SENTENZA N. 98
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile) e
dell'art. 454 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio
1976 dal tribunale di Livorno, nel procedimento civile vertente tra Lubrano di Scampamorte Riccardo e
l'ufficiale di stato civile di Livorno, iscritta al n. 525 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 del 22 Setten1bre 1976.
Udito
nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto in fatto
Con
ordinanza emessa in data 12 febbraio 1976, il tribunale di Livorno sollevava
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt.
165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile), e
dell'art. 454 del codice civile, in relazione agli artt.
2 e 24 della Costituzione.
Il
detto tribunale era stato adito da tal Lubrano di Scampamorte Riccardo, il quale chiedeva di sentir
dichiarare che, contrariamente alle risultanze del registro degli atti di
nascita, nel quale egli era iscritto come persona di sesso maschile, esso
attore era appartenente al sesso femminile; con conseguente ordine
all'ufficiale di stato civile di Livorno di provvedere alle
rettificazioni occorrenti.
A
sostegno delle proprie richieste, il Lubrano aveva
esposto sostanzialmente due circostanze: l'aver egli, sin dalla prima infanzia,
manifestato, in contrasto con le sue caratteristiche fisiche, tipicamente
mascoline, una personalità psicologicamente femminile, esplicantesi
in tendenze, attitudini e comportamenti propri di quel sesso; l'essersi, in
prosieguo di tempo, sottoposto ad intervento chirurgico, eseguito a Casablanca,
mediante il quale era stata praticata la castrazione e la rimozione del pene,
con costituzione plastica di una vagina. Tutto ciò avrebbe reso possibile che
egli, nell'ambiente familiare e sociale, fosse da tutti
accettato come donna.
Veniva
disposta ed espletata consulenza medico-legale, le cui risultanze possono
essere così riassunte: prima dell'intervento chirurgico di cui si é detto il Lubrano possedeva "tutti gli attributi somatici del
sesso maschile", cosa questa del resto confermata dalle determinazioni del
sesso cromosomico. In particolare, allo stato, trattasi di soggetto dotato di
"robusta costituzione scheletrica di tipo maschile", recante al volto
"minute tracce cicatriziali puntiformi riferibili a depilazione, con
accenno a residua peluria al labbro superiore".
Per
ciò che attiene agli organi genitali, si ebbe a
rilevare che l'atto operatorio (praticato nel 1970) aveva comportato la
trasformazione dei genitali esterni mediante asportazione dei testicoli e la
costituzione di una pseudo vagina, previa rimozione
dei corpi cavernosi del pene, in grado di consentire la copula, mentre non v'é
traccia di "alcun organo o formazione che ricordi l'utero".
Peraltro,
l'aspetto fisico esterno é attualmente tipicamente femminile, anche per effetto
di depilazione e dell'azione di ormoni sulle mammelle.
La
relazione tecnica, sotto il profilo psichico, ha posto in chiara luce come ci
si trovi di fronte a un caso di "transessualismo",
nel quale cioé nel soggetto é operante una profonda
convinzione di appartenere al sesso opposto, con rifiuto degli attributi del
sesso fisico di appartenenza, che sono sentiti come fonte di disgusto, ed una aspirazione ad essere inserito ed accettato nella
società come persona di sesso opposto; e ciò a differenza degli omosessuali.
Dagli
esami psico-diagnostici emerge una personalità
affettivamente coartata, immatura, labile, ansiosa, ma "conformizzata al ruolo culturale femminile".
La
detta consulenza concludeva affermando che "la funzione di determinazione
del sesso", in casi di transessuale sottoposto ad intervento chirurgico, deve essere attribuita "ai caratteri esterni ed
all'orientamento psichico, perché nella vita di relazione, principale
espressione dell'attività umana, la differenza di sesso é data soprattutto
dagli attributi esterni della persona, gli unici che consentono immediatamente
di affermare se un determinato soggetto appartiene a un sesso oppure
all'altro".
Su
questa base medico-legale e di fatto, il tribunale
ricordava come talvolta i giudici di merito avessero affermato che doveva
essere riconosciuto giuridicamente il cambiamento di sesso quando, ancorché il
mutamento dei caratteri sessuali fosse stato conseguenza di interventi medici e
chirurgici, risultassero prevalenti, nel loro complesso, gli elementi del sesso
diverso rispetto all'originale, sussistendo l'esigenza di adeguare il più
possibile il sesso legale con quello reale.
Peraltro,
lo stesso tribunale evidenziava anche che la giurisprudenza della Corte di
cassazione era chiaramente orientata in senso contrario all'accoglimento di
istanze del genere. Secondo
Tale
conclusione viene motivata in base alla considerazione
che gli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n.
