CONSULTA
ONLINE
SENTENZA N. 349
ANNO 2007
Commenti alla
decisione di
I. Claudio Zanghì,
La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea
dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione:le sentenze
n. 347 e 348 del 2007, nella Rubrica “Studi” di Consulta
OnLine
II. Antonio Ruggeri, La CEDU alla ricerca di una
nuova identità (sentt. nn.
348/2007 e 349/2007) (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
III. Renzo Dickmann, Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto
con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione (per gentile concessione della
Rivista telematica Federalismi.it)
IV. Tommaso F. Giupponi, Corte
costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti
allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, (per gentile concessione
del Forum dei Quaderni Costituzionali)
V. Diletta Tega, Le sentenze
della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu
da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, (per gentile
concessione del
Forum dei Quaderni Costituzionali)
VI.
Nicola
Pignatelli, La dilatazione della tecnica della
“interposizione” (e del giudizio costituzionale), (per
gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VII. Cristina Napoli, La
nuova collocazione della CEDU nel sistema delle fonti e le conseguenti
prospettive di dialogo tra le Corti, (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
VIII. Cesare Pinelli, Sul
trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti (per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
IX. Giulia Pili, Il nuovo “smalto costituzionale” della CEDU
agli occhi della Consulta (sentt. nn.
348 e 349 del 2007), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
X. Vincenzo Sciarabba, Nuovi
punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed
internazionali (per gentile
concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XI. Andrea Filippini, Il caso Dorigo,
La CEDU e la Corte costituzionale: l'effettività della tutela dei diritti dopo
le sentenze 348 e 349 del 2007, (per gentile concessione
della Rivista telematica Costituzionalismo.it)
XII. Dian Schefold, L’osservanza dei
diritti dell’uomo garantiti nei trattati internazionali da parte del giudice
italiano (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XIII. Fulvio Cortese, La garanzia
costituzionale del diritto di proprietà tra espropriazione e occupazione
acquisitiva (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XIV. Simone Penasa, Tanto rumore per nulla o meglio tardi che mai? Ancora sulle sentenze
348-349/2007 della Corte costituzionale, tra dubbi ermeneutici e possibili
applicazioni future (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
XV. Filippo Donati, La CEDU nel sistema italiano
delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del
24 ottobre 2007 (per gentile concessione della Rivista telematica Osservatorio sulle fonti)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanza
del 20 maggio 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra il Comune di Avellino ed altri ed E. P. in proprio e n. q. di
procuratore di G. P. e di D. P. ed altri e con ordinanza del 29 giugno 2006
dalla Corte d’appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra A. G. ed
altre e il Comune di Leonforte ed altro, iscritte ai nn. 401 e 557 del registro
ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 49, prima serie speciale, dell’anno
2006.
Visti gli atti di costituzione di G. C. n. q. di erede di
E. P. e di G. P. ed altri n. q. di eredi di D. P., di A. G. ed altre, fuori
termine, nonché gli atti di intervento di A. C. fu G. s.r.l., della Consulta
per la giustizia europea dei diritti dell’uomo CO.G.E.D.U. e del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2007 e nella
camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Maurizio de Stefano e Anton Giulio Lana
per la Consulta per la giustizia europea dei diritti dell’uomo CO.G.E.D.U.,
Antonio Barra per G. C. n. q. di erede di E. P. e per G. P. ed altri n. q. di
eredi di D. P. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
– La Corte di cassazione e la Corte
d’appello di Palermo, con ordinanze del 20 maggio e del 29 giugno 2006, hanno
sollevato, in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, ed in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952), nonché all’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed in
relazione all’art. 6 della CEDU ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (infra,
Protocollo), questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis,
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica) – convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 – comma aggiunto dall’art. 3, comma 65, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
2. – La Corte di cassazione premette che il
giudizio principale ha ad oggetto una domanda proposta da alcuni privati nei
confronti del Comune di Avellino e dell’Istituto autonomo case popolari (IACP)
della stessa città, al fine di ottenerne
la condanna al risarcimento del danno subito a causa della occupazione
acquisitiva di alcuni terreni di loro proprietà, sui quali sono stati realizzati
alloggi popolari ed opere di edilizia sociale, nonché al pagamento
dell’indennità per l’occupazione temporanea degli stessi immobili.
La
stessa Corte, con sentenza del 14 gennaio 1998, n. 457, accogliendo il ricorso
proposto dagli enti pubblici, aveva cassato con rinvio la pronuncia d’appello,
ritenendo applicabile la norma censurata, la quale ha introdotto un criterio
riduttivo per il computo del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.
