SENTENZA N. 125
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott.
Luigi OGGIONI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27
della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di
accusa), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1977 dalla Corte
costituzionale, nel procedimento penale a carico di Gui
Luigi ed altri, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 18 maggio 1977.
Visti gli atti di costituzione di Vittorio Antonelli, Maria
Fava, X.Y., Duilio Fanali. Camillo Crociani, X.X., Luigi Olivi, e del Collegio dei Commissari di accusa,
nelle persone del prof. avv. Alberto Dall'Ora, del prof. Marcello Gallo e del
prof. Carlo Smuraglia, nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Adolfo Gatti per Vittorio Antonelli, l'avv. Paolo Barraco per Maria Fava, l'avv. Giuliano Vassalli per X.Y., L'avv. Rinaldo Taddei per
Duilio Fanali, gli avvocati Giovanni Cassandro e
Pietro Nuvolone per Camillo Crociani, l'avv. Alfredo Angelucci
per Luigi Olivi, il prof. Marcello Gallo per il Collegio dei Commissari di
accusa, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con la relazione, approvata dalla Commissione inquirente per i
procedimenti di accusa il 10 febbraio 1977 e presentata al Parlamento l'11
febbraio, veniva proposta allo stesso Parlamento in seduta comune la messa in
stato di accusa del senatore Luigi Gui e del deputato
Mario Tanassi nella loro qualità di Ministri della
Difesa, nonché di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, X.X., X.Y., Camillo Crociani,
Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava, Victor Max Melca
per i reati ad essi rispettivamente ascritti commessi in relazione all'acquisto
dalla Società americana Lockheed, da parte del
Governo italiano, di 14 aerei C-130 Hercules.
Nella seduta comune del Parlamento, iniziata il 3 e terminata
l'11 marzo 1977 dopo l'esito della votazione, veniva approvata la messa in
stato di accusa dei due Ministri Luigi Gui e Mario Tanassi e, successivamente, con altra votazione, la messa
in stato di accusa di tutti gli altri imputati. Infine il 14 marzo 1977 il
Presidente della Camera comunicava al Presidente della Corte costituzionale i
capi di imputazione per i singoli imputati posti in stato di accusa. E
precisamente:
a) Gui, Tanassi,
Fanali e Palmiotti imputati del reato di cui agli
artt. 110 e 319 ultima parte cpv. n. 1 del codice penale.
b) X.X.e X.Y.
imputati del reato di cui agli artt. 110 e 640 cpv. n. 1 del codice penale.
c) X.X.e X.Y.
imputati del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, e
d) Crociani, Antonelli, Fava imputati di concorso nel reato di
cui al capo c).
e) Olivi e Melca imputati del reato di
cui agli artt. 110, 112, n. 1,
Per tutti in Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.
Contemporaneamente si procedeva alla nomina dei Commissari di
accusa.
Notificato l'atto d'accusa agli imputati veniva convocata per il
giorno 28 marzo
In seguito, nella riunione in camera di consiglio del 4 maggio
1977, le stesse ed altre questioni venivano proposte alla Corte integrata che,
uditi anche i Commissari di accusa, con l'ordinanza n. 2 del
7 maggio 1977 accoglieva parzialmente le istanze medesime disponendo la
remissione degli atti alla Corte costituzionale nella sua composizione
ordinaria per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 16 e 27 della legge 26 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli artt.
90, 96, 134 Cost. in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo
comma, e 102, commi primo e secondo, della medesima Costituzione. Ordinava
altresì la sospensione del procedimento penale nei confronti di Luigi Gui ed altri.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata a tutti gli imputati,
ai Commissari di accusa e al Presidente del Consiglio dei ministri e veniva
inoltre comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
Nei vari atti di costituzione delle parti, dei Commissari
d'accusa e dell'Avvocatura dello Stato, venivano prospettate le seguenti tesi:
- l'avv. Vassalli sostiene che di fronte alla mera opportunità
di un simultanens processus
si debbono opporre dei principi inviolabili quali il diritto di difesa,
l'indipendenza del giudice, il diritto ad un controllo di legittimtà:
tutti quanti, principi non solo inviolabili ma preminenti che costituiscono la
base dell'ordinamento repubblicano.
Secondo lo stesso avv. Vassalli la competenza della Corte a
conoscere dei reati dei ministri é stata disposta esclusivamente razione subjecti; si
tratta di una giurisdizione privilegiata giustificata dalla esigenza che i
politici siano giudicati in sede politica. E pertanto non possono essere
sottoposti al giudizio della Corte soggetti che politici non sono ed ai quali
vengono così sottratte inviolabili garanzie comuni a tutti gli altri cittadini.
