Consulta OnLine
SENTENZA N. 369
ANNO 1996
Commento alla decisione
di
Massimo Barrile, La nuova
disciplina sul risarcimento del danno da occupazione acquisitiva contenuta
nell'allegato alla L. Finanziaria 1997 e la sentenza
della Corte Costituzionale n. 369/96
(per gentile
concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Mauro FERRI
Giudici
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato
GRANATA
Prof. Giuliano
VASSALLI
Prof. Francesco
GUIZZI
Prof. Cesare
MIRABELLI
Prof. Fernando
SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare
RUPERTO
Dott. Riccardo
CHIEPPA
Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY
Prof. Valerio
ONIDA
Prof. Carlo
MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
5- bis, comma 6, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento nella finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,
come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze
emesse il 17 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, il 30 gennaio 1996
dal Tribunale di Lecce, l'8 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Salerno, l'8
febbraio 1996 dal Tribunale di Lamezia Terme, il 2
febbraio 1996 (n.3 ordinanze) dal Tribunale di Palmi,
il 17 gennaio 1996 dal Tribunale di Firenze, il 29 febbraio 1996 (n. 2
ordinanze) dal Tribunale di Larino, il 2 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di
Catania, il 20 febbraio 1996 dal Tribunale di Cosenza,
il 30 gennaio 1996 dal Tribunale di Benevento, il 24 gennaio 1996 dal Tribunale
di Napoli, il 5 marzo 1996 dal Tribunale di Messina, il 5 marzo 1996 dalla
Corte di appello di Venezia, il 27 febbraio 1996 dal Tribunale di Benevento, il
29 gennaio 1996 dal Tribunale di Brindisi e il 12 marzo 1996 dalla Corte di
appello di Roma rispettivamente iscritte ai nn. 269,
270, 352, 361, 370, 371, 372, 389, 397, 398, 403, 415, 447, 493, 494, 495, 522,
595, 601 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e
27, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione di Vivacqua
Lucia, di Como Bianca ed altra, di Garufi Domenico, di Noli Vittoria, di Ambrosone
Nicola, di Ruggiero Elsa ed altri e di Massimo Lancellotti
Paolo Enrico, nonchè gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1o ottobre 1996 il
Giudice relatore Renato Granata;
uditi gli Avv.ti Lucio Marotta e Giovanni Leone per Como
Bianca ed altra, Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi
per Noli Vittoria, Nicola Ambrosone per Ambrosone Nicola, Carlo Tatarano
e Giuseppe Lavitola per Ruggiero Elsa ed altri e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In diciannove distinti giudizi, aventi tutti
analogamente ad oggetto domande di risarcimento danni da illegittima
occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla
realizzazione di opere pubbliche, le Corti di Appello di Napoli (n. 269 del 17
gennaio 1996), Salerno (n.352 dell'8 febbraio 1996),
Venezia (n. 495 del 5 maggio 1996), Roma (n.601 del
12 marzo 1996) ed i Tribunali di Lecce (n. 270 del 30 gennaio 1996), Lamezia Terme (n. 361 dell'8 febbraio 1996), Palmi (nn.370,371,372 del 2 febbraio 1996), Firenze (n.389 del 17 gennaio 1996), Larino (nn.
397 e 398 del 29 febbraio 96), Catania (n. 403 del 2 febbraio 1996), Cosenza (n. 415 del 20 febbraio 1996), Benevento (n.447 del 30 gennaio 1996 e n. 522 del 27 febbraio 1996),
Napoli (n. 493 del 24 gennaio 1996), Messina (n. 494 del 5 maggio 1996) e
Brindisi (n.595 del 28 gennaio 1996) hanno sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito il comma sesto
dell'art. 5-bis del precedente decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito
in legge n. 359 dell'8 agosto 1992 nella parte in cui dispone che la disciplina
del predetto art. 5-bis in tema di stima dell'indennizzo espropriativo
si applica anche "in tutti i casi in cui non e' stato ancora determinato
in via definitiva l'entità del risarcimento del danno alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto (id
est: della legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del decreto-legge n. 333
cit.). Sulla premessa che il "risarcimento del danno", cui fa
riferimento la norma denunciata, sia quello relativo alla perdita di proprietà
nei casi di occupazione acquisitiva [o c.d. accessione invertita] in favore
della pubblica amministrazione, tutte le autorità rimettenti hanno prospettato
il conseguente contrasto, sotto varie angolazioni della norma stessa. Con
l'art. 3 della Costituzione (cui la Corte di Salerno abbina, per un profilo,
l'art. 113), e quasi tutte [esclusi solo la Corte di Salerno ed il Tribunale di
Larino] anche con l'art.42 (cui il tribunale di Palmi
affianca l'art.2).
I tribunali di Lecce, Messina e Brindisi hanno
ritenuto poi violato l'art.24 (che la Corte di
Salerno invoca in combinato contesto con l'art. 113); la Corte di Salerno ed il
tribunali di Cosenza, Messina e Brindisi hanno
evocato inoltre l'art. 28; la Corte di Roma ed i tribunali di Lecce, Lamezia Terme, Cosenza, Benevento
e Messina, hanno prospettato, la lesione anche dei valori garantiti dall'art.
