SENTENZA N.
93
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), promosso
con ordinanza emessa il 22 giugno 1961 dal Tribunale di Roma nel procedimento
civile vertente tra Querci Cesare, Illuzzi Vincenzo e il curatore del
fallimento della Società immobiliare "I.R. I.R. ", iscritta al n. 202
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Illuzzi
Vincenzo;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre
1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Il liquidatore di una Società immobiliare
(I.R.I.R.) dichiarata fallita con sentenza 18-27 luglio 1960 del Tribunale di
Roma, conveniva in giudizio davanti allo stesso Tribunale il curatore del
fallimento e il creditore Illuzzi Vincenzo con atto notificato il 3 dicembre
1960, chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento.
L'Illuzzi si costituiva in termini ed
eccepiva che l'opposizione alla sentenza era stata proposta tardivamente,
essendo stata notificata nel 130 giorno dalla dichiarazione di fallimento,
quindi molto al di là dei termini stabiliti nell'art. 18 della legge
fallimentare.
A questo punto l'opponente eccepiva la
illegittimità costituzionale di tale norma, asserendo che essa era in contrasto
con le norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione.
Il giudice delegato e istruttore rimetteva
le parti al collegio per l'esame della questione, e il Tribunale, con ordinanza
in data 22 giugno 1961, sospendeva il giudizio e ordinava la trasmissione degli
atti a questa Corte, ritenendo non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale nei termini in cui era stata proposta.
Il Tribunale osserva che l'art. 18 della
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) stabilisce - in deroga alle
disposizioni contenute nell'art. 152 del Cod. proc. civ. - in giorni quindici
il termine utile, entro il quale il debitore e qualunque interessato possono
fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e fissa la
decorrenza di tale termine dal giorno dell'affissione della sentenza stessa
alla porta esterna del Tribunale, sostituendo tale forma di notificazione a
quella normale prevista dall'art. 137 del Cod. proc. civile.
Aggiunge poi che la differenza fra le due
forme di notificazione, e cioè tra quella seguita nel procedimento ordinario e
quella prescelta nel processo fallimentare, é così profonda, sia per la maniera
con la quale viene effettuata (affissione), sia perché limitata al solo
estratto della sentenza, e sia, infine, per la brevità del termine concesso per
far opposizione, da far logicamente dubitare che gli interessati possano avere
idonea e tempestiva notizia del provvedimento per predisporre, in tempo utile,
la loro difesa. Tale dubbio é aggravato dalla rigidità del termine, cui - come
é noto - la Cassazione ha riconosciuto il carattere della perentorietà, e dal
fatto che la comunicazione diretta agli interessati, prevista dal precedente
art. 17, può, per ovvie ragioni, subire ritardi o, come talvolta avviene, avere
esito negativo. Vero é che il legislatore é mosso dalla presunzione generale di
conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento, data la natura
pubblicistica dell'istituto, nonché dalla esigenza di imprimere rapidità e
snellezza al procedimento relativo; ma non é men vero che la stessa sentenza é
un provvedimento di così grande importanza, per le gravi conseguenze d'ordine
morale, giuridico ed economiche che essa comporta, da esigere il rigido
rispetto, nei confronti di chiunque vi abbia interesse, di tutte le garanzie
volute dai principi generali del diritto e da quelle sancite nella
Costituzione, fra le quali la inviolabilità del diritto del cittadino ad esercitare
utilmente la propria difesa (art. 24 della Carta costituzionale).
L'ordinanza é stata notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio
1962.
Si é costituito nel giudizio solo il
creditore Illuzzi; ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel proprio atto di intervento, depositato
in cancelleria il 2 ottobre 1961, l'Avvocatura generale dello Stato si richiama
a precedenti decisioni della Corte costituzionale su questioni analoghe alla
presente ed osserva che, ove si accogliesse il principio affermato dal
Tribunale di Roma, si giungerebbe ad ammettere una indagine di merito su
qualsiasi norma, che possa sembrare a un giudice tale da imporre obblighi di
eccessivo rigore a carico di un soggetto del processo, e si finirebbe col
confondere un problema di politica legislativa con un problema (inesistente) di
legittimità costituzionale. Conclude perché la questione proposta dal Tribunale
di Roma sia dichiarata infondata.
Nelle deduzioni depositate il 3 gennaio
1962 la difesa dell'Illuzzi si sofferma particolarmente su considerazioni
concernenti il merito della norma denunciata, per dimostrare che essa accorda
sufficienti possibilità di difesa al debitore dichiarato fallito e, pertanto,
non é in contrasto con i principi della Costituzione, e conclude perché la
Corte dichiari la legittimità costituzionale della norma stessa.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1962
l'Avvocato dello Stato ha ribadito le argomentazioni già esposte nelle
deduzioni.
Considerato
in diritto
La questione sottoposta all'esame della
Corte dal Tribunale di Roma ha quale oggetto la compatibilità delle forme e del
termine stabiliti dalla legge per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento con il principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione, che
afferma e garantisce il diritto di difesa in giudizio. Il dubbio é sorto per il
fatto che l'art. 18 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, c. d. legge fallimentare,
stabilisce quel termine in quindici giorni e ne fissa la decorrenza dal giorno della
affissione della sentenza (per estratto) alla porta esterna del Tribunale.
Poiché non sempre la comunicazione del provvedimento agli interessati, disposta
dall'art. 17 della legge, avviene contemporaneamente e, d'altra parte, il
termine suddetto é stato riconosciuto perentorio dalla Corte di cassazione, si
domanda se possa considerarsi garantito il diritto di difesa nei casi nei quali
coloro che sarebbero legittimati a proporre opposizione a quella sentenza non
abbiano potuto neppure avere una tempestiva conoscenza di essa.
La Corte osserva che non si può sicuramente
contestare che in qualche caso taluno degli interessati, se non il fallito,
possa venire a trovarsi nella condizione di ignorare per un tempo anche lungo
la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, specialmente se risieda
in luoghi lontani dalla sede principale dell'impresa e con scarsi mezzi di
comunicazione. Oggi, peraltro, non può trattarsi se non di casi molto rari o
addirittura eccezionali, resi possibili soltanto dal concorso di una notevole
dose di indifferenza e negligenza da parte dell'interessato. Comunque,
l'ipotesi prospettata é inerente al carattere essenziale di quelle crisi di
impresa, che trovano rimedio nel fallimento e negli altri procedimenti
concorsuali, e sono contraddistinte dalla presunzione dell'esistenza di una
serie di creditori, non determinata né quanto al numero, né quanto alla
identità di essi, almeno fino al momento della approvazione dello stato passivo
del fallimento, e, in realtà, neppure allora in modo assolutamente certo e
definitivo.
Per questo la forma della notificazione
mediante pubblici proclami, ammessa in via generale dal nostro Cod. proc. civ.
(art. 150) previa autorizzazione del capo dell'ufficio, si é imposta a tutte le
legislazioni ed é stata da queste adottata come l'unico mezzo esperibile
nell'interesse generale, data la impossibilità di raggiungere altrimenti tutti
coloro, che hanno avuto rapporti di affari con l'imprenditore caduto in
dissesto. D'altra parte é da ricordare che non si provvede soltanto
all'affissione dell'estratto della sentenza alla porta esterna del Tribunale:
esso viene comunicato al Pubblico Ministero, alla cancelleria del Tribunale
nella cui giurisdizione il debitore é nato o la società fu costituita, ed all'Ufficio
del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno
successivo al ricevimento, e deve essere inoltre pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della Provincia a cura del cancelliere (art. 17 della legge
fallimentare).
In quanto all'imprenditore, anche a
prescindere dal fatto che la legge prevede che egli sia sentito dal Tribunale
prima della dichiarazione di fallimento, e che ciò avviene anzi normalmente, in
quasi tutti i Tribunali, salvo casi di dissesto clamoroso, o di fuga o di
latitanza di lui, é praticamente da escludere la eventualità che una impresa -
oltretutto non piccola, perché altrimenti sottratta al campo di applicazione
dei procedimenti concorsuali (art. 1 della legge) - venga assoggettata al
fallimento senza che ne abbiano nessun sospetto né il titolare, né alcuno dei
collaboratori e dipendenti di lui in grado di informarlo di quanto avviene
anche nel caso di sua assenza e tenuti a farlo per dovere elementare di
ufficio. Anche se la comunicazione fosse fatta in ritardo, costoro non
potrebbero ignorare l'apposizione dei sigilli, che deve avvenire immediatamente
(art. 84).
Rimane da considerare il punto della misura
del termine stesso, che il Tribunale ha collegato con quello concernente la
decorrenza di esso. Poiché il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto
garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in
modo da assicurarne la elettività, la Corte osserva che, ove per l'esercizio di
esso fossero stabiliti dalla norma denunciata termini così ristretti da
renderlo estremamente difficile, la norma stessa dovrebbe essere dichiarata
illegittima. Senonché, non sembra che il termine di quindici giorni stabilito
nell'art. 18 della legge fallimentare debba essere ritenuto incongruo.
La congruità di un termine deve essere
valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di
compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione
alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento
giuridico. Le finalità proprie del fallimento, che rispondono a evidenti
interessi generali - della serie dei creditori e, almeno mediatamente,
dell'intera comunità politica - , hanno indiscutibile natura pubblica ed
esigono misure di pronto intervento, di accertamento rapido dei diritti dei
diversi soggetti interessati e, nel contempo, un notevole grado di stabilità
giuridica dei provvedimenti, i quali non risponderebbero più alla propria
funzione se fosse possibile impugnarli anche a notevole distanza di tempo.
Il Codice di commercio del 1882 aveva
regolato l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento assegnando due
termini diversi, di otto giorni dall'affissione della sentenza per il fallito,
e di trenta giorni dalla stessa data per ogni altro interessato (art. 693). La
legge vigente ha unificato i due termini, il primo dei quali era considerato
troppo breve, mentre il secondo ritardava eccessivamente la formazione del
giudicato anche nel caso di mancanza di opposizione, in un solo termine di quindici
giorni, dettato per tutti gli interessati. Ad avviso della Corte, tale termine
non può ritenersi incongruo, così ai fini dell'esercizio effettivo del diritto
di difesa, come a quelli della speditezza delle operazioni della procedura
fallimentare e della sicurezza della permanenza della loro efficacia. Pertanto,
il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma non si può considerare
fondato.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 18 del R. D. 16
marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962.