Riassunto
il giudizio, il giudice del rinvio ha, quindi, liquidato l’indennità in base
alla disposizione censurata; la pronuncia è stata impugnata dalle parti
private, che, tra l’altro, hanno eccepito l’illegittimità costituzionale del
citato art. 5-bis, comma 7-bis.
2.1.
– La rimettente, dopo avere esposto
le argomentazioni che inducono ad escludere l’abrogazione della norma
denunciata ad opera dell’art. 111 Cost. – come modificato dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei princìpi del giusto
processo nell’articolo 111 della Costituzione) – ovvero dalla legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile),
sintetizza le pronunce di questa Corte che hanno già scrutinato la norma
censurata, in riferimento agli artt. 3, 28, 42, 53, 97 e 113 Cost.
L’ordinanza
esamina, quindi, l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo in
ordine all’interpretazione dell’art. 1 del Protocollo, evolutosi nel senso di
garantire una più intensa tutela del diritto di proprietà. In particolare,
ricorda che la previsione di un’indennità equitable è stata limitata al
caso della espropriazione legittima e che il carattere illecito
dell’occupazione è stato ritenuto rilevante al fine della quantificazione
dell’indennità, sicché, qualora non sia possibile la restituzione in natura del
bene, all’espropriato è dovuta una somma corrispondente al valore venale.
Secondo
il rimettente, la Corte europea, in alcune sentenze, puntualmente indicate, ha
ritenuto che l’occupazione acquisitiva si pone in contrasto con le citate norme
convenzionali, tra l’altro, nella parte in cui non garantisce il diritto degli
espropriati al risarcimento del danno in misura corrispondente al valore venale
del bene, affermando analogo criterio di computo per il calcolo dell’indennità
nel caso di espropriazione legittima. Infatti, detta indennità può non essere
commisurata al «valore pieno ed intero dei beni» nei soli casi di
espropriazioni dirette a conseguire legittimi obiettivi di pubblica utilità e,
tuttavia, questi ultimi sono stati individuati in quelli coincidenti con misure
di riforme economiche o di giustizia sociale, ovvero strumentali a provocare
cambiamenti del sistema costituzionale.
In
seguito, la medesima Corte, con le sentenze indicate nell’ordinanza di
rimessione, ha applicato questi princípi anche in riferimento al criterio
stabilito dal censurato art. 5-bis e, ritenuta irrilevante la
circostanza che questa norma era parte di una complessa manovra finanziaria, ha
condannato lo Stato italiano al risarcimento commisurato alla differenza tra
l’indennità percepita ed il valore venale del bene, reputando che
l’espropriato, a causa del tempo trascorso, aveva visto leso il proprio
affidamento ad un indennizzo calcolato in base a quest’ultimo parametro. In
virtù delle sentenze di questa Corte n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, il criterio di
liquidazione per l’espropriazione delle aree edificabili avrebbe infatti dovuto
essere quello del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita
(art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante «Espropriazioni per causa
di utilità pubblica»); quindi, l’applicabilità del sopravvenuto art. 5-bis
avrebbe leso il diritto della persona al rispetto dei propri beni, anche perché
la disciplina fiscale incide ulteriormente sulla somma concretamente percepita.
Pertanto,
secondo la Corte di Strasburgo, l’espropriazione indiretta o occupazione
acquisitiva – riconosciuta dalla legislazione (art. 43 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità») e dalla
giurisprudenza italiane – sarebbe incompatibile con l’art. l del Protocollo e
la norma censurata violerebbe la regola della riparazione integrale del
pregiudizio, realizzando una lesione aggravata dalla retroattività della
disposizione e dalla sua applicabilità ai giudizi in corso.
In
definitiva, la norma censurata è stata giudicata in contrasto con l’art. 1 del
Protocollo sotto i seguenti profili: in primo luogo, poiché al solo scopo di
sopperire ad esigenze di bilancio, al di fuori di un contesto di riforme
economiche o sociali, viola la regola della corresponsione di un valore pari al
valore venale del bene; in secondo luogo, in quanto stabilisce un criterio
riduttivo, fondato su di un parametro irragionevole anche nel caso di
espropriazione legittima; in terzo luogo, poiché dispone l’applicabilità del
criterio ai giudizi in corso, in violazione dell’art. 6 della CEDU; in quarto
luogo, poiché viola il principio di legalità ed il diritto ad un processo equo,
dato che la disposizione ha inciso sull’esito di giudizi in corso, nei quali
erano parti amministrazioni pubbliche, obbligando il giudice ad adottare una
decisione fondata su presupposti diversi rispetto a quelli sui quali la parte
aveva legittimamente fatto affidamento all’atto dell’instaurazione della lite.