97 Costituzione; ed il [solo ] Tribunale di Messina ha fatto, infine,
riferimento, agli artt. 10 e 11 della Costituzione,
in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale di Parigi 20 marzo 1952
della Convenzione Europea, e 17 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo.
2. - In tutti i giudizi (tranne in quello sollevato
con l'ordinanza n.447/96) e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale
dello Stato.
La quale ha eccepito, in limine, l'inammissibilità in
taluni giudizi [quelli relativi alle ordinanze nn.
361, 415, 493], delle questioni sollevate;
ha preliminarmente, poi, nel merito sostenuto la
possibilità di una diversa esegesi - adeguatrice -
del testo denunciato; e contestato infine, in subordine, la fondatezza di ogni
censura anche alla stregua dell'interpretazione presupposta dai giudici a quibus.
3. - Nei sei giudizi relativi alle ordinanze nn.415, 493, 494, 495, 522, 595, 601/1996, si sono
costituite anche le parti private con argomentazioni sostanzialmente adesive, a
quelle svolte dai rispettivi giudici a quibus.
Nell'imminenza della udienza di discussione le difese
delle parti private costituite nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 493, 494, 495 e 595/96, nonchè
l'Avvocatura dello Stato, hanno depositato ampie e articolate memorie che
diffusamente ripercorrono i rispettivi itinerari argomentativi.
Considerato in diritto
1. - Al di là di alcuni equivoci accenni delle Corti
di Palermo e Salerno, (rispettivamente) all'art. 5-bis della legge 1992, n. 359
nella sua interezza, ed al [solo] suo secondo comma, tutti i giudici a quibus convergono, in sostanza, nel denunciare
l'equiparazione, operata dal legislatore del '95, della disciplina del
<<risarcimento del danno>> alla disciplina concernente la
determinazione della indennità dovuta nel caso di espropriazione per pubblica
utilità: cioé l'art. 1, comma 65, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito l'art. 5- bis, comma 6, del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n.359; quindi, in definitiva, l'art. 5-bis , comma 6, così
sostituito.
2. - L'identità della norma denunciata autorizza la
riunione, per connessione oggettiva, dei giudizi relativi a tutte le ordinanze
in epigrafe.
3. - Di detta norma e' stato prospettato - come detto
- il contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 28,
42, 97 e 113 della Costituzione.
3.1. - Premessa ermeneutica condivisa da tutti
giudici a quibus e' quella per cui <<il
risarcimento del danno>>, cui fa riferimento il nuovo comma sesto
dell'art. 5- bis, sia quello relativo alla perdita di proprietà nei casi di
occupazione acquisitiva tenuto conto che nella materia de qua il solo altro
risarcimento ipotizzabile e' quello da occupazione temporanea illegittima, per
la determinazione del quale e' inconcepibile il ricorso ai criteri
determinativi sopra menzionati" (così testualmente ord.
n. 269 del 1996);
reputandosi per ciò "evidente l'intenzione del
legislatore di equiparare del tutto, sul piano patrimoniale, le conseguenze
delle espropriazioni rituali a quelle derivanti dalle illegittime ablazioni di
fatto poste in essere dalla pubblica amministrazione o dai soggetti per conto
di essa operanti, facendo salve solo (come già avvenuto nel 1992) le
determinazioni divenute inoppugnabili in sede amministrativa o per effetto di
giudicato" .
E questa premessa, appunto, i giudici remittenti pongono a base comune delle rispettive censure.
3.2. - In tale contesto, la violazione dell'art. 3
della Costituzione, con varie sfumature argomentative,
e' denunciata sostanzialmente sotto un quadruplice profilo di disparità di
trattamento [dei proprietari che abbiano subito illegittima occupazione
acquisitiva di suoli edificatori nei confronti rispettivamente: a) dei soggetti
danneggiati da altro tipo di illecito; b) dei proprietari del pari
illegittimamente privati di fatto di loro immobili, ma per esigenze di edilizia
abitativa nel regime "risarcitorio" ex art.
3 della legge 1988, n. 458;
c) dei proprietari ritualmente
espropriati; d) dei proprietari di suoli agricoli]; sotto un ulteriore profilo
di irrazionale parificazione del trattamento di situazioni ontologicamente
diverse, quali quelle dell'espropriazione secundum ius e dell'ablazione di fatto non iure; sotto altro
connesso aspetto di ingiustificato privilegio riservato alla pubblica
amministrazione; sotto un parallelo profilo, concernente la applicazione
retroattiva della norma nei giudizi pendenti; e, infine, sotto un ultimo
aspetto di irragionevolezza intrinseca, per irrisolubile
contraddizione tra causa e contenuto della norma medesima.
3.2.1. - Ad illustrazione di tali censure, correlate
al parametro dell'eguaglianza, in particolare tra l'altro si osserva,
relativamente ai riferiti profili discriminatori: a) che sarebbe
"vistosa", in danno dei titolari di diritti di proprietà immobiliare
illegittimamente acquisiti dalla pubblica amministrazione, o da chi per essa si
sia avvalso dell'istituto dell'accessione invertita, "la deroga al
principio basilare dell'ordinamento civilistico per
cui chi abbia, per effetto della violazione della fondamentale regola di
convivenza sociale del neminem laedere,
subito un danno, ossia una decurtazione del proprio patrimonio, ha diritto alla
integrale ricostituzione dello stesso a carico dell'autore dell'illecito,
soggetto pubblico o privato che sia" (Appello Napoli; Trib.
