SENTENZA
N. 32
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 giugno 1959, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 23 giugno 1959 ed iscritto al n. 13
del Registro ricorsi 1959, avverso la legge riapprovata dal Consiglio
provinciale di Bolzano nella seduta del 29 maggio 1959, concernente: "Uso
delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali";
2) ricorso del
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1 ottobre 1959,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 ottobre 1959 ed
iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1959, avverso l'art. 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme
di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in
materia di uso della lingua tedesca.
Viste le costituzioni
in giudizio del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, gli avvocati Karl Tinzl e Giorgio Balladore Pallieri,
per la Provincia di Bolzano, e l'avvocato Karl Tinzl, per la Regione
Trentino-Aldo Adige.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, sono state emanate le norme
di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.
Il Presidente della
Giunta regionale, con ricorso in data 30 settembre 1959, notificato il 1
ottobre 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del
31 successivo, ha impugnato tale decreto, denunziando l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto stesso per i seguenti
motivi:
a) violazione
dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 10 della Costituzione;
b) violazione degli
artt. 2, 4, 84, 85 dello Statuto e degli articoli 3 e 6 della Costituzione.
Primo motivo: l'art.
10 della Costituzione dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e l'art. 4 dello
Statuto alto - atesino prescrive, per la legislazione autonoma, il rispetto
degli obblighi internazionali. Fra tali impegni figura l'accordo di Parigi del
5 settembre 1946, il quale, nello stabilire che gli abitanti di lingua tedesca
della Provincia di Bolzano godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto
agli abitanti di lingua italiana, specifica che sarà concesso l'uso, "su
di una base di parità, della lingua tedesca e di quella italiana nelle
pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali". Ciò, secondo la
Regione, significa che si può usare liberamente tanto l'una che l'altra lingua,
ma non che si é costretti ad usarle tutte e due congiuntamente, come, invece,
dispone il primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato.
Secondo motivo: la
norma impugnata viola oltre che gli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto, anche
gli artt. 3 e 6 della Costituzione, nel senso che la parità dell'uso della
lingua tedesca deve essere attuata anche con il rispetto delle minoranze
linguistiche ai sensi dell'art. 6 della Costituzione. La norma di attuazione di
cui all'impugnato decreto presidenziale viola, invece, il principio della
"parità" nel punto in cui dispone che nella redazione degli atti e
provvedimenti relativi ai territori della Provincia di Bolzano si deve usare
"congiuntamente" le due lingue, perché ciò creerebbe un trattamento
differenziato a danno della popolazione della Provincia di Bolzano di fronte a
quella di tutte le altre Province della Repubblica. Con conseguenze non
soltanto d'ordine teorico ma anche pratico, in quanto renderebbe più complessa,
gravosa e dispendiosa tutta l'amministrazione della Provincia.
Infine, la
disposizione impugnata viola anche l'art. 85 dello Statuto regionale, nel senso
che con essa si arriva ad un'applicazione di detto articolo, che non
corrisponde né alla lettera né allo spirito dello stesso, in quanto tale
disposizione dà diritto al cittadino di avere una risposta alle sue lettere,
anche se questa ha carattere di un atto o provvedimento, semplicemente nella
sua lingua.
Si é costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, nelle deduzioni depositate il 16 ottobre 1959 e
nella successiva memoria depositata il 2 marzo 1960, nella quale ultima si
tratta congiuntamente anche della materia oggetto del ricorso iscritto al n. 13
Registro ricorsi 1959, rileva, per quanto concerne il giudizio relativo al
decreto 8 agosto 1959, quanto segue:
1) Il ricorso é in
gran parte inammissibile, in quanto gli artt. 127 della Costituzione e 31 della
Legge 11 marzo 1953, n. 87, attribuiscono al Governo il potere di promuovere la
questione di legittimità costituzionale di una legge regionale o provinciale
senza alcuna limitazione, mentre gli artt. 2, primo e secondo comma, della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 e 32 della legge del 1953, limitano
il potere delle Regioni di impugnare in via principale le leggi dello Stato o
di altra Regione ai soli motivi di incompetenza e sempre é che la legge da
impugnare abbia, in concreto, invaso la sfera di competenza attribuita alla
Regione dalla Costituzione o da altre norme costituzionali. Ed una tale
invasione si può verificare solo quando sia stata violata una norma relativa
alla ripartizione di competenza tra lo Stato e la Regione. Gli artt. 82 e 83
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige confermano tale sistema.
Per l'Avvocatura, é,
del resto, evidente che le Regioni hanno un interesse a ricorrere solo quando
sia stata in concreto attuata una invasione della loro sfera di competenza. Il
che, nella specie, non sussiste, in quanto l'art. 84 dello Statuto regionale,
riferendosi alle "leggi speciali della Repubblica", attribuisce allo
Stato la competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella
Provincia di Bolzano.
Nel merito, l'Avvocatura
sostiene che il primo motivo del ricorso é infondato.
Osserva che l'art. 4
dello Statuto fissa i limiti dell'attività legislativa della Regione e delle
due Province, ma non si riferisce all'attività legislativa dello Stato, che
trova il suo solo limite nella Costituzione e non nelle altre norme del suo
ordinamento alle quali può sempre derogare.
Né sussiste alcuna
violazione dell'art. 10 della Costituzione, il quale prescrive l'adeguamento
"automatico" del nostro ordinamento giuridico alle sole norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute, e non anche agli impegni
assunti dallo Stato in forza di accordi particolari, qual'é appunto l'accordo
di Parigi del 5 settembre 1946.
D'altra parte,
l'obbligo giuridico di rispettare i trattati e di adeguare il proprio
ordinamento alle clausole di essi, é un obbligo di diritto internazionale, che
può essere fatto valere soltanto dall'altra
Alta Parte Contraente, nelle forme previste dall'accordo, e la cui
violazione non comporta un vizio di legittimità costituzionale.
