SENTENZA N. 83
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 149, primo comma, del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1967 dalla Corte d'appello di Catania
nel procedimento civile vertente tra Tiralosi Michela e
Visto l'atto di costituzione di
Tiralosi Michela;
udita nell'udienza pubblica del 20
marzo 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Luigi
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione del 9 giugno
1960 Giovanni
La convenuta contestava il
fondamento della domanda, deducendo, tra l'altro, che l'assunto dell'attore era
assolutamente inconsistente anche perché lo stesso non aveva negato che il
testamento fosse scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del
testatore, e che, in ogni caso, era da escludersi l'intervento di terzi nella
correzione di eventuali errori materiali, nei quali fosse incorso il testatore.
Con ordinanza del 2 febbraio 1961,
il giudice istruttore, designato per la trattazione della causa, riteneva che
nei fatti esposti in citazione potessero ravvisarsi gli estremi del reato
previsto dall'art.
Iniziata l'azione penale, il giudice
istruttore, con sentenza del 31 gennaio
Successivamente lo stesso giudice
istruttore penale, su istanza del
Eseguita l'anzidetta sentenza, il
giudizio civile riprendeva il suo corso e quindi veniva definito con sentenza
dei dì 16-28 gennaio 1966. Il tribunale, disattendendo la specifica
contestazione della Tiralosi, rilevava che i provvedimenti sulla falsità, come
sopra emessi dal giudice istruttore penale, avevano efficacia pari a quella stabilita
dalle sentenze penali irrevocabili pronunciate in seguito a giudizio; e
ritenuta rilevante la falsità, consistente nella interpolazione dei numeri 14 e
7 nella data, e conseguenziale la nullità dell'intero testamento, accoglieva la
domanda del
Col terzo motivo, assumeva
l'appellante, tra l'altro, che il tribunale avrebbe errato attribuendo autorità
di cosa giudicata all'ordinanza del 20 ottobre 1963 del giudice istruttore
penale, emessa fuori dei casi previsti dalla legge, e non tenendo presente che
in quel procedimento di correzione della sentenza istruttoria non erano state
rispettate le esigenze del contraddittorio.
L'adita Corte di appello di Catania
preliminarmente osservava che il primo rilievo avrebbe dovuto farsi valere
davanti al giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 149, comma quarto, del
Codice di procedura penale e rilevava la notevole gravità della seconda
deduzione sotto il profilo che la mancanza del contraddittorio determinata
dalla struttura stessa del procedimento censurato degraderebbe la pronuncia ad
atto privo del carattere tipico della giurisdizione. E dopo una breve
esposizione delle ragioni per cui il contraddittorio é elemento indispensabile
per l'esistenza di un regolare rapporto processuale e strumento indispensabile
di garanzia dell'attuazione del diritto tra i contendenti, precisava che
"un processo, il quale non assicuri il contraddittorio delle parti, non é
idoneo alla attuazione del diritto, né alla tutela giurisdizionale dei diritti
di chi voglia agire in giudizio, né alla garanzia del diritto di difesa di chi
é interessato al rapporto controverso" e che "la norma che in
siffatto modo fosse per regolare quel processo si porrebbe, per ciò solo in
contrasto con i commi primo e secondo dell'art. 24 della Costituzione".
Con riferimento alla specie, secondo
L'art. 480 del Codice di procedura
penale, infatti, prevede che la falsità dell'atto, accertata con sentenza
pronunciata nel giudizio deve essere dichiarata nel relativo dispositivo e che
con lo stesso dispositivo debbono ordinarsi i provvedimenti riparatori del
falso. Ma l'adozione di questi, aggiunge lo stesso art. 480, con una
disposizione palesemente informata al principio sopraddetto, é vietata
"quando può pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel
procedimento". Tali regole poi valgono anche per le sentenze istruttorie
di proscioglimento in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 380 del
Codice di procedura penale.
Stante ciò e ritenuto che, giusta il
prevalente orientamento della giurisprudenza, gli anzidetti provvedimenti
(dichiarazione della falsità e provvedimenti riparatori) possono essere
formalmente pronunciati anche con la ordinanza di correzione ed integrazione
del dispositivo emessa ai sensi dell'art. 149 del Codice di procedura penale,
secondo
Pertanto
L'ordinanza, regolarmente notificata
e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre
1967.
Davanti a questa Corte si costituiva
solo
Considerato in diritto
1. - Secondo
Nonostante la sua sinteticità, la
motivazione fornita dal giudice a quo appare sufficiente.