Benevento; Appello Roma);
b) che del pari manifesta sarebbe la natura deteriore
del trattamento riservato ai titolari di diritti risarcitori,
incisi dal denunciato ius superveniens,
rispetto agli altri proprietari che, analogamente privati del suolo di loro
proprietà, per effetto di provvedimenti previsti da norme dettate per finalità
di edilizia residenziale pubblica agevolata o convenzionata avrebbero,
viceversa, tuttora diritto al pieno risarcimento dei danni causati da
provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo
con sentenza passata in giudicato oltre alla rivalutazione ed interessi, come
sancito dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, la cui applicazione e'
stata estesa a tutti i casi di occupazione il legittima, per finalità
abitative, con sentenze della Corte costituzionale 31 luglio 1990, n . 384 e 27
dicembre 1991, n. 486 (Appello Salerno);
c) che, per un triplice profilo, rispetto ai
proprietari ritualmente espropriati, ulteriormente
discriminati sarebbero i soggetti in causa.
Infatti, solo i primi, e non anche i secondi, hanno
la possibilità di intervenire nel corso del procedimento ablatorio
e di controllarne l'iter quali portatori di interessi legittimi diversificati e
possono effettuare, nel corso della procedura, quella "cessione
volontaria" del bene che, ai fini della stima, consente di evitare
l'ulteriore riduzione del 40% ai sensi del comma 2 del citato art. 5-bis (v.
Appello Venezia). Inoltre "il regime della prescrizione estintiva e' più favorevole nelle ipotesi di legittima
espropriazione, in quanto il diritto alle indennità si estingue nel termine
ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.,
mentre nel caso di "accessione invertita" conseguente ad illecita
occupazione il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento
dei danni e' quello quinquennale di cui all'art. 2947 cod.civ."
(App. Napoli);
d) che sotto il già accennato profilo, in
particolare, della possibilità di cessione volontaria con fruizione dei
relativi vantaggi, ulteriore disparità di trattamento si verificherebbe tra
proprietari di fondi agricoli e proprietari di suoli edificabili, "in
quanto, mentre per i suoli agricoli la indennità provvisoria e' correlata a
precisi parametri, invece per i suoli edificatori la somma offerta (per
indennità o per risarcimento) e' liberamente quantificata dall'autore della
proposta, che può quindi determinarla in misura talmente irrisoria da
costringere il proprietario a rifiutare l'offerta con conseguente rinuncia alla
possibilità di escludere l'abbattimento del 40%" (App.Salerno);
3.2.2. - Quanto poi alla denunciata <irrazionale,
ingiustificata e totale parificazione, agli effetti patrimoniali, delle
conseguenze delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole ad esse
preordinate e di quelle delle ablazioni di fatto, verificatesi in conseguenza
della mancata osservanza delle regole medesime>>, tale parificazione -
ancora sempre secondo Appello Napoli - <<non può trovare adeguata
giustificazione nelle palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, che
hanno indotto il legislatore ad introdurre la censurata disposizione, essendo
altri i mezzi e le regole preordinati al corretto prelievo finanziario (v. artt. 23 e 53 Cost.), e non anche il sostanziale avallo
dell'illecito posto in essere dalla pubblica amministrazione, nel quale si
risolve l'operata eliminazione di ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole per
la stessa, in dipendenza della mancata osservanza del procedimento espropriativo, con il conseguente venir meno della
principale remora al compimento di atti illegittimi>> (Trib. Benevento e Appello Roma).
3.2.3. - La violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in termini di "privilegio ingiustificato" attribuito
alla pubblica amministrazione, rispetto ad altro soggetto od ente autore di
illeciti, e' coonestata, a sua volta, dalla considerazione (ancora nella
ordinanza della Corte di Salerno) che tale privilegio viene irragionevolmente
riconosciuto <ad un soggetto - pubblica amministrazione - che avendo agito
al di fuori e contro qualsiasi prescrizione normativa, che pure aveva l'obbligo
di osservare, ed anzi con l'ingiustificabile lesione dell'ordine giuridico e
dei diritti dei cittadini, si pone nella esecuzione del fatto illecito
volontariamente alla pari di qualsiasi altro soggetto autore di illeciti,
ricevendone, a differenza di ogni altro, un trattamento differenziato e più
favorevole, quasi premio alla sua qualità pubblica, che dovrebbe tradursi
invece in pubblico esempio di correttezza e di legittimo esercizio del
potere>>.
3.2.4. - L'ulteriore profilo di violazione dell'art.
3 della Costituzione, sul piano diacronico, e' motivato in base alla
considerazione che, con la disposta applicazione della norma denunciata anche
nei giudizi in corso, "lo Stato si carica di una doppia iniquità a danno
della uguaglianza dei cittadini, quella di non provvedere per una sollecita ed
eguale giustizia in termini temporali e di ricavare un vantaggio economico
dalla sua stessa inefficienza applicando sui processi, non definiti per sua
inettitudine, ma iniziati sulla applicazione di una ben precisa anteriore
disposizione di legge, una norma nuova, successiva alla proposizione del
giudizio che danneggia solo i protagonisti dei processi ancora in corso e non
quelli coevamente iniziati e sollecitamente
definiti>> (App. Salerno).
3.2.5. - Infine, in ordine alla irragionevolezza
intrinseca della norma denunciata, afferma il Tribunale di Brindisi che
"non può, considerarsi coerente affermare il diritto del proprietario ad
essere risarcito del danno e nel contempo ridurre unilateralmente, in favore
dello Stato, l'entità del pregiudizio subito dal proprietario".
3.3. -- Parallelamente, la violazione dell'art. 42
della Costituzione [2 e 42 per trib.Palmi], e' conseguenzialmente dedotta dalla considerazione che
l'operata parificazione, agli effetti patrimoniali, della ablazione non iure
alla espropriazione secondum ius
vanificherebbe il principio di legalità delle espropriazioni, posto a presidio
della proprietà privata, se e' vero che, anche nel caso patologico di
violazione della legge, la pubblica amministrazione può acquisire il diritto
anzidetto, contraendo nei confronti degli ex titolari dello stesso obbligazioni
quantitativamente identiche a quelle, più contenute, che avrebbe assunto
nell'ipotesi "fisiologica" di osservanza della legge stessa.
Per cui - come osserva la Corte di Napoli -
<<svincolando sul piano pratico la pubblica amministrazione dall'obbligo
di osservare le norme del procedimento espropriativo,
si e' finito con il creare una vera e propria fattispecie di
"espropriazione di fatto", che si affianca a quella rituale e
legittima, quale via alternativa e sommaria ai fini dell'acquisizione della
proprietà dei suoli occorrenti per la realizzazione di opere di pubblico interesse.
E poichè tale forma di ablazione, solo genericamente
ed indirettamente prevista dalla legge, può svolgersi al di fuori di ogni
garanzia formale, il suesposto principio di legalità appare del tutto eluso dal
nuovo disposto normativo>>.
3.4. - A sua volta, il vulnus all'art. 24 (o agli artt. 24 e 113) della Costituzione e' in particolare
ravvisato nella violazione, che la disposizione denunciata opererebbe, del
diritto fondamentale del cittadino al corretto procedimento amministrativo, per
la sostanziale soppressione delle garanzie poste dall'ordinamento giuridico a
tutela del cittadino per la sua difesa contro gli atti illegittimi della
pubblica amministrazione.
3.5 - Sulla stessa linea argomentativa,
ma verificandone le implicazioni in tema di art. 28 della Costituzione, si
osserva pure che, se dalla violazione del diritto soggettivo di proprietà
attraverso l'occupazione appropriativa non derivano
conseguenze di verse da quelle tipiche dell'ablazione
secondo le procedure di legge, il pubblico funzionario non potrà essere
chiamato a rispondere di alcun illecito sostanziale, avendo la stessa norma
dichiarato irrilevante l'illecito formale. Dal che appunto, il paventato vulnus
del principio della diretta responsabilità dei pubblici funzionari.
3.6. - Nella quale ultima prospettiva la Corte di
appello di Roma ed i tribunali di Lecce, Lamezia
Terme, Cosenza, Benevento e Messina, estendono, per
logica connessione, la censura di illegittimità anche in relazione a possibili
profili di f contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sul rilievo che
l'appiattimento dei criteri di valutazione dei danni cagionati con la propria
condotta illegittima e/o illecita costituirebbe una spinta verso la violazione
delle leggi in materia di espropriazione.
3.7. - Infine, ancora il Tribunale di Brindisi ha
prospettato che, con l'introduzione della disposizione in esame, l'ordinamento
giuridico italiano si sarebbe posto in contrasto con l'art. 1 del protocollo
addizionale di Parigi 20 marzo 1952 della Convenzione Europea: che ricalca
l'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per cui
<<nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua
proprietà>>. Ed ha ritenuto, per tal profilo, conseguentemente violati
gli artt. 10 e 11 della Costituzione.
4. - A tutte queste censure - argomentatamente
condivise dai difensori delle parti costituite (con enucleazione, in taluni
casi, anche di doglianze ulteriori che non possono però esaminarsi, non essendo
consentito alle parti di ampliare il thema decidendum) - ha replicato invece, il Presidente del
Consiglio dei ministri.
4.1. - Negli atti di intervento relativi alle prime
ordinanze l'Avvocatura ha per altro, in via principale, affidato la difesa
della norma impugnata ad una sua possibile diversa "interpretazione adeguatrice", prospettando che, con essa, il
legislatore abbia inteso estendere alla occupazione acquisitiva le sole
disposizioni (di cui ai commi 3 e 5) dell'art. 5-bis del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n.359,
relative ai criteri di qualificazione dell'area (illegittimamente occupata od
espropriata) ma non anche il meccanismo composito (di cui ai precedenti commi 1
e 2) di quantificazione quale specificamente modellato per l'indennizzo espropriativo. Per cui nessuna irragionevolezza vi sarebbe
nel novellato comma 6 dell'art. 5-bis una volta che si riconosca, come unica
sua finalità, quella di evitare che, per accadimenti molte volte casuali
nell'iter della procedura espropriativa, alcuni
proprietari - a differenza di altri i cui beni siano interessati dal medesimo
intervento pubblico - possano trovarsi a beneficiare (ovvero, anche a soffrire)
di mutate condizioni di edificabilità del terreno
sopravvenute, eventualmente, tra la dichiarazione di pubblica utilità ed il
perfezionamento della vicenda traslativa della proprietà.
