CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 349
ANNO 2007
Commenti alla
decisione di
I. Claudio Zanghì,
La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea
dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione:le sentenze n. 347 e 348 del 2007, nella Rubrica
“Studi” di Consulta OnLine
II. Antonio Ruggeri, La CEDU alla ricerca di una
nuova identità (sentt. nn.
348/2007 e 349/2007) (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
III. Renzo Dickmann, Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto
con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione (per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it)
IV. Tommaso F. Giupponi, Corte
costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti
allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, (per gentile concessione
del Forum dei Quaderni Costituzionali)
V. Diletta Tega, Le sentenze
della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu
da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, (per gentile
concessione del
Forum dei Quaderni Costituzionali)
VI.
Nicola
Pignatelli, La dilatazione della tecnica della
“interposizione” (e del giudizio costituzionale), (per
gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VII. Cristina Napoli, La
nuova collocazione della CEDU nel sistema delle fonti e le conseguenti
prospettive di dialogo tra le Corti, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VIII. Cesare Pinelli, Sul
trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti (per
gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
IX. Giulia Pili, Il nuovo “smalto costituzionale” della CEDU
agli occhi della Consulta (sentt. nn.
348 e 349 del 2007), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
X. Vincenzo Sciarabba, Nuovi
punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed
internazionali (per gentile
concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XI. Andrea Filippini, Il caso Dorigo,
La CEDU e la Corte costituzionale: l'effettività della tutela dei diritti dopo
le sentenze 348 e 349 del 2007, (per gentile concessione
della Rivista telematica Costituzionalismo.it)
XII. Dian Schefold, L’osservanza dei
diritti dell’uomo garantiti nei trattati internazionali da parte del giudice
italiano (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XIII. Fulvio Cortese, La garanzia
costituzionale del diritto di proprietà tra espropriazione e occupazione
acquisitiva (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XIV. Simone Penasa, Tanto rumore per nulla o meglio tardi che mai? Ancora sulle sentenze
348-349/2007 della Corte costituzionale, tra dubbi ermeneutici e possibili
applicazioni future (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XV. Filippo Donati, La CEDU
nel sistema italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della
Corte costituzionale del 24 ottobre 2007 (per gentile concessione della
Rivista telematica Osservatorio
sulle fonti)
XVI. Ilaria Carlotto, I
giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349
del 2007 della Corte costituzionale: un’analisi sul seguito giurisprudenziale
(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XVII. Elisabetta Lamarque, Il
vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli
obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, dalla Rubrica Atti di convegni e seminari del sito della Corte costituzionale
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanza
del 20 maggio 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra il Comune di Avellino ed altri ed E. P. in proprio e n. q. di
procuratore di G. P. e di D. P. ed altri e con ordinanza del 29 giugno 2006
dalla Corte d’appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra A. G. ed
altre e il Comune di Leonforte ed altro, iscritte ai nn. 401 e 557 del registro
ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 49, prima serie speciale, dell’anno
2006.
Visti gli atti di costituzione di G. C. n. q. di erede di
E. P. e di G. P. ed altri n. q. di eredi di D. P., di A. G. ed altre, fuori
termine, nonché gli atti di intervento di A. C. fu G. s.r.l., della Consulta
per la giustizia europea dei diritti dell’uomo CO.G.E.D.U. e del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2007 e nella
camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Maurizio de Stefano e Anton Giulio Lana
per la Consulta per la giustizia europea dei diritti dell’uomo CO.G.E.D.U.,
Antonio Barra per G. C. n. q. di erede di E. P. e per G. P. ed altri n. q. di
eredi di D. P. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
– La Corte di cassazione e la Corte
d’appello di Palermo, con ordinanze del 20 maggio e del 29 giugno 2006, hanno
sollevato, in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, ed in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950
e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20
marzo 1952), nonché all’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed in
relazione all’art. 6 della CEDU ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (infra,
Protocollo), questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis,
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica) – convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 – comma aggiunto dall’art. 3, comma 65, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
2. – La Corte di cassazione premette che il
giudizio principale ha ad oggetto una domanda proposta da alcuni privati nei
confronti del Comune di Avellino e dell’Istituto autonomo case popolari (IACP)
della stessa città, al fine di ottenerne
la condanna al risarcimento del danno subito a causa della occupazione
acquisitiva di alcuni terreni di loro proprietà, sui quali sono stati realizzati
alloggi popolari ed opere di edilizia sociale, nonché al pagamento
dell’indennità per l’occupazione temporanea degli stessi immobili.
La
stessa Corte, con sentenza del 14 gennaio 1998, n. 457, accogliendo il ricorso
proposto dagli enti pubblici, aveva cassato con rinvio la pronuncia d’appello,
ritenendo applicabile la norma censurata, la quale ha introdotto un criterio
riduttivo per il computo del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.
Riassunto
il giudizio, il giudice del rinvio ha, quindi, liquidato l’indennità in base
alla disposizione censurata; la pronuncia è stata impugnata dalle parti
private, che, tra l’altro, hanno eccepito l’illegittimità costituzionale del
citato art. 5-bis, comma 7-bis.
2.1.
– La rimettente, dopo avere esposto
le argomentazioni che inducono ad escludere l’abrogazione della norma
denunciata ad opera dell’art. 111 Cost. – come modificato dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei princìpi del giusto
processo nell’articolo 111 della Costituzione) – ovvero dalla legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura
civile), sintetizza le pronunce di questa Corte che hanno già scrutinato la
norma censurata, in riferimento agli artt. 3, 28, 42, 53, 97 e 113 Cost.
L’ordinanza
esamina, quindi, l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo in
ordine all’interpretazione dell’art. 1 del Protocollo, evolutosi nel senso di
garantire una più intensa tutela del diritto di proprietà. In particolare,
ricorda che la previsione di un’indennità equitable è stata limitata al
caso della espropriazione legittima e che il carattere illecito
dell’occupazione è stato ritenuto rilevante al fine della quantificazione
dell’indennità, sicché, qualora non sia possibile la restituzione in natura del
bene, all’espropriato è dovuta una somma corrispondente al valore venale.
Secondo
il rimettente, la Corte europea, in alcune sentenze, puntualmente indicate, ha
ritenuto che l’occupazione acquisitiva si pone in contrasto con le citate norme
convenzionali, tra l’altro, nella parte in cui non garantisce il diritto degli
espropriati al risarcimento del danno in misura corrispondente al valore venale
del bene, affermando analogo criterio di computo per il calcolo dell’indennità
nel caso di espropriazione legittima. Infatti, detta indennità può non essere
commisurata al «valore pieno ed intero dei beni» nei soli casi di
espropriazioni dirette a conseguire legittimi obiettivi di pubblica utilità e,
tuttavia, questi ultimi sono stati individuati in quelli coincidenti con misure
di riforme economiche o di giustizia sociale, ovvero strumentali a provocare
cambiamenti del sistema costituzionale.
