SENTENZA
N. 52
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1965 dal Pretore di Imola nel
procedimento penale a carico di Venieri Angelo, iscritta al n. 44 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 109
del 30 aprile 1965.
Udita nell'udienza
pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza emessa
il 4 marzo 1965 nel procedimento penale a carico di Venieri Angelo, il Pretore
di Imola ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 392,
prima parte, del Codice di procedura penale in riferimento all'inciso "in
quanto sono applicabili" e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater
dello stesso Codice, perché in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
ritenendo la questione stessa rilevante ai fini della definizione del procedimento.
Osserva il Pretore
nell'ordinanza che la Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del
4 febbraio 1965, ha dichiarato non fondata la detta questione, affermando
in motivazione che le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater del Codice
di procedura penale sono applicabili anche all'istruttoria sommaria, ed
escludendo, su questa base, la sussistenza del lamentato contrasto fra la norma
denunziata e il precetto costituzionale.
Ciò premesso, il
giudice a quo rileva che a tale pronuncia non si sarebbero adeguati alcuni
successivi giudicati della magistratura ordinaria, e che comunque si sarebbero
prospettate, anche da parte delle autorità giudiziarie che si sono conformate
alla sentenza della Corte costituzionale, due tesi contrastanti circa l'interpretazione
della detta pronuncia: l'una le attribuisce contenuto meramente interpretativo,
con la conseguenza di ritenere applicabili gli artt. 304 bis, ter e quater del
Codice di procedura penale anche alle situazioni processuali anteriori alla pronuncia
stessa non coperte dal giudicato; l'altra le riconoscerebbe, invece, efficacia
solo dal giorno successivo alla pubblicazione, a norma degli artt. 136 della
Costituzione e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Secondo il giudice a
quo sorgerebbe, pertanto, incertezza sia in ordine all'esistenza del diritto di
difesa nell'istruttoria sommaria, sia in ordine alla validità degli atti di
istruttoria sommaria compiuti antecedentemente alla sentenza della Corte senza
l'osservanza delle disposizioni relative all'istruzione formale.
Per risolvere tali
dubbi si renderebbe necessaria una nuova pronunzia della Corte, alla quale non
osterebbe la già intervenuta dichiarazione di infondatezza, dati i nuovi
profili che accompagnerebbero l'odierna impugnativa, inerenti alle accennate
possibilità di contrastanti interpretazioni della intervenuta decisione. Ciò in
conformità con quanto, in analoghe circostanze, fu ritenuto dalla Corte
medesima, la quale - come si esprime il giudice a quo - avrebbe "risolto i
problemi derivanti dalla mancata adesione ai principi sanciti nella motivazione
di sue precedenti decisioni, trasferendo nel dispositivo della sentenza in cui
si era proceduto al riesame della questione di costituzionalità i criteri di
giudizio precedentemente assunti nella sola motivazione della prima
decisione".
L'ordinanza é stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 marzo 1965 ed
all'imputato il 18 successivo, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 109 del 30 aprile 1965.
Nessuno si é
costituito avanti alla Corte costituzionale.
Considerato
in diritto
Con la sentenza n. 11
del corrente anno questa Corte, in considerazione dell'intento ispiratore della
riforma legislativa del 1955, degli orientamenti giurisprudenziali
immediatamente successivi a tale riforma, dei generali, autorevolissimi
convincimenti della dottrina, aveva ritenuto di dover escludere ogni contrasto
tra l'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale e l'art. 24 della
Costituzione, sul presupposto che il rinvio fatto dall'art. 392 alle
disposizioni relative all'istruzione formale, "in quanto sono
applicabili", consentisse l'estensione all'istruzione sommaria delle
disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dell'anzidetto codice,
riguardanti l'esercizio del diritto di difesa nell'istruzione formale. In tal
modo interpretata, la norma avrebbe potuto continuare a vivere nel sistema, in
piena armonia con la Costituzione.
L'esperienza
immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della
magistratura ordinaria, la quale fin dal 1958 aveva ritenuto di doversi
discostare dall'anzidetta interpretazione dell'art. 392 - che é l'unica non
contrastante col precetto dell'art. 24 della Costituzione -, continua a
escludere che la formulazione dell'anzidetto articolo del Codice di procedura
penale, dati i particolari caratteri dell'istruzione sommaria, consenta
l'estensione a quest'ultima delle garanzie del diritto di difesa introdotte nel
Codice con gli artt. 304 bis, ter e quater. Interpretata e applicata in tal modo, la disposizione del primo comma
dell'art. 392 continua perciò a vivere nella realtà concreta in modo
incompatibile con la Costituzione, come questa Corte ha già diffusamente
spiegato nella ricordata sentenza n. 11.
É evidente, del resto, che, ove con l'istruzione sommaria dovesse risultare,
per natura, incompatibile l'esercizio del diritto di difesa, quel tipo di
istruzione sarebbe esso stesso in assoluto contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
il quale vuole assicurato il diritto di difesa "in ogni stato e grado del
procedimento".
Questa Corte rimane
però ferma nel convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità
dell'istruzione sommaria con l'esercizio del diritto di difesa. Onde contrasta
con l'art. 24 della Costituzione semplicemente il fatto che nel corso di tale
tipo di istruzione la legge escluda l'esercizio della difesa.
Uniformandosi al
precedente segnato dalla sentenza n. 26 del 1961, la Corte ritiene pertanto di dovere, nella
situazione determinatasi, della quale si é fatta eco l'ordinanza che ha dato
inizio al presente giudizio, dichiarare illegittimo l'art. 392, primo comma,
del Codice di procedura penale, nella parte in cui, estendendo alla istruzione
sommaria le norme stabilite per l'istruzione formale solo "in quanto sono
applicabili", autorizza ad escludere che anche nell'istruzione sommaria
debbano avere applicazione le disposizioni degli artt. 304 bis, ter, quater,
poste a garanzia del diritto di difesa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale
dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui,
con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non
applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter
e 304 quater dello stesso Codice.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Antonio MANCA -
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.