174/71) che il principio di tutela del diritto al lavoro ivi contenuto impone
che, ove siano previsti casi, tempi e modi dei licenziamenti, la disciplina,
per risultare conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un
trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali e, in relazione a queste,
una diversificazione del trattamento stesso può ammettersi solo in presenza di
giustificate ragioni.
Rileva poi che ragioni siffatte sono state identificate da questa Corte (sentt. nn. 123 e 137/69 cit.),
con riferimento alla questione in esame, nel fatto che l'attitudine lavorativa,
in via di massima, viene meno prima nella donna che nell'uomo e che il diverso
trattamento fatto alla donna, quanto alla tutela del diritto al lavoro, intende
salvaguardarne la essenziale funzione familiare,
limitando nel tempo il periodo di distrazione dalle cure domestiche.
Entrambe le ragioni sembrano, però, inappaganti al giudice a quo. La
prima perché necessiterebbe quanto meno di seri
riscontri scientifici e comunque perché la stessa sentenza n. 174/71 di questa
Corte ha sancito il principio per cui la semplice maggior probabilità di
condizioni fisio-psichiche non pienamente idonee per
lo svolgimento di prestazioni lavorative non può costituire sufficiente
giustificazione di trattamenti differenziali in punto di cautele e garanzie
circa la conservazione del posto di lavoro. La seconda perché l'art. 37 Cost., nello stabilire che le condizioni di lavoro della donna
devono consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, non
può implicare contraddizione fra questo principio e quello di parità posto con
la prima parte del primo comma e postula quindi interventi del legislatore
idonei a rendere compatibile detta funzione con la prosecuzione dell'attività
lavorativa e non già l'assicurazione dell'una mediante la negazione delle
garanzie attinenti all'altra.
7. - Tutte le esposte ordinanze, ritualmente
notificate e comunicate, sono state pubblicate rispettivamente con
8. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 551/81 della Corte di
Cassazione si é costituita
A tal fine osserva che le considerazioni svolte in detta ordinanza non
paiono idonee a superare i motivi in base ai quali analoga questione é già
stata ritenuta infondata da questa Corte con le sentenze nn.
123 e 137/69.
Ed anche a voler prendere atto dell'avvenuto mutamento del contesto economico-sociale nel quale tali pronunzie furono
rese e del progresso dell'ordinamento sul tema della parità, sfociato nella
legge n. 903/77, non può omettersi di rilevare che rendere oggi pronunzie di
opposto tenore, in riferimento ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore di
detta legge, equivarrebbe ad attribuire alla stessa una sorta di efficacia retroattiva,
esclusa invece dal legislatore, come riconosce lo stesso giudice remittente, anticipando il punto di arrivo di quel
progresso, ragionevolmente, invece, fissato ad una certa data secondo
valutazioni discrezionali riservate al legislatore medesimo.
Circa la ragionevolezza di siffatte valutazioni non può poi omettersi di
considerare che la tutela del diritto al lavoro si afferma prioritariamente nei
confronti di chi sia privo di occupazione, onde ben si
comprende come la circostanza dell'acquisito diritto al trattamento
pensionistico possa, al fine di soddisfare tale prioritaria esigenza, essere
vista come causa di affievolimento di quella tutela nei confronti di chi possa
ormai godere del menzionato trattamento per far fronte alle proprie necessità
di vita.
Né può trascurarsi il rilievo d'ordine generale, per
cui la postergazione dell'età pensionabile che
conseguirebbe alla pronunzia di incostituzionalità sollecitata alla Corte,
contrasterebbe sostanzialmente con l'aspirazione, di gran lunga prevalente nel
corpo sociale, all'anticipazione dell'età suddetta, come strumento di
realizzazione di un più alto grado di "socialità" del trattamento
pensionistico.
Nel giudizio promosso con la successiva ordinanza n. 644/83 della stessa
Corte di Cassazione ha depositato, fuori termine, una memoria di costituzione la lavoratrice Vino Maria,
insistendo per l'accoglimento dell'eccezione con argomentazioni sostanzialmente
sovrapponibili a quelle svolte con la menzionata ordinanza.