In
seguito, la medesima Corte, con le sentenze indicate nell’ordinanza di
rimessione, ha applicato questi princípi anche in riferimento al criterio
stabilito dal censurato art. 5-bis e, ritenuta irrilevante la
circostanza che questa norma era parte di una complessa manovra finanziaria, ha
condannato lo Stato italiano al risarcimento commisurato alla differenza tra
l’indennità percepita ed il valore venale del bene, reputando che
l’espropriato, a causa del tempo trascorso, aveva visto leso il proprio
affidamento ad un indennizzo calcolato in base a quest’ultimo parametro. In
virtù delle sentenze di questa Corte n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, il criterio di
liquidazione per l’espropriazione delle aree edificabili avrebbe infatti dovuto
essere quello del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita
(art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante «Espropriazioni per causa
di utilità pubblica»); quindi, l’applicabilità del sopravvenuto art. 5-bis
avrebbe leso il diritto della persona al rispetto dei propri beni, anche perché
la disciplina fiscale incide ulteriormente sulla somma concretamente percepita.
Pertanto,
secondo la Corte di Strasburgo, l’espropriazione indiretta o occupazione
acquisitiva – riconosciuta dalla legislazione (art. 43 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità») e dalla
giurisprudenza italiane – sarebbe incompatibile con l’art. l del Protocollo e
la norma censurata violerebbe la regola della riparazione integrale del
pregiudizio, realizzando una lesione aggravata dalla retroattività della
disposizione e dalla sua applicabilità ai giudizi in corso.
In
definitiva, la norma censurata è stata giudicata in contrasto con l’art. 1 del
Protocollo sotto i seguenti profili: in primo luogo, poiché al solo scopo di
sopperire ad esigenze di bilancio, al di fuori di un contesto di riforme
economiche o sociali, viola la regola della corresponsione di un valore pari al
valore venale del bene; in secondo luogo, in quanto stabilisce un criterio
riduttivo, fondato su di un parametro irragionevole anche nel caso di
espropriazione legittima; in terzo luogo, poiché dispone l’applicabilità del
criterio ai giudizi in corso, in violazione dell’art. 6 della CEDU; in quarto
luogo, poiché viola il principio di legalità ed il diritto ad un processo equo,
dato che la disposizione ha inciso sull’esito di giudizi in corso, nei quali
erano parti amministrazioni pubbliche, obbligando il giudice ad adottare una
decisione fondata su presupposti diversi rispetto a quelli sui quali la parte
aveva legittimamente fatto affidamento all’atto dell’instaurazione della lite.
2.2.
– Secondo la rimettente, benché la
disposizione censurata si ponga in contrasto con le citate norme convenzionali,
come interpretate dalla Corte europea, non sarebbe tuttavia ammissibile la sua
“non applicazione”, mentre la Corte di cassazione talora ha affermato che il
giudice nazionale è tenuto ad interpretare ed applicare il diritto interno, per
quanto possibile, in modo conforme alla CEDU ed all’interpretazione offertane
dalla Corte di Strasburgo, talaltra ha attenuato l’efficacia vincolante delle
sentenze della Corte europea.
A
suo avviso, nella specie non sarebbe configurabile il potere del giudice comune
di “non applicare” la norma interna, in quanto sussistente soltanto nel caso di
contrasto con norme comunitarie e fondato sull’art. 11 Cost. Il paragrafo 2
dell’art. 6 del Trattato di Maastricht neppure permetterebbe di ritenere la
avvenuta «comunitarizzazione» della CEDU, con la conseguenza che
l’interpretazione della Convenzione non spetta alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, dichiaratasi incompetente a fornire elementi interpretativi
per la valutazione da parte del giudice nazionale della conformità delle norme
di diritto interno ai diritti fondamentali di cui essa garantisce l’osservanza
(nel contesto comunitario), quali risultano dalla CEDU, quando «tale normativa
riguarda una situazione che non rientra nel campo di applicazione del diritto
comunitario» (sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/1995).
Peraltro,
la teoria dei “controlimiti” potrebbe far ipotizzare un contrasto tra la regola
che commisura l’indennità di espropriazione al valore venale del bene ed il
principio costituzionale in virtù del quale il diritto di proprietà sarebbe
recessivo rispetto all’interesse primario dell’utilità sociale. In ogni caso,
siffatta regola non è suscettibile di diretta applicazione ai sensi dell’art.
10 Cost., sia in quanto tale norma costituzionale non concerne il diritto
pattizio, sia in quanto essa neppure esprime un valore generalmente
riconosciuto dagli Stati e, comunque, in quanto il giudice nazionale, se pure
potesse direttamente recepire l’interpretazione della Corte europea, non
avrebbe il potere di stabilire una disciplina indennitaria sostitutiva di
quella prevista dalla norma denunciata.
In
conclusione, secondo la rimettente, il contrasto della norma interna con le
norme convenzionali non può essere evitato attraverso un’interpretazione secundum
constitutionem della prima e, d’altro canto, il giudice nazionale non
potrebbe disapplicare la norma interna, provvedendo, in luogo del legislatore,
a coordinare le fonti e ad affermare la prevalenza della fonte convenzionale
sulla fonte interna.
2.3.
– L’ordinanza di rimessione osserva
che questa Corte, benché abbia ritenuto non irragionevole la retroattività
della norma censurata (sentenza n. 148 del 1999), non ha
scrutinato tale norma in riferimento all’art. 111 Cost.
Ad
avviso del giudice a quo, il contenuto precettivo del parametro
costituzionale evocato non sarebbe stato compiutamente approfondito e, sebbene
l’intento del legislatore, di costituzionalizzare la disposizione
convenzionale, sia stato accantonato nel corso dei lavori preparatori, ciò non
esclude che la giurisprudenza della Corte europea possa contribuire alla sua
corretta interpretazione, anche tenendo conto della circostanza che la
collocazione della CEDU nella gerarchia delle fonti non è stata ancora
chiarita. Pertanto, nella specie rileverebbe il fatto che la Corte di
Strasburgo ha ritenuto la norma censurata in contrasto con l’art. 6 della CEDU,
in quanto il principio della parità delle parti davanti al giudice vieta al
legislatore di intervenire nella risoluzione di una singola causa, o di una
determinata categoria di controversie. Le fattispecie decise dal giudice
europeo sarebbero omologhe a quella oggetto del giudizio principale, nella
quale i proprietari, espropriati nell’anno 1985 in forza della occupazione
acquisitiva, hanno agito in giudizio per ottenere l’indennizzo di natura
risarcitoria loro spettante in virtù dei principi enunciati dalla Corte
regolatrice – fondati sull’art. 39 della legge n. 2359 del 1865 e sull’art. 3
della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli
enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di
esproprio) – corrispondente al valore venale dei beni; il giudice di merito
aveva accolto la domanda, applicando detto criterio; nel corso del giudizio
innanzi alla Corte di cassazione è sopravvenuta la norma impugnata che ha
diversamente commisurato l’indennizzo, disponendo l’applicabilità del nuovo
criterio ai giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato,
con il risultato di ridurre, a giudizio iniziato, l’indennizzo a poco meno del
50 per cento rispetto a quello in vista del quale i proprietari avevano
instaurato il giudizio.
2.4.
– Secondo la Corte di cassazione,
la norma denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 117, primo
comma, Cost., che, nel testo novellato a seguito della riforma del titolo V
della Costituzione, mira ad eliminare una lacuna del nostro ordinamento,
determinata dal contenuto dell’art. 10 Cost., stabilendo una regola vincolante
anche per il legislatore statale.