Ciò esime
2. - Il procedimento di correzione
di errori materiali (seguito per il completamento - con l'aggiunta delle parti
omesse - del dispositivo della sentenza istruttoria di proscioglimento della
Tiralosi dal reato di falso) sarebbe privo del contraddittorio, e l'art. 149,
comma primo, nella parte che disciplina tale procedimento, sarebbe per ciò in
contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione.
Il rispetto del principio del
contraddittorio é infatti essenziale e si sostanzia nella possibilità data alle
parti di essere presenti in giudizio ed a ciascuna di esse di proporre domande
ed eccezioni e di opporsi alle pretese e alle eccezioni lato sensu delle altre.
Esso ricorre normalmente e si ha
anche nelle ipotesi eccezionali in cui l'attuazione del contraddittorio é
posticipata ovvero rimessa alla volontà della parte interessata. "Un
processo - afferma
3. - La censura é fondata.
Alla correzione di errori materiali
contenuti nelle sentenze, nelle ordinanze e nei decreti provvede, anche
d'ufficio, con ordinanza in camera di consiglio, il giudice che ha compiuto
l'atto "previa citazione, se é possibile, della parte che vi ha
interesse".
Tale é il contenuto dell'art. 149,
comma primo. E la norma non sembra integrata o modificata da altre
disposizioni.
Le parti del procedimento o giudizio
penale principale non trovano, nel procedimento di cui all'art. 149, le
garanzie di cui ai primi due commi dell'art. 24 della Costituzione.
Per tali parti, infatti, si
distingue a seconda che abbiano interesse o meno alla correzione degli errori
materiali. Ma non si precisa con rigore se tra le parti interessate rientrino
solo quelle che dall'emittendo provvedimento si prospettino di conseguire un
vantaggio ovvero anche quelle che temano di subire un pregiudizio e si lascia solo
intendere che parti interessate siano unicamente le prime.
E per queste, la norma in esame non
prevede che le stesse debbano essere citate in ogni caso. La citazione della
parte che vi ha interesse, infatti, va disposta solamente "se é
possibile". Ciò significa che la citazione, come ritiene
La mancata citazione della parte che
vi ha interesse, d'altro canto, non comporta, secondo il prevalente
orientamento della - giurisprudenza, alcuna sanzione di nullità, sempre che,
sul punto, non debba farsi riferimento all'art. 185, n. 3, del Codice di
procedura penale ovvero all'art. 630 dello stesso Codice.
A tutte le parti, in caso
d'iniziativa d'ufficio, e alle parti diverse da quella istante nel relativo
caso non é garantita la possibilità di opporsi attraverso l'esercizio dei
rispettivi diritti e di difendersi. Ed esaurito il procedimento ex art. 149, non
é dato alle stesse il potere di far valere altrimenti le loro ragioni.
Né si può valutare diversamente il
procedimento per ciò che "l'ordinanza che dispone la correzione é soggetta
al ricorso per cassazione" (art. 149, comma quarto): non é infatti previsto
nessun apposito o adeguato strumento perché l'ordinanza di correzione venga
conosciuta o diventi conoscibile da tutti gli interessati (o almeno da quelli
intervenuti come parti nel procedimento o giudizio principale).
Va, per tutto ciò, condivisa la considerazione
effettuata dalla Corte di Catania, che nella previsione normativa "il
contraddittorio é ritenuto pressoché superfluo".
E tale non avrebbe potuto e dovuto
presentarsi, in nessuna ipotesi. Non solo nel caso (di cui al processo a quo)
di correzione ed integrazione delle omissioni della sentenza istruttoria di
proscioglimento dal reato di falso (caso in cui, per altro, secondo la dottrina
e parte della giurisprudenza, il ricorso al procedimento di cui all'art. 149
sarebbe del tutto ingiustificato) proprio perché le omesse pronunce possono
riguardare interessi (privati) distinti e diversi da quello della fede
pubblica. Ma neppure nel caso più semplice e tipico di vera e propria
correzione di omissioni e errori (che non producono nullità e la cui correzione
non importa una modificazione essenziale dell'atto).
La funzione incidentale ed
accessoria del procedimento, data la sua importanza, esclude che possano avere
rilievo le caratteristiche strutturali, e comporta ed esige che le parti del
procedimento o giudizio principale mantengano le loro posizioni e per quanto
attiene all'esercizio dei diritti e per quanto concerne la difesa in giudizio.
Appare, per tutto ciò, evidente, nel
procedimento previsto dall'art. 149, comma primo, il mancato rispetto del
principio del contraddittorio. E di conseguenza, risulta evidente che la
violazione dell'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 149, comma primo, del Codice di procedura penale,
limitatamente all'inciso "se possibile".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
aprile 1969.