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SENTENZA N. 29
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 luglio 1968, depositato
in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1968,
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a
seguito del decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio della
Regione siciliana 18 agosto 1967, n. 869, con il quale é stato accordato
all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi
nella zona denominata "Isola di Lampedusa". Visto l'atto di
costituzione del Presidente della Regione siciliana; udita nell'udienza
pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per il Presidente della
Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - L'assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana,
con decreto 18 agosto 1967, n. 869, accordava all'Ente minerario siciliano il
permesso di effettuare ricerche di idrocarburi minerali e liquidi nella zona
convenzionalmente denominata "Isola di Lampedusa", sita nel
territorio della provincia di Agrigento, e più precisamente nella
circoscrizione del comune di Lampedusa, estesa ha. 104.800, e comprendente,
oltre le isole di Lampedusa e Lampione, anche le loro acque territoriali (6 miglia dalla linea di
costa), secondo le risultanze del piano topografico allegato al decreto. Questo
venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione dell'11 maggio 1968, n.
22, e il successivo 9 luglio il Presidente del Consiglio dei Ministri notificò
al Presidente regionale ricorso per conflitto di attribuzione, nel quale
sostenne che il decreto riguardava la piattaforma continentale, quindi un bene
non appartenente al demanio delle regioni, né comunque riservato, quanto alla
sua disciplina normativa, alla competenza della stessa. Il ricorso richiamò la
sentenza di questa Corte 17 aprile 1968, n.
21, che aveva deciso in senso conforme, e osservò che la legge 21 luglio
1967, n. 613, pur prendendo atto, nei riguardi della Regione siciliana, dei
permessi e concessioni da essa accordati, ne prescrisse il rinnovamento da
parte dello Stato.
2. - La Regione
dedusse: che il decreto impugnato fu emanato il 18 agosto 1967, lo stesso
giorno cioè in cui la legge 21 luglio 1967 entrava in vigore, per essere stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 agosto 1967; che il
termine a quo del permesso fu fissato alla data di pubblicazione del decreto concessivo
nella Gazzetta Ufficiale regionale, avvenuta l'11 maggio 1968 e cioè dopo la
pubblicazione della sentenza della Corte 17 aprile 1968, n.
21; che la Corte
dei conti registrò il decreto il 5 dicembre 1967 quando pendeva giudizio di
legittimità costituzionale contro la suddetta legge del 1967; che questa legge
riconobbe la validità dei permessi accordati dalla Regione, salvo l'obbligo del
loro rinnovo entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore; che il decreto
impugnato non riguarda soltanto la zona ricadente nella piattaforma
continentale, ma comprende anche il territorio delle isole di Lampedusa e di
Lampione, per il quale la
Regione é certamente competente. La Regione concluse perciò
nel senso che il decreto era valido, e comunque era valido per la ricerca nel
sottosuolo delle isole, perché gli effetti della citata sentenza della Corte
non si estendono all'atto regionale nel suo insieme, ma incidono soltanto su
quella parte di contenuto non disponibile da parte della Regione, e quindi lo
caducano soltanto per questa parte. Osservò infine la Regione che, se il titolo
fosse stato rinnovato, lo Stato lo avrebbe confermato e ora non potrebbe
addurne l'illegittimità; se invece il permissionario fosse decaduto dalla
possibilità di chiedere il rinnovo del titolo, non si sarebbe verificata alcuna
turbativa alla competenza statale e il ricorso perderebbe la sua ratio. Il
terzo comma dell'art. 43 della citata legge del 1967 non sana una situazione di
fatto con disposizione di ordine transitorio, ma, nel confermare una competenza
preesistente, la delimita nei contenuti in modo permanente, come é dimostrato
dal fatto che la competenza continua ad essere regionale anche per i permessi
rinnovati.
3. - Il Presidente del Consiglio contro gli assunti esposti ha obiettato
che, se la legge del 1967 é entrata in vigore il 18 agosto 1967, é a partire da
quel giorno che si é riconosciuto spettante allo Stato il potere di emanare
provvedimenti concessivi relativamente alla piattaforma continentale. Il
permesso impugnato concerne questa piattaforma e non ricorre l'ipotesi
dell'art. 43 della legge: non avendo valore il presupposto della competenza
regionale, cade l'alternativa posta dalla Regione fra l'ipotesi che il permesso
sia stato rinnovato dallo Stato e quella della decadenza del permissionario. La
legge del 1967 non ha privato la
Regione di una competenza che le spettava; ma ha posto in
rilievo che fra le competenze regionali non rientrava quella concernente le
miniere in zona di piattaforma continentale. La competenza statale non discende
dalla precedente decisione della Corte e non si può discorrere di competenza
statale sopravvenuta, che permetterebbe di dichiarare la parziale legittimità
del permesso. L'atto ha carattere unitario e unico é stato il potere
esercitato: non é possibile scinderlo.
