SENTENZA N. 102
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 670 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1972 dal pretore di
2) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Pietrasanta
nel procedimento penale a carico di Balloni Eugenio,
iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di tal Mario Morelli ed
altri, imputati del reato previsto e punito dall'art. 670, primo e secondo
comma, del codice penale, il pretore di
La motivazione dell'ordinanza fa perno sull'assunto che sia da escludere che
Sulla base di tale premessa si renderebbe, pertanto, necessario accertare
se il mendicare, sia esso esercitato nel quadro di un atteggiamento ideologico
di rigetto di valori o per far fronte ad un vero e proprio stato di bisogno,
sia tale da ledere "il diritto altrui o sia pregiudizievole in se stesso
per la pubblica tranquillità".
Invero, nel caso, sarebbe da escludersi tanto il danno patrimoniale
quanto il pericolo per la pubblica tranquillità, risolvendosi al massimo la
richiesta del questuante in un eventuale senso di disagio per colui al quale la
richiesta sia indirizzata senza che ciò rappresenti
turbativa per la stessa tranquillità pubblica.
L'aspetto di fondo della incostituzionalità della norma poggerebbe,
pertanto, nella repressione di ogni tipo di attività non conforme allo schema
retributivo colpendo normalmente soggetti appartenenti a "gruppi sociologicamente ben definiti ed emarginati: zingari, beatinks, disoccupati, infermi".
Di questo si sarebbe resa conto la stessa giurisprudenza escludendo il
reato ogni qualvolta il postulante accompagni la richiesta con qualche offerta
simbolica di contro-prestazione (matite, lacci e cose del genere).
Il reato non sarebbe ipotizzabile neppure quando
si effettui nei modi e nelle forme specificati nel comma secondo dall'articolo
670 del codice penale, in quanto per essi soccorrerebbero altre previsioni
normative (artt. 610, 612, 640 e 660 cod. pen. ecc.).
La questione, così impostata, si porrebbe, al di fuori di quella decisa e
risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del
1959, sollevata in riferimento all'art. 38 della
Costituzione.
É intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, nelle sue deduzioni, sostiene che
la norma impugnata sarebbe pienamente legittima e ciò anche per effetto della
sentenza della Corte richiamata nell'ordinanza e nella quale si preciserebbe,
in via di principio generale, che la norma, "anche nella forma aggravata
di accattonaggio vessatorio, tutela il bene giuridico della tranquillità
pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico". In sostanza, per
l'Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata sarebbe diretta a tutelare
i beni giuridici della pubblica tranquillità e dell'ordine pubblico, che ben
possono essere posti in pericolo da coloro che ricorrono a forme parassitarie
di vita.
Se é pur vero che ognuno ha diritto, per la nostra Costituzione, di
"esplicare" la propria personalità astenendosi dal lavoro e di
praticare un sistema di vita diverso dalla generalità dei cittadini, ciò non
toglie che il legislatore sia libero di predisporre
mezzi idonei ad evitare che il diritto del singolo contrasti con la tutela
della tranquillità e dell'ordine pubblico. Tale principio, affermato oltretutto
dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del
1972, porterebbe a dover concludere che la repressione penale
dell'accattonaggio non comprimerebbe affatto i diritti fondamentali della
personalità.
Per quanto attiene alle forme aggravanti di accattonaggio (art. 670, secondo comma, codice penale) l'Avvocatura dello Stato
osserva che le norme penali richiamate nell'ordinanza tutelano beni giuridici
diversi da quelli tutelati dalla norma sottoposta all'esame della Corte e
rappresentati, appunto, dalla tranquillità e dall'ordine pubblico.
2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 670 del codice penale, in riferimento agli
articoli 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione é
stata sollevata d'ufficio dal pretore di Pietrasanta
nel corso del giudizio a carico di tal Eugenio Balloni.
Premesso che nessuna legislazione può favorire la mendicità e tanto meno
Di fatto tali condizioni non sussisterebbero nel nostro sistema giuridico-sociale, come non sussisterebbero strutture
previdenziali capaci di garantire, soprattutto con tempestività, adeguate
previdenze a coloro che siano inabili al lavoro e sprovvisti
di mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma, Cost.).