- L'avv. Angelucci sostiene: a) che la
giurisdizione penale costituzionale non può essere esercitata altro che nei
confronti dei soggetti indicati tassativamente dagli artt. 90, 96, 134 Cost.;
b) L'art. 27 quando parla di reati connessi diversi da quelli previsti negli
artt. 90 e 96 Cost. e non compresi nell'atto di accusa, si riferisce a reati
commessi dal Presidente della Repubblica o dai Ministri al di fuori
dell'esercizio delle loro funzioni. Ed infatti l'art. 35 della legge n.
- L'avv. Gatti sostiene: a) la violazione degli artt. 96 e 134
Cost. che soggettivamente ed oggettivamente sono limitati ad una specifica
categoria di fatti e di persone; b) l'istituto della connessione non possiede
la capacità di determinare l'effetto processuale di estendere la competenza
degli organi della giustizia politica anche a soggetti privi della qualità
ministeriale;
c) la riunione o la separazione dei procedimenti sono legate ad
una assoluta discrezionalità; d)
1) prevedono per situazioni identiche trattamenti difformi;
2) non sussistono motivi costituzionalmente apprezzabili che
giustifichino la attrazione dei laici nel giudizio contro politici.
- Gli avv.ti Cassandro, Nuvolone e Revel sostengono la violazione degli artt. 90, 96 e 134
Cost. perché il contenuto di questi articoli é perentorio sia per il carattere
eccezionale dell'istituto sia perché trattandosi di norme contenute in una
Costituzione rigida, essa pone al legislatore ordinario (come nella specie)
limiti e confini invalicabili.
- L'avv. Taddei lamenta la mancanza
del doppio grado di giurisdizione e della impugnabilità in Cassazione: inoltre
la violazione del principio del giudice naturale che, per i soli Ministri, é
rappresentato dal Parlamento e dalla Corte integrata. Sostiene infine anche la
incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 20.
- L'avv. Barraco sostiene sia la
violazione degli articoli 96 e 134 Cost. sia quella dell'art. 25 Cost. non
essendo,
- L'avv. De Luca sostiene: a) la violazione dell'art. 25 Cost.
porche la giustizia politica si esplica da organi politici, in materia politica
e solo nei confronti di soggetti politicamente qualificati; b) la violazione
dell'art. 3 perche la estensione della giurisdizione politica ai laici comporta
un trattamento uguale per situazioni differenziate; c)
- I Commissari di accusa nel loro intervento sostengono: a) che
la indicazione degli imputati laici deve considerarsi implicita negli artt. 90,
96 e 134 Cost.; b) non si può parlare di violazione del principio di
indipendenza perché gli organi del giudizio di accusa sono dotati di quella
imparzialità che é richiesta dalla Costituzione.
- Infine l'Avvocatura dello Stato nella sua memoria sostiene
anzitutto che ragioni storiche, letterarie e logiche fanno ritenere che già gli
artt. 96 e 134 abbiano attribuito à Parlamento e alla Corte costituzionale
integrata il potere di promuovere l'accusa e di giudicare in materia di reati
ministeriali, nei confronti non solo dei Ministri ma anche dei loro presunti
complici.
Venendo alle altre questioni di legittimità costituzionale
sollevate dall'ordinanza l'Avvocatura esclude anzitutto la violazione dell'art.
3 perché, nella specie, l'istituto della connessione vale proprio ad instaurare
una qualche parità di trattamento tra il Ministro accusato e gli altri imputati
tenuto conto della larga discrezionalità politica che caratterizza sia l'accusa
parlamentare sia il giudizio della Corte costituzionale.
Non si avrebbe poi violazione del diritto di difesa perché
l'art. 34 della legge n. 20 del 1962, richiamando le norme del c.p.p. viene a colmare tutti gli spazi vuoti tra le
disposizioni dettate per il procedimento di accusa: né d'altra parte il
principio del doppio grado di giurisdizione é costituzionalmente garantito.
Quanto alla indipendenza dei giudici della Corte costituzionale
integrata, essa é determinata puntualmente dagli articoli 5, 6 e 11 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
Ed ancora, non può parlarsi di violazione dell'art. 111 perché
la non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale trae la sua
ragion d'essere dalla posizione di sovranità che é propria della Corte medesima
ed é sancita nella Costituzione.
Considerato in
diritto
1. - A meglio chiarire la questione sottoposta alla Corte
costituzionale dall'ordinanza della Corte medesima nella composizione integrata
per i giudizi di accusa é da considerare, anzitutto, il contenuto delle due
norme impugnate.
L'art. 16 della legge n. 20 del 1962 stabilisce infatti che,
qualora nel corso del procedimento di accusa si abbia notizia di reati connessi
ai sensi dell'art. 45 del c.p.p.,
L'art. 27 della stessa legge contiene quattro diverse
disposizioni: la prima di esse é quella generale per cui "soltanto i reati
compresi nell'atto di accusa" formano oggetto di giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale. La seconda stabilisce che, per connessione,
La normativa così individuata viene sottoposta a giudizio di
legittimità costituzionale per la parte in cui prevede che le competenze della
Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune e della Corte
costituzionale nella composizione integrata si estendano a soggetti diversi dai
ministri i quali abbiano concorso nei reati attribuiti a questi ultimi o
abbiano commesso reati connessi.
Il quesito si puntualizza ulteriormente, tenendo conto che sotto
il profilo della rilevanza, non di tutte le ipotesi di connessione previste
dall'art. 45 c.p.p. interessa qui stabilire se
possono legittimamente determinare la detta estensione delle competenze della
Commissione, del Parlamento e della Corte sibbene di
quelle ipotesi che vengono in considerazione nel giudizio a quo.
2. - Fissato pertanto e individuato nei suoi limiti precisi il
quesito posto dalla ordinanza di rimessione, il primo punto da esaminare é
quello relativo alla portata e al significato degli artt. 96 e 134 della
Costituzione: é evidente infatti che data la fattispecie alla quale fa riferimento
l'ordinanza, L'articolo 90 resta estraneo alla presente questione.
Va altresì osservato che, mentre l'art. 96 specifica per quali
reati si deve procedere, l'art. 134 indica l'organo al quale é affidato giudizio
e la cui composizione é stabilita dall'ultimo comma dell'art. 135 della
Costituzione e che l'attività istruttoria che precede, svolta dalla Commissione
inquirente e dal Parlamento, ha il suo fondamento oltre che nell'art. 96 Cost.
anche e soprattutto negli artt. 12 e 13 della legge costituzionale n. l del
1953.
3. - Una seconda osservazione che riguarda l'art. 96 é che,
contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, in esso prevale
l'elemento oggettivo su quello soggettivo: il quale ultimo é pur esso
necessario ma non da solo sufficiente ad integrare le ipotesi in considerazione
(sent. numero
13/1975) ed infatti la messa in stato di accusa da parte del Parlamento avviene
"per reati commessi nell'esercizio delle funzioni" proprie di un
ministro o del Presidente del Consiglio, mentre l'art. 47 dello Statuto
stabiliva: "
L'art. 96 esige cioé, per la sussistenza
e la perseguibilità del reato, non solo una determinata posizione giuridica
dell'agente e in particolare che esso sia ministro o Presidente del Consiglio,
ma che abbia commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali un fatto
previsto e punito dalla legge penale. Dal che discende che il processo penale
costituzionale non é strumento di garanzia personale dei ministri ma, di più
ampia ed oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale.
4. - Se é vero che
Del resto se un giudizio di accusa fosse stato promosso prima
delle leggi, costituzionale n. 1 del 1953 e ordinarie n. 87 del 1953 sulla
Corte costituzionale, e n. 20 del 1962 sui giudizi di accusa, avrebbe la eventuale
connessione di reati trovata la sua regola processuale nell'art. 49 c.p.p. Le leggi menzionate hanno adeguato alla Costituzione
le norme sulla connessione e, seppure con espressioni diverse, sostanzialmente
esprimono lo stesso concetto.
Posto quindi che
5. - Da quanto sopra, consegue la razionalità di un meccanismo
che consenta un giudizio unitario nel caso in cui ciò sia richiesto dalla
fattispecie. Ed é ragionevole che il funzionamento di tale meccanismo si
ricolleghi non alla applicazione di una formula astratta, ma ad una concreta
scelta del giudice che valuti, caso per caso, la rispondenza o meno della
riunione ad esigenze processuali con riguardo anche a quella della sollecita
definizione del giudizio. Il che non si risolve in un arbitrio ma rappresenta
il connotato essenziale di un potere ritenuto idoneo, se non indispensabile,
alla realizzazione delle esigenze predette.
D'altro canto é altrettanto ragionevole che, nel caso di
fattispecie plurisoggettiva, o allorché si renda
altrimenti indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità
degli imputati, la valutazione dei comportamenti con la loro verifica
processuale non sia scissa in due o più procedimenti.
6. - Non vi é dubbio quindi che
In via generale sono da ricordare due affermazioni di questa
Corte in materia di connessione. Con la prima (sent. numero
130/1963) fu affermato il principio che l'art. 45 c.p.p.
non é da considerarsi incostituzionale perché "la connessione é un
criterio fondamentale di attribuzione della competenza poiche
provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di più processi
produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame". Con la seconda
(sent. n.