4. - All'udienza del 29 gennaio 1969 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi.
Considerato in diritto
1.- É pacifico che il decreto
assessoriale che ha dato causa all'odierno conflitto di attribuzione accordava
all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi,
tanto nella piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di
Lampione, quanto nel sottosuolo delle isole stesse. Non sorge questione sulla
competenza della Regione siciliana in materia mineraria, trasferitale dal
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, e, in particolare, sulla competenza della
Regione stessa in materia di idrocarburi, secondo quanto ha deciso l'Alta
Corte per la Regione siciliana il 18 marzo 1950. La sentenza di questa
Corte del 17
aprile 1968, n. 21, ritenne però che l'art. 14, lett. h, dello Statuto regionale
si riferisce solo alle miniere del sottosuolo, in modo che escluse qualsiasi
attribuzione dell'autorità regionale nella materia delle miniere del sottofondo
marino: in tal modo la corrispondente limitazione della competenza regionale é
stata fatta risalire allo Statuto, non alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che
regolò l'esercizio dell'attività mineraria nella piattaforma continentale.
2. - Ciò non ostante, la
Regione ebbe ad esercitare di fatto una sua attività
amministrativa in ordine alle miniere sottomarine, senza alcuna opposizione dei
competenti organi dello Stato. Ma l'art. 53 della predetta legge 21 luglio
1967, n. 613, assoggettò ad una rinnovazione statale i permessi di ricerca e le
concessioni di coltivazione che aveva rilasciato la Regione sulla base di quel
potere di fatto; il quale pertanto, dall'entrata in vigore della legge stessa,
non poteva più essere esplicato, salvo che per il controllo dell'attività
implicata dai permessi e dalle concessioni già accordate (art. 43, terzo comma,
stessa legge). La citata legge 21 luglio 1967, n. 613, fu pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 agosto successivo, e doveva quindi
avere effetto a decorrere dal 18 agosto. Il decreto oggi impugnato risulta
emanato nella stessa data del 18 agosto; e ne é evidente perciò
l'illegittimità, per l'indiscutibile sua eccedenza dallo schema normativo
risultante dai predetti artt. 53 e 43, terzo comma. Non elimina tale vizio il
fatto che la Regione
riteneva di esercitare il proprio diritto e che la Corte dei conti non aveva
formulato rilievi contro la registrazione del decreto, avvenuta non ostante la
pendenza della questione di legittimità costituzionale della predetta legge del
1967: la validità dell'atto deve essere valutata alla stregua delle norme
statutarie, che, secondo la citata sentenza di questa Corte del 17 aprile 1968,
non avevano dato alla Regione una qualsiasi competenza in materia. Dalla
discussione di udienza é emerso che l'Ente minerario siciliano é decaduto dal
permesso, non avendo avanzato domanda di rinnovazione entro i 120 giorni
dall'entrata in vigore della legge del 1967, secondo la disposizione del suo
art. 53; ma la circostanza non depone nel senso che sia cessata la ragione del
contendere in ordine al conflitto, sia perché la Regione non ha revocato il
permesso, sia perché, richiamandosi all'art. 53 suddetto, essa afferma ancora
che l'atto rientrava nella situazione ivi regolata, non ostante fosse stato
emanato dopo l'entrata in vigore della legge del 1967; così implicitamente
assumendo che essa anche dopo il 17 agosto 1968 poteva esercitare, sia pure in
fatto, una competenza amministrativa in ordine alle miniere sottomarine. Il
conflitto denunciato ha perciò una consistenza attuale.
3. - L'atto impugnato va visto nella sua unità: la Regione ha ritenuto di
dare un trattamento unitario alle ricerche che si intendevano iniziare nella
zona oggetto del permesso, e così esso può annullarsi limitatamente alla parte
che si riferisce alla piattaforma continentale. É certo però che l'esercizio
della competenza regionale in ordine alle ricerche minerarie nel sottofondo
delle isole di Lampedusa e di Lampione può far sorgere problemi di
coordinamento con l'esplicazione del potere statale sull'adiacente piattaforma
continentale: la sentenza citata del 17 aprile 1968, n.
21, ha individuato tali problemi nell'ambito dell'art. 31 della legge del
1967, ma potrebbero pure nascerne se le ricerche accertassero che gli
adunamenti della terraferma formano unità con quelli della piattaforma. In
ordine a ciò la Corte
non é chiamata a dare giudizi.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato e non alla Regione siciliana di accordare
permessi di ricerca mineraria sulla piattaforma continentale adiacente alle
isole di Lampedusa e di Lampione; annulla in conseguenza il decreto
dell'Assessore all'industria e commercio per la Regione siciliana emesso
il 18 agosto 1967, con il quale si consentì all'Ente minerario siciliano di
effettuare ricerche di idrocarburi nella zona comprendente le isole di
Lampedusa e di Lampione e le loro acque territoriali.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio
1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5
marzo 1969.