SENTENZA
N.188
ANNO
1980
REPUBBLICA
ITALIANA
In
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riunit di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 codice procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Lintrami Arialdo ed altri, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 6 giugno 1979;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1979 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Melotti Lucio ed altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1o agosto 1979;
3) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dalla Corte di Assise di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bartoli Francesco ed altri, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979;
4) ordinanza emessa il 5 aprile 1979 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Panizzari Giorgio ed altro, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1o agosto 1979.
Visti gli atti di intervento
udito nell'udienza pubblica
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le questioni di costituzionalità proposte con le quattro ordinanze in epigrafe si riferiscono alle medesime disposizioni di legge (gli artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) e, perciò, le relative cause, trattate congiuntamente, possono essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - Con la sentenza n. 125 del 1979 questa Corte ha, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino e dal Tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. nella parte in cui impongono la nomina di un difensore d'ufficio anche all'imputato che rifiuti qualsiasi assistenza.
Premessa la portata generale della categorica affermazione nell'art. 24 Cost. del diritto < inviolabile > di difesa, la citata sentenza ha osservato come manchi, nel testo costituzionale, una specificazione cogente dei modi di esercizio di tale diritto; con la conseguenza che spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per l'esercizio del diritto di difesa, alla condizione, s'intende, che esso venga, nelle diverse situazioni processuali, garantito a tutti su un piano d'uguaglianza ed in forme idonee. Ora, la possibilità di una piena difesa personale appellandosi alla quale si contesta l'obbligatorietà della di fesa tecnica d'ufficio è riconosciuta all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di esso (artt. 443 e 468, terzo comma, cod. proc. pen.) incontrando soltanto il limite intrinseco della pertinenza delle dichiarazioni rispetto al giudizio, oltre ai limiti generali costituzionalmente posti alla libertà di manifestazione del pensiero (estendendosi, peraltro, anche all'imputato l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen.).
Quanto alla difesa tecnica, l'obbligatorietà della nomina del difensore non significa affatto un vincolo a svolgere determinate attività processuali; ma significa semplicemente, secondo la sentenza n. 125, predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile e come tale irrinunciabile di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto dell'inviolabilità del diritto in questione.
3. - Lo stesso Pretore di Torino ripropone ora le medesime questioni già esaminate e respinte dalla sentenza n. 125/79, richiamandosi alla propria precedente ordinanza di rimessione, senza aggiungere nuove considerazioni.
Ne consegue che la questione sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978 (n. 251 /79) va dichiarata manifestamente infondata.
4. - Le restanti ordinanze del Giudice istruttore presso il
Tribunale di Monza (14 marzo 1979, n. 430/79), della Corte di Assise di
Sotto questo stesso profilo viene anche invocato l'art. 14,
n. 3 lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici ratificato
dalla Repubblica Italiana con legge 25 ottobre 1977 n. 881 (ord. della Corte di
Assise di Cuneo, n. 447/79), mentre con distinta, ma collegata, prospettazione
viene denunziata la violazione degli artt. 10 e 11 Cost. (ord. 14 marzo 1979
del G.I. del Tribunale di Monza n. 430/79), sempre con riferimento alle
succitate disposizioni della Convenzione Europea e del Patto internazionale che
vengono assunte di per sè a parametri
5. - Le questioni così prospettate non sono fondate.
Fermo il carattere generale della norma di cui all'art. 24, secondo comma Cost., intesa a garantire l'esercizio della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale, e ferma la conseguente legittimità di scelte legislative, anche differenziate, intese a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa, nel senso chiarito da ultimo nella sentenza 125 del 1979, le prospettazioni dei giudici a quibus pongono in definitiva un duplice problema: di gerarchia delle fonti normative, da un lato, e dell'ambito di operatività dell'art. 10 Cost. dall'altro.
Sotto il primo profilo, la Corte condivide il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive nell'ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge ordinaria.
Resta così esclusa la stessa prospettabilità, per questo aspetto, di una questione di legittimità costituzionale, tanto più quando (ord. 454/79) le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sè sole, quali parametri di giudizio.
Né va trascurata la disposizione di cui all'art. 2 paragrafo 2 del citato Patto internazionale, ai sensi del quale: < Les Etats parties au present Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procedures constitutionnelles et avec les dispositions du present Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre legislatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le present Pacte qui ne seraient pas dejà en vigueur >.
Si può, ancora ed infine, ricordare che le disposizioni di cui all'art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, a mente delle quali < Tout accusè a droit notamment a: c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir etre assistè gratuitement par un avocat d'office, lorsque les interets de la justice l'exigent >; non sembra suscettibile della interpretazione presupposta dalle ordinanze di rinvio.
Invero, la disposizione in parola vuole concorrere alla
definizione di un < giusto processo >, di un < equo processo >
fondato, tra l'altro, sulla uguaglianza delle parti, sulla < egalitè des
armes >, come si è espressa
Sotto il secondo profilo questa Corte non può che ribadire la propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 Cost. (sent. 48/79; 32/60; 104/69; 14/64) mentre l'art. 11 Cost. neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale.
6. - Infondata è pure la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. sollevata con riferimento all'art. 2 Cost.
Sul punto basta, infatti, richiamare motivazione e
conclusioni della sentenza
n. 125/79, ribadendo che i diritti fondamentali inviolabili, riconosciuti
dall'art. 2 Cost., sono quelli ricollegati alle specifiche norme costituzionali
concernenti singoli diritti e garanzie. Nella specie, non ravvisandosi alcuna
lesione
7. - Il G.I. del Tribunale di
L'assunto non è fondato, posto che la disciplina processuale e certamente uguale per tutti i soggetti che versano in identiche situazioni escludendo per tutti (eccettuati gli imputati di pochissimi reati bagatellari) l'autodifesa esclusiva.
8. - Lo stesso giudice denuncia infine una pretesa violazione
dell'art. 21 Cost. poiché la norma dell'art. 128, primo comma cod. proc. pen.
negherebbe < la libertà assoluta di esprimere le idee necessarie a
respingere in maniera personale l'attacco portato alla propria libertà
attraverso l'esercizio
La questione è infondata. All'interno
Rispetto all'esercizio di tale libertà, la presenza o assenza di un difensore tecnico nulla toglie né aggiunge; e comunque anche i rapporti fra difesa personale e tecnica, con le rispettive < manifestazioni di pensiero >, trovano il loro riferimento costituzionale nell'art. 24 Cost., come problemi di assetto di diritti ed attività aventi un fine istituzionale specifico.
Anche l'art. 21 Cost., definente l'ambito generale della libertà d'espressione, non viene dunque in autonoma considerazione e nulla può aggiungere agli spazi di libertà, anche di espressione personale dell'imputato, concretanti l'inviolabile diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Quest'ultimo disposto costituzionale segna insieme il contenuto di piena libertà di argomentazione ed i limiti di < pertinenza > al processo art. 443 c.p.p. delle attività processuali anche consistenti in < manifestazioni del pensiero >.
9. - Mentre la maggior parte delle ordinanze di rimessione
già esaminate con la sentenza n. 125/79
o attualmente in esame riguardano casi di rifiuto globale della difesa e del
processo, l'ordinanza n. 430 del 1979 del giudice istruttore presso il
Tribunale di Monza riguarda un caso in cui l'imputato aveva positivamente
chiesto di autodifendersi. Tale diversa situazione processuale non ha influito
sulle argomentazioni
Né l'uno né l'altro tipo di scelta è pregiudicato dalla nomina obbligatoria del difensore d'ufficio, posto che questa non incide in nessun modo sulla partecipazione (o non partecipazione) dell'imputato al processo, non ne impegna la personalità, ed è in ogni caso preordinata alla completezza del contraddittorio processuale, nell'interesse dell'imputato stesso ed in modi che, pur non definiti da norme processuali vincolanti, non possono non tenere conto delle scelte defensionali del vero titolare del diritto di difesa, appunto l'imputato.
10. - Il Tribunale di Torino (ord. 454/79) pone < incidentalmente > questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma e 128, primo comma c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto nella ipotesi di cui agli articoli 666 e 667 cod. pen. l'autodifesa esclusiva è consentita con riferimento alle ipotesi aggravate ed esclusa, invece, quando l'imputazione sia un reato non circostanziato.
La questione è inammissibile per la sua totale irrilevanza nel giudizio a quo, in cui le imputazioni contestate sono quelle di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 Cost. nonché agli artt. 6, n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 14, n. 3 lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici sollevate dal G.I. del Tribunale di Monza, dalla Corte di Assise di Cuneo e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata < incidentalmente > dal Tribunale di Torino con l'ordinanza 5 aprile 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA – Michele ROSSANO –
Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/12/80.