L'art. 670, primo comma, del codice penale, vietando aprioristicamente e
indiscriminatamente la mendicità, tenderebbe ad imporre a ognuno un dovere di
lavorare che può andare oltre la scelta personale e le personali possibilità e
terrebbe conto solo a posteriori (art. 154 del t.u. delle leggi di p.s.) di particolari e limitate condizioni di bisogno,
escludendo dal previsto intervento assistenziale prefettizio o ministeriale,
oltretutto non tempestivo, gli inabili al lavoro e la intera
categoria dei considerati "marginalizzati"
quali i vecchi, gli analfabeti, i malati cronici non gravi, ecc., e per i quali
limitatissime sono le possibilità di svolgere una attività lavorativa.
Proprio l'insufficienza del sistema assistenziale in atto dovrebbe
indurre ad escludere la punibilità per accattonaggio degli indigenti inabili al
lavoro.
Invero, costituzionalmente inaccettabili sarebbero le varie ragioni che
comunemente vengono addotte per giustificare una
rigorosa indiscriminata repressione dell'accattonaggio. Ossia la tutela del
pubblico decoro, la lotta contro il parassitismo, la moralità pubblica
"intesa come fatto ideologico e razziale", ecc.
Riferendosi alla sentenza n. 51 del
1959 della Corte costituzionale e secondo la quale l'art. 670 tutelerebbe
"il bene giuridico e la tranquillità pubblica con qualche riflesso
sull'ordine pubblico", il proponente rileverebbe sussistere, in ordine
alla pena, una diversità di trattamento tra il reato di accattonaggio e quello
previsto dall'art. 660 del codice penale in pieno contrasto con il principio di
eguaglianza. Infatti il legislatore del 1930 avrebbe
trasformato il reato di mendicità in una ipotesi speciale di molestia,
punendola in maniera del tutto sproporzionata rispetto all'ipotesi comune,
violando così il principio di eguaglianza inteso come ragionevole e non arbitraria
proposizione tra le conseguenze giuridiche di due situazioni equiparabili.
Tale aspetto di incostituzionalità si accompagnerebbe a quello desumibile
dalle considerazioni sviluppate nella premessa per cui
rimarrebbe investito anche l'art. 4 della Costituzione in quanto la punizione
della mendicità, cosi come é imposta dal codice penale, tenderebbe a stabilire
un obbligo di lavorare oltre quelle possibilità che, secondo detto articolo, ne
configurano un limite invalicabile.
Non vi é stata costituzione di parte e non é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze pongono la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 670 del codice penale, in riferimento,
quella del pretore di
2. - La motivazione dell'ordinanza del pretore di
In sostanza il dedicarsi alla mendicità rientrerebbe nel quadro di una
scelta di libertà che non potrebbe essere perseguita penalmente e non
suscettibile, d'altra parte, di ledere i diritti altrui o di presentarsi come
elemento di pregiudizio e nocumento per la pubblica tranquillità.
Le questioni relative ai diritti dell'uomo sono state già affrontate e
decise da questa Corte in numerose e svariate sentenze.
Un principio generale, ripreso in altre decisioni, é stato fissato dalla sentenza n. 11 del
1956. Con tale sentenza
Con riferimento alla impostazione data al problema dall'ordinanza del
pretore di
La questione pertanto é infondata.
3. - Conclusioni parzialmente difformi dalle precedenti deve prendere
Se é pur vero che qualche tendenza giurisprudenziale ha
ravvisato sussistere causa di esclusione della punibilità del reato di
accattonaggio quando ricorrano le condizioni tipiche volute dall'art. 54 del
codice penale, tuttavia ha escluso che lo stato di bisogno possa confondersi
con lo stato di necessità. Tale orientamento non può essere accolto nel suo
rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive
direttamente riferibili, come nella specie, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38
della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti
dall'interprete della norma ai fini di una decisione che non venga a trovarsi
in conflitto con quei principi dell'Ordinamento costituzionale che consacrano
veri e propri diritti primari incomprimibili.
Sotto questo profilo ben può rientrare nella sfera di applicazione
dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e
privo di chi debba per legge provvedere ai suoi
bisogni essenziali, si induca alla mendicità per non essere stato messo in
condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel
caso, il concetto di attualità del pericolo di un danno grave alla persona,
quale é quello che può essere determinato da uno stato di bisogno non voluto,
si profila come una costante senza soluzione fino a quando
non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo.
Solo in tali limiti, pertanto, può ritenersi non fondata la questione
dell'art. 670 del codice penale in ordine agli aspetti prospettati dal giudice
a quo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670
del codice penale, sollevata, in riferimento all'art.
2 della Costituzione, dal pretore di
b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Pietrasanta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1975.