SENTENZA
N. 11
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1964 dal Tribunale di Varese
nel procedimento penale a carico di De Aloé Guido, Pittino Roberto, Borin
Giovanni ed altri, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Pittino Roberto e Borin Giovanni;
udita nell'udienza
pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati
Giovanni Conso e Giacomo Delitala, per Pittino e Borin.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di De Aloé Guido ed altri davanti al Tribunale di
Varese, alla udienza del 7 aprile 1964 l'Avvocato distrettuale dello Stato,
nell'interesse degli imputati Pittino Roberto e Borin Giovanni, avanzava una
istanza nei termini seguenti: "chiede rimettersi gli atti alla Corte
costituzionale affinché si pronunci sulla costituzionalità o meno delle norme
che regolano la istruzione sommaria".
Il Tribunale, con
ordinanza in pari data, sospese il giudizio e rimise gli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza si
riferisce alla disposizione dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale, secondo la quale nella istruzione sommaria si osservano le norme
stabilite per l'istruzione formale "in quanto sono applicabili". Si
rileva quindi che, secondo l'indirizzo largamente seguito dalla prevalente
giurisprudenza, affermatasi con decisioni del supremo Collegio anche a Sezioni
unite, gli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del Codice di procedura penale,
introdotti nel titolo della istruzione formale con la legge 18 giugno 1955, n.
517, e concernenti il primo gli atti istruttori ai quali possono assistere i
difensori delle parti e gli altri due le relative modalità di avviso e di
deposito, non sono ritenuti applicabili alla istruzione sommaria "in
considerazione della diversità dell'organo che compie l'istruzione e delle
caratteristiche delle due contrapposte istruttorie".
Ciò premesso, il
Tribunale, dopo aver osservato che "il giudizio relativo alla legittimità
costituzionale di una norma di legge presuppone che se ne dia l'interpretazione
più esatta", esprime l'avviso che tale debba ritenersi la suddetta
interpretazione delle citate norme; e rileva che, però, così fissata la portata
di queste ultime, verrebbe a conseguire un diverso trattamento del diritto alla
difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, a seconda del
rito istruttorio di volta in volta prescelto. Onde - ad avviso del Tribunale -
la non manifesta infondatezza della questione di legittimità del primo comma
dell'art. 392, in relazione agli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater, in
riferimento alla citata norma costituzionale.
L'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 27 giugno 1964. Si sono costituiti in giudizio il Pittino
e il Borin, assistiti dagli avvocati Giacomo Delitala ed Ettore Gallo, con atto
depositato nella cancelleria della Corte il 17 luglio 1964.
Nelle sue deduzioni
la difesa rileva che la novella del 1955, introducendo nel titolo del Codice
relativo alla istruzione formale le disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter e
304 quater, ha inteso adeguare l'ordinamento processuale al principio della
inviolabilità del diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art. 24
della Costituzione: principio che, per la sua stessa formulazione generalissima
e perentoria, appare insuscettibile di limitazioni a seconda del tipo o della
forma del procedimento. Sicché, in particolare, non sarebbe possibile
configurare diritti minori a favore della difesa nella istruzione sommaria,
"la cui funzione processuale - si osserva - é perfettamente simmetrica a
quella della istruzione formale".
Viceversa - prosegue
la difesa - l'art. 392, primo comma, con lo stabilire che nella istruzione
sommaria si osservano le norme previste per quella formale, in quanto
applicabili, renderebbe possibile una discriminazione fra le due forme di
istruzione: proprio in virtù di ciò, infatti, la giurisprudenza costante della
Corte di cassazione ritiene che le citate disposizioni non siano applicabili
alla istruzione sommaria, in quanto non compatibili con la rapidità e snellezza
di forme che di questa dovrebbero essere le caratteristiche. E di qui la
violazione del precetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ad
opera dell'art. 392.
