SENTENZA N. 11
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi, riuniti, di legittimità costituzionale degli artt. dal 164 al 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 28 gennaio 1956 del Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Micheli Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 72 del Reg. ord. 1956:
2) Ordinanza 10 gennaio 1956 del Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Mazzotti Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 7 Reg. ord. 1956:
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita, nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956, la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Udito il vice avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.
Ritenuto in fatto
Con foglio 8 marzo 1955
Sottoposto a giudizio per il reato previsto dall'art. 174 del
T.U. delle leggi di p.s., di
cui al R.D. 18 giugno 1931, n.
Incidente simile, riguardante la stessa questione, veniva sollevato in altro procedimento, pendente dinanzi al Pretore di Trieste.
Infatti, con rapporto del 2 gennaio 1956,
L'imputato veniva sottoposto a giudizio davanti al Pretore per rispondere del reato di cui al medesimo art. 174 del T.U. delle leggi di p.s., e all'udienza del 28 gennaio 1956 la difesa sollevava eccezione di illegittimità delle disposizioni di cui agli artt. dal 164 al 176 del testo unico citato, e cioè di tutto il capo III del titolo VI del T.U., riguardante l'ammonizione, perché in contrasto con l'art. 13 della Costituzione.
Con ordinanza in pari data il Pretore di Trieste, in accoglimento dell'istanza, disponeva la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità.
L'ordinanza del Pretore di Trieste pone in evidenza che l'istituto dell'ammonizione incide sulla libertà delle persone prima che la loro attività abbia assunto quelle forme delittuose che ne impongono la repressione; che l'art. 13 della Costituzione, per conciliare il diritto di libertà dell'individuo con l'esigenza della prevenzione, dispone che ogni restrizione della libertà personale deve essere costretta nei termini dell'intervento dell'autorità giudiziaria; che la stessa Corte di cassazione, pur affermando la persistenza in vigore delle norme sull'ammonizione, non ha mancato di rilevarne la incompatibilità con l'art. 13 della Costituzione.
Nei due giudizi davanti a questa Corte, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, con atti regolarmente depositati il 1 marzo 1956.
L'Avvocatura deduce, in via pregiudiziale, che le norme sull'ammonizione sono anteriori alla Costituzione, onde la questione di incostituzionalità, risolvendosi in un problema di mera abrogazione per successione di leggi, sfuggirebbe al sindacato della Corte costituzionale.
Nel merito deduce:
l) che nessuna incompatibilità sussiste tra le norme della Costituzione e gli articoli di legge sull'ammonizione;
2) che, se pure una divergenza fosse riscontrabile, essa non potrebbe essere giuridicamente apprezzata; dovendosi riconoscere all'art. 13 della Costituzione natura di norma precettiva di applicazione non immediata;
3) che, in effetti, la semplice divergenza sulla competenza dell'organo - giudiziario o amministrativo - chiamato a pronunciare l'ammonizione, non giustificherebbe la dichiarazione di incostituzionalità di cui trattasi, dato che, allo stato attuale della legislazione, non esisterebbe la possibilità di emanazione, da parte di un organo giudiziario, del provvedimento di ammonizione.
Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo, in via principale, che sia dichiarato non luogo a giudizio di legittimità costituzionale; in via subordinata, che non sussiste incompatibilità fra il disposto dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s. o, ancora, le norme degli articoli dal 164 al 176 dello stesso T.U. e la norma dell'articolo 13 della Costituzione.
In conformità dell'art. 15 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le due cause promosse con le sopra indicate ordinanze sono state chiamate nella stessa udienza del 16 maggio 1956 per essere congiuntamente discusse.
