SENTENZA N. 125
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
125 e 128 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1.
- ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dal tribunale di Cuneo nel procedimento
penale a carico di Vulicevic Bozidar,
iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 7 marzo 1979;
2.
- ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal pretore di Torino nel procedimento
penale a carico di Bertolazzi Pietro ed altro, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 28 marzo 1979.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- In un procedimento penale avanti al pretore di Torino, l'imputato Bertolazzi Pietro ha reso ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen.,
in vista dell'udienza dibattimentale, la seguente dichiarazione: "Dichiaro
di rinunziare a presenziare avanti la controscritta
udienza, in quanto non ho nulla da difendermi e da rispondere ai rappresentanti
della classe nemica, la borghesia. Per questo stesso motivo revoco la nomina
dei difensori di fiducia Arnaldi del foro di Genova e
Spazzali del foro di Milano e rifiuto qualsiasi imposizione di avvocati di
regime".
Il
pretore, con ordinanza in data 23 novembre 1978, accogliendo un'eccezione della
difesa, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., degli artt.
125 e 128 cod. proc.pen.,
nella parte in cui impongono la nomina di un difensore d'ufficio anche
all'imputato che (come nella specie il Bertolazzi)
rifiuti qualsiasi assistenza.
Il
giudice a quo premette che é irrilevante, rispetto al rapporto processuale, il
convincimento politico-ideologico che determina gli
imputati a scegliere una linea difensiva piuttosto che un'altra. Il rapporto
processuale sorge, si svolge e si esaurisce indipendentemente e anche contro la
volontà dell'imputato. Una volta instauratosi il rapporto assume tuttavia
rilevanza, per il suo rituale e valido svolgimento, la dichiarazione che
l'imputato faccia di non volersi difendere e di non
accettare l'imposizione del difensore d'ufficio. L'art. 24 della Costituzione,
tutelando la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento, avrebbe inteso ricomprendere ogni
possibile esplicazione tanto della difesa sostanziale dell'imputato quanto
della difesa tecnica del difensore. Rispetto ai precedenti orientamenti, anche
della Corte costituzionale, in punto di difesa tecnica e di sua compatibilità
con l'autodifesa dell'imputato, la questione sollevata dalla dichiarazione del Bertolazzi appare nuova, e richiede una diversa
impostazione.
L'imputato,
invero, non chiede di autodifendersi per difendersi,
ma perché sceglie di non difendersi. La sua richiesta si identifica nella
affermazione del diritto di scelta di non difendersi e di non essere difeso. La
questione prospettata non é dunque più sul punto se il difensore tecnico accresca o limiti le possibilità di difesa dell'imputato, ma
se sia consentito all'imputato di non difendersi, e conseguentemente
l'imposizione di un difensore d'ufficio, che istituzionalmente deve svolgere
attività difensiva, non appaia violazione di un diritto costituzionalmente
garantito.
Le
ragioni comunemente addotte, per negare all'imputato la facoltà di rifiutare la
difesa, non appaiono al giudice a quo convincenti. Non l'argomento della irrinunciabilità del diritto di difesa, posto che la sua
tutela costituzionale copre ugualmente tutti i diversi modi in cui esso sia
liberamente esercitato; ed uno fra questi é costituito
proprio dalla scelta che l'imputato faccia di non difendersi, una scelta che
costituisce anch'essa esercizio e non rinuncia al proprio diritto, in quanto
operata dall'imputato in considerazione di ciò che egli ritenga a lui più
conveniente in un dato momento storico e politico.
Contraddittoria
sarebbe anche la tesi che la necessità di una difesa, svolta e garantita da un difensore
tecnico, sarebbe collegata al concorso degli interessi dell'imputato con il
superiore interesse dello Stato all'accertamento della verità. Se é vero infatti che la cosiddetta pretesa punitiva statuale tende
all'obiettivo accertamento della verità, certamente non é vero che a tale fine
debba collaborare la difesa, che anzi necessariamente vi si contrappone. Di ciò
sarebbe espressione normativa l'art. 193 cod.pen., secondo cui l'imputato può togliere effetto
all'impugnazione proposta dal difensore: disposizione, questa, che non avrebbe
ragion d'essere se la difesa partecipasse al superiore interesse statuale di
accertamento della verità, attraverso i vari stati e gradi del procedimento.
In
realtà, la volontà difensiva dell'imputato, che può manifestarsi anche nel
rifiuto della difesa stessa, viene sempre ad essere privilegiata, ad eccezione
che nel dibattimento di primo grado, nel quale, allo stato, l'imputato non può
assolutamente far nulla perché venga tutelata e
rispettata la sua volontà di non difendersi e di non essere difeso. Di qui la
non manifesta infondatezza della prospettata eccezione di incostituzionalità.
2.
- L'identica questione di costituzionalità é stata sollevata dal tribunale di
Cuneo, in un procedimento in cui l'imputato, nell'udienza pubblica, aveva
dichiarato: "io non ho bisogno di difendermi
perché la mia linea consiste nel non difendermi perché non ho niente da cui
difendermi, se c'é qualcuno in questa aula che si deve difendere siete voi,
egregie eccellenze. Ripeto che non ho bisogno di nessun avvocato né di fiducia,
né della cosiddetta fattispecie di avvocato di ufficio".
Il
tribunale ha ritenuto che il non difendersi é una modalità di esercizio del
diritto di difesa come tale rientrante nella tutela costituzionale, e che sarebbe
una contraddizione in termini riconoscere all'imputato il diritto a non
difendersi, salvo poi imporgli un difensore d'ufficio che in ogni caso alla
fine del dibattimento qualche difesa dovrà pur mettere in atto.
Le
ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate.
3.
- Nel procedimento avanti
Il
problema dell'autodifesa esclusiva dell'imputato, oggetto di ampi dibattiti in
dottrina, é stato discusso anche in sede di attuazione della legge delega per
il nuovo codice di procedura penale. In mancanza di indicazioni del legislatore
delegante per eventuali modifiche della disciplina attuale, la soluzione é
stata demandata agli organi politicamente responsabili. Il che avrebbe valore
sistematico, in quanto presuppone la ritenuta non incostituzionalità della
disciplina vigente.
Per
l'Avvocatura dello Stato, il Costituente, nel garantire l'inviolabilità del
diritto di difesa, si é dato carico della esigenza di assicurare a tutti il diritto di difendersi nei modi ritenuti più
validi: é perciò che ha fatto ricorso alla difesa tecnica. Non ha inteso,
invece, darsi carico della non difesa come forma di una valida difesa. Se anche
si ritenga che si possa porre in essere una propria
difesa contestando il sistema attraverso la non difesa, nulla vieta che tanto
sia chiaramente conclamato, ma non impedendo, peraltro, che altre esigenze
della collettività, così come giuridicamente organizzata, siano, attraverso la
difesa tecnica attiva, parimenti soddisfatte.
Considerato in diritto
1.
- Le due ordinanze del pretore di Torino e del tribunale di Cuneo sollevano
identica questione di legittimità costituzionale degli artt.
125 e 128 cod.proc.pen., in
relazione agli artt. 2 e 24, secondo comma, Cost., e prospettano, con diversa
ampiezza, argomentazioni analoghe.
I
due giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con unica sentenza.
2.
- I giudici a quibus
muovono dal rilievo, di fatto e normativo, che l'imputato ben può rifiutare di
difendersi personalmente al dibattimento, astenendosi anche, per sua libera
determinazione, dal presenziarvi.
In
questo comportamento dell'imputato i giudici ravvisano non già una rinuncia
all'inviolabile diritto di difesa, ma piuttosto un modo - se pure negativo - di
esercitarlo e dubitano che la "imposizione" di un difensore di
ufficio, il quale "istituzionalmente ed obbligatoriamente deve svolgere
attività difensiva" (secondo il pretore di Torino), ovvero deve "in
ogni caso alla fine del dibattimento qualche difesa pur mettere in atto, non
fosse altro che (con) il rimettersi al tribunale" (secondo il tribunale di
Cuneo) offenda, appunto, il diritto di difesa.
Il
dubbio di costituzionalità investe, dunque, gli artt.
125 e 128 del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivono che nel
giudizio (di primo grado) anche l'imputato che abbia dichiarato di non volersi
difendere e di non volere essere difeso, debba, a pena di nullità, essere
assistito dal difensore nominato d'ufficio.
La
questione non é fondata.
3.
- Dei parametri costituzionali indicati nelle ordinanze di rimessione
occorre considerare, in primo luogo, quello di cui all'art. 24,
secondo comma, Cost.
É
del tutto pacifico che tale disposto contiene una norma di carattere generale,
intesa a garantire indefettibilmente l'esercizio
della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale.
Il
generale ambito di applicabilità di questa norma ben venne
chiarito nella discussione avanti l'Assemblea Costituente (seduta del 15 aprile
1947) allorquando l'on. Tupini,
presidente della I sottocommissione, affermò che "tenuto conto degli
abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato
l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione dai vari
stati e gradi del processo giurisdizionale" si volle "con una norma
chiara, assoluta, garantirne la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli
stati del giudizio e davanti a qualunque magistratura".