Comunque, le norme
impugnate non violano, ma sono conformi alla lettera ed allo spirito della
clausola contenuta nel n. 1, lett. b), dell'accordo De Gasperi - Gruber,
riaffermando il principio di cui all'art. 84 dello Statuto regionale che nella
Regione la lingua ufficiale é l'italiano.
Il rispetto di questa
norma non poteva essere assicurato se non imponendo l'uso congiunto delle due
lingue nella redazione degli atti e dei provvedimenti, mentre l'uso alternativo
dell'una o dell'altra lingua danneggerebbe uno dei due gruppi linguistici con
violazione del principio di parità di cui all'art. 82 dello Statuto speciale.
2) In ordine al
secondo motivo di impugnazione, il criterio dell'uso congiunto, anziché
alternativo, delle due lingue nella redazione degli atti pubblici, pur se
richiede una certa attrezzatura da parte dei pubblici uffici, non costituisce,
tuttavia, un aggravio giuridicamente apprezzabile. D'altra parte, al fine di
snellire, fin dove é possibile, l'azione amministrativa, sono stati previsti,
sia nello Statuto regionale, sia nel decreto presidenziale 30 giugno 1951, n.
574, casi in cui é prescritto o consentito l'uso alternativo delle due lingue.
Il criterio dell'uso congiunto di entrambe, in alcuni casi, risponde all'esigenza
di emanare atti destinati ad una popolazione mistilingue e, al tempo stesso,
rispetta il principio dell'ufficialità della lingua italiana.
Né, infine, si
riscontra alcuna violazione dell'art. 85, terzo comma, dello Statuto, perché
tale norma si riferisce soltanto alla corrispondenza ed ai rapporti orali di
organi ed uffici locali con cittadini appartenenti al gruppo etnico
minoritario, mentre la norma impugnata concerne soltanto la redazione degli
atti e dei provvedimenti ufficiali.
Per queste considerazioni,
l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarato inammissibile o,
quanto meno, respinto nel merito, il ricorso proposto dalla Regione.
Nella memoria
depositata il 14 marzo 1960, la Regione confuta la tesi dell'Avvocatura dello
Stato, secondo la quale il ricorso della Regione sarebbe inammissibile, essendo
l'impugnazione della Regione limitata al motivo dell'incompetenza dello Stato,
a sensi dell'art. 83 dello Statuto.
L'eccezione é
infondata, perché l'art. 83 dello Statuto regionale dispone che la Regione può
impugnare le leggi della Repubblica per violazione dello Statuto. Ora,
anzitutto é pacifico che, in base all'art. 116 della Costituzione, gli statuti
regionali, approvati con legge costituzionale, hanno la prevalenza sulle altre
norme, in generale, concernenti le Regioni. Inoltre lo Statuto per il Trentino
- Alto Adige é stato approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
ed essendo posteriore alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deroga a
quest'ultima.
Né vale il richiamo
all'art. 32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, perché questa é legge ordinaria e
non potrebbe derogare ad una legge costituzionale, quale lo Statuto per il
Trentino - Alto Adige.
Il ricorso é perciò
senz'altro ammissibile perché con esso si denunzia la violazione degli artt. 2,
4, 84 e 85 dello Statuto. Ma anche ammesso che la Regione non fosse legittimata
a far valere la violazione delle norme della Costituzione - nella specie, degli
artt. 3, 6 e 10 - é evidente che basta la violazione delle disposizioni dello
Statuto per dichiarare illegittima la norma impugnata.
In secondo luogo, la
difesa regionale rileva che gli artt. 2, 84 e 85 dello Statuto per il Trentino
- Alto Adige non sono altro che l'applicazione concreta e speciale, anche se
non completa, delle norme generali contenute nei citati articoli della
Costituzione e perciò, dato questo intimo legame, non si possono violare delle
norme dello Statuto senza violare contemporaneamente le corrispondenti norme
della Costituzione.
Infine, il ricorso in
esame involge anche la questione se ed in quali limiti lo Stato sia competente
a legiferare in materia di uso della lingua tedesca e pertanto, anche sotto
questo aspetto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, la difesa
della Regione sostiene che le norme di attuazione degli statuti regionali non
possano derogare agli obblighi internazionali liberamente assunti dallo Stato
italiano, perché ciò significherebbe che i trattati internazionali regolarmente
stipulati e ratificati - come l'accordo di Parigi del 1946, che fa parte
integrante del trattato di Pace e che é stato regolarmente ratificato e reso
esecutivo in Italia - non sarebbero affatto vincolanti per lo Stato italiano.
E non v'é dubbio che
la violazione di tali obblighi, sia che venga commessa con una legge vera e
propria sia che venga posta in essere con una disposizione di attuazione dello
Statuto regionale, rappresenta un vizio di legittimità costituzionale, perché
in contrasto con l'art. 4 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale
stabilisce che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative con il
rispetto degli obblighi internazionali.
Nella specie,
l'accordo di Parigi é stato violato dalle impugnate norme di attuazione nel
punto in cui esso stabilisce che ai cittadini di lingua tedesca sarà concesso
"l'uso su di una base di parità della lingua tedesca e della lingua
italiana nelle pubbliche amministrazioni"; disposizione, questa, che sta a
significare che tale uso é consentito anche "entro", e cioè
all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ora, mentre alcune disposizioni,
peraltro mai impugnate, consentono in alcuni casi l'uso della sola lingua
tedesca, le norme di attuazione di cui al decreto presidenziale del 1959, n.
688, nella parte non impugnata, e la legge provinciale di Bolzano - pure in
discussione davanti alla Corte - contengono eccezioni e clausole atte a
garantire l'uso congiunto delle due lingue in tutti i casi in cui ciò é
necessario o anche solamente opportuno. Ma disporre - come fa l'art. 1, primo
comma, del decreto ora impugnato - che l'Amministrazione in ogni suo atto O
provvedimento, anche ove non ricorra alcuna situazione particolare, debba
curare la redazione congiunta nei due testi, é onere così gravoso, che la
violazione della parità dell'uso delle due lingue é evidente.