Ma da tale riduttiva proposta interpretativa, la
stessa Avvocatura e' poi receduta - prendendo atto che con la sequenza delle
numerose successive ordinanze la diversa esegesi dei giudici a quibus tendeva a costituire il diritto vivente - per cui ha
poi dato primario rilievo alla confutazione della fondatezza della denuncia di
illegittimità, in ogni suo profilo, della norma in esame nella accezione
presuppostane dalle ordinanze di rinvio.
4.2. - A tal fine l'Avvocatura ha in particolare
sostenuto, contro l'ipotesi di violazione dell'art. 3 della Costituzione, che:
a) la dichiarazione di pubblica utilità e' elemento caratterizzante e, da solo,
capace di giustificare una diversità di trattamento rispetto a quello fatto ai
soggetti passivi di qualunque altro illecito civile (per così dire "non
qualificato"), tenuto conto - in particolare - anche della regola comune
posta dall'art. 2045 cod.civ.;
a.1.) l'art. 3 della legge
n. 458 del 1958 (quale risultante ad esito di Corte cost. n. 486 del 1991)
regolamenta vicende nelle quali la trasformazione della proprietà privata e la
conseguente - eccezionale - accessione invertita sono riferibili ad attività
materiali compiute da soggetti privati (nell'ambito di iniziative di edilizia
residenziale "agevolata e convenzionata") con la realizzazione di
beni non qualificabili come opere pubbliche e non soggetti al regime
pubblicistico (del demanio e del patrimonio indisponibile);
a.2.) la diversità di
trattamento sul piano diacronico sarebbe "effetto diretto e fisiologico
della successione delle leggi nel tempo così da non integrare violazione del
principio di uguaglianza";
a.3.) l'equiparazione tra
espropriati ritualmente ed ablati
di fatto, la cui irragionevolezza si critica, sarebbe non correttamente assunta,
poichè ciò che in sostanza rileverebbe, ai fini dello
scrutinio di ragionevolezza della scelta legislativa, e' che "l'effetto
economico- sociale (lato sensu ablativo) sia
direttamente collegato in entrambe le vicende considerate all'esistenza - formalmente
dichiarata - d'un interesse pubblico capace di legittimare, alla luce dei
precetti costituzionali, il sacrificio del diritto del singolo; ed altresì che
la devianza, in un caso, dagli schemi predeterminati dall'ordinamento avvenga
solo nella fase conclusiva del procedimento;
a.4.) il f privilegio
riservato alla pubblica amministrazione troverebbe, quindi, adeguata
giustificazione nel pubblico interesse (accertato e dichiarato nelle forme
dovute) che contraddistingue l'occupazione appropriativa
rispetto agli "analoghi illeciti" - in realtà, non riducibili nello
schema dell'istituto di creazione giurisprudenziale dell'accessione invertita -
commessi da qualsiasi altro soggetto;
a.5.) a sua volta, anche
l'impossibilità, per il danneggiato, di evitare la riduzione del 40% del
ristoro patrimoniale spettantegli sarebbe, almeno in
astratto, suscettibile di configurare una "voce" del risarcimento e
di essere, pur essa, ristorata come "danno" (conseguente
all'occupazione appropriativa). Mentre il valore di
mercato, da assumere a primo termine della semisomma, e' pur sempre un dato
oggettivamente verificabile, per cui neppure sussisterebbe la discriminazione
adombrata, per tal profilo, dalla Corte di Salerno.
b) Non sarebbe poi pertinente il riferimento alla
garantita tutela giudiziale delle situazioni giuridiche soggettive (di cui al
1o comma dell'art. 24 Cost.), posto che - pur nell'assunto dei remittenti - non si scorgerebbe come la norma denunciata
possa riuscire di ostacolo all'esercizio dello "ius
persequendi iudicio" o
possa - addirittura - determinare la "mancanza dell'oggetto" della
tutela (invocata o da invocare).
Ne' la denuncia formulata in relazione agli artt.24 e 113 della Costituzione sarebbe dotata di miglior
consistenza, <giacche' la norma impugnata,
limitandosi a stabilire una riduzione della entità del risarcimento, postula la
lesione d'un diritto soggettivo nella cui tutela giudiziale deve ritenersi
risolta quella degli interessi legittimi del proprietario rispetto agli atti
della procedura espropriativa)>;
c) del pari insussistente sarebbe il paventato
contrasto della norma con l'art. 28 della Costituzione e il lamentato
svuotamento del principio della responsabilità diretta dei funzionari e
dipendenti della pubblica amministrazione, perchè <l'immutata qualificazione
giuridica (come atto illecito) della occupazione appropriativa
lascia pur sempre configurare - secondo i principi - la diretta, personale
responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici, con la conseguenza che
attraverso la riduzione della entità del risarcimento non può dirsi compromesso
il principio di buon andamento della amministrazione>>;
d) manifestamente infondata si dimostrerebbe anche la
denuncia di violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal
momento che la norma censurata, per un verso, non si pone come
"fonte" dell'effetto acquisitivo, da ricollegare invece alle regole
generali poste dall'ordinamento in tema di modi d'acquisto della proprietà;
e, per altro (e più pertinente) verso, non
colliderebbe con il principio del "necessario" ristoro patrimoniale
del privato, posto che si limita a regolamentare il quantum della relativa
prestazione (la cui misura non e' "costituzionalizzata")
e sarebbe, del resto, in concreto parametrata su
valori già, per analoghi fini, riconosciuti conformi alle regole della
"serietà" e "non simbolicità".