La
disposizione censurata violerebbe il principio del giusto processo ed il
diritto di proprietà, quali risultano dagli artt. 6 della CEDU ed 1 del
Protocollo, come interpretati dalla Corte europea, e, conseguentemente, il
citato art. 5-bis, comma 7-bis, sarebbe costituzionalmente
illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.
3.
– La Corte d’appello di Palermo
espone di essere stata adita in sede di giudizio di rinvio avente ad oggetto le
domande restitutorie e risarcitorie proposte da alcuni privati, i quali hanno
dedotto che un suolo edificabile di loro proprietà ha costituito oggetto di un
procedimento di espropriazione per la costruzione di alloggi di edilizia
popolare ed è stato irreversibilmente trasformato, in difetto della adozione di
regolare provvedimento di espropriazione; gli enti pubblici si sono costituiti
nel giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo che siano
applicate le norme recate dal d.P.R. n. 327 del 2001; è stata inoltre accertata
l’irreversibile trasformazione del fondo.
Secondo
il giudice a quo, il principio di diritto enunciato nella sentenza di
rinvio comporta che il decreto di espropriazione dell’immobile, in quanto
adottato dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359
del 1865, è illegittimo e deve essere disapplicato. La fattispecie oggetto del
giudizio va qualificata come occupazione acquisitiva, poiché la trasformazione
del bene è stata realizzata in pendenza di una valida dichiarazione di pubblica
utilità, quindi, alla data di scadenza dei termini di cui all’art. 13 della
legge n. 2359 del 1865, il bene è stato acquistato dagli enti pubblici, a
titolo originario, e gli attori sono titolari del diritto ad ottenere il
risarcimento del danno. Nella specie sarebbe applicabile il citato art. 5-bis,
comma 7-bis, mentre, ad avviso del rimettente, alla data di
instaurazione del giudizio di primo grado (12 aprile 1984), le parti private,
in virtù dei princípi enunciati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte
di cassazione n. 1464 del 1983 e di quanto previsto dall’art. 39 della legge n.
2359 del 1865, potevano fare affidamento sulla spettanza di un risarcimento del
danno pari al valore venale del fondo, che invece la norma censurata ha
dimezzato.
La
Corte d’appello di Palermo censura, quindi, la norma in esame in riferimento
agli stessi parametri costituzionali indicati dalla Corte di cassazione e con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte nella relativa
ordinanza di rimessione, sopra sintetizzate.
4.
– Nel giudizio promosso dalla Corte
di cassazione è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato che, anche nella
memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Secondo
la difesa erariale, l’ordinanza di rimessione richiede di accertare: a)
se, nel caso di contrasto di una norma interna con la giurisprudenza della
Corte europea, prevalga la seconda; b) se l’eventuale prevalenza della
giurisprudenza di detta Corte concerna anche le norme costituzionali.
A
suo avviso, deve anzitutto escludersi che la Corte di Strasburgo, in via
interpretativa, possa ridurre o estendere il contenuto delle norme
convenzionali; l’art. 32 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, fatto a
Strasburgo l’11 maggio 1994, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto
1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione di
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recante
ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto
a Strasburgo l’11 maggio 1994), stabilisce che la competenza di detta Corte
concerne tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione
della Convenzione e dei suoi protocolli, senza affatto prevedere un potere
creativo di norme convenzionali vincolanti, inesistente nel sistema della Convenzione
di Vienna ratificata con la legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a
Vienna il 23 maggio 1969), «che vuole testuale ed oggettiva l’interpretazione
di qualunque trattato».
Pertanto,
se la Corte europea non ha titolo per dubitare della legittimità, nel diritto
nazionale, della norma retroattiva e del sistema italiano di calcolo dell’indennizzo,
non potrebbe essere censurata una disposizione conforme agli artt. 25 e 42
Cost.; inoltre, l’art. 111 Cost., contrariamente a quanto sostiene la
rimettente, non concerne la disciplina sostanziale e, comunque, l’art. 6 della
CEDU non stabilisce il divieto di retroattività della legge in materia diversa
da quella penale.
Secondo
la difesa erariale, l’art. 117, primo comma, Cost., fa riferimento ai «vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» che, come
chiarisce l’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), sono quelli derivanti da «accordi di reciproca limitazione
della sovranità di cui all’art. 11 della Costituzione, dall’ordinamento
comunitario e dai trattati internazionali» e «nulla di tutto ciò è nella
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo a proposito delle leggi retroattive
di immediata applicazione ai processi in corso, per le quali opera, tutta e
sola, la disciplina delle fonti di produzione nazionale». Analogamente, l’art.
1 del Protocollo non disporrebbe, come invece ritiene la Corte EDU, che l’indennizzo
per l’espropriazione debba coincidere con il valore venale del bene.
Infine,
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sarebbe inesatta anche perchè il
valore venale del bene è dato dall’utilizzabilità dell’area per edificare, ma
nessuno strumento urbanistico lascia la dimensione del terreno al lordo delle
esigenze derivanti dalla pianificazione. Secondo l’interveniente, l’esperienza
insegna «che su un terreno di X mq l’area edificabile al netto degli spazi che
servono per le opere di urbanizzazione e per l’assetto del territorio, è pari
ad X/2» e, quindi, non è irragionevole che la legge disponga in detti casi una
drastica riduzione del valore per metro quadro.
4.1.
– Nel giudizio di costituzionalità si
sono costituiti, con separati atti, le parti del giudizio principale, chiedendo
l’accoglimento della questione, anche sulla scorta di argomentazioni in larga
misura coincidenti con quelle svolte nell’ordinanza di rimessione.
Dopo
avere esposto considerazioni storico-filosofiche a conforto del principio
secondo il quale il diritto non può porsi in contrasto con il senso comune del
giusto, le parti sostengono che non solo la norma censurata, ma anche l’art. 3
della legge n. 458 del 1988 e le sentenze di questa Corte n. 384 del 1990 e n. 486 del 1991, nonché alcune sentenze
della Corte di cassazione, laddove negano il diritto di quanti hanno subito
un’occupazione acquisitiva di conservare la proprietà del bene e di ottenere un
risarcimento pari al valore venale del bene, si porrebbero in contrasto con
l’art. 1 del Protocollo.
La
retroattività della norma denunciata è censurata anche attraverso richiami alla
Costituzione francese del 1791, alla Costituzione degli Stati Uniti d’America e
ad un ampio excursus storico, svolti per evidenziare il contrasto di detta
norma con l’art. 1 del Protocollo, violato altresì dal riconoscimento
dell’istituto dell’accessione invertita e dalla legittimazione di un’attività
illecita quale fonte di acquisto del diritto di proprietà da parte della
pubblica amministrazione.
Pertanto,
secondo le parti, la norma in esame, configurando un fatto illecito come fonte
di estinzione del diritto di proprietà del privato, violerebbe l’art. 10, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 1, secondo comma, del Protocollo, nonché
l’art. 53 Cost..
Infine,
la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 10, primo comma, e con
l’art. 111, secondo comma, Cost., anche in relazione all’art. 6, n. 1, della
legge n. 848 del 1955, fermo restando l’obbligo di risarcire il danno
conseguente dalla violazione del termine di durata ragionevole del processo
(art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89).
4.2.
– Nel giudizio è intervenuta una
società a r.l., chiedendo l’accoglimento della questione e deducendo di essere
titolare di un interesse che ne legittimerebbe l’intervento, in quanto parte di
un altro processo avente anch’esso ad oggetto il risarcimento del danno da
occupazione acquisitiva, sospeso sino all’esito del presente giudizio.
4.3.
– Infine, ha spiegato intervento nel
giudizio la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo
(CO.GE.DU.), in persona del legale rappresentante, la quale, anche nella
memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, espone che non è parte
del processo principale «e non sarebbe direttamente toccata dalla legislazione
oggetto del giudizio presupposto», poiché non ha alcun interesse particolare
che possa riguardare l’espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, la
legittimazione all’intervento si fonderebbe sulla circostanza che l’esito del
giudizio inciderebbe sul conseguimento dei suoi scopi statutari e sul suo
interesse ad una pronuncia che riconosca alle norme della CEDU rango
costituzionale.
5.
– Nel giudizio promosso dalla Corte
d’appello di Palermo è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo, nell’atto di
intervento e nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio,
deduzioni identiche a quelle contenute nell’atto di intervento concernente il
giudizio promosso dalla Corte di cassazione e chiedendo che la Corte dichiari
infondate le questioni.
5.1.
– Nel giudizio promosso dalla Corte
d’appello di Palermo si sono altresì costituite, con atto depositato fuori
termine, le parti private del processo principale.
Considerato
in diritto
1.
– Le questioni sollevate dalla Corte
di cassazione e dalla Corte d’appello di Palermo investono l’art. 5-bis,
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica) – convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 –, comma aggiunto dall’art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), il quale stabilisce: «In caso di occupazioni illegittime di suoli
per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996,
si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell’indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per
cento. In tal caso l’importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per
cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».
Secondo
le ordinanze di rimessione, la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 (infra, CEDU), ratificata e resa esecutiva con
la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma
il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952), ed all’art. 1 del Protocollo addizionale,
in quanto, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso della disciplina dalla
stessa stabilita in tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima e
quantificando in misura incongrua il relativo indennizzo, violerebbe il
principio del giusto processo ed il diritto di proprietà di cui rispettivamente
ai citati artt. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo, quindi violerebbe i corrispondenti obblighi
internazionali assunti dallo Stato.
Inoltre,
detta disposizione si porrebbe in contrasto anche con l’art. 111, primo e
secondo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, poiché la previsione
della sua applicabilità ai giudizi in corso violerebbe il principio del giusto
processo, in particolare sotto il profilo della parità delle parti, da
ritenersi leso da un intervento del legislatore diretto ad imporre una
determinata soluzione ad una circoscritta e specifica categoria di
controversie.
2.
– I giudizi, avendo ad oggetto la
stessa norma, censurata in riferimento agli stessi parametri costituzionali,
per profili e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, devono essere
riuniti e decisi con un’unica sentenza.
3.
– Preliminarmente, deve essere
ribadita l’inammissibilità degli interventi della Consulta per la Giustizia
Europea dei Diritti dell’Uomo (CO.GE.DU.) e di A. C. fu G. s.r.l., dichiarata
con ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata alla
presente sentenza.
Inoltre,
va dichiarata l’inammissibilità della costituzione delle parti del giudizio
pendente dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, poiché avvenuta oltre il
termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato secondo
quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, da ritenersi perentorio (per tutte, sentenza n.
190 del 2006).
4.
– Le due ordinanze di rimessione
hanno motivato non implausibilmente in ordine alle ragioni dell’applicabilità,
in entrambi i giudizi, della norma censurata, anche a seguito della emanazione
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché sulla
circostanza che gli stessi hanno ad oggetto una fattispecie di occupazione
acquisitiva, disciplinata appunto da detta norma.
Inoltre,
in virtù di un principio che va confermato, la questione di legittimità
costituzionale può avere ad oggetto anche l’interpretazione risultante dal
«principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione (che vincola questa
stessa nel giudizio di impugnazione della sentenza pronunciata in sede di
rinvio), in quanto il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio
non impedisce di censurare la norma dalla quale detto principio è stato tratto
(sentenze n. 78 del 2007, n. 58 del 1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993; ordinanza n. 501 del 2000)
Le
questioni sono, quindi, ammissibili.
5.
– Le questioni vanno esaminate entro
i limiti del thema decidendum individuato dalle ordinanze di rimessione,
dato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono
essere prese in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio
principale, con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati
dal giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 310 e n. 234 del 2006).
6.
– La questione sollevata in
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è fondata.
6.1.
– In considerazione del parametro
costituzionale evocato dai giudici a quibus e delle argomentazioni
svolte in entrambe le ordinanze di rimessione, il preliminare profilo da
affrontare è quello delle conseguenze del prospettato contrasto della norma
interna con «i vincoli derivanti […] dagli obblighi internazionali» e, in
particolare, con gli obblighi imposti dalle evocate disposizioni della CEDU e
del Protocollo addizionale.
In
generale, la giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare le disposizioni
della Costituzione che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali –
per quanto qui interessa, gli artt. 7, 10 ed 11 Cost. – ha costantemente
affermato che l’art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l’adeguamento
automatico dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i princìpi generali e le
norme di carattere consuetudinario (per tutte, sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996, n. 168 del 1994), mentre non comprende le
norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o norme
consuetudinarie del diritto internazionale. Per converso, l’art. 10, secondo
comma, e l’art. 7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi,
concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i
rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere
riferiti a norme convenzionali diverse da quelle espressamente menzionate.
L’art.
11 Cost., il quale stabilisce, tra l’altro, che l’Italia «consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni», è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme
comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (sentenze n. 284 del 2007; n. 170 del 1984).
Con
riguardo alle disposizioni della CEDU, questa Corte ha più volte affermato che,
in mancanza di una specifica previsione costituzionale, le medesime, rese
esecutive nell’ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango
e quindi non si collocano a livello costituzionale (tra le molte, per la
continuità dell’orientamento, sentenze n. 388 del 1999, n. 315 del 1990, n. 188 del 1980; ordinanza n. 464 del 2005). Ed ha altresì
ribadito l’esclusione delle norme meramente convenzionali dall’ambito di
operatività dell’art. 10, primo comma, Cost. (oltre alle pronunce sopra
richiamate, si vedano le sentenze n. 224 del 2005, n. 288 del 1997, n. 168 del 1994).
L’inconferenza,
in relazione alle norme della CEDU, e per quanto qui interessa, del parametro
dell’art. 10, secondo comma, Cost., è resa chiara dal preciso contenuto di tale
disposizione. Né depongono in senso diverso i precedenti di questa Corte in cui
si è fatto riferimento anche a quel parametro, dato che ciò è accaduto
essenzialmente in considerazione della coincidenza delle disposizioni della
CEDU con le fonti convenzionali relative al trattamento dello straniero: ed è
appunto questa la circostanza della quale le pronunce in questione si sono
limitate a dare atto (sentenze n. 125 del 1977, n. 120 del 1967).
In
riferimento alla CEDU, questa Corte ha, inoltre, ritenuto che l’art. 11 Cost.
«neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con
riferimento alle specifiche norme convenzionali in esame, alcuna limitazione
della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980), conclusione che
si intende in questa sede ribadire. Va inoltre sottolineato che i diritti
fondamentali non possono considerarsi una “materia” in relazione alla quale sia
allo stato ipotizzabile, oltre che un’attribuzione di competenza limitata
all’interpretazione della Convenzione, anche una cessione di sovranità.
Né
la rilevanza del parametro dell’art. 11 può farsi valere in maniera indiretta,
per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della
Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU
come princìpi generali del diritto comunitario.
E’
vero, infatti, che una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia,
anche a seguito di prese di posizione delle Corti costituzionali di alcuni
Paesi membri, ha fin dagli anni settanta affermato che i diritti fondamentali,
in particolare quali risultano dalla CEDU, fanno parte dei princìpi generali di
cui essa garantisce l’osservanza. E’ anche vero che tale giurisprudenza è stata
recepita nell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e, estensivamente, nella
Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza da altre tre istituzioni
comunitarie, atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di
riconosciuto rilievo interpretativo (sentenza n. 393 del 2006). In primo luogo,
tuttavia, il Consiglio d’Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei
diritti dell’uomo disciplinato dalla CEDU e l’attività interpretativa di
quest’ultima da parte della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, è una
realtà giuridica, funzionale e istituzionale, distinta dalla Comunità europea
creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall’Unione europea oggetto del
Trattato di Maastricht del 1992.
In
secondo luogo, la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali
fanno parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario di cui il
giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di
Roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c.
Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali princìpi rilevano
esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: in
primis gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di
normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie
asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali (sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT).
La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale competenza nei
confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the
Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow):
ipotesi che si verifica precisamente nel caso di specie.
In
terzo luogo, anche a prescindere dalla circostanza che al momento l’Unione
europea non è parte della CEDU, resta comunque il dato dell’appartenenza da
tempo di tutti gli Stati membri dell’Unione al Consiglio d’Europa ed al sistema
di tutela dei diritti fondamentali che vi afferisce, con la conseguenza che il
rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non
essendovi in questa materia una competenza comune attribuita alle (né
esercitata dalle) istituzioni comunitarie, è un rapporto variamente ma
saldamente disciplinato da ciascun ordinamento nazionale. Né, infine, le conclusioni
della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 e
le modifiche dei trattati ivi prefigurate e demandate alla conferenza
intergovernativa sono allo stato suscettibili di alterare il quadro giuridico
appena richiamato.
Altrettanto
inesatto è sostenere che la incompatibilità della norma interna con la norma
della CEDU possa trovare rimedio nella semplice non applicazione da parte del
giudice comune. Escluso che ciò possa derivare dalla generale
“comunitarizzazione” delle norme della CEDU, per le ragioni già precisate, resta
da chiedersi se sia possibile attribuire a tali norme, ed in particolare
all’art. 1 del Protocollo addizionale, l’effetto diretto, nel senso e con le
implicazioni proprie delle norme comunitarie provviste di tale effetto, in
particolare la possibilità per il giudice nazionale di applicarle direttamente
in luogo delle norme interne con esse confliggenti. E la risposta è che, allo
stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU
ovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione
giuridica dei singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria,
indipendentemente dal tradizionale diaframma normativo dei rispettivi Stati di
appartenenza, fino al punto da consentire al giudice la non applicazione della
norma interna confliggente. Le stesse sentenze della Corte di Strasburgo, anche
quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del
proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da
questo pretendono un determinato comportamento. Ciò è tanto più evidente
quando, come nella specie, si tratti di un contrasto “strutturale” tra la
conferente normativa nazionale e le norme CEDU così come interpretate dal
giudice di Strasburgo e si richieda allo Stato membro di trarne le necessarie
conseguenze.
6.1.1.
– Nella giurisprudenza di questa
Corte sono individuabili pronunce le quali hanno ribadito che le norme della
CEDU non si collocano come tali a livello costituzionale, non potendosi loro
attribuire un rango diverso da quello dell’atto – legge ordinaria – che ne ha
autorizzato la ratifica e le ha rese esecutive nel nostro ordinamento. Le
stesse pronunce, d’altra parte, hanno anche escluso che, nei casi esaminati, la
disposizione interna fosse difforme dalle norme convenzionali (sentenze n. 288 del 1997 e n. 315 del 1990), sottolineando la
«sostanziale coincidenza» tra i princìpi dalle stesse stabiliti ed i princìpi
costituzionali (sentenze n. 388 del 1999, n. 120 del 1967, n. 7 del 1967), ciò che rendeva «superfluo
prendere in esame il problema […] del rango» delle disposizioni convenzionali (sentenza n. 123 del 1970). In altri casi,
detta questione non è stata espressamente affrontata, ma, emblematicamente, è
stata rimarcata la «significativa assonanza» della disciplina esaminata con
quella stabilita dall’ordinamento internazionale (sentenza n. 342 del 1999; si vedano anche
le sentenze n. 445 del 2002 e n. 376 del 2000). E’ stato talora
osservato che le norme interne assicuravano «garanzie ancora più ampie» di
quelle previste dalla CEDU (sentenza n. 1 del 1961), poiché «i diritti
umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte
dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella
Costituzione» (sentenze n. 388 del 1999, n. 399 del 1998). Così il diritto del
singolo alla tutela giurisdizionale è stato ricondotto nel novero dei diritti
inviolabili dell’uomo, garantiti dall’art. 2 della Costituzione, argomentando
«anche dalla considerazione che se ne è fatta nell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo» (sentenza n. 98 del 1965).
In
linea generale, è stato anche riconosciuto valore interpretativo alla CEDU, in
relazione sia ai parametri costituzionali che alle norme censurate (sentenza n. 505 del 1995; ordinanza n. 305 del 2001), richiamando,
per avvalorare una determinata esegesi, le «indicazioni normative, anche di
natura sovranazionale» (sentenza n. 231 del 2004). Inoltre, in
taluni casi, questa Corte, nel fare riferimento a norme della CEDU, ha svolto
argomentazioni espressive di un’interpretazione conforme alla Convenzione (sentenze n. 376 del 2000 e n. 310 del 1996), ovvero ha richiamato
dette norme, e la ratio ad esse sottesa, a conforto dell’esegesi accolta
(sentenze n. 299 del 2005 e n. 29 del 2003), avvalorandola anche in
considerazione della sua conformità con i «valori espressi» dalla Convenzione,
«secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo» (sentenze n. 299 del 2005; n. 299 del 1998), nonché sottolineando
come un diritto garantito da norme costituzionali sia «protetto anche dall’art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti […] come applicato dalla
giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo» (sentenza n. 154 del 2004).
È
rimasto senza seguito il precedente secondo il quale le norme in esame
deriverebbero da «una fonte riconducibile a una competenza atipica» e, come
tali, sarebbero «insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di
disposizioni di legge ordinaria» (sentenza n. 10 del 1993).
6.1.2. – Dagli orientamenti della giurisprudenza
di questa Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio
della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del
contenuto della medesima, tradottasi nell’intento di garantire, soprattutto
mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed
integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il
legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare.
La
peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con l’adesione alla
Convenzione in esame è stata ben presente al legislatore ordinario. Infatti,
dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei diritti
dell’uomo, dichiaratamente diretta a «ristrutturare il meccanismo di controllo
stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l’efficacia della
protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla
Convenzione» (Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo con la
legge 28 agosto 1997, n. 296), si è provveduto a migliorare i meccanismi
finalizzati ad assicurare l’adempimento delle pronunce della Corte europea
(art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a
garantire che l’intero apparato pubblico cooperi nell’evitare violazioni che
possono essere sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n.