Né vale addurre che
l'uso alternativo delle due lingue - invece dell'uso congiunto - verrebbe a
scalfire il principio enunciato nell'art. 84 dello Statuto concernente
l'"ufficialità" della lingua italiana nella Regione, anzitutto perché
"lingua ufficiale" non é affatto equivalente a "lingua
d'ufficio", ed in secondo luogo perché l'art. 84 contiene soltanto
l'affermazione di un principio di massima e non una regolamentazione concreta.
E si potrebbe anche aggiungere che l'espressione "vita pubblica" non
equivale a quella di "amministrazione pubblica", riferendosi la prima
ad una forma di attività rivolta al pubblico, laddove la seconda si riferisce
all'uso della lingua tedesca nell'interno delle amministrazioni.
Infine, osserva la
Regione, si potrebbe anche mettere in luce che l'accordo di Parigi, diventato
legge italiana, é certamente da considerarsi - ai sensi dell'art. 84 dello
Statuto regionale - una di quelle "leggi speciali", che possono
regolamentare l'uso delle due lingue.
La difesa regionale
aggiunge che tra le "leggi speciali" di cui al citato art. 84 dello
Statuto rientrano, oltre il D.L.C.P.S. 28 settembre 1947, che rese esecutivo in
Italia l'accordo De Gasperi - Gruber, anche il D.L.L. 22 dicembre 1945, n. 825,
sull'uso della lingua tedesca in Provincia di Bolzano, il quale all'art. 1,
secondo comma, dispone che "nei Comuni della predetta Provincia gli atti
pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze e i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni
amministrative". La quale disposizione non deve intendersi abrogata dallo
Statuto, ma anzi richiamata dall'art. 84 del medesimo.
Ora, il decreto
presidenziale impugnato non poteva modificare la citata disposizione e
disporre, come ha fatto, in modo contrario. Vero é che tale decreto é un atto
avente forza di legge, ma é pur sempre un decreto legislativo, il quale deve
restare nei limiti della delega di cui all'art. 95 dello Statuto, e tali limiti
sono impliciti nel concetto stesso di "norme di attuazione". Il primo
comma dell'art. 1 del decreto presidenziale n. 688 del 1959 ha superato tale
limite e, pertanto, é da considerarsi costituzionalmente illegittimo.
Con ricorso del 16
giugno 1959, notificato il 18 dello stesso mese e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato un disegno di legge del Consiglio
provinciale di Bolzano, riapprovato nella seduta del 29 maggio 1959, concernente
l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali, sostenendo
l'incompetenza della Provincia a legiferare su di una questione che lo stesso
Statuto riserva espressamente allo Stato e la violazione dell'art. 84 dello
Statuto per il Trentino-Alto Adige.
Nel ricorso e nella
successiva memoria depositata il 2 marzo 1960, si rileva che la competenza
dello Stato in materia risulta chiaramente dal citato art. 84 dello Statuto, il
quale dichiara che, fermo restando il principio che nella Regione la lingua
ufficiale é l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica
"viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nello
Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica"; dove la espressione
"leggi speciali della Repubblica" é usata proprio in contrapposto
alle leggi delle Regioni e delle Province. Contrapposizione, questa, che si
riscontrerebbe non solo in numerose disposizioni della Costituzione e,
specialmente, in quelle relative all'ordinamento delle Regioni, ma anche in
alcune norme degli Statuti regionali speciali, quali, ad esempio, gli artt. 5 e
54 dello Statuto siciliano, 3 dello Statuto Valdostano e 82 e 83 dello Statuto
alto - atesino.
Ma anche se l'art. 84
dello Statuto regionale non contenesse la menzionata riserva di legge statale,
l'incompetenza della Provincia in materia sarebbe ugualmente evidente, in
quanto la competenza degli enti minori, essendo "speciale" rispetto a
quella, generale, dello Stato, deve risultare espressamente da una norma costituzionale
che gliela attribuisca.
D'altra parte, lo
Statuto regionale già regola, sia pure in sintesi, la materia, attraverso il
disposto degli artt. 15, 25, 27, 43, 54, 84, 85, 86 e 87, per cui non vi é
posto se non per le sole norme di attuazione, e queste, ai sensi dell'art. 95
dello stesso Statuto, sono riservate allo Stato. Il che, del resto, risponde
anche ad un criterio logico, in quanto la Provincia di Bolzano non é costituita
soltanto da cittadini di lingua tedesca, ma anche di lingua italiana e ladina:
essa personifica gli interessi di tutta la popolazione e non soltanto di quella
di lingua tedesca, per cui é perfettamente conforme ai principi che lo Stato
riservi a sé il potere ed il dovere di garantire, in quella Provincia, la
tutela delle minoranze linguistiche.
Né, infine, appare
accettabile la tesi della Provincia, secondo la quale la materia relativa
all'uso della lingua sarebbe connessa con la materia dell'ordinamento degli
uffici provinciali, e poiché questa ultima rientrerebbe nella competenza provinciale,
a norma dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, la Provincia di Bolzano
sarebbe competente a legiferare anche in tema di uso della lingua tedesca. E
ciò perché non solo l'uso della lingua non é affatto connesso con l'ordinamento
degli uffici, il quale concerne, invece, più propriamente l'istituzione, la
composizione e le attribuzioni dei singoli uffici, ma anche perché, pur se si
ammettesse tale connessione, non ne deriverebbe, per questo, la competenza
della Provincia a legiferare sulla materia connessa.
Sta di fatto,
comunque, che la legge impugnata non si limita a disciplinare l'uso della
lingua tedesca nell'interno degli uffici provinciali, ma estende la sua
disciplina ai rapporti con i cittadini, esorbitando, sotto questo profilo,
anche dalla materia indicata nell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.