Infine, nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 915/80 del Pretore di
Roma si é costituita la lavoratrice D'Alessio Amalia
in Sanipoli, argomentando nel senso della fondatezza
della questione specialmente alla luce del fatto che, anche in sede
scientifica, risulta dimostrata l'erroneità dell'assunto di una presunta minor
resistenza fisica della donna rispetto all'uomo e che il rilievo da attribuire
alla funzione familiare della prima diviene sostanzialmente trascurabile
intorno ad un'età di 55-60 anni, allorché ogni ruolo e necessità moderna
risultano presumibilmente cessati.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione hanno depositato memorie le
lavoratrici D'Alessio Amalia in Sanipoli
e Vino Maria (rispettivamente nei giudizi promossi
con le ordinanze nn. 915/80 del
Pretore di Roma e 644/83 della Corte di Cassazione), insistendo per la
declaratoria di fondatezza della questione sottoposta all'esame di
questa Corte.
Con essa, comunque, si sofferma, in modo
particolare, nella dimostrazione dei profili di contrasto con l'art. 37 Cost.,
a suo avviso ravvisabili nella normativa censurata dal Pretore di Roma.
Precisa, al riguardo, che quand'anche una diversità fra uomo e donna fosse giustificabile sotto il profilo della determinazione
del limite di età del pensionamento, una siffatta scelta del legislatore non
potrebbe legittimamente ripercuotersi sul regime del rapporto di lavoro,
rispetto al quale, stante la specifica e puntuale incidenza del principio di
parità posto con il citato precetto costituzionale, deve, invece, affermarsi la
necessità che la differenza di sesso non implichi disparità di "condizioni
di lavoro".
Considerato in diritto
1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e, quindi, decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni
sostanzialmente identiche.
2. - I Pretori di Torino (R.O. n. 509/80) e di
Roma (R. O. n. 915/80),
3. - Tutti i giudici remittenti indicano come
norme di riferimento gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma Cost., mentre i Pretori di Torino e Roma anche l'art. 4 Cost.,
ed il Pretore di Torino, inoltre, gli artt. 35 e 38 Cost..
4. - Essi, in punto di rilevanza, osservano che l'eliminazione delle
norme denunciate farebbe venir meno il licenziamento intimato alle parti
attrici dei giudizi de quibus solo per il
raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età e,
quindi, con il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
In punto di non manifesta infondatezza osservano:
a) che sussiste una irrazionale disparità di
trattamento fra uomini e donne, riconducibile soltanto alla diversità di sesso;
che essa non é superabile né per effetto della contrattazione collettiva, che
nella specie non esiste, né per l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 che ha
eliminato la discriminazione tra uomo e donna prevedendo, per le lavoratrici,
al conseguimento del cinquantacinquesimo anno di età, l'opzione a continuare il
rapporto di lavoro fino al sessantesimo anno, termine fissato per i lavoratori,
perché la legge, come agevolmente si desume dalla sua interpretazione anche
letterale, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non é applicabile ai licenziamenti
di cui trattasi, tutti intimati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore;
b) che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ha effetti
negativi sul diritto della donna lavoratrice di realizzarsi compiutamente
nell'esplicazione dell'attività lavorativa al pari dell'uomo; ed in ispecie sul diritto della stessa di realizzare pienamente
lo svolgimento della sua personalità nonché sulla sua
dignità di persona ancora in grado di lavorare; che i suddetti principi hanno
ispirato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, proprio in
applicazione dell'art. 37 Cost., ha dichiarato la nullità della clausola dei
contratti di lavoro che stabilivano la cessazione del rapporto di lavoro delle
lavoratrici in età inferiore a quella prevista per i lavoratori (55 anno
anziché 60);
c) che il principio della tutela del diritto al lavoro, sancito dall'art.