2.2.
– Secondo la rimettente, benché la
disposizione censurata si ponga in contrasto con le citate norme convenzionali,
come interpretate dalla Corte europea, non sarebbe tuttavia ammissibile la sua
“non applicazione”, mentre la Corte di cassazione talora ha affermato che il
giudice nazionale è tenuto ad interpretare ed applicare il diritto interno, per
quanto possibile, in modo conforme alla CEDU ed all’interpretazione offertane
dalla Corte di Strasburgo, talaltra ha attenuato l’efficacia vincolante delle
sentenze della Corte europea.
A
suo avviso, nella specie non sarebbe configurabile il potere del giudice comune
di “non applicare” la norma interna, in quanto sussistente soltanto nel caso di
contrasto con norme comunitarie e fondato sull’art. 11 Cost. Il paragrafo 2
dell’art. 6 del Trattato di Maastricht neppure permetterebbe di ritenere la
avvenuta «comunitarizzazione» della CEDU, con la conseguenza che
l’interpretazione della Convenzione non spetta alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, dichiaratasi incompetente a fornire elementi interpretativi
per la valutazione da parte del giudice nazionale della conformità delle norme
di diritto interno ai diritti fondamentali di cui essa garantisce l’osservanza
(nel contesto comunitario), quali risultano dalla CEDU, quando «tale normativa
riguarda una situazione che non rientra nel campo di applicazione del diritto
comunitario» (sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/1995).
Peraltro,
la teoria dei “controlimiti” potrebbe far ipotizzare un contrasto tra la regola
che commisura l’indennità di espropriazione al valore venale del bene ed il
principio costituzionale in virtù del quale il diritto di proprietà sarebbe
recessivo rispetto all’interesse primario dell’utilità sociale. In ogni caso,
siffatta regola non è suscettibile di diretta applicazione ai sensi dell’art.
10 Cost., sia in quanto tale norma costituzionale non concerne il diritto
pattizio, sia in quanto essa neppure esprime un valore generalmente
riconosciuto dagli Stati e, comunque, in quanto il giudice nazionale, se pure
potesse direttamente recepire l’interpretazione della Corte europea, non
avrebbe il potere di stabilire una disciplina indennitaria sostitutiva di
quella prevista dalla norma denunciata.
In
conclusione, secondo la rimettente, il contrasto della norma interna con le
norme convenzionali non può essere evitato attraverso un’interpretazione secundum
constitutionem della prima e, d’altro canto, il giudice nazionale non
potrebbe disapplicare la norma interna, provvedendo, in luogo del legislatore,
a coordinare le fonti e ad affermare la prevalenza della fonte convenzionale
sulla fonte interna.
2.3.
– L’ordinanza di rimessione osserva
che questa Corte, benché abbia ritenuto non irragionevole la retroattività
della norma censurata (sentenza n. 148 del 1999), non ha
scrutinato tale norma in riferimento all’art. 111 Cost.
Ad
avviso del giudice a quo, il contenuto precettivo del parametro
costituzionale evocato non sarebbe stato compiutamente approfondito e, sebbene
l’intento del legislatore, di costituzionalizzare la disposizione
convenzionale, sia stato accantonato nel corso dei lavori preparatori, ciò non
esclude che la giurisprudenza della Corte europea possa contribuire alla sua
corretta interpretazione, anche tenendo conto della circostanza che la
collocazione della CEDU nella gerarchia delle fonti non è stata ancora
chiarita. Pertanto, nella specie rileverebbe il fatto che la Corte di
Strasburgo ha ritenuto la norma censurata in contrasto con l’art. 6 della CEDU,
in quanto il principio della parità delle parti davanti al giudice vieta al
legislatore di intervenire nella risoluzione di una singola causa, o di una
determinata categoria di controversie. Le fattispecie decise dal giudice
europeo sarebbero omologhe a quella oggetto del giudizio principale, nella
quale i proprietari, espropriati nell’anno 1985 in forza della occupazione
acquisitiva, hanno agito in giudizio per ottenere l’indennizzo di natura
risarcitoria loro spettante in virtù dei principi enunciati dalla Corte
regolatrice – fondati sull’art. 39 della legge n. 2359 del 1865 e sull’art. 3
della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli
enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di
esproprio) – corrispondente al valore venale dei beni; il giudice di merito
aveva accolto la domanda, applicando detto criterio; nel corso del giudizio
innanzi alla Corte di cassazione è sopravvenuta la norma impugnata che ha
diversamente commisurato l’indennizzo, disponendo l’applicabilità del nuovo
criterio ai giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato,
con il risultato di ridurre, a giudizio iniziato, l’indennizzo a poco meno del
50 per cento rispetto a quello in vista del quale i proprietari avevano
instaurato il giudizio.