Il
testo complessivo dell'art. 24 Cost.,
nella successione dei vari commi, esclude qualsiasi perplessità in proposito e
porta a concludere che essenziale finalità delle norme in esame é quella di
garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni (sent.
n. 108 del 1963).
4.
- All'affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa, proprio anche
per la portata generale della norma che la contiene, non si accompagna, nel
testo costituzionale, l'indicazione, dotata di pari forza cogente, del o dei
modi di esercizio di quel medesimo diritto.
Con
la conseguenza che é consentito al legislatore, valutando la diversa struttura
dei procedimenti, i diritti e gli interessi in gioco, le peculiari finalità dei
vari stati e gradi della procedura, dettare specifiche modalità per l'esercizio
del diritto di difesa, alla tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti situazioni processuali,
effettivamente garantito a tutti su un piano di uguaglianza.
Per
il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti
giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l'attività o con l'assistenza
del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo
limitata a controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti
penali per reati cosiddetti bagatellari la
possibilità che la difesa venga esercitata
esclusivamente dalla parte.
In
particolare, nel processo penale e nella fase del giudizio (salvo che si tratti
di contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a lire tremila o con
l'arresto non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente) il
diritto di difesa si esercita dall'imputato personalmente con l'assistenza del
difensore, la cui presenza é prescritta a pena di nullità.
5.
- In questo quadro normativo, entrata in vigore
Nell'implicito
presupposto che il sistema della difesa giudiziaria penale, imperniato sul
concorso dell'attività dell'imputato con quella del difensore tecnico, fosse
immune da censure di costituzionalità, si é voluta la
presenza del difensore sin dal primo contatto dell'imputato con l'autorità
inquirente, anche non giudiziaria; presenza del difensore destinata ad
assicurare all'imputato, cui deve essere fatta espressa menzione della facoltà,
che gli compete, di non rispondere, la maggiore possibile libertà di scelta
difensiva e, insieme, la più sicura garanzia di osservanza della legalità,
formale e sostanziale, nel processo che lo coinvolge.
Complessivamente
si può dire che la produzione normativa del Parlamento e la giurisprudenza di
questa Corte, nel decorso ventennio, hanno perseguito il fine di rendere vivo e
operante in ogni stato e grado del processo penale, il precetto dell'art. 24,
secondo comma, Cost.,
secondo le modalità previste dalla legge. Questa attività si é svolta in un
quadro sociale, culturale e politico (il cui approdo é costituito dalla legge
delega per la riforma del codice di procedura penale e dagli elaborati cui essa
ha dato luogo) sempre più insofferente del preminente carattere inquisitorio
del processo penale modellato dal codice del 1930, per la marcata prevalenza
delle acquisizioni istruttorie (quando non delle indagini di polizia
giudiziaria), raccolte senza effettiva partecipazione della difesa
dell'imputato, rispetto alla verifica, spesso meramente confermativa, del
dibattimento.
6.
- La moltiplicazione, nella fase istruttoria, nonché in quelle delle indagini
preliminari e dell'esecuzione, delle occasioni in cui alla difesa dell'imputato,
come attualmente strutturata, é garantito diritto di presenza per l'esercizio
delle facoltà che le sono proprie, risponde alla aspirazione a fondare l'intero
processo penale sopra un effettivo contraddittorio tra accusa e difesa;
contraddittorio la cui costituzione ed il cui funzionamento rappresentano la
condizione ritenuta universalmente ottimale per il più efficace esercizio della
stessa funzione giurisdizionale. E poiché l'equilibrio del contraddittorio (che
ne misura, appunto, l'efficacia) riposa sulla tendenziale parità tra accusa e
difesa, nessuno ha mai dubitato o dubita che alla specifica capacità
professionale del pubblico ministero fosse e sia ragionevole contrapporre
quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi ed assista l'imputato.
Certo
é che la legge se può creare, disciplinandoli in modo cogente, i presupposti
affinché, sulla base del rapporto processuale, si possa sviluppare il
contraddittorio, nulla può, invece, per costringere l'imputato a parteciparvi
personalmente, almeno da quando l'ordinamento ha rinunciato ad usare la
coercizione fisica nei suoi confronti per questo fine. E nemmeno la legge
pretende di sindacare il modo e l'intensità con cui viene
concretamente esercitato il diritto di difesa, dall'imputato personalmente e/o
dal suo difensore, sul presupposto, di regola valido, di una convergenza di
intenti tra questi due soggetti.
Di
fatto, l'esercizio della facoltà di intervento riconosciuta all'imputato in
tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di esso
(artt. 443 e 468, terzo comma
c.p.p.) incontra soltanto limiti negativi; quello
specifico della pertinenza delle sue dichiarazioni rispetto all'oggetto del
giudizio e quelli generali costituzionalmente posti alla libertà di
manifestazione del pensiero, estendendosi, peraltro, anche a lui l'esimente di
cui all'articolo 598 c.p.
Quanto
ai difensori, la legge, oltre ad indicare modi e tempi di intervento, si
preoccupa dei loro possibili abusi a contrastare i quali prevede gli interventi
autoritativi del giudice, di cui all'art. 470 c.p.p.
Non
é, invece, causa di nullità del dibattimento (e più in generale dell'intero
procedimento penale) l'inadeguato e financo il
mancato esercizio della facoltà e dei poteri spettanti alla difesa, il che
suona conferma che l'ordinamento, mentre garantisce le condizioni per
l'esperimento attivo del diritto di difesa, non ha preteso (e non poteva
pretendere) di trasformare tale diritto in un dovere, la cui incoercibilità
rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto di una inviolabilità che comprende sicuramente anche la piena
libertà di scelte difensive.
7.
- Muovendo, con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale, dalla
constatazione che l'imputato ben può rifiutare ogni apporto personale alla
propria difesa, i giudici a quibus sollevano il dubbio di legittimità costituzionale
degli artt. 125 e 128 c.p.p.
nei termini più sopra richiamati.
A
tale fine, essi presuppongono entrambi che la volontà di non difendersi e di
non essere difeso manifestata dall'imputato costituisca non già una rinunzia al
diritto di difesa, ma una modalità di esercizio del diritto stesso,
"meritevole di rispetto e tutela".
Alla
prospettazione comune del pretore di Torino e del
tribunale di Cuneo, questa Corte ritiene di attenersi, non potendo formare
oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale il rifiuto non già di
esercitare attivamente il diritto di difesa, ma della stessa funzione
giurisdizionale e più in generale di ogni potere statuale e, quindi, anche il
rifiuto del ruolo di imputato, che attraverso l'astensione da ogni attività
difensiva, si vorrebbe manifestare.
Si
deve, allora, affermare che speculare alla inviolabilità del diritto di difesa,
é la irrinunciabilità di
esso, quali che ne siano le concrete modalità di esercizio. Il diritto di
difesa, infatti, nel processo penale, é preordinato a
tutelare beni e valori fondamentali dell'uomo, dei quali in quel
procedimento si discute e decide, nonché a maggiormente garantire, anche
nell'interesse dell'imputato, l'osservanza di principi dell'ordinamento
costituzionale, che attengono specificamente alla disciplina del processo
penale medesimo.
L'imputato
non può rinunziare ai diritti inviolabili dei quali é titolare, né può disporre
delle garanzie che gli derivano dalle norme costituzionali suaccennate (artt. 25, 26, 27, 101, 102, 103 ultimo
comma, 109, 111, 112).
Egli
può, certamente, astenersi dal compiere concrete e
contingenti attività difensive intese a far valere quei diritti, senza che,
peraltro, da questo suo atteggiamento possa dedursi una rinunzia ad essi, alla
possibilità cioé di farli valere in un momento
successivo del procedimento o, comunque, anche dopo la conclusione di esso, nei
modi e salve le preclusioni che fossero stabilite dalla legge processuale in termini
costituzionalmente corretti.
Per
fare gli esempi più elementari, non potrebbe certo negarsi all'imputato che abbia rifiutato di difendersi, personalmente e a mezzo del
suo difensore, il diritto di impugnare la sentenza di condanna emessa nel giudizio
di primo grado, ovvero di ricorrere per cassazione contro una sentenza ritenuta
da lui ingiusta emessa a definizione del giudizio di appello.
Ad
uguale conclusione si dovrebbe pacificamente pervenire in punto di
ammissibilità della domanda di revisione di una sentenza di condanna divenuta
irrevocabile avanzata dal condannato che avesse rifiutato di difendersi e di
essere difeso in quel giudizio.
Si
deve dunque concludere che il diritto di difesa nel giudizio penale - per
restare al thema decidendum - é
non soltanto inviolabile, ma é altresì irrinunciabile, con la conseguenza che
il rifiuto di compiere o di consentire al compimento di determinate attività
difensive non può costituire di per sé preclusione assoluta allo svolgimento di
altre ulteriori.