4 Cost., impone la previsione dei casi, dei tempi e
dei modi del licenziamento;
d) che la limitazione della vita lavorativa, oltre a precludere alla
donna la possibilità di raggiungere i più elevati sviluppi della sua
professionalità, riduce, in violazione dell'art. 38 Cost.,
la consistenza del trattamento previdenziale al quale la lavoratrice ha
diritto.
5. - La questione é fondata.
Questa Corte premette che essa, siccome rilevante, va
esaminata nel merito. I giudici remittenti,
interpretando l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 sulla parità uomo-donna nel
rapporto di lavoro, che, secondo loro, potrebbe avere eliminato, in sostanza,
la discriminazione tra lavoratrici e lavoratori in punto di età
per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con i noti riflessi sulla
stabilità del posto di lavoro (divieto del licenziamento ex art. 11 legge n.
604/66), consentendo alle prime, sia pure a seguito di loro opzione, di
continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo anno, età
stabilita anche per l'uomo agli stessi effetti, hanno escluso l'efficacia
retroattiva della legge e, quindi, ne hanno ritenuto l'inapplicabilità alle
fattispecie accadute prima della sua entrata in vigore, rimettendo la questione
alla Corte che ne aveva sollecitato il riesame in punto di rilevanza (sent. n. 103/79 e ordd. nn. 104, 105, 106, 107, 108/79), alla
stregua della nuova legge.
Questa Corte ribadisce quanto affermato con la sent. n. 123/69 e cioé che il
testuale disposto dell'art. 37 Cost. attribuisce alla donna lavoratrice non
solo gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che
spetta all'uomo ma anche il diritto a che le siano assicurate condizioni di
lavoro tali che le consentono l'adempimento della "essenziale" sua
funzione familiare ed un'adeguata protezione, affinché possa svolgere, se del
caso, in concorrenza dell'attività di lavoro, anche il compito di madre.
La norma costituisce un'applicazione, nel settore del lavoro, del
disposto più generale dell'art. 3 che assicura a tutti i cittadini
la pari dignità sociale e l'eguaglianza dinanzi alla legge senza
distinzione, tra l'altro, per quello che interessa la fattispecie, di sesso;
attribuisce ai cittadini il diritto al pieno sviluppo della propria
personalità; e garantisce l'effettiva partecipazione dei lavoratori, senza
distinzione di sesso, all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Ai fini dell'interpretazione delle suddette norme, acquistano rilevanza
anche l'art. 4 Cost. che sancisce, per tutti i cittadini, il diritto al lavoro
con la garanzia della sua effettività; l'art. 35 Cost. che assicura la tutela
del lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori (uomini e
donne) e l'art. 38 Cost. che statuisce, in ispecie
per i lavoratori, il diritto ai trattamenti assistenziali
e previdenziali.
Con i citati precetti costituzionali (artt. 37 e 3 Cost.) si é inteso riscattare la donna dal residuo stato di
inferiorità sociale e giuridica che aveva rispetto all'uomo, facendole
acquistare il diritto, costituzionalmente garantito, alla parità giuridica con
l'uomo ed, in ispecie per la lavoratrice, alla parità
giuridica con il lavoratore.
Questo diritto ha un contenuto ampio e complesso; ha per
oggetto tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e le sue varie fasi
(accesso; attuazione; cessazione), sicché quanto spetta all'uomo, in via
generale, deve essere concesso anche alla donna proprio in conseguenza e per
effetto della riconosciuta parità.
Ciò avviene in situazioni obiettive eguali, tanto che la stessa norma
costituzionale (art. 37) stabilisce specificamente che alla lavoratrice spetta
la stessa retribuzione del lavoratore a parità di lavoro, mentre ora si ritiene
normalmente che non sussistano limitazioni e discriminazioni in punto di attribuzioni di mansioni.
Ma siccome in concorrenza con l'attività di lavoro la
donna può svolgere anche funzioni familiari ed in ispecie
funzione di madre, lo stesso costituente ha disposto che il legislatore deve
riconoscerle condizioni di lavoro tali che la pongono in grado di adempiere
anche le dette funzioni, insieme con l'attività di lavoro.
