SENTENZA N. 1
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e del secondo comma della
disposizione finale del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960,
n. 103, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti
giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli
atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria, promosso con
ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 4
aprile 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 12
aprile 1960 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza del 1 febbraio 1961 la
relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avvocato Karl Tinzl, per il
ricorrente, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Con decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1960, n. 103, sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua
tedesca nei procedimenti giudiziari, negli uffici tavolari, negli atti di stato
civile, negli atti notarili e nella attività di polizia giudiziaria o
tributaria.
Con tali norme si dispone:
a) nei procedimenti giudiziari i verbali sono redatti in lingua
italiana e, contestualmente, in lingua tedesca, ove il Pubblico Ministero o una
delle parti ne faccia richiesta. Analogamente, sono tradotte in tedesco, su
richiesta, le dichiarazioni rese nel dibattimento e i documenti utilizzati nel
dibattimento (art. 4);
b) il dispositivo della sentenza viene
letto anche in lingua tedesca qualora una delle parti sia presente e si sia
servita della predetta lingua (art. 5);
c) le copie delle sentenze civili e penali
sono rilasciate in lingua italiana e, su richiesta e gratuitamente, anche con
la traduzione tedesca. Lo stesso dicasi per i provvedimenti del giudice, che
sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della lingua stessa
(art. 6);
d) le schede del casellario giudiziale sono
redatte in lingua italiana; i certificati sono rilasciati con la traduzione in
tedesco, su richiesta anche orale dell'interessato (art. 8);
e) agli uffici giudiziari deve essere
assegnato personale avente conoscenza della lingua tedesca in numero
corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del decreto in
questione. Fino a quando non possa essere provveduto in conformità di quanto
precede, possono essere nominati interpreti, a titolo di incarico temporaneo,
ma in modo continuativo ed in numero adeguato alle esigenze dei vari uffici
(art. 9);
f) negli uffici tavolari le iscrizioni sono
eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca. Gli estratti ed i
certificati sono rilasciati anche in lingua tedesca, su richiesta
dell'interessato (art. 11);
g) su richiesta degli interessati gli atti
notarili sono redatti in tedesco, purché la lingua stessa sia conosciuta dai
testimoni e dal notaio oltre che dalle parti (art. 13);
h) i cittadini di lingua tedesca possono
usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici ed organi di polizia
giudiziaria e tributaria.
Analogamente, tutte le operazioni di polizia
giudiziaria e tributaria nei confronti di cittadini di lingua tedesca possono
essere effettuate con l'assistenza di interpreti (art. 14), e ciò a titolo
provvisorio, fino a quando ai comandi ed uffici di polizia non sarà destinato
personale avente adeguata conoscenza della lingua tedesca a norma dell'art. 15
del decreto presidenziale in parola.
La violazione delle garanzie attribuite col
decreto ai cittadini di lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua è
causa di nullità ai sensi dell'art. 184 Codice di procedura penale. Gli atti di
polizia giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie
previste nel decreto in questione non hanno efficacia, salvo che siano stati
effettuati in caso di flagranza od urgenza (art. 14 e disposizione finale,
secondo comma).
A seguito di deliberazione del Consiglio
regionale del 29 marzo 1960, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige,
con ricorso del 2 aprile 1960, notificato il 4 dello stesso mese al Presidente
del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del successivo giorno
1) gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14,
15 e il secondo comma della disposizione finale, per violazione degli artt. 3,
6 e 10 della Costituzione, e 2, 4, 79, 82, 84 e 85 dello Statuto regionale;
2) gli artt. 1 e 11 per violazione degli
artt. 4, n. 7, e 84 dello stesso Statuto.
I motivi del ricorso sono stati ribaditi e
sviluppati nella memoria depositata in cancelleria il 25 ottobre 1960.
Con il primo motivo la Regione sostiene che
l'art. 2 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, in applicazione del
più ampio principio sancito nell'art. 3 della Costituzione, riconosce la parità
di diritti ai cittadini della Regione, qualunque sia il gruppo linguistico al
quale essi appartengono. Il riconoscimento di tale parità trova poi il suo
completamento nell'art. 6 della Costituzione, il quale, stabilendo che la
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, mira a tutelare
sia i gruppi in sé considerati che i singoli ad essi appartenenti, nel senso di
dare a tutti la possibilità di soddisfare i propri interessi in modo uguale.
Il principio di parità trova ulteriore
garanzia nell'art. 10, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che
l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, e tra queste norme vanno comprese
quelle che garantiscono l'uguaglianza di gruppi etnici, linguistici o razziali
nell'ambito di ogni Stato.
L'accordo di Parigi del 5 settembre 1946,
diventato legge dello Stato italiano, stabilendo l'uguaglianza di diritti per
gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e la parità dell'uso
delle due lingue, italiana e tedesca, nelle pubbliche amministrazioni e nei
documenti ufficiali, sancisce un obbligo internazionale, che va rispettato.
É vero "che il limite derivante dal
rispetto degli obblighi internazionali si riferisce alla potestà legislativa
della Regione", ma è anche vero che la riaffermazione di tali obblighi
implica inequivocabilmente la volontà dello Stato di considerarli come
vincolanti e l'intenzione che essi siano rispettati. E se, in linea di massima,
può ammettersi che "le Regioni non possono pretendere dallo Stato
l'osservanza dei suoi impegni internazionali", ciò non vale quando tali
impegni, non riguardino solamente la Regione in causa, ma si pongano in qualche
modo come la base di tutta la regolamentazione giuridica che la concerne, tanto
che precisamente alla luce di tali impegni la normazione successiva va
interpretata.
D'altro canto, poiché le norme di
attuazione, appunto perché tali, devono essere conformi allo Statuto e questo è
un atto tendente ad attuare l'accordo De Gasperi-Gruber, l'indagine relativa
alla costituzionalità o meno delle norme di attuazione può e deve essere
compiuta in relazione alla violazione di quelle norme dello Statuto che al
detto accordo sono conformi.
In conformità del citato accordo, gli artt.
84 e 85 dello Statuto poi dettano ulteriori norme per garantire l'uso della
lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.
Ora, il diritto di parità e di uguaglianza
riconosciuto alla popolazione di lingua tedesca é violato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, ed in particolare, dagli
artt. 4, 5, 8, 11, 13 e 14, i quali prescrivono che la redazione dei verbali e
l'emanazione delle sentenze, la compilazione delle schede del casellario
giudiziale, il rilascio degli estratti e certificati degli uffici tavolari, gli
atti dello stato civile e quelli notarili vanno redatti in lingua italiana, e
che la lingua tedesca può essere usata, accanto a quella italiana, quando sia
chiesto, anche verbalmente, dall'interessato. Ciò metterebbe la popolazione di
lingua tedesca in uno stato d'inferiorità rispetto a quella italiana.
Il principio di parità poi è completamente
negato dalla norma del terzo comma dell'art. 14 e dal secondo comma della
disposizione finale del decreto impugnato, i quali stabiliscono che non può
essere impedito l'esercizio dei poteri spettanti agli ufficiali ed agli agenti
di polizia giudiziaria e tributaria in caso di flagranza o urgenza. Ciò
creerebbe un trattamento differenziato a danno del gruppo di lingua tedesca
proprio in quei casi in cui l'uso della lingua dell'interessato assume
importanza decisiva nell'interesse della persona e della stessa giustizia. Il
che porterebbe, altresì, ad una disapplicazione dell'art. 85 dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che riconosce al cittadino il
diritto di avere rapporti scritti ed orali con gli organi e con gli uffici
pubblici solamente nella sua lingua, anche se questi rapporti si estrinsecano
in atti pubblici o provvedimenti della autorità.
Il decreto impugnato non terrebbe alcun
conto della prevalenza numerica dei cittadini di lingua tedesca nella Provincia
di Bolzano e, condizionando la stesura degli atti o il rilascio di documenti in
lingua tedesca ad una richiesta - sia pure verbale - dell'interessato e
gratuitamente, non accorderebbe loro neanche quelle garanzie minime, che pur
sono concesse dallo "Statuto speciale per le minoranze" allegato al
Memorandum d'intesa concernente il Territorio libero di Trieste del 5 ottobre
1954, agli abitanti della zona, di lingua slava, che sono una piccola minoranza
e, per quanto riguarda gli arresti ed il termine entro il quale le accuse
devono essere contestate a qualsiasi cittadino, dall'art. 5, secondo comma,
della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" del 1950, ratificata
dall'Italia nel 1955 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848.
Con altro motivo del ricorso, la Regione
lamenta che il primo comma degli artt. 9 e 15 delle norme di attuazione
impugnate, non esigendo che "tutto" il personale degli uffici giudiziari
e di polizia in genere abbia piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca,
crea una limitazione alla capacità di agire per il gruppo linguistico tedesco
e, quindi, un indebolimento della fiducia nell'ordine costituito e del
principio stabilito nell'art. 79 dello Statuto regionale, dove per l'attività
degli uffici di conciliazione è richiesta senza limitazioni la piena conoscenza
delle due lingue. Né al lamentato inconveniente si può ovviare con
l'utilizzazione di interpreti, perché tale misura, sebbene prevista come
provvisoria dalle norme di attuazione, rischia di diventare permanente e di
portare ad una disapplicazione del principio sancito nel paragrafo primo,
secondo comma, lettera d, dell'accordo di Parigi, il quale mira a realizzare
una più adeguata proporzione di impiego dei due gruppi etnici nei pubblici
uffici.
Con il terzo punto del ricorso, infine, la
Regione denunzia l'incostituzionalità dell'art. 11 delle norme d'attuazione,
perché in contrasto, oltre che con il principio generale di eguaglianza e di
parità di diritti già esposto, anche con gli artt. 4, n. 7, e 84 dello Statuto
speciale, in quanto se l'impianto e la tenuta dei libri fondiari spetta alla
competenza legislativa primaria della Regione, ad essa spetta anche la
regolamentazione sull'uso della lingua in tale attività. Del resto, che le
disposizioni sull'uso della lingua facciano parte della "tenuta" del
libro fondiario si ricava anche dal R. D. 28 marzo 1929, n. 499, contenente
disposizioni relative ai libri fondiari nel territorio delle nuove Province,
decreto che fu recepito come legge regionale in forza dell'art. 12 della legge
regionale 8 novembre 1950, n. 17. Per cui, anche sotto questo punto di vista
non può mettersi in dubbio la competenza della Regione, già acquisita e riconosciuta
con l'approvazione della citata legge e con la mancata impugnazione della
stessa da parte dello Stato.
Né si dica che lo Stato può e deve
legiferare anche in materia attribuita alla competenza regionale, al fine di
attuare o meglio precisare il contenuto delle norme attributive di competenza,
perché ciò varrebbe ad interpretare con forza di legge, in modo autentico, il
contenuto di norme dello Statuto, cioè di una legge costituzionale, il che non
potrebbe avvenire se non con un'altra legge costituzionale.
Per queste considerazioni, la Regione
chiede che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 4, 5,
6, 8, 9, 11, 14, 15 e il secondo comma della disposizione finale del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.
Si é costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso come per legge, il quale nelle deduzioni
del 23 aprile 1960 e nella memoria depositata il 19 ottobre stesso anno, si
riporta, quanto ai presupposti, ai limiti ed alle modalità del ricorso, ai
principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 maggio
1960, con la quale è stato deciso il ricorso prodotto dalla Regione
Trentino-Alto Adige avverso il D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente
anch’esso norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di uso della
lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.
In ordine al primo motivo del ricorso,
osserva l'Avvocatura che l'art. 3 della Costituzione e l'art. 2 dello Statuto
speciale, che del primo é una specifica applicazione, garantiscono
l'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni
personali e sociali. A loro volta, l'art. 6 della Costituzione, e l'art. 2
dello Statuto alto-atesino, che di quello è una specificazione, concernono,
invece, la tutela delle minoranze linguistiche, nel senso che assicurano il
rispetto e l'integrità delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi
minoritari. I due gruppi di norme si muovono su piani diversi e la
"tutela" non ha alcuna interferenza con la parità dei diritti, che è
garantita in modo autonomo ed assoluto dall'art. 3 della Costituzione.
Comunque, le disposizioni citate sono del
tutto estranee alla materia dell'uso della lingua tedesca nella Provincia di
Bolzano, che è disciplinata in modo autonomo dal titolo X dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, dal che discende che solo alla stregua degli artt.
Sotto questo riflesso, perciò, l'Avvocatura
dello Stato ritiene che la censura mossa dalla Regione sia infondata.
La difesa dello Stato deduce poi
l'infondatezza del ricorso sia per quanto concerne la violazione dell'art. 10
della Costituzione, perché questo prevede l'adattamento automatico
dell'ordinamento giuridico alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute e non già alle norme contenute in singoli trattati od accordi; sia
per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale,
perché questo pone un limite alla competenza legislativa della Regione, ma non
a quella dello Stato. Su questi punti l'Avvocatura si richiama alla sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del
1960.
Il ricorso potrebbe essere ammissibile limitatamente
alla impugnazione dell'art. 11 del decreto presidenziale, ma nel merito esso è
infondato perché, se è vero che l'art. 4, n. 7, attribuisce alla Regione una
competenza legislativa in materia di "impianto e tenuta dei libri
fondiari", questa competenza non è affatto invasa dalle norme d'attuazione
in questione, le quali regolano soltanto l'uso delle due lingue, italiana e
tedesca, nelle iscrizioni tavolari e nel rilascio degli estratti e dei
certificati. Né la norma in parola viola l'art. 95 dello Statuto, perché, allo
scopo di attuare e meglio precisare il contenuto delle norme statutarie
attributive di competenza, lo Stato può e deve legiferare anche in materia
riservata alla competenza regionale.
Sugli altri punti del ricorso, l'Avvocatura
dello Stato contesta che le norme impugnate siano in contrasto con il principio
della parità di diritti, perché il fatto che alcune norme del D.P. n. 103 del
1960, e precisamente gli artt. 4, 5, 6, 8 e 13, diano una certa prevalenza
all'atto formato in lingua italiana, dipende necessariamente dal principio
della ufficialità della lingua italiana. Ora, le norme impugnate contemperano
questo principio con quello della parità, anche se accordano una certa
prevalenza alla lingua ufficiale. L'interessante - ai fini della tutela delle
minoranze linguistiche - è che siano assicurati i mezzi tecnico-giuridici
idonei perché un cittadino, appartenente al gruppo linguistico minoritario, non
sia costretto a fare uso di una lingua diversa da quella materna; e le norme
impugnate garantiscono appunto la parità dell'uso delle due lingue attraverso
un complesso organico di disposizioni.
Dall'esame di queste norme risulta evidente
come lo Stato, fermo restando il principio della ufficialità della lingua italiana,
espressione dell'unità della Repubblica, ed escluso che sia costituzionalmente
imposto l'uso esclusivo ed obbligatorio della lingua tedesca nella Provincia di
Bolzano, ha fatto quanto era possibile per assicurare ai due gruppi linguistici
l'uso della propria lingua. Né alcuno può dolersi se, in taluni casi, per
ottenere un atto in lingua tedesca occorre farne richiesta - verbale e gratuita
- o se, per un evidente principio di economia, non é adoperata la lingua
tedesca quando nessuno ne abbia fatto uso.
Circa l'altra doglianza della Regione
secondo cui le norme impugnate non prescrivono che "tutti i giudici e
funzionari abbiano piena conoscenza della lingua tedesca e che l'impiego degli
interpreti, da temporaneo, possa diventare definitivo e permanente,
l'Avvocatura dello Stato osserva che, a prescindere dal fatto che le
disposizioni emanate al riguardo non integrano alcuna violazione di norme
costituzionali, perché, o direttamente o a mezzo di interpreti e traduttori, la
garanzia del bilinguismo viene ugualmente attuata, è da rilevare che esse
tendono ad adeguarsi alla realtà della situazione e cioè cercano di ovviare
alla riluttanza dei cittadini di lingua tedesca di accedere ai pubblici uffici
ed alla conseguente difficoltà di creare ex nihilo giudici e funzionari con
piena conoscenza della lingua tedesca.
Quanto, infine, al terzo comma dell'art. 14
del decreto impugnato, secondo il quale non può essere impedito l'esercizio dei
poteri spettanti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tributaria
nei casi di flagranza, sono la situazione di estrema ed indilazionabile
urgenza, conseguente allo stato di flagranza, e le esigenze di difesa sociale
che legittimano una momentanea quiescenza del diritto di parità, così come
avviene per altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà
personale, la libertà di associazione, la manifestazione del pensiero,
l'esercizio del mandato parlamentare, che nei casi di emergenza o di flagranza
possono essere legittimamente compressi essendo, in tali ipotesi, considerato
prevalente l'interesse alla difesa sociale.
Per quanto sopra esposto, l'Avvocatura
dello Stato chiede che il ricorso prodotto dalla Regione contro il decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, sia dichiarato inammissibile
o, quanto meno, infondato nel merito.
Considerato
in diritto
1. - In ordine alle eccezioni
pregiudiziali, proposte dalla difesa dello Stato nelle deduzioni e non
riprodotte nella memoria, la Corte riafferma quanto ha deciso con la sentenza 12 maggio
1960, n. 32. Il ricorso della Regione è ammissibile quando trattasi di
giudicare della violazione di norme dello Statuto speciale ed è anche
ammissibile per violazione di altre norme costituzionali sempre che la dedotta
violazione di queste ultime si presenti come una lesione della sfera di
competenza della Regione (o della Provincia).
I principi enunciati nella stessa sentenza
valgono anche per quanto si riferisce all'ammissibilità della doglianza
relativa alla violazione dell'art. 10 della Costituzione in relazione alla
prospettata violazione dell'accordo De Gasperi-Gruber. Basterà ribadire che
tale dedotta violazione può essere esaminata in riferimento non alla norma della
Costituzione invocata dalla ricorrente, bensì alle disposizioni dello Statuto
speciale, attraverso le quali l'accordo, come pure l'art. 6 della Costituzione,
hanno avuto attuazione e specificazione.
2. - La questione che deve essere esaminata
per prima è quella che attiene alla competenza.
La Regione deduce che l'art. 11 del decreto
presidenziale impugnato, relativo all'uso della lingua negli uffici tavolari,
sarebbe illegittimo perché lo Stato non avrebbe competenza a dettare norme in
questa materia, riservata in via primaria alla Regione in virtù dell'art. 4, n.
7, dello Statuto speciale.
La doglianza è infondata per la ragione
essenziale esposta dalla Corte nella sopra richiamata sentenza. La competenza
normativa in ordine all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato,
quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba
essere regolato.
Né è esatto che l'esercizio dell'esclusiva
potestà dello Stato in materia di uso della lingua svuoti di contenuto la
citata norma dello Statuto, poiché la complessità e la delicatezza delle
operazioni inerenti alla tenuta del libro tavolare richiedono una adeguata
regolamentazione, che ha una sua autonoma ragion d'essere.
La difesa regionale, poi, espone che la
questione della lingua in materia tavolare era regolata dall'art. 89 del R.D.
28 marzo 1929, n. 499; aggiunge che questa legge venne recepita come legge
regionale in forza dell'art. 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17;
conclude che, non essendo stata questa legge regionale impugnata dagli organi
dello Stato, la competenza regionale anche in materia di uso delle lingue nella
tenuta del libro tavolare non potrebbe essere contestata.
La tesi non ha fondamento. La mancata
impugnazione da parte dello Stato di una legge regionale non produce uno
spostamento di competenza dallo Stato alla Regione nella materia in cui la
legge regionale é intervenuta, essendo pacifico che una sfera di competenza
stabilita con legge costituzionale non può essere variata che con altra legge
costituzionale.
Affermato, quindi, che la competenza in
materia di uso della lingua spetta allo Stato, non si può contestare agli
organi statali il potere di emettere norme in tale materia, nonostante la
precedente emanazione di norme regionali nella materia stessa.
Con riserva di esaminare in seguito le
doglianze di merito relative all'art. 11, è da concludere che è infondata la
censura relativa alla competenza in ordine all'articolo stesso. Ed è pure
infondata, per le stesse ragioni, l'impugnativa dell'art. 1 del decreto in
quanto esso riguarderebbe anche la materia tavolare, che sarebbe fuori del
campo di competenza dello Stato.
3. - Prima di passare ad esaminare le altre
disposizioni impugnate, occorre eliminare dal campo delle indagini l'art. 1 del
decreto.
Si può capire che questa disposizione sia
stata impugnata nella parte in cui accennava alla materia tavolare. Trattandosi
di questione di competenza, anche il semplice riferimento ad una materia che si
assumeva spettante alla Regione avrebbe potuto dar luogo alla doglianza che
tale riferimento violasse, per se stesso, la sfera di attribuzioni della
Regione: il che, come si è visto, non accade. Ma, in rapporto alle lamentate
violazioni di merito, è evidente che, non avendo l'art. 1 alcun concreto
contenuto normativo, l'enunciazione introduttiva che vi si legge relativamente
alle materie regolate dal decreto non può porre in essere alcuna illegittimità.
Anche se le disposizioni contenute negli articoli successivi fossero in parte
illegittime, la enunciazione delle materie, sulle quali la competenza statale
in materia di uso della lingua non è contestata, sarebbe sempre legittima.
4. - La Regione si lagna che alcuni atti
vanno redatti o resi pubblici solo nella lingua italiana. A parte l'art. 13, relativo
agli atti notarili, di cui si dirà in seguito, una sola delle norme impugnate
prevede la redazione di atti esclusivamente nella lingua italiana, e cioè
l'art. 8 che conferma l'uso della lingua italiana per la compilazione delle
schede del casellario giudiziale. Mentre un'altra, quella dell'art. 5, consente
che la lettura delle sentenze penali si faccia in lingua italiana solo quando
né l'imputato né il responsabile civile né la parte civile siano presenti nel
momento della lettura o quando essi, tutti, si siano serviti della lingua
italiana.
Ritiene la Corte che per entrambe tali
doglianze la Regione sia carente di interesse.
Nei riguardi dell'art. 8, è da osservare
che, nelle parte alla quale si limita per ora l'esame, relativa alla
compilazione delle schede, esso regola un'attività puramente interna. Data la
particolare struttura degli uffici del casellario ed il modo del loro
funzionamento, nessuna utilità avrebbero i cittadini di lingua tedesca se gli
originali dei cartellini fossero scritti in doppia lingua, così come nessun
fastidio, neppure minimo, subiscono per il fatto che essi si redigono solo in
lingua italiana. Altra questione è quella che si riferisce alle modalità
stabilite per il rilascio dei certificati, ma essa dovrà essere esaminata in
seguito insieme a quelle doglianze che su analogo fondamento sono rivolte ad
altri articoli.
Considerazioni non diverse debbono essere
formulate in ordine all'art. 5, essendo chiaro che nessun interesse vantano i
cittadini di lingua tedesca a che la lettura delle sentenze penali sia
effettuata nella lingua tedesca anche quando i predetti, che siano stati parti
nel processo, non siano presenti all'udienza in cui essa ha luogo. La garanzia
è predisposta per l'uso della lingua, e l'uso presuppone una comunicazione con
altri, un rapporto, che nella specie viene, invece, a mancare. La difesa della
Regione mostra di convenire in ciò, come risulta dalla cura che essa pone
nell'individuare l'interesse che, a suo parere, giustificherebbe l'impugnativa,
raffigurabile nella generale finalità di prevenzione di reati cui gioverebbe la
conoscenza del tenore della sentenza da parte del pubblico. Ora, è chiaro che
questo argomento attiene a un superiore interesse, la cui tutela spetta
esclusivamente allo Stato.
5. - Passando ora all'esame delle altre
censure, è da osservare che tutte le disposizioni impugnate (a parte l'art. 13,
il terzo comma dell'art. 14 ed il secondo comma della disposizione finale, dei
quali si dirà in seguito) affermano il principio che gli atti ivi contemplati
devono essere o redatti nelle due lingue, oppure tradotti in tedesco.
Pur senza considerare gli artt. 2, 3 e 12
(non impugnati), anche l'art. 4, secondo comma, l'art. 5 (quando non ricorra
l'ipotesi prima considerata), l'art. 6, secondo comma, garantiscono tutti nel
modo più pieno il diritto dei cittadini di lingua tedesca all'uso sia orale che
scritto della lingua materna; stabiliscono altresì che gli atti ivi considerati
siano formati anche in tale lingua, all'infuori di ogni richiesta.
La Regione si duole che in altri casi, per
ottenere che atti si effettuino in lingua tedesca, occorra la richiesta del
Pubblico Ministero o di una delle parti (art. 4, terzo comma, e art. 6, primo
comma) o di uno dei difensori (art. 4, quarto comma) o degli interessati (art.
8 e art. 11, secondo comma).
La Regione sostiene che, imponendo queste
richieste, si sarebbe dato causa ad una menomazione dell'uguaglianza fra i
gruppi linguistici e della parità nell'uso delle due lingue ed in pratica si
sarebbe imposto un onere gravoso, in quanto, come si legge nel ricorso,
"tutti i procedimenti in questione vengono resi più complicati, gravosi e
dispendiosi, e ciò naturalmente anche a danno dei cittadini ai quali tale
attività si riferisce. Tanto più in quanto l'odio e l'onere della richiesta
viene fatto pesare sul singolo cittadino in cerca di giustizia".
In realtà nessun onere viene a gravare
sulla parte, dato che la richiesta può essere verbale, non importa alcuna spesa,
non produce alcun fastidio. Per il rilascio di copie, che è condizionato in
ogni caso, per tutti i cittadini italiani, ad una richiesta, si tratta solo di
aggiungere a questa la menzione della lingua in cui le copie stesse dovranno
essere redatte, sicché nessuna pratica differenza di situazioni si verifica
rispetto a quella patrocinata dalla difesa della Regione, secondo cui la detta
menzione dovrebbe desumersi implicitamente dalla lingua in cui la richiesta é
formulata.
Dall'esame fin qui compiuto risulta che le
disposizioni impugnate non violano i principi della uguaglianza e della parità
nell'uso delle due lingue, riconosciuti dall'accordo di Parigi e sanciti dalle
norme costituzionali.
In particolare, quelle disposizioni non
sono in contrasto con gli artt. 84 e 85 dello Statuto speciale ai cui criteri
puntualmente si ispirano, in quanto è assolutamente garantito ai cittadini di
lingua tedesca l'uso della loro lingua nei rapporti con gli uffici considerati
nel decreto ed è assicurato nei confronti dei cittadini stessi l'uso della
lingua tedesca da parte degli uffici predetti.
Il principio della parità dell'uso delle
lingue, che, come la Corte ha altre volte riconosciuto, deve assumersi a
criterio interpretativo dei predetti articoli, è osservato quando si dia ad
ogni cittadino la possibilità di comprendere e farsi comprendere nella lingua
materna, senza apprezzabili difficoltà, essendo questo l'interesse tutelato
dalle norme costituzionali che hanno garantito l'uso della lingua stessa, e ciò
anche se l'esercizio del diritto non avvenga con tutte le medesime modalità
valevoli per i cittadini delle altre Province, nelle quali l'esclusività della
lingua parlata non fa sorgere i problemi propri delle zone mistilingue.
La difesa della Regione va in realtà oltre
l'esigenza della parità quando la intende come concreta e puntuale uguaglianza
in ogni minima particolarità, e non riesce neanche a celare una sua
interpretazione dell'esigenza stessa nel senso della prevalenza e persino della
esclusività della lingua tedesca: ciò traspare qua e là, allorché per esempio
afferma che "dovrebbe considerarsi sufficiente la sola verbalizzazione
nella lingua tedesca, salvo la traduzione nella lingua italiana ai fini dei
rapporti con altri organi", ed è reso evidente da richiami ad ordinamenti
stranieri informati a principi diversi. Questo orientamento della Regione
risulta altresì manifesto da una precedente impugnativa da essa rivolta contro
altre norme di attuazione che richiedevano l'uso congiunto delle due lingue da
parte di organi e uffici della Provincia (si veda in proposito la citata sentenza n. 32 del
1960).
6. - La Regione fa rilevare ancora gli
inconvenienti che derivano dalla esigenza di ricorrere all'ausilio degli
interpreti quando le autorità preposte ai vari uffici non abbiano il pieno
possesso della lingua tedesca, e si duole che gli artt. 9 e 15 non abbiano
disposto che tutto il personale degli uffici ivi considerato sia in possesso
delle due lingue.
É da osservare in proposito come l'atto
normativo impugnato (il quale estende anche agli uffici di cui tratta lo stesso
principio del bilinguismo già affermato con il precedente decreto presidenziale
8 agosto 1959, n. 688) intende appunto raggiungere la finalità indicata dalla
Regione che è di eliminare l'intervento degli interpreti, cui si ha riguardo in
via del tutto transitoria.
Nessun fondamento ha il rilievo secondo cui
"tutto" il personale considerato dovrebbe conoscere la lingua tedesca,
poiché l'interesse della Regione è solo che il personale bilingue sia (come,
appunto, il decreto in esame stabilisce) "in numero corrispondente alle
esigenze determinate dall'applicazione della legge stessa": alle esigenze
cioè derivanti dal diritto all'uso della propria lingua da parte degli italiani
alloglotti, quale questa garantisce.
Nessun argomento in contrario può trarsi
dall'art. 79 dello Statuto speciale per contestare la legittimità dell'art. 9
delle norme in esame. Se per gli uffici di conciliazione lo Statuto poté
dettare una disposizione particolare, lo stesso non poté essere fatto per gli
altri uffici giudiziari. E questo non è detto in base all'applicazione di
vecchi e facili canoni di interpretazione, ma in base alle palesi esigenze dell'organizzazione
giudiziaria (ed amministrativa) dello Stato.
Difatti, per gli uffici di conciliazione,
che non hanno un personale con carattere impiegatizio, era facile formulare una
disposizione come quella dell'art. 79. Ma per gli altri uffici giudiziari (e
amministrativi) per i quali l'ordinamento dello Stato prevede la esclusiva
utilizzazione di personale impiegatizio, la cosa non era e non è così semplice.
Nessuno potrebbe sostenere - e, per la
verità, non lo ha sostenuto neppure la difesa regionale - che lo Stato italiano
abbia assunto l'impegno di adottare nella Provincia di Bolzano
un'organizzazione giudiziaria e amministrativa difforme da quella vigente in
tutto il territorio nazionale. Resta, quindi, chiaro che l'art. 79 dello
Statuto lungi dal rappresentare l'applicazione di un principio generale, è
norma speciale dettata per uffici il cui tipo di organizzazione ha un aspetto
particolare e che pertanto non è lecito pretendere che ad uffici che in tutto
il territorio nazionale sono costituiti con personale impiegatizio sia addetto,
in quella Provincia, personale di diverso carattere.
Né si vede sopra quale base la difesa
regionale possa sostenere che per invogliare i cittadini di lingua tedesca,
l'afflusso dei quali negli uffici statali è, come la stessa difesa riconosce,
assai scarso, lo Stato dovrebbe assicurare ad essi una inamovibilità di sede
dalla Provincia di Bolzano. Non è qui da giudicare se una cosa del genere sia
possibile o sia opportuna; ma è certo che nessun obbligo lo Stato ha in tal senso.
La Regione lamenta anche che non sia stato
fissato un termine perentorio per l'attuazione di quanto previsto dai citati
artt. 9 e 15.
É da osservare, in primo luogo, che si
invaderebbe la sfera del merito, sottratta al giudizio della Corte, se si richiedesse
una determinazione di termini, dato che in nessun modo essa può essere dedotta
dalle norme costituzionali.
É da aggiungere che, per sua stessa natura,
un adeguamento degli uffici nel senso stabilito dal decreto non può che
avvenire gradualmente, mano a mano che sarà possibile disporre di personale
impiegatizio bilingue. Né sarebbe un rimedio rapido quello di stabilire una
inamovibilità del personale bilingue della Provincia di Bolzano. Ferme le
riserve che sono state sopra esposte, la rapidità di riuscita di una tale
misura presuppone un fatto che fino ad oggi si è dimostrato fuori della realtà,
cioè, un apprezzabile afflusso nei ranghi degli impiegati dello Stato da parte
dei cittadini di lingua tedesca.
7. - Fondata è, invece, da ritenere la doglianza
nei riguardi dell'art. 13 del decreto, relativo agli atti notarili.
Dalla disposizione che gli atti notarili
siano scritti in lingua tedesca soltanto se la lingua stessa sia conosciuta dai
testimoni e dal notaio, oltre che dalle parti, può derivare una grave
difficoltà ed anche una impossibilità per il cittadino di lingua tedesca che
voglia avvalersi del diritto di usare la propria lingua materna. La difficoltà
non consiste nel fatto che egli debba richiedere che l'atto sia redatto in
lingua tedesca: come si è spiegato sopra, tale richiesta non può costituire un
apprezzabile impedimento. Ma nella disposizione dell'art. 13 la deficienza non
è questa. Se l'altra parte non conosce il tedesco (la disposizione parla di
parti al plurale, e quindi di tutte le parti) o se anche uno dei testimoni o il
notaio non conosce il tedesco, il cittadino di lingua tedesca non può adoperare
la propria lingua materna e non può ottenere che l'atto sia scritto in lingua
tedesca.
Il sistema adottato con l'art. 13 é da ritenere
inadeguato alle esigenze che si dovevano attuare, e, pertanto, la disposizione
(che sotto altri aspetti appare anche lacunosa e non risponde neppure alla
giusta tutela degli interessi dei cittadini di lingua italiana) deve essere
eliminata per dar luogo ad una più rispondente (e più completa) disciplina.
8. - Ultima doglianza da esaminare è quella
relativa all'articolo 14, terzo comma, e al secondo comma della disposizione
finale.
Quanto alla disposizione del terzo comma
dell'art. 14, occorre dire che essa è pienamente legittima per quello che dice.
É del tutto ovvio che non può essere in nessun caso impedito l'esercizio dei
poteri spettanti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tributaria
in caso di flagranza.
La disposizione, però, potrebbe essere
illegittima per quel che non dice: essa non dice espressamente che, nel più
breve tempo possibile, il cittadino di lingua tedesca deve essere reso edotto
nella sua lingua materna di ciò che l'ufficiale o l'agente abbia compiuto nei
suoi confronti al momento della flagranza e deve essere messo in condizione di
esporre nella stessa lingua tutte le sue ragioni e di farne prendere nota in un
verbale redatto in tedesco.
Ma questa prescrizione si evince senza
possibilità di dubbio dal testo dell'art.
Le stesse considerazioni valgono nei
riguardi del secondo comma della disposizione finale.
L'urgenza giustifica la redazione di atti
che non potrebbero essere differiti senza pregiudizio dei pubblici interessi.
Ma è inerente alla stessa natura dell'istituto che, nel più breve tempo
possibile, il cittadino di lingua tedesca sia reso edotto, nella sua lingua,
del contenuto dell'atto compiuto in via d'urgenza e sia messo in grado di
esporre, nella stessa lingua, tutte le sue ragioni; e ciò, in applicazione
delle disposizioni più volte ricordate, dovrà essere verbalizzato anche in
lingua tedesca.
Il sistema, quale deriva dalle precedenti
disposizioni e da quelle contenute nel decreto in esame, interpretate nel senso
ora esposto, assicura ai cittadini italiani di lingua tedesca garanzie ancora
più ampie di quelle previste dalla "Convenzione europea dei diritti
dell'uomo", ratificata dall'Italia (legge 4 agosto 1955, n. 848), invocata
dalla Regione ricorrente.
In conformità alla propria giurisprudenza
ormai costante, la Corte avverte che essa non dichiara illegittime le norme,
qui considerate, del terzo comma dell'art. 14 e del secondo comma della
disposizione finale, in quanto le interpreta nel senso ora esposto.
Comunque, poiché il decreto dovrà essere
integrato con un nuovo testo dell'art. 13, sarebbe auspicabile che anche al
testo del terzo comma dell'art. 14 e del secondo comma della disposizione
finale fosse aggiunta una disposizione secondo la quale, quando, nei casi di
flagranza o di urgenza, fosse impossibile osservare le disposizioni contenute
nel decreto, il cittadino di lingua tedesca dovrebbe, entro un determinato
breve termine, essere messo in grado di ascoltare nella sua lingua e di esporre
nella stessa lingua tutto ciò che è di suo interesse; del che dovrebbe essere
fatta apposita verbalizzazione anche in lingua tedesca.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara illegittima la disposizione contenuta
nell'art. 13 del decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103,
contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti
giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli
atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria;
b) dichiara non fondata, nei sensi espressi
nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
terzo comma, e del secondo comma della disposizione finale del decreto
predetto;
c) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli altri articoli dello stesso decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.