Mentre l'art. 2, sia pur in combinato contesto con
l'art. 42, Cost., risulterebbe erroneamente invocato
avuto riguardo alla f specificità della garanzia del diritto di proprietà, sub
art. 42, che assorbe quella generica apprestata dall'art. 2 ai "diritti
fondamentali";
e) priva di concretezza sarebbe pure l'ipotesi di violazione
dell'art. 97 della Costituzione, poichè l'abrogazione
di "fatto" dell'istituto dell'espropriazione, con sovvertimento del
principio di legalità dell'azione amministrativa, che i giudici aquibus paventano, non potrebbe ritenersi effetto diretto della
disposizione in esame, rappresentandone semmai solo una "ipotetica
conseguenza pratica indiretta", come tale estranea al sindacato di
legittimità;
f) manifestamente infondato sarebbe, infine, il
sospetto di violazione dell'art. 10, e "fuor di luogo" il richiamo al
successivo art. 11 della Costituzione, poichè la
riduzione dell'entità del risarcimento nulla ha a che vedere con le invocate
norme di Convenzioni internazionali (recepite nell'ordinamento nazionale) intese
a garantire il diritto di proprietà dell'individuo da ipotizzabili forme di
"avocazione" o di "arbitraria confisca" dei beni privati
con atto d'imperio statuale.
5. - Alla esposizione delle argomentazioni in replica
alle censure di illegittimità, come sopra riassunte, l'Avvocatura dello Stato
ha fatto, per altro, precedere - con riguardo alle sole tre ordinanze dei
Tribunali di Lamezia Terme, Cosenza
e Napoli (nn. 361, 415, 493/96) - altrettante
eccezioni di inammissibilità.
5.1. - Di dette eccezioni - il cui esame e'
logicamente pregiudiziale - vanno accolte le prime due, poichè
effettivamente - come dedotto dall'esponente - nelle ordinanze del Tribunale di
Lamezia Terme e in quella di Cosenza
[ove il magistrato remittente parrebbe aver per di
più sollevato la questione non in veste di giudicante, ma di istruttore]
risulta pretermesso ogni accertamento in fatto
sull'esistenza o meno e di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità e cioé - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione, pienamente recepita da questa Corte: sent.
n. 486 del 1991, paragrafo n. 3 - sul presupposto stesso della fattispecie appropriativa: per cui difetta la motivazione sulla
rilevanza della impugnativa.
5.2. - Va respinta la terza eccezione, atteso che
l'ordinanza del Tribunale di Napoli, viceversa, dà atto che, nel caso al suo
esame, una dichiarazione di pubblica utilità vi e' stata, ancorchè
poi dichiarata illegittima, in sede di giudizio amministrativo: e la
valutazione - non implausibile - che il giudice a quo
fa per implicito della sufficienza di un siffatto accertamento iniziale di
utilità dell'opera ai fini della identificazione di una fattispecie
acquisitiva, assolve l'onere della motivazione in punto di rilevanza.
6. - Nel merito, la verifica di legittimità della
disposizione denunciata va condotta alla stregua della interpretazione presupposta
dalle autorità rimettenti: nella quale effettivamente può ravvisarsi - come
riconosciuto anche dalla Avvocatura dello Stato - il "diritto
vivente", trattandosi di esegesi univocamente accolta dai giudici di
merito, condivisa anche dalla dottrina pressochè
unanime e confortata infine dalla prima (e finora unica) decisione, in tema,
della Cassazione (sentenza 18 luglio 1996, n.980).
Per cui, in sostanza, il punto centrale del dato
normativo, su cui converge ogni censura, e' appunto quella della disposta
applicazione estensiva dei medesimi criteri, introdotti dal citato art. 5-bis,
per la determinazione dell'indennizzo espropriativo
[semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale, con ulteriore
riduzione del 40%, evitabile solo con la cessione volontaria del bene], anche
ai diversi fini della liquidazione del danno che compete al proprietario che in
luogo di una rituale procedura ablatoria abbia subito
una illegittima occupazione privativa.
7. - In premessa alle valutazioni di legittimità
rimesse al riguardo a questa Corte va ancora richiamata la natura
innegabilmente risarcitoria delle conseguenze
patrimoniali ricollegate dall'ordinamento all'attuarsi della occupazione
privativa-acquisitiva o c.d. "accessione invertita" (che, in
dipendenza della irreversibile destinazione del suolo occupato all'opera
pubblica, spiega all'un tempo l'effetto estintivo,
dell'originario diritto di proprietà, e quello acquisitivo, dell'immobile così
trasformato, alla pubblica amministrazione): qualificazione, che e', in tali
termini, ormai consolidata da tempo nella giurisprudenza della Cassazione ed in
quella conforme dei giudici di merito; ha superato anche il vaglio di
costituzionalità con la recente sentenza n. 188 del 1995, ed ha trovato
parallela ricezione, infine, sul piano normativo, negli artt.