296). Infine, anche sotto il profilo organizzativo, da ultimo è stata
disciplinata l’attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
stabilendo che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte di
Strasburgo sono curati da un Dipartimento di detta Presidenza (d.P.C.m. 1°
febbraio 2007 – Misure per l’esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12,
recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo).
6.2.
– E’ dunque alla luce della
complessiva disciplina stabilita dalla Costituzione, quale risulta anche dagli
orientamenti di questa Corte, che deve essere preso in considerazione e
sistematicamente interpretato l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto
parametro rispetto al quale valutare la compatibilità della norma censurata con
l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla
Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Il
dato subito emergente è la lacuna esistente prima della sostituzione di detta
norma da parte dell’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per il fatto
che la conformità delle leggi ordinarie alle norme di diritto internazionale
convenzionale era suscettibile di controllo da parte di questa Corte soltanto
entro i limiti e nei casi sopra indicati al punto 6.1. La conseguenza era che
la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura
convenzionale non contemplate dall’art. 10 e dall’art. 11 Cost. da parte di
leggi interne comportava l’incostituzionalità delle medesime solo con
riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali (sentenza n. 223 del 1996). E ciò si
verificava a dispetto di uno degli elementi caratterizzanti dell’ordinamento
giuridico fondato sulla Costituzione, costituito dalla forte apertura al
rispetto del diritto internazionale e più in generale delle fonti esterne, ivi
comprese quelle richiamate dalle norme di diritto internazionale privato; e
nonostante l’espressa rilevanza della violazione delle norme internazionali
oggetto di altri e specifici parametri costituzionali. Inoltre, tale violazione
di obblighi internazionali non riusciva ad essere scongiurata adeguatamente dal
solo strumento interpretativo, mentre, come sopra precisato, per le norme della
CEDU neppure è ammissibile il ricorso alla “non applicazione” utilizzabile per
il diritto comunitario.
Non
v’è dubbio, pertanto, alla luce del quadro complessivo delle norme
costituzionali e degli orientamenti di questa Corte, che il nuovo testo
dell’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato una lacuna e che, in armonia con
le Costituzioni di altri Paesi europei, si collega, a prescindere dalla sua
collocazione sistematica nella Carta costituzionale, al quadro dei princìpi che
espressamente già garantivano a livello primario l’osservanza di determinati
obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Ciò
non significa, beninteso, che con l’art. 117, primo comma, Cost., si possa
attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali,
oggetto di una legge ordinaria di adattamento, com’è il caso delle norme della
CEDU. Il parametro costituzionale in esame comporta, infatti, l’obbligo del
legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la
norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli
“obblighi internazionali” di cui all’art. 117, primo comma, viola per ciò
stesso tale parametro costituzionale. Con l’art. 117, primo comma, si è
realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta
in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali
genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente
qualificata “norma interposta”; e che è soggetta a sua volta, come si dirà in
seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione.
Ne
consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo
conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia
permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti
della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale
‘interposta’, egli deve investire questa Corte della relativa questione di
legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma,
come correttamente è stato fatto dai rimettenti in questa occasione.
In
relazione alla CEDU, inoltre, occorre tenere conto della sua peculiarità
rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste
nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi
reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di
tutela uniforme dei diritti fondamentali. L’applicazione e l’interpretazione
del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli
Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La
definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall’interpretazione
centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte
le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e
dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste»
dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU). Gli stessi Stati membri,
peraltro, hanno significativamente mantenuto la possibilità di esercitare il
diritto di riserva relativamente a questa o quella disposizione in occasione
della ratifica, così come il diritto di denuncia successiva, sì che, in difetto
dell’una e dell’altra, risulta palese la totale e consapevole accettazione del
sistema e delle sue implicazioni. In considerazione di questi caratteri della
Convenzione, la rilevanza di quest’ultima, così come interpretata dal “suo”
giudice, rispetto al diritto interno è certamente diversa rispetto a quella
della generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in
capo alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del
contrasto mediante negoziato o arbitrato o comunque un meccanismo di
conciliazione di tipo negoziale.
Questa
Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi
al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali
dell’uomo. L’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta
alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l’applicazione del livello
uniforme di tutela all’interno dell’insieme dei Paesi membri. A questa Corte,
qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma
nazionale rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto – insanabile
in via interpretativa – con una o più norme della CEDU, spetta invece accertare
il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU,
nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela
dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla
Costituzione italiana. Non si tratta, invero, di sindacare l’interpretazione
della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo, come infondatamente preteso
dalla difesa erariale nel caso di specie, ma di verificare la compatibilità
della norma CEDU, nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato
espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della
Costituzione. In tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra
l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla
Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus
alla Costituzione stessa.
7. – Premessa la lettura sistematica
dell’art. 117, primo comma, Cost., invocato dai rimettenti, è opportuna una ricognizione
dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva,
oggetto della norma denunciata.
In
origine (legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante «Espropriazioni per causa di
utilità pubblica»), fu prevista l’occupazione temporanea (artt. 64 e 70), senza
alcun trasferimento di proprietà; e l’occupazione d’urgenza (artt. 71 e 73),
inizialmente collegata ai casi contingenti di calamità naturali, fu poi
generalizzata ai casi di occupazione per l’espletamento di lavori dichiarati
urgenti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nella prassi, tuttavia,
l’istituto dell’occupazione d’urgenza è divenuto un passaggio normale della
procedura espropriativa, fino al punto che sovente l’opera pubblica era
realizzata sul fondo occupato in via di urgenza, sulla base di una previa
dichiarazione di pubblica utilità, senza che poi seguisse alcun valido
provvedimento espropriativo.
A
tali casi si riferisce l’istituto, di origine giurisprudenziale, della c.d.
«accessione invertita» o «occupazione appropriativa», consacrato dalla sentenza
delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1464 del 1983, più volte
confermata negli anni successivi. Le sezioni unite, in particolare, sulla premessa
della illegittimità dell’occupazione al di fuori di un compiuto procedimento
espropriativo, della realizzazione di un’opera di interesse pubblico e della
impossibilità di far coesistere una proprietà del bene realizzato con una
diversa proprietà del fondo, affermarono l’acquisto a titolo originario da
parte della pubblica amministrazione a seguito e per effetto della
trasformazione irreversibile del bene. A tale conclusione, il giudice di
legittimità pervenne utilizzando quell’esigenza di bilanciamento di interessi
che pure è presente nella disciplina dell’accessione (art. 934 e seguenti del
codice civile) e che nell’ipotesi di specie faceva ritenere prevalenti le
ragioni dell’amministrazione in quanto a soddisfazione di interessi pubblici.
La ricaduta di tale pronuncia in termini patrimoniali, peraltro, è stata il
diritto del proprietario non all’indennità di espropriazione, ma al
risarcimento del danno da illecito, equivalente almeno al valore reale del
bene, con prescrizione quinquennale dal momento della trasformazione
irreversibile del bene.