Pertanto,
l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale del disegno di legge provinciale in questione.
Nel presente giudizio
si é costituita la Provincia di Bolzano, la quale nelle deduzioni del 2 luglio
1959 e nella successiva memoria depositata in cancelleria il 16 marzo 1960,
contesta quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato e cioè che la Provincia
di Bolzano non abbia competenza a legiferare in materia di uso della lingua
tedesca nella vita pubblica di quella Provincia.
La difesa
provinciale, premesso che il ricorso si esaurisce nell'affermazione della
incompetenza della Provincia a legiferare nella materia, perché ciò sarebbe in
contrasto con l'art. 84 dello Statuto, ribadisce in primo luogo l'argomento
addotto nella relazione della Commissione legislativa del Consiglio provinciale
nel senso che tra le leggi speciali della Repubblica, indicate nel detto art.
84, siano comprese anche le leggi regionali e provinciali. Osserva in proposito
la difesa della Provincia che, anche se talvolta le parole "leggi della
Repubblica" vengono usate nel senso dileggi dello Stato in contrapposto
alle leggi regionali e provinciali, non é detto - e l'Avvocatura dello Stato
non ha provato - che nel citato art. 84 la parola "Repubblica"
equivalga alla parola "Stato".
La difesa provinciale
sostiene, inoltre, che la legge impugnata disciplina l'uso delle lingue da
parte degli organi e degli uffici provinciali e ciò rientra completamente nella
materia dell'art. 11, n. 1, dello Statuto, in quanto nell'ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetto debbono per necessità essere
comprese anche disposizioni sulla lingua da usare in queste attività tanto nei
rapporti interni che in quelli esterni, perché senza le medesime l'ordinamento
sarebbe incompleto.
Né l'art. 84 dello
Statuto esclude questa competenza della Provincia, giacché
"garantire" non significa affatto "regolare", di modo che
da un obbligo dello Stato di garantire l'uso della lingua tedesca nella vita
pubblica non si potrebbe far derivare una competenza esclusiva dello Stato a
regolare questa materia. Se la legge provinciale violasse le garanzie attuate
con leggi statali, si potrebbe sollevare la questione di costituzionalità. Si
potrebbe anche discutere se la legge provinciale possa intervenire solo dopo
l'emanazione delle leggi statali di garanzia. Ma siffatte questioni non possono
costituire oggetto nel presente giudizio giacché esse non sono state
prospettate con il ricorso.
Ancora a proposito
dell'art. 84, la difesa della Provincia osserva che la "vita
pubblica", alla quale si riferisce questa norma, non é equivalente ad
"amministrazione pubblica", e non può riferirsi ai rapporti interni
della medesima.
La stessa difesa
aggiunge che l'art. 84 parla dileggi speciali; il che significa che la legge
speciale presuppone una legge generale, della quale la legge speciale
costituisce o una eccezione o un completamento. Queste leggi speciali dello
Stato potrebbero essere perciò soltanto leggi che modificano o completano leggi
generali dello Stato ma non possono riferirsi a leggi degli organi legislativi
autonomi. Tali leggi speciali non possono perciò stabilire una nuova competenza
legislativa dello Stato in deroga alla legislazione autonoma, ma, al contrario,
possono avere la loro efficacia soltanto entro i limiti della competenza
legislativa dello Stato già esistenti, perché soltanto entro questi limiti
possono esistere leggi generali validamente emanate.
In conclusione,
l'art. 84, anche se si volesse accettare l'interpretazione delle parole
"leggi speciali della Repubblica", propugnata dall'Avvocatura dello
Stato, lascerebbe inalterata la delimitazione della competenza legislativa tra
lo Stato e la Provincia, in quanto se la competenza é dello Stato, come per
esempio in materia giudiziaria, solo lo Stato potrebbe dettare una legge
speciale per l'uso della lingua, mentre se si tratta di regolare l'uso della
lingua negli affari interni degli uffici della Provincia, non occorre una legge
speciale della Repubblica per regolare tale uso, anzi il potere di adottare una
tale norma esulerebbe dalla sfera di competenza dello Stato.
Nella memoria, la
difesa provinciale sostiene non essere esatto che l'espressione "leggi
della Repubblica" si riferisca esclusivamente alle leggi dello Stato
perché, in pratica, se talvolta l'espressione "leggi della
Repubblica" é usata nel senso di "leggi dello Stato", in
contrapposizione alle leggi autonome, talaltra é adoperata in un senso più
ampio e generico, come comprensivo di tutte le attività legislative degli
organi supremi della Repubblica, e cioè non soltanto dello Stato come tale, ma anche
delle Regioni e, nella specie che ne occupa, delle Province. Di fronte a tale
incertezza, ci si deve riferire al significato del termine
"Repubblica" usato dalla Costituzione; e dall'esame degli atti
dell'Assemblea costituente risulta che tale espressione fu adoperata come
comprensiva sia dello Stato come delle Regioni e delle Province. L'aggiunta,
poi, nell'art. 84 dello Statuto dell'aggettivo "speciali" sarebbe
un'ulteriore conferma che con l'espressione "leggi speciali della
Repubblica", l'art. 84 ha inteso riferirsi anche ad eventuali leggi della
Regioni alto - atesina e delle due Province in essa comprese. Di qui la
competenza della Provincia di Bolzano a legiferare in materia di uso della
lingua tedesca nella vita pubblica di quella Provincia.
A sostegno di tale
tesi la Provincia si richiama anche al disposto dell'art. 11, n. 1, dello
Statuto regionale per dedurne che se la Provincia ha potestà legislativa in
tema di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetto", le si deve riconoscere competenza a legiferare anche in materia
di uso della lingua tedesca da parte degli stessi uffici, essendo la lingua un
elemento ed un mezzo essenziale per lo svolgimento dell'attività degli uffici e
degli organi della Provincia. La competenza provinciale in materia di uso della
lingua sarebbe perciò compresa in una sfera di competenza più estesa e
troverebbe il suo fondamento su una disposizione statutaria.