Nella legislazione regolatrice del rapporto di lavoro non mancano norme
di protezione della donna lavoratrice-madre e che stabiliscono particolari
condizioni di lavoro (per es. in ordine al tipo di
lavoro, all'orario di lavoro, alle sospensioni del rapporto in periodi di
gravidanza, di puerperio ecc.).
Analoghe norme di protezione sono state emanate per la tutela della
prole, ed ora anche a favore del coniuge lavoratore, per la parità di diritti e
di doveri derivanti dal coniugio.
Trattasi di regole relative alle modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa mentre, per quanto riguarda gli elementi
essenziali del rapporto, quale, per esempio, per quello che interessa, la sua
durata, in epoca ormai remota sono state emanate norme limitative specie in
considerazione della diversa attitudine della donna rispetto all'uomo.
Il termine "attitudine" é comprensivo, tra l'altro, in
particolare (sent.
n. 123/69) della capacità al lavoro e della
resistenza fisica. E la valutazione di siffatto elemento secondo norme
all'epoca vigenti, cioé nel 1939, nel 1947, nel 1952,
anni di emanazione delle normative impugnate, é stata
ritenuta da questa Corte (sentt.
nn. 123 e 137/69)
conforme ai precetti costituzionali allora invocati.
Non può, però, ritenersi che l'attitudine nel campo del lavoro abbia
carattere di staticità tanto che le valutazioni che la riguardano debbano
rimanere nel tempo sempre identiche e fisse. Invece, essa ha un valore dinamico
e muta nel tempo, specie con l'evolversi delle condizioni socio-economiche
e con l'avvento di nuove tecnologie.
Nella nostra società sono avvenuti profondi mutamenti a seguito e per
effetto di radicali riforme.
Anzitutto il diritto del lavoro ed il diritto al
lavoro hanno assunto nuova e maggiore rilevanza proprio in conformità dei
precetti costituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 35 Cost..
A tanto ha contribuito decisamente l'emanazione
dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) con il ruolo assunto dal
sindacato nelle fabbriche, con l'affidamento di più specifici compiti alla
contrattazione collettiva ed alla contrattazione aziendale, con funzione
integratrice della legge a protezione del lavoratore, in ispecie
per l'ambiente del lavoro, cioé del luogo in cui esso
si svolge perché egli potesse conseguire una maggiore sicurezza (per es. la
previsione di accorgimenti per l'eliminazione della nocività del lavoro; di
disagi vari; mense e locali di svolgimento anche dell'attività sindacale,
ecc.).
Inoltre, la legge sulla tutela della maternità (legge
30 dicembre 1971 n. 1204) ha portato, tra l'altro, il potenziamento dei servizi
sociali (per es. asili nido e locali all'interno della fabbrica per la cura dei
bambini delle lavoratrici-madri ecc.); le leggi di riforma della scuola hanno
potenziato la scuola materna attribuendole un ruolo più spiccatamente sociale
(legge 18 marzo 1968 n. 444; d.P.R. 31 maggio 1974 n.
420; legge n. 349/74; D.L. n. 13/76 ecc.). Si é sviluppata ed in concreto attuata con vari provvedimenti legislativi, la
nuova politica di intensificazione dei servizi sociali più rispondenti ai nuovi
bisogni della diversa vita familiare ed alle esigenze di un nuovo rapporto tra
tempo di lavoro e tempo libero.
La legge di riforma del diritto di famiglia
(legge 19 giugno 1975 n. 151) ha, tra l'altro, sancito la parità tra coniugi.
Si sono disposte modifiche ai trattamenti previdenziali, pensionistici ed
infortunistici per un'attuazione più vigorosa del principio costituzionale
della sicurezza sociale.