2.4.
– Secondo la Corte di cassazione,
la norma denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 117, primo
comma, Cost., che, nel testo novellato a seguito della riforma del titolo V
della Costituzione, mira ad eliminare una lacuna del nostro ordinamento,
determinata dal contenuto dell’art. 10 Cost., stabilendo una regola vincolante
anche per il legislatore statale.
La
disposizione censurata violerebbe il principio del giusto processo ed il
diritto di proprietà, quali risultano dagli artt. 6 della CEDU ed 1 del
Protocollo, come interpretati dalla Corte europea, e, conseguentemente, il
citato art. 5-bis, comma 7-bis, sarebbe costituzionalmente
illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.
3.
– La Corte d’appello di Palermo
espone di essere stata adita in sede di giudizio di rinvio avente ad oggetto le
domande restitutorie e risarcitorie proposte da alcuni privati, i quali hanno
dedotto che un suolo edificabile di loro proprietà ha costituito oggetto di un
procedimento di espropriazione per la costruzione di alloggi di edilizia
popolare ed è stato irreversibilmente trasformato, in difetto della adozione di
regolare provvedimento di espropriazione; gli enti pubblici si sono costituiti
nel giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo che siano
applicate le norme recate dal d.P.R. n. 327 del 2001; è stata inoltre accertata
l’irreversibile trasformazione del fondo.
Secondo
il giudice a quo, il principio di diritto enunciato nella sentenza di
rinvio comporta che il decreto di espropriazione dell’immobile, in quanto
adottato dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359
del 1865, è illegittimo e deve essere disapplicato. La fattispecie oggetto del
giudizio va qualificata come occupazione acquisitiva, poiché la trasformazione
del bene è stata realizzata in pendenza di una valida dichiarazione di pubblica
utilità, quindi, alla data di scadenza dei termini di cui all’art. 13 della
legge n. 2359 del 1865, il bene è stato acquistato dagli enti pubblici, a
titolo originario, e gli attori sono titolari del diritto ad ottenere il
risarcimento del danno. Nella specie sarebbe applicabile il citato art. 5-bis,
comma 7-bis, mentre, ad avviso del rimettente, alla data di
instaurazione del giudizio di primo grado (12 aprile 1984), le parti private,
in virtù dei princípi enunciati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte
di cassazione n. 1464 del 1983 e di quanto previsto dall’art. 39 della legge n.
2359 del 1865, potevano fare affidamento sulla spettanza di un risarcimento del
danno pari al valore venale del fondo, che invece la norma censurata ha
dimezzato.
La
Corte d’appello di Palermo censura, quindi, la norma in esame in riferimento
agli stessi parametri costituzionali indicati dalla Corte di cassazione e con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte nella relativa
ordinanza di rimessione, sopra sintetizzate.
4.
– Nel giudizio promosso dalla Corte
di cassazione è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato che, anche nella
memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Secondo
la difesa erariale, l’ordinanza di rimessione richiede di accertare: a)
se, nel caso di contrasto di una norma interna con la giurisprudenza della
Corte europea, prevalga la seconda; b) se l’eventuale prevalenza della
giurisprudenza di detta Corte concerna anche le norme costituzionali.
A
suo avviso, deve anzitutto escludersi che la Corte di Strasburgo, in via
interpretativa, possa ridurre o estendere il contenuto delle norme
convenzionali; l’art. 32 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, fatto a
Strasburgo l’11 maggio 1994, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto
1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione di
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recante
ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto
a Strasburgo l’11 maggio 1994), stabilisce che la competenza di detta Corte
concerne tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione
della Convenzione e dei suoi protocolli, senza affatto prevedere un potere
creativo di norme convenzionali vincolanti, inesistente nel sistema della
Convenzione di Vienna ratificata con la legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata
a Vienna il 23 maggio 1969), «che vuole testuale ed oggettiva l’interpretazione
di qualunque trattato».
Pertanto,
se la Corte europea non ha titolo per dubitare della legittimità, nel diritto
nazionale, della norma retroattiva e del sistema italiano di calcolo
dell’indennizzo, non potrebbe essere censurata una disposizione conforme agli artt.