Occorre tener
presente che, dopo la riforma del Codice di procedura penale del 1955, si
formarono in seno alla giurisprudenza, prima di merito e poi anche della Corte
di cassazione, opinioni contrastanti circa l'applicabilità degli artt. 304 bis,
304 ter e 304 quater alla istruzione sommaria. Con tre sentenze del 17 maggio
1958 la Corte di cassazione a Sezioni unite si pronunciò nel senso della
inapplicabilità, e questa opinione é stata costantemente accolta dalle pronunce
successive.
In data 8 gennaio
1965 la difesa del Pittino e del Borin ha presentato, fuori termine, una
memoria illustrativa.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza di
rimessione rileva che, secondo l'indirizzo della prevalente giurisprudenza
confortato da sentenze della Corte di cassazione a Sezioni unite, le
disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater, inseriti nel Codice di
procedura penale con la legge 18 giugno 1955, n. 517, non sono estensibili alla
istruzione sommaria. Rimette pertanto gli atti a questa Corte "per la
decisione sulla legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 392 in
relazione agli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale,
rispetto all'art. 24 della Costituzione". La difesa, nell'atto di costituzione,
ha concluso in termini sostanzialmente identici, precisando in pubblica udienza
la sua richiesta nel senso che la Corte dovrebbe dichiarare la illegittimità
parziale delle norme impugnate in quanto gli artt. 304 bis, ter e quater non
sono applicabili alla istruzione sommaria. L'ordinanza, inoltre, tiene a
ricordare che il giudizio relativo alla legittimità costituzionale di una norma
di legge presuppone che se ne dia la interpretazione più esatta; e questa, nel
caso attuale, sarebbe quella fornita da ultimo dalla Corte di cassazione.
La Corte osserva
preliminarmente essere ovvio principio quello enunciato nell'ordinanza del
Tribunale di Varese. É evidente che della legittimità costituzionale di una
norma non si può giudicare senza prima avere stabilito quali della norma siano
il contenuto e la portata. A questo fine non é escluso che la Corte
costituzionale possa anche avvalersi di una precedente interpretazione, sempre
però che, a seguito di una piena adesione, questa sia divenuta anche la interpretazione
propria. Stabilire infatti quale sia il contenuto della norma impugnata é
inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale; ma esso
appartiene al giudizio della Corte non meno della comparazione, che ne
consegue, fra la norma interpretata e la norma costituzionale, l'uno e l'altro
essendo parti inscindibili del giudizio che é propriamente suo. Che poi
frequentemente la parte del giudizio della Corte relativa alla interpretazione
della norma ordinaria non assuma un particolare rilievo, per la evidenza del
contenuto della norma stessa, o per effetto, appunto, di una precedente
interpretazione sicuramente consolidata, non é cosa che valga a mutare la
posizione logica dei due momenti, né l'appartenenza di entrambi all'unitario giudizio
della Corte. D'altra parte, una precedente interpretazione della norma
impugnata sarebbe idonea ad assumere l'efficacia in un certo senso impegnativa
che l'ordinanza e la difesa sostengono solo allorché, per generale costante
adesione e della dottrina e della pratica, essa si sia sicuramente e lungamente
consolidata attraverso il tempo.
Il che, ad avviso
della Corte, non può dirsi dell'indirizzo che mira ad escludere per la
istruzione sommaria l'applicabilità delle garanzie della difesa stabilite nelle
disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater.
2. - La difesa ha
sostenuto che, ai fini dell'applicabilità delle norme predette, una
discriminazione fra i due tipi di istruzione, proprio sul punto dei diritti
della difesa, é resa possibile dall'art. 392, primo comma, con lo stabilire che
nell'istruzione sommaria si osservano le norme della istruzione formale,
"in quanto sono applicabili". Ad avviso della Corte, l'art. 392, e in
esso la proposizione particolarmente richiamata, non sembra che possa assumere
la funzione che gli si vuole attribuire. La espressione "in quanto sono
applicabili" é dal legislatore usata frequentemente (vedi ad es. artt.
519, 536 del Codice di procedura penale, art. 13 della legge 20 luglio 1934, n.
1104, ecc.), ogni volta che la disciplina disposta da una data norma viene
estesa ad altra fattispecie; e vuole significare niente altro che la usuale
avvertenza di tener presenti i casi in cui la estensione non é possibile.
Avvertenza in certo modo superflua, in quanto la non estensibilità deve
derivare logicamente dalla natura stessa degli istituti, come appunto avviene
per la istruzione sommaria, in rapporto alla quale, ad esempio, si manifesta
inapplicabile prima facie ogni norma che sia stata dettata per la istruzione
formale relativamente all'istruttore in quanto giudice; mentre nulla lascia
ritenere che la proposizione "in quanto sono applicabili" valga a
conferire all'interprete un certo potere di valutazione, con risultato
opinabile, come sarebbe quello di ammettere o negare l'applicabilità delle
norme in questione in base a un giudizio sulla diversa natura dei due tipi di
istruzione.
Ad ogni modo, ammessa
la impostazione dell'ordinanza accolta dalla difesa, l'oggetto della questione
di legittimità costituzionale rimane così determinato: illegittimità parziale
dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli
artt. 304 bis, ter e quater in quanto non applicabili alla istruzione sommaria.
3. - Ciò premesso,
punto centrale della indagine é lo stabilire se veramente si possa ritenere
esatta la interpretazione restrittiva che é stata data ai tre articoli
ripetutamente citati. A questo proposito occorre innanzi tutto domandarsi se
sussistano elementi idonei a far ritenere che siano stati gli autori della riforma
del 1955 a voler limitare, nel senso poi dichiarato dalla Corte di cassazione,
l'efficacia delle norme in questione.
Indagine tanto più
necessaria in quanto, a voler ammettere che la portata restrittiva delle norme
sia stata voluta, duplice ne risulterebbe l'addebito a carico del legislatore:
di aver dato alle norme una efficacia limitata che poteva manifestarsi in
contrasto con la Costituzione, e di non averne fatto cenno né data
giustificazione alcuna.
Ora, né dal testo
della legge né dai lavori preparatori emergono elementi o indizi di sorta in
quel senso. Assai significativi, invece, sono gli elementi opposti, nel senso
cioè di una efficacia di quelle garanzie concepita implicitamente come
unitaria, e quindi riferibile all'uno e all'altro tipo di istruzione. Nella
relazione ministeriale con cui il disegno di legge fu presentato alla Camera e
al Senato, rispettivamente nell'agosto 1954 e nel giugno 1955, tre punti, ad
avviso della Corte, si presentano di decisiva importanza; primo: tenuta
presente la impossibilità di avviare in breve tempo i lavori per la riforma
totale del Codice di procedura penale, si afferma preliminarmente "la
necessità di coordinare il Codice di rito con la Costituzione"; secondo:
si dichiara che il testo presentato al Parlamento "é inteso principalmente
a offrire ulteriori garanzie alla difesa e alle parti"; terzo:
immediatamente dopo, sempre all'inizio della relazione, si mette in rilievo che
"si é ammessa una più larga partecipazione del difensore alla istruzione".
Sono questi i principi informatori della riforma, e non si prestano invero a
costituire argomento favorevole per una soluzione restrittiva. Essi sono,
d'altra parte, così chiaramente ed energicamente espressi da indurre senz'altro
alla certezza che se la partecipazione della difesa agli atti indicati
nell'art. 304 bis si fosse voluta limitare alla istruzione formale, di una così
netta deviazione dall'indirizzo generale della riforma non avrebbero potuto
mancare nei lavori preparatori i motivi di giustificazione.
Né potrebbe una
finalità di discriminazione da parte del legislatore desumersi dalla
collocazione delle norme in esame nel titolo della istruzione formale. E ciò
perché tutte le norme che regolano gli atti della istruzione hanno
organicamente la loro sede in quel titolo, mentre quello successivo,
riguardante la istruzione sommaria, contiene la norma generale per cui il
Procuratore della Repubblica può compiere tutti gli atti che nella istruzione
formale sono di competenza del giudice istruttore (art. 391), con l'aggiunta di
disposizioni che riguardano in modo particolare la istruzione sommaria (art.
389 e segg.).
Ad escludere la
volontà del legislatore di limitare l'applicabilità degli artt. 304 bis, ter e
quater alla istruzione formale può anche essere invocato l'art. 4 delle norme
di attuazione e di coordinamento, pubblicate con D.P.R. 25 ottobre 1955, n.
392, il quale contiene evidente, se pure implicito, il riferimento anche alla
istruzione sommaria. Nel regolare, infatti, la notificazione degli avvisi indicati
negli artt. 304 ter e quater si parla in genere di "ufficio
giudiziario" e di "istruzione penale" e, ancor più, di
notificazione mediante deposito "nella cancelleria e segreteria", con
evidente riferimento, con quest'ultimo termine, ad un ufficio che appartiene
alla magistratura requirente. Dal che si é fondatamente dedotto, dalla
giurisprudenza che da principio fu favorevole ad una larga interpretazione
delle norme, altro argomento per ritenere che gli autori della riforma del 1955
la vollero estesa anche alla istruzione sommaria.
4. - Escluso che una
discriminazione fra i due tipi di istruzione sia stata voluta dagli autori
della riforma, occorre ora prendere in esame le principali argomentazioni
addotte per dimostrare che comunque tale discriminazione effettivamente esiste
nella legge. Esse possono ridursi sostanzialmente nei termini seguenti: la
istruzione sommaria ha carattere eccezionale rispetto alla istruzione formale;
la sua diversa natura e finalità non consente che le siano estese le disposizioni
di cui agli artt. 304 bis, ter e quater.
L'argomentazione che
tende ad attribuire alla istruzione sommaria carattere eccezionale mira in
fondo a presentare come quantitativamente trascurabile la zona nella quale, con
la interpretazione restrittiva, verrebbero a mancare le note garanzie
difensive. L'affermazione appare non conforme alla realtà, sia che si guardi
alla latitudine conferita alla istruzione sommaria dalla legge, sia che si
guardi alle dimensioni che essa, di fatto, ha poi assunto nella pratica. Sotto
il primo aspetto va considerato innanzi tutto che (a parte i casi di giudizio
direttissimo e di giudizio per decreto) si deve procedere con istruzione
sommaria per tutti i reati di competenza del pretore e per tutti i reati di
competenza del tribunale dei minorenni: (artt. 389, ultimo comma, del Cod. di
procedura penale e 13, primo comma, del R.D. legge 20 luglio 1934, n. 1404):
due categorie numerosissime di procedimenti penali, a parte la importanza
qualitativa, in non pochi casi tutt'altro che trascurabile. A queste due
categorie sono da aggiungere le altre indicate dall'art. 389: reati di
competenza della corte d'assise e del tribunale quando l'imputato sia stato
sorpreso in flagranza; reati commessi da chi si trova in stato di arresto
ovvero detenuto o internato per misura di sicurezza; reati per i quali sia
intervenuta la confessione dell'imputato, anche se é stata iniziata la
istruzione formale; reati di competenza della corte d'assise o del tribunale
punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in
cui la prova appare evidente. Un complesso, dunque, di numerosi e spesso gravi
procedimenti, che valgono, nel loro insieme, ad escludere che abbia sufficiente
fondamento il carattere di eccezionalità che si vorrebbe attribuire alla
istruzione sommaria.
Sotto il secondo
aspetto bisogna considerare che nella prassi il rito sommario ha finito in
effetti con l'essere adottato negli uffici giudiziari per tutti i casi in cui
il rito formale non sia obbligatorio. Potrebbero farsi su tal punto
considerazioni ed obbiezioni di varia natura, che però non attengono alla
presente questione, si può a ogni modo rilevare che una così larga applicazione
del rito sommario, fu, nella normalità dei casi, ispirata a un criterio di
economia processuale, in relazione alla possibilità di concludere la istruzione
(esclusi i casi di non doversi procedere) col rapido metodo della richiesta di
citazione diretta al giudizio, continuando con ciò, in sostanza, il sistema del
Codice del 1913, che il rito sommario rendeva di regola obbligatorio per i
procedimenti di competenza del tribunale (art. 279, terzo comma). In
definitiva, l'affermazione relativa a un carattere eccezionale della istruzione
sommaria non appare convincente, ché, anzi, dal considerare le numerose
categorie per le quali la legge dispone questo tipo di istruzione e gli
sviluppi che esso ha effettivamente assunto nella pratica, si desume che con
tale rito si svolge una parte più che rilevante dei procedimenti penali, alla
quale, con la interpretazione restrittiva, verrebbero meno le garanzie disposte
dagli artt. 304 bis, ter e quater.
5. - Se una
discriminazione fra i due tipi di istruzione non é possibile in base a un
carattere eccezionale della istruzione sommaria, nemmeno, a giudizio di questa
Corte, essa può trovare fondamento in una diversa natura e finalità della
stessa, sì da attribuirle come carattere essenziale la evidenza della prova, e
quindi la rapidità e semplicità della indagine.
É innegabile che
nelle sue normali prospettive la istruzione sommaria debba assumere un
andamento piuttosto rapido e semplice, come del resto può desumersi dalla sua
stessa denominazione. Ciò che non può ammettersi é che tale rapidità e
speditezza sia davvero una sua nota inderogabile e costante, sì da risultarne
una vera e propria antitesi con la istruzione formale. La verità é che questa
antitesi non sussiste, e che un taglio netto fra l'andamento facile e breve
dell'una e lungo e complesso dell'altra non é possibile segnare nella realtà.
L'affermazione che la
istruzione sommaria trovi sua principale caratteristica nella evidenza della
prova (e che pertanto vera sua finalità sia in sostanza il controllo di una
prova già acquisita) non risponde sempre alla realtà. Nella elencazione
dell'art. 389 del Codice di procedura penale un accenno alla prova evidente é
soltanto nel terzo comma, il quale stabilisce che deve procedersi con
istruzione sommaria per i reati di competenza della corte d'assise o del
tribunale, punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in
ogni caso in cui la prova appare evidente. Si può considerare anche un caso di
prova evidente quello preveduto dal secondo comma, il caso cioè in cui
l'imputato sia confesso e non appaiano necessari ulteriori atti di istruzione.
L'uno e l'altro sono però estremamente rari a verificarsi, ed é raro altresì
che il magistrato si assuma la responsabilità di tradurli in pratica,
soprattutto con una dichiarazione di prova evidente.
Non possono invece
propriamente includersi fra i casi di prova evidente quelli preveduti nel primo
comma dell'art. 389, cioè i procedimenti per i reati di competenza della corte
d'assise o del tribunale in cui l'imputato sia stato sorpreso in flagranza, e
quelli in cui l'imputato abbia commesso il reato mentre era arrestato, detenuto
o internato per misura di sicurezza. Né la sorpresa in flagranza, infatti, né
l'essere stato il reato commesso mentre l'autore era in stato di detenzione
sono elementi tali da rendere sempre evidente la prova.
Le esigenze di questa
non possono ritenersi esaurite con la identificazione del reo, mentre, in
ispecie per i reati più gravi, di competenza della corte di assise, la
istruttoria non può prescindere dal fornire anche elementi relativi alle
modalità e alle cause del delitto, e in genere a tutto ciò che é necessario
fondamento per quella parte del giudizio che riguarda la responsabilità del reo
nei suoi limiti e nei suoi aspetti particolari.
Ma le categorie per
le quali, pur essendo stabilita dalla legge la istruzione sommaria, ancor meno
possono ricollegarsi al criterio della prova evidente sono indubbiamente
quelle, amplissime, dei reati di competenza del pretore o del tribunale dei
minorenni, già ricordate, per le quali l'alternativa fra i due tipi di
istruzione non esiste, e l'unica possibile é quella sommaria. Ora, se deve
ammettersi che per moltissimi fra i reati di competenza del pretore
l'istruzione può seguire un ritmo assai rapido e semplice, non si può negare
che, data l'estensione della competenza e la gravità degli interessi lesi da
taluni dei reati che vi sono compresi, non siano infrequenti i casi nei quali é
richiesta una indagine piuttosto delicata e complessa. Il che a maggior ragione
deve dirsi dei reati di competenza del tribunale dei minorenni, vale a dire di
tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto che secondo le leggi
vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria. In questi il criterio di
una istruzione facile e spedita si scontra assai spesso con la necessità di
accurate indagini, sia in ordine alla qualità delle imputazioni, essendovi
comprese anche le più gravi, sia in ordine alla personalità del reo e
all'ambiente in cui essa opera, in considerazione dei particolari scopi che il
magistero penale assume per la categoria dei minori.
Si é detto anche che
una sostanziale diversità fra i due tipi di istruzione deriva dalla loro
diversa finalità e dal diverso modo con cui rispettivamente si concludono.
Per ciò che riguarda il
primo punto si é già rilevato che la istruzione sommaria assume spesso un
andamento tutt'altro che facile e breve, e non può ripetere la sua fisionomia
da una mera finalità di controllo di una prova già precostituita. A ogni modo
non é dubbio che i due tipi di istruzione abbiano comune la finalità della
ricerca del vero al fine di una adeguata preparazione del giudizio, finalità
per cui non é concepibile una attenuazione delle garanzie sol perché diverso é
il tipo della istruzione. Per ciò che riguarda il diverso modo di conclusione
della istruzione sommaria e della istruzione formale, può dirsi che proprio la
rapidità e l'immediatezza della richiesta di citazione diretta con cui la
prima, fuori dei casi di proscioglimento, si conclude, lungi dal giustificarne
la mancanza, rende per lo meno egualmente necessaria la presenza di certe
sostanziali garanzie per la difesa.
Altre argomentazioni,
riguardanti l'organo che procede alla istruzione, sono tali da ritrovarsi, in
fondo, comprese ed assorbite nelle precedenti. La differenza che indubbiamente
corre fra i due tipi di istruzione a causa della diversità degli organi
(pubblico ministero e giudice) non é tale, anch'essa, da avere influenza sulle
garanzie per la difesa, le quali anzi possono essere maggiormente richieste là
dove manca la presenza del giudice; e a tal proposito giova ricordare che gli
atti istruttori ai quali, secondo l'art. 304 bis, é chiamata ad assistere la
difesa, erano compresi fra quelli per i quali, secondo l'art. 279 del Codice
del 1913, il pubblico ministero, nel corso della istruzione sommaria, aveva
l'obbligo di richiedere il giudice istruttore.
6. - Un'ultima
considerazione va dedicata a una certa assimilazione che si é creduto di poter
stabilire fra l'istruzione sommaria da un lato e taluni procedimenti abbreviati
dall'altro, quali il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto, il
giudizio immediato per i reati commessi in udienza: assimilazione che si
vorrebbe fondare su un criterio di economia processuale che sarebbe identico per
l'una e per gli altri, rimanendo in tal modo la istruzione sommaria inquadrata
in unica categoria accanto ai suindicati procedimenti abbreviati, col
conseguente diverso trattamento di questa categoria da parte del legislatore in
contrapposto alla istruzione formale. La Corte osserva che il principio della
economia processuale vige indubbiamente in tutto il processo, rispondendo alla
imperiosa esigenza di una giustizia il più possibile sollecita; ed é certamente
al principio dell'economia processuale che, da un punto di vista generale,
obbediscono tanto i procedimenti abbreviati di cui innanzi quanto la istruzione
sommaria.