La disposizione
dell'art. 84 dello Statuto non deve essere interpretata nel senso di riservare
alla competenza statale la regolamentazione dell'uso della lingua tedesca
rispetto a quella italiana per costituire esso uno di quegli "interessi
nazionali" che legittimano la competenza statale in luogo di quella
regionale. E nemmeno deve interpretarsi nel senso che abbia voluto porre, in
questa materia, una riserva di legge: nell'una e nell'altra ipotesi l'art. 84
sarebbe superfluo e mal formulato. La portata dell'art. 84 si coglie, invece,
assai meglio se ad esso si riconosce il compito di troncare ogni possibile
dubbio d'interpretazione circa la vigenza o meno delle varie norme concernenti
l'uso della lingua tedesca, che erano in vigore al momento dell'emanazione
dello Statuto regionale. Il vero significato dell'art. 84 sarebbe, dunque,
quello di escludere che esso abbia abrogato ogni precedente disposizione che
non sia con esso direttamente in contrasto e di non impedire un'eventuale,
nuova, futura legislazione sulla materia, non essendo stata, questa,
compiutamente ed interamente disciplinata dalle disposizioni statutarie. Il
riferimento, poi, alle "leggi speciali della Repubblica", contenuto
nello stesso art. 84, sarebbe una conferma di tale interpretazione.
Ma anche ammesso che
si volesse negare alla Provincia la competenza a legiferare sulla materia in
questione, tale diniego si dovrebbe riferire solo alla legislazione intesa nel
senso più ristretto della parola, e cioè alla produzione di norme giuridiche
nuove, che importino modifiche o aggiunte alla legislazione statale vigente. Il
diniego non varrebbe, invece, per quella forma di attività legislativa che
contenga delle mere norme di esecuzione. Norme di tal genere, peraltro mai
impugnate, sono contenute, tra l'altro, nella legge regionale 7 settembre 1958,
n. 23, sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle
carriere del personale della Regione; nella legge regionale 20 agosto 1954, n.
24, per il servizio antincendio; nella legge della Provincia di Bolzano 3
luglio 1956, n. 6, sull'ordinamento degli uffici e del personale della
Provincia di Bolzano; ed in particolare nel regolamento interno del Consiglio
regionale del 19 febbraio 1953 e nel regolamento interno del Consiglio
provinciale di Bolzano del 18 dicembre 1954, i quali hanno fatto proprie ed
inserito nei citati testi le disposizioni dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di
attuazione dello Statuto in materia di traduzione, nella lingua richiesta,
degli interventi nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della
Provincia e degli altri enti locali. E questi casi, in cui la legge locale
nulla ha aggiunto a quella statale o si é limitata a riprodurre la norma
statale, sono stati riconosciuti costituzionalmente legittimi, qualunque sia la
materia cui la legge locale si riferisce, purché emanata nell'ambito della
Regione, in relazione ad altra materia di competenza regionale.
La stessa ipotesi si
verificherebbe, ora, nella specie, perché la legge impugnata dispone in una
materia, quale quella degli organi ed uffici provinciali, di sicura competenza
provinciale e si presenta in armonia sia con gli artt. 2 e 84 dello Statuto
regionale sia con lo spirito dell'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre
1946.
Può darsi, osserva
ancora la Provincia, che il contenuto della legge impugnata non corrisponda
alle premesse e che essa si sia ispirata troppo liberamente alle disposizioni
della legge italiana, ma ciò dovrebbe rilevarsi solo da un esame dettagliato,
articolo per articolo, della legge stessa. Senonché tale esame é precluso alla
Corte perché il ricorso dello Stato non indica specificatamente le norme che si
assumono costituzionalmente illegittime. Che se poi il ricorso si riferisce
alla legge come tale, per la materia che essa disciplina, il ricorso é infondato
perché condurrebbe a conseguenze eccessive, in quanto non farebbe salva nemmeno
quella parte della legge che si sia contenuta nei limiti di una mera
trascrizione o esecuzione di norme statali.
Per queste
considerazioni la Provincia chiede che il ricorso del Presidente del Consiglio
dei Ministri sia rigettato.
All'udienza i
difensori delle parti hanno illustrato le rispettive deduzioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Stante la loro
manifesta connessione, le due cause, congiuntamente discusse, possono essere
decise con unica sentenza.
2. - L'Avvocatura
dello Stato ha eccepito che nel ricorso della Regione avverso il decreto
presidenziale 8 agosto 1959, n. 688, la maggior parte dei motivi sarebbe
inammissibile, in quanto si tratterebbe di motivi non attinenti ad una
invasione della sfera di competenza della Regione (o della Provincia).
La Corte osserva che,
in linea di principio, la tesi della difesa dello Stato é esatta. A norma
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n.
87, il Governo della Repubblica ha il potere di promuovere la questione di
legittimità costituzionale di una legge regionale (o provinciale) per qualunque
motivo di incostituzionalità. Le Regioni, invece, possono impugnare le leggi
dello Stato o di altre Regioni solo quando esse ritengano che da tale legge sia
stata lesa la propria sfera di competenza. Questa differenza di posizione tra
lo Stato e le Regioni, oltre che risultare sicuramente dal testo dell'art. 2
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dal testo degli artt. 32 e
33 della citata Legge 11 marzo 1953, é fondata sulla diversità dei piani sui
quali si esplicano le attribuzioni dello Stato e delle Regioni. Avendo una
sfera ben determinata di poteri, le Regioni possono agire, anche nei giudizi
presso questa Corte, nei limiti segnati dalla tutela dei propri interessi. Lo
Stato, invece, può e deve vegliare alla tutela dell'ordinamento giuridico
generale e di tutti i pubblici interessi, onde, di fronte a qualunque esorbitanza
della legge regionale, gli organi statali competenti sono legittimati a
provocare il giudizio di questa Corte: in realtà quelle esorbitanze incidono
sempre ed in ogni caso sulla sfera di competenza dello Stato.
