SENTENZA N. 55
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 28 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
aprile 1969 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Rebeggiani
Gianni e Sagrini Ercole, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 13
gennaio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del giudizio civile promosso
davanti al tribunale di Bologna da Rebeggiani Gianni contro Sagrini Ercole per
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente
stradale che la sentenza dibattimentale di proscioglimento pronunciata dal
pretore di Codigoro nei confronti del conducente dell'autovettura Calciolari
Claudio aveva dichiarato dovuto allo stato di usura della camera d'aria di una
delle ruote, il convenuto sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
In base alla ricostruzione dei fatti
contenuta nella sentenza del pretore egli infatti, in quanto proprietario
dell'autovettura stessa, risultava responsabile dell'incidente e non poteva
neppure provare che le cose erano andate in altro modo giacché secondo
l'interpretazione comunemente data all'art. 28 del codice di procedura penale,
l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale, pur pronunciata a
conclusione di un giudizio cui egli non aveva in alcun modo partecipato, ha
autorità di cosa giudicata nella causa civile di risarcimento.
Il tribunale, ravvisata la rilevanza e la
non manifesta infondatezza della questione, la rimetteva a questa Corte -
indicando come norme di raffronto tanto il primo quanto il secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione - con l'ordinanza in data 9 aprile 1969, nella
quale faceva presente come la questione meritasse di essere riesaminata
nonostante che fosse stata già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza 19 febbraio
1965, n. 5; ciò alla luce delle critiche ad essa mosse dalla dottrina ed in
base alla successiva evoluzione della stessa giurisprudenza costituzionale.
Nel corso della sua ampia argomentazione
l'ordinanza si sofferma particolarmente a segnalare l'abnormità dell'estensione
dell'efficacia del giudicato a soggetti che non hanno partecipato al giudizio,
osservando come tale estensione non possa giustificarsi né in base al principio
che rende preminente la giurisdizione penale su quella civile e amministrativa,
né in base alle esigenze di giustizia inerenti alla certezza ed alla stabilità
delle situazioni e dei rapporti giuridici.
Richiamata la necessità, altre volte
affermata dalla Corte stessa, di tenere conto dell'applicazione concreta che la
norma della cui costituzionalità si dubita riceve da parte della
giurisprudenza, l'ordinanza passa in rassegna numerose pronunce della Corte di
cassazione da cui si rileva la tendenza a dilatare il campo di operatività
dell'art. 28 del codice di procedura penale oltre i confini che deriverebbero
da una interpretazione strettamente naturalistica della nozione di fatti
materiali e comunque a riconoscere, secondo un indirizzo ormai pacifico,
efficacia erga omnes alle pronunce di questo genere.
Nella giurisprudenza costituzionale invece,
rileva il tribunale di Bologna, esistono affermazioni del diritto di difesa che
appaiono incompatibili con tali indicazioni e con la stessa sentenza n. 5 del 1965:
ciò risulta in particolare dalle sentenze n. 70 del
1965, n. 48
e 132 del 1968
e n. 83 del 1969,
nelle quali si é desunta dall'art. 24 della Costituzione, la
costituzionalizzazione del principio del contraddittorio, gravemente violato
dall'art. 28 del codice di procedura penale.
Nessuno si é costituito nel processo avanti
la Corte costituzionale.
Considerato
in diritto
1. - La questione proposta con l'ordinanza
in epigrafe, riguardante la illegittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 28 del codice di procedura penale,
nella parte in cui dispone che la sentenza penale irrevocabile, di condanna o
di proscioglimento, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o
amministrativo, quando in questo si controverta intorno ad un diritto il cui
riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto
del giudizio penale, é stata già esaminata dalla Corte e ritenuta infondata con
la sentenza n. 5
del 1965.
La Corte ritiene che l'importanza della
questione stessa e gli aspetti di dubbio che la soluzione presenta rendano
necessario un suo riesame.
2. - Per potere esattamente valutare la
fondatezza della questione sollevata si rende necessario richiamare i principi
affermati dalla giurisprudenza della Corte relativamente ai requisiti necessari
affinché possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa sancito dal secondo
comma dell'art. 24 Cost., quando lo si consideri nel suo nucleo sostanziale ed
irriducibile, e perciò tale da richiedersi in ogni specie di giudizio, quale
che sia la struttura dei relativi procedimenti.
É costante in questa giurisprudenza
l'affermazione dell'esigenza del riconoscimento "pieno ed effettivo "
del diritto in parola, affinché sia garantita la sua "
inviolabilità", secondo sancito dall'art. 24. Anche quando é stato ammesso
che le modalità di esercizio del diritto possono variare secondo le speciali
caratteristiche strutturali dei singoli processi, si é avuto cura di precisare
che le peculiarità stesse non devono essere tali da menomare l'esistenza del diritto,
affinché ne riescano assicurati lo scopo e la funzione, e perché non se ne
renda estremamente difficile l'esercizio (sent. n. 93 del 1962,
n. 2 del 1964,
n. 5 del 1965).
Per il conseguimento di tali finalità si é affermata la necessità
dell'instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta di opporre
controdeduzioni alle deduzioni avversarie (sent. n. 59 del 1959
e n. 83 del 1969),
nonché dell'ausilio tecnico-professionale di un difensore (sent. n. 11, 52 e 70 del 1965, n. 53 e 86 del 1968, n. 148 e 149 del 1969, n. 69, 76 e 190 del
1970). Contraddittorio ed ausilio sarebbero
però nome vano, se non fosse reso possibile l'accertamento dei fatti su cui si
fondano le ragioni sottoposte al giudice e fornire la prova dei fatti stessi
(oltre alla citata sent. n. 70 del
1965, cfr. le n.
133 del 1963, n.
39 e n. 70 del
1961, n. 25
del 1964, n.
94 del 1962, n.
41 del 1965; n.
48 del 1968 - circa il divieto dell'estensione del giudicato in confronto
ad un coobbligato -, nonché la n. 132 del 1968).
3. - Con il principio così costantemente
affermato sembra che contrasti la norma dell'art. 28, nella parte in cui rende
vincolante l'accertamento dei fatti materiali emergenti dalla pronuncia penale
in confronto di terzi che si siano trovati nella impossibilità giuridica o di
fatto, per non averne avuto conoscenza giuridicamente rilevante, di partecipare
ad un giudizio penale svoltosi di fronte ad altri soggetti. Infatti
l'imposizione di tale vincolo non solo indebolisce, ma rende assolutamente
impossibile ai terzi l'esercizio del diritto di difesa, di cui é componente
essenziale la disponibilità della prova dei fatti ritenuti idonei a far
risultare la fondatezza delle ragioni dedotte a propria difesa. Può anzi
ritenersi che l'inibizione di tale prova si risolva in una violazione anche del
primo comma dell'art. 24, perché si concreta in un pratico disconoscimento del
diritto di azione.
I tentativi effettuati per rintracciare un
fondamento sufficiente a conferire una valida giustificazione alla disposizione
in questione si sono rivelati inidonei allo scopo; e tanto più fallaci si
presentano quando si valutino in confronto alla Costituzione sopravvenuta,
poiché nessuna delle ragioni addotte trova appoggio in norme o principi
costituzionali invocabili ad attenuare il rigore del precetto di cui al secondo
comma dell'art. 24. Già la Corte, nella precedente sentenza n. 5 del
1965, ha ritenuto infondato uno degli argomenti, considerato da una
rilevante parte della dottrina idoneo a fornire la ratio della norma in
contestazione: quello cioè che si fa discendere da un presunto principio di
unità della giurisdizione. Infatti la stessa Costituzione prevede una
molteplicità di specie di pretese, affidate alla cognizione di giurisdizioni
diverse (artt. 102, 103, 113), mentre nell'ambito della stessa giurisdizione
ordinaria si realizza una varietà di organi diversamente competenti; sicché al
fine del rispetto di tale ripartizione, é predisposta una disciplina relativa
ai rapporti fra le pronunce dei vari organi, ove per l'esercizio di un'azione
spettante alla cognizione di uno di essi si renda necessaria la soluzione, in
via pregiudiziale, di una questione rientrante nella competenza di un altro
(art. 19 c.p.c. o art. 24 c.p.p.);
nonché una serie di rimedi, preventivi o
successivi, di fronte ai conflitti possibili a insorgere fra i medesimi.