Considerato in diritto
Vero é che nel giudizio penale a carico di Mazzotti Bruno tale questione fu proposta con riferimento al
solo art. 174 del T.U. delle leggi di p.s., e che, invece, nel giudizio a carico di Micheli Bruno venne contestata la legittimità
costituzionale di tutto il capo III del titolo VI del detto T.U.,
comprendente gli articoli dal 164 al 176; ma é da rilevare che se anche
Deve poi essere respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte, sollevata dall'Avvocatura dello
Stato sotto il profilo che la questione di legittimità, di cui si discute,
riguarda disposizioni di legge anteriori all'entrata in vigore della
Costituzione. In proposito
Ciò posto e passando all'esame di merito della questione
sollevata, é da rilevare che
In particolare
La prima disposizione costituzionale che entra in
considerazione, ai fini dell'indagine sulla legittimità delle norme
sull'ammonizione, é quella contenuta all'art. 2 della Costituzione, che
testualmente sancisce: "
Risulta da questa disposizione che
il diritto di libertà personale non si presenta affatto come illimitato potere
di disposizione della persona fisica, bensì come diritto a che l'opposto potere
di coazione personale, di cui lo Stato é titolare, non sia esercitato se non in
determinate circostanze e col rispetto di talune forme. Il grave problema di
assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze, di non
frapporre ostacoli all'esercizio di attività di
prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti
della personalità umana, appare in tal modo risoluto attraverso il
riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus nell'ambito del principio di stretta legalità. La libertà
personale si presenta, pertanto, come diritto soggettivo perfetto nella misura
in cui
Fermi questi principi, devesi esaminare se le disposizioni di legge, la cui incostituzionalità é denunciata, siano realmente lesive della libertà personale come essa é garantita dalla Costituzione.
In proposito
Basterà ricordare che l'ammonizione, attraverso le disposizioni che ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designati come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità; che l'ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell'individuo ad una speciale sorveglianza di polizia; che attraverso questo provvedimento si impone all'ammonito tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, non é che uno fra gli altri che la speciale commissione prescrive.
Resta da dire della natura dell'organo che
dispone l'ammonizione. Che si tratti di un'autorità
amministrativa é, però, fuori questione. La speciale commissione per
l'ammonizione, istituita presso
Alla stregua delle premesse svolte, non é dubbio che la regolamentazione attuale dell'ammonizione si presenti in stridente contrasto con il precetto costituzionale che sottrae alle autorità amministrative il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale. A ben vedere, pertanto, le norme sull'ammonizione sono costituzionalmente incompatibili con il diritto soggettivo di libertà personale costituzionalmente garantito.
La seconda delicata questione che la difesa dello Stato ha proposto riguarda l'applicabilità diretta e immediata dell'art. 13 della Costituzione.
Si deduce, infatti, che questa norma non sarebbe applicabile fino a quando il legislatore non abbia provveduto ad integrare il precetto con l'indicazione dell'organo giudiziario competente ad adottare il provvedimento di cui si discute e specificando le forme del relativo procedimento.
Questa obiezione non ha fondamento. In contrario devesi osservare che l'art. 13 della Costituzione, quanto meno nel punto in cui sottrae all'autorità amministrativa la competenza a provvedere nelle materie ivi indicate, esprime un precetto che, nella volizione che contiene, é compiuto, concreto, categorico.
Segue che questo precetto in ragione della sua natura costituzionale, e perciò della maggiore forza formale, dispiega la sua naturale efficacia in senso invalidante, determinando l'illegittimità delle disposizioni che con esso contrastino.
Può aggiungersi che la garanzia giudiziaria che
Occorre, dunque, concludere che gli articoli del T.U. delle leggi di p.s., dal 164 al 176, compresi sotto il capo III del titolo VI, per le considerazioni svolte sono da dichiarare costituzionalmente illegittimi; né é dato sceverare fra l'uno o l'altra disposizione del detto capo, essendo esse tutte fra di loro connesse e organicamente dirette all'emanazione di un provvedimento dell'autorità amministrativa restrittivo della libertà personale, in aperto contrasto con la norma costituzionale.
Né può preoccupare il fatto che per
effetto di questa decisione risulti impedita l'applicazione di una misura
preventiva di cui il costituente non sembra averne voluto, come tale, la
soppressione. La preoccupazione muove da presupposti ed opera in un piano sul
quale
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza
sopra i due procedimenti riuniti, di cui in epigrafe, e, respinta l'eccezione
pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara
la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal
164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10
dicembre 1944, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1956.