8.
- Se cosi é, la obbligatoria presenza al dibattimento
del difensore, perché presti la propria assistenza all'imputato, prevista a
pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., non contrasta
certamente con l'art. 24, secondo comma, Cost.
Dal
disposto della legge processuale penale, qui considerato, non discende infatti quell'obbligatorio
esperimento di concrete attività difensive cui i giudici a quibus fanno generico riferimento
per dedurne l'esistenza di una contraddizione in termini rispetto al rifiuto di
difendersi manifestato dall'imputato.
Infatti,
come già si é osservato, la difesa dell'imputato nel giudizio può essere
esercitata attraverso l'attività dell'imputato stesso e/o del suo difensore.
Il
codice di rito non disciplina rigidamente il rapporto tra questi due soggetti,
e l'ampiezza del disposto dell'art. 443 c.p.p. non
consente di individuare limitazione alcuna in ordine agli argomenti sui quali
l'imputato ha facoltà di fare dichiarazioni, dopo aver conferito, se lo
ritiene, con il proprio difensore.
Del
pari, il diritto dell'imputato e del suo difensore, ad avere per ultimi la
parola, sottolinea ulteriormente la concorrenza dei loro apporti difensivi
nella fase del giudizio.
Vero
é che la prassi giudiziaria questi ruoli ha indubbiamente distinto, nel senso
di affidare il peso prevalente della difesa al difensore tecnico,
ma questa situazione di fatto non vale a modificare un impianto
normativo improntato al massimo di elasticità, che consente radicali
spostamenti nell'equilibrio delle attività difensive consentite all'imputato e
al suo difensore.
Tanto
basta ai fini della presente decisione, una volta accertato che il difensore
deve presenziare al dibattimento per ivi "assistere" l'imputato e cioé per garantire la possibilità di un contraddittorio effettivo
(e perciò equilibrato) alla cui realizzazione, per il più sicuro adempimento
delle funzioni giurisdizionali, é preordinata tutta una serie di disposizioni
processuali (artt. 76, 421, 428, 438, 441, 442, 443,
447, 468 c.p.p.).
La
nomina del difensore di ufficio, disciplinata dall'articolo 128 c.p.p., conferisce concretezza
all'obbligo della assistenza difensiva di cui all'art. 125 c.p.p.
e consente inoltre, o dovrebbe normalmente consentire, nei casi di assenza
dell'imputato, uno svolgimento non monologico del
giudizio stesso.
Nelle
fattispecie, quali quelle prospettate dai giudici a quibus, di assenza volontaria dal
dibattimento dell'imputato, motivata dal suo rifiuto di difendersi e di essere
difeso, la presenza obbligatoria del difensore di ufficio, nei limiti
desumibili dai soli artt. 125 e 128 c.p.p., assicura la regolarità del
dibattimento stesso e la possibilità del concreto ed efficace esperimento
attivo dell'irrinunciabile diritto di difesa, contemperando così l'esercizio di
tale diritto e quello della funzione giurisdizionale, in modo da evitare che le
facoltà connesse al primo possano essere usate in modo perverso per intralciare
e paralizzare il secondo.
Ai
fini della decisione é, dunque, sufficiente ribadire che le norme denunziate,
nelle quali non si esprime una scelta legislativa costituzionalmente
obbligatoria, sono meramente strumentali a modi di esercizio del diritto di
difesa, nel giudizio penale, immuni da censure sul piano costituzionale.
9.
- Per le medesime considerazioni sin qui svolte, i disposti di legge in esame
neppure contrastano con l'art. 2 Cost., in relazione al quale nessuna autonoma censura risulta
peraltro sviluppata nelle ordinanze di rimessione.
Infatti
l'invocato art. 2 Cost. nella costante interpretazione della Corte "nel
riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, che costituiscono il patrimonio irretrattabile della sua personalità, si ricollega alle
altre norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie, quanto meno
nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano
necessariamente connessi a quelli costituzionalmente previsti" (sent.
n. 98 del 1979).
Escluso
che le norme denunziate violino l'art. 24, secondo comma, Cost., non é, allora, fondatamente prospettabile un loro
contrasto con l'art. 2 Cost., che al diritto di
difesa si ricollega, ma si deve invece riconoscere che nessuna lesione della
personalità dell'imputato, nessuna alterazione della sua identità può derivare
dall'obbligo in sé dell'assistenza del difensore nel giudizio penale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 codice di procedura penale sollevata con le
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 ottobre 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 10 ottobre 1979.