Non sussiste alcuna
antinomia fra le norme sopra richiamate e l'art. 83 dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, essendo ovvio che la violazione di detto Statuto
importa di per sé una lesione della sfera di competenza della Regione (o delle
Province), a tutela della cui autonomia le norme statutarie sono state dettate.
I motivi del ricorso
della Regione possono essere, dunque, esaminati solo in quanto si riferiscono
alla lamentata violazione di disposizioni dello Statuto ed anche in quanto si
riferiscono ad altre norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di
queste ultime si presenti come una lesione della sfera di competenza della
Regione (o, in questo caso, della Provincia di Bolzano).
3. - Con il primo motivo
del ricorso la Regione si duole della violazione dell'art. 4 dello Statuto
speciale e dell'art. 10 della Costituzione: la norma impugnata violerebbe
l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, in quanto non rispetterebbe la parità
della lingua tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei
documenti ufficiali.
Per quel che attiene
all'art. 10 della Costituzione, é da osservare che esso si riferisce alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni
assunti in campo internazionale dallo Stato: ciò risulta chiaramente dal testo
dell'art. 10 ed emerge dai lavori preparatori. Ora, le Regioni non hanno veste
per invocare nei confronti dello Stato l'applicazione dell'art. 10, dato che
l'osservanza delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
rientra nella sfera dei rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti di diritto
internazionale, sfera nella quale le Regioni non hanno ingerenza.
Comunque, nel caso
attuale il problema non si pone, giacché l'accordo di Parigi non contiene norme
che possano farsi rientrare fra quelle del diritto internazionale generalmente
riconosciute. E, pertanto, la Regione non può invocare l'art. 10 della
Costituzione sia perché non ha veste per invocarlo, sia perché, in ogni caso,
non ne avrebbe un fondato motivo.
Né può giovare alla
Regione il richiamo all'art. 4 dello Statuto. Il rispetto degli obblighi
internazionali costituisce un limite alla potestà legislativa delle Regioni nei
confronti dello Stato e non viceversa: allo stesso modo come costituisce un
limite per la sola Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 4, il
rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico - sociali della Repubblica. Da ciò deriva
che, mentre le Regioni non possono mai compiere atti che pongano in essere o
dai quali possa comunque derivare una violazione degli obblighi internazionali
dello Stato, le Regioni non possono pretendere dallo Stato l'osservanza dei
suoi impegni internazionali.
Essendo stato
l'accordo di Parigi reso esecutivo in Italia, le norme interne da esso
derivanti hanno lo stesso valore delle leggi ordinarie; come tali, potrebbero
essere modificate con legge ordinaria o con norme di attuazione, le quali, come
é pacifico, non hanno un valore inferiore a quello delle leggi ordinarie. Né la
Regione Trentino-Alto Adige potrebbe dolersi di tale modificazione, in quanto,
a parte ogni questione sulla legittimazione, la violazione di una legge ordinaria
non può essere causa di illegittimità costituzionale di una legge statale.
Naturalmente tutto
ciò non significa che lo Stato sia libero di non osservare gli impegni nascenti
dall'accordo di Parigi, ma significa soltanto che l'obbligo dell'osservanza di
tali impegni non ha rilevanza costituzionale tra lo Stato e la predetta Regione
(o la Provincia di Bolzano). Occorre precisare subito che se quell'obbligo non
ha rilevanza costituzionale, non é detto che non abbia alcuna rilevanza anche
nei rapporti con la Regione e con la Provincia. Intanto, dall'accordo deriva un
limite al potere legislativo regionale e provinciale, e ciò in virtù del più
volte citato art. 4 dello Statuto. Dall'accordo stesso scaturiscono altre
conseguenze, fra le quali quella che interessa nella presente controversia é la
seguente: all'accordo non può negarsi una influenza notevole sulla
interpretazione di alcune fondamentali disposizioni dello Statuto, che
certamente furono dettate anche ai fini dell'attuazione dell'accordo stesso.
In sostanza, anche se
l'osservanza dell'accordo De Gasperi - Gruber non può costituire, in via
diretta, materia di controversia tra lo Stato e la Regione (e la Provincia di
Bolzano), l'indagine relativa può e deve essere compiuta - e sarà compiuta tra
poco - in relazione alla lamentata violazione di quelle norme dello Statuto,
che al detto accordo sono conformi.
Questo aspetto
dell'indagine conduce all'esame del secondo motivo del ricorso della Regione,
con cui é stata dedotta la violazione degli artt. 2, 84 e 85 dello Statuto.
4. - Con l'art. 2
dello Statuto si riconosce parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il
gruppo linguistico al quale appartengono, e si dispone la salvaguardia delle
rispettive caratteristiche etniche e culturali; con l'art. 84 si garantisce
l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e con l'art. 85 si dettano
disposizioni relative a tale uso.
L'accordo De Gasperi
- Gruber (accordo riportato nell'allegato IV del trattato di pace tra l'Italia
e le Potenze alleate ed associate, a cui é stata data esecuzione con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430)
stabilisce, nel secondo comma dell'art. 1, che, in conformità dei provvedimenti
legislativi già emanati od emanandi, sarà specialmente concesso l'uso, su di
una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle
pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali (come pure nella
nomenclatura topografica bilingue).
Trattasi di vedere se
viola codesta parità la disposizione dell'art. 1, primo comma, del decreto
presidenziale impugnato, a norma della quale disposizione gli organi ed uffici
delle amministrazioni dello Stato nonché quelli della Regione, della Provincia
di Bolzano, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti in detta Provincia
devono usare "congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella
redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della Provincia di
Bolzano, salvo quanto é disposto nel comma successivo" (comma che non é
stato impugnato).