1238, prevedono l'eventuale rettificazione di un atto di nascita solo
nell'ipotesi di errore materiale ricadente sull'identificazione sessuale della
persona, dovuto ad erronea dichiarazione del denunziante, o a errore di
scritturazione in cui sia incorso l'Ufficiale di stato
civile nella redazione dell'atto.
Peraltro,
mentre nel contenuto precettivo delle norme in questione si fa rientrare anche
l'ipotesi in cui intervengano modificazioni dei caratteri sessuali a seguito di
evoluzione naturale, che rivelino una realtà sessuale diversa da quella
accertata al momento del generico esame fatto alla nascita, si esclude che tra
le ipotesi di errore sia compreso il caso di "modificazioni artificiali di
un sesso definitivo" in ragione del fatto che in siffatta ipotesi l'accertamento
effettuato al momento della nascita corrispondeva alla realtà; sicché non vi fu
"quel contrasto tra apparenza e realtà che é il presupposto
dell'errore".
Il
Collegio remittente ritiene di dover condividere a
pieno la suesposta interpretazione, siccome pienamente corrispondente al
significato logico-letterale delle norme in questione; da ciò scaturirebbe come
ovvia conseguenza che la domanda del Lubrano dovrebbe
essere respinta.
Passando
però ancora in rassegna gli elementi di fatto addotti dall'attore a sostegno
della sua domanda, il tribunale ritiene che emerga chiaramente come il Lubrano, sommerso da una grave situazione di conflitto agitantesi in lui fin dai suoi primi anni di vita, abbia
obbedito a profonde ragioni, conseguite a una meditata analisi della sua
identità sessuale (significativo il diario tenuto dall'attore, versato in
atti), nel sottoporsi alla ricordata operazione.
Da
ciò deriverebbe che il diritto fatto valere dall'attore, e cioé
quello alla identità sessuale, sia da annoverare come "diritto della
personalità e quindi tra i diritti fondamentali ed inviolabili che l'art. 2
della Costituzione riconosce e garantisce a tutti". Tanto premesso, appare
ingiusto, sotto il profilo sostanziale, che da parte dell'ordinamento non venga prevista tutela alcuna per la soluzione di un così
grave problema, mentre lo stesso Collegio non ritiene manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt.
165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 454 del codice civile,
con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione,
nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante della Corte di
cassazione, non ricomprendono nella tutela da dette
norme accordata il diritto di ottenere la eventuale
rettificazione dell'atto di nascita "nell'ipotesi di modificazioni
artificiali di un sesso che facciano perdere ad un individuo le caratteristiche
peculiari maschili ed acquistare quelle femminili esterne, qualora le
modificazioni stesse trovino corrispondenza in una originaria, indiscutibile,
personalità psichica di natura femminile".
L'ordinanza
é stata ritualmente notificata e comunicata.
Di
fronte a questa Corte non vi é stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.
- Come si evince dalla narrativa,
Lo
stesso tribunale di Livorno, nell'ordinanza con la quale ha sollevato le dette
questioni di legittimità costituzionale, riferisce che, dall'accertamento dei
consulenti da esso tribunale nominati "é
risultato che l'attore, prima dell'intervento chirurgico eseguito a Casablanca
nel 1970, possedeva tutti gli attributi somatici del sesso maschile, ma una
personalità psichica femminile e che l'atto operatorio aveva comportato la
trasformazione dei genitali esterni mediante asportazione dei testicoli e la
costituzione di una pseudo-vagina, previa rimozione
dei corpi cavernosi del pene, in grado di consentire la copula assumendo un
aspetto fisico esterno tipicamente femminile".
L'oggetto
della garanzia costituzionale che, secondo il giudice a quo, le impugnate norme
del codice civile e della legge sullo stato civile avrebbero
violato, sarebbe il diritto alla "identità sessuale" quale
altro fra i diritti inviolabili dell'uomo enunciati nell'art. 2 della
Costituzione e tutelabili in giudizio in virtù dell'art. 24 della stessa.
Rimangono
dunque fuori dal thema decidendam la questione della
(incontestata) libertà sessuale dell'attore nel giudizio a quo, e anche, quanto
meno direttamente, la questione della liceità civile e penale dell'intervento
chirurgico da lui subìto a Casablanca.
2.
- Così delimitata la materia,
Posto,
infatti, nei suoi termini reali, e perciò impropriamente definito come relativo
al riconoscimento della "identità sessuale", il problema, che non
coinvolge, come si é detto, la libertà del comportamento sessuale, può
suscitare in Italia, come in altri Paesi, l'attenzione del legislatore sulle
sue possibilità di soluzione e i relativi limiti in ordine al matrimonio, che
Infatti, nella costante interpretazione della Corte, l'invocato art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, che costituiscono patrimonio irretrattabile della sua personalità, deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali (sentenze nn. 11/1956, 29/1962, 1, 29 e 37/1969, 102 e 238/1975
), quanto meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti.