SENTENZA
N. 5
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 29 luglio 1963 dal Pretore di Isernia nel procedimento civile vertente tra
Bucciaglia Antonio, Varanonuovo Mario e Jacurto Angela, iscritta al n. 199 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 299 del 16 novembre 1963;
2) ordinanza emessa
il 15 novembre 1963 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente
tra Rispo Carlo e la "Società Strade ferrate secondarie meridionali",
iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio della "Società Strade ferrate secondarie meridionali";
udita nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Carlo
Leone, per la "Società Strade ferrate", ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Risulta
dall'ordinanza di rimessione del 29 luglio 1963 che il Pretore di Isernia, con
sentenza penale del 18 novembre 1960, passata in giudicato, aveva assolto il
sig. Berardi Antonio, per insufficienza di prove, dalle contravvenzioni
prevedute dall'art. 672, primo comma, n. 1, del Codice penale, e dall'art. 130
del decreto legislativo 15 giugno 1959, n. 393 (Codice stradale), per avere
condotto, lungo la strada statale venafrana, parzialmente interrotta al
traffico, una mucca senza custodia.
Risulta pure
dall'ordinanza che, secondo la sentenza penale, spezzatasi la fune che legava
l'animale, il Berardi non era riuscito a catturarlo e che la colpevolezza
dell'imputato, in relazione ai reati contestati, era bensì collegata al suo
comportamento iniziale con riferimento all'efficienza della fune, ma che tale
colpevolezza restava dubbia, non essendosi potuto effettuare alcun accertamento
al riguardo.
Risulta altresì che
successivamente il signor Bucciaglia Antonio, proprietario della mucca rimasta
uccisa, essendo stata investita da un automobile che transitava per la stessa
strada nel momento in cui l'animale era libero, convenne in giudizio i
proprietari dell'automobile sigg. Mario Varanonuovo e Angela Jacurto per
ottenere il risarcimento dei danni. Detti proprietari, a loro volta, proposero
domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'autovettura, deducendo che
l'incidente era derivato da un improvviso scarto dell'animale e chiedendo che
fossero sentiti alcuni testimoni non escussi in sede penale.
Il Pretore,
nell'ordinanza di rinvio, ha osservato che all'ammissione delle nuove prove
dedotte nel processo civile, osterebbe l'art. 28 del Codice di procedura
penale, per il giudicato formatosi circa i fatti materiali, in quanto, essendo
stata ritenuta non provata la colpa del custode per la mancata cattura
dell'animale, resterebbe anche accertato implicitamente, ma necessariamente,
che l'urto da parte dell'autovettura si sarebbe verificato durante il tentativo
del custode di catturare la mucca; donde le eventuali conseguenze nel giudizio
civile circa il nesso di causalità e circa il comportamento del conducente
dell'autovettura.
Sul presupposto
pertanto che si dovesse applicare il citato art. 28, ha sollevato di ufficio
(ritenendola rilevante ai fini della decisione) la questione di legittimità
costituzionale della disposizione contenuta in detto articolo, perché in
contrasto con il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Quanto alla non
manifesta infondatezza il Pretore ha osservato in sostanza: che il divieto, in
base al citato art. 28, di ogni discussione sulla ricostruzione dei fatti
materiali, così come accertati in sede penale, importerebbe una limitazione sia
per le parti estranee al giudizio penale quanto alla disponibilità della prova,
sia per il giudice, circa il libero apprezzamento dei fatti stessi.
Ora, per quanto
attiene alle disposizioni del citato art. 28, tale limitazione non sarebbe
giustificabile, dati i motivi che avrebbero determinata l'emanazione delle
disposizioni stesse: motivi di carattere politico-sociale, per evitare cioè,
con l'immutabilità degli accertamenti in sede penale, le sfavorevoli
ripercussioni, nell'opinione pubblica, di una diversa ricostruzione del fatto e
di rafforzare quindi il prestigio del magistero penale.
L'ordinanza, dopo le
prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 novembre 1963, n. 299.
É intervenuto, in
questa sede, il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha depositato le deduzioni il 14
novembre 1963.
La difesa dello Stato
accenna preliminarmente ad un difetto nella motivazione circa la rilevanza, in
quanto, dalla istruttoria in sede civile, non risulterebbe che le parti
intendessero rimettere in discussione i fatti accertati in sede penale, ma
soltanto offrire la prova liberatoria a favore del conducente dell'autovettura.
Nel merito, pur
ammettendo che, dalle disposizioni dell'art. 28, possa derivare per le parti,
nel giudizio civile, una limitazione del diritto di disponibilità delle prove
in ordine all'accertamento dei fatti, esprime tuttavia l'avviso che la
questione non possa ritenersi fondata.
E ciò sia per il
dovere del giudice penale, nell'interesse della stessa collettività più che
delle parti private, di accertare la verità dei fatti, salvo alle parti stesse,
nel giudizio civile, di discutere le conseguenze di fatto e di diritto di tali
accertamenti; sia per l'esigenza, inerente alla unità della giurisdizione e
all'organizzazione della giustizia, secondo la quale sarebbe da escludere che
gli accertamenti, contenuti in una sentenza passata in giudicato, possano
venire smentiti in altro processo in cui si discute degli stessi fatti.
Tale soluzione non
contrasterebbe con il precetto costituzionale inerente all'inviolabilità del
diritto di difesa, il quale non resterebbe vulnerato da una disposizione
diretta ad evitare che i fatti, acquisiti in giudizio, possano essere soggetti
a diverso accertamento in altro procedimento.
La stessa questione,
di cui all'ordinanza del Pretore di Isernia, é stata sollevata anche dal
Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15 novembre 1963.
Dall'ordinanza si
rileva che il sig. Carlo Rispo convenne davanti a detto Tribunale la Società
"Strade ferrate secondarie meridionali" per accertare che il Rispo,
dal marzo 1934, era alle dipendenze della società stessa quale applicato alla
biglietteria della stazione di Napoli, e non già dipendente dal sig. Francesco
Napolitano, fittiziamente fatto figurare quale appaltatore di detto servizio;
che la domanda del Rispo era fondata sulla sentenza penale, in data 25 ottobre
1961, divenuta irrevocabile, con la quale anche il Napolitano fu riconosciuto
dipendente dalla società e non appaltatore e fu perciò prosciolto, per non aver
commesso il fatto, dall'imputazione di non avere rilasciato a cinque dipendenti
il certificato di licenziamento (art. 45 del regolamento 7 dicembre 1924, n.
2270, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria).
Secondo il Tribunale
la questione, rilevante ai fini della definizione del giudizio civile, non
sarebbe manifestamente infondata, in quanto la disposizione impugnata
violerebbe il principio dell'integrità del contraddittorio e il diritto
inderogabile della difesa.
L'ordinanza, dopo le
prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 30 maggio 1964.
In questa causa si é
costituita la società predetta, rappresentata dagli avvocati Giovanni e Carlo
Leone.
Nelle deduzioni,
depositate il 18 marzo 1964, pur rilevandosi che la questione sollevata sarebbe
un aspetto del più ampio problema dei rapporti fra la giurisdizione civile e
quella penale, e limitando la discussione alla disposizione dell'art. 28, si
muove dalla interpretazione che, del precetto costituzionale, che si assume
violato (art. 24, secondo comma), é stata data da questa Corte, particolarmente
con la sentenza
n. 46 del 1957.
Con riferimento poi
ai motivi addotti nell'ordinanza di rinvio, si assume che la disposizione
impugnata, a parte le critiche dottrinali alle quali ha dato luogo in relazione
all'efficacia in genere del giudicato, sarebbe altresì incompatibile con i
principi sopra enunciati. Ciò perché il giudice, chiamato a decidere una
controversia civile ricollegantesi a fatti materiali accertati in sede penale,
resterebbe vincolato da tale accertamento. In tal maniera l'efficacia
preclusiva del giudicato penale, pur essendo limitata ai fatti, considerati
nella loro concreta obiettività, e pur restando libera, in sede civile, una
diversa valutazione dei medesimi ai fini propri del giudizio civile, opererebbe
anche nei confronti di soggetti estranei al giudizio penale. Limiterebbe, in
conseguenza, il diritto della difesa, garantito come inviolabile dalla
Costituzione e precluderebbe, relativamente ai fatti stessi, ogni iniziativa
processuale e ogni intervento difensivo nella dialettica del processo.
Né tale
incompatibilità, si aggiunge, potrebbe ritenersi superata con riferimento ad
altri principi, quali l'unità della giurisdizione, la necessità di evitare
giudicati contraddittori e la natura propria del giudizio penale.
L'unità della
giurisdizione, si osserva, non escluderebbe la separazione delle varie
competenze degli organi giurisdizionali e quindi l'autonomia di ciascun giudice
nell'ambito della propria competenza, ma non potrebbe attribuire alla sentenza
penale un'efficacia assoluta che non avrebbe neppure nel campo della
giurisdizione penale.
L'esigenza di evitare
giudicati contrastanti, d'altra parte, porterebbe ad escludere un conflitto fra
decisioni riferentisi ad una stessa azione, ma non si estenderebbe a
precludere, in ordine agli stessi fatti, decisioni diverse in giudizi diversi e
con oggetto e finalità diversi, come si verificherebbe nel giudizio civile. Non
varrebbe poi invocare la particolare natura del giudizio penale, rispetto a
quello in sede civile, perché se é vero che il primo é di regola sottratto alla
disponibilità delle parti, non si potrebbe disconoscere che, anche nel giudizio
penale, l'accertamento dei fatti sarebbe pur sempre la risultante di un
apprezzamento per sé non immune eventualmente da errori.
Non troverebbe infine
congrua giustificazione negare, in sede civile, rispetto ai fatti ritenuti in
sede penale, il diritto alla disponibilità delle prove e la esperibilità delle
prove legali, che lo stesso legislatore ha ritenuto, in vari casi, più idonee
all'accertamento della verità.
Considerato
in diritto
Le due cause,
riguardando la stessa questione, possono essere riunite e decise con unica
sentenza.
1. - In conformità
della sua costante giurisprudenza (ricordata anche dalla difesa dello Stato) la
Corte non ritiene fondato il dubbio sulla rilevanza, cui accenna l'Avvocatura
in relazione alla ordinanza del Pretore di Isernia, dato che il giudizio,
espresso in proposito, appare sufficientemente motivato.
2. - Come si é
accennato, nelle due ordinanze e nella difesa della parte privata, si sostiene
la illegittimità dell'art. 28 del Codice di procedura penale, in quanto
attribuisce autorità di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, ai
fatti materiali oggetto del giudizio penale, quando la controversia ad essi si
ricolleghi. Da ciò deriverebbe, da un lato, un ostacolo al libero apprezzamento
del giudice civile o amministrativo circa i fatti stessi e, dall'altro, una
limitazione per i terzi estranei al processo penale; ai quali non sarebbe
consentito rimettere in discussione né la sussistenza dei fatti anzidetti, né
le modalità con le quali si sono verificati. Donde la violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
3. - Dalle accennate
limitazioni peraltro non deriva necessariamente, come si sostiene,
l'incostituzionalità della disposizione impugnata.
É da tener presente,
in linea generale, che, anche al ricordato precetto, come ad altre situazioni
giuridiche costituzionalmente garantite, non può attribuirsi, secondo il
costante orientamento di questa Corte, un valore assoluto, tale da non
consentire adattamenti, o anche restrizioni da parte del legislatore ordinario,
qualora si appalesino giustificati da altre norme, o da principi fondamentali
desunti dal sistema costituzionale.
Per ciò che attiene,
in particolare, al secondo comma dell'art. 24, questa Corte ha avuto occasione
di precisare, in varie sentenze, che il diritto alla difesa, nelle sue modalità
di attuazione, é regolato secondo le speciali caratteristiche dei singoli
procedimenti (vedasi da ultimo la sentenza n. 108 del
1963 e le altre da questa ricordate). Inoltre, con le sentenze n. 57 del
1962 e 45 del
1963, ha dichiarato non fondata la dedotta illegittimità dell'art. 2960 del
Codice civile, circa le prescrizioni presuntive, e delle varie disposizioni
delle leggi sul registro e sul bollo, che vietano al giudice di prendere in
esame i documenti prodotti in giudizio, quando non siano in regola con gli
adempimenti fiscali.
Ed ha ritenuto non
incompatibili con la Costituzione alcune restrizioni alla disponibilità della
prova, contenute nelle accennate disposizioni, sia tenuto conto della
particolare natura del rapporto giuridico cui si riferisce la norma legislativa
(sentenza n. 57),
sia in relazione all'interesse generale alla riscossione dei tributi, pure
costituzionalmente sanzionato dall'art. 53 della Costituzione.
4. - Ciò premesso, é
da riconoscere che anche l'art. 28 del Codice processuale penale, quali che
siano le ragioni che ne hanno determinato l'emanazione (delle quali é cenno in
una delle ordinanze), secondo il modo con cui opera nell'ordinamento, é da
ricondurre, dal punto di vista della costituzionalità, nell'ambito dei principi
fondamentali che regolano il funzionamento delle giurisdizioni, ed é da
considerare altresì come attuazione della superiore esigenza di giustizia,
inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti
giuridici.
Ora, appare chiaro
anzitutto che ad una tale esigenza obbedisce la disposizione impugnata. Essa,
infatti, attribuisce carattere di verità processuale, non più controvertibile
anche in sede diversa da quella penale, agli accertamenti obiettivi, che
costituiscono il presupposto per l'applicazione, o meno, della sanzione punitiva.
A quegli elementi cioè che, con le modalità che li configurano e secondo le
circostanze in cui si sono verificati, sono acquisiti nel giudizio penale,
secondo il sistema probatorio proprio di quel giudizio; nel quale, come é noto,
l'accertamento dei fatti é devoluto, di regola, all'iniziativa ed al libero
convincimento del giudice, in relazione alla preminente incidenza
dell'interesse della collettività alla repressione dei reati direttamente
tutelato: sistema probatorio che si inserisce nella struttura del processo,
alla quale, come pure a quella del processo civile, fanno indubbio riferimento
tanto il primo, quanto il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
5. - É da aggiungere,
d'altra parte, che l'accertamento anzidetto promana dall'organo
giurisdizionale, cui é devoluta esclusivamente la competenza (che é pure
principio fondamentale dell'ordinamento) a giudicare se, nel fatto, siano, o
no, da riscontrare gli estremi dell'illecito penalmente perseguibile. Ciò
risulta espressamente dall'art. 3 del Codice di procedura penale, dove si
stabilisce la sospensione obbligatoria del giudizio e la trasmissione degli
atti al P. M., quando apparisca un fatto nel quale si può ravvisare un reato
perseguibile di ufficio, o anche ad istanza di parte, qualora sia presentata la
querela. Da tutto ciò discende l'efficacia del giudicato, ai sensi e nei limiti
segnati dall'art. 28, e il divieto che ne consegue, per il giudice e per le
parti, nel giudizio civile o amministrativo, di rimettere in discussione, anche
indirettamente, quello stesso fatto così come risulta configurato, nella sua
obiettiva consistenza, dalla sentenza penale. Divieto che, per altro, non
sussiste, come generalmente si ritiene, per ciò che riguarda la valutazione
giuridica, nei detti giudizi, del fatto stesso e delle conseguenze che ne
derivano, ai fini della definizione della controversia; e che, d'altra parte,
non trova applicazione, come pure si ritiene, quando intervenga una causa
estintiva del reato.
6. - Le osservazioni
sopra esposte chiariscono altresì che gli accennati effetti del giudicato
penale non si ricollegano, come si assume, al principio dell'unità della
giurisdizione, ammesso che un tale principio sia accolto nel nostro sistema, e
che non dipendono neppure da una pretesa prevalenza della giurisdizione penale
su quella civile e amministrativa. Poiché l'art. 28, in esame, va inquadrato
nel sistema di coordinamento fra le diverse giurisdizioni: coordinamento
preveduto anche in altre norme del Codice di procedura penale. Nell'art. 19,
che stabilisce la sospensione dell'esercizio dell'azione penale quando la
decisione sulla esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una
controversia relativa allo stato delle persone; negli artt. da 22 a 26,
concernenti la proponibilità o meno dell'azione civile di danno nel giudizio
penale; e nell'art. 27, che riguarda gli effetti del giudicato penale in sede
civile o amministrativa, non soltanto circa la sussistenza del fatto, ma anche
la sua illiceità, per il risarcimento del danno e per le restituzioni, nei
confronti del condannato e del civilmente responsabile, se presente nel
giudizio penale.
7. - Che se é vero,
come si obietta, che anche il giudicato penale può venir meno in seguito alla
revisione preveduta dall'art. 554, comma primo, n. 1, qualora i fatti stabiliti
a fondamento di una sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli
stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, non é meno vero che, pure
in tale ipotesi, opererebbe il coordinamento preveduto dall'art. 28, poiché la
successiva sentenza potrebbe dare adito al giudizio di revocazione della
sentenza civile, ai sensi dell'art. 395 del Codice processuale civile.
Per tutte le esposte
considerazioni la Corte ritiene che la disposizione impugnata non possa
ritenersi costituzionalmente illegittima, spettando ovviamente al legislatore
ordinario ogni modificazione circa il sistema di coordinamento cui si é
accennato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura
penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dada Consulta, il 4 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
- Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.