Né maggior pregio si può attribuire agli
argomenti che si deducono, a giustificazione della norma, dall'esigenza
dell'economia dei giudizi o da quella della certezza del diritto. Infatti, se é
chiaro che la prima non può farsi valere a scapito dei diritti fondamentali, la
seconda, ove se ne voglia ammettere la rilevanza costituzionale, trova la sua guarentigia,
ma anche i suoi limiti, nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si
esplica nel senso non già di richiedere la coerenza logico-formale fra i vari
giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un
giudizio reso in via definitiva riguardo alle situazioni ed ai rapporti che
furono oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del
giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenirvi, secondo può
desumersi dalle precise statuizioni degli artt. 2909 del codice civile e 90 del
codice di procedura penale. L'intento pratico del giudicato é di evitare che
due comandi diversi e praticamente incompatibili abbiano la stessa sfera di
validità e si verifichi una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa
persona e per lo stesso oggetto, o si dia luogo ad un bis in idem.
Ciò posto sembra irrilevante, al fine della
decisione della questione in oggetto, indagare sull'esattezza dell'opinione che
riconduce l'efficacia nel processo civile dell'accertamento dei fatti materiali
per opera della sentenza penale alla cosa giudicata, considerandola come un
caso di giudicato sulla fattispecie, poiché anche se così fosse, persisterebbe
la difficoltà di consentire valore vincolante a tale accertamento in un
giudizio svolgentesi fra parti ed a fini diversi. Analoga irrilevanza presenta
la questione circa la misura del limite imposto al giudice civile, ossia
all'estensione da dare alla categoria dei "fatti materiali" cui fa
riferimento l'art. 28, poiché anche se in essi si facessero rientrare solo i
fatti costitutivi del reato (e non già anche, come pure una parte della
giurisprudenza ritiene, qualunque accertamento che abbia concorso a determinare
la pronuncia penale, o ne costituisca uno dei presupposti), rimarrebbe sempre
fermo l'impedimento di farli valere oltre la sfera dei soggetti che furono
messi nelle condizioni di concorrere alla prova della loro esistenza o
inesistenza.
Un'efficacia riflessa di un giudicato sui
terzi potrebbe ammettersi solo quando, come avviene nel processo civile, sia
previsto, oltre al potere di un intervento da parte loro, il rimedio
dell'opposizione di terzo, a tacere dell'eventualità della loro chiamata ope
iudicis (art. 107 c.p.c.).
Si può aggiungere che nel caso di sentenza
assolutoria, come quella avutasi nel giudizio in cui é sorta la questione,
manca altresì il rimedio della revisione, esperibile in caso di condanna, e
conseguentemente la possibilità di far cadere gli effetti civili derivanti
dalla sentenza penale, ex art. 395 del codice di procedura civile.
Non vale a far giungere a diversa
conclusione mettere in rilievo che al giudice civile é rilasciata libertà di
procedere a valutazione diversa dei fatti accertati in sede penale, poiché la
difesa dell'interesse fatto valere di fronte al medesimo può dipendere dal
contestare l'esattezza della materialità dei fatti, resa invece impossibile
persino nel caso che si volesse basare la prova su circostanze sopravvenute alla
sentenza penale assolutoria.
Dalle peculiarità del caso in esame, quale
é data dal fatto che al chiamato a rispondere civilmente non si addebita una
responsabilità indiretta, quale preponente dell'incaricato a condurre la
vettura ribaltata, bensì una responsabilità diretta, che avrebbe reso possibile
anche l'esperimento nei suoi confronti di un'azione penale, si può trarre
un'ulteriore argomentazione sulla irrazionalità dell'art. 28. Infatti il
proprietario della vettura, se fosse stato chiamato a rispondere penalmente
della sua colpevole negligenza accertata nel giudizio contro il conducente, non
sarebbe rimasto vincolato ai fatti accertati in quest'ultimo, in virtù del
principio del libero convincimento del giudice penale.
É anche da escludere che il vincolo
discendente dall'articolo 28 si possa configurare come un'ipotesi di prova
legale, poiché (a parte ogni considerazione sull'influenza da attribuire
all'accoglimento della medesima sulla questione di costituzionalità) si é fuori
dai casi che rendono valido tale tipo di prova, ai sensi degli artt. 2699 e
2700 del codice civile, dato che la sentenza contiene non una documentazione di
fatti che il giudice attesti veritieri, bensì una valutazione di circostanze al
fine della formazione della sua convinzione.
4 - In realtà la presunzione di assoluta
verità dei meri fatti accertati dal giudice penale trova a proprio favore una
spiegazione d'indole esclusivamente storica, discendendo, per una parte, dalla
speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi istruttori
esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del potere ad esso
accordato nella raccolta e nella valutazione del materiale probatorio, in virtù
del principio inquisitorio, dal che si fa derivare la prevalenza di fronte agli
altri giudici delle sue decisioni; e correlativamente, per un'altra parte,
dalla preoccupazione della sfiducia nel magistero penale che verrebbe
altrimenti ad insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi
risultassero smentiti o contraddetti da altre pronunce. Motivo sulla cui
infondatezza si é già pronunciata la Corte con la precedente sentenza n. 5 del
1965.
5. - Non si contesta l'opportunità, al fine
di ridurre al minimo i contrasti fra giudicati e di effettuare un'economia dei
giudizi, di dar luogo ad un migliore coordinamento fra le pronunce promananti
da giurisdizioni diverse, quando siano in contestazione gli stessi rapporti, o
rapporti fra loro interferenti; valutabili sotto la specie di disposizioni
differenti.
Su questa via, che può essere percorsa solo
dal legislatore, questi si é messo con la recente legge 5 dicembre 1969, n.
932, il cui art. 8, inserito a seguito della sentenza di
questa Corte n.
132 del 1968, sostituendo un nuovo testo a quello dell'art. 304 del codice
di procedura penale, ha, differentemente da quanto disposto dall'art. 408
stesso codice, fatto preciso obbligo al giudice istruttore di comunicare a
coloro che vi possono avere interesse, come parti private, avviso di
procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, e
di comunicarlo altresì a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti
private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un
determinato diritto.
In presenza di tale disposizione appare
chiaro che la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 28, nei limiti in cui
essa dev'essere contenuta, viene a perdere, per una parte, la sua pratica
operatività. Questa non risulta tuttavia eliminata essendo rilevante non solo
per i procedimenti svoltisi anteriormente all'entrata in vigore della medesima,
ma anche per quelli sopravvenuti successivamente, almeno per quanto riguarda il
responsabile civile, data la possibilità (non già della omissione dell'obbligo
di comunicazione da parte del giudice, poiché da essa deriverebbe una ragione
di nullità ex art. 412, non più sanabile secondo ha statuito la sentenza sopra
richiamata, ma) della esclusione che venisse disposta nei confronti del
medesimo, ai sensi degli artt. 116 e segg. del codice di procedura penale (salvo
il caso dell'ultimo comma dell'art. 121 nel quale l'esclusione preclude alla
parte civile l'azione civile contro il responsabile).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel
giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono
oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che
rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenirvi.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.