11, commi 5 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 10, co. 3- bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 ,
convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539.
8. - In questa prospettiva, lo ius
superveniens si risolve quindi nella compressione del
diritto al risarcimento del danno all'interno di una fattispecie di illecito aquiliano. Ed il primo quesito cui dare risposta e'
pertanto quello se sia o non sia, in via di principio, consentito al
legislatore ordinario di operare una siffatta compressione.
8.1. - Per tal profilo può convenirsi con
l'Avvocatura che la regola generale di integralità della riparazione ed
equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha - come del resto,
evidenziato nella sentenza n. 132 del 1985 [punto 4.3. della motivazione] -
copertura costituzionale.
Ed in realtà - in casi eccezionali (di cui non
mancano in dottrina tentativi di ricognizione sistematica) - il legislatore può
pure ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno.
Tale limitazione può attuarsi sia nel campo della
responsabilità contrattuale (v. ad esempio, artt.1784,
1786 cod. civ.; 275, 412, 423 cod. navig.), sia in materia di responsabilità extracontrattuale
in considerazione delle particolari condizioni dell'autore del danno.
8.2. - Ciò posto, non prive di rilievo risultano, a
questi fini, le valutazioni dell'interveniente sulla peculiare connotazione
dell'illecito in esame, per il suo dispiegarsi tra i due estremi (iniziale)
della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e (finale) di concreta
realizzazione, sia pur non iure, dell'opera stessa.
Per cui può, in linea di principio, convenirsi con
l'Avvocatura dello Stato, anche sulla conclusione, cui per tale via essa
perviene che nella fattispecie sussistano in astratto gli estremi
giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della
misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministrazione al proprietario
dell'immobile che sia venuto ad essere così incorporato nell'opera pubblica.
9. - La ragionevolezza di una siffatta riduzione
viene peraltro a dipendere - come pure precisato nella citata sentenza n. 132
del 1985 - dall'equilibrato componimento, che la norma di conformazione del
danno risarcibile deve assicurare, degli opposti interessi in gioco.
Interessi che, in questo caso, sono, da un lato,
quello riferibile all'amministrazione di conservazione dell'opera di pubblica
utilità, con contenimento dell'incremento di spesa correlativa; e, dall'altro,
l'interesse del privato ad ottenere riparazione per l'illecito subito.
9.1. - Le censure dei giudici a quibus,
nella loro capillare e variegata articolazione (come innanzi riassunta),
convergono tutte però nell'escludere che la disposizione denunciata abbia
rispettato un tale equilibrio. E ciò per l'abnormità
(che avrebbe, appunto, plurime negative ricadute sul principio di eguaglianza,
sulla tutela della proprietà e la legalità dell'azione amministrativa) di una
riduzione della misura della riparazione, per l'illecito della pubblica
amministrazione, spinta al punto di farla coincidere con l'entità
dell'indennizzo dovuto in caso di legittima procedura ablatoria.
9.2. - E' proprio questo, in definitiva, il filo
logico che lega tra loro le varie impugnative, il nucleo comune di doglianza da
cui muove ogni altro rilievo, il cuore - come già detto - del problema di
costituzionalità all'esame della Corte.
E l'equiparazione - così assunta in premessa - del
risarcimento da illecita occupazione appropriativa
all'indennizzo espropriativo e', a parere del
collegio, esatta sia nella sua enunciazione sia nelle implicazioni che se ne
traggono.
9.2.1. - Sotto il primo profilo, e' stato invero pur
vigorosamente contestato dal Presidente del consiglio che la prevista
applicazione della nuova disciplina dell'indennizzo, di cui all'art. 5-bis,
commi 1 e 2, del decreto legge 1992 n.359, anche ai
fini della liquidazione del danno derivante dalla c.d. "accessione
invertita" comporti in concreto la denunciata equiparazione della misura
dei due istituti.
E ciò perchè, come eccepito negli atti di
costituzione ed ulteriormente illustrato in memoria ed in sede di discussione
orale: (a) nella determinazione del risarcimento non potrebbe farsi
applicazione dell'ulteriore detrazione (del 40% del valore dimidiato),
di cui all'ultima parte del primo comma del menzionato art. 5-bis, per non
essere di fatto possibile, nelle vicende di occupazione privativa, la
"cessione volontaria del bene", a quella riduzione invece
"legata" nel complessivo meccanismo di computo previsto dal combinato
contesto dei commi primo e secondo della norma stessa;
(b) del pari inapplicabili alla stima del danno
sarebbero altre "detrazioni", previste invece per l'indennità di
espropriazione, quali la detrazione per il vantaggio derivante al fondo residuo
dall'esecuzione dell'opera pubblica (art. 41 della legge 1865, n. 2359), la
detrazione del valore delle piantagioni e costruzioni effettuate a scopo
surrettizio di incremento dell'indennizzo (art. 43 della legge 2359 cit.) e
quella del valore dei fabbricati edificati in assenza o in difformità da licenza
edilizia (art. 16 della legge del 1971, n. 865);
(c) il credito risarcitorio,
come credito "di valore", sarebbe pur sempre ulteriormente
incrementabile per rivalutazione, a differenza del credito indennitario,
cui corrisponde un debito "di valuta".