L’orientamento
successivo della Cassazione, pur con qualche oscillazione di minor rilievo (ad
esempio sul termine di prescrizione), sostanzialmente ha confermato i punti
principali della sentenza del 1983: trasferimento in capo alla pubblica
amministrazione della proprietà del bene e risarcimento del danno corrispondente
al suo valore di mercato. La logica di tale orientamento era focalizzata
soprattutto sull’aspetto civilistico, relativo al mutamento di titolarità del
bene per ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, mentre rimaneva
pacifico il principio della responsabilità aquiliana e per ciò stesso la
negazione di un’alternativa al ristoro del danno, corrispondente al valore
reale del bene e con le somme accessorie di rito.
7.1 – Negli anni successivi, il legislatore
ordinario non sempre ha mantenuto ferma la sopra precisata ricaduta
patrimoniale dell’occupazione acquisitiva. E sono al riguardo da ricordare, ai
fini che qui interessano, gli interventi di questa Corte.
Inizialmente,
la legge 27 ottobre 1988, n. 458, all’art. 3, aveva dato espressa base
normativa all’istituto giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva, sia pure
con riferimento ad una specifica tipologia di opere pubbliche; e confermato il
principio del risarcimento integrale del danno subito dal titolare del bene,
limitandosi a disciplinare l’ipotesi che il provvedimento espropriativo fosse
dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. Investita della
questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento all’art.
42, secondo e terzo comma, Cost., questa Corte l’ha dichiarata infondata,
osservando, significativamente, che con essa il legislatore, «in una completa
ed adeguata valutazione degli interessi in gioco, non si è limitato a
corrispondere “l’indennizzo”, ma ha previsto l’integrale risarcimento del danno
subito», con la conseguenza che «al mancato adempimento della pretesa
restitutoria, imposto da preminenti ragioni di pubblico interesse, si sostituisce
la tutela risarcitoria (art. 2043 cod. civ.), integralmente garantita» (sentenza n. 384 del 1990; le
argomentazioni sono state ribadite dall’ordinanza n. 542 del 1990). La Corte ha
poi dichiarato illegittima la stessa normativa appena evocata, nella parte in
cui non si estendeva anche all’ipotesi in cui mancasse del tutto un
provvedimento espropriativo, confermando il principio del risarcimento
integrale del danno (sentenza 486 del 1991). La sentenza n. 188 del 1995 ha ribadito come
questa disciplina fosse appunto «coerente alla connotazione illecita della
vicenda», produttiva del «diritto al risarcimento e non all’indennità».
Successivamente
il legislatore, con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 5-bis, ha stabilito la parificazione tra
ristoro del danno per occupazione acquisitiva ed indennizzo espropriativo.
Questa Corte, con la sentenza n. 369 del 1996, ha censurato
tale parificazione in riferimento all’art. 3 Cost., sottolineando che, «mentre
la misura dell’indennizzo – obbligazione ex lege per atto legittimo –
costituisce il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera e interesse del privato alla conservazione del bene, la misura del
risarcimento – obbligazione ex delicto – deve realizzare il diverso
equilibrio tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera già realizzata e
la reazione dell’ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della
manipolazione-distruzione illecita del bene privato». Dunque, ha rimarcato la
pronuncia, «sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca (ex art. 3
Costituzione), poiché nella occupazione appropriativa l’interesse pubblico è
già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla
conservazione dell’opera pubblica, la parificazione del quantum
risarcitorio alla misura dell’indennità si prospetta come un di più che
sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi,
pubblico e privato, in eccessivo favore del primo. Con le ulteriori negative
incidenze, ben poste in luce dalle varie autorità rimettenti, che un tale
“privilegio” a favore dell’amministrazione pubblica può comportare, anche sul
piano del buon andamento e legalità dell’attività amministrativa e sul
principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al
privato». Infine, secondo detta pronuncia, la «perdita di garanzia che al
diritto di proprietà deriva da una così affievolita risposta dell’ordinamento
all’atto illecito compiuto in sua violazione», vulnerava anche l’art. 42,
secondo comma, della Costituzione.
Il
principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte è, pertanto, che
l’accessione invertita «realizza un modo di acquisto della proprietà […]
giustificato da un bilanciamento fra interesse pubblico (correlato alla
conservazione dell’opera in tesi pubblica) e l’interesse privato (relativo alla
riparazione del pregiudizio sofferto dal proprietario) la cui correttezza
“costituzionale” è ulteriormente» confortata «dal suo porsi come concreta
manifestazione, in definitiva, della funzione sociale della proprietà» (sentenza n. 188 del 1995, che richiama la sentenza n. 384 del 1990). E, tuttavia,
essendo l’interesse pubblico già essenzialmente soddisfatto dalla non
restituibilità del bene e dalla conservazione dell’opera pubblica, la misura
della liquidazione del danno non può prescindere dalla adeguatezza della tutela
risarcitoria che, nel quadro della conformazione datane dalla giurisprudenza di
legittimità, comportava la liquidazione del danno derivante dalla perdita del
diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore venale
del bene, con la rivalutazione per l’eventuale diminuzione del potere di
acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione.
Successivamente,
l’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 ha introdotto nell’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, il comma 7-bis, secondo cui in caso di occupazione illegittima di suoli
per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996,
si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell’indennità di cui al comma 1» (quella, cioè, prevista per l’espropriazione
dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato e reddito catastale
rivalutato, decurtata del 40 per cento), con esclusione di tale riduzione e con
la precisazione che «in tal caso l’importo del risarcimento è altresì aumentato
del 10 per cento».
Il
profilo della misura della liquidazione del danno, con specifico riferimento
alla norma appena ricordata, è stato esaminato dalla sentenza n. 148 del 1999, che va valutata
al giusto. Essa ha dichiarato l’infondatezza delle censure riferite – per
quanto qui interessa – agli artt. 3 e 42 Cost., essenzialmente in
considerazione della mancanza di copertura costituzionale della regola della
integralità della riparazione del danno e della equivalenza della medesima al
pregiudizio cagionato, della «eccezionalità del caso», giustificata
«soprattutto dal carattere temporaneo della norma denunziata», nonché della
esigenza di salvaguardare una ineludibile, e limitata nel tempo, manovra di
risanamento della finanza pubblica.
La
legittimità rispetto all’art. 42 Cost. di un ristoro inferiore (e di molto) al
valore reale del bene, in definitiva, è stata ancorata dalla pronuncia del 1999
anzitutto in riferimento ad un parametro diverso da quello evocato in questa
sede. Inoltre, a tale conclusione questa Corte è pervenuta essenzialmente in
considerazione della temporaneità della disciplina, nonché di esigenze
congiunturali di carattere finanziario. E ancora sulla temporaneità pone
l’accento la sentenza n. 24 del 2000.
8.
– Precisato il quadro normativo e
giurisprudenziale in cui si colloca la normativa qui impugnata, va ora
esaminata la censura con la quale si prospetta, per la prima volta, che la
norma denunciata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto si
porrebbe in contrasto con le norme internazionali convenzionali e, anzitutto,
con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione
offertane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Al
riguardo, occorre premettere che entrambe le ordinanze di rimessione non
sollevano il problema della compatibilità dell’istituto dell’occupazione
acquisitiva in quanto tale con il citato art. 1, ma censurano la norma
denunciata esclusivamente nella parte in cui ne disciplina la ricaduta
patrimoniale. Pertanto, oggetto del thema decidendum posto dalla
questione di costituzionalità è solo il profilo della compatibilità di tale
ricaduta patrimoniale disciplinata dalla norma censurata con la disposizione
convenzionale, ciò che impone di fare riferimento alle conferenti sentenze del
giudice europeo di Strasburgo.