Secondo la tesi della
Regione, le norme statutarie sopra menzionate e l'accordo De Gasperi - Gruber
sarebbero stati violati, giacché l'obbligo di usare congiuntamente le due
lingue contrasterebbe con la facoltà di usare liberamente l'una o l'altra di
esse.
La Corte osserva che
la libertà nei riguardi dell'uso della lingua tedesca può riferirsi agli uffici
nei rapporti tra loro e nel - l'interno di ciascuno e può riferirsi ai
cittadini nei rapporti con gli uffici. Ora, per quanto attiene agli uffici non
sembra concepibile che le norme statutarie e l'accordo internazionale abbiano
inteso lasciare liberi gli uffici di usare la lingua preferita. Né può
sostenersi che norme statutarie ed accordo abbiano sancito il diritto di poter
usare esclusivamente la lingua tedesca. Varie disposizioni dello Statuto,
contenute negli artt. 84 e 85, e varie disposizioni contenute in tutta la
restante parte non impugnata del decreto in esame stabiliscono in quali casi -
e non sono pochi - può usarsi soltanto una delle due lingue. L'obbligo dell'uso
congiunto posto nel primo comma dell'art. 1 non viola dunque il diritto di
parità, sia perché uso congiunto é, per essenza, espressione di parità, sia
perché, nel caso attuale, tale uso non potrebbe mai costituire un mezzo di
coercizione ai danni di uno dei due gruppi linguistici, dato che le norme dello
Statuto e quelle, non impugnate, del decreto in esame lasciano largo campo
all'uso esclusivo della propria lingua da parte di ciascun gruppo.
In sostanza, la
ricorrente non si lagna di una violazione della parità, ma si lagna del fatto
che, in certi casi, non é possibile l'uso esclusivo della lingua tedesca. E
solo sotto questo aspetto possono diventare comprensibili le distinzioni fatte
tra "lingua d'ufficio" e "lingua ufficiale" e tra relazioni
interne e relazioni esterne e così via. Ma un uso esclusivo della lingua
tedesca nella estensione totale sostenuta dalla ricorrente non é assicurato né
dall'accordo di Parigi né dallo Statuto speciale, i quali hanno garantito l'uso
di quella lingua su una base di parità con l'italiano, ma non hanno vietato
l'uso della lingua italiana.
A proposito dello
Statuto, occorre aggiungere che la norma impugnata non viola la disposizione
dell'ultimo comma dell'art. 85, in quanto il diritto del cittadino di lingua
tedesca di vedere usata la propria lingua nei suoi rapporti con gli uffici non
può dirsi violato se quel cittadino, in certi atti, vedrà un testo in lingua
italiana a fianco del testo tedesco, che per lui farà unicamente stato.
In conclusione, la Corte
ritiene che l'aver disposto che per certi atti sia obbligatorio l'uso congiunto
delle due lingue non importi violazione del principio della parità di esse,
sancito dallo Statuto anche in applicazione degli impegni internazionali
assunti dall'Italia.
5. - L'accordo De
Gasperi - Gruber viene ancora in esame sotto un altro aspetto.
Nello stesso accordo
si fa cenno delle leggi emanate ed emanande, così pure nell'art. 84 dello
Statuto ci si riferisce anche alle leggi speciali della Repubblica. Ora, si sostiene
che una norma d'attuazione non potrebbe violare l'accordo predetto, che é
anch'esso una "legge della Repubblica", né potrebbe violare le altre
leggi anteriori allo Statuto speciale inerenti alla stessa materia. In altri
termini, se si vuol dare un significato a questa tesi, lo Statuto avrebbe
attribuito una impronta costituzionale a tutte le leggi emanate in materia di
uso della lingua anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto (e quindi
anche alle norme relative a quella materia contenute nell'accordo di Parigi).
Ma questa tesi non é
accettabile. Né la lettera dell'art. 84 né i precedenti di esso sono nel senso
di una "costituzionalizzazione" di norme precedenti relative all'uso
della lingua. Intanto, un'attribuzione del genere sarebbe stata contraria al
sistema seguito dalla Costituzione e da tutti gli statuti speciali. Né risulta
in alcun modo una volontà in tal senso da parte del costituente. E non é
neppure concepibile che nel 1946, quando fu stipulato l'accordo di Parigi, e
nel periodo precedente al 1948, anno in cui fu emanato lo Statuto speciale, si
potessero considerare come definitive ed intangibili disposizioni che avevano,
nel tempo e nelle circostanze in cui venivano emanate, un carattere non
definitivo per quanto si riferiva ai particolari.
Se, dunque, non può
accettarsi l'idea che le norme anteriori allo Statuto abbiano un carattere
costituzionale o comunque un carattere superiore a quello delle leggi
ordinarie, non si vede come si possa sostenere che una legge ordinaria
successiva allo Statuto non possa modificare legittimamente - sempre che, ben
s'intende, non contrasti con lo Statuto stesso - altre leggi ordinarie
precedenti allo Statuto. E non può dirsi diversamente delle modificazioni
apportate con norme di attuazione.
La difesa della
Regione sostiene che con tali norme, dovendo queste essere tenute nei limiti
della delega contenuta nell'art. 95 dello Statuto speciale, non si potrebbero
apportare modificazioni alle leggi speciali, precedenti allo Statuto, in
materia di uso della lingua. Ma questa tesi non ha alcun fondamento, giacché
quelle leggi, che non hanno un carattere diverso dalle leggi ordinarie, non
hanno affatto un contenuto vincolante, essendo del tutto arbitrario sostenere
che in quelle leggi si trovino i principi e le direttive per l'esercizio della
delega legislativa a norma dell'art. 95.
Il dire che le norme
di attuazione potrebbero legittimamente modificare le norme di legge ordinaria
anteriori allo Statuto non significa, però, ammettere che la norma impugnata abbia
apportato tali modificazioni. Una indagine del genere non é rilevante ai fini
del presente giudizio; deve, anzi, essere tenuta fuori del giudizio stesso.
La Corte, nell'esame
di un'altra argomentazione, ha già detto che la norma impugnata non é in contrasto
con l'accordo di Parigi; ma non può a questo punto seguire la difesa delle
parti nello stabilire se e quali disposizioni anteriori a quella della cui
legittimità costituzionale qui si discute siano in contrasto con la norma
impugnata. Ancora meno la Corte può proporsi una indagine per giudicare se e
quali delle norme emanate, dall'immediato dopoguerra in poi, in materia di uso
delle lingue nel Trentino-Alto Adige siano ancora in vigore. L'unico e ben
delimitato oggetto della presente controversia é quello di accertare se la
norma impugnata sia o non sia costituzionalmente legittima, ma non é quello di
definire quali norme nella materia in esame siano vigenti.
6. - Poche parole
basteranno per l'esame della doglianza relativa alla violazione degli artt. 3 e
6 della Costituzione.
La doglianza é
ammissibile in relazione a quanto si é premesso la principio circa
l'ammissibilità del ricorso; ma é infondata.
Se agli uffici della
Provincia di Bolzano la norma che prescrive in certi casi l'uso congiunto delle
due lingue apporta un certo aggravio, questo aggravio é imposto dalla
particolare situazione linguistica di quella zona. Non potrebbe, quindi,
parlarsi di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al restante
territorio nazionale.
Si é già detto
diffusamente come la norma impugnata non violi la tutela del gruppo di lingua
tedesca della Provincia di Bolzano: con ciò si é dimostrato che non sussiste
alcuna violazione dell'art. 6 della Costituzione.
In definitiva, essendo
infondati tutti i motivi dedotti, il ricorso della Regione tendente alla
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, del decreto
presidenziale 8 agosto 1959, n. 688, non può essere accolto.
7. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Provincia di Bolzano
concernente l'uso delle lingue da parte degli organi e degli uffici
provinciali, adducendo come unico motivo l'incompetenza della Provincia a
legiferare nella detta materia.
Contro siffatta tesi,
secondo cui spetta al solo legislatore nazionale ogni attribuzione in materia,
la Provincia oppone, in primo luogo, che l'uso della lingua tedesca da parte
degli organi degli uffici provinciali può essere regolato con leggi
provinciali, in quanto ciò rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici
provinciali, per cui la potestà legislativa spetta alla Provincia stessa a
norma dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.
L'assunto non é
fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che per identificare le
materie sulle quali le Regioni hanno competenza, deve essere seguito un
criterio obbiettivo tratto dal contenuto della norma e non dai fini che la
norma stessa intende perseguire. Ora, la disciplina dell'uso delle lingue non
rientra nella sfera dell'ordinamento degli uffici, come, ad esempio, non vi
rientra lo stato degli impiegati riguardati come persone e come cittadini e non
vi rientra il regime dei contratti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici e
dello svolgimento dei servizi, quantunque queste e molte altre materie connesse
potrebbero costituire un terreno utile ed anche necessario per la concreta
attuazione di un buon ordinamento e di un buon funzionamento degli uffici.
Comunque, la
competenza della Provincia resta in ogni caso esclusa, perché la potestà
legislativa in materia di uso delle lingue incontra il limite posto nella prima
parte dell'art. 4 dello Statuto. L'uso della lingua costituisce una delle più
delicate materie nelle quali esigenze di unità e di eguaglianza impongono
l'esclusiva potestà del legislatore statale, al quale, nel quadro dell'unità e
dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di eguaglianza
di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme sull'uso della lingua
e sulla tutela delle minoranze linguistiche.
8. - L'altro
argomento addotto dalla Provincia per dimostrare la legittimità della propria
legge é tratto dall'art. 84 dello Statuto. Sostiene la Provincia che,
nell'accennare alle leggi speciali della Repubblica, l'art. 84 si riferisce anche
alle leggi provinciali.
Non é da contestare
che in alcuni articoli della Costituzione (non in tutti), quando si parla
dileggi della Repubblica, in luogo dileggi dello Stato, ci si riferisce anche
alle leggi delle Regioni e delle Province; ed é noto che in tal senso esistono
elementi univoci nei lavori preparatori. Ma la espressione "leggi della
Repubblica" usata negli statuti speciali non può affatto essere intesa
come la identica espressione contenuta nella Costituzione. Negli statuti speciali
le due espressioni "legge dello Stato" e "legge della
Repubblica" sono di significato assolutamente identico, giacché sono usate
in contrapposto a "leggi della Regione" (o della Provincia). Per
esempio, é fuori dubbio come nell'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto per
il Trentino-Alto Adige la "legge ordinaria della Repubblica" non
possa essere che quella statale; così pure nel senso dileggi statali si parla
di "leggi della Repubblica" nell'art. 51, e non può che essere una
legge statale quella a cui rinvia l'art. 78.
Del resto, le ragioni
testé esposte, tratte dai principi fondamentali della Costituzione, non possono
che confermare questa interpretazione anche nei riguardi dell'art. 84, nel
senso che la materia di queste leggi é esclusivamente di pertinenza statale.
Il fatto che esista
qualche disposizione, non impugnata dallo Stato, emanata dalla Regione o dalla
Provincia, in materia di uso delle lingue, non costituisce un argomento. Né é
il caso di esaminare tali disposizioni, la cui esistenza e la cui validità non
sono in causa ai fini della presente controversia e non possono influire sulla
sua decisione.
Affermata l'esclusiva
competenza dello Stato, appare manifesta la illegittimità della legge
provinciale impugnata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause
indicate in epigrafe:
a) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca, in riferimento agli artt. 2, 4, 84 e 85
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli artt. 3, 6 e 10 della
Costituzione, ed in conseguenza respinge il ricorso della Regione Trentino-Alto
Adige;
b) in accoglimento
del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiara l'illegittimità
costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano riapprovato il
29 maggio 1959, concernente l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici
provinciali.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria
il 18 maggio 1960.