25 e 42 Cost.; inoltre, l’art. 111 Cost., contrariamente a quanto sostiene la
rimettente, non concerne la disciplina sostanziale e, comunque, l’art. 6 della
CEDU non stabilisce il divieto di retroattività della legge in materia diversa
da quella penale.
Secondo
la difesa erariale, l’art. 117, primo comma, Cost., fa riferimento ai «vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» che, come
chiarisce l’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), sono quelli derivanti da «accordi di reciproca limitazione
della sovranità di cui all’art. 11 della Costituzione, dall’ordinamento
comunitario e dai trattati internazionali» e «nulla di tutto ciò è nella
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo a proposito delle leggi retroattive
di immediata applicazione ai processi in corso, per le quali opera, tutta e
sola, la disciplina delle fonti di produzione nazionale». Analogamente, l’art.
1 del Protocollo non disporrebbe, come invece ritiene la Corte EDU, che
l’indennizzo per l’espropriazione debba coincidere con il valore venale del
bene.
Infine,
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sarebbe inesatta anche perchè il
valore venale del bene è dato dall’utilizzabilità dell’area per edificare, ma
nessuno strumento urbanistico lascia la dimensione del terreno al lordo delle
esigenze derivanti dalla pianificazione. Secondo l’interveniente, l’esperienza
insegna «che su un terreno di X mq l’area edificabile al netto degli spazi che
servono per le opere di urbanizzazione e per l’assetto del territorio, è pari
ad X/2» e, quindi, non è irragionevole che la legge disponga in detti casi una
drastica riduzione del valore per metro quadro.
4.1.
– Nel giudizio di costituzionalità si
sono costituiti, con separati atti, le parti del giudizio principale, chiedendo
l’accoglimento della questione, anche sulla scorta di argomentazioni in larga
misura coincidenti con quelle svolte nell’ordinanza di rimessione.
Dopo
avere esposto considerazioni storico-filosofiche a conforto del principio
secondo il quale il diritto non può porsi in contrasto con il senso comune del
giusto, le parti sostengono che non solo la norma censurata, ma anche l’art. 3
della legge n. 458 del 1988 e le sentenze di questa Corte n. 384 del 1990 e n. 486 del 1991, nonché alcune sentenze
della Corte di cassazione, laddove negano il diritto di quanti hanno subito
un’occupazione acquisitiva di conservare la proprietà del bene e di ottenere un
risarcimento pari al valore venale del bene, si porrebbero in contrasto con
l’art. 1 del Protocollo.
La
retroattività della norma denunciata è censurata anche attraverso richiami alla
Costituzione francese del 1791, alla Costituzione degli Stati Uniti d’America e
ad un ampio excursus storico, svolti per evidenziare il contrasto di
detta norma con l’art. 1 del Protocollo, violato altresì dal riconoscimento
dell’istituto dell’accessione invertita e dalla legittimazione di un’attività
illecita quale fonte di acquisto del diritto di proprietà da parte della
pubblica amministrazione.
Pertanto,
secondo le parti, la norma in esame, configurando un fatto illecito come fonte
di estinzione del diritto di proprietà del privato, violerebbe l’art. 10, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 1, secondo comma, del Protocollo, nonché
l’art. 53 Cost..
Infine,
la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 10, primo comma, e con l’art.
111, secondo comma, Cost., anche in relazione all’art. 6, n. 1, della legge n.
848 del 1955, fermo restando l’obbligo di risarcire il danno conseguente dalla
violazione del termine di durata ragionevole del processo (art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89).
4.2.
– Nel giudizio è intervenuta una
società a r.l., chiedendo l’accoglimento della questione e deducendo di essere
titolare di un interesse che ne legittimerebbe l’intervento, in quanto parte di
un altro processo avente anch’esso ad oggetto il risarcimento del danno da
occupazione acquisitiva, sospeso sino all’esito del presente giudizio.
4.3.
– Infine, ha spiegato intervento nel
giudizio la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo
(CO.GE.DU.), in persona del legale rappresentante, la quale, anche nella
memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, espone che non è parte
del processo principale «e non sarebbe direttamente toccata dalla legislazione
oggetto del giudizio presupposto», poiché non ha alcun interesse particolare
che possa riguardare l’espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, la legittimazione
all’intervento si fonderebbe sulla circostanza che l’esito del giudizio
inciderebbe sul conseguimento dei suoi scopi statutari e sul suo interesse ad
una pronu