Si é attuata una più penetrante e diffusa tutela della salute in
adempimento del precetto costituzionale (art. 32 Cost.) mediante l'apprestamento
di nuove strutture sanitarie anche in fabbrica, con un più spiccato ruolo del
medico del lavoro, con più frequenti controlli medico-sanitari e
l'intensificazione dell'assistenza anche in fabbrica con un ruolo specifico
della medicina preventiva, mentre, in via generale, l'introduzione e l'utilizzo
di nuovi farmaci e la diffusione di più intense cure mediche, previ controlli a mezzo di
apparecchiature anche sofisticate, hanno realizzato una elevazione della durata
della vita, un'elevazione dell'età media ed una minore mortalità; hanno
allontanato nel tempo l'invecchiamento ed hanno determinato per il lavoratore
una maggiore resistenza fisica al lavoro.
Ma soprattutto l'avvento di nuove tecnologie, la
maggiore diffusione ed utilizzazione delle macchine o in aiuto o addirittura in
sostituzione del fattore umano in tutti i settori della produzione (industria,
agricoltura e commercio) hanno prodotto radicali cambiamenti
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.
A parte la richiesta di una maggiore professionalità, di diverse modalità
del collocamento del lavoratore e di una rinnovata struttura del rapporto di
lavoro, specie in ordine all'orario di lavoro ed al
tipo di prestazione per una maggiore sicurezza fisica e sociale, quello che più
rileva é che il lavoro, in via generale, é divenuto meno usurante oltre che più
sicuro.
E di pari passo si é verificata un'evoluzione
della giurisprudenza del lavoro in accentuazione dei principi di garantismo e
di parità specie tra coniugi, della vedova rispetto al vedovo in materia
pensionistica ed, in genere, per i trattamenti previdenziali (per es. assegni
familiari, pensioni e trattamenti analoghi ecc.).
Va poi ricordato che anche l'ordinamento comunitario é venuto evolvendosi
nel senso di una sempre più incisiva applicazione del principio di parità fra
uomo e donna, in particolare con l'emanazione delle direttive consiliari 75/117
(in G.U.C.E. del 19 febbraio 1975) 76/207 (in G.U.C.E. del 14 febbraio 1976), interpretata, quest'ultima,
come idonea ad impedire la possibilità di licenziamento della donna, per la
sola ragione del compimento dell'età pensionabile, eventualmente fissata con
riferimento ad un limite meno elevato di quello stabilito per l'uomo.
Questa evoluzione, per quanto riguarda la donna lavoratrice, ha inciso
profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la riguardano in modo
particolare ma anche sull'attitudine lavorativa.
La stessa funzione familiare della donna lavoratrice e la stessa funzione
di madre hanno ricevuto diversa possibilità di
attuazione rendendo maggiormente possibile la compatibilità del loro esercizio
e della loro attuazione con l'attività di lavoro, sicché é stata più agevole la
distrazione dalle cure familiari e più lungo é diventato il tempo da dedicare
al lavoro.
Tanto é vero che anche legislativamente
si é potuto sancire la parità uomo-donna nel rapporto di lavoro (legge 9
dicembre 1977, n. 903).
Ma la gradualità dell'evoluzione della situazione,
verificatasi specie nel periodo successivo alla precedente sentenza (n. 123 del 1969)
e più prossimo alla nuova disciplina legislativa, fa ritenere che siano venute
meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano giustificare una differenza
di trattamento della donna rispetto all'uomo. In
particolare rispetto all'età del conseguimento della pensione di vecchiaia e,
quindi, rispetto alla disciplina del licenziamento fondata su detto
evento.
E tanto in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37
Cost., mentre va dichiarato assorbito il profilo
concernente l'art. 38, secondo comma, Cost. e non pertinente il richiamo
all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, individuandosi la norma di
riferimento, in tema di età per il conseguimento del diritto a pensione,
nell'art. 9 dello stesso r.d.l. n. 636/39.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi (R.O.
nn. 509 e 915/80, 551/81 e 644/83), dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15
luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n.
1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956
n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di
vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo,
al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del
sessantesimo anno come per l'uomo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.