Però non sino al
punto che questa possa assimilarsi e confondersi in unica categoria con gli
altri tre, in ispecie per ciò che riguarda le garanzie che competono alla
difesa. E ciò per la semplice ragione che nel giudizio direttissimo, nel
giudizio per decreto e nel giudizio immediato per i reati commessi in udienza
il legislatore, eliminando la fase istruttoria, riserva necessariamente a
quella del giudizio lo svolgimento di ogni garanzia per la difesa. La
istruzione sommaria all'opposto, essendo, alla pari della istruzione formale,
un insieme di atti diretti alla preparazione del giudizio, é con questi atti
che già impegna, in maggiore o minor misura, l'esito della prova; ed é per
conseguenza nel suo ambito, e prima ancora della fase del giudizio, che si
manifesta l'esigenza di garanzie difensive, come appunto quelle disposte negli
artt. 304 bis e seguenti.
Quanto alle
difficoltà di ordine pratico che pure sono state opposte contro l'applicabilità
alla istruzione sommaria di queste garanzie per la difesa, a causa
dell'aggravio che ne verrebbe, soprattutto per i processi di minore entità,
negli uffici giudiziari, non é propriamente compito di questa Corte, in un
giudizio di legittimità costituzionale, il prenderle in esame. Può tuttavia
osservarsi che tali difficoltà non devono essere ingrandite, in quanto, come é
stato già rilevato anche in giurisprudenza, trattasi di adempimenti che possono
svolgersi nel giro di qualche settimana. Del resto tutto il complesso delle
forme e delle garanzie di ogni genere disposte dalla legge per una conclusione
del processo che risponda a giustizia, importa altrettanti momenti di
interruzione e di ritardo nel corso della indagine; ma non per ciò un siffatto
elemento può influire sulla necessità che le forme e le garanzie seguano il
loro corso e siano parte essenziale della disciplina del procedimento.
La Corte in
definitiva osserva che in tutte le argomentazioni addotte contro
l'applicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater anche alla istruzione
sommaria, non ve ne sono di sicuramente convincenti, soprattutto perché nessuna
di esse vale ad escludere che i due tipi di istruzione, anche ammesse tutte le
distinzioni, sostanzialmente si equivalgono di fronte alle ragioni che
indussero il legislatore a dettare quelle norme.
Tuttavia, anche a
voler ammettere, in ipotesi, il permanere di un qualche motivo di dubbio, la
Corte ritiene che esso non possa risolversi se non nel senso della
interpretazione più larga, sia perché é in tal modo assicurata piena osservanza
al precetto dell'art. 24 della Costituzione, sia perché la maggiore possibile
estensione conferita al diritto di difesa, in armonia - s'intende - con le altre
fondamentali esigenze del processo, costituisce il maggior presidio per
l'autorità e il prestigio delle sentenze dei giudici.
7. - Da tutte le
considerazioni che precedono, convergenti nel loro insieme verso la
dimostrazione che le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater sono
attualmente applicabili anche alla istruzione sommaria, chiara discende, e
indeclinabile, la conseguenza, vale a dire la infondatezza della questione di
legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Varese.
É evidente che con
tale decisione resta assorbita ogni altra indagine che si riferisca alla
diversa soluzione richiesta dalla difesa, per una decisione cioè di
illegittimità parziale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 392, primo comma, in relazione agli artt. 304 bis, 304 ter e 304
quater del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Varese del 7 aprile
1964.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.