9.2.2. - Ma nessuno di tali rilievi coglie nel segno.
Ed infatti : sub a) una corretta lettura dell'art. 5
- bis del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto
1992 n. 359, nel testo risultante dall'intervento additivo su di esso operato
con sentenza 283 del 1993, consente di argomentare che, come nel caso di
immobile già espropriato nel periodo antecedente alla entrata in vigore della
predetta legge, così nell'ipotesi di suolo già occupato con effetto irreversibilmente privativo, al proprietario e' comunque
consentito, in via transattiva, di
"accettare" l'offerta del valore mediato del suolo, come determinato
dall'amministrazione, con la conseguenza che - in mancanza di una tale
accettazione - anche al danneggiato si applica (non diversamente che
all'espropriato) la medesima ulteriore riduzione del 40%;
sub b) del pari estese alla disciplina della
liquidazione del danno da accessione invertita devono ritenersi le su citate
disposizioni della legge del 1865 e della legge n. 865 del 1971 relative alla
stima dell'indennità, e ciò in forza del rinvio a quelle operato - per il tramite
del riferimento al valore del suolo come termine da mediare ai sensi dell'art.13 della legge n. 2892 del 1885, e quindi alle regole
generali per la sua determinazione - dal comma 1 dell'art. 5 - bis del
decreto-legge 359/92, cui, a sua volta, rinvia il comma 6 per la liquidazione
del "risarcimento";
sub c) del tutto eventuale e comunque di non
apprezzabile rilievo e' l'incremento che alla voce risarcitoria
può derivare dalla sua natura di "debito di valore", considerato
(oltre l'intervenuta elevazione della misura degli interessi legali nel debito
di valuta e, per converso, l'attenuata incidenza della svalutazione, ai fini
del computo degli interessi sulla stessa, nel più recente e ormai consolidato
orientamento della Cassazione: Sez. Un. 1712/95;Cass.3660/96 ex plurimis) soprattutto
il fatto che anche per i debiti di valuta - e quindi anche per quello relativo
alla indennità di espropriazione - e' ora largamente ammesso il computo della
svalutazione, attraverso la prova del maggior danno (per effetto di quella)
subito dal proprietario creditore; prova il cui onere, per ormai del pari
consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione, può essere assolto anche
con presunzioni semplici legate alla mera qualità soggettiva del creditore
(modesto risparmiatore; consumatore ecc.).
9.3. - Quanto al secondo dei profili sopra (paragrafo
n. 2) evidenziati - cioé quanto alle implicazioni,
sul piano della legittimità costituzionale, della verificata sostanziale
equiparazione dell'entità del risarcimento del danno da accessione invertita a
quella dell'indennizzo espropriativo - e' innegabile,
in primo luogo, la violazione che ne deriva del precetto di eguaglianza, stante
la radicale diversità strutturale (cfr. sentenza n.
188 del 1995 cit.) e funzionale delle obbligazioni così comparate.
Infatti, mentre la misura dell'indennizzo -
obbligazione ex lege per atto legittimo - costituisce
il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e
interesse del privato alla conservazione del bene, la misura del risarcimento -
obbligazione ex delicto - deve realizzare il diverso
equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera già realizzata e
la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della
manipolazione- distruzione illecita del bene privato. E quindi sotto il profilo
della ragionevolezza intrinseca (ex art.3
Costituzione), poichè nella occupazione appropriativa l'interesse pubblico e' già essenzialmente
soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla
conservazione dell'opera pubblica, la parificazione del quantum risarcitorio alla misura dell'indennità si prospetta come
un di più che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti
interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo.
Con le ulteriori negative incidenze, ben poste in
luce dalle varie autorità rimettenti, che un tale "privilegio" a
favore dell'amministrazione pubblica può comportare, anche sul piano del buon
andamento e legalità dell'attività amministrativa e sul principio di
responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato.
10. - Risulta contestualmente vulnerato anche l'art.
42 comma 2 della Costituzione, per la perdita di garanzia che al diritto di
proprietà deriva da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'atto
illecito compiuto in sua violazione.
11. - Per tali profili - nei quali resta assorbita
ogni altra censura delle autorità rimettenti - il comma 6 dell'art. 5 - bis del
d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come
sostituito dall'art.1, comma 65, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, va quindi dichiarato illegittimo nella parte censurata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, a) dichiara l'illegittimità
costituzionale del comma 6 dell'art. 5 - bis del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge
28 dicembre 1995, n.549(Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), nella parte in cui applica al <<risarcimento del
danno>> i criteri di determinazione stabiliti per <<il prezzo,
l'entità dell'indennizzo>>.
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale del comma 6 dell'art 5 - bis del decreto- legge 11 luglio 1992,
n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito
in legge 8 agosto 1992, n.359, come sostituito
dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n.549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 42, 28 e 97 della Costituzione, dai
Tribunali di Lamezia Terme e di Cosenza
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.
Mauro FERRI, Presidente
Renato GRANATA, Giudice relatore
Depositata in cancelleria il 02/11/96.