10/1966) si afferma che, nel caso della connessione "l'unicità del procedimento
é... giustificata dalla esigenza di uniformità nel giudizio sull'accertamento
del fatto e sulla sua valutazione; che é una regola razionale di scelta
legislativa, a preferenza dell'altra implicante la separazione dei procedimenti
la quale crea rischio di incoerenze e di contrasto di decisioni, oppure
soltanto di incompletezza nell'esame dei fatti".
7. - Osservato che l'istituto della connessione non contrasta
con l'art. 96 Cost. e seguendo l'ordine di esposizione della ordinanza di
rimessione, conviene ora esaminare se la attribuzione di giudizi alla
giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione violi il
precetto dell'art. 25, primo comma, Cost. e successivamente se il simultanens processus sia tale da
pregiudicare esigenze che l'ordinamento considera preminenti.
Questa Corte ha in numerose pronunce stabilito che il principio
della naturalità coincide con quello della precostituzione
del giudice che "deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante
sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in
anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che esso non
risulta violato neppure nei casi per i quali la legge preveda la possibilità di
spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anche esso
precostituito, allorché siano resi necessari per assicurare il rispetto di
altri principi costituzionali, come quello della indipendenza ed imparzialità o
l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse"
(sent. n.
21/1965).
Così essendo, quando sia necessaria la riunione dei procedimenti
(artt. 16 e 27) é da escludersi ogni contrasto delle citate norme con il primo
comma dell'art. 25 della Costituzione.
8. - Né profilo di contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.
sta nel fatto che, venuta a cadere la necessarietà
della connessione, o sopravvenute prevalenti esigenze di rapida definizione del
processo, venga restaurata la competenza del giudice originario, non sembrando
per nulla arbitrario il ripristino di quella giurisdizione, ma anzi rispondente
ai fini di giustizia.
9. - Altra perplessità espressa nel contesto dell'ordinanza
riguarda le possibili menomazioni di taluni principi costituzionali come
conseguenza della "atipicità dei giudizi di accusa" che
"costituzionalmente giustificate per i soggetti qualificati di cui agli
artt. 90, 96 e 134 della Costituzione", con riferimento invece ad altri
soggetti "appaiono suscettibili di dare argomento per rendere più
consistente il dubbio sulla legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27
della legge".
Si fa riferimento agli artt. 24, secondo comma (e art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost.), 101, secondo comma, 108,
secondo comma, e 111 della Costituzione.
Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione, con
riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ed in
relazione all'art. 10, secondo comma, Cost.,
Sulla adombrata violazione dell'art. 101, secondo comma, si
osserva che l'oggetto del giudizio di accusa contro i Ministri ed i correi può
solo riguardare "reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni"
(ministeriali), vale a dire, come già spiegato, fatti previsti e puniti dalla
legge penale comune e pertanto é solo la legge che presiede alla sua attività.
Per quanto concerne la indipendenza (art. 108, secondo comma,
Cost.) occorre distinguere gli organi parlamentari dalla Corte costituzionale
integrata. Per i primi é da ricordare che anche
L'art. 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, poi,
estende ai giudici aggregati le norme sulla insindacabilità e non
perseguibilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni (art. 5).
L'art. 25 della legge n. 20 del
Per quanto infine riguarda l'art. 111 della Costituzione e la
non applicabilità dello stesso alle decisioni della Corte costituzionale sia
ordinaria che integrata, il principio e espressamente formulato nell'art. 137
della Costituzione.
10. - Per quanto concerne le questioni relative agli articoli 3
e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, é La respingere innanzitutto
la tesi che gli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 siano in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Infatti
Questa Corte ritiene di aggiungere che l'assoggettamento dei non
ministri alla giurisdizione penale costituzionale avviene dunque per le
particolarità oggettive della fattispecie ipotizzata da quella norma (art. 96),
e non può ravvisarsi disparità di trattamento purché per i soggetti imputati di
reati connessi a reati ministeriali, le norme che disciplinano la materia
vengono applicate nei confronti di tutti, senza alcuna distinzione.
Né ha fondamento il dubbio circa la prospettata violazione del primo
e secondo comma dell'art. 102 della Costituzione.
Se é vero che "la funzione giurisdizionale é esercitata da
magistrati ordinari", é altrettanto vero che la stessa Costituzione, come
già si é affermato nel precedente punto 7, istituisce con gli artt. 134, 135 e
137 la giurisdizione penale costituzionale esclusiva.
Né il fatto della prevalenza numerica dei giudici aggregati
contrasta con l'art. 102, secondo comma, Cost., poiché anche nella Corte
integrata si attua la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione
della giustizia che può richiedere, onde il suo carattere non venga alterato,
la predetta prevalenza numerica.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli
artt. 90, 96,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1977.
Paolo
ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA -
Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
- Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1977.