L’art.
1 del Protocollo addizionale stabilisce: «Ogni persona fisica o giuridica ha
diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste
dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale».
La
Corte europea ha interpretato tale norma in numerose sentenze, puntualmente e diffusamente
richiamate nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, dando vita
ad un orientamento ormai consolidato, confermato dalla Grande Chambre
della Corte (per tutte, Grande Chambre, sentenza 29 marzo 2006,
Scordino, dove anche una completa ricostruzione
dell’indirizzo confermato dalla pronuncia), formatosi anche in processi
concernenti la disciplina ordinaria dell’indennità di espropriazione stabilita
dal citato art. 5-bis (per più
ampi svolgimenti v. sentenza n. 348 in pari data).
In
sintesi, relativamente alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della
Corte europea è ormai costante l’affermazione secondo la quale, in virtù della
norma convenzionale, «una misura che costituisce interferenza nel diritto al
rispetto dei beni deve trovare il “giusto equilibrio” tra le esigenze
dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia
dei diritti fondamentali dell’individuo». Pertanto, detta norma non garantisce
in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale, in
quanto «obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti dalle
misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono giustificare un
rimborso inferiore al valore commerciale effettivo». Per converso, proprio in
riferimento alla disciplina stabilita dal richiamato art. 5-bis della
legge qui in discussione, la Corte europea ha affermato che, quando si tratta
di «esproprio isolato che non si situa in un contesto di riforma economica,
sociale o politica e non è legato ad alcun altra circostanza particolare», non
sussiste «alcun obiettivo legittimo di “pubblica utilità” che possa giustificare
un rimborso inferiore al valore commerciale», osservando altresì che, al fine
di escludere la violazione della norma convenzionale, occorre dunque
«sopprimere qualsiasi ostacolo per l’ottenimento di un indennizzo avente un
rapporto ragionevole con il valore del bene espropriato» (sentenza 29 marzo 2006, Scordino).
La
Corte europea, inoltre, nel considerare specificamente la disciplina
dell’occupazione acquisitiva, ha anzitutto premesso e ribadito che l’ingerenza
dello Stato nel caso di espropriazione deve sempre avvenire rispettando il
«giusto equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi
della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, punto
69). Inoltre, con riferimento allo specifico profilo della
congruità della disciplina qui censurata, la Corte europea ha ritenuto che la
liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura
superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una
percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la
violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma
convenzionale (tra le molte, I Sezione, sentenza 23 febbraio 2006, Immobiliare Cerro
s.a.s.; IV sezione, sentenza 17 maggio 2005, Scordino;
IV Sezione, sentenza 17 maggio 2006, Pasculli);
e ciò dopo aver da tempo affermato espressamente che il risarcimento del danno
deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal
provvedimento illegittimo (sentenza 7 agosto 1996, Zubani).
Il
bilanciamento svolto in passato con riferimento ad altri parametri
costituzionali deve essere ora operato, pertanto, tenendo conto della sopra
indicata rilevanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, e cioè
della regola stabilita dal citato art. 1 del Protocollo addizionale, così come
attualmente interpretato dalla Corte europea. E sul punto va ancora
sottolineato che, diversamente da quanto è accaduto per altre disposizioni
della CEDU o dei Protocolli (ad esempio, in occasione della ratifica del
Protocollo n. 4), non vi è stata alcuna riserva o denuncia da parte dell’Italia
relativamente alla disposizione in questione e alla competenza della Corte di
Strasburgo.
In
definitiva, essendosi consolidata l’affermazione della illegittimità nella
fattispecie in esame di un ristoro economico che non corrisponda al valore
reale del bene, la disciplina della liquidazione del danno stabilita dalla
norma nazionale censurata si pone in contrasto, insanabile in via
interpretativa, con l’art. 1 del Protocollo addizionale, nell’interpretazione
datane dalla Corte europea; e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma,
della Costituzione.
D’altra
parte, la norma internazionale
convenzionale così come interpretata dalla Corte europea, non è in contrasto
con le conferenti norme della nostra Costituzione.
La
temporaneità del criterio di computo stabilito dalla norma censurata, le
congiunturali esigenze finanziarie che la sorreggono e l’astratta ammissibilità
di una regola risarcitoria non ispirata al principio della integralità della
riparazione del danno non costituiscono elementi sufficienti a far ritenere
che, nel quadro dei princìpi costituzionali, la disposizione censurata realizzi
un ragionevole componimento degli interessi a confronto, tale da contrastare
utilmente la rilevanza della normativa CEDU. Questa è coerente con l’esigenza
di garantire la legalità dell’azione amministrativa ed il principio di
responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato. Per
converso, alla luce delle conferenti norme costituzionali, principalmente
dell’art. 42, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra
interesse pubblico ed interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una
disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in
difformità dallo schema legale e di conservare l’opera pubblica realizzata,
senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del
bene, sia integralmente risarcito.
In
conclusione, l’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto
dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, non prevedendo un ristoro
integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte
della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene
occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1
del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo
comma, della Costituzione.
9. – Restano assorbite le censure incentrate
sugli ulteriori profili e parametri costituzionali invocati dai rimettenti.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto
dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Giuseppe
TESAURO, Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 24 ottobre 2007.
Allegato:
ordinanza
letta all’udienza del 3 luglio 2007
ORDINANZA
Rilevato che nel presente giudizio di legittimità
costituzionale sono intervenute la Consulta per la Giustizia Europea dei
Diritti dell’Uomo (CO.GE.DU), in persona del legale rappresentante, e la s.r.l.
Cappelletto Andreina fu Giuseppe, in persona del legale rappresentante, che non
sono parti del giudizio principale.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale e che
la deroga è consentita solo «a favore di soggetti titolari di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio» (per tutte, ordinanza letta all’udienza del 6 giugno 2006
,
allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza n. 251 del 2002);
che,
pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve
derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge
censurata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della
legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce
sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza letta all’udienza del 6 giugno 2006,
allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza letta all’udienza del 21 giugno 2005,
allegata alla sentenza n. 345 del 2005);
che,
nella specie, la CO.GE.DU., per sua stessa ammissione, non è «direttamente
toccata dalla legislazione oggetto del giudizio presupposto», ma, in
considerazione dello scopo statutario, intende ottenere che questa Corte
«qualifichi in via generale ed astratta la categoria delle norme» della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, sicché non è titolare di un
interesse giuridicamente qualificato suscettibile di essere pregiudicato
immediatamente ed irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento
di questa Corte;
che
è altresì inammissibile l’intervento della s.r.l. Cappelletto Andreina fu
Giuseppe, non rilevando, in contrario, che la stessa abbia in corso un giudizio
nel quale debba farsi applicazione della norma censurata, in attesa della
pronuncia di questa Corte, in quanto la contraria soluzione si risolverebbe
nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di
legittimità costituzionale (tra le molte, sentenza n. 190 del 2006, ordinanza n. 179 del 2003).
Per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi della Consulta per la
Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo (CO.GE.DU.) e della Cappelletto
Andreina fu Giuseppe s.r.l.
F.to